TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1860 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 25.11.2025, promossa
DA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
[...] C.F._4
UR e dall'avv. Carlo Caparrini, presso i cui indirizzi pec pagina 1 di 12 Email_1 Email_2
hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla citazione
- attori opponenti -
CONTRO
(C.F. ), e per essa la rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
IA LE GG presso il cui studio sito a Lodi, via Colle Eghezzone n. 1, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis: revocare il decreto opposto Vinte le
spese”
Per l'opposta:
pagina 2 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, così giudicare: a) in via
preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente
giudizio nei limiti e per i motivi esposti in atti. b) sempre in via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e dei motivi di opposizione ex adverso
formulati in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c. in quanto nuove e tardive. C) in
via principale: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in
diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. D) in via
subordinata: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che
risulteranno a qualsiasi titolo dovute a a seguito della espletata Controparte_1
istruttoria. E) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. F) Con favore di
spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 5.6.2023 , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio e Parte_3 Parte_4 Controparte_1
per essa la rappresentante in persona della Controparte_2
procuratrice proponendo opposizione al decreto Controparte_3
pagina 3 di 12 ingiuntivo, che la stessa , quale dichiarata cessionaria di crediti di CP_1
(poi divenuta , aveva Controparte_4 Controparte_5
ottenuto per il pagamento di €.382.969,37, oltre interessi, quale debito residuo di un mutuo concesso alla società in favore della quale gli Parte_5
stessi opponenti si erano costituiti fideiussori.
In citazione si eccepiva il difetto di titolarità del credito, la mancata prova di conclusione del contratto di mutuo e del relativo credito. Concludevano, pertanto,
per la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.
Si costituiva e per essa la rappresentante Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice la Controparte_2 Controparte_3
quale contestava l'opposizione, eccependo la nullità della citazione “per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”; assumeva, nel merito, d'essere titolare del credito a seguito di cessione in blocco, la cui prova era data dall'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 e da dichiarazione della cedente;
che il contratto di mutuo era stato concluso mediante versamento della somma mutuata;
che il credito era fondato su prova scritta.
Concludeva, pertanto, per la nullità della citazione, il rigetto dell'opposizione con pagina 4 di 12 la conferma del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute, oltre al risarcimento per lite temeraria.
Respinta dal giudice istruttore la richiesta di provvisoria esecuzione,
l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 25.11.2025.
2 – Sull'eccepita nullità della citazione, si rileva che “l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli
artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del
normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc.
civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di
risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una
domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167
cod. proc. civ.” (Cass. 2006 n. 22528).
Lo stesso è a dirsi per il requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c. per l'evidente considerazione che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, salvo il caso di pagina 5 di 12 riconvenzionale, non contiene la proposizione di alcuna domanda, ma ha un oggetto equivalente a quello della comparsa di risposta, come tale consistente,
come nella specie, in eccezioni e contestazioni.
L'eccezione processuale va, dunque, disattesa.
3 – Nel merito, parte opponente ha specificamente contestato, prima di ogni altra difesa, la cessione del credito e la titolarità del diritto oggetto di causa.
La contestazione pone a carico dell'opposta l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato – come nella specie - una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata necessaria ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal pagina 6 di 12 medesimo effettuato in favore del cedente. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente,
Cass. 2023 n. 17944).
E' stato, dunque, puntualizzato (cfr., di recente, Cass. 2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 28770; Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n. 17944;)
che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs. Ciò perché «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai
fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito
ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. 2019 n. 22151).
pagina 7 di 12 In ipotesi, come nella specie, di contestazione della cessione, detto contratto deve essere, dunque, oggetto di prova, ed in definitiva, come ancora affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessione dei crediti bancari in
blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (così testualmente
Cass. 2024 n. 3045).
Parte opposta, a fronte della specifica contestazione della titolarità del credito, non ha dato prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito oggetto di causa,
prova necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale ad esigerlo.
Non è prodotto agli atti di causa il contratto di cessione del credito oggetto di causa, affidando parte opposta la prova della cessione alla dichiarazione della
(asserita) cedente e all'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, elementi questi che sono inidonei a dimostrare la cessione del credito.
L'allegata dichiarazione della (asserita) cedente resa in corso di causa
(doc. 16 opposta) non è il contratto di cessione, ma una dichiarazione (di scienza)
che rimanda a documenti (contratto di cessione) non prodotti tra gli allegati pagina 8 di 12 depositati dalle parti. Ed è ben noto che non costituisce scrittura valutabile dal giudice quella proveniente da un terzo, che sia redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte, sia perché si risolve in una sorta di testimonianza scritta, inammissibile, sia perché fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all'art. 244 c.c. e segg., che risulterebbero eluse (così Cass.
2010 n. 5440).
Non costituisce prova della cessione neppure l'avviso ex art. 58 T.U.B.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 4) che, oltre a provenire – si badi - dalla stessa dichiarata cessionaria, è – come detto - del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
Si aggiunge (solo per inciso, giacché la contestazione degli opponenti investe l'esistenza del contratto di cessione in sé), che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di pagina 9 di 12 ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così Cass. 2024 n. 28790; Cass. 2023 n.
17944; Cass. 2023 n. 9412).
L'avviso prodotto dalla società opposta (doc. 3, 4 monitorio) non ha questi requisiti, giacché non consente di comprendere se il credito vantato nei confronti della parte opponente sia o meno compreso nell'ambito della (asserita) cessione oggetto di pubblicazione: invero, indicando l'oggetto della (dichiarata) cessione con riferimento a “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati a
sofferenza in conformità alla circolare di Banca D'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”
“sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/9/2019”, formula una descrizione che non è esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menziona “taluni dei crediti» e non tutti i crediti aventi le esposte caratteristiche ed, inoltre, rimanda, per la individuazione delle singole posizioni cedute, “al documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di
cessione”.
pagina 10 di 12 Per tali decisive ragioni, che assorbono le ulteriori contestazioni degli opponenti, incluse quelle proposte in corso di causa, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande avanzate dalla società opposta.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e per essa la rappresentante in CP_1 Controparte_2
persona della procuratrice così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 522/2023 Parte_4
emesso da questo tribunale;
2) respinge le domande avanzate da e per essa dalla Controparte_1
rappresentante in persona della procuratrice Controparte_2
Controparte_3
pagina 11 di 12 3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a , , e le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite, che si liquidano in €.22.457,00 per compensi, €.634,00 per esborsi,
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Rimini in data 12.12.2025
Il giudice dr. ZI Melucci
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. ZI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1860 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza del 25.11.2025, promossa
DA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
[...] C.F._4
UR e dall'avv. Carlo Caparrini, presso i cui indirizzi pec pagina 1 di 12 Email_1 Email_2
hanno eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla citazione
- attori opponenti -
CONTRO
(C.F. ), e per essa la rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
IA LE GG presso il cui studio sito a Lodi, via Colle Eghezzone n. 1, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per gli opponenti:
“Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis: revocare il decreto opposto Vinte le
spese”
Per l'opposta:
pagina 2 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, così giudicare: a) in via
preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente
giudizio nei limiti e per i motivi esposti in atti. b) sempre in via preliminare:
dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni e dei motivi di opposizione ex adverso
formulati in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c. in quanto nuove e tardive. C) in
via principale: respingere l'opposizione avversaria perché infondata in fatto ed in
diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. D) in via
subordinata: condannare gli attori opponenti al pagamento delle somme che
risulteranno a qualsiasi titolo dovute a a seguito della espletata Controparte_1
istruttoria. E) In ogni caso, condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. F) Con favore di
spese e competenze di lite”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 5.6.2023 , , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio e Parte_3 Parte_4 Controparte_1
per essa la rappresentante in persona della Controparte_2
procuratrice proponendo opposizione al decreto Controparte_3
pagina 3 di 12 ingiuntivo, che la stessa , quale dichiarata cessionaria di crediti di CP_1
(poi divenuta , aveva Controparte_4 Controparte_5
ottenuto per il pagamento di €.382.969,37, oltre interessi, quale debito residuo di un mutuo concesso alla società in favore della quale gli Parte_5
stessi opponenti si erano costituiti fideiussori.
In citazione si eccepiva il difetto di titolarità del credito, la mancata prova di conclusione del contratto di mutuo e del relativo credito. Concludevano, pertanto,
per la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.
Si costituiva e per essa la rappresentante Controparte_1 [...]
in persona della procuratrice la Controparte_2 Controparte_3
quale contestava l'opposizione, eccependo la nullità della citazione “per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.”; assumeva, nel merito, d'essere titolare del credito a seguito di cessione in blocco, la cui prova era data dall'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 e da dichiarazione della cedente;
che il contratto di mutuo era stato concluso mediante versamento della somma mutuata;
che il credito era fondato su prova scritta.
Concludeva, pertanto, per la nullità della citazione, il rigetto dell'opposizione con pagina 4 di 12 la conferma del decreto ingiuntivo ed, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute, oltre al risarcimento per lite temeraria.
Respinta dal giudice istruttore la richiesta di provvisoria esecuzione,
l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 25.11.2025.
2 – Sull'eccepita nullità della citazione, si rileva che “l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli
artt. 163 e 163-bis cod. proc. civ., ma non quelli concernenti il contenuto del
normale atto di citazione, previsti dal terzo comma n. 4 dell'art. 163 cod. proc.
civ., giacché sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di
risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una
domanda riconvenzionale o una chiamata in causa - i requisiti di cui all'art. 167
cod. proc. civ.” (Cass. 2006 n. 22528).
Lo stesso è a dirsi per il requisito di cui all'art. 163 n. 3 c.p.c. per l'evidente considerazione che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, salvo il caso di pagina 5 di 12 riconvenzionale, non contiene la proposizione di alcuna domanda, ma ha un oggetto equivalente a quello della comparsa di risposta, come tale consistente,
come nella specie, in eccezioni e contestazioni.
L'eccezione processuale va, dunque, disattesa.
3 – Nel merito, parte opponente ha specificamente contestato, prima di ogni altra difesa, la cessione del credito e la titolarità del diritto oggetto di causa.
La contestazione pone a carico dell'opposta l'onere di allegare e provare la titolarità della posizione soggettiva, che è elemento costitutivo del diritto fatto valere (cfr. Cass. sez. un. 2016 n. 2951 in motivazione sub n. 60).
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché
non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato – come nella specie - una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata necessaria ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal pagina 6 di 12 medesimo effettuato in favore del cedente. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente,
Cass. 2023 n. 17944).
E' stato, dunque, puntualizzato (cfr., di recente, Cass. 2024 n. 28790; nello stesso senso Cass. 2024 n. 28770; Cass. 2024 n. 3405; Cass. 2023 n. 17944;)
che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993,
ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
del citato d.lgs. Ciò perché «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai
fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di
cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito
ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. 2019 n. 22151).
pagina 7 di 12 In ipotesi, come nella specie, di contestazione della cessione, detto contratto deve essere, dunque, oggetto di prova, ed in definitiva, come ancora affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la cessione dei crediti bancari in
blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione,
non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB.” (così testualmente
Cass. 2024 n. 3045).
Parte opposta, a fronte della specifica contestazione della titolarità del credito, non ha dato prova dell'effettiva stipulazione del contratto di cessione e,
quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità del credito oggetto di causa,
prova necessaria per dimostrare la legittimazione sostanziale ad esigerlo.
Non è prodotto agli atti di causa il contratto di cessione del credito oggetto di causa, affidando parte opposta la prova della cessione alla dichiarazione della
(asserita) cedente e all'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, elementi questi che sono inidonei a dimostrare la cessione del credito.
L'allegata dichiarazione della (asserita) cedente resa in corso di causa
(doc. 16 opposta) non è il contratto di cessione, ma una dichiarazione (di scienza)
che rimanda a documenti (contratto di cessione) non prodotti tra gli allegati pagina 8 di 12 depositati dalle parti. Ed è ben noto che non costituisce scrittura valutabile dal giudice quella proveniente da un terzo, che sia redatta e finalizzata in funzione volutamente probatoria di una tesi di parte, sia perché si risolve in una sorta di testimonianza scritta, inammissibile, sia perché fornita senza le garanzie del contraddittorio, di cui all'art. 244 c.c. e segg., che risulterebbero eluse (così Cass.
2010 n. 5440).
Non costituisce prova della cessione neppure l'avviso ex art. 58 T.U.B.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 4) che, oltre a provenire – si badi - dalla stessa dichiarata cessionaria, è – come detto - del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
Si aggiunge (solo per inciso, giacché la contestazione degli opponenti investe l'esistenza del contratto di cessione in sé), che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di pagina 9 di 12 ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche (così Cass. 2024 n. 28790; Cass. 2023 n.
17944; Cass. 2023 n. 9412).
L'avviso prodotto dalla società opposta (doc. 3, 4 monitorio) non ha questi requisiti, giacché non consente di comprendere se il credito vantato nei confronti della parte opponente sia o meno compreso nell'ambito della (asserita) cessione oggetto di pubblicazione: invero, indicando l'oggetto della (dichiarata) cessione con riferimento a “taluni crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari o chirografari) vantati verso debitori classificati a
sofferenza in conformità alla circolare di Banca D'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”
“sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/9/2019”, formula una descrizione che non è esaustiva rispetto alla determinazione dei crediti effettivamente ceduti, visto che menziona “taluni dei crediti» e non tutti i crediti aventi le esposte caratteristiche ed, inoltre, rimanda, per la individuazione delle singole posizioni cedute, “al documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di
cessione”.
pagina 10 di 12 Per tali decisive ragioni, che assorbono le ulteriori contestazioni degli opponenti, incluse quelle proposte in corso di causa, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto delle domande avanzate dalla società opposta.
3 – Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da , , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e per essa la rappresentante in CP_1 Controparte_2
persona della procuratrice così provvede: Controparte_3
1) accoglie l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 522/2023 Parte_4
emesso da questo tribunale;
2) respinge le domande avanzate da e per essa dalla Controparte_1
rappresentante in persona della procuratrice Controparte_2
Controparte_3
pagina 11 di 12 3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
a rifondere a , , e le Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite, che si liquidano in €.22.457,00 per compensi, €.634,00 per esborsi,
oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Rimini in data 12.12.2025
Il giudice dr. ZI Melucci
pagina 12 di 12