Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9215 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...], il22/03/1968, Parte_1 C.F._1
residente in [...]44 16138 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. FARERI TOMMASO (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il27/12/1978, Controparte_1 C.F._3
residente in [...]72 16138 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. INNOCENTI BIANCA MARIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._4
e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: “previa conversione del rito da giudiziale a congiunto instano affinché l'ill.mo Tribunale di Genova voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
condizioni
collocazione paritaria fra i genitori, come di seguito indicato;
2) salvo diversi accordi il sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore a week end alternati dal Pt_1 venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina e poi il mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina e comunque compatibilmente con le sue esigenze attesa l'età del ragazzo;
3) festività regolate secondo il criterio della alternanza e 15 gg anche non consecutivi durante la pausa scolastica invernale ed estiva;
4) Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
versando alla sig.ra la somma complessiva mensile di euro 582,00
[...] Controparte_1
rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal verbale del Tribunale di Genova 15/09/2016; si precisa le spese straordinarie dovranno essere sempre preventivamente condivise e accettate fra i genitori e in mancanza di preventivo accordo o accettazione rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha eseguite, con impossibilità, per quest'ultimo di compensarle con altri suoi debiti verso l'altro genitore;
5) l'assegno Unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) i coniugi rinunciano al contributo al rispettivo mantenimento.
Gli esponenti, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile
e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia, anche in ordine alle trascrizioni e annotazioni di legge presso i competenti Uffici dello Stato Civile.
Spese legali interamente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere sentenza di divorzio dalla Parte_1
moglie, signora Controparte_1
vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta;
Rilevato che nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PEVERAGNO (CN) il 24.07.2010 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile anche del comune di GENOVA, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 09/05/2019 da questo Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Peveragno (CN) il 24.07.2010 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso e con Persona_1
collocazione paritaria fra i genitori, come di seguito indicato;
2) salvo diversi accordi il sig. vedrà e terrà con sé il figlio minore a week end alternati dal Pt_1 venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina e poi il mercoledì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina e comunque compatibilmente con le sue esigenze attesa l'età del ragazzo;
3) festività regolate secondo il criterio della alternanza e 15 gg anche non consecutivi durante la pausa scolastica invernale ed estiva;
4) Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
versando alla sig.ra la somma complessiva mensile di euro 582,00 rivalutata
[...] Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal verbale del Tribunale di Genova 15/09/2016; si precisa le spese straordinarie dovranno essere sempre preventivamente condivise e accettate fra i genitori e in mancanza di preventivo accordo o accettazione rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha eseguite, con impossibilità, per quest'ultimo di compensarle con altri suoi debiti verso l'altro genitore;
5) l'assegno Unico sarà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) i coniugi rinunciano al contributo al rispettivo mantenimento.
Gli esponenti, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronuncia, anche in ordine alle trascrizioni e annotazioni di legge presso i competenti Uffici dello Stato Civile.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 3578 parte
II Serie C anno 2010 volume 1 ufficio 1 del Comune di Genova;
Atto n. 6 parte II serie C Anno 2010 del Comune di PEVERAGNO (CN) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni