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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ettore Zagarese;
Parte_1
ATTORE
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. Luigina Maria Caruso;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 29.04.2020 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, premesso che: a) con Determina Dirigenziale n.586 del 7.04.2008 il Controparte_1
affidava all'impresa Artedile S.r.l. di De CA ing. Gianfranco, per un Controparte_1 importo complessivo di €. 15.180,00, l'intervento per la realizzazione di alcuni lavori di fornitura e messa in opera di rete salva palloni al campo di calcetto dell'impianto sportivo polifunzionale di c.da S. Isidoro di Rossano Scalo;
b) i suddetti lavori venivano eseguiti regolarmente ed in relazione agli stessi il Direttore dei Lavori Geom. , Parte_2
benché sollecitato, non emetteva alcun certificato di regolare esecuzione;
e) in data
20.01.2014 l'Ing. , Dirigente del Comune di Settori lavori Persona_1 CP_1
trasmetteva all' una perizia stragiudiziaria redatta dall'Ing. Parte_3 Parte_4
nella quale, si lamentava l'inadeguatezza dei materiali messi in opera Persona_2
dalla Ditta;
f) controdeduceva alla suddetta perizia stragiudiziaria Parte_1
evidenziando che i materiali utilizzati nei lavori effettuati erano quelli prescritti nel progetto appaltato ed approvati dall'ente; g) Inoltre, nelle controdeduzioni, precisava e specificava che, per tutti i problemi lamentati, non vi era alcuna responsabilità della Parte_1 eccetto quello dell'impermeabilizzazione dello spogliatoio del campo di calcetto, posta al di sopra delle gratinate, che avrebbero risolto al più presto, attraverso il rifacimento sia della pavimentazione, con pietrini di cemento dello stesso tipo di quelli esistenti, che della sottostante impermeabilizzazione con guaina impermeabile index di alta qualità; h)
L' sosteneva che, il con Determina Dirigenziale n.586 Parte_1 Controparte_1 del 7.04.2008 si impegnava a corrispondere la somma complessiva di €. 15.180,00, Iva compresa, sul cap. 5180 interv 2060201 imp. 1939/05, a fronte dei lavori che aveva affidato alla stessa;
Tanto premesso, sul presupposto che il , nonostante Controparte_1
l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa ed i numerosi solleciti, risultava inadempiente dell'obbligazione assunta, conveniva in giudizio l'Ente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda di parte attrice e condannare il convenuto al pagamento in favore dell'Impresa per la somma di 15.180,00 IVA compresa, Parte_1
a fronte dei lavori che la stessa ha eseguito ed ultimato;
In ogni caso Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava l'avversa Controparte_1
domanda, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, eccepiva la non debenza dell'importo pattuito ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in quanto a fronte dell'offerta presentata l' attrice, realizzava dei lavori del tutto difformi da quelli oggetto dell'aggiudicazione e non in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente committente. Precisava che il gestore dell'impianto sportivo comunale situato in c.da S.
Isidoro di il sig. , Presidente dell'associazione giovanile CP_1 Parte_5
dilettantistica San Paolo, già da gennaio 2009, ovvero dal primo inverno di gestione della struttura, accertava delle carenze strutturali dell'impianto, connesse alla cattiva realizzazione delle opere ivi insistenti.
Nel merito, deduceva, quindi, l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'inesatto adempimento della prestazione contrattuale
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, all'udienza del 25.09.25 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali.
1. Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria è infondata e non merita di trovare accoglimento
Va, preliminarmente, osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.(Cass. Civ. Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001)
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
Il predetto principio, in materia di contratto di appalto, non subisce significativi scostamenti rispetto alla regola generale enunciata dalle Sezioni Unite, atteso che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore - che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo - di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Cassazione Civile n. 98 del 04/01/2019), atteso che le regole codicistiche specifiche dell'appalto “non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento o di non esatto adempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 936/2010).
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che risulta provato per tabulas che con determina dirigenziale n. 586 del 7.04.2008 il ebbe ad affidare alla “la fornitura e Controparte_1 Parte_1
messa in opera di rete salvapalloni per tutto il perimetro del campo e della copertura, da realizzare con pali rastremati dell'altezza di metri 8,00 e rete in nylon 10x10” gestione dei servizi di animazione creativa” presso l'impianto sportivo polivalente sito in località S.
Isidoro, con previsione di un corrispettivo di € 13.800,00 oltre €. 1.380,00 per Iva al 10%, con impegno della spesa complessiva sul cap. 5180, interv. 2060201, imp. 1939/05. (doc.
5 convenuto deposito telematico del 27.10.2021)
Con riferimento alla pretesa di pagamento azionata da parte attrice, ritiene questo
Tribunale che - a fronte della specifica contestazione con cui parte convenuta, già in sede di comparsa di costituzione, ha eccepito l'altrui inesatto adempimento delle prestazioni pattiziamente stabilite- costituiva, evidentemente, onere della società attrice dare prova dell'effettiva esatta esecuzione delle prestazioni de quibus. Nello specifico, parte convenuta contesta “l'inadeguatezza dei materiali utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori (l'odierna attrice) evidenziando che la realizzazione del campo di calcetto non fosse idonea allo scopo, in quanto erano stati utilizzati dei pali di recinzione di un diametro troppo piccolo e che solo successivamente – come raffigurato nelle immagini facenti parte integrale della perizia stessa – venivano posti in opera dei corollari in acciaio
e dei tiranti fissati al suolo per adeguare le loro funzionalità”.
Orbene le caratteristiche dei materiali da utilizzare (con pali rastremati dell'altezza di metri
8,00 e rete in nylon 10x10”) nella esecuzione dei lavori in affidamento alla società attrice, risultano nello specifico evidenziati nella determina predetta del 07.04.08, e dunque, gli interventi in questione dovevano essere effettuati dalla società appaltatrice secondo quanto in esso previsto.
Ebbene, a fronte di tali rilievi e contestazioni, la società attrice non ha fornito prova di aver regolarmente ed esattamente adempiuto la propria prestazione mediante l'utilizzo dei materiali appositamente richiesti nella suddetta procedura di aggiudicazione dell'appalto.
Sotto tale profilo, alcun contributo probatorio assume la prova testimoniale espletata dal teste di parte attrice Sig. , in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso Testimone_1 appaiono generiche, inidonee a provare l'esatta esecuzione dei lavori.
Difatti, il teste , dichiaratosi socio dell'Associazione che gestiva il campetto su cui Tes_1 si dovevano realizzare i lavori, escusso all'udienza del 13.01.2025 sulle circostanze, di cui alle lettere c-d-e-f-g -memoria istruttoria del 27.12.2021 di parte attrice, si è limitato a confermare il contenuto delle stesse, senza alcun riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati secondo le disposizioni previste nella procedura di affidamento dei lavori in appalto.
Incongruenti, poi, risultano le dichiarazioni rese dal teste, nella qualità di socio dell'associazione che gestiva il campetto de quo, dal momento che sulla scorta della perizia stragiudiziale del 30.08.2013, trasmessa al Comune di dalla Controparte_1
stessa Associazione affidataria della gestione del centro sportivo, risultano una serie di problematiche in relazione alla inadeguatezza dei materiali messi in opera dalla società esecutrice dei lavori.(doc.6 deposito telematico del 27.10.2021)
Irrilevante, invece, la testimonianza resa dal teste (udienza 11.05.2023) Persona_1 il quale ha dichiarato di ”non poter riferire molto riguardo alla vicenda perché oltre ad essere passati molti anni evidenzio che in quanto dirigente non ho avuto contezza diretta dell'andamento dei lavori.” Pertanto, le suddette dichiarazioni appaiono insufficienti ed inidonee a dimostrare il corretto adempimento, da parte dell'istante, delle prestazioni previste nel contratto di appalto per cui è causa, oggetto di altrui eccezione di inesatto adempimento ex art. 1460
c.c.
Alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni e sulla scorta del compendio probatorio emerso dall'istruttoria espletata, ritiene questo Tribunale che le domande di pagamento azionate da parte attrice debbano essere rigettate, non essendo stata fornita prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali de quibus a beneficio di parte convenuta.
2. Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni tecniche, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda attorea.
- Spese compensate
Castrovillari, 17.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 912/2020 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Ettore Zagarese;
Parte_1
ATTORE
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. Luigina Maria Caruso;
Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 29.04.2020 conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, premesso che: a) con Determina Dirigenziale n.586 del 7.04.2008 il Controparte_1
affidava all'impresa Artedile S.r.l. di De CA ing. Gianfranco, per un Controparte_1 importo complessivo di €. 15.180,00, l'intervento per la realizzazione di alcuni lavori di fornitura e messa in opera di rete salva palloni al campo di calcetto dell'impianto sportivo polifunzionale di c.da S. Isidoro di Rossano Scalo;
b) i suddetti lavori venivano eseguiti regolarmente ed in relazione agli stessi il Direttore dei Lavori Geom. , Parte_2
benché sollecitato, non emetteva alcun certificato di regolare esecuzione;
e) in data
20.01.2014 l'Ing. , Dirigente del Comune di Settori lavori Persona_1 CP_1
trasmetteva all' una perizia stragiudiziaria redatta dall'Ing. Parte_3 Parte_4
nella quale, si lamentava l'inadeguatezza dei materiali messi in opera Persona_2
dalla Ditta;
f) controdeduceva alla suddetta perizia stragiudiziaria Parte_1
evidenziando che i materiali utilizzati nei lavori effettuati erano quelli prescritti nel progetto appaltato ed approvati dall'ente; g) Inoltre, nelle controdeduzioni, precisava e specificava che, per tutti i problemi lamentati, non vi era alcuna responsabilità della Parte_1 eccetto quello dell'impermeabilizzazione dello spogliatoio del campo di calcetto, posta al di sopra delle gratinate, che avrebbero risolto al più presto, attraverso il rifacimento sia della pavimentazione, con pietrini di cemento dello stesso tipo di quelli esistenti, che della sottostante impermeabilizzazione con guaina impermeabile index di alta qualità; h)
L' sosteneva che, il con Determina Dirigenziale n.586 Parte_1 Controparte_1 del 7.04.2008 si impegnava a corrispondere la somma complessiva di €. 15.180,00, Iva compresa, sul cap. 5180 interv 2060201 imp. 1939/05, a fronte dei lavori che aveva affidato alla stessa;
Tanto premesso, sul presupposto che il , nonostante Controparte_1
l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa ed i numerosi solleciti, risultava inadempiente dell'obbligazione assunta, conveniva in giudizio l'Ente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda di parte attrice e condannare il convenuto al pagamento in favore dell'Impresa per la somma di 15.180,00 IVA compresa, Parte_1
a fronte dei lavori che la stessa ha eseguito ed ultimato;
In ogni caso Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore.”
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava l'avversa Controparte_1
domanda, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Nello specifico, eccepiva la non debenza dell'importo pattuito ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. in quanto a fronte dell'offerta presentata l' attrice, realizzava dei lavori del tutto difformi da quelli oggetto dell'aggiudicazione e non in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente committente. Precisava che il gestore dell'impianto sportivo comunale situato in c.da S.
Isidoro di il sig. , Presidente dell'associazione giovanile CP_1 Parte_5
dilettantistica San Paolo, già da gennaio 2009, ovvero dal primo inverno di gestione della struttura, accertava delle carenze strutturali dell'impianto, connesse alla cattiva realizzazione delle opere ivi insistenti.
Nel merito, deduceva, quindi, l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'inesatto adempimento della prestazione contrattuale
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa, all'udienza del 25.09.25 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di memorie conclusionali.
1. Sulla pretesta creditoria dell'opposto.
La pretesa creditoria è infondata e non merita di trovare accoglimento
Va, preliminarmente, osservato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.(Cass. Civ. Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001)
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
Il predetto principio, in materia di contratto di appalto, non subisce significativi scostamenti rispetto alla regola generale enunciata dalle Sezioni Unite, atteso che “in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore - che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo - di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento” (Cassazione Civile n. 98 del 04/01/2019), atteso che le regole codicistiche specifiche dell'appalto “non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento o di non esatto adempimento - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (in tal senso, ex multis, Cass. n. 936/2010).
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che risulta provato per tabulas che con determina dirigenziale n. 586 del 7.04.2008 il ebbe ad affidare alla “la fornitura e Controparte_1 Parte_1
messa in opera di rete salvapalloni per tutto il perimetro del campo e della copertura, da realizzare con pali rastremati dell'altezza di metri 8,00 e rete in nylon 10x10” gestione dei servizi di animazione creativa” presso l'impianto sportivo polivalente sito in località S.
Isidoro, con previsione di un corrispettivo di € 13.800,00 oltre €. 1.380,00 per Iva al 10%, con impegno della spesa complessiva sul cap. 5180, interv. 2060201, imp. 1939/05. (doc.
5 convenuto deposito telematico del 27.10.2021)
Con riferimento alla pretesa di pagamento azionata da parte attrice, ritiene questo
Tribunale che - a fronte della specifica contestazione con cui parte convenuta, già in sede di comparsa di costituzione, ha eccepito l'altrui inesatto adempimento delle prestazioni pattiziamente stabilite- costituiva, evidentemente, onere della società attrice dare prova dell'effettiva esatta esecuzione delle prestazioni de quibus. Nello specifico, parte convenuta contesta “l'inadeguatezza dei materiali utilizzati dalla ditta esecutrice dei lavori (l'odierna attrice) evidenziando che la realizzazione del campo di calcetto non fosse idonea allo scopo, in quanto erano stati utilizzati dei pali di recinzione di un diametro troppo piccolo e che solo successivamente – come raffigurato nelle immagini facenti parte integrale della perizia stessa – venivano posti in opera dei corollari in acciaio
e dei tiranti fissati al suolo per adeguare le loro funzionalità”.
Orbene le caratteristiche dei materiali da utilizzare (con pali rastremati dell'altezza di metri
8,00 e rete in nylon 10x10”) nella esecuzione dei lavori in affidamento alla società attrice, risultano nello specifico evidenziati nella determina predetta del 07.04.08, e dunque, gli interventi in questione dovevano essere effettuati dalla società appaltatrice secondo quanto in esso previsto.
Ebbene, a fronte di tali rilievi e contestazioni, la società attrice non ha fornito prova di aver regolarmente ed esattamente adempiuto la propria prestazione mediante l'utilizzo dei materiali appositamente richiesti nella suddetta procedura di aggiudicazione dell'appalto.
Sotto tale profilo, alcun contributo probatorio assume la prova testimoniale espletata dal teste di parte attrice Sig. , in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso Testimone_1 appaiono generiche, inidonee a provare l'esatta esecuzione dei lavori.
Difatti, il teste , dichiaratosi socio dell'Associazione che gestiva il campetto su cui Tes_1 si dovevano realizzare i lavori, escusso all'udienza del 13.01.2025 sulle circostanze, di cui alle lettere c-d-e-f-g -memoria istruttoria del 27.12.2021 di parte attrice, si è limitato a confermare il contenuto delle stesse, senza alcun riferimento alle caratteristiche dei materiali impiegati secondo le disposizioni previste nella procedura di affidamento dei lavori in appalto.
Incongruenti, poi, risultano le dichiarazioni rese dal teste, nella qualità di socio dell'associazione che gestiva il campetto de quo, dal momento che sulla scorta della perizia stragiudiziale del 30.08.2013, trasmessa al Comune di dalla Controparte_1
stessa Associazione affidataria della gestione del centro sportivo, risultano una serie di problematiche in relazione alla inadeguatezza dei materiali messi in opera dalla società esecutrice dei lavori.(doc.6 deposito telematico del 27.10.2021)
Irrilevante, invece, la testimonianza resa dal teste (udienza 11.05.2023) Persona_1 il quale ha dichiarato di ”non poter riferire molto riguardo alla vicenda perché oltre ad essere passati molti anni evidenzio che in quanto dirigente non ho avuto contezza diretta dell'andamento dei lavori.” Pertanto, le suddette dichiarazioni appaiono insufficienti ed inidonee a dimostrare il corretto adempimento, da parte dell'istante, delle prestazioni previste nel contratto di appalto per cui è causa, oggetto di altrui eccezione di inesatto adempimento ex art. 1460
c.c.
Alla luce di tale complessivo ordine di considerazioni e sulla scorta del compendio probatorio emerso dall'istruttoria espletata, ritiene questo Tribunale che le domande di pagamento azionate da parte attrice debbano essere rigettate, non essendo stata fornita prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali de quibus a beneficio di parte convenuta.
2. Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni tecniche, dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-Rigetta la domanda attorea.
- Spese compensate
Castrovillari, 17.12.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'