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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3477/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3477/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv.ti Ivana D'Angelo e Olaf Oddenino;
Parte_1
- convenuta), ass. avv.ti Claudio Morpurgo, Anna Menicatti Controparte_1
e RE SO PA;
Premesso che
• Parte ricorrente, con ricorso depositato il 15.04.2025, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di € 776,55 a titolo di differenze retributive conseguenti alla mancata inclusione, nella retribuzione erogata durante i giorni di ferie, di indennità e compensi di varia natura, che, invece, egli normalmente gode come voce variabile della retribuzione.
• Parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, domandando, nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie.
Considerato che
• In linea generale, deve ritenersi condivisibile l'argomentazione esposta dal ricorrente a sostegno della propria rivendicazione, secondo cui, in forza del diritto euro-unitario, è oramai pacifico che l'indennità percepita dal lavoratore quale retribuzione dei giorni feriali non debba essere limitata nell'importo fisso determinato dai contratti collettivi, ma debba essere integrata dagli altri elementi variabili che il lavoratore eventualmente percepisce, sempre sulla base della contrattazione collettiva e/o individuale;
il limite, individuato dalla CGUE con riferimento alle previsioni contrattuali, è quello di prevedere un importo economico che non sia dissuasivo, per il lavoratore, dall'esercizio del proprio diritto al riposo.
• Infatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza
ON LE del 2006, ha precisato che con l'espressione <>
1 R.G.L. 3477/2025
contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò CP_2 che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)» (Cass. Civ.,
Sez. Lav., ord. n. 25840/2024).
• L'onere di allegazione di parte ricorrente è quindi duplice: da un lato, deve affermare la natura delle voci percepite siano connesse con il suo status professionale-lavorativo; dall'altro, deve affermare e dimostrare, anche in via presuntiva, che il minor importo riconosciuto a titolo di ferie abbia un effetto dissuasivo in merito all'esercizio del diritto al riposo.
• Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a effettuare - unicamente - una mera elencazione delle indennità e/o delle voci economiche variabili (di cui egli godrebbe normalmente in forza del CCNL applicato al rapporto di lavoro) di cui lamenta la mancata corresponsione con la retribuzione dovuta per i periodi feriali;
un'elencazione che risulta essere, peraltro, anche generica, in quanto priva delle specifiche fonti contrattuali che descrivono ciascuna delle singole voci/indennità rivendicate e ne fondano il diritto alla loro corresponsione.
• Dunque, parte ricorrente non si premura, non solo di provare, ma nemmeno di allegare, alcunché circa i motivi per cui i quali le voci retributive da egli indicate risulterebbero intrinsecamente connesse con il suo status professionale-lavorativo, né prospetta e dimostra quale effetto dissuasivo derivi (o, quantomeno, sarebbe potuto derivare in astratto) dalla loro esclusione dalla retribuzione feriale, e/o di come ciò abbia inciso nel corso degli anni.
• Si tratta, peraltro, di aspetti particolarmente pregnanti e “qualificanti”, tenuto conto della specifica rivendicazione avanzata nel presente giudizio, e posti a fondamento della giurisprudenza, europea e nazionale, che il ricorrente richiama nel proprio atto introduttivo.
2 R.G.L. 3477/2025
• Tale contegno processuale contrasta chiaramente con il contenuto degli artt. 2697 c.c. e 414
c.p.c.: difatti, l'onere del ricorrente di allegare tutti quei fatti e quegli elementi su cui si basa la propria pretesa è necessario al fine di delimitare con chiarezza e precisione il petitum giudiziale su cui si innesterà la pronuncia del Giudice, e permette altresì alla propria controparte di esercitare consapevolmente e idoneamente il proprio diritto di difesa.
• Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, stante il mancato adempimento all'onere di allegazione, ancora prima che di prova, gravante su parte ricorrente, il relativo ricorso dev'essere rigettato.
• Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite quantificate in
€ 515 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA.
Torino, 02/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 3477/2025, instaurata tra le parti:
- ricorrente), ass. avv.ti Ivana D'Angelo e Olaf Oddenino;
Parte_1
- convenuta), ass. avv.ti Claudio Morpurgo, Anna Menicatti Controparte_1
e RE SO PA;
Premesso che
• Parte ricorrente, con ricorso depositato il 15.04.2025, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di € 776,55 a titolo di differenze retributive conseguenti alla mancata inclusione, nella retribuzione erogata durante i giorni di ferie, di indennità e compensi di varia natura, che, invece, egli normalmente gode come voce variabile della retribuzione.
• Parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, domandando, nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie.
Considerato che
• In linea generale, deve ritenersi condivisibile l'argomentazione esposta dal ricorrente a sostegno della propria rivendicazione, secondo cui, in forza del diritto euro-unitario, è oramai pacifico che l'indennità percepita dal lavoratore quale retribuzione dei giorni feriali non debba essere limitata nell'importo fisso determinato dai contratti collettivi, ma debba essere integrata dagli altri elementi variabili che il lavoratore eventualmente percepisce, sempre sulla base della contrattazione collettiva e/o individuale;
il limite, individuato dalla CGUE con riferimento alle previsioni contrattuali, è quello di prevedere un importo economico che non sia dissuasivo, per il lavoratore, dall'esercizio del proprio diritto al riposo.
• Infatti, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza
ON LE del 2006, ha precisato che con l'espressione <
1 R.G.L. 3477/2025
contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
(nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò CP_2 che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 Per_1 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20)» (Cass. Civ.,
Sez. Lav., ord. n. 25840/2024).
• L'onere di allegazione di parte ricorrente è quindi duplice: da un lato, deve affermare la natura delle voci percepite siano connesse con il suo status professionale-lavorativo; dall'altro, deve affermare e dimostrare, anche in via presuntiva, che il minor importo riconosciuto a titolo di ferie abbia un effetto dissuasivo in merito all'esercizio del diritto al riposo.
• Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a effettuare - unicamente - una mera elencazione delle indennità e/o delle voci economiche variabili (di cui egli godrebbe normalmente in forza del CCNL applicato al rapporto di lavoro) di cui lamenta la mancata corresponsione con la retribuzione dovuta per i periodi feriali;
un'elencazione che risulta essere, peraltro, anche generica, in quanto priva delle specifiche fonti contrattuali che descrivono ciascuna delle singole voci/indennità rivendicate e ne fondano il diritto alla loro corresponsione.
• Dunque, parte ricorrente non si premura, non solo di provare, ma nemmeno di allegare, alcunché circa i motivi per cui i quali le voci retributive da egli indicate risulterebbero intrinsecamente connesse con il suo status professionale-lavorativo, né prospetta e dimostra quale effetto dissuasivo derivi (o, quantomeno, sarebbe potuto derivare in astratto) dalla loro esclusione dalla retribuzione feriale, e/o di come ciò abbia inciso nel corso degli anni.
• Si tratta, peraltro, di aspetti particolarmente pregnanti e “qualificanti”, tenuto conto della specifica rivendicazione avanzata nel presente giudizio, e posti a fondamento della giurisprudenza, europea e nazionale, che il ricorrente richiama nel proprio atto introduttivo.
2 R.G.L. 3477/2025
• Tale contegno processuale contrasta chiaramente con il contenuto degli artt. 2697 c.c. e 414
c.p.c.: difatti, l'onere del ricorrente di allegare tutti quei fatti e quegli elementi su cui si basa la propria pretesa è necessario al fine di delimitare con chiarezza e precisione il petitum giudiziale su cui si innesterà la pronuncia del Giudice, e permette altresì alla propria controparte di esercitare consapevolmente e idoneamente il proprio diritto di difesa.
• Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, stante il mancato adempimento all'onere di allegazione, ancora prima che di prova, gravante su parte ricorrente, il relativo ricorso dev'essere rigettato.
• Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese di lite quantificate in
€ 515 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA.
Torino, 02/12/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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