Articolo 3 della Legge 21 aprile 1983, n. 124
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Versione
11 maggio 1983
Art. 3.
Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 , il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' fissato in:
cinquanta unita', per l'anno 1983;
quarantaquattro unita', per l'anno 1984;
ventisette unita', per l'anno 1985.
Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate, in modo da comprendervi i capitani gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonche' i capitani non ancora valutati con anzianita' di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983