Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 816/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 816/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. LAIS NICOLA
( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Via G. Nicotera, 29 Roma - parte attrice -
CONCLUDE come da atto di citazione : “a) - qualora ritenga sussistente la propria giurisdizione e disposta la mediazione - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare l'applicabilità dell' art. 93 CCE (oggi 54) in relazione alla detenzione dell'area di cui in narrativa ed al contratto in essere tra le parti che li riguarda, qualificando l'area come indisponibile ed il contratto come concessione, se ne- cessario;
b) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità, quantomeno dal febbraio '19, delle parti dei contratti in essere tra le parti, come sopra indicati, lì dove prevedono (art. 5 ex contratto Telecom, art. 3bis ex contratto FO) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (…) CCE, e la sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31.12.20 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, c. 831bis della L. n. 160/19, determinate nella misura di € 800 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato al canone unico predetto;
c) nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia annullare, revocare e co- munque dichiarare illegittimo l'avviso di accertamento n. 3/24 qui opposto, accertando l'illegittimità della richiesta formulata dal e, comunque, in subordine, rideterminare le somme dovute alla luce dei CP_1 pagamenti effettuati da ” Pt_1
1
- ( ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. PANOZZI MARCO ( , C.F._2
( ), come da procura in calce a Controparte_3 C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in v.le
Giacomo Matteotti 10/B Arezzo - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “Nel merito, accertare e dichiarare che ha provveduto al pagamento della somma di € 24.230,01 con causale “Canoni Loc.” e quindi Parte_1 imputandolo in linea capitale ai canoni di locazione, di cui all'atto di accertamento impugnato. Voglia con- seguentemente ritenere dette somme definitivamente acquisite in favore dell'opposto; accertare e dichiarare che è debitrice del degli interessi e degli oneri come da atto di Accertamento Parte_1 Controparte_2 esecutivo delle Entrate patrimoniali e successivi sino al saldo, nonché dei canoni successivi all'atto di ac- certamento stesso, anch'essi sino al saldo. In ogni caso rigettare integralmente l'opposizione proposta ed ogni domanda ivi formulata, ivi comprese le domande di accertamento e di rideterminazione del canone, in quanto infondate ed illegittime in fatto ed in diritto e non provata, e per l'effetto confermare integralmente l'Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali, recante ID Utente 369714 emesso da ABACO S.p.a. in data 1/2/24. In ogni caso accertare e dichiarare che il è creditore di Controparte_2 [...] in persona del suo l.r.p.t. in carica, Dott. , con sede Controparte_4 Controparte_5 legale in Milano (MI), in Largo Donegani n. 2, P. IVA n. , come in atti identificata, per la P.IVA_1 somma di € 20553,04 oltre interessi ulteriori ed oltre oneri di riscossione già maturati e maturandi e conse- guentemente ritenere nel merito da respingere e rigettare l'opposizione proposta confermando in ogni sua parte l'Accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali, recante ID Utente 369714 emesso da ABACO S.p.a in data 1/2/24. In ogni caso accertare e dichiarare che il è creditore di Controparte_2 CP_6 per la somma di € 20553,04 oltre interessi ed oltre oneri di riscos- Parte_2 sione già maturati e maturandi e conseguentemente ritenere Controparte_4 tenuta a corrispondere in favore di detto Comune la somma di € 20553,04 oltre interessi, ed oltre oneri di riscossione già maturati e maturandi o comunque quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto per le causali di cui in narrativa e per i motivi ivi esposti. Con vittoria di compensi professionali e spese”
Altri istituti del diritto delle locazioni
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva ricevuto da Abaco Parte_1
S.p.A., per conto di , avviso di accertamento esecutivo n. 3 del 2024 CP_2 CP_2
per complessivi € 20.554,04, a titolo canoni di detenzione di beni pubblici per gli anni
2021/22. Nel proporre opposizione, allegava di detenere, presso l'acquedotto comunale (via campo dell'Alpe: f. 6, part. 153 o 154) un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche (im- pianti di telefonia) gestite dagli operatori Telecom e FO con n. 2 contratti di “loca- zione”, datati rispettivamente 2009 e 2014, recanti canoni annui di € 2.350,00 - oltre a rim- borso annuo per quota di consumo energia - e € 8.000,00. Nel ritenere il canone richiesto
2 incoerente con la normativa di settore, aveva pagato il canone di legge, (d.lgs. n. 70/12, di riscrittura dell'Art. 93 – oggi, art. 54 - del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cd.
CCE: d.lgs. n. 259/03, come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16). Deduceva quali motivi: nullità originaria parziale delle clausole eco- nomiche dei contratti che legano le parti per contrasto con l'art. 54 CCE (D.Lgs n. 259/03, norma imperativa con efficacia sostitutiva, applicabile ai presenti contratti di durata), nella misura in cui imponevano, per l'occupazione di beni pubblici, un onere finanziario ulteriore all'(equo) canone parametrato al canone unico patrimoniale (d'ora innanzi, “CUP”); conse- guente misura errata delle somme richieste con l'avviso opposto a fronte del CUP dovuto, pari a € 516,46 fino al 31/12/2020 e, successivamente, a € 800,00 annui per impianto;
natura indisponibile per legge dell' area comunale messale a disposizione per fornire il servizio pubblico di comunicazioni elettroniche, attraverso un' opera di urbanizzazione primaria. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, il eccepiva: aveva già rinegoziato i canoni in Controparte_2
€ 7.300,00 e, rispettivamente, € 4.700,00 annui, considerata la nuova realtà di mercato e a seguito di relative richieste (con conseguente rinuncia esplicita ad avvalersi della normativa di settore ex adverso invocata), come provato dalla mancata contestazione dei plurimi solle- citi di pagamento, a valersi quali avvisi di accertamento esecutivo;
l'area de qua rientrava nel proprio patrimonio disponibile, con conseguente libertà del canone di locazione - vietato solo per i contratti successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 135/18, conv. in L. n. 12/19; il cd. “codice antenne” (introdotto con D.Lgs. 77/21, c. 831 bis) era da ritenersi aggiuntivo del vecchio CUP, inapplicabile ad impianti installati su patrimonio pubblico disponibile e ad antenne installate su beni privati (art. 1 c. 819, L. n.160/2019); gli impianti (autonomi dall'acquedotto) e servizi di telefonia de quibus potevano considerarsi di interesse, ma non pubblici, in assenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo e, rispettivamente, pagando i con- sumatori tariffe concorrenziali, gestite da società con scopo di lucro;
la “concessione” delle aree era avvenuta a mezzo convenzioni di natura privatistica, precedute da molteplici tratta- tive e rinegoziazioni;
l'art. 93 CEE aveva carattere imperativo e non operava il meccanismo della nullità parziale;
il “canone antenne” decorreva dal 01/01/22 (L. 108/21); la giurisdi- zione apparteneva all' non si applicava la mediazione obbligatoria. Ciò premesso, CP_7
chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
3 In corso di causa, l'attrice provvedeva al versamento di € 24.230,01, trattenuti da parte convenuta a titolo di acconto (doc. 21).
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L'art. 54 CCE prevede che “…i Comuni…i concessionari di pubblici servizi…nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica …oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'art.
1, c. 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (…)”.
Non convince la tesi per la quale detta disposizione non sarebbe applicabile ai beni disponibili. Ed invero, la maggior parte dei soggetti destinatari dell'art. 54 CCE non potrebbero applicare il CUP (per legge sarebbe riservato a enti locali quali Comuni, Provin- cie e Città Metropolitana), e relativamente ai beni formanti parte del loro patrimonio, non è neppure consentita una distinzione tra demaniali, indisponibili e disponibili. Pertanto, l' unica interpretazione che consenta di dar significato alla disposizione è ritenere che essa, nel momento in cui rinvia all'art. 1, c. 816 e ss, L. n. 160/19, configura un rinvio dinamico ed eteronomo a criteri di calcolo (fissati dai c. 831 e 831bis, secondo il tipo di infrastruttura che occupa il bene) del canone dovuto per l'occupazione.
A sua volta, il D.Lgs. 08.11.2021, n. 207 (che ha modificato l'art. 54 del D.lgs. n.
259/2003, con sostituzione del già abrogato art. 93, disponendo che “fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'art. 1, c. 816, L. 27.12.19, n. 160, come modificato dalla L. 30.12.20 n.,
178, resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del D.Lgs. 15.02.16 n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, c. I, lett. c) del D.L. 14.02.18 n. 135, coordinato con la L. di conver- sione 11.02.19, n. 12”) è infatti successivo alla L. 29.07.21, n. 108 (che ha introdotto il c. 831- bis nella L. n. 160/2019 e, con esso, il cd. “codice antenne”).
La disposizione in discorso non pone distinzione tra le tipologie di beni occupati e, anzi, prevede l'applicazione del CUP anche a soggetti (regioni, consorzi concessionari) che non possono regolamentare tale canone. Lo stesso riferimento ai concessionari chiarisce che l' applicazione della disposizione non può fermarsi alle sulle aree che, ma va estesa ad ogni tipologia di occupazione di beni pubblici. Trattasi, pertanto, e come già detto, di rinvio etero
4 omo ad una norma che fissa il canone, oggi in maniera fissa su tutto il territorio nazionale, per tutte le occupazioni di beni pubblici con impianti di comunicazione elettronica, quale ne sia la natura.
Non può rilevare in contrario il fatto che il responsabile dell'Area Tecnica del Co- mune convenuto, con mail 08/02/22, abbia comunicato alla , full-service engineering Pt_3
company dedita ai servizi globali per le aziende del Real Estate e delle Telecomunicazioni, che “il bene oggetto del contratto di locazione (f. 6 part. 153) rientra nel patrimonio disponibile del
Comune di ” (doc. 19 convenuto). CP_2
Ed infatti, sul tema il Tribunale di Lodi ha giustamente affermato (Sent. N. 873/23) che “il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle con- venzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili”. Altrimenti, com'è evidente, se si limitasse l'ambito operativo della disciplina richiamata ai soli casi di concessioni o, anche in caso di contratti, come ritenuto dall'Ente, alle mere ipotesi in cui le opere insistano su fondi inseriti nel patrimonio indisponibile, le finalità antidiscriminatorie che innervano la legislazione (nazionale e, prima ancora, eurounitaria) sareb- bero irrimediabilmente frustrate, poiché alla P.A. sarebbe sufficiente determinare la natura dispo- nibile del bene per poter imporre o pretendere corrispettivi diversi da quelli richiamati ex lege”.
Conclusivamente, si deve osservare che:
- gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia, e relative infrastrutture) costituiscono, per legge (art. 43, c. III, D.lgs. n. 259/03), opere di urba- nizzazione primaria;
- attraverso detti impianti viene svolto un servizio pubblico (art. 4, L. n. 249/97; D.P.R.
n. 523/84; D.P.R. n. 156/73; all. I, parte 3à, Dir. 97/33/CE; Cons. Giust. icilia, n. Pt_4
289/23; Cons. Stato, N. 8149/24; n. 5372/18; T.A.R. Ve, n. 1420/19; Le, n. 1499/21; Na, n.
6583/24); ciò si deduce anche dalla natura dell'attività prestata dall'opponente - ope- ratore di rete e soggetto autorizzato generale ex Art 11, c. II, CCE per la realizzazione di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche - la quale giustifica il favor legislativo per lo sviluppo di questo tipo di tecnologie. Per cui non occorre l'adozione di un atto amministrativo apposito, con cui il Comune manifesti la volontà di destinazione delle
5 relative aree;
né rileva, per quanto detto supra¸ l'attribuzione dei terreni in “loca- zione” attraverso scrittura privatistica;
- invero, la terminologia utilizzata dall'Art 93, D.Lgs. n. 259/2003 (rubricato, in modo significativo, “divieto di imporre altri oneri”) e nelle successive norme di interpreta- zione autentica, presuppone palesa una chiara azione di squilibrio tra le parti che vede da un lato la supremazia dell'ente pubblico, soggetto fornito della capacità di imporre oneri e canoni e, dall'altra, in posizione di soggezione, gli operatori che for- niscono reti di comunicazione elettronica, soggetti agli oneri imposti dalla parte pub- blica. Anche le successive norme di interpretazione autentica, citate da parte attrice, riferendosi testualmente ad una situazione di soggezione dell'operatore al potere im- positivo della parte pubblica (“possono essere soggetti”), appaiono porsi in linea di continuità con il dato testuale surrichiamato;
- l'area de qua è indisponibile ex lege, alla stregua delle opere di urbanizzazione pri- maria di questo tipo (art. 16, c. II, D.P.R. n. 380/01; art. 43 CEE;
art. 826, c. III, c.c.; Cons.
Stato, n. 10.940/23: “…la qualificazione dell'opera come di “urbanizzazione secondaria” ha già di per sé valenza costitutiva della natura e del relativo regime giuridico del bene, ossia la sua appartenenza al patrimonio indisponibile della Amministrazione” in quanto
“per loro natura, sono opere destinate al soddisfacimento di pubblici servizi”; C.App. To,
n. 619/21), o al più rientra nel patrimonio indisponibile del Comune, in quanto bene destinato a pubblico servizio, ex Art 826, c. III, del c.c.;
***
Tutto quanto sopra premesso, la domanda proposta da parte attrice non riguarda solo l' invito di pagamento opposto, il quale deve essere pertanto annullato, ma richiede altresì un accertamento negativo del credito per gli anni successivi, con richiesta di pronuncia di nullità parziale delle clausole delle convenzioni stipulate con Telecom e FO, difformi rispetto al precetto imperativo di cui all'Art 93 CEE.
A riguardo, deve ritenersi applicabile l'Art. 1419 del c.c., in combinato disposto con l' art. 1339 del c.c., secondo quanto precisato dalla C.App. To, n. 619/21, alla cui motiva- zione integralmente si rimanda.
6 In considerazione di tutto quanto sopra esposto l'opposizione deve essere dunque accolta, operando la sostituzione delle clausole di determinazione del canone di locazione pattuite dalle parti nei contratti in esame con i parametri stabiliti dall'Art 93, c. II, CCE.
L'esistenza di precedenti di segno difforme, anche da parte di questo Tribunale (cfr.
Sent. N. 582/2023; Sent. N. 498/2023), integra l'ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni che, secondo l'Art 91 del c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla Corte Cost., n. 77 del
19/04/2018, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità, a partire dal febbraio 2019, delle parti dei contratti inter partes, nella misura in cui prevedono (art. 5 ex contratto Telecom, art. 3bis ex contratto FO) un canone diverso da quello di cui all'art. 93 CCE;
per l'ef- fetto,
- Dichiara la sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di paga- mento delle sole somme parametrate al TOSAP/COSAP, sino al 31.12.20 e, dopo tale data, al canone previsto dall'art. 1, c. 831bis, L. n. 160/19, determinate nella misura di € 800 annue per impianto;
per l'effetto,
- Annulla l'avviso di accertamento n. 3/24 opposto;
- Spese compensate;
Arezzo, 16/04/2025 Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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