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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1968.2022 del ruolo generale, promossa da:
in persona dell'Amministratore pro tempore “ Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Avella;
[...]
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stoia Antonio;
Controparte_3
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 409/20009 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla cui base è stato predisposto e notificato l'atto di precetto oggi impugnato, sussistendo nel caso di specie sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, ossia il pericolo l'odierno convenuto potrebbe intraprendere azioni esecutive con grave pregiudizio a carico del , CP_1
inibendo in ogni caso al sig. l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione CP_3
alla predetta sentenza, con eventuale condanna ex art.96 c.p.c. nell'ipotesi contraria.
2. nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 10/03/2022, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti Controparte_3 dell'odierno opponente.
3. Condannare il sig. per responsabilità aggravata Controparte_3
pagina 1 di 5 ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, alla luce del grave comportamento tenuto dall'opposto, che, pur essendo consapevole che le somme intimate sono oggetto di accertamento in due giudizi dal medesimo proposti ed ancora in corso, nonché della non titolarità di parte delle medesime somme, ha provveduto alla notifica dell'atto di precetto per cui è causa.
4. Condannare il sig.
, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con ogni Controparte_3 accessorio di legge ed attribuzione all'avv. Veronica Avella quale procuratore antistatario.”.
Per il convenuto: “1. In via principale, per le ragioni sovra esposte, rigettare l'opposizione a precetto proposta dal del tutto infondata in fatto e diritto;
2. Controparte_1
Confermare, di conseguenza, la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data
10.03.2022; 3. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10.3.2022, con il quale CP_3
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore n. 403/2009 emessa in data 11.03.2009, asseritamente notificata in data
04.04.2009 e munita di formula esecutiva in data 02.04.2009, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.003,34. A sostegno della domanda eccepiva l'illegittimità ed inefficacia del precetto per ineseguibilità del titolo costituito dalla sentenza n. 403.2009. Più in particolare, la sentenza n. 403/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore, posta alla base del precetto impugnato, ad avviso dell'opponente, risultava allo stato non eseguibile in quanto le pagina 2 di 5 somme in essa riconosciute erano state dal sig. già richieste in compensazione in CP_3
ben due diversi giudizi instaurati nei confronti del medesimo e ancora pendenti, CP_1
ovvero: a) giudizio di opposizione al precetto instaurato innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore ed iscritto al numero di r.g. 3431/2021 fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto Ingiuntivo n. n.1533/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per la somma di €
10.636,62 in favore del per oneri condominiali evasi oltre spese;
b) giudizio CP_1
instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed iscritto al numero di r.g. 3149/2018 di appello avverso la sentenza n. 4750/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa all'esito dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1613/2013 del medesimo Giudice di Pace, emesso a favore del e sempre per oneri condominiali evasi. CP_1
Inoltre, nel merito, contestava l'erroneità della somma intimata, comprensiva anche della
“quota CTU” pari ad € 771,81, attribuita con la sentenza n. 403/2009 espressamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva parte opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'invocata sospensione, evidenziando che le somme richieste con l'atto di precetto opposto, non erano mai state effettivamente compensate nei giudizi richiamati, in quanto non esisteva alcuna sentenza passata in giudicato che riconosceva al sig. la compensazione Controparte_3
richiamata ed eccepita da controparte con eventuali crediti del Controparte_1
nei suoi confronti.
Tanto premesso in fatto, nel merito, l'opposizione va parzialmente accolta.
L'eccezione preliminare di ineseguibilità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
403.2009 va rigettata;
a tal proposito, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito
o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite
l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi pagina 3 di 5 casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). In materia di compensazione, la Suprema Corte si è soffermata sull'eccezione di compensazione sollevata prima o dopo la formazione del titolo statuendo che “quando è opposta in sede esecutiva l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. Nel secondo caso, l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912;
Cass. 30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822).
Nel caso in esame la compensazione del credito è stata richiesta in due separati giudici, così come pacificamente ammesso anche da parte opposta, tuttavia, non risulta allegata documentazione che attesti il passaggio in giudicato di alcuna sentenza che riconosca al sig.
la compensazione richiamata. CP_3
Nel merito, in relazione all'erroneità della somma intimata in quanto comprensiva anche della quota CTU attribuita al “procuratore antistatario”, la stessa deve essere detratta dalla somma precettata in quanto l'unico legittimato a richiedere tale importo è il procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio definito con la sentenza n. 403.2009.
Pertanto, l'importo precettato va rideterminato e ridotto nella misura di € 9.231,53
(novemiladuecentotrentuno/53).
A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
In ragione di tanto va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alle somme richieste quale quota CTU, ovvero € 771,81 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 9.231,53
(novemiladuecentotrentuno/53) dovuta alla data di notifica del medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi.
20.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1968.2022 del ruolo generale, promossa da:
in persona dell'Amministratore pro tempore “ Controparte_1 Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Avella;
[...]
ATTORE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stoia Antonio;
Controparte_3
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 409/20009 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, sulla cui base è stato predisposto e notificato l'atto di precetto oggi impugnato, sussistendo nel caso di specie sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, ossia il pericolo l'odierno convenuto potrebbe intraprendere azioni esecutive con grave pregiudizio a carico del , CP_1
inibendo in ogni caso al sig. l'adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione CP_3
alla predetta sentenza, con eventuale condanna ex art.96 c.p.c. nell'ipotesi contraria.
2. nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 10/03/2022, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti Controparte_3 dell'odierno opponente.
3. Condannare il sig. per responsabilità aggravata Controparte_3
pagina 1 di 5 ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, alla luce del grave comportamento tenuto dall'opposto, che, pur essendo consapevole che le somme intimate sono oggetto di accertamento in due giudizi dal medesimo proposti ed ancora in corso, nonché della non titolarità di parte delle medesime somme, ha provveduto alla notifica dell'atto di precetto per cui è causa.
4. Condannare il sig.
, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con ogni Controparte_3 accessorio di legge ed attribuzione all'avv. Veronica Avella quale procuratore antistatario.”.
Per il convenuto: “1. In via principale, per le ragioni sovra esposte, rigettare l'opposizione a precetto proposta dal del tutto infondata in fatto e diritto;
2. Controparte_1
Confermare, di conseguenza, la validità e l'efficacia dell'atto di precetto notificato in data
10.03.2022; 3. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10.3.2022, con il quale CP_3
, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore n. 403/2009 emessa in data 11.03.2009, asseritamente notificata in data
04.04.2009 e munita di formula esecutiva in data 02.04.2009, gli aveva intimato il pagamento della somma di € 10.003,34. A sostegno della domanda eccepiva l'illegittimità ed inefficacia del precetto per ineseguibilità del titolo costituito dalla sentenza n. 403.2009. Più in particolare, la sentenza n. 403/2009 del Tribunale di Nocera Inferiore, posta alla base del precetto impugnato, ad avviso dell'opponente, risultava allo stato non eseguibile in quanto le pagina 2 di 5 somme in essa riconosciute erano state dal sig. già richieste in compensazione in CP_3
ben due diversi giudizi instaurati nei confronti del medesimo e ancora pendenti, CP_1
ovvero: a) giudizio di opposizione al precetto instaurato innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore ed iscritto al numero di r.g. 3431/2021 fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto Ingiuntivo n. n.1533/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore per la somma di €
10.636,62 in favore del per oneri condominiali evasi oltre spese;
b) giudizio CP_1
instaurato innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore ed iscritto al numero di r.g. 3149/2018 di appello avverso la sentenza n. 4750/2017 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore emessa all'esito dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1613/2013 del medesimo Giudice di Pace, emesso a favore del e sempre per oneri condominiali evasi. CP_1
Inoltre, nel merito, contestava l'erroneità della somma intimata, comprensiva anche della
“quota CTU” pari ad € 771,81, attribuita con la sentenza n. 403/2009 espressamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva parte opposta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione e dell'invocata sospensione, evidenziando che le somme richieste con l'atto di precetto opposto, non erano mai state effettivamente compensate nei giudizi richiamati, in quanto non esisteva alcuna sentenza passata in giudicato che riconosceva al sig. la compensazione Controparte_3
richiamata ed eccepita da controparte con eventuali crediti del Controparte_1
nei suoi confronti.
Tanto premesso in fatto, nel merito, l'opposizione va parzialmente accolta.
L'eccezione preliminare di ineseguibilità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
403.2009 va rigettata;
a tal proposito, è bene precisare che è pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito
o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite
l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo” (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi pagina 3 di 5 casi non sussiste il poter di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo (Corte di Cassazione ordinanza n.
22090/2021). In materia di compensazione, la Suprema Corte si è soffermata sull'eccezione di compensazione sollevata prima o dopo la formazione del titolo statuendo che “quando è opposta in sede esecutiva l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. Nel secondo caso, l'eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912;
Cass. 30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822).
Nel caso in esame la compensazione del credito è stata richiesta in due separati giudici, così come pacificamente ammesso anche da parte opposta, tuttavia, non risulta allegata documentazione che attesti il passaggio in giudicato di alcuna sentenza che riconosca al sig.
la compensazione richiamata. CP_3
Nel merito, in relazione all'erroneità della somma intimata in quanto comprensiva anche della quota CTU attribuita al “procuratore antistatario”, la stessa deve essere detratta dalla somma precettata in quanto l'unico legittimato a richiedere tale importo è il procuratore dichiaratosi antistatario nel giudizio definito con la sentenza n. 403.2009.
Pertanto, l'importo precettato va rideterminato e ridotto nella misura di € 9.231,53
(novemiladuecentotrentuno/53).
A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
In ragione di tanto va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alle somme richieste quale quota CTU, ovvero € 771,81 mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M
.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 9.231,53
(novemiladuecentotrentuno/53) dovuta alla data di notifica del medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa tra le parti delle spese di lite.
Si comunichi.
20.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5