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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/09/2025, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 3559/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Germani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Cavour 38, Pavia
(PV), in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Cervio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Merula n. 26, Vigevano
(PV), giusta procura in atti;
APPELLATO
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, procuratore speciale dott. rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Alessandro Sillani (fax: 02.36707614, pec.:
, in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
pagina 1 di 24 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 816/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 08.05.2024.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE DOTT. ANGELO Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza gravata
- per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riforma della sentenza
n.816/2024, resa inter partes dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Renato Cameli – R.G. n.4237/2022, pubblicata il 08/05/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertato e rilevato, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole della condotta dell'Avv. e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1 risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto, ex art. 1460
c.c. il compenso eventualmente dallo stesso richiesto e, sempre per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore del Dott. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, nella misura di euro 160.502,00 come quantificata
e provata, oltre interessi dal dovuto al saldo, o quella diversa, maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento della Corte di Appello adita.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria
pagina 2 di 24 Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge e con riserva di CTU per la valutazione e quantificazione dei danni tutti patiti.”
PARTE APPELLATA Avv. Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nulla ammesso in favore di controparte e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In via principale: respingere l'appello ex adverso interposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta
e condannare la terza chiamata a manlevare e tenere Controparte_2 indenne Avv. da qualsivoglia esborso, danno e spesa, comprese quelle tecniche Controparte_1
e di difesa, che il medesimo fosse condannato a pagare in favore di parte attrice.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sul seguente capitolo, con il teste Testimone_1 già indicato in memoria istruttoria.
2) “Vero che, all'esito della sentenza di primo grado, il Dott. segnalava Parte_1 all'Avv. l'intenzione di rivolgersi ad altro avvocato per l'eventuale Controparte_1 proposizione del gravame”.
- Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta e con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio:
A. In via principale, respingere l'appello ex adverso interposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
B. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità risarcitoria in capo all'avv. : CP_1
a. accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai danni non patrimoniali rivendicati dall'attore e, per l'effetto, respingere la corrispondente domanda di manleva formulata dall'avv. ; CP_1
pagina 3 di 24 b. negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui allo scoperto prevista in polizza, ossia:
- in via principale nella misura del 15% del danno eventualmente accertato e con il minimo di
€ 2.500,00;
- in subordine, nella misura del 10% del danno eventualmente accertato e con il minimo di €
1.000,00 e il massimo di € 10.000,00.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione d'opera CP_1 professionale per inadempimento del convenuto o, comunque, far dichiarare non dovuto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il compenso dallo stesso eventualmente richiesto, con condanna dell'avv.to CP_1 al pagamento, in favore del dott. del risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, Pt_1 presenti e futuri, se del caso anche per perdita di chance, quantificati nella misura di euro 160.502,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nello specifico, l'attore deduceva di aver conferito incarico, nel 2017, all'avv. affinché CP_1 proponesse opposizione avverso decreto penale di condanna;
veniva così radicato presso il Tribunale di
Pavia il procedimento penale n. 7617/214 – n. 979/2018 RG TRIB, nel quale l'attore era imputato di truffa, asseritamente commessa in data 3.7.2014. Detto giudizio si concludeva con sentenza n. 388/2020, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 10 luglio 2020, con la quale l'attore veniva condannato a nove mesi di reclusione e a 600 euro di multa per i fatti contestati, con sospensione condizionale della pena;
quest'ultimo beneficio era subordinato al pagamento del danno liquidato alla parte civile entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'attore deduceva di aver incaricato l'avv. di proporre appello avverso la sentenza penale CP_1 di condanna e che quest'ultimo lo aveva rassicurato sul fatto che la sentenza fosse contestabile e che il reato ascritto fosse prossimo alla prescrizione. In seguito non aveva più ricevuto alcun riscontro da parte dell'avv. e, per tale motivo, nel mese di ottobre 2020 aveva effettuato diversi tentativi di CP_1 contattarlo, all'esito dei quali era venuto a conoscenza del fatto che il legale aveva contratto il Covid;
il tuttavia, sarebbe stato rassicurato circa il tempestivo deposito del gravame. L'attore precisava, Pt_1 altresì, di essersi recato presso lo studio di parte convenuta per il rilascio della procura, la quale sarebbe pagina 4 di 24 stata raccolta su foglio bianco da una collaboratrice dell'avv.to . Successivamente, in data CP_1
3.2.2020, l'attore veniva a conoscenza -tramite notizie di stampa e non a seguito di comunicazione da parte del legale - del fatto che l'appello era stato rigettato. Tale notizia gli veniva confermata anche dall'avv. il quale, tuttavia, non ottemperava alla richiesta di trasmissione del relativo CP_1 provvedimento, né spiegava quali fossero state le ragioni del rigetto.
Effettuato autonomo accesso in Cancelleria, l'attore apprendeva che la Corte d'Appello di Milano non aveva rigettato l'appello -come riferitogli telefonicamente dall'avv. ma aveva respinto CP_1
l'istanza di remissioni in termini che il predetto legale aveva presentato al fine di giustificare la tardività dell'impugnazione presentata, in quanto in isolamento domiciliare per positività al Covid 19. L'attore contestava detta circostanza all'avv. e quest'ultimo gli comunicava l'intenzione di porre rimedio CP_1 all'accaduto attraverso la proposizione di ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di rigetto della
Corte d'Appello.
A distanza di tempo, l'attore, sempre a mezzo stampa, veniva a conoscenza del rigetto anche del ricorso per Cassazione e, successivamente, dalla lettura dell'ordinanza di quest'ultima apprendeva che non era stato respinto alcun gravame, ma era stata pronunciata dalla Suprema Corte un'ordinanza di inammissibilità totale del ricorso presentato, avente ad oggetto la reiterazione dell'istanza di remissione in termini dell'appello, che era stato presentato tardivamente dall'avv.to . L'attore deduceva che CP_1 detta tardività dipendeva da evidente negligenza del difensore, come, peraltro, sottolineato sia dalla
Corte di Appello che dalla stessa Corte di Cassazione.
L'attore precisava, altresì, di aver appreso, tramite accesso agli atti, che la nomina conferita all'avv. , effettuata mediante sottoscrizione di un foglio in bianco, risultava artatamente CP_1 compilata con la seguente dicitura “…consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” e che la procura speciale allegata al ricorso per Cassazione risultava conferita all'avv. Fabio Santopietro, che parte attrice non aveva mai conosciuto, né incontrato.
Il contestava formalmente all'avv. la sussistenza dei presupposti della sua Pt_1 CP_1 responsabilità professionale ex artt. 1176, secondo comma, c.c. e 2236 c.c., nonché la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 26 comma 3 e 27 del Codice deontologico.
Deduceva che la sentenza n. 388/2020 del Tribunale di Pavia rappresentava fatti non provati ed erroneamente interpretati dal giudicante, la cui falsità sarebbe emersa nel corso del giudizio d'appello, consentendo l'assoluzione del o, in ogni caso, una riduzione della pena finale, quantomeno, per Pt_1 accesso a riti alternativi;
inoltre, nel corso del giudizio di appello sarebbe potuta maturare la pagina 5 di 24 prescrizione.
Si costituiva il convenuto avv. , il quale contestava quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepiva che l'incarico a lui conferito aveva ad oggetto la difesa unicamente per il giudizio di primo grado e che l'attività era stata svolta in modo corretto e diligente. Deduceva, altresì, che il Pt_1 presente alla lettura del dispositivo, era consapevole dei termini processuali e della definitività della sentenza in caso di mancata impugnazione, per esserne stato informato dal medesimo difensore e, comunque, aveva insistito per proporre il gravame pur dopo la scadenza del termine, come risultava dallo stesso tenore della procura alle liti. Rilevava che, nell'autunno 2020, in quanto colpito dal Covid, non aveva potuto svolgere attività difensiva e che era onere di parte attrice comprovare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Deduceva, inoltre, che la sentenza di primo grado era completa e ben motivata e che era improbabile anche il maturarsi della prescrizione;
oltretutto, non vi era prova del danno, sia perché l'attore non aveva sofferto periodi di reclusione, sia in quanto non vi era prova alcuna del pagamento alla persona offesa del risarcimento stabilito in sentenza. In via riconvenzionale, formulava domanda di pagamento delle somme dovute, a titolo di corrispettivo, per il giudizio penale di primo grado e la precedente fase di indagine e svolgeva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice in relazione all'azione risarcitoria spiegata dal Pt_1
Si costituiva la terza chiamata contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto ed eccependo che la domanda risarcitoria era infondata e che, in ogni caso, erano operativi i limiti di polizza.
Assegnati i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale sia del che del e l'assunzione del teste Pt_1 CP_1 Testimone_1
Con sentenza n. 816/2024 il Tribunale di Pavia rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'avv. Vicario, condannava al pagamento al Parte_1 professionista della somma di euro 7.091,32, oltre interessi legali, a titolo di compenso delle prestazioni eseguite dal convenuto. Condannava altresì l'attore a rimborsare a quest'ultimo e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00, oltre accessori, per ciascun convenuto.
Il Tribunale riteneva che, quanto al rapporto professionale intercorso, costituisse circostanza non contestata che l'avv. avesse assistito il sig. nell'ambito del procedimento penale rg. n. CP_1 Pt_1
979/2018 e che il citato giudizio si era concluso con sentenza di condanna n. 388/2020, pronunciata dal
Tribunale di Pavia. Il giudice riteneva parimenti non controverso e documentato il conferimento di incarico professionale all'avv. da parte dell'attore sia per il primo grado di giudizio sia, con CP_1
pagina 6 di 24 diversa e successiva procura, per il grado di appello.
Risultava, altresì, documentale che il grado d'appello si era concluso in data 1.2.2021 con il rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano dell'istanza di rimessione in termini, presentata unitamente al ricorso, poiché non sussistevano i presupposti per giustificare la tardiva proposizione dello stesso;
in senso analogo si esprimeva la Suprema Corte in data 27.5.2021.
Richiamati i principi applicabili in tema di responsabilità dell'avvocato, il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per configurare, nel caso in esame, una responsabilità del professionista convenuto, in quanto difettava il presupposto della condotta negligente in capo all'avv. . Infatti, CP_1 secondo il primo giudice, risultava non contestato dall'attore e attestato nella stessa sentenza di condanna che il sig. era presente, in data 10.7.2020, alla lettura del dispositivo della sentenza penale e che, Pt_1 pertanto, era stato reso edotto della condanna e della conseguente necessità di presentare appello fin dal giorno della pronuncia;
la circostanza era stata confermata anche dallo stesso in sede di Pt_1 interrogatorio formale e dalla testimonianza della sig.ra collaboratrice di studio dell'avv.to Tes_1
. CP_1
In secondo luogo, risultava provato che il convenuto si era ammalato di Covid, quantomeno dal
9.11.2020 e che la malattia era proseguita sino al 23.11.2020; tale circostanza era documentata da certificazione medica ritualmente depositata e non contestata (cfr. doc. 7 parte convenuta); la legislazione vigente al tempo dell'emergenza Covid precludeva il contatto con persone e soggetti terzi e la condizione di malattia, pur successiva alla pronuncia, era intervenuta in fase precedente rispetto al rilascio della procura per la fase di secondo grado.
Inoltre, secondo il Tribunale, le circostanze poste a fondamento della domanda attorea risultavano prive di riscontro probatorio e, anzi, contraddette dall'esito dell'istruttoria. La sig. collaboratrice Tes_1 di studio dell'avv. , infatti, aveva negato che, successivamente al deposito della sentenza di CP_1 condanna, il sig. avesse contattato ripetutamente lo studio per chiedere aggiornamenti in merito Pt_1 alla predisposizione del gravame e che lo stesso fosse stato tranquillizzato in merito alla tempestività dell'appello.
Il primo giudice evidenziava, altresì, che la procura per il secondo grado era stata rilasciata tardivamente, in data 11.12.2020, e quindi ben oltre il termine utile per proporre impugnazione, e il procuratore, in assenza di tale mandato, non poteva svolgere alcuna attività difensiva a favore del Pt_1
Ne conseguiva che, stante il rilascio tardivo della procura, non poteva neanche astrattamente imputarsi una responsabilità professionale dell'avv. , il quale, in assenza di procura, era CP_1 impossibilitato a svolgere l'attività difensiva. Pertanto, risultavano infondate le deduzioni attoree che facevano discendere ex se un'ipotetica responsabilità del professionista dalla tardiva proposizione pagina 7 di 24 dell'appello e dal rigetto dell'istanza di remissione in termini.
Il Tribunale evidenziava che dallo stesso contenuto della procura si evinceva l'assolvimento dell'onere informativo da parte del procuratore circa la tardività dell'impugnazione dal momento che il sig. nella procura dava atto di essere “consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il Pt_1 predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” (cfr. doc.6).
Il giudice di prime cure riteneva che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla procura in atti per l'appello, operato da parte attrice in sede di memoria istruttoria dovesse ritenersi inammissibile in quanto tardivo. Inoltre, tale disconoscimento era stato formulato in termini meramente generici.
L'inammissibilità discendeva, altresì, secondo il Tribunale, dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eventuale falsità può essere dedotta esclusivamente mediante querela di falso in presenza di una sottoscrizione certificata dal difensore, il quale, in tale attività, esercita una funzione di natura pubblicistica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c..
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale riteneva accertata la piena consapevolezza, in capo al al momento del conferimento del mandato difensivo all'avv. per l'appello, della Pt_1 CP_1 tardività di quest'ultimo. Non ravvisava, pertanto, alcuna condotta censurabile in capo al professionista.
Il primo giudice evidenziava che le contrarie argomentazioni contenute nella sentenza della Corte
d'Appello di Milano non potevano condurre a diversa conclusione. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che lo stato di malattia da infezione Covid 19 non fosse tale da impedire, con l'ordinaria diligenza, la trasmissione dell'atto d'appello a mezzo posta o la nomina di un sostituto processuale.
Tuttavia, tale valutazione muoveva dal presupposto dell'esistenza di una valida procura conferita anteriormente alla scadenza del termine per proporre appello, circostanza che non risultava sussistente nel caso concreto. La procura, infatti, era stata pacificamente conferita solo in data 11.12.2020 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine decorrente dal deposito in Cancelleria delle motivazioni della sentenza in data 7.10.2020. Identici rilievi valevano per le considerazioni svolte in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, il giudice riteneva di escludere qualsiasi profilo di responsabilità professionale dell'avv. , sia perché, fin dalla pronuncia della sentenza di primo grado, egli aveva CP_1 tempestivamente informato il proprio assistito della necessità di proporre appello entro i termini di legge, sia perché era stato il a non prendere contatti con lo studio legale e a rilasciare la procura solo Pt_1 tardivamente.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che, nel caso di specie, l'attore non aveva fornito prova del danno di cui chiedeva il risarcimento al legale. Parte attrice aveva allegato, in atto di citazione, un danno materiale quantificato in complessivi € 160.502,00, così suddivisi: € 76.950,00 quale importo parametrato alla pagina 8 di 24 disciplina dell'ingiusta detenzione in relazione alla condanna a mesi nove di reclusione, € 600,00 a titolo di multa, € 75.000,00 per risarcimento liquidato alla parte civile costituita, ed € 7.952,00 a titolo di spese legali, oltre ad un preteso danno morale da quantificarsi anche in via equitativa. Tuttavia, secondo il primo giudice, il non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la condotta contestata Pt_1 avrebbe potuto evitare la verificazione di tali danni. Quanto all'ingiusta detenzione non risultava che il avesse effettivamente sofferto un periodo di reclusione, tanto più che la sentenza penale aveva Pt_1 concesso la sospensione condizionale della pena. Quanto poi agli importi indicati a titolo di risarcimento alla persona offesa -€ 75.000,00- e di spese legali -€ 7.952,00- non risultava depositata alcuna documentazione attestante l'effettivo pagamento di tali importi.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che neppure risultava offerta prova della possibilità di un esito alternativo del giudizio penale in caso di tempestiva proposizione dell'appello. Il Giudice deduceva che il presupposto logico-giuridico per tale valutazione era costituito dall'analisi della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Pavia n. 388/2020, la cui mancata impugnazione era ascritta ad asserita responsabilità dell'avvocato. Tale pronuncia, fondata su significativa e rilevante istruttoria documentale e testimoniale, ad avviso del Tribunale risultava caratterizzata da un rigoroso ed articolato percorso logico-argomentativo, espressivo di un giudizio pienamente condivisibile nelle sue conclusioni. Sotto il profilo istruttorio, la decisione si basava su documentazione univoca -assegni, contabili bancarie e scritture private non disconosciute- nonché su dichiarazioni rese da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda sostanziale. Il Giudice aveva ricostruito in modo puntuale la condotta illecita del dalla Pt_1 quale emergeva un disegno criminoso avente finalità lucrativa, in relazione ad un'operazione economica mai concretamente realizzata, per la quale veniva richiesto denaro alla persona offesa, tal Persona_1
Risultava accertata l'illecita percezione di somme di denaro ai danni di quest'ultimo, senza alcuna giustificazione causale e sulla scorta di dichiarazioni mendaci dell'attore. Contestualmente, veniva riconosciuto un arricchimento anomalo del per € 67.627,00, incompatibile con l'asserito Pt_1 insuccesso dell'affare, nonché l'esclusiva responsabilità del medesimo in ordine alla fraudolenta operazione commerciale e la sottoscrizione da parte sua di un vero e proprio riconoscimento di debito.
Veniva inoltre documentalmente accertato che il aveva consegnato -a garanzia dell'operazione- Pt_1 assegni tratti su suoi conti già chiusi da anni.
Il Tribunale rilevava che parte attrice non aveva formulato alcuna deduzione idonea a prospettare una possibile modifica della decisione in sede d'appello. Non erano state proposte interpretazioni alternative delle prove testimoniali, né era stata dedotta l'inattendibilità dei testimoni o l'esistenza di contraddizioni tra le dichiarazioni rese. Analogamente, nulla era stato allegato in ordine a eventuali carenze, omissioni o erronee valutazioni documentali. In altri termini, l'attore non aveva individuato pagina 9 di 24 alcun punto della sentenza idoneo ad essere oggetto di impugnazione o suscettibile di modifica in sede di gravame. Il Tribunale concludeva sul punto evidenziando che, in assenza di precise allegazioni attoree in proposito, non era configurabile alcuna valutazione prognostica positiva, neppure in termini di mera possibilità, circa l'eventuale riforma della sentenza di primo grado, ma, al contrario, secondo un giudizio probabilistico, prossimo alla certezza, quest'ultima sarebbe stata confermata nel merito dalla Corte
d'Appello, essendo immune da vizi logici e fondata su un solido impianto probatorio.
Parimenti generica e meramente assertiva, secondo il giudice di prime cure, risultava la questione relativa ad una possibile prescrizione del reato in appello, non essendo stata allegata alcuna indicazione significativa sulla normativa applicabile, né, sul piano fattuale, sul dies a quo del relativo termine e sulla presumibile durata del giudizio di appello o di Cassazione.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. . CP_1
Infatti, era stata puntualmente allegata l'attività professionale svolta in favore dell'attore, relativa alla fase di indagine, all'opposizione al decreto penale di condanna e al successivo svolgimento del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Pavia. Tale attività risultava comprovata dalla documentazione in atti, costituita, tra l'altro, dal decreto penale di condanna emesso in data 14.09.2017 dal G.I.P., dal rilascio della procura per il giudizio di primo grado, dall'atto di opposizione redatto dal medesimo difensore, dal decreto di fissazione dell'udienza, dalla sentenza di primo grado, nonché dalle stenotipie di udienza.
L'attività difensiva così ricostruita non era stata oggetto di contestazione da parte attrice. Pertanto, risultava accertato sia il rapporto contrattuale intercorso tra cliente e professionista, sia l'attività effettivamente svolta. Al contrario, parte attrice non aveva fornito prova alcuna del pagamento dei compensi dovuti, essendosi limitata a sollevare eccezione ex art. 1460 c.c., fondata su un asserito inadempimento professionale del convenuto, invero insussistente. Con riferimento al quantum, in assenza di un preventivo sottoscritto e accettato, il Tribunale riteneva che doveva farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigente e riconosceva congrui i parametri medi applicati dall'avv.to . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il dott. chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva l'avv. domandando, in via principale, di respingere l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, di dichiarare tenuta la terza chiamata a manlevarlo e tenerlo indenne da Controparte_2
pagina 10 di 24 qualsiasi esborso, danno e spesa, comprese quelle tecniche e di difesa, che quest'ultimo fosse condannato a versare in favore di parte attrice.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, Controparte_2 in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità risarcitoria in capo all'avv. , di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai danni non CP_1 patrimoniali rivendicati dall'attore e di tener conto dei seguenti scoperti previsti in polizza: in via principale nella misura del 15% del danno eventualmente accertato e con il minimo di 2.500,00 euro;
in subordine, nella misura del 10% del danno eventualmente accertato e con il minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 10.000,00 euro.
All'esito della prima udienza del 18.03.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 16.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Parte appellante deduce che la sentenza di primo grado è censurabile e merita di essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di una condotta colpevole in capo all'avv. . Assume che, nonostante un corretto inquadramento della fattispecie, fondato sul CP_1 combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., il giudice avrebbe, tuttavia, erroneamente applicato i relativi principi, negando la responsabilità risarcitoria del convenuto, sull'errato presupposto dell'assenza di una condotta negligente.
In particolare, il giudice avrebbe ritenuto che l'attore fosse presente alla lettura del dispositivo della sentenza penale n. 388/2020 emessa dal Tribunale di Pavia e, perciò, in grado di conoscere autonomamente i termini di impugnazione. Tale assunto è contestato dall'appellante, che sostiene di essere stato presente soltanto all'apertura del verbale di udienza nella mattinata del 10/07/2020, e non al momento della lettura del dispositivo, avvenuta invece nel pomeriggio. In ogni caso, evidenzia pagina 11 di 24 l'appellante, l'onere informativo gravava sul professionista, non sulla parte assistita, priva di specifiche conoscenze tecniche, e la prova della condotta diligente era a carico dell'avvocato.
A giudizio del le prove testimoniali e documentali avrebbero confermato omissioni Pt_1 significative del legale, quali il mancato aggiornamento sulle scadenze e sull'esito dell'appello tardivo, nonché sulla proposizione del ricorso per Cassazione, per il quale l'appellante non aveva rilasciato alcuna procura, né conosceva il procuratore che l'aveva redatto.
L'appellante lamenta che non si è, inoltre, considerato l'effetto della positività al Covid 19 del legale nel ritardare l'impugnazione: l'avv.to avrebbe potuto avvalersi di strumenti alternativi, CP_1 come la nomina di un sostituto, come rilevato sia dalla Corte di Appello di Milano, sia dalla Corte di
Cassazione, che hanno rigettato la sua istanza di remissione in termini.
La condotta dell'avv. , consistita nel proporre tardivamente l'appello, dunque, a detta CP_1 dell'appellante, non può essere considerata diligente. La circostanza, poi, che il professionista avesse cercato di sgravarsi da responsabilità affermando nella procura che “nel termine ex lege per
l'impugnazione il predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” non costituisce, secondo l'appellante, un adempimento dell'obbligo informativo, ma anzi aggrava la negligenza del difensore, non essendo neppure chiara la dicitura utilizzata in punto comunicazione al cliente della tardività del gravame.
Inoltre, secondo l'appellante, il disconoscimento della sottoscrizione della procura alle liti da parte dell'attore, pur non essendo stato seguito dalla proposizione della querela di falso, risultava, comunque, ritualmente formulato già nell'atto di citazione.
Il lamenta, altresì, che la sentenza di primo grado è fondata su dichiarazioni testimoniali Pt_1 palesemente contraddittorie. In particolare, la teste avv. aveva riferito di non avere avuto Testimone_1 contatti telefonici con l'attore e di non avergli comunicato la quarantena dell'avv. , dal momento CP_1 che lei stessa era in isolamento Covid ed era l'unica collaboratrice di studio. Non essendoci altri collaboratori nello studio dell'avv.to ed essendo in quarantena la stessa l'appellante CP_1 Tes_1 osserva che il Tribunale non poteva far discendere da tale deposizione testimoniale l'infondatezza della tesi attorea secondo cui il aveva tentato più volte invano di contattare lo studio legale. Pt_1
L'appellante evidenzia che la sottoscrizione tardiva della procura non poteva essere imputata esclusivamente al medesimo, bensì anche alla condotta negligente del professionista, che aveva agito in piena consapevolezza della tardività del gravame e aveva oltretutto proposto istanze di remissione in termini e ricorso in Cassazione, di cui il on era stato nemmeno messo a conoscenza. L'appellante Pt_1 assume di non aver mai conferito mandato per la remissione in termini, né per il ricorso in Cassazione,
pagina 12 di 24 dei quali era venuto a conoscenza solo tramite i media. Tali iniziative, intraprese in autonomia e all'insaputa del cliente, integravano grave negligenza professionale.
Inoltre, evidenzia la difesa del è documentalmente provato che la sentenza penale era stata Pt_1 depositata il 7.10.2020, mentre lo stato di malattia del legale risultava insorto nel novembre 2020.
Pertanto, come affermato sia dalla Corte di Appello di Milano che dalla Suprema Corte, un tempestivo gravame avrebbe potuto essere coltivato adottando l'ordinaria diligenza.
Anche la prova del danno, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo l'appellante risulterebbe compiutamente dedotta e il quantum così determinato: € 76.950,00 per ingiusta detenzione, € 600,00 di multa, € 75.000,00 per risarcimento alla parte civile e € 7.952,00 per spese legali, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa e per il quale nell'atto di appello è chiesta ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellante deduce, altresì, che la sentenza del Tribunale merita di essere riformata anche nella parte in cui il primo giudice ha espresso valutazioni nel merito della condanna di cui alla sentenza penale n. 388/2020; il primo giudice avrebbe, infatti, dimostrato di avere dei pregiudizi nei confronti del condannato e, di fatto, avrebbe condannato una seconda volta il ripercorrendo i passaggi della Pt_1 sentenza penale. A detta dell'appellante è stato trascurato che un appello tempestivo avrebbe potuto condurre ad assoluzione, riduzione della pena o declaratoria di prescrizione dei reati contestati. Sotto il profilo della prescrizione, essendo il fatto di cui al capo di imputazione risalente al 3.7.2014 e la sentenza di primo grado emessa a luglio 2020, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo sarebbe maturato a marzo 2021.
Infine il ha lamentato l'erronea applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, dal Pt_1 momento che la sentenza ha liquidato l'importo di euro 7.091.32, senza considerare che il convenuto non aveva prodotto preventivi sottoscritti, limitandosi a produrre notule non controfirmate. Parimenti, la domanda di manleva della compagnia assicurativa e la regolamentazione delle spese di lite, secondo l'appellante, dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'accertata responsabilità del professionista.
I motivi di appello -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente valutati- sono infondati e non possono trovare accoglimento, sebbene taluni passaggi della motivazione della sentenza di primo grado meritino di essere parzialmente corretti.
E' pacifico in causa che, a seguito dell'emissione nei suoi confronti di decreto penale di condanna,
nel dicembre 2017, conferiva mandato all'avv.to per essere difeso nel Parte_1 Controparte_1 procedimento penale avanti al Tribunale di Pavia rg n. 979/2018, in cui era accusato di truffa ai danni di
Persona_1
pagina 13 di 24 Il capo di imputazione era il seguente:
Il giudizio terminava con sentenza di condanna del pronunciata in data 10.7.2020, le cui Pt_1 motivazione venivano depositate il 7.10.2020.
La procura rilasciata all'avv.to in data 28.12.2017 conferiva al medesimo la facoltà di CP_1 proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2578/17, con richiesta di giudizio immediato ex art. 461 cpp, e non faceva riferimento ai gradi di giudizio successivi al primo.
Dal verbale dell'udienza del 10.7.2020 emerge che il ra presente alla lettura della sentenza Pt_1
e di tale circostanza il verbale fa fede fino a querela di falso.
Inoltre, rispondendo all'interrogatorio formale, l'appellante ha confermato che l'avv.to gli CP_1 aveva comunicato, all'esito del procedimento penale di primo grado, la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di condanna, i termini per la proposizione dell'appello e le conseguenze derivanti dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza;
tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, il a così Pt_1 subito precisato: “Preciso a parziale rettifica, che l'avv. non mi ha riferito nulla sulle eventuali CP_1 conseguenze del passaggio in giudicato perché eravamo convinti di proporre appello e perché sapevamo che era prossima la prescrizione;
ADR “dopo una sentenza di primo grado in penale è abbastanza naturale proporre appello soprattutto se si è convinti di avere ragione”. Con tale precisazione -subito contestata da controparte- l'appellante ha inteso evidentemente sostenere che l'idea di proporre appello è stata presente sin dalla pronuncia della condanna da parte del Tribunale.
L'avv.to , in sede di interrogatorio formale, ha precisato di essere stato in isolamento Covid CP_1 dal 9.11.2020 al 10.12.2020 e di aver sentito telefonicamente il una volta prima della sua Pt_1 quarantena e una seconda volta subito dopo, il 10 o l'11 dicembre. pagina 14 di 24 La teste all'epoca collaboratrice di studio dell'avv.to , ha riferito che il Testimone_1 CP_1 era venuto in studio il giorno stesso in cui il legale era rientrato dalla quarantena, ciò al fine di Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti. Quest'ultima reca la data dell'11.12.2020, che dunque sarebbe il giorno del termine dell'isolamento Covid dell'avv.to . CP_1
Del contatto telefonico col antecedente la propria quarantena l'avv.to ne parla in
Pt_1 CP_1 risposta al cap. 1 di controparte riferito ai dedotti numerosi tentativi del di contattare lo studio
Pt_1 legale nell'ottobre 2020. E' verosimile che detto colloquio telefonico sia avvenuto dopo il deposito della motivazione della sentenza di appello, avvenuto il 7.10.2020. Il legale non chiarisce cosa abbia chiesto il in tale telefonata, ma ha riferito di aver così precisato a quest'ultimo: “Se avesse voluto
Pt_1 conferirmi mandato per l'appello avrebbe dovuto rilasciarlo in modo specifico perché non avevo ricevuto mandato da lui per i successivi gradi di giudizio”. Detta dichiarazione, contestata da parte attrice, conferma che tra il legale e il si era parlato dell'eventuale appello prima della quarantena Covid dell'avv.to
Pt_1
. In che termini precisi non è dato sapere. Seguiva a tale conversazione l'isolamento Covid del CP_1 difensore e quindi la sottoscrizione della procura alle liti per la proposizione dell'appello in data
11.12.2020, il giorno di fine quarantena del legale.
Come noto, l'avvocato è tenuto a informare la parte assistita dell'esito del procedimento e, in caso di sentenza sfavorevole, deve informare il cliente delle conseguenze dell'omessa impugnazione e delle prospettive di successo o meno dell'eventuale appello, di modo che la parte possa assumere una decisione consapevole in merito. L'onere della prova di tale condotta grave sul legale. Sotto tale profilo si è affermato che “la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione» (Cass. n. 7410 del 18.1.2017; Cass. n. 24544/09; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 4781/13 e ord. n. 15454/15 cit.).
Incombe, inoltre, sul legale l'onere di guidare il cliente e di segnalargli scadenze e adempimenti, dal momento che normalmente quest'ultimo non è in grado di valutare regole e tempi del processo (Cass. n.
8312 del 12.4.2011).
La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che è onere del difensore sollecitare il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione a fronte di una sentenza sfavorevole, di modo che il termine non spiri invano (Cass. n. 7410 del 18.1.2017).
Occorre, inoltre, tener presente la differenza fondamentale che intercorre tra contratto di patrocinio e procura alle liti, poiché, mentre quest'ultima è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale pagina 15 di 24 col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato (Cass.
n. 7410 del 18.1.2017; Cass. n. 13963/06, nonché, di recente Cass. n. 18450/14 e ord. n. 13927/15). Non si può escludere che il rilascio di una procura alle liti assolva all'onere di forma eventualmente richiesto per il contratto (come è per la pubblica amministrazione: cfr. Cass. ord. n. 2266/12, n. 3721/15 e n.
15454/15 ) e, al contempo, ne fornisca la prova. Però, di norma, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Ben può essere, pertanto, che sia conferito verbalmente mandato ad un legale per la difesa prima della materiale raccolta della procura alle liti.
Nel caso di specie l'avv.to non ha dimostrato compiutamente quale informazione abbia CP_1 fornito al cliente dopo la sentenza penale di condanna, quando, in autunno, erano state depositate le motivazioni della sentenza, e si approssimava lo scadere del termine per l'impugnazione. In sede di interrogatorio formale il rispondendo al cap. 1 di controparte -“Vero che, all'esito del giudizio di Pt_1 primo grado del procedimento penale n. 7617/214 RGNR – N.979/2018 RG Trib. Pavia, l'Avv. CP_1
informava il Dott. - della possibilità di proporre appello avverso la sentenza
[...] Parte_1 penale n. 388/2020 Tribunale di Pavia;
- dei termini per la proposizione dell'appello;- delle conseguenze derivanti dall'eventuale passato in giudicato della sentenza” - ha ammesso che il legale gli aveva comunicato la possibilità di proporre appello e il relativo termine -peraltro neppure specificato nel capitolo di prova- mentre non è dimostrato che abbia illustrato le conseguenze dell'omesso appello e le forme per la proposizione dell'impugnazione e, in particolare, la necessità di sottoscrivere una nuova procura alle liti, che, come visto, è un adempimento diverso dal conferimento del mandato difensivo.
Inoltre la teste ha riferito che tale comunicazione da parte del legale si collocava al momento Tes_1 della lettura della sentenza, quindi a luglio 2020 (teste sul cap. 1: “Confermo la circostanza;
l'ho Tes_1 appresa dall'avv. una volta che questi era tornato in studio dopo la lettura della sentenza”), per CP_1 cui neppure la testimone ha riferito circa le informazioni fornite dal legale al cliente nell'ottobre 2020.
Non è dimostrato, pertanto, cosa l'avv.to abbia comunicato al all'indomani del CP_1 Pt_1 deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, quando meglio avrebbero dovuto valutarsi le chances di una possibile impugnazione, e nel corso del colloquio telefonico intervenuto prima della quarantena Covid del difensore, quando sicuramente i due avevano parlato dell'appello, posto che l'avv.to riferisce di aver precisato, in tale sede, la necessità di uno specifico incarico per il CP_1 gravame. Detto riferimento appare connesso alla necessità di conferire una nuova procura alle liti per l'appello, ma non è dimostrato che tale informazione sia stata effettivamente data al Detto Pt_1 contatto tra le parti dimostra che un qualche interesse del all'appello sussisteva o che comunque Pt_1
pagina 16 di 24 il medesimo non aveva ancora espresso un'acquiescenza definitiva alla sentenza, altrimenti il riferimento del legale alla necessità di uno specifico incarico non avrebbe avuto alcun senso. Dunque sarebbe stato onere dell'avv.to dimostrare di aver tempestivamente segnalato la necessità di rilasciare nuova CP_1 procura alle liti e sollecitare una risposta definitiva del medesimo prima dello scadere del termine per la proposizione dell'impugnazione, ottenendone, eventualmente, un diniego (Cass. n. 7410 del 18.1.2017).
Parimenti non pare che l'avv.to abbia adeguatamente assolto ai propri doveri informativi CP_1 in sede di rilascio della procura per l'appello nel dicembre 2020. Il legale non ha dedotto, né dimostrato quale comunicazione abbia effettivamente reso in tale sede alla parte assistita. Nel testo della procura il cliente dà “sin d'ora per rato e valido l'operato del costituito procuratore, consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il predetto Avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” (doc.
8 ). CP_1
Sul punto in sede di atto di citazione il ha sostenuto di aver sottoscritto un foglio in bianco Pt_1 ai fini del conferimento della procura per l'appello. I relativi capitoli di prova non sono stati ammessi dal
Tribunale e l'appellante non ha insistito per l'ammissione dei capitoli non ammessi in primo grado. Nella seconda memoria ex art. 183 cpc il embrava aver cambiato versione, in quanto per la prima volta Pt_1 disconosceva la sottoscrizione apposta in calce a detta procura. Detto disconoscimento era evidentemente tardivo -come correttamente affermato dal Tribunale- posto che il documento era stato prodotto dall'avv.to unitamente alla comparsa di costituzione. CP_1
In ogni caso, non può dirsi che le espressioni usate nel testo della procura siano particolarmente chiare e, in ogni caso, non è noto se l'avv.to aveva spiegato al che avrebbe presentato CP_1 Pt_1 istanza di rimessione in termini, in quali casi la giurisprudenza accoglie o rigetta istanze simili, quali conseguenze ne sarebbero derivate nell'uno o nell'altro caso, se risultavano precedenti giurisprudenziali in punto impedimento del difensore e di quale tenore erano e quale probabilità di successo poteva avere detta iniziativa. La difesa dell'appellato sul punto è silente.
L'avv.to , inoltre, non ha specificamente contestato quanto dedotto dal circa la CP_1 Pt_1 mancata informazione in ordine alla proposizione dell'istanza di remissione in termini e al relativo esito;
circa la mancata comunicazione dell'esito dell'appello, appreso dal dai media, e in ordine al Pt_1 mancato rilascio da parte di quest'ultimo della procura per il ricorso in Cassazione, peraltro a difensore che l'appellante ha affermato di neppure conoscere, con deduzione, ancora una volta, non specificamente contestata da controparte.
La condotta del legale sotto tale profilo non appare molto trasparente.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che l'avv.to non abbia dimostrato di CP_1 aver pienamente assolto gli obblighi informativi sul medesimo gravanti in ordine alle fasi di pagina 17 di 24 impugnazione;
in particolare, quanto all'appello, deve ritenersi che l'obbligo di una tempestiva e compiuta informazione circa non solo le tempistiche ma anche le modalità per proporre appello costituisca appendice del mandato conferito al legale per la difesa in giudizio in primo grado.
L'appellato sul punto invoca la propria quarantena Covid, intervenuta tra il 9.11.2020 e il
10.12.2020.
Tuttavia, come evidenziato dalle pronunce emesse dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione sulle sue istanze di remissione in termini, l'isolamento Covid, per come dedotto dall'avv.to
, non è stato tale da esimerlo dall'assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, posto che CP_1
“….la malattia del difensore non poteva dirsi talmente grave da impedirgli qualsiasi tipo di attività”
(cfr. Corte di Cassazione sull'istanza di remissione in termini dell'avv.to doc. 5 appellante). Può CP_1 dunque ritenersi che un comportamento diligente gli avrebbe imposto di contattare almeno telefonicamente il cliente per segnalargli l'approssimarsi della scadenza del termine per impugnare e la necessità di conferire procura alle liti al medesimo o ad altro legale, onde scongiurare la definitività della sentenza di condanna. Non risulta, infatti, che l'avv.to , per effetto del Covid, fosse sottoposto ad CP_1 ossigenoterapia, allettato e impossibilitato a parlare. Sotto tale profilo, proprio la situazione di isolamento domiciliare in cui si trovava e la sua irreperibilità in ufficio -rimasto chiuso per effetto del contagio anche della sua collaboratrice (cfr deposizione Bianchi)- imponeva allo stesso di comunicare ai Testimone_1 propri clienti il proprio stato e, in particolare, al la propria eventuale indisponibilità a proporre Pt_1 appello, data l'imminenza della scadenza del termine e la recente conversazione telefonica col medesimo, in cui si era giusto parlato della possibilità di proporre detta impugnazione, come riferito dallo stesso avv.to in sede di interrogatorio formale. In altri termini, il legale, proprio per la sua qualità CP_1 professionale, non poteva semplicemente sparire per i suoi clienti, trincerandosi dietro l'isolamento
Covid, nella misura in cui la malattia non risulta lo avesse posto in condizioni di incapacità assoluta di agire;
al contrario il medesimo, consapevole dell'imminenza della scadenza del termine per l'appello, avrebbe dovuto tempestivamente informare il ella necessità, eventualmente, di rivolgersi ad altro Pt_1 difensore e non semplicemente chiudere lo studio legale, per quarantena propria e della sua collaboratrice.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che l'inadempimento dell'avv.to degli obblighi informativi di CP_1 cui sopra, se può paralizzare la richiesta del medesimo di un eventuale compenso per le prestazioni professionali svolte nelle fasi di impugnazione, ex art. 1460 c.c., non consente, tuttavia, di riconoscere all'appellante il richiesto risarcimento del danno.
La Suprema Corte, già con la sentenza n. 6537 del 23/03/2006, ha affermato che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento pagina 18 di 24 dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento”.
Il cliente è, quindi, gravato dall'onere probatorio non solo del danno subito, ma anche del nesso causale, dovendo quindi non solo allegare, ma altresì fornire elementi di prova, anche presuntivi, in relazione al riconoscimento delle proprie ragioni, qualora non vi fosse stata la negligenza imputata al professionista.
Come noto, infatti, la responsabilità dell'avvocato non può “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013;
Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Anche recentemente la Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia) (Carr. Ord. n. 2109 del 19/01/2024).
Principio confermato dalla Corte di legittimità nella successiva ordinanza n. 24007 del 06/09/2024, secondo cui “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”.
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018). pagina 19 di 24 Nel caso di specie il in ordine al probabile esito dell'appello, si è limitato a dedurre, del Pt_1 tutto genericamente, che la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia si basava su fatti non provati ed erroneamente interpretati dal giudice, che in sede di gravame avrebbero condotto all'assoluzione o ad una riduzione della pena finale, con possibilità di accesso a riti alternativi e conseguente riduzione di pena, come il patteggiamento, senza contare la possibilità del maturare della prescrizione, posto che i fatti contestati risalivano al 3.7.2014.
Così testualmente scriveva la difesa del in atto di citazione avanti al Tribunale: “Non può Pt_1 non darsi rilievo alla circostanza che la sentenza n.388/2020 del Tribunale di Pavia rappresenta una ricostruzione dei fatti, dai quali discende la condanna, non provati ed erroneamente interpretati dal giudicante, che in sede di gravame, sarebbero certamente emersi consentendo l'assoluzione del mandante o, in ogni caso, una riduzione della pena finale, quantomeno, per accesso a riti alternativi, con conseguente riduzione di pena, nonché degli ulteriori benefici di legge. Conseguentemente, anche gli effetti civili della sentenza, sarebbero venuti meno o, in ogni caso, sensibilmente contenuti e ridotti.
E', altresi, oggettivo che un tempestivo appello, oltre che nel merito, avrebbe consentito a parte attrice di chiedere il patteggiamento e godere della conseguente riduzione di pena, nonché degli ulteriori benefici di legge oltre che godere di una sentenza di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione dei reati contestati e temporalmente collocati, nel capo di imputazione, alla data del 03/07/2014” (cfr atto citazione pp. 11 e 12).
Null'altro veniva aggiunto sul punto e parte attrice non depositava neppure la prima memoria ex art. 183 cpc ad integrazione delle scarne allegazioni contenute in citazione.
Anche in sede di appello la difesa del in punto ribaltamento in appello della sentenza penale Pt_1 di condanna o quantomeno riduzione della pena, si è limitata a dirsi certa di detto esito, senza allegare in alcun modo quali prove, documentali o testimoniali, tra quelle poste a base della condanna, prestavano il fianco a critiche o ad una ricostruzione alternativa della vicenda.
In realtà, come diffusamente illustrato dal Tribunale, la sentenza penale del luglio 2020 appare riccamente motivata, sulla scorta di argomentazioni logiche e coerenti, nonché fondata sia su diverse testimonianze, sia su dati documentali oggettivi, dei quali l'appellante non si è peritato di offrire una lettura diversa da quella data dal giudice penale. La testimonianza del persona offesa, è risultata Per_1 infatti corroborata da diversi ulteriori elementi probatori, tra i quali appare significativa, ad esempio, la deposizione dell'avv.to -intervenuto in fase di redazione di una scrittura di Testimone_2 riconoscimento di debito del a favore del il quale ha come il gli avesse Pt_1 Per_1 CP_4 Pt_1 detto di essere perfettamente consapevole di aver rilasciato in garanzia al -proprio tramite l'avv.to Per_1 un assegno tratto su un suo conto chiuso da tempo e quindi completamente scoperto. Al Tes_2
pagina 20 di 24 contempo le dazioni di denaro da parte della persona offesa al il mancato utilizzo di detti fondi Pt_1 per l'operazione economica programmata e il trattenimento indebito del denaro del da parte del Per_1 risultano dati oggettivi, accertati in sentenza, rispetto ai quali la difesa dell'appellante non ha Pt_1 speso alcuna argomentazione nel presente giudizio sotto il profilo della formulazione di possibili motivi di gravame. Neppure le ulteriori argomentazioni spese dal giudice penale per la condanna sono state in qualche modo esaminate dall'appellante nelle sue difese, ai fini di una eventuale confutazione.
Deve, altresì, rilevarsi che il non ha offerto elementi per la valutazione della possibilità Pt_1 concreta di un patteggiamento in sede di appello. Nel silenzio del medesimo, deve ritenersi che il riferimento sia all'istituto del concordato in appello sui motivi di impugnazione ex art. 599bis cpp, che presuppone un accordo dell'imputato col pubblico ministero sull'accoglimento di determinati motivi di gravame, con eventuale rinuncia ad altri motivi di impugnazione, accordo che può essere accolto o rigettato dal giudice. Anche sotto tale profilo deve rilevarsi che la valutazione prognostica circa la possibilità, nel caso di specie, di prefigurare detto patteggiamento, anche solo in termini di chance di accoglimento dell'eventuale istanza, presupponeva che l'appellante delineasse i possibili motivi di gravame sui quali ipotizzare un accordo col pubblico ministero. Il invece, nulla ha dedotto sul Pt_1 punto limitandosi ad affermare apoditticamente che la sentenza sarebbe stata, senz'altro, riformata in appello e vi sarebbe stata la possibilità di accedere al patteggiamento, senza in alcun modo fornire elementi sui possibili motivi di gravame. Non è dato, pertanto, a questa Corte di apprezzare le eventuali chance di successo dell'impugnazione né nel merito, né ai fini dell'eventuale accordo col PM ai sensi dell'art. 599bis cpp.
Parimenti l'appellante non ha allegato elementi concreti che potessero indurre a ritenere la probabile maturazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello. In particolare, in primo grado la difesa del si è limitata a indicare la possibilità di prescrizione, senza alcun Pt_1 riferimento al relativo termine e alla probabile tempistica di svolgimento del giudizio di secondo grado, quantomeno sulla base di dati statistici, pur resi disponibili dai siti istituzionali. In atto di appello viene indicato, per la prima volta, un termine di prescrizione di sette anni e mezzo, che sarebbe maturato nel marzo 2021, essendo i fatti contestati risalenti al luglio 2014.
In realtà, deve rilevarsi che dal capo di imputazione riportato nella sentenza penale emerge che era stata specificamente contestata al a recidiva reiterata specifica, che incide in modo significativo Pt_1 sul termine di prescrizione.
E' noto, infatti, che l'art. 157 cp stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. La truffa ex art. 640 cp è punita nel massimo in tre anni, per cui il termine pagina 21 di 24 base di prescrizione è pari a sei anni. Tuttavia, ai sensi dei commi due e tre dell'art. 157 cp, le circostanze aggravanti ad effetto speciale incidono sulla prescrizione e in tal caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, senza che rilevi il giudizio di bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 cp. L'art. 99, comma quarto, cp per la recidiva specifica e reiterata stabilisce un aumento della pena sino a due terzi. Tale aumento si applica sul massimo edittale previsto dal singolo reato e non sul termine minimo di sei anni previsto dall'art. 157 c.p. (Cass. pen., n. 16581 del 2019). Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione era aumentato, per effetto della recidiva, da tre a cinque anni e dunque, sotto tale profilo, rimaneva fermo il termine minimo di prescrizione di sei anni di cui all'art. 157 cp. Inoltre, in forza dell'art. 160 cp, gli atti interruttivi -come l'emissione del decreto di condanna o l'emissione della sentenza- determinano un aumento del termine di prescrizione sino a due terzi in presenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cp.. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione di sei anni aumentava sino a dieci anni per effetto della recidiva contestata nel capo di imputazione e, dunque, era ben lungi dal maturare nel 2020-2021, risalendo i fatti contestati a luglio 2014.
Conclusivamente, l'appellante non ha fornito prova, neppure in termini di chance, di aver subito un danno come conseguenza dell'inadempimento del professionista.
Neppure sono fondate le doglianze del relative all'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale dell'avv.to . Quest'ultima riguarda le prestazioni professionali rese dal CP_1 difensore in sede di indagini e nel corso del giudizio di primo grado sino alla fase decisoria da parte del Tribunale. Deve ritenersi che l'inesatto adempimento degli obblighi informativi relativi all'instaurazione della fase di gravame da parte del legale ha reso inutili le prestazioni professionali del medesimo nella fase di appello e di legittimità, per cui non potrebbe riconoscersi alcun compenso per i giudizi di impugnazione. Nel caso di specie, tuttavia, l'avv.to ha chiesto unicamente il pagamento CP_1 relativo alla fase delle indagini e allo svolgimento del giudizio di primo grado, sino alla fase decisoria che, ex art. 12, comma 3, dm 55/14, si sostanzia nella discussione finale da parte del difensore, scritta od orale.
L'attività svolta dal difensore sino alla sentenza di primo grado, comprovata peraltro dalla documentazione in atti, non è stata specificamente contestata dall'appellante.
In assenza di preventivo scritto, devono trovare applicazione i parametri di cui al dm 55/14, in forza dell'art. 1 di detto decreto che, disciplinando il proprio ambito applicativo, stabilisce espressamente che
«quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - pagina 22 di 24 anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2» (Cass. ord. n. 9242/2018).
In particolare, essendosi l'attività conclusa nel 2020, devono trovare applicazione i parametri vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del dm 147/22.
Gli importi richiesti dall'avv.to risultano coincidenti con i parametri medi di cui al dm CP_1
55/14, che appaiono congrui, nel caso di specie, rispetto alla media difficoltà delle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente svolta, tenuto conto della natura e complessità dei temi trattati.
Del resto, l'appellante non ha mosso alcuna censura specifica né sull'attività svolta dal difensore in sede di indagine e nel corso del giudizio di primo grado, né in ordine all'entità degli importi esposti.
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere confermata anche sotto tale profilo.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al rimborso a controparte delle spese di lite del grado di appello.
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il grado di appello, tenuto conto dei parametri CP_1 di cui al dm 55/14, come modificato dal dm 147/2022, del valore della causa desumibile dal contributo unificato, della natura delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Nella stessa misura possono essere determinate le spese di lite della terza chiamata
[...]
la cui chiamata in manleva da parte dell'avv.to è discesa dalle infondate domande CP_2 CP_1 risarcitorie svolte dal Pt_1
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
816/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 8 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 23 di 24 2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 3559/2024, promossa in grado d'appello,
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Germani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso Cavour 38, Pavia
(PV), in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Cervio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Merula n. 26, Vigevano
(PV), giusta procura in atti;
APPELLATO
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, procuratore speciale dott. rappresentata e Controparte_3 difesa dall'avv. Alessandro Sillani (fax: 02.36707614, pec.:
, in forza di procura alle liti in atti;
Email_1
pagina 1 di 24 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 816/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 08.05.2024.
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 16.9.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE DOTT. ANGELO Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza gravata
- per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riforma della sentenza
n.816/2024, resa inter partes dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, in persona del
Giudice Unico Dott. Renato Cameli – R.G. n.4237/2022, pubblicata il 08/05/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertato e rilevato, per tutti i motivi indicati in atti, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole della condotta dell'Avv. e, per l'effetto, dichiarare Controparte_1 risolto il contratto di mandato professionale o comunque dichiarare non dovuto, ex art. 1460
c.c. il compenso eventualmente dallo stesso richiesto e, sempre per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore del Dott. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, nella misura di euro 160.502,00 come quantificata
e provata, oltre interessi dal dovuto al saldo, o quella diversa, maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento della Corte di Appello adita.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria
pagina 2 di 24 Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ulteriori mezzi di prova nei termini di legge e con riserva di CTU per la valutazione e quantificazione dei danni tutti patiti.”
PARTE APPELLATA Avv. Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, nulla ammesso in favore di controparte e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
In via principale: respingere l'appello ex adverso interposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta
e condannare la terza chiamata a manlevare e tenere Controparte_2 indenne Avv. da qualsivoglia esborso, danno e spesa, comprese quelle tecniche Controparte_1
e di difesa, che il medesimo fosse condannato a pagare in favore di parte attrice.
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sul seguente capitolo, con il teste Testimone_1 già indicato in memoria istruttoria.
2) “Vero che, all'esito della sentenza di primo grado, il Dott. segnalava Parte_1 all'Avv. l'intenzione di rivolgersi ad altro avvocato per l'eventuale Controparte_1 proposizione del gravame”.
- Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta e con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio:
A. In via principale, respingere l'appello ex adverso interposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
B. In subordine e nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità risarcitoria in capo all'avv. : CP_1
a. accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai danni non patrimoniali rivendicati dall'attore e, per l'effetto, respingere la corrispondente domanda di manleva formulata dall'avv. ; CP_1
pagina 3 di 24 b. negare e/o ridurre il diritto alla manleva nei termini di cui allo scoperto prevista in polizza, ossia:
- in via principale nella misura del 15% del danno eventualmente accertato e con il minimo di
€ 2.500,00;
- in subordine, nella misura del 10% del danno eventualmente accertato e con il minimo di €
1.000,00 e il massimo di € 10.000,00.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il dott. conveniva in giudizio l'avv. Parte_1
, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di prestazione d'opera CP_1 professionale per inadempimento del convenuto o, comunque, far dichiarare non dovuto, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il compenso dallo stesso eventualmente richiesto, con condanna dell'avv.to CP_1 al pagamento, in favore del dott. del risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, Pt_1 presenti e futuri, se del caso anche per perdita di chance, quantificati nella misura di euro 160.502,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Nello specifico, l'attore deduceva di aver conferito incarico, nel 2017, all'avv. affinché CP_1 proponesse opposizione avverso decreto penale di condanna;
veniva così radicato presso il Tribunale di
Pavia il procedimento penale n. 7617/214 – n. 979/2018 RG TRIB, nel quale l'attore era imputato di truffa, asseritamente commessa in data 3.7.2014. Detto giudizio si concludeva con sentenza n. 388/2020, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 10 luglio 2020, con la quale l'attore veniva condannato a nove mesi di reclusione e a 600 euro di multa per i fatti contestati, con sospensione condizionale della pena;
quest'ultimo beneficio era subordinato al pagamento del danno liquidato alla parte civile entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
L'attore deduceva di aver incaricato l'avv. di proporre appello avverso la sentenza penale CP_1 di condanna e che quest'ultimo lo aveva rassicurato sul fatto che la sentenza fosse contestabile e che il reato ascritto fosse prossimo alla prescrizione. In seguito non aveva più ricevuto alcun riscontro da parte dell'avv. e, per tale motivo, nel mese di ottobre 2020 aveva effettuato diversi tentativi di CP_1 contattarlo, all'esito dei quali era venuto a conoscenza del fatto che il legale aveva contratto il Covid;
il tuttavia, sarebbe stato rassicurato circa il tempestivo deposito del gravame. L'attore precisava, Pt_1 altresì, di essersi recato presso lo studio di parte convenuta per il rilascio della procura, la quale sarebbe pagina 4 di 24 stata raccolta su foglio bianco da una collaboratrice dell'avv.to . Successivamente, in data CP_1
3.2.2020, l'attore veniva a conoscenza -tramite notizie di stampa e non a seguito di comunicazione da parte del legale - del fatto che l'appello era stato rigettato. Tale notizia gli veniva confermata anche dall'avv. il quale, tuttavia, non ottemperava alla richiesta di trasmissione del relativo CP_1 provvedimento, né spiegava quali fossero state le ragioni del rigetto.
Effettuato autonomo accesso in Cancelleria, l'attore apprendeva che la Corte d'Appello di Milano non aveva rigettato l'appello -come riferitogli telefonicamente dall'avv. ma aveva respinto CP_1
l'istanza di remissioni in termini che il predetto legale aveva presentato al fine di giustificare la tardività dell'impugnazione presentata, in quanto in isolamento domiciliare per positività al Covid 19. L'attore contestava detta circostanza all'avv. e quest'ultimo gli comunicava l'intenzione di porre rimedio CP_1 all'accaduto attraverso la proposizione di ricorso per Cassazione contro l'ordinanza di rigetto della
Corte d'Appello.
A distanza di tempo, l'attore, sempre a mezzo stampa, veniva a conoscenza del rigetto anche del ricorso per Cassazione e, successivamente, dalla lettura dell'ordinanza di quest'ultima apprendeva che non era stato respinto alcun gravame, ma era stata pronunciata dalla Suprema Corte un'ordinanza di inammissibilità totale del ricorso presentato, avente ad oggetto la reiterazione dell'istanza di remissione in termini dell'appello, che era stato presentato tardivamente dall'avv.to . L'attore deduceva che CP_1 detta tardività dipendeva da evidente negligenza del difensore, come, peraltro, sottolineato sia dalla
Corte di Appello che dalla stessa Corte di Cassazione.
L'attore precisava, altresì, di aver appreso, tramite accesso agli atti, che la nomina conferita all'avv. , effettuata mediante sottoscrizione di un foglio in bianco, risultava artatamente CP_1 compilata con la seguente dicitura “…consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” e che la procura speciale allegata al ricorso per Cassazione risultava conferita all'avv. Fabio Santopietro, che parte attrice non aveva mai conosciuto, né incontrato.
Il contestava formalmente all'avv. la sussistenza dei presupposti della sua Pt_1 CP_1 responsabilità professionale ex artt. 1176, secondo comma, c.c. e 2236 c.c., nonché la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 26 comma 3 e 27 del Codice deontologico.
Deduceva che la sentenza n. 388/2020 del Tribunale di Pavia rappresentava fatti non provati ed erroneamente interpretati dal giudicante, la cui falsità sarebbe emersa nel corso del giudizio d'appello, consentendo l'assoluzione del o, in ogni caso, una riduzione della pena finale, quantomeno, per Pt_1 accesso a riti alternativi;
inoltre, nel corso del giudizio di appello sarebbe potuta maturare la pagina 5 di 24 prescrizione.
Si costituiva il convenuto avv. , il quale contestava quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepiva che l'incarico a lui conferito aveva ad oggetto la difesa unicamente per il giudizio di primo grado e che l'attività era stata svolta in modo corretto e diligente. Deduceva, altresì, che il Pt_1 presente alla lettura del dispositivo, era consapevole dei termini processuali e della definitività della sentenza in caso di mancata impugnazione, per esserne stato informato dal medesimo difensore e, comunque, aveva insistito per proporre il gravame pur dopo la scadenza del termine, come risultava dallo stesso tenore della procura alle liti. Rilevava che, nell'autunno 2020, in quanto colpito dal Covid, non aveva potuto svolgere attività difensiva e che era onere di parte attrice comprovare la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Deduceva, inoltre, che la sentenza di primo grado era completa e ben motivata e che era improbabile anche il maturarsi della prescrizione;
oltretutto, non vi era prova del danno, sia perché l'attore non aveva sofferto periodi di reclusione, sia in quanto non vi era prova alcuna del pagamento alla persona offesa del risarcimento stabilito in sentenza. In via riconvenzionale, formulava domanda di pagamento delle somme dovute, a titolo di corrispettivo, per il giudizio penale di primo grado e la precedente fase di indagine e svolgeva domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice in relazione all'azione risarcitoria spiegata dal Pt_1
Si costituiva la terza chiamata contestando quanto ex adverso Controparte_2 dedotto ed eccependo che la domanda risarcitoria era infondata e che, in ogni caso, erano operativi i limiti di polizza.
Assegnati i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'esperimento dell'interrogatorio formale sia del che del e l'assunzione del teste Pt_1 CP_1 Testimone_1
Con sentenza n. 816/2024 il Tribunale di Pavia rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'avv. Vicario, condannava al pagamento al Parte_1 professionista della somma di euro 7.091,32, oltre interessi legali, a titolo di compenso delle prestazioni eseguite dal convenuto. Condannava altresì l'attore a rimborsare a quest'ultimo e alla terza chiamata le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00, oltre accessori, per ciascun convenuto.
Il Tribunale riteneva che, quanto al rapporto professionale intercorso, costituisse circostanza non contestata che l'avv. avesse assistito il sig. nell'ambito del procedimento penale rg. n. CP_1 Pt_1
979/2018 e che il citato giudizio si era concluso con sentenza di condanna n. 388/2020, pronunciata dal
Tribunale di Pavia. Il giudice riteneva parimenti non controverso e documentato il conferimento di incarico professionale all'avv. da parte dell'attore sia per il primo grado di giudizio sia, con CP_1
pagina 6 di 24 diversa e successiva procura, per il grado di appello.
Risultava, altresì, documentale che il grado d'appello si era concluso in data 1.2.2021 con il rigetto da parte della Corte d'Appello di Milano dell'istanza di rimessione in termini, presentata unitamente al ricorso, poiché non sussistevano i presupposti per giustificare la tardiva proposizione dello stesso;
in senso analogo si esprimeva la Suprema Corte in data 27.5.2021.
Richiamati i principi applicabili in tema di responsabilità dell'avvocato, il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per configurare, nel caso in esame, una responsabilità del professionista convenuto, in quanto difettava il presupposto della condotta negligente in capo all'avv. . Infatti, CP_1 secondo il primo giudice, risultava non contestato dall'attore e attestato nella stessa sentenza di condanna che il sig. era presente, in data 10.7.2020, alla lettura del dispositivo della sentenza penale e che, Pt_1 pertanto, era stato reso edotto della condanna e della conseguente necessità di presentare appello fin dal giorno della pronuncia;
la circostanza era stata confermata anche dallo stesso in sede di Pt_1 interrogatorio formale e dalla testimonianza della sig.ra collaboratrice di studio dell'avv.to Tes_1
. CP_1
In secondo luogo, risultava provato che il convenuto si era ammalato di Covid, quantomeno dal
9.11.2020 e che la malattia era proseguita sino al 23.11.2020; tale circostanza era documentata da certificazione medica ritualmente depositata e non contestata (cfr. doc. 7 parte convenuta); la legislazione vigente al tempo dell'emergenza Covid precludeva il contatto con persone e soggetti terzi e la condizione di malattia, pur successiva alla pronuncia, era intervenuta in fase precedente rispetto al rilascio della procura per la fase di secondo grado.
Inoltre, secondo il Tribunale, le circostanze poste a fondamento della domanda attorea risultavano prive di riscontro probatorio e, anzi, contraddette dall'esito dell'istruttoria. La sig. collaboratrice Tes_1 di studio dell'avv. , infatti, aveva negato che, successivamente al deposito della sentenza di CP_1 condanna, il sig. avesse contattato ripetutamente lo studio per chiedere aggiornamenti in merito Pt_1 alla predisposizione del gravame e che lo stesso fosse stato tranquillizzato in merito alla tempestività dell'appello.
Il primo giudice evidenziava, altresì, che la procura per il secondo grado era stata rilasciata tardivamente, in data 11.12.2020, e quindi ben oltre il termine utile per proporre impugnazione, e il procuratore, in assenza di tale mandato, non poteva svolgere alcuna attività difensiva a favore del Pt_1
Ne conseguiva che, stante il rilascio tardivo della procura, non poteva neanche astrattamente imputarsi una responsabilità professionale dell'avv. , il quale, in assenza di procura, era CP_1 impossibilitato a svolgere l'attività difensiva. Pertanto, risultavano infondate le deduzioni attoree che facevano discendere ex se un'ipotetica responsabilità del professionista dalla tardiva proposizione pagina 7 di 24 dell'appello e dal rigetto dell'istanza di remissione in termini.
Il Tribunale evidenziava che dallo stesso contenuto della procura si evinceva l'assolvimento dell'onere informativo da parte del procuratore circa la tardività dell'impugnazione dal momento che il sig. nella procura dava atto di essere “consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il Pt_1 predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” (cfr. doc.6).
Il giudice di prime cure riteneva che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla procura in atti per l'appello, operato da parte attrice in sede di memoria istruttoria dovesse ritenersi inammissibile in quanto tardivo. Inoltre, tale disconoscimento era stato formulato in termini meramente generici.
L'inammissibilità discendeva, altresì, secondo il Tribunale, dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'eventuale falsità può essere dedotta esclusivamente mediante querela di falso in presenza di una sottoscrizione certificata dal difensore, il quale, in tale attività, esercita una funzione di natura pubblicistica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c..
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale riteneva accertata la piena consapevolezza, in capo al al momento del conferimento del mandato difensivo all'avv. per l'appello, della Pt_1 CP_1 tardività di quest'ultimo. Non ravvisava, pertanto, alcuna condotta censurabile in capo al professionista.
Il primo giudice evidenziava che le contrarie argomentazioni contenute nella sentenza della Corte
d'Appello di Milano non potevano condurre a diversa conclusione. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che lo stato di malattia da infezione Covid 19 non fosse tale da impedire, con l'ordinaria diligenza, la trasmissione dell'atto d'appello a mezzo posta o la nomina di un sostituto processuale.
Tuttavia, tale valutazione muoveva dal presupposto dell'esistenza di una valida procura conferita anteriormente alla scadenza del termine per proporre appello, circostanza che non risultava sussistente nel caso concreto. La procura, infatti, era stata pacificamente conferita solo in data 11.12.2020 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine decorrente dal deposito in Cancelleria delle motivazioni della sentenza in data 7.10.2020. Identici rilievi valevano per le considerazioni svolte in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione.
In conclusione, il giudice riteneva di escludere qualsiasi profilo di responsabilità professionale dell'avv. , sia perché, fin dalla pronuncia della sentenza di primo grado, egli aveva CP_1 tempestivamente informato il proprio assistito della necessità di proporre appello entro i termini di legge, sia perché era stato il a non prendere contatti con lo studio legale e a rilasciare la procura solo Pt_1 tardivamente.
Il Tribunale rilevava, inoltre, che, nel caso di specie, l'attore non aveva fornito prova del danno di cui chiedeva il risarcimento al legale. Parte attrice aveva allegato, in atto di citazione, un danno materiale quantificato in complessivi € 160.502,00, così suddivisi: € 76.950,00 quale importo parametrato alla pagina 8 di 24 disciplina dell'ingiusta detenzione in relazione alla condanna a mesi nove di reclusione, € 600,00 a titolo di multa, € 75.000,00 per risarcimento liquidato alla parte civile costituita, ed € 7.952,00 a titolo di spese legali, oltre ad un preteso danno morale da quantificarsi anche in via equitativa. Tuttavia, secondo il primo giudice, il non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la condotta contestata Pt_1 avrebbe potuto evitare la verificazione di tali danni. Quanto all'ingiusta detenzione non risultava che il avesse effettivamente sofferto un periodo di reclusione, tanto più che la sentenza penale aveva Pt_1 concesso la sospensione condizionale della pena. Quanto poi agli importi indicati a titolo di risarcimento alla persona offesa -€ 75.000,00- e di spese legali -€ 7.952,00- non risultava depositata alcuna documentazione attestante l'effettivo pagamento di tali importi.
Il Tribunale evidenziava, inoltre, che neppure risultava offerta prova della possibilità di un esito alternativo del giudizio penale in caso di tempestiva proposizione dell'appello. Il Giudice deduceva che il presupposto logico-giuridico per tale valutazione era costituito dall'analisi della sentenza penale di primo grado del Tribunale di Pavia n. 388/2020, la cui mancata impugnazione era ascritta ad asserita responsabilità dell'avvocato. Tale pronuncia, fondata su significativa e rilevante istruttoria documentale e testimoniale, ad avviso del Tribunale risultava caratterizzata da un rigoroso ed articolato percorso logico-argomentativo, espressivo di un giudizio pienamente condivisibile nelle sue conclusioni. Sotto il profilo istruttorio, la decisione si basava su documentazione univoca -assegni, contabili bancarie e scritture private non disconosciute- nonché su dichiarazioni rese da soggetti direttamente coinvolti nella vicenda sostanziale. Il Giudice aveva ricostruito in modo puntuale la condotta illecita del dalla Pt_1 quale emergeva un disegno criminoso avente finalità lucrativa, in relazione ad un'operazione economica mai concretamente realizzata, per la quale veniva richiesto denaro alla persona offesa, tal Persona_1
Risultava accertata l'illecita percezione di somme di denaro ai danni di quest'ultimo, senza alcuna giustificazione causale e sulla scorta di dichiarazioni mendaci dell'attore. Contestualmente, veniva riconosciuto un arricchimento anomalo del per € 67.627,00, incompatibile con l'asserito Pt_1 insuccesso dell'affare, nonché l'esclusiva responsabilità del medesimo in ordine alla fraudolenta operazione commerciale e la sottoscrizione da parte sua di un vero e proprio riconoscimento di debito.
Veniva inoltre documentalmente accertato che il aveva consegnato -a garanzia dell'operazione- Pt_1 assegni tratti su suoi conti già chiusi da anni.
Il Tribunale rilevava che parte attrice non aveva formulato alcuna deduzione idonea a prospettare una possibile modifica della decisione in sede d'appello. Non erano state proposte interpretazioni alternative delle prove testimoniali, né era stata dedotta l'inattendibilità dei testimoni o l'esistenza di contraddizioni tra le dichiarazioni rese. Analogamente, nulla era stato allegato in ordine a eventuali carenze, omissioni o erronee valutazioni documentali. In altri termini, l'attore non aveva individuato pagina 9 di 24 alcun punto della sentenza idoneo ad essere oggetto di impugnazione o suscettibile di modifica in sede di gravame. Il Tribunale concludeva sul punto evidenziando che, in assenza di precise allegazioni attoree in proposito, non era configurabile alcuna valutazione prognostica positiva, neppure in termini di mera possibilità, circa l'eventuale riforma della sentenza di primo grado, ma, al contrario, secondo un giudizio probabilistico, prossimo alla certezza, quest'ultima sarebbe stata confermata nel merito dalla Corte
d'Appello, essendo immune da vizi logici e fondata su un solido impianto probatorio.
Parimenti generica e meramente assertiva, secondo il giudice di prime cure, risultava la questione relativa ad una possibile prescrizione del reato in appello, non essendo stata allegata alcuna indicazione significativa sulla normativa applicabile, né, sul piano fattuale, sul dies a quo del relativo termine e sulla presumibile durata del giudizio di appello o di Cassazione.
Il Tribunale riteneva, invece, fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. . CP_1
Infatti, era stata puntualmente allegata l'attività professionale svolta in favore dell'attore, relativa alla fase di indagine, all'opposizione al decreto penale di condanna e al successivo svolgimento del giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Pavia. Tale attività risultava comprovata dalla documentazione in atti, costituita, tra l'altro, dal decreto penale di condanna emesso in data 14.09.2017 dal G.I.P., dal rilascio della procura per il giudizio di primo grado, dall'atto di opposizione redatto dal medesimo difensore, dal decreto di fissazione dell'udienza, dalla sentenza di primo grado, nonché dalle stenotipie di udienza.
L'attività difensiva così ricostruita non era stata oggetto di contestazione da parte attrice. Pertanto, risultava accertato sia il rapporto contrattuale intercorso tra cliente e professionista, sia l'attività effettivamente svolta. Al contrario, parte attrice non aveva fornito prova alcuna del pagamento dei compensi dovuti, essendosi limitata a sollevare eccezione ex art. 1460 c.c., fondata su un asserito inadempimento professionale del convenuto, invero insussistente. Con riferimento al quantum, in assenza di un preventivo sottoscritto e accettato, il Tribunale riteneva che doveva farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigente e riconosceva congrui i parametri medi applicati dall'avv.to . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il dott. chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel primo grado di giudizio.
Si costituiva l'avv. domandando, in via principale, di respingere l'appello e, per Controparte_1
l'effetto, di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello, di dichiarare tenuta la terza chiamata a manlevarlo e tenerlo indenne da Controparte_2
pagina 10 di 24 qualsiasi esborso, danno e spesa, comprese quelle tecniche e di difesa, che quest'ultimo fosse condannato a versare in favore di parte attrice.
Si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, Controparte_2 in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità risarcitoria in capo all'avv. , di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa in relazione ai danni non CP_1 patrimoniali rivendicati dall'attore e di tener conto dei seguenti scoperti previsti in polizza: in via principale nella misura del 15% del danno eventualmente accertato e con il minimo di 2.500,00 euro;
in subordine, nella misura del 10% del danno eventualmente accertato e con il minimo di 1.000,00 euro e il massimo di 10.000,00 euro.
All'esito della prima udienza del 18.03.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava, davanti a sé, l'udienza del 16.09.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16.9.2025 e decisa nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Parte appellante deduce che la sentenza di primo grado è censurabile e merita di essere riformata nella parte in cui il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza di una condotta colpevole in capo all'avv. . Assume che, nonostante un corretto inquadramento della fattispecie, fondato sul CP_1 combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., il giudice avrebbe, tuttavia, erroneamente applicato i relativi principi, negando la responsabilità risarcitoria del convenuto, sull'errato presupposto dell'assenza di una condotta negligente.
In particolare, il giudice avrebbe ritenuto che l'attore fosse presente alla lettura del dispositivo della sentenza penale n. 388/2020 emessa dal Tribunale di Pavia e, perciò, in grado di conoscere autonomamente i termini di impugnazione. Tale assunto è contestato dall'appellante, che sostiene di essere stato presente soltanto all'apertura del verbale di udienza nella mattinata del 10/07/2020, e non al momento della lettura del dispositivo, avvenuta invece nel pomeriggio. In ogni caso, evidenzia pagina 11 di 24 l'appellante, l'onere informativo gravava sul professionista, non sulla parte assistita, priva di specifiche conoscenze tecniche, e la prova della condotta diligente era a carico dell'avvocato.
A giudizio del le prove testimoniali e documentali avrebbero confermato omissioni Pt_1 significative del legale, quali il mancato aggiornamento sulle scadenze e sull'esito dell'appello tardivo, nonché sulla proposizione del ricorso per Cassazione, per il quale l'appellante non aveva rilasciato alcuna procura, né conosceva il procuratore che l'aveva redatto.
L'appellante lamenta che non si è, inoltre, considerato l'effetto della positività al Covid 19 del legale nel ritardare l'impugnazione: l'avv.to avrebbe potuto avvalersi di strumenti alternativi, CP_1 come la nomina di un sostituto, come rilevato sia dalla Corte di Appello di Milano, sia dalla Corte di
Cassazione, che hanno rigettato la sua istanza di remissione in termini.
La condotta dell'avv. , consistita nel proporre tardivamente l'appello, dunque, a detta CP_1 dell'appellante, non può essere considerata diligente. La circostanza, poi, che il professionista avesse cercato di sgravarsi da responsabilità affermando nella procura che “nel termine ex lege per
l'impugnazione il predetto avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” non costituisce, secondo l'appellante, un adempimento dell'obbligo informativo, ma anzi aggrava la negligenza del difensore, non essendo neppure chiara la dicitura utilizzata in punto comunicazione al cliente della tardività del gravame.
Inoltre, secondo l'appellante, il disconoscimento della sottoscrizione della procura alle liti da parte dell'attore, pur non essendo stato seguito dalla proposizione della querela di falso, risultava, comunque, ritualmente formulato già nell'atto di citazione.
Il lamenta, altresì, che la sentenza di primo grado è fondata su dichiarazioni testimoniali Pt_1 palesemente contraddittorie. In particolare, la teste avv. aveva riferito di non avere avuto Testimone_1 contatti telefonici con l'attore e di non avergli comunicato la quarantena dell'avv. , dal momento CP_1 che lei stessa era in isolamento Covid ed era l'unica collaboratrice di studio. Non essendoci altri collaboratori nello studio dell'avv.to ed essendo in quarantena la stessa l'appellante CP_1 Tes_1 osserva che il Tribunale non poteva far discendere da tale deposizione testimoniale l'infondatezza della tesi attorea secondo cui il aveva tentato più volte invano di contattare lo studio legale. Pt_1
L'appellante evidenzia che la sottoscrizione tardiva della procura non poteva essere imputata esclusivamente al medesimo, bensì anche alla condotta negligente del professionista, che aveva agito in piena consapevolezza della tardività del gravame e aveva oltretutto proposto istanze di remissione in termini e ricorso in Cassazione, di cui il on era stato nemmeno messo a conoscenza. L'appellante Pt_1 assume di non aver mai conferito mandato per la remissione in termini, né per il ricorso in Cassazione,
pagina 12 di 24 dei quali era venuto a conoscenza solo tramite i media. Tali iniziative, intraprese in autonomia e all'insaputa del cliente, integravano grave negligenza professionale.
Inoltre, evidenzia la difesa del è documentalmente provato che la sentenza penale era stata Pt_1 depositata il 7.10.2020, mentre lo stato di malattia del legale risultava insorto nel novembre 2020.
Pertanto, come affermato sia dalla Corte di Appello di Milano che dalla Suprema Corte, un tempestivo gravame avrebbe potuto essere coltivato adottando l'ordinaria diligenza.
Anche la prova del danno, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo l'appellante risulterebbe compiutamente dedotta e il quantum così determinato: € 76.950,00 per ingiusta detenzione, € 600,00 di multa, € 75.000,00 per risarcimento alla parte civile e € 7.952,00 per spese legali, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa e per il quale nell'atto di appello è chiesta ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
L'appellante deduce, altresì, che la sentenza del Tribunale merita di essere riformata anche nella parte in cui il primo giudice ha espresso valutazioni nel merito della condanna di cui alla sentenza penale n. 388/2020; il primo giudice avrebbe, infatti, dimostrato di avere dei pregiudizi nei confronti del condannato e, di fatto, avrebbe condannato una seconda volta il ripercorrendo i passaggi della Pt_1 sentenza penale. A detta dell'appellante è stato trascurato che un appello tempestivo avrebbe potuto condurre ad assoluzione, riduzione della pena o declaratoria di prescrizione dei reati contestati. Sotto il profilo della prescrizione, essendo il fatto di cui al capo di imputazione risalente al 3.7.2014 e la sentenza di primo grado emessa a luglio 2020, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo sarebbe maturato a marzo 2021.
Infine il ha lamentato l'erronea applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, dal Pt_1 momento che la sentenza ha liquidato l'importo di euro 7.091.32, senza considerare che il convenuto non aveva prodotto preventivi sottoscritti, limitandosi a produrre notule non controfirmate. Parimenti, la domanda di manleva della compagnia assicurativa e la regolamentazione delle spese di lite, secondo l'appellante, dovrebbero essere riesaminate alla luce dell'accertata responsabilità del professionista.
I motivi di appello -che, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente valutati- sono infondati e non possono trovare accoglimento, sebbene taluni passaggi della motivazione della sentenza di primo grado meritino di essere parzialmente corretti.
E' pacifico in causa che, a seguito dell'emissione nei suoi confronti di decreto penale di condanna,
nel dicembre 2017, conferiva mandato all'avv.to per essere difeso nel Parte_1 Controparte_1 procedimento penale avanti al Tribunale di Pavia rg n. 979/2018, in cui era accusato di truffa ai danni di
Persona_1
pagina 13 di 24 Il capo di imputazione era il seguente:
Il giudizio terminava con sentenza di condanna del pronunciata in data 10.7.2020, le cui Pt_1 motivazione venivano depositate il 7.10.2020.
La procura rilasciata all'avv.to in data 28.12.2017 conferiva al medesimo la facoltà di CP_1 proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 2578/17, con richiesta di giudizio immediato ex art. 461 cpp, e non faceva riferimento ai gradi di giudizio successivi al primo.
Dal verbale dell'udienza del 10.7.2020 emerge che il ra presente alla lettura della sentenza Pt_1
e di tale circostanza il verbale fa fede fino a querela di falso.
Inoltre, rispondendo all'interrogatorio formale, l'appellante ha confermato che l'avv.to gli CP_1 aveva comunicato, all'esito del procedimento penale di primo grado, la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di condanna, i termini per la proposizione dell'appello e le conseguenze derivanti dall'eventuale passaggio in giudicato della sentenza;
tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, il a così Pt_1 subito precisato: “Preciso a parziale rettifica, che l'avv. non mi ha riferito nulla sulle eventuali CP_1 conseguenze del passaggio in giudicato perché eravamo convinti di proporre appello e perché sapevamo che era prossima la prescrizione;
ADR “dopo una sentenza di primo grado in penale è abbastanza naturale proporre appello soprattutto se si è convinti di avere ragione”. Con tale precisazione -subito contestata da controparte- l'appellante ha inteso evidentemente sostenere che l'idea di proporre appello è stata presente sin dalla pronuncia della condanna da parte del Tribunale.
L'avv.to , in sede di interrogatorio formale, ha precisato di essere stato in isolamento Covid CP_1 dal 9.11.2020 al 10.12.2020 e di aver sentito telefonicamente il una volta prima della sua Pt_1 quarantena e una seconda volta subito dopo, il 10 o l'11 dicembre. pagina 14 di 24 La teste all'epoca collaboratrice di studio dell'avv.to , ha riferito che il Testimone_1 CP_1 era venuto in studio il giorno stesso in cui il legale era rientrato dalla quarantena, ciò al fine di Pt_1 sottoscrivere la procura alle liti. Quest'ultima reca la data dell'11.12.2020, che dunque sarebbe il giorno del termine dell'isolamento Covid dell'avv.to . CP_1
Del contatto telefonico col antecedente la propria quarantena l'avv.to ne parla in
Pt_1 CP_1 risposta al cap. 1 di controparte riferito ai dedotti numerosi tentativi del di contattare lo studio
Pt_1 legale nell'ottobre 2020. E' verosimile che detto colloquio telefonico sia avvenuto dopo il deposito della motivazione della sentenza di appello, avvenuto il 7.10.2020. Il legale non chiarisce cosa abbia chiesto il in tale telefonata, ma ha riferito di aver così precisato a quest'ultimo: “Se avesse voluto
Pt_1 conferirmi mandato per l'appello avrebbe dovuto rilasciarlo in modo specifico perché non avevo ricevuto mandato da lui per i successivi gradi di giudizio”. Detta dichiarazione, contestata da parte attrice, conferma che tra il legale e il si era parlato dell'eventuale appello prima della quarantena Covid dell'avv.to
Pt_1
. In che termini precisi non è dato sapere. Seguiva a tale conversazione l'isolamento Covid del CP_1 difensore e quindi la sottoscrizione della procura alle liti per la proposizione dell'appello in data
11.12.2020, il giorno di fine quarantena del legale.
Come noto, l'avvocato è tenuto a informare la parte assistita dell'esito del procedimento e, in caso di sentenza sfavorevole, deve informare il cliente delle conseguenze dell'omessa impugnazione e delle prospettive di successo o meno dell'eventuale appello, di modo che la parte possa assumere una decisione consapevole in merito. L'onere della prova di tale condotta grave sul legale. Sotto tale profilo si è affermato che “la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione» (Cass. n. 7410 del 18.1.2017; Cass. n. 24544/09; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 4781/13 e ord. n. 15454/15 cit.).
Incombe, inoltre, sul legale l'onere di guidare il cliente e di segnalargli scadenze e adempimenti, dal momento che normalmente quest'ultimo non è in grado di valutare regole e tempi del processo (Cass. n.
8312 del 12.4.2011).
La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che è onere del difensore sollecitare il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione a fronte di una sentenza sfavorevole, di modo che il termine non spiri invano (Cass. n. 7410 del 18.1.2017).
Occorre, inoltre, tener presente la differenza fondamentale che intercorre tra contratto di patrocinio e procura alle liti, poiché, mentre quest'ultima è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale pagina 15 di 24 col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato (Cass.
n. 7410 del 18.1.2017; Cass. n. 13963/06, nonché, di recente Cass. n. 18450/14 e ord. n. 13927/15). Non si può escludere che il rilascio di una procura alle liti assolva all'onere di forma eventualmente richiesto per il contratto (come è per la pubblica amministrazione: cfr. Cass. ord. n. 2266/12, n. 3721/15 e n.
15454/15 ) e, al contempo, ne fornisca la prova. Però, di norma, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma. Ben può essere, pertanto, che sia conferito verbalmente mandato ad un legale per la difesa prima della materiale raccolta della procura alle liti.
Nel caso di specie l'avv.to non ha dimostrato compiutamente quale informazione abbia CP_1 fornito al cliente dopo la sentenza penale di condanna, quando, in autunno, erano state depositate le motivazioni della sentenza, e si approssimava lo scadere del termine per l'impugnazione. In sede di interrogatorio formale il rispondendo al cap. 1 di controparte -“Vero che, all'esito del giudizio di Pt_1 primo grado del procedimento penale n. 7617/214 RGNR – N.979/2018 RG Trib. Pavia, l'Avv. CP_1
informava il Dott. - della possibilità di proporre appello avverso la sentenza
[...] Parte_1 penale n. 388/2020 Tribunale di Pavia;
- dei termini per la proposizione dell'appello;- delle conseguenze derivanti dall'eventuale passato in giudicato della sentenza” - ha ammesso che il legale gli aveva comunicato la possibilità di proporre appello e il relativo termine -peraltro neppure specificato nel capitolo di prova- mentre non è dimostrato che abbia illustrato le conseguenze dell'omesso appello e le forme per la proposizione dell'impugnazione e, in particolare, la necessità di sottoscrivere una nuova procura alle liti, che, come visto, è un adempimento diverso dal conferimento del mandato difensivo.
Inoltre la teste ha riferito che tale comunicazione da parte del legale si collocava al momento Tes_1 della lettura della sentenza, quindi a luglio 2020 (teste sul cap. 1: “Confermo la circostanza;
l'ho Tes_1 appresa dall'avv. una volta che questi era tornato in studio dopo la lettura della sentenza”), per CP_1 cui neppure la testimone ha riferito circa le informazioni fornite dal legale al cliente nell'ottobre 2020.
Non è dimostrato, pertanto, cosa l'avv.to abbia comunicato al all'indomani del CP_1 Pt_1 deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, quando meglio avrebbero dovuto valutarsi le chances di una possibile impugnazione, e nel corso del colloquio telefonico intervenuto prima della quarantena Covid del difensore, quando sicuramente i due avevano parlato dell'appello, posto che l'avv.to riferisce di aver precisato, in tale sede, la necessità di uno specifico incarico per il CP_1 gravame. Detto riferimento appare connesso alla necessità di conferire una nuova procura alle liti per l'appello, ma non è dimostrato che tale informazione sia stata effettivamente data al Detto Pt_1 contatto tra le parti dimostra che un qualche interesse del all'appello sussisteva o che comunque Pt_1
pagina 16 di 24 il medesimo non aveva ancora espresso un'acquiescenza definitiva alla sentenza, altrimenti il riferimento del legale alla necessità di uno specifico incarico non avrebbe avuto alcun senso. Dunque sarebbe stato onere dell'avv.to dimostrare di aver tempestivamente segnalato la necessità di rilasciare nuova CP_1 procura alle liti e sollecitare una risposta definitiva del medesimo prima dello scadere del termine per la proposizione dell'impugnazione, ottenendone, eventualmente, un diniego (Cass. n. 7410 del 18.1.2017).
Parimenti non pare che l'avv.to abbia adeguatamente assolto ai propri doveri informativi CP_1 in sede di rilascio della procura per l'appello nel dicembre 2020. Il legale non ha dedotto, né dimostrato quale comunicazione abbia effettivamente reso in tale sede alla parte assistita. Nel testo della procura il cliente dà “sin d'ora per rato e valido l'operato del costituito procuratore, consapevole che nel termine ex lege per l'impugnazione il predetto Avvocato era affetto da covid e in isolamento domiciliare” (doc.
8 ). CP_1
Sul punto in sede di atto di citazione il ha sostenuto di aver sottoscritto un foglio in bianco Pt_1 ai fini del conferimento della procura per l'appello. I relativi capitoli di prova non sono stati ammessi dal
Tribunale e l'appellante non ha insistito per l'ammissione dei capitoli non ammessi in primo grado. Nella seconda memoria ex art. 183 cpc il embrava aver cambiato versione, in quanto per la prima volta Pt_1 disconosceva la sottoscrizione apposta in calce a detta procura. Detto disconoscimento era evidentemente tardivo -come correttamente affermato dal Tribunale- posto che il documento era stato prodotto dall'avv.to unitamente alla comparsa di costituzione. CP_1
In ogni caso, non può dirsi che le espressioni usate nel testo della procura siano particolarmente chiare e, in ogni caso, non è noto se l'avv.to aveva spiegato al che avrebbe presentato CP_1 Pt_1 istanza di rimessione in termini, in quali casi la giurisprudenza accoglie o rigetta istanze simili, quali conseguenze ne sarebbero derivate nell'uno o nell'altro caso, se risultavano precedenti giurisprudenziali in punto impedimento del difensore e di quale tenore erano e quale probabilità di successo poteva avere detta iniziativa. La difesa dell'appellato sul punto è silente.
L'avv.to , inoltre, non ha specificamente contestato quanto dedotto dal circa la CP_1 Pt_1 mancata informazione in ordine alla proposizione dell'istanza di remissione in termini e al relativo esito;
circa la mancata comunicazione dell'esito dell'appello, appreso dal dai media, e in ordine al Pt_1 mancato rilascio da parte di quest'ultimo della procura per il ricorso in Cassazione, peraltro a difensore che l'appellante ha affermato di neppure conoscere, con deduzione, ancora una volta, non specificamente contestata da controparte.
La condotta del legale sotto tale profilo non appare molto trasparente.
Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che l'avv.to non abbia dimostrato di CP_1 aver pienamente assolto gli obblighi informativi sul medesimo gravanti in ordine alle fasi di pagina 17 di 24 impugnazione;
in particolare, quanto all'appello, deve ritenersi che l'obbligo di una tempestiva e compiuta informazione circa non solo le tempistiche ma anche le modalità per proporre appello costituisca appendice del mandato conferito al legale per la difesa in giudizio in primo grado.
L'appellato sul punto invoca la propria quarantena Covid, intervenuta tra il 9.11.2020 e il
10.12.2020.
Tuttavia, come evidenziato dalle pronunce emesse dalla Corte di Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione sulle sue istanze di remissione in termini, l'isolamento Covid, per come dedotto dall'avv.to
, non è stato tale da esimerlo dall'assolvimento degli obblighi informativi di cui sopra, posto che CP_1
“….la malattia del difensore non poteva dirsi talmente grave da impedirgli qualsiasi tipo di attività”
(cfr. Corte di Cassazione sull'istanza di remissione in termini dell'avv.to doc. 5 appellante). Può CP_1 dunque ritenersi che un comportamento diligente gli avrebbe imposto di contattare almeno telefonicamente il cliente per segnalargli l'approssimarsi della scadenza del termine per impugnare e la necessità di conferire procura alle liti al medesimo o ad altro legale, onde scongiurare la definitività della sentenza di condanna. Non risulta, infatti, che l'avv.to , per effetto del Covid, fosse sottoposto ad CP_1 ossigenoterapia, allettato e impossibilitato a parlare. Sotto tale profilo, proprio la situazione di isolamento domiciliare in cui si trovava e la sua irreperibilità in ufficio -rimasto chiuso per effetto del contagio anche della sua collaboratrice (cfr deposizione Bianchi)- imponeva allo stesso di comunicare ai Testimone_1 propri clienti il proprio stato e, in particolare, al la propria eventuale indisponibilità a proporre Pt_1 appello, data l'imminenza della scadenza del termine e la recente conversazione telefonica col medesimo, in cui si era giusto parlato della possibilità di proporre detta impugnazione, come riferito dallo stesso avv.to in sede di interrogatorio formale. In altri termini, il legale, proprio per la sua qualità CP_1 professionale, non poteva semplicemente sparire per i suoi clienti, trincerandosi dietro l'isolamento
Covid, nella misura in cui la malattia non risulta lo avesse posto in condizioni di incapacità assoluta di agire;
al contrario il medesimo, consapevole dell'imminenza della scadenza del termine per l'appello, avrebbe dovuto tempestivamente informare il ella necessità, eventualmente, di rivolgersi ad altro Pt_1 difensore e non semplicemente chiudere lo studio legale, per quarantena propria e della sua collaboratrice.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che l'inadempimento dell'avv.to degli obblighi informativi di CP_1 cui sopra, se può paralizzare la richiesta del medesimo di un eventuale compenso per le prestazioni professionali svolte nelle fasi di impugnazione, ex art. 1460 c.c., non consente, tuttavia, di riconoscere all'appellante il richiesto risarcimento del danno.
La Suprema Corte, già con la sentenza n. 6537 del 23/03/2006, ha affermato che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento pagina 18 di 24 dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento”.
Il cliente è, quindi, gravato dall'onere probatorio non solo del danno subito, ma anche del nesso causale, dovendo quindi non solo allegare, ma altresì fornire elementi di prova, anche presuntivi, in relazione al riconoscimento delle proprie ragioni, qualora non vi fosse stata la negligenza imputata al professionista.
Come noto, infatti, la responsabilità dell'avvocato non può “affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (ex multis Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 2638/2013;
Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
Anche recentemente la Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato
l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia) (Carr. Ord. n. 2109 del 19/01/2024).
Principio confermato dalla Corte di legittimità nella successiva ordinanza n. 24007 del 06/09/2024, secondo cui “la responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare”.
La Suprema Corte ha, altresì, affermato che “l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica -in base alla regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"- per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (tra le altre Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018). pagina 19 di 24 Nel caso di specie il in ordine al probabile esito dell'appello, si è limitato a dedurre, del Pt_1 tutto genericamente, che la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia si basava su fatti non provati ed erroneamente interpretati dal giudice, che in sede di gravame avrebbero condotto all'assoluzione o ad una riduzione della pena finale, con possibilità di accesso a riti alternativi e conseguente riduzione di pena, come il patteggiamento, senza contare la possibilità del maturare della prescrizione, posto che i fatti contestati risalivano al 3.7.2014.
Così testualmente scriveva la difesa del in atto di citazione avanti al Tribunale: “Non può Pt_1 non darsi rilievo alla circostanza che la sentenza n.388/2020 del Tribunale di Pavia rappresenta una ricostruzione dei fatti, dai quali discende la condanna, non provati ed erroneamente interpretati dal giudicante, che in sede di gravame, sarebbero certamente emersi consentendo l'assoluzione del mandante o, in ogni caso, una riduzione della pena finale, quantomeno, per accesso a riti alternativi, con conseguente riduzione di pena, nonché degli ulteriori benefici di legge. Conseguentemente, anche gli effetti civili della sentenza, sarebbero venuti meno o, in ogni caso, sensibilmente contenuti e ridotti.
E', altresi, oggettivo che un tempestivo appello, oltre che nel merito, avrebbe consentito a parte attrice di chiedere il patteggiamento e godere della conseguente riduzione di pena, nonché degli ulteriori benefici di legge oltre che godere di una sentenza di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione dei reati contestati e temporalmente collocati, nel capo di imputazione, alla data del 03/07/2014” (cfr atto citazione pp. 11 e 12).
Null'altro veniva aggiunto sul punto e parte attrice non depositava neppure la prima memoria ex art. 183 cpc ad integrazione delle scarne allegazioni contenute in citazione.
Anche in sede di appello la difesa del in punto ribaltamento in appello della sentenza penale Pt_1 di condanna o quantomeno riduzione della pena, si è limitata a dirsi certa di detto esito, senza allegare in alcun modo quali prove, documentali o testimoniali, tra quelle poste a base della condanna, prestavano il fianco a critiche o ad una ricostruzione alternativa della vicenda.
In realtà, come diffusamente illustrato dal Tribunale, la sentenza penale del luglio 2020 appare riccamente motivata, sulla scorta di argomentazioni logiche e coerenti, nonché fondata sia su diverse testimonianze, sia su dati documentali oggettivi, dei quali l'appellante non si è peritato di offrire una lettura diversa da quella data dal giudice penale. La testimonianza del persona offesa, è risultata Per_1 infatti corroborata da diversi ulteriori elementi probatori, tra i quali appare significativa, ad esempio, la deposizione dell'avv.to -intervenuto in fase di redazione di una scrittura di Testimone_2 riconoscimento di debito del a favore del il quale ha come il gli avesse Pt_1 Per_1 CP_4 Pt_1 detto di essere perfettamente consapevole di aver rilasciato in garanzia al -proprio tramite l'avv.to Per_1 un assegno tratto su un suo conto chiuso da tempo e quindi completamente scoperto. Al Tes_2
pagina 20 di 24 contempo le dazioni di denaro da parte della persona offesa al il mancato utilizzo di detti fondi Pt_1 per l'operazione economica programmata e il trattenimento indebito del denaro del da parte del Per_1 risultano dati oggettivi, accertati in sentenza, rispetto ai quali la difesa dell'appellante non ha Pt_1 speso alcuna argomentazione nel presente giudizio sotto il profilo della formulazione di possibili motivi di gravame. Neppure le ulteriori argomentazioni spese dal giudice penale per la condanna sono state in qualche modo esaminate dall'appellante nelle sue difese, ai fini di una eventuale confutazione.
Deve, altresì, rilevarsi che il non ha offerto elementi per la valutazione della possibilità Pt_1 concreta di un patteggiamento in sede di appello. Nel silenzio del medesimo, deve ritenersi che il riferimento sia all'istituto del concordato in appello sui motivi di impugnazione ex art. 599bis cpp, che presuppone un accordo dell'imputato col pubblico ministero sull'accoglimento di determinati motivi di gravame, con eventuale rinuncia ad altri motivi di impugnazione, accordo che può essere accolto o rigettato dal giudice. Anche sotto tale profilo deve rilevarsi che la valutazione prognostica circa la possibilità, nel caso di specie, di prefigurare detto patteggiamento, anche solo in termini di chance di accoglimento dell'eventuale istanza, presupponeva che l'appellante delineasse i possibili motivi di gravame sui quali ipotizzare un accordo col pubblico ministero. Il invece, nulla ha dedotto sul Pt_1 punto limitandosi ad affermare apoditticamente che la sentenza sarebbe stata, senz'altro, riformata in appello e vi sarebbe stata la possibilità di accedere al patteggiamento, senza in alcun modo fornire elementi sui possibili motivi di gravame. Non è dato, pertanto, a questa Corte di apprezzare le eventuali chance di successo dell'impugnazione né nel merito, né ai fini dell'eventuale accordo col PM ai sensi dell'art. 599bis cpp.
Parimenti l'appellante non ha allegato elementi concreti che potessero indurre a ritenere la probabile maturazione della prescrizione del reato nel corso del giudizio di appello. In particolare, in primo grado la difesa del si è limitata a indicare la possibilità di prescrizione, senza alcun Pt_1 riferimento al relativo termine e alla probabile tempistica di svolgimento del giudizio di secondo grado, quantomeno sulla base di dati statistici, pur resi disponibili dai siti istituzionali. In atto di appello viene indicato, per la prima volta, un termine di prescrizione di sette anni e mezzo, che sarebbe maturato nel marzo 2021, essendo i fatti contestati risalenti al luglio 2014.
In realtà, deve rilevarsi che dal capo di imputazione riportato nella sentenza penale emerge che era stata specificamente contestata al a recidiva reiterata specifica, che incide in modo significativo Pt_1 sul termine di prescrizione.
E' noto, infatti, che l'art. 157 cp stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto. La truffa ex art. 640 cp è punita nel massimo in tre anni, per cui il termine pagina 21 di 24 base di prescrizione è pari a sei anni. Tuttavia, ai sensi dei commi due e tre dell'art. 157 cp, le circostanze aggravanti ad effetto speciale incidono sulla prescrizione e in tal caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante, senza che rilevi il giudizio di bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 cp. L'art. 99, comma quarto, cp per la recidiva specifica e reiterata stabilisce un aumento della pena sino a due terzi. Tale aumento si applica sul massimo edittale previsto dal singolo reato e non sul termine minimo di sei anni previsto dall'art. 157 c.p. (Cass. pen., n. 16581 del 2019). Pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione era aumentato, per effetto della recidiva, da tre a cinque anni e dunque, sotto tale profilo, rimaneva fermo il termine minimo di prescrizione di sei anni di cui all'art. 157 cp. Inoltre, in forza dell'art. 160 cp, gli atti interruttivi -come l'emissione del decreto di condanna o l'emissione della sentenza- determinano un aumento del termine di prescrizione sino a due terzi in presenza della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cp.. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine di prescrizione di sei anni aumentava sino a dieci anni per effetto della recidiva contestata nel capo di imputazione e, dunque, era ben lungi dal maturare nel 2020-2021, risalendo i fatti contestati a luglio 2014.
Conclusivamente, l'appellante non ha fornito prova, neppure in termini di chance, di aver subito un danno come conseguenza dell'inadempimento del professionista.
Neppure sono fondate le doglianze del relative all'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale dell'avv.to . Quest'ultima riguarda le prestazioni professionali rese dal CP_1 difensore in sede di indagini e nel corso del giudizio di primo grado sino alla fase decisoria da parte del Tribunale. Deve ritenersi che l'inesatto adempimento degli obblighi informativi relativi all'instaurazione della fase di gravame da parte del legale ha reso inutili le prestazioni professionali del medesimo nella fase di appello e di legittimità, per cui non potrebbe riconoscersi alcun compenso per i giudizi di impugnazione. Nel caso di specie, tuttavia, l'avv.to ha chiesto unicamente il pagamento CP_1 relativo alla fase delle indagini e allo svolgimento del giudizio di primo grado, sino alla fase decisoria che, ex art. 12, comma 3, dm 55/14, si sostanzia nella discussione finale da parte del difensore, scritta od orale.
L'attività svolta dal difensore sino alla sentenza di primo grado, comprovata peraltro dalla documentazione in atti, non è stata specificamente contestata dall'appellante.
In assenza di preventivo scritto, devono trovare applicazione i parametri di cui al dm 55/14, in forza dell'art. 1 di detto decreto che, disciplinando il proprio ambito applicativo, stabilisce espressamente che
«quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - pagina 22 di 24 anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2» (Cass. ord. n. 9242/2018).
In particolare, essendosi l'attività conclusa nel 2020, devono trovare applicazione i parametri vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del dm 147/22.
Gli importi richiesti dall'avv.to risultano coincidenti con i parametri medi di cui al dm CP_1
55/14, che appaiono congrui, nel caso di specie, rispetto alla media difficoltà delle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente svolta, tenuto conto della natura e complessità dei temi trattati.
Del resto, l'appellante non ha mosso alcuna censura specifica né sull'attività svolta dal difensore in sede di indagine e nel corso del giudizio di primo grado, né in ordine all'entità degli importi esposti.
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere confermata anche sotto tale profilo.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al rimborso a controparte delle spese di lite del grado di appello.
Le spese di lite sopportate dall'avv.to , per il grado di appello, tenuto conto dei parametri CP_1 di cui al dm 55/14, come modificato dal dm 147/2022, del valore della causa desumibile dal contributo unificato, della natura delle questioni trattate, dell'attività difensiva svolta, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 4.287 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Nella stessa misura possono essere determinate le spese di lite della terza chiamata
[...]
la cui chiamata in manleva da parte dell'avv.to è discesa dalle infondate domande CP_2 CP_1 risarcitorie svolte dal Pt_1
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
816/2024 pronunciata dal Tribunale di Pavia, pubblicata in data 8 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
pagina 23 di 24 2. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a , a titolo di rimborso delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite del grado di appello, la somma di euro 8.470,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
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