Articolo 24 della Legge 2 aprile 1952, n. 231
Articolo 23
Versione
3 maggio 1952
Art. 24.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1941-42 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1941-
42 (articolo 20)............................... L. 49.54.857,13 Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (art. 22)................... L. 333.722.746,48
----------------- Residui passivi al 30 giugno 1942............. L. 983.267.603,61
-----------------
Entrata in vigore il 3 maggio 1952
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