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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 308/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Fabrizio Rodin e dell'avv.
Michela Cuccu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina
Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1
esponendo:
- di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento in data 27 luglio 2020;
- di essere stata sottoposto a visita dalla Commissione Medica della Asl di Cagliari in data 16 marzo 2021 e di essere stato riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave: 100%”;
- di aver proposto avverso tale valutazione ricorso ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di
Cagliari (iscritto con r.a.c.l. 1527/2021), il quale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, con decreto di omologa depositato in data 31 luglio 2022, ha riconosciuto per il ricorrente la “necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa (27 luglio 2020)”;
- di aver notificato il decreto di omologa all' resistente in data 19 agosto 2022 e di aver CP_1
inviato il modello AP70 in data 19 settembre 2022;
pagina 1 di 3 CP_
- che, nonostante siano trascorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
- di avere quindi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e al pagamento dei ratei maturati.
Il ricorrente ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27 CP_ luglio 2020, e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e degli arretrati, oltre agli accessori di legge. CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha comprovato l'avvenuta erogazione, nel mese di aprile 2023, dei ratei correnti e arretrati dell'indennità di accompagnamento con decorso dal mese di agosto 2020 (v. allegati 1 e 2 della memoria di costituzione del 27 settembre 2023) concludendo, quindi, affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con note depositate per l'udienza del 18 ottobre 2023, ha dato atto di aver ricevuto la prestazione richiesta, comprensiva di arretrati, e aderito, sul punto, alla richiesta di cessazione della materia del contendere, rilevando tuttavia che gli interessi legali maturati dal 18 dicembre 2022
(decorrenza indicata nel modello TP150 prodotto da parte resistente) al 20 aprile 2023 (data del saldo) sulla somma capitale riconosciuta di euro 16.738,05, sarebbero dovuti ammontare a euro
CP_ 259,67; ha, pertanto, chiesto che l' provvedesse a indicare le modalità di calcolo adottate e a erogare la differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto.
CP_ L' nelle note depositate per l'udienza del 15 maggio 2024, ha comunicato che il competente ufficio ha rideterminato gli interessi legali dovuti al ricorrente, ponendo in pagamento ulteriori euro
178,49 e allegato il relativo prospetto.
Tale importo deve, dunque, essere sommato a quanto già precedentemente versato dall' a CP_1
titolo di interessi legali, pari a euro 81,93 (vedi doc. 2, prospetto pensione di aprile 2023 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente).
La somma dell'importo versato in sede di liquidazione della prestazione, pari a euro 81,93, con l'importo successivamente riconosciuto ad esito del sollecitato ricalcolo, pari a euro 178,49, corrisponde sostanzialmente con l'importo calcolato da parte ricorrente nelle note del 10 ottobre
2023, depositate per l'udienza del 18 ottobre 2023, essendo pari a euro 260,42.
2. Poiché, quindi, il ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 308/2023 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Giorgio Rodin, dell'avv. Fabrizio Rodin e dell'avv.
Michela Cuccu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1 gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas e dall'avv. Marina
Olla per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1
esponendo:
- di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento in data 27 luglio 2020;
- di essere stata sottoposto a visita dalla Commissione Medica della Asl di Cagliari in data 16 marzo 2021 e di essere stato riconosciuto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave: 100%”;
- di aver proposto avverso tale valutazione ricorso ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di
Cagliari (iscritto con r.a.c.l. 1527/2021), il quale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, con decreto di omologa depositato in data 31 luglio 2022, ha riconosciuto per il ricorrente la “necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa (27 luglio 2020)”;
- di aver notificato il decreto di omologa all' resistente in data 19 agosto 2022 e di aver CP_1
inviato il modello AP70 in data 19 settembre 2022;
pagina 1 di 3 CP_
- che, nonostante siano trascorsi i termini di legge, l' non ha provveduto all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio;
- di avere quindi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa e al pagamento dei ratei maturati.
Il ricorrente ha pertanto chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27 CP_ luglio 2020, e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati e degli arretrati, oltre agli accessori di legge. CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha comprovato l'avvenuta erogazione, nel mese di aprile 2023, dei ratei correnti e arretrati dell'indennità di accompagnamento con decorso dal mese di agosto 2020 (v. allegati 1 e 2 della memoria di costituzione del 27 settembre 2023) concludendo, quindi, affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con note depositate per l'udienza del 18 ottobre 2023, ha dato atto di aver ricevuto la prestazione richiesta, comprensiva di arretrati, e aderito, sul punto, alla richiesta di cessazione della materia del contendere, rilevando tuttavia che gli interessi legali maturati dal 18 dicembre 2022
(decorrenza indicata nel modello TP150 prodotto da parte resistente) al 20 aprile 2023 (data del saldo) sulla somma capitale riconosciuta di euro 16.738,05, sarebbero dovuti ammontare a euro
CP_ 259,67; ha, pertanto, chiesto che l' provvedesse a indicare le modalità di calcolo adottate e a erogare la differenza tra quanto corrisposto a titolo di interessi e quanto effettivamente dovuto.
CP_ L' nelle note depositate per l'udienza del 15 maggio 2024, ha comunicato che il competente ufficio ha rideterminato gli interessi legali dovuti al ricorrente, ponendo in pagamento ulteriori euro
178,49 e allegato il relativo prospetto.
Tale importo deve, dunque, essere sommato a quanto già precedentemente versato dall' a CP_1
titolo di interessi legali, pari a euro 81,93 (vedi doc. 2, prospetto pensione di aprile 2023 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente).
La somma dell'importo versato in sede di liquidazione della prestazione, pari a euro 81,93, con l'importo successivamente riconosciuto ad esito del sollecitato ricalcolo, pari a euro 178,49, corrisponde sostanzialmente con l'importo calcolato da parte ricorrente nelle note del 10 ottobre
2023, depositate per l'udienza del 18 ottobre 2023, essendo pari a euro 260,42.
2. Poiché, quindi, il ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
pagina 2 di 3 3.
Considerato che
il pagamento è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.201,00 e gli euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3