Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6569/2023 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carla Conti e dall'avv. Aurora Marcelli;
e nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Donatella Giacomelli.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia, ai sensi dall'art. 4 della L. n. 898/1970, così come modificata dalla
L. n. 74/1987 e successive modificazioni dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 3 comma, L. n. 898/1970 e, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario dal SI. e dalla SI.ra a Ostra Vetere (AN) in data 28 Maggio Parte_1 Parte_2
- 1 -
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale (con tutti gli arredi e corredi con esclusione delle pertinenze e accessori) sita a Ostra Vetere Via Contrada S. Marianova n. 8/A, di proprietà esclusiva del
SI. (doc. n. 6) è composta da: Parte_1
a) appartamento al piano primo del fabbricato composto di vani quattro distinto nel N.C.E.U. al foglio 9, Mappale 24 (sul quale è stato costituito il diritto di abitazione in favore della
SI.ra a rogito del Notaio Dott. , così come previsto agli articoli Parte_2 Persona_1
2) e 3) del ricorso congiunto per separazione consensuale dei coniugi);
b) soffitta (Foglio 9, parti cella 24 subalterno 9) e garage (Foglio 9, parti cella 24 subalterno
4) (su cui la sola SI.ra ha l'accesso esclusivo). Parte_2
La SI.ra si obbliga ad assumere in proprio e direttamente ogni e Parte_2
qualsivoglia responsabilità verso i terzi per eventuali danni conseguenti al godimento del bene, manlevando, garantendo e tenendo indenne il SI. . Parte_1
3) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra Parte_1 Parte_2
, si obbliga e provvederà a tutto quanto previsto ed elencato ai sottostanti punti A) e B).
[...]
A) A corrispondere alla SI.ra : Parte_2
- la somma di € 220,00 (duecentoventi//00) mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
- a sostenere in misura del 50% le spese straordinarie e quelle mediche concordate e non coperte dal SSN necessarie alla SI.ra . Dette spese, se anticipate da Parte_2 quest'ultima, saranno rimborsate dal SI. alla fine di ogni mese, dietro semplice Pt_1
esibizione della relativa certificazione di spesa. Si precisa che per spese straordinarie e mediche concordate si intendono quelle il cui diniego non sia seriamente motivato e non potrà valere per quelle indifferibili e urgenti.
B) A sostenere, in favore della SI.ra , tutti gli oneri ed i costi relativi Parte_2
alle:
- utenze di riscaldamento ed energia elettrica dell'abitazione coniugale sita ad Ostra Vetere
(AN) Via Contrada S. Marianova n. 8/A, ove verrà costituito diritto reale di abitazione in
- 2 - favore della SI.ra , precisando che la stessa ha già provveduto alla Parte_2
voltura delle utenze a Lei spettanti nei tempi sopra descritti;
- spese di gestione e manutenzione ordinaria dell'autovettura FIAT Punto Tg CR 610 EW, intestata e di proprietà della SI.ra . Parte_2
4) I coniugi convengono che tutte le disposizioni contenute al punto 3), anche quelle relative a prestazioni di servizi ovvero assunzione di oneri e spese, concorrano alla determinazione del contributo al mantenimento della SI.ra , pertanto qualora il SI. Parte_2 Pt_1 non vi adempia, anche in parte, l'assegno di mantenimento in favore della moglie
[...]
sarà automaticamente aumentato del valore corrispondente alla prestazione omessa.
5) I SIg.ri e con la sottoscrizione del presente atto, Parte_2 Parte_1 dichiarano espressamente di non volersi riconciliare e di voler sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
6) I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 3 comma c.p.c..
7) I coniugi stabiliscono di dare immediata esecutività alle condizioni di cui agli artt.3) 4) 5)
6) del presente ricorso, a far data dalla sottoscrizione del presente atto.
8) I coniugi dichiarano che le spese legali relative alla presente procedura dovranno intendersi integralmente compensate tra loro senza vincolo di solidarietà, con la conseguenza che ognuno di essi farà fronte in modo autonomo al pagamento delle competenze del proprio difensore.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ostra il 27/05/1977.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
- 3 - Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 648/2024 del 21.3.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ostra (AN) il 28/05/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ostra al n. 29, parte II, serie A dell'anno 1977.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Nulla con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
(AN) il 28/05/1977, trascritto nel Registro dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Ostra al n. 29, parte II, serie A dell'anno 1977; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ostra di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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