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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il tribunale, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29748 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: divorzio contenzioso
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Di Caprio presso la quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 I difensori delle parti concordemente hanno chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi autorizzata con negoziazione assistita in data 30/11/2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, ai sensi dell'art. 4 comma 12 L 898/1970 va emessa una sentenza non definitiva.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Pt_1
, nata il [...] a [...] , e ,
[...] Controparte_1
nato a NAPOLI (NA) il 07/01/1981, in [...] in data [...];
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
2 1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 16, parte I, serie, sez. E, anno 2014);
3. spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il presidente est.
Raffaele Sdino
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