Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4203 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
(P.I. ), in persona dell'omonimo titolare Pt_1 P.IVA_1 Parte_2
nonché per il titolare personalmente e di rappresentati e difesi Parte_3
dall'Avvocato Pietro Madonia
- appellante e appellato incidentale
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Luigi C.F._2
Sabatini
-appellati e appellanti incidentali avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1892/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione i signori e citavano CP_1 Controparte_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Immobiliare DO Re in persona di e per sentire accertare e dichiarare la responsabilità Parte_2 Parte_3
degli stessi, nelle rispettive qualità e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mediazione.
Chiedevano, quindi, di condannare la DO Re Immobiliare, Parte_2
e alla ripetizione in favore degli attori dell'importo di € 7.320,00 Parte_3
versato a titolo di provvigione e al risarcimento dei danni subiti dagli attori in via equitativa.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori.
La , in persona dell'omonimo titolare Parte_4 Parte_2
, e il titolare proponevano appello avverso detta sentenza.
[...] Parte_3
Resistevano e proponevano appello incidentale e CP_1 [...]
CP_2
La causa passava in decisione all'udienza del 11 dicembre 2024 con termini di legge per gli scritti difensivi.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il primo motivo di appello, gli appellanti lamentano la violazione dell'articolo 294 c.p.c. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato a non rimettere in termini i convenuti.
Gli appellanti, in particolare, affermano di non essersi costituiti nei termini poiché non erano venuti a conoscenza dell'iscrizione a ruolo della causa, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di citazione. In particolare, a loro dire, il difensore dell'appellante contattava il difensore di controparte, dal quale, tuttavia, non riceveva alcun riscontro. Il difensore di parte appellante asserisce, poi, di essersi recato presso la cancelleria del Tribunale
Civile di Roma senza ottenere alcuna informazione in merito all'iscrizione della causa.
Presumeva, quindi, che la causa non fosse stata iscritta a ruolo.
Solo nel momento in cui veniva notificato al legale rappresentante della il verbale di udienza per l'assunzione dell'interrogatorio formale dello Pt_1
stesso, gli odierni appellanti venivano a conoscenza della causa.
È solo in tale occasione che si costituiva la in Parte_4
persona dell'omonimo titolare e il titolare personalmente, Parte_2
Parte_3
Per tali motivi, i convenuti chiedevano di essere rimessi in termini per la richiesta di prove.
Il Giudice di prime cure rigettava l'istanza con ordinanza, con la quale motivava che l'iscrizione a ruolo fosse tempestiva, che fosse onere della parte controllare l'avvenuta iscrizione per via telematica, sulla base del fatto che l'eventualità di un ritardo nella visibilità dell'atto non è imprevedibile.
Conseguentemente, il Giudice disponeva altresì lo stralcio dei documenti allegati alla comparsa.
Gli appellanti argomentavano tale primo motivo lamentandosi della mancata leale collaborazione da parte del difensore degli allora attori.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla documentazione allegata dalle parti, il difensore degli odierni appellanti ha richiesto le informazioni in merito all'iscrizione della causa al ruolo all'indirizzo e-mail errato.
In particolare, l'indirizzo e-mail “ ” è diverso Email_1
da quello indicato su albosfera e depositato in atti: “ ” Email_2
(senza la “r”). Correttamente nell'ordinanza dell'11 luglio 2017 con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, è precisato che sia onere della parte controllare l'avvenuta iscrizione per via telematica e ha correttamente disposto lo stralcio dei documenti allegati alla comparsa.
Risulta altresì infondata la doglianza degli appellanti, formulata con il secondo motivo di appello, sull'omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di rimessione in termini. Nella sentenza il Giudice non si è pronunciato in quanto ha rigettato motivatamente tale richiesta nella diversa sede già menzionata.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti lamentano la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in quanto il Giudice ha condannato il sig. al Pt_2
risarcimento del danno di euro 1.500,00 e non la come richiesto, a loro Pt_1
dire, dagli attori.
Tale motivo è infondato.
Vero è che nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, i signori e chiedevano la condanna della al risarcimento dei CP_1 CP_2 Pt_1
danni subiti, ma la condanna del Giudice della in persona del titolare e di Pt_1
non costituisce una violazione di corrispondenza tra il chiesto e il Pt_2
pronunciato e dunque dell'articolo 112 c.p.c.
Infatti, si tratta di una ditta individuale di cui il titolare è il , sicché Pt_2
alla condanna della DO Re Immobiliare consegue necessariamente quella del titolare.
Infatti, “La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa
e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale” (Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n. 977)
“L'impresa individuale non ha soggettività distinta da quella della persona fisica dell'imprenditore, sicché quest'ultimo è legittimato ad agire e resistere in giudizio per conto dell'impresa anche nell'ipotesi in cui non ne specifichi la qualità” (Cass.
civ. Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014). Con il quarto e quinto motivo di appello – da scrutinarsi congiuntamente per la loro connessione - viene dedotta la contraddittorietà della motivazione laddove ha accertato la responsabilità dei convenuti dal punto di vista professionale.
Il motivo è infondato.
Dal materiale probatorio acquisito agli atti emerge che l'immobile veniva pubblicizzato come avente una superficie di mq 125quando, invece, era di soli mq
103,25; circostanza, questa, di cui i coniugi si erano accorti Controparte_3
dopo avere pagato la provvigione.
Altresì, oltre alla difformità della metratura, vi erano difformità interne interessanti il muro interno e una porta finestra che, nonostante le rassicurazioni fornite ai coniugi , non risultavano essere state sanate. Controparte_3
Ora, la comunicazione di informazioni talmente inesatte e addirittura inveritiere sono tali da influenzare la decisione di acquistare o meno l'immobile, di talché ciò costituisce un grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto di mediazione.
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, i signori e CP_1 CP_2
censurano la sentenza appellata nella parte in cui ravvisa la qualità di dipendente o collaboratore di e ne fa derivare il rigetto delle domande proposte Parte_3
contro di lui (in solido con il ). Pt_2
Il rilievo è infondato relativamente al rigetto della domanda di condanna di al risarcimento dei danni;
non vi è infatti prova che il contratto di Parte_3
mediazione si sia perfezionato anche nei confronti del Pt_3
È, viceversa, fondato il rilievo relativamente alla condanna degli allora attori e al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 CP_2 [...]
. Pt_3
Ciò in ragione del fatto che dagli atti difensivi emerge – e tale circostanza non viene contestata – che si avvaleva di come suo Parte_2 Parte_3 collaboratore, ingenerando, quindi, la convinzione che fosse partecipe all'attività di mediazione alla stregua del primo.
Pertanto, la condanna alle spese appare ingiustificata, mentre le spese avrebbero dovuto essere integralmente compensate, per le ragioni dianzi indicate.
L'appello incidentale deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Infine, l'appello proposto da deve essere dichiarato Parte_3
inammissibile per carenza di interesse;
lo stesso, infatti, è risultato vittorioso in primo grado.
Per quanto riguarda le spese processuali, quelle tra i coniugi CP_3
e vanno integralmente compensate, alla luce della reciproca
[...] Pt_3
soccombenza.
Per quanto riguarda invece il rapporto tra il , quale titolare della Pt_2
ditta DO Re e i coniugi , si deve applicare il principio della Controparte_3
soccombenza con condanna alle spese dell'appellante ; spese che si Pt_2
liquidano come in dispositivo.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo a
(in quanto il suo appello è stato rigettato in toto) e a Parte_2 Parte_3
(il cui appello è stato dichiarato inammissibile), di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da in persona del titolare Pt_1
e da avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_2 Parte_3
n.1898/2020, così decide:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
b) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_3
così decide in parziale riforma della stessa:
c) in accoglimento parziale dell'appello incidentale dei signori CP_3
compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado
[...]
con ; Parte_3 d) condanna alla rifusione, in favore di e Parte_2 CP_1
delle spese processuali che liquida nella somma di Controparte_2
euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori come per legge;
e) dichiara compensate le spese di questo grado tra i signori CP_1
e e;
Controparte_2 Parte_3
f) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo agli appellanti e di somma pari al contributo unificato Pt_2 Pt_3
versato.
Roma, li 13 marzo 2025
Il Presidente estensore