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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1807/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COSTANTINI FEDERICA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 23/06/2020 le parti addivenivano ad accordo di separazione personale);
1
Per
- rilevato che dal matrimonio è nata la GL (il 28/12/2012) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MAGNANO IN RIVIERA (UD) il 14/06/2014 tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) prende atto che la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile adibito a Parte_1
residenza familiare, di cui la medesima è proprietaria esclusiva, sito a Codroipo
(Ud), in Via Circonvallazione Sud n. 21/B/5, mentre il sig. già da tempo Parte_2
risiede in un appartamento sito in comune di PO DE (Ud), Via Marconi n.
8.
Per 2) Dispone l'affidamento condiviso della GL , con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
3) Dispone che resti fermo il criterio delle visite infrasettimanali del sig. Parte_2
alla GL, che tiene conto dell'orario lavorativo tempestivamente comunicato dalla sig.ra , e, in ogni caso, la facoltà del padre di tenere presso di sé la GL Parte_1
almeno un pomeriggio infrasettimanale e, ogni quindici giorni, il fine settimana.
4) Prende atto che il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare la GL presso la casa famigliare a suo esclusivo onere.
5) Dispone che durante il periodo estivo la GL trascorrerà due settimane, anche non continuative, con il padre salvo imprevisti lavorativi o diversi accordi e, inoltre, ad anni alterni metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali presso un genitore,
comprensivo di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
2
6) Dispone che ad anni alterni, dal 24 di dicembre al 30 di dicembre la GL starà
insieme al padre (considerando che la Vigilia di Natale la bambina ogni anno starà
con il padre e il 25 dicembre con la madre) mentre dal 31 al 6 gennaio con la madre.
7) Dispone che ad anni alterni, la GL trascorrerà il 25 aprile con il padre e il 1°
maggio con la madre, il 2 giugno con la madre e l'8 dicembre con il padre.
8) Dispone che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità di concordare in modo diverso, sia le visite infrasettimanali presso il genitore collocatario che le feste comandate qualora vi siano impedimenti anche lavorativi.
9) Dispone che il sig. verserà mensilmente la somma di € 350,00 a titolo di Parte_2
Per contributo per il mantenimento della GL mediante bonifico da eseguirsi entro i primi 5 giorni di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e ciò fino a quando la GL non sarà economicamente autosufficiente. Pt_1
La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo a riferimento il mese in cui verrà emessa la presente sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno e, per esse, si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Udine.
Per 11) Dà atto che, ai fini delle detrazioni di legge, la GL verrà posta a carico di entrambi nella misura del 50% mentre l'assegno unico e universale verrà percepito dalla madre presso la cui residenza è collocata la GL.
12) Dà atto che i coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale cambiamento della loro residenza/domicilio all'altro coniuge con autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore.
3
13) Prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, pertanto, nulla più a pretendere l'uno dall'altra.
14) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAGNANO IN RIVIERA
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II – Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1807/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 14/02/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COSTANTINI FEDERICA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 23/06/2020 le parti addivenivano ad accordo di separazione personale);
1
Per
- rilevato che dal matrimonio è nata la GL (il 28/12/2012) e accertato che le condizioni corrispondono agli interessi della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
MAGNANO IN RIVIERA (UD) il 14/06/2014 tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e Parte_2
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni:
[...]
1) prende atto che la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile adibito a Parte_1
residenza familiare, di cui la medesima è proprietaria esclusiva, sito a Codroipo
(Ud), in Via Circonvallazione Sud n. 21/B/5, mentre il sig. già da tempo Parte_2
risiede in un appartamento sito in comune di PO DE (Ud), Via Marconi n.
8.
Per 2) Dispone l'affidamento condiviso della GL , con collocamento prevalente presso la residenza della madre.
3) Dispone che resti fermo il criterio delle visite infrasettimanali del sig. Parte_2
alla GL, che tiene conto dell'orario lavorativo tempestivamente comunicato dalla sig.ra , e, in ogni caso, la facoltà del padre di tenere presso di sé la GL Parte_1
almeno un pomeriggio infrasettimanale e, ogni quindici giorni, il fine settimana.
4) Prende atto che il padre si impegna a prelevare e riaccompagnare la GL presso la casa famigliare a suo esclusivo onere.
5) Dispone che durante il periodo estivo la GL trascorrerà due settimane, anche non continuative, con il padre salvo imprevisti lavorativi o diversi accordi e, inoltre, ad anni alterni metà periodo delle vacanze scolastiche pasquali presso un genitore,
comprensivo di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
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6) Dispone che ad anni alterni, dal 24 di dicembre al 30 di dicembre la GL starà
insieme al padre (considerando che la Vigilia di Natale la bambina ogni anno starà
con il padre e il 25 dicembre con la madre) mentre dal 31 al 6 gennaio con la madre.
7) Dispone che ad anni alterni, la GL trascorrerà il 25 aprile con il padre e il 1°
maggio con la madre, il 2 giugno con la madre e l'8 dicembre con il padre.
8) Dispone che, in ogni caso, è fatta salva la possibilità di concordare in modo diverso, sia le visite infrasettimanali presso il genitore collocatario che le feste comandate qualora vi siano impedimenti anche lavorativi.
9) Dispone che il sig. verserà mensilmente la somma di € 350,00 a titolo di Parte_2
Per contributo per il mantenimento della GL mediante bonifico da eseguirsi entro i primi 5 giorni di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
e ciò fino a quando la GL non sarà economicamente autosufficiente. Pt_1
La somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo a riferimento il mese in cui verrà emessa la presente sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10) Pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno e, per esse, si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'Osservatorio
Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Udine.
Per 11) Dà atto che, ai fini delle detrazioni di legge, la GL verrà posta a carico di entrambi nella misura del 50% mentre l'assegno unico e universale verrà percepito dalla madre presso la cui residenza è collocata la GL.
12) Dà atto che i coniugi si obbligano a comunicare l'eventuale cambiamento della loro residenza/domicilio all'altro coniuge con autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore.
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13) Prende atto che i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, pertanto, nulla più a pretendere l'uno dall'altra.
14) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MAGNANO IN RIVIERA
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II – Serie A,
Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2014.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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