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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
N. 1642/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo l'avv.
Nocilla per l' a depositato le note scritte, illustrando le ragioni poste a Controparte_1
fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Lagonegro, 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara pronunzia, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1642 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA
P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del titolare e legale rappresentante pro tempore, con sede in Teggiano (Sa) alla Parte_2
via Provinciale Teggiano - Polla snc;
(C.F. , Parte_3 C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il [...]e ivi Parte_2 C.F._2
residente a[...], rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Antonio
Innamorato, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Teggiano (Sa), al via Codaglioni
n.86
OPPONENTI
E
C.F. ), già giusta Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
atto di fusione del 10.10.2018 per notar dott. - rep.
7.660 racc. 3.703 -, Persona_1
con sede legale a Torino, alla piazza San Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo Nocilla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via
G.V. Quaranta 3
OPPOSTA
NONCHE'
(P.IVA ), con sede a Conegliano (Tv), alla via V. Alfieri Controparte_1 P.IVA_3
n.1, rappresentata da con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova Controparte_4
n. 19 (P.IVA ), in persona del procuratore avv. in virtù di P.IVA_4 Controparte_5 procura dell'Amministratore Delegato, autenticata per atto del notaio dott. CP_6
del 2.08.2023 - rep. n. 10860, racc. 6173-, registrata il 09.08.2023 a Milano 2 Persona_2
n. 83073 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Nocilla, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via G.V. Quaranta 3
INTERVENTORE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore (di seguito per brevità
[...] Parte_2
, nonché e in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 325/2017 emesso dal Tribunale di
Lagonegro in data 31.07.2017, notificato il 13.10.2017, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in solido tra loro, la somma di euro 311.230,65, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 607,00 per esborsi ed euro 2.950,00 per compensi professionali, spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione al rapporto di c.c. n.
27/475 acceso presso la filiale di Teggiano per euro 59.450,42, al rapporto di anticipo su fattura per euro 19.038,87 e al finanziamento chirografario n.51394249 di euro 232.741,36.
Gli opponenti, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, deducevano che la era titolare del conto corrente n. 27/475 presso il Parte_1 Controparte_3
avente andamento negativo e che, al fine di rilanciare l'attività dell'azienda, avevano
[...]
ottenuto un mutuo chirografario per l'importo di euro 300.000,00 accreditato su detto conto;
che la banca lo aveva, in assenza di una conforme indicazione da parte di , aveva Parte_2
utilizzato il suddetto importo per ripianare l'esposizione debitoria e per estinguere il saldo negativo del conto corrente per raggiunto limite del fido e pertanto il mutuo non era stato finalizzato per dare disponibilità monetaria alla bensì per l'estinzione delle Parte_1
passività; che dalla pre-analisi effettuata dalla era inoltre emerso che Controparte_7
nel periodo 31.03.2003 - 31.03.2008 erano state addebitate somme per usura soggettiva e oggettiva pari a euro 13.888,28; che anche con riferimento al mutuo chirografario n. 51394249 del 29.04.2008 la aveva rilevato diverse anomalie, in particolare, Controparte_7 un'usura derivante dal superamento del tasso soglia da parte del tasso effettivo di mora, interessi di mora sulla rata non pagata alla naturale scadenza, l'indeterminatezza delle condizioni ai sensi dell'art. 1346 c.c., la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117
d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) nonché la difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello indicato nel contratto;
che, ancora, per quanto riguarda il mutuo, il tasso complessivo applicato, composto da 6.234% T.A.N. + 14.734% T. mora, era di 5.086% superiore al T.S.U.
(15.9%) di riferimento del II trimestre 2008 e tale superamento era ancora più evidente tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del mutuo.
Tanto premesso gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito 1) Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra -legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze
e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n. 325/17 reso nel procedimento avente R.G.N.R. 149/2017 ; 2) Accertare, in ragione della pre
-analisi contabile e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che il Parte_1
con sede legale in Teggiano (SA) alla Via Provinciale Teggiano -Polla snc e C.F. P.IVA:
[...]
03142540651, per il conto corrente n. 27/475, è creditrice, in linea accertativa, della somma di euro 13.888,28, oltre interessi nei confronti del;
3) Accertare e Controparte_3 dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo n.51394249, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
4) Dichiarare per gli effetti che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che, già al momento della convenzione, la clausola anatocistica del contratto di mutuo, sebbene contrattualizzata, non debba superare il tasso soglia usura vigente. 5) Dichiarare che l'indicatore di costo (ISC) dichiarato nel contratto è inferiore al TAEG verificato. per tutte le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato in data 13/10/2017. IN VIA
SUBORDINATA, NEL MERITO In via gradata ed in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario”.
Con comparsa di costituzione depositata il 24.09.2018 si costituiva il Controparte_3
che, previa opposizione alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nonché la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, Parte_3
e , a sollevare eccezioni con riferimento al rapporto principale. Nel merito
[...] Parte_2 contestava l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e si opponeva a tutto quanto dedotto sull'usurarietà del c/c n. 27/475 evidenziando come tutte le condizione economiche relative al conto corrente (cms, spese, ecc.) e quelle relative all'anticipo su fatture erano state concordate e sottoscritte dalle parti;
parimenti contestava l'asserita nullità del mutuo chirografario in quanto il finanziamento era stato concesso per consentire l'adempimento delle obbligazioni connesse alla produzione della società.
Tutto ciò premesso l'istituto di credito convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, non sussistendone i presupposti ex art. 649 cpc;
- rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri e , in qualità di fideiussori, per carenza di Parte_2 Parte_5
legittimazione attiva, confermando nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare la spiegata opposizione ed ogni ulteriore pretesa ex adverso avanzata, anche di accertamento del credito, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Vittoria di spese e compenso di causa, oltre oneri di legge”.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la sospensione della provvisoria esecutività del titolo esecutivo, in ragione della nullità della fidejussione prestata dai sig.ri e a Parte_2 Parte_3 favore del Gruppo presso l'Istituto di credito ., nonché Parte_1 Controparte_3
per come ricostruito da perizia, gli importi fondanti il decreto ingiuntivo n. 325/2017 poggiano su interessi usurari e su nullità dei contratti. 2) Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il , con la propria condotta contra legem, ha commesso sia il reato di Controparte_3 usura soggettiva che oggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p. 3) Accertare, in ragione delle perizie allegate, che il con sede legale in Teggiano (SA) alla Via Parte_1
Provinciale Teggiano-Polla snc e C.F./P.IVA per il c.c. n. 27/475, è creditrice P.IVA_5
in via accertativa, della somma di euro 52.966,89, oltre interessi nei confronti del
[...]
. 4) Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione degli interessi debitori CP_3
ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese. 5)
Accertare e dichiarare che l'indicatore di costo (ISC) dichiarato nel contratto è inferiore al
TAEG verificato 6) Accertare e dichiarare l'illeceità del contratto di mutuo n.51394249, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi
(nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale. 7) Dichiarare per gli effetti che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che, già al momento della convenzione, la clausola anatocistica del tasso di mora del contratto di mutuo, sebbene contrattualizzata, non debba superare il tasso soglia usura vigente. Per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 325/2017. In via subordinata, nel merito, In considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alle incertezze interpretative delle clausole pattuenti il tasso di mora) deliberare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il su citato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi allo scrivente avvocato antistatario”.
Successivamente, con comparsa di costituzione depositata il 14.11.2023 si è costituita la
[...]
rappresentata da quale cessionaria del credito in forza del CP_1 Controparte_4
contratto di cessione del 19.04.2022 concluso con già Controparte_2 Controparte_3
con istanza di estromissione di quest'ultima.
[...]
La causa è stata istruita con prove documentali e c.t.u. contabile.
All'udienza dell'8.04.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene decisa previo deposito di note difensive fino a trenta giorni prima.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex D. Lgs. n. 28/2010 essendo agli atti il verbale di mediazione del 17.09.2018, conclusosi con esito negativo per mancato consenso di entrambe le parti a proseguire nel tentativo di mediazione (all. note di deposito del 8.10.2019 prod. opposta e prod. opponenti).
Ancora, in via preliminare va detto che in data 14.11.2023 si è costituita ai sensi dell'art. 111
c.p.c. rappresentata da in qualità di cessionaria ex artt. Controparte_1 Controparte_4
1-4 L. n. 130/1999 del credito oggetto di causa.
Ciò posto, occorre stabilire quali sono gli effetti.
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la
S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass.
n. 15674/2007).
Sul punto va ulteriormente precisato che nessuna contestazione è sorta in merito alla titolarità del credito in capo alla parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa e che questa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di cessione del cedente.
3. Tanto premesso va innanzitutto respinta l'eccezione sollevata dall'istituto di credito opposto di carenza di legittimazione dei fideiussori e a Parte_3 Parte_2
sollevare eccezioni con riferimento al rapporto principale.
Il Tribunale osserva che l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità
è nel senso di ritenere che, quando vengono sollevate questioni relative alla nullità, totale o parziale, dei rapporti bancari per violazione di norme imperative o eccezioni riconvenzionali c.d. impeditive o estintive, volte ad ottenere il rigetto della pretesa creditoria "abusiva" avanzata in giudizio dalla Banca creditrice, va riconosciuto anche ai fideiussori-garanti l'interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) e la legittimazione attiva (sotto forma di "condizioni dell'azione") nel relativo giudizio, a maggior ragione se instaurato in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in solido tra le parti obbligate, nelle rispettive qualità. Ciò anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto di garanzia personale sottostante e cioè a prescindere se si tratti di garanzia con l'accessorietà tipica della fideiussione o se essa sfoci nella atipicità del "contratto autonomo di garanzia", per l'espressa pattuizione tra le parti non tanto di clausole di pagamento "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" quanto piuttosto della clausola "senza eccezioni" e con meccanismo "solve et repete" (Cass., Sez.
Un., 18.2.2010 n. 3947; conf. Cass. civ, sez. III, n. 6177 del 5.03.2020; Cass. civ., sez. III, n.
30509 del 22.11.2019; Cass. civile n. 371 del 10.01.2018; Cass. civile n. 26262 del
14.12.2007; Cass. civile n. 5044 del 3.03.2009).
Anche nella fattispecie atipica di garanzia, l'autonomia dei rapporti non può, invero, arrivare a giustificare effetti (traslativi o estintivi) che trovino ragione, ancorché in via indiretta, in una pretesa patrimoniale illecita, poiché fondata su un rapporto (quello di valuta, tra debitore e creditore principale) inesistente o nullo, contrario a norme imperative o avente causa illecita, affetto cioè da vizi palesi che renderebbero di per sé la pretesa escussione della garanzia del tutto "abusiva".
Come è stato osservato dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 18.2.2010 n. 3947,
l'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. "exceptio doli generalis seu presentis", basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale (per adempimento o per altra causa), anche in altre ipotesi, così riassumibili: a) quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
b) quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
c) quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
d) quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare al creditore un risultato che l'ordinamento vieta. Peraltro, in materia bancaria, le eccezioni più frequenti attengono a nullità speciali o di protezione (artt.
117 e ss. T.U.B.), talvolta previste da norme imperative (in materia di usura ex art. 644 c.p., in materia di interessi ultralegali e divieto di anatocismo ex art. 1284 c.c.) e sono, pertanto, rilevabili d'ufficio dal Giudice anche in assenza di una specifica contestazione o domanda in punto di invalidità delle clausole negoziali pattuite, sempre che il vizio emerga da un minimum di allegazione probatoria che spetta alle parti introdurre (Cass. SS.UU. n. 14828/2012).
Nel caso di specie, i fideiussori e sostanzialmente, hanno Parte_3 Parte_2 eccepito l'usura del tasso di interesse sia del conto corrente n. 27/475 sia del mutuo chirografario n. 51394249 del 29.04.2008.
4. Tutto ciò premesso giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, trovano applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del 2001.
Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
5. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto applicazioni “a valle” di intese anticoncorrenziali, vietate dall'art. 2 L. n. 287 del 1990, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 29810/2017.
La questione della nullità per conformità allo schema ABI è stata affrontata dalle Sezioni Unite
Civili della Suprema Corte, le quali aderendo alla tesi della nullità parziale, hanno affermato che le clausole oggetto di censura da parte della non determinano CP_8
automaticamente la nullità integrale del contratto di fideiussione, travolgendolo nella sua interezza, ma la sola nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi confinare la nullità dell'intero contratto alla sola ipotesi in cui risulta che i contraenti non lo avrebbero stipulato in assenza di quelle specifiche clausole. In altri termini, il contratto di fideiussione riproducente le clausole frutto dell'intesa anticoncorrenziale e sanzionate dalla
, sarebbe nullo limitatamente a siffatte clausole. In particolare la Corte di CP_8
Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. U, Sentenza
n. 41994 del 30/12/2021).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale gli opponenti si sono limitati a richiamare i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza senza fare nessun riferimento specifico alle fideiussioni dagli stessi sottoscritti e senza nello specifico richiamare quali clausole, tra quelle presenti nel modello ABI e dichiarate in contrasto con la normativa antitrust, sarebbero state presenti nel caso specifico. Non hanno inoltre allegato in giudizio alcuna ragione in base alla quale l'invalidità (parziale) assumerebbe rilevanza, incidendo direttamente sulla prestata garanzia. Non hanno infine provato che in assenza delle presunte clausole illecite i contratti non sarebbero sorti né tanto meno che tali clausole abbiano in concreto avuto effettiva incidenza in relazione all'intero contratto di fideiussione.
6. Tanto premesso, passando al merito della res controversa, con l'originario ricorso per decreto ingiunto, il ha proposto domanda di ingiunzione nei confronti del Controparte_3
gruppo debitore principale, nonché di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quali fideiussori, al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 311.230,65, oltre interessi di mora al tasso convenzionale, in relazione alle seguenti esposizioni debitorie: - euro 59.450,42 quale scoperto sul conto corrente n. 27/475 acceso presso la filiale di Teggiano;
- euro 19.038,87 per esposizione debitoria in relaziona al contratto di anticipo su fattura scaduto e non rientrato, oltre interessi convenzionali dal 27.01.2014; - euro 232.741,36 per rate scadute e non pagate del contratto di mutuo chirografario n. 51394249 di euro 300.000,00 del
29.04.2008, rinegoziato il 29.04.2009. A fondamento della domanda l'istituto di credito ha prodotto cospicua documentazione dal quale emerge il rapporto contrattuale tra le parti, peraltro non contestato dagli opponenti e, in particolare, ha offerto la seguente documentazione: contratto di apertura conto corrente n. 27/475 del 5.12.2000 e del 28.02.2002, lettera di concessione del credito del 30.12.2004, del 10.10.2006 e del 10.06.2010, contratto di finanziamento mutuo chirografario n. 51394249 del 29.04.2008, fideiussione del 12.12.2000 di lire 650.000.000 sottoscritta da e fideiussione del 7.03.2005 di Parte_3 Parte_2
euro 335.697,00 di e di , fideiussione limitata di euro 163.000,00 Parte_3 Parte_2
del 29.04.2008 di e di fideiussione specifica per il Parte_3 Parte_2
finanziamento chirografario limitato a euro 300.000,00 del 29.04.2008 di e Parte_3
proroga della fideiussione del 23.09.2009 di rinegoziazione del finanziamento, Parte_2
richiesta rinegoziazione finanziamento del 1.09.2009, contratto di rinegoziazione finanziamento del 23.09.2009, richiesta di rientro del 13.03.2013 e riscontro negativo del
17.07.2013, lettera di revoca dell'affidamento del 2.09.2013, richiesta di rientro del 27.09.2013 e riscontro negativo del 29.10.2013, n. 3 certificazione ex art. 50 TUB del 27.01.2014 e, infine gli estratti conti (all. nn. 1,2,4,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, 16, 17,18,19 e 20 prod. fasc. monitorio parte opposta).
Tali documenti, debitamente sottoscritti dagli opponenti e non disconosciuti, dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi con la Banca opposta e il contenuto delle clausole negoziali sottoscritte dalle parti. Oltretutto, con la memoria istruttoria del 12.12.2019 anche gli opponenti hanno prodotto la seguente documentazione: contratti di apertura di credito del
05.12.2000 e del 28.02.2002, documenti contabili c/c. n.27/475 e integrazione, lettera di concessione di credito del 30.12.2004 e del 10.06.2010, presentazione anticipo fatture e prospetto interessi fatture, contratto di finanziamento di mutuo chirografario n. 51394013 del
28.04.2008, fideiussione omnibus del 12.12.2000 e del 12.02.2005 di Parte_2
fideiussione omnibus del 07.03.2005 di , fideiussione limitata ad euro Parte_3
163.000,00 di e di –omnibus; quietanze di pagamento rate Parte_3 Parte_2
mutuo (all. nn. 6, 2,3, 7, 8, 9, 10,12, 11, 13, 14, 20 memoria istruttoria del 12.12.2019).
Gli opponenti hanno tuttavia contestato l'ammontare del credito eccependo l'usurarietà degli interessi, inclusi quelli di mora, sia con riferimento al c/c n. 27/475 sia con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 51394013 del 28.04.2008, l'indeterminatezza delle condizioni applicate, la nullità della clausola di determinazione del tasso ex art. 117 T.U.B. e la difformità tra il TAEG/ISC applicato e quello indicato in contratto.
7. In primo luogo il Tribunale osserva che in relazione all'eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa ex art. 1418 – 1325 n. 2 c.c. in quanto volto a disporre l'estinzione della passività, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di recente chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. S.U.
n. 5841/2025).
Alla luce di tali principi il Tribunale ritiene infondata l'eccezione in esame.
8. Parimenti è infondata e va rigetta la contestazione sull'usura. Quanto all' usura soggettiva va chiarito che per l'accertamento della stessa è necessaria la prova circa la sussistenza di entrambi i presupposti, ossia “un rilevante squilibrio economico, valutato in relazione alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fra la prestazione erogata e la controprestazione promessa o pagata quale corrispettivo” accompagnato da una condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che dà o promette il corrispettivo usurario. Quanto al primo requisito, è necessario dimostrare lo squilibrio contrattuale ed i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale, per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per le operazioni similari. Più difficoltoso risulta fornire la prova circa la sussistenza del secondo requisito, per la quale occorre allegare e documentare la difficoltà economica del mutuatario, desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dall'impossibilità di ottenere condizioni migliori per la 11 / 16 prestazione di denaro che richiede. È essenziale, dunque, documentare una grave situazione finanziaria, della quale il creditore deve aver approfittato consapevolmente, applicando interessi sproporzionati. La situazione di mera difficoltà, peraltro, non è sufficiente ad attestare lo stato di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto dalla sola sproporzione dei tassi applicati. Inevitabilmente, la prova di entrambi i presupposti grava su coloro che sostengono la natura usuraria degli interessi, senza che – accertato lo stato di difficoltà economica – la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla Banca.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno generalmente invocato i principi di diritto in materia aggiungendo che si può presumere che l'istituto di credito fosse a conoscenza dello “stato di salute” dell'impresa sulla base della documentazione di cui era in possesso e segnatamente i bilanci depositati presso la CCIAA competente e i bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi.
Peraltro, volendo allargare la visione al profilo penale, che in sede civilistica rileva in maniera più sfumata, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di usura, per il quale è richiesto il dolo generico, sono necessarie la coscienza e la volontà della portata illegale della prestazione usuraria e dell'illiceità degli interessi, in concomitanza, per quanto attiene all'usura soggettiva, con la conoscenza della precaria condizione dell'usurato. Ne deriva che tale domanda è del tutto sfornita di prova.
Quando all'usura oggettiva non può essere condivisa l'analisi contabile prodotta dagli opponenti in quanto, come esposto nell'atto introduttivo, fondata su erronei presupposti di diritto. In particolare tale “analisi” non tiene conto dei principi affermati dalla Corte di
Cassazione secondo cui “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996,
12 / 16 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. S.U. n.16303/2018). Ed ancora, quanto agli interessi moratori, deve farsi applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre
2020 n. 19597, che ha sancito definitivamente l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori pur sempre nel rispetto del principio di simmetria, in adesione alle rationens legis della L. 108/1996 quale tutela del fruitore del finanziamento, per la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario che verrebbero compromessi qualora si lasciasse il debitore sfornito di tutela nella pattuizione degli interessi moratori. Come è noto gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale e scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 cc); gli interessi di mora si applicano, invece, solamente sul capitale scaduto (art. 1224 cc) e sono maggiori rispetto agli interessi corrispettivi in quanto remunerano il maggiore godimento in capo al mutuatario delle somme erogate derivante dalla mancata restituzione delle stesse alle scadenze pattuite. 13 / 16
L'interesse di mora non si somma a quello corrispettivo, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi. L'applicazione degli interessi moratori ha natura solo eventuale in quanto subentra in ipotesi di inadempimento del mutuatario. Ne consegue un duplice ordine di conseguenze in punto di disamina dell'eventuale natura usuraria del contratto di mutuo: gli interessi corrispettivi e quelli moratori, ai fini del rispetto del tasso soglia usura, non debbono essere sommati tra loro bensì raffrontati singolarmente e separatamente con il tasso soglia (così che può essere usurario il tasso degli interessi corrispettivi oppure il tasso degli interessi moratori, ma non la somma del tasso degli interessi corrispettivi e del tasso degli interessi moratori); gli interessi moratori assumono rilievo ai fini dell'applicazione della normativa in materia di usura solo qualora ricorrano effettivamente le condizioni di applicabilità degli stessi,
e cioè qualora il mutuatario divenga inadempiente.
Ad ogni modo, per quanto attiene la contestazione in esame, nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, a cura del dott. , depositata il 30.06.2021, Persona_3
successivamente integrata con relazione depositata il 18.05.2022. Il C.T.U. in relazione sia al rapporto di c/c n. 27/475 sia al contratto di mutuo chirografario sottoscritto il 29.04.2008 ha rilevato la non usurarietà delle condizioni economiche applicate (pag. 5 rel. per. dep. il
30.06.2021).
9. Passando ad esaminare la doglianza relativa all'indeterminatezza delle condizioni applicate ivi inclusa la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) in relazione al rapporto di conto corrente per cui è causa, il Tribunale osserva innanzitutto che in parte essa è generica in quanto priva di riferimenti alle specifiche condizioni contrattuali che sarebbero state indeterminate ai sensi dell'art. 117 co. 4 T.U.B..
In ordine alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale osserva che essa costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass. n. 870/2006).
Con riguardo alla sua natura questo giudice aderisce a quell'orientamento secondo cui la pattuizione della commissione di massimo scoperto alla stregua della disciplina antecedente la riforma della L. n. 2/2009 non può dirsi nulla per difetto di causa, considerato che si tratta di remunerazione accordata dalla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Trib. Milano Sez. VI,
04-08-2014, Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016). Tuttavia, la clausola risulta nulla in mancanza di elementi certi e predeterminati per la sua quantificazione (al pari della sua mancata previsione espressa) in quanto indebita integrazione del tasso di interesse applicato al contratto. Pertanto, nel caso in cui nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c. (Tribunale Monza, 7 aprile 2006; conf. Trib. Lecce 11.3.2005; Trib. Milano
4.7.2002).
Tanto brevemente sintetizzato il Tribunale condivide la valutazione di indeterminatezza della c.m.s. prevista nel contratto di conto corrente con affidamento oggetto di causa per come effettuata dall'ausiliario del giudice nella relazione integrativa depositata il 18.05.2022: “i contratti agli atti di causa riportano laconicamente la misura “1/8” senza indicare gli elementi necessari a ritenere determinata o determinabile la commissione. Poi per quanto attiene la Commissione di disponibilità fondi, che trova la sua applicazione dal luglio 2009, non risulta essere concordata dalle parti, dato che l'ultimo contratto agli atti di causa risale al lontano 2002”
(pag. 7 rel. per. integ. dep. il 18.05.2022). In conclusione la c.m.s. è stata genericamente pattuita nella sola misura ma non sono indicate né le modalità di calcolo né tutti gli elementi necessari alla sua applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata e, quindi, essa deve ritenersi non validamente pattuita.
Ne discende, quindi, che, in modo conforme alle indicazioni fornite dal Tribunale, l'ausiliario del giudice ha rideterminato il saldo del rapporto di c/c n. 27/475 all'estinzione dell'11.10.2013 per l'importo di euro 6.666,10 (pag. 8 rel. per. integr. dep. 18.05.2022).
10. Gli opponenti assumono, inoltre, che il T.A.E.G./I.S.C. effettivamente applicato sarebbe difforme da quello dichiarato in contratto, senza tuttavia specificare i termini di tale difformità,
e chiede dichiararsi la nullità della clausola di determinazione del tasso ai sensi dell'art. 117
T.U.B..
Ebbene il Tribunale osserva come la giurisprudenza maggioritaria esclude che la eventuale difformità tra il T.A.E.G./I.S.C. effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna
29.9.2017 e Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib.
Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma
23.2.2018; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Le argomentazioni abitualmente recate a sostegno di questo orientamento sono del seguente tenore:
– l è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza CP_9
e non un tasso/prezzo/condizione cui – esclusivamente – fa riferimento l'art. 117, comma 6,
T.U.B.;
– non essendo l' un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l'applicabilità della sanzione CP_9 della nullità prevista dal comma 6 dell'art. 117 T.U.B.;
– la sanzione della nullità per la mancata/inesatta indicazione del T.A.E.G./I.S.C. è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina il comma 6 dell'art. 125 bis T.U.B. espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»; – se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra .C. CP_10
dichiarati e T.A.E.G/I.S.C. concretamente applicati anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis T.U.B. (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit);
– poiché l'art. 117, comma 6, T.U.B. non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell'obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
– in ogni caso, il comma 6 dell'art. 117 T.U.B. fa riferimento all'eventuale differenza tra i tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, di cui occorre fornire dimostrazione;
– eventuali scostamenti minimali/irrisori tra I.S.C. pattuito e I.S.C. effettivo non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o una forma di pubblicità ingannevole;
– criticità inerenti all'indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione.
Nel caso di specie, premesso che non si è in presenza di un contratto di credito al consumo, non può essere invocato l'art. 125 bis T.U.B. e, per i motivi esposti, va esclusa l'applicabilità dell'art. 117 T.U.B.. Tale conclusione è stata di recente condivisa anche dalla Corte di
Cassazione che ha affermato il seguente principio: “L'erronea rappresentazione dell'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di finanziamento, non comporta nullità ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, poiché tale indicatore non determina una maggiore onerosità dell'operazione, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, che resta comunque ricavabile dalle singole voci di costo elencate nel contratto” (Cass. civile n. 18235/2024).
Ne consegue che l'omessa o erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza CP_9
sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla mediante l'erronea CP_8
quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di CP_9
mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi) ma può al più configurare eventualmente un illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr.
Tribunale di Milano n. 10832/2017). Sotto tale profilo, nel caso di specie, gli opponenti non hanno fornito elementi per delineare un'eventuale responsabilità della banca. 11. In conclusione, alla luce, delle risultanze della c.t.u., il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta nei limiti esposti e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 325 del 31.07.2017 vada revocato. In ragione della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 27/475 dalla data dell'11.10.2013 (- euro 6.666,10 anziché - euro 59.122,53), fermi gli importi per le esposizioni debitorie per gli altri rapporti indicati nel ricorso monitorio, gli opponenti vanno condannati in solido al pagamento dell'importo complessivo di euro 258.446,33 (6.666,10 +
19.038,87 + 232.741,36), il tutto oltre interessi come indicati nel ricorso monitorio non oggetto di contestazione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, in assenza di note spese, in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati, tenuto conto del valore della controversia, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa e di tipo seriale delle questioni di diritto applicate.
Le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico degli opponenti in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
325/2017 reso dal Tribunale di Lagonegro il 31.07.2017;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di , Controparte_2
già in persona del l.r.p.t., della somma complessiva di euro Controparte_3
258.446,33 oltre interessi come indicati nel ricorso monitorio;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2
già in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida
[...] Controparte_3
in complessivi euro 4.925,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, favore di in Controparte_1
persona del l.r.p.t., rappresentata da delle spese di lite che liquida Controparte_4
in complessivi euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone le spese della c.t.u., come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico degli opponenti.
Così deciso in Lagonegro, 9.04.2025 Il Giudice dott. Maurizio Ferrara