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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/01/2025 da
1) , con l'Avv. TORRE CINZIA;
Parte_1
e
2) con l'Avv. TORRE CINZIA;
Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 23 luglio 1999 nel Comune di
Ambivere in provincia di Bergamo (atto di matrimonio n. 4, parte II, serie A, Ufficio 1, Anno
1999); separati consensualmente con verbale in data 14.04.2022, omologato con decreto del
6.06.2022; con i seguenti figli: nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._1 maggiorenne ed autonomo economicamente, e nato a [...] l'[...] C.F. Persona_2
studente; C.F._2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/01/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: “
1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 23 luglio 1999 nel Comune di Ambivere (BG); matrimonio annotato Parte_2 all'Ufficio dello Stato Civile di quel annotazione dell'emananda sentenza;
2 darsi atto che l'unico figlio ancora per poco minorenne, , rimarrà affidato, in modo Per_2 condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso la madre in Località S. Croce;
3 darsi atto che l'alloggio già coniugale di Santa Croce, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnato alla quale convivente con il minore , non ancora autonomo Parte_1 Per_2 economicamente;
4 darsi atto che , data l'età, frequenterà il padre liberamente e a piacimento prendendo Per_2 accordi direttamente con lui;
ciò anche per periodi consecutivi di ferie e/o per le varie festività;
5 darsi atto che verserà mensilmente alla importo di € 1.100,00, Parte_2 Parte_1 di cui una parte corrispondente alla sua quota della metà del mutuo ipotecario sull'alloggio coniugale, per attuali ca. € 675,00, che verrà pagato direttamente dalla ed il residuo quale contributo Parte_1 al mantenimento del figlio , quest'ultima parte rivalutabile annualmente ex indici ISTAT;
il Per_2 versamento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico sul c/c della Parte_1
i cui estremi sono noti al Pt_2
5bis. darsi atto che i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per , individuate Per_2 come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
5ter. Assegno Unico riservato in via esclusiva e per l'intero alla Parte_1
6 darsi atto che nulla sarà dovuto tra le parti, a titolo di assegno post-matrimoniale, non sussistendone i presupposti;
7 spese e compensi professionali del procedimento a carico di “ Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Si dà atto che il figlio è diventato nelle more maggiorenne;
si prende atto Persona_2 delle disposizioni concordate dalle parti in ordine al suo mantenimento, non essendo lo stesso economicamente autosufficiente.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Come da accordo delle parti, pone le spese e i compensi professionali del procedimento a carico di Parte_2
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ambivere perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli