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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa UR SA Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. RONTGEN 18, Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. BARBINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE SAN CP_1 C.F._2
GIMINIANO N 38, 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. GIANNONI ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Respinta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente appello annullando e riformando la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, Giudice
Francesca Maria Ferruta, n. 4241/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, resa sul ricorso in materia locatizia R.G. n. 38527/2021, e per l'effetto respingere tutte le domande – ivi compresa quella riconvenzionale - formulate da nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
di primo grado (Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, R.G. n. 38527/2021) e confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, Sezione decreti ingiuntivi, Giudice Jacopo Blandini, 4 giugno 2021 n. 25006/2021.
Condannare al pagamento a favore del dott. della somma di € 2.400,00 o CP_1 Parte_1
di quella diversa che risulterà dovuta.
Con l'intera rifusione delle spese e dei compensi della fase monitoria e di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o domanda disattesa, accertati
i fatti di causa:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4241/2024, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge. Con salvezza di ogni diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il signor già conduttore di un appartamento sito in Milano, via Mezzofanti n. 15 in Parte_1
forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 1 maggio 2020 con concedente la signora residente in [...], premesso di avere reso i locali alla proprietaria in data CP_1
25.8.2020 a seguito dell'anticipata cessazione del rapporto sinallagmatico, chiedeva ed otteneva che il Tribunale di Milano con decreto ex art. 633 cpc n. 12428/2021 del 4 giugno-2 luglio 2021
(rg. n. 25008/21) ingiungesse alla locatrice la restituzione della cauzione a suo tempo costituita, pari ad € 2.400,00, oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio, che veniva notificato alla parte ingiunta, a messo servizio postale, in data 16-20 luglio
2020. pagina 2 di 11 1.2 Ad esito di tempestiva opposizione proposta dalla signora il Tribunale di Milano, definendo CP_1
la causa n. 38527/2021 di RG. in tale modo radicata, con sentenza n. 4241/2024 del 24 aprile 2024, pubblicata il 29 aprile 2024, revocato il predetto decreto ingiuntivo, da un lato, condannava il signor a risarcire in favore dell'opponente i danni lamentati dalla proprietaria, liquidati in € Pt_1
2.146,00, dall'altro lato, accertava e dichiarava il diritto della locatrice al rimborso del 50% delle spese di registrazione del contratto e del 100% di quelle sostenute per la comunicazione all'erario della sua risoluzione, con condanna dell'opposto al relativo pagamento in favore della prima, pari alla somma di € 167,00, dall'altro lato ancora, accertava e dichiarava il diritto della proprietaria dei locali a trattenere l'importo ricevuto quale deposito cauzionale nella misura di € 2.313,69, con obbligo di restituzione del minore importo di € 86,31 al conduttore, a carico del quale poneva il rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso tale decisione, notificata in data 20 maggio 2024, proponeva appello il signor Pt_1
con ricorso depositato in Cancelleria il 19 giugno 2024.
[...]
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta dell'8 gennaio 2025, con la quale resisteva al gravame, all'odierna udienza del 22.1.2025 – tenutasi in presenza dei rispettivi procuratori, previa sostituzione del relatore con decreto del Presidente di Sezione del 14 gennaio 2025 -, inutilmente tentata la conciliazione, veniva disposta la discussione orale delle parti, ad esito della quale la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
2.1 Con i primi due motivi l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale, sul presupposto che l'immobile in questione gli fosse stato consegnato, all'inizio del rapporto, in buono stato di manutenzione, lo ha condannato a risarcire alla signora un importo in misura pari CP_1
all'acquisto di un box doccia nuovo, oltretutto sulla base di un mero preventivo;
ciò, nonostante la stessa proprietaria nell'interrogatorio formale reso il 28.3.2023 avesse confessato che tale accessorio del bagno al momento del proprio ingresso nell'appartamento non era presente, circostanza ignorata dal primo decidente nonostante ammessa dall'odierna appellata fin dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo dalla stessa proposto in prime cure, il che, a suo dire, conferma che, al contrario di quanto statuito dal Giudice a quo, l'immobile in parola all'origine della locazione non era completamente idoneo all'uso e, quindi, non era in buono stato di manutenzione,
a nulla valendo che in giudizio la proprietaria abbia sostenuto che il conduttore avrebbe dovuto provvedere ad affrontare tale spesa, affermazione, fatta propria dal Tribunale, non solo smentita dal pagina 3 di 11 contratto di locazione, che non contemplava una siffatta obbligazione, ma anche rimasta priva di riscontro probatorio ad esito del processo.
2.2 Del resto, prosegue il quanto ritenuto in sentenza sul punto risulta contraddittorio, perché il Pt_1
Giudice di prime cure, da un lato, ha accertato che il box doccia non era presente nell'appartamento già all'inizio della locazione e, dall'altro lato, ha condannato esso conduttore a rimborsare alla concedente un importo pari all'acquisto ed all'installazione di uno nuovo e, per di più, in assenza di qualsiasi prova, con conseguente violazione dell'art. 2697 cc.; quanto sopra, stante il tenore del contratto di locazione (doc. 1 del fascicolo monitorio), neppure esaminato dal Tribunale, nel quale non si fa alcuna menzione di un obbligo in tale senso in capo al locatario, tanto meno ricavabile da quanto previsto dall'art. 5, regolante soltanto la modulazione nel tempo del canone senza alcun accenno alla questione ed altresì considerato che la circostanza non solo non ha trovato conferma nelle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria (ove il signor compagno della qui Tes_1
resistente, e la figlia della stessa, signora , hanno riferito di nulla sapere al riguardo), Tes_2
ma risulta anche espressamente esclusa dagli sms scambiati fra le parti il 31 luglio 2020 ed il 31 agosto 2020 (doc. 4 del fascicolo monitorio e 6 di quello di primo grado del qui procedente), in cui l'odierna appellata aveva affermato, rispettivamente, che “vorrei sapere anche per il box doccia manderei prossima settimana a sostituire se sei in casa” e che “volevo ricordarti che mercoledì/giovedì cambio box doccia domani ti do conferma del giorno”; il che, a dire del qui procedente, rende oscura la ragione per la quale egli è stato condannato a risarcire alla controparte il mancato acquisto e la successiva installazione del box doccia di cui trattasi.
2.3 Quanto sopra, prosegue il signor (terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto), Pt_1 evidenzia anche l'erroneità della decisione di primo grado nel punto in cui viene affermato che il conduttore avrebbe ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione e che lo stesso non avrebbe vinto tale presunzione, con palese violazione del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 132 cpc,
2607 cc. e 118 delle disposizioni di attuazione del cpc, essendo il Tribunale anche giunto a ritenere che egli, dalle prove assunte, avrebbe ricevuto l'appartamento pulito;
quanto sopra, peraltro, sulla base delle dichiarazioni rese quale teste dalla figlia della signora in contrasto con la propria CP_1
comunicazione, inviata via sms il 16.6.2020 (doc. 5 del fascicolo da ultimo richiamato), con la quale aveva informato la locatrice che al momento del proprio ingresso in casa “questa risultava pulita a livello superficiale, ma la doccia era davvero in condizioni igieniche pessime, i pensili della cucina internamente ed esternamente erano talmente unti da risultare appiccicosi e attaccare pagina 4 di 11 tutto ciò che si appoggiava sopra…questo mi ha costretto a chiedere il supporto di una signora che per la pulizia totale…ha dovuto impiegare una giornata di 8 ore e una spesa di 80 euro…in più, argomento a parte, la casa necessita di una bella imbiancata, ci sono tracce di muffa sulle pareti e aloni di dubbia provenienza”; trattasi queste ultime di circostanze, ad avviso dell'appellante, confermate dal teste (della cui deposizione il Tribunale, senza rendere di ciò alcuna Testimone_3
motivazione, non ha tenuto conto, mentre ha considerato attendibile quanto riferito sul punto, oltretutto genericamente, dalla figlia convivente dell'appellata), il quale, a tale proposito, ha dichiarato che la casa in argomento “era trasandata” e che c'erano “della muffa in cucina” e “unto sui mobili della cucina”; e a nulla vale, per il qui procedente, la mancata produzione da parte sua – enfatizzata dal primo decidente - di rilievi fotografici dello stato di fatto dell'appartamento all'atto del proprio ingresso per comprovare che l'immobile fosse sporco ed in pessime condizioni, in base alla quale considerazione, secondo il medesimo del tutto illogica, egli è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della locatrice per lo stato dell'appartamento al momento del rilascio.
2.4 Con il quarto motivo (erroneamente rubricato come quinto) il signor si duole che il Pt_1
Tribunale – prescindendo da quanto emerso dalle prove orali assunte - lo abbia condannato a risarcire in favore dell'appellata un importo pari all'acquisto ex novo di: una lavatrice, un frigorifero, un portaposate, un piano di lavoro “top” della cucina, un filtro carbone per la cappa
Tilly promo Elica, un forno Candy, un piano di cottura ad induzione Candy, un lavabo con colonna cm. 64 Colibrì Dolomite bianco, un miscelatore lavabo Eurosmart Grhoe cromo completo di sifone e squadrette di collegamento (in corrispondenza ai doc. da 7 a 10 del fascicolo di primo grado di controparte); trattasi di danni ben diversi da quelli contestatigli dalla concedente in data 26.8.2020
(doc. 6 del fascicolo monitorio e 5 di quello di prime cure della qui appellata) - con lettera neppure considerata dal primo decidente, redatta in un momento successivo alla restituzione dell'immobile locato -, limitati, a dire della stessa locatrice, ad un divano macchiato di pennarello (non indelebile), ante scorrevoli dell'armadio bloccate, un non meglio precisato buco in un muro ed una tapparella bloccata.
2.5 Pertanto, il Giudice a quo (sesto motivo, rectius: quinto), secondo l'appellante, lo ha condannato a risarcire alla signora danni non emersi dalle testimonianze acquisite e neppure denunciati CP_1 dalla stessa al momento della riconsegna dell'appartamento, oltre che in assenza di prove certe ed univoche che fossero stati effettivamente arrecati da parte sua, posto che al momento della pagina 5 di 11 riconsegna dell'appartamento (25.8.2020) non è stato redatto alcun verbale, a cure della locatrice, descrivente lo stato dei luoghi, né è stata scattata alcuna fotografia, né sono state sollevate contestazioni o eccezioni, come confermato dalla deposizione del signor teste di controparte, Tes_1 così che dall'istruttoria compiuta è emerso che la proprietaria ha accettato la riconsegna dell'immobile senza riserve, chiara volontà della stessa di nulla avere da dire sullo stato di fatto in cui si trovava, il che esclude che quanto lamentato successivamente possa ritenersi arrecato dal comportamento di esso conduttore, piuttosto che da altri ed in un momento successivo al rilascio del bene.
2.6 Del resto, secondo l'appellante, le fatture prodotte dalla signora e sulle quali il Tribunale ha CP_1
basato il proprio convincimento (doc.
7-10 della qui resistente) non possono provare l'esistenza dei danni in questione in mancanza di quietanze dei relativi esborsi, né di prova del pagamento da parte della proprietaria;
e ciò, vale anche per quanto asseritamente corrisposto ad un non meglio individuato soggetto dalla medesima incaricato di procedere alla registrazione e alla successiva disdetta del contratto di locazione, nulla comprovando al riguardo quanto prodotto in prime cure dalla stessa (doc. 11), trattandosi solo di un modulo che, se compilato ed inviato all'Agenzia delle
Entrate, consente di introdurre modifiche alla posizione di un contratto di locazione registrato, di cui la concedente non ha dato alcuna dimostrazione, avendo omesso di riversare in atti la necessaria documentazione, fra cui la ricevuta di versamento dell'imposta prevista, carenza probatoria non rilevata dal Giudice a quo nonostante la mancanza di certezza della presentazione di detto documento e della possibilità che lo stesso sia riferibile al contratto intercorso fra le parti ed all'appartamento oggetto di lite.
2.7 A quanto sopra, prosegue l'appellante, si deve anche aggiungere (sesto motivo, rubricato erroneamente come settimo) che dalla propria condanna, come disposta dal Tribunale, la signora ha anche ottenuto un indebito arricchimento;
ciò, non solo perché egli nessun danno ha CP_1
provocato alla proprietà della locatrice, ma anche perché non è stata acquisita alcuna prova che i beni sostituiti non fossero riparabili, per cui non si giustifica che egli sia stato dichiarato tenuto alla corresponsione all'odierna appellata del loro valore al nuovo e non a quello del momento del loro presunto danneggiamento;
da qui, la conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 1908 cc. ad opera del primo decidente e la necessità, per le ragioni esposte, di integrale riforma della sentenza gravata.
pagina 6 di 11 3.1 L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.2 Vale, in proposito, rammentare come per la giurisprudenza, di merito e di legittimità, da un lato, in materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto, non può legittimare un'azione, dopo la consegna dell'immobile, vòlta ad ottenere la condanna del locatario al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinarne le migliori condizioni di manutenzione (v. Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 1320 del 26.1.2015; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 15875 del 25.6.2013), dall'altro lato, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1590 cc, di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto e, cioè, il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile
(cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 6387 del 15.3.2018), dall'altro lato ancora,
l'obbligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul conduttore, deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che al riguardo sia necessaria la redazione del relativo verbale, la cui mancanza al momento di detta riconsegna senza obiezioni da parte della parte locatrice ben può interpretarsi come volontà di accettare la restituzione dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 550 del 17.1.2012).
3.3 D'altra parte, è anche stato statuito che il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, conseguentemente rispondendo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne
o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione sinallagmatica, per cui il medesimo deve eseguire, prima della consegna al conduttore, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa (Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 38084 del 2.12.2021 e
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 11969 del 17.10.2010).
3.4 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come le pretese risarcitorie e di rimborso avanzate dalla signora nei confronti del signor non possano trovare CP_1 Pt_1
accoglimento.
3.5 Risulta, infatti, pacifico che il conduttore abbia reso l'appartamento locato per risoluzione pagina 7 di 11 anticipata del contratto a seguito di disdetta inviata dall'inquilino, dapprima, mediante reciproco scambio di messaggi via sms del 22 luglio 2020 (doc. 3 del ricorso monitorio), e, poi, con raccomandata del 1.8.2020 (doc. 6, stesso fascicolo) richiestagli dalla stessa proprietaria, cui le chiavi dell'immobile vennero consegnate in data 25.8.2020 senza che la stessa in tale momento, pur entrata nei locali in compagnia del signor (v. comparsa di risposta nel presente grado di Tes_1
giudizio, pag. 12), abbia sollevato alcuna eccezione, contestazione o riserva, in tale modo accettandone lo stato e le condizioni, per poi pretendere solo successivamente il risarcimento di danni concernenti vizi, per come descritti, del tutto palesi e che, quindi, si sarebbero dovuti riscontrare nell'immediatezza; e ciò, mediante raccomandata pervenuta al il 27.8.2020 (doc. Pt_1
5 del fascicolo di prime cure dell'appellata), dopo che il medesimo aveva già sollecitato nei confronti della locatrice la restituzione della cauzione a suo tempo costituita, pari ad € 2.400,00.
3.6 D'altra parte, se è pacifico fra le parti che all'ingresso nell'appartamento del conduttore il box doccia fosse da sostituire o, comunque, mancante, non vi è prova che inter partes fosse stato concluso un accordo per il quale a tale incombente avrebbe dovuto provvedere, a proprie spese,
l'odierno appellante, non rinvenibile, al contrario di quanto riferito dall'appellata, nel contratto di locazione (ove un siffatto patto non viene riportato), tanto meno quale giustificazione della pur prevista modularità crescente dell'entità del canone dopo i primi due anni (v. art. 6). Né, a tale fine, può valere quanto comunicato dal alla signora il 27 agosto 2020 mediante email (doc. Pt_1 CP_1
6 del fascicolo di parte opponente in prime cure), ove, al mero e dichiarato scopo di instaurare trattative per una bonaria soluzione della lite, ma senza alcun espresso riconoscimento di proprie responsabilità, si era limitato a proporre di accollarsi alcune spese (fra cui il box doccia), senza che una siffatta disponibilità sia, poi, sfociata in un accordo.
3.7 Pertanto, la spesa di installazione/sostituzione del box doccia in questione non risulta imputabile all'odierno appellante;
né, d'altra parte, vi è prova che tale arredo del bagno, e così pure il lavabo, il miscelatore e quant'altro descritto nel doc. 10 di parte appellata, siano stati effettivamente acquistati e posizionati all'interno dell'appartamento de quo, la signora al riguardo essendosi Pt_1
limitata a produrre un mero preventivo del proprio idraulico, datato 14.9.2020, di ammontare pari ad € 720 + iva, senza avere riversato in atti la fattura, né la prova del relativo pagamento, così che il
Tribunale ha errato nel considerare l'importo corrispondente nel calcolo del danno liquidato a carico del qui procedente.
pagina 8 di 11 Quanto sopra, vale anche per gli altri arredi – lavatrice, cucina, forno, frigorifero, filtro carbone, piano cottura ed accessori -, per i quali l'appellata ha prodotto fatture di molti mesi successivi al rilascio dell'appartamento da parte del qui procedente (v. doc. 7, del 7.1.2021; doc. 8 e 9, del
5.3.2021), le ultime due delle quali recanti l'indicazione, quale luogo della fornitura, la residenza della stessa in Segrate, via Milano 13, quindi, senza alcuna possibilità di riferire la consegna Pt_2
di tali beni presso l'appartamento per cui è causa, mentre la prima riporta quale luogo di destinazione l'appartamento de quo ed il nome di riferimento , il che conferma che, nel Per_1
frattempo, la proprietaria lo aveva locato a nuovo inquilino, come sostenuto nelle proprie difese già in prime cure dal (che ne ha collocato l'ingresso fin dal 26.8.2020, cioè il giorno successivo Pt_1
al rilascio da parte sua), non idoneamente sul punto smentito dalla la quale, in tale modo, ha CP_1
alterato la situazione dei luoghi e reso impossibile – tanto meno tramite CTU - accertare con idonea oggettività una qualsiasi responsabilità in capo all'appellante, a tacere che in atti l'appellata, anche con riferimento a tali fatture, non ha prodotto alcuna quietanza o dimostrazione, necessariamente per via documentale, giusto quanto previsto dall'art. 2726 cc., del relativo ed effettivo pagamento, del resto neppure riferito dai testi escussi su richiesta della stessa, signori e Tes_2 Tes_4
sentiti nel corso dell'udienza del 28.3.2023, della cui attendibilità, peraltro, è ben dato di
[...]
dubitare, attesi gli stretti rapporti di parentela, la prima, e di convivenza, il secondo, con la medesima.
Pertanto, anche l'importo di complessivamente recato da dette fatture (€ 1.326,69) in alcun modo si può imputare all'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente.
3.8 Quanto agli altri danni, descritti nella raccomandata del 26.6.2020 della qui convenuta (doc. 5 del suo fascicolo di prime cure), per i quali il Tribunale nulla ha disposto (macchie di penna e di pennarelli sul divano letto, strappo della riloga della tenda della camera da letto e bucatura della parete di cartongesso cui la stessa era fissata, rottura delle ante scorrevoli della camera da letto, fuoriuscita della tapparella di ferro della sala dalle relative guide), al di là della non provata attribuibilità al qui procedente per quanto detto, nulla in concreto è stato comprovato dall'appellata quanto ad esborsi subìti; e ciò, anche con riferimento alle spese per le pulizie dell'appartamento, ancorchè lasciato senza che l'ex inquilino vi avesse provveduto (v. deposizione resa dalla signora cugina dell'appellante, il 28.3.2023, ove la stessa ha dichiarato che “dopo il Testimone_5 trasloco, svuotato il bene, noi non facemmo le pulizie;
né vidi mio cugino farle” e che “non mi risulta che mio cugino signor prima di restituire il bene immobile fece la pulizia del Parte_1 pagina 9 di 11 frigo, lavatrice, lavapiatti e forno a microonde, né mi risulta che lo stesso inviò personale di sua fiducia per effettuare tale attività prima di restituire le chiavi alla proprietà”), anche per le quali nulla è stato prodotto (né fatture, né quietanze), per cui al riguardo non può liquidarsi alcunchè in favore della stessa ed a carico dell'appellante.
3.9 E pari conclusione deve trarsi anche con riferimento alla pretesa della resistente di vedersi rimborsare dal signor il 50% delle spese di registrazione del contratto ed il 100% di quelle Pt_1
per regolarizzare fiscalmente il suo anticipato scioglimento, nulla comprovando i moduli riversati in atti dalla stessa (doc. 11 ed in calce al doc. 3), dai quali non è dato evincersi neppure la loro attribuibilità al contratto di locazione per cui è causa, fra l'altro, riportando enumerazioni riferite a rapporti sinallagmatici non coincidenti fra loro (una, il n. 3T955590 e, l'altra, il n.
20T009559000AA), senza effettiva prova di presentazione all'Agenzia delle Entrate competente
(per entrambi) ed, addirittura, il primo, non essendo corredato da attestato di pagamento dell'importo al cui versamento la medesima ha richiesto venisse condannato al 100% l'ex conduttore, che, in definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va totalmente assolto dalle pretese opposte in giudizio nei suoi confronti dalla signora per l'effetto tenuta a CP_1 restituire all'appellante, nell'intera misura, quanto a suo tempo versato a titolo di cauzione in occasione della stipulazione del contratto di locazione di cui trattasi, trattenuto senza titolo e ragioni degne di tutela.
4.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in accoglimento dell'appello proposto dal signor avverso la sentenza Parte_1
n. 4241/2024 del 24 aprile 2024, pubblicata il 29 aprile 2024, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigettate le domande proposte in prime cure dalla signora CP_1
quest'ultima vada condannata a restituire all'appellante l'importo di € 2.400,00, oltre agli
[...]
interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
4.2 Consideratane la totale soccombenza ad esito del processo, l'appellata, signora va CP_1
condannata alla rifusione delle spese di lite della fase monitoria, di primo e secondo grado in favore dell'appellante, signor liquidate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal Parte_1
d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta
(nella presente fase, in sostanza, senza istruttoria e con limitate attività di trattazione e decisionale,
pagina 10 di 11 tali da giustificare la riduzione al 50% del relativo compenso).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 1815/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4241/2024, pubblicata in data 29.4.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto rigetta le domande proposte da nel giudizio di CP_1
primo grado;
2. condanna l'appellata a restituire alla controparte l'importo di € 2.400,00 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida, quanto alla fase monitoria in € 450,00 per compensi e € 76,00 per esborsi oltre Iva e Cpa come per legge;
quanto al primo grado in € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto infine al presente grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.994,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed €
426,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/1/2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa UR SA Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa UR SA Tragni Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dott. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. RONTGEN 18, Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. BARBINI GIORGIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE SAN CP_1 C.F._2
GIMINIANO N 38, 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. GIANNONI ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Respinta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione accogliere il presente appello annullando e riformando la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, Giudice
Francesca Maria Ferruta, n. 4241/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, resa sul ricorso in materia locatizia R.G. n. 38527/2021, e per l'effetto respingere tutte le domande – ivi compresa quella riconvenzionale - formulate da nel proprio ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo CP_1
di primo grado (Tribunale di Milano, Sezione Tredicesima Civile, R.G. n. 38527/2021) e confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, Sezione decreti ingiuntivi, Giudice Jacopo Blandini, 4 giugno 2021 n. 25006/2021.
Condannare al pagamento a favore del dott. della somma di € 2.400,00 o CP_1 Parte_1
di quella diversa che risulterà dovuta.
Con l'intera rifusione delle spese e dei compensi della fase monitoria e di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione o domanda disattesa, accertati
i fatti di causa:
- rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4241/2024, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge. Con salvezza di ogni diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il signor già conduttore di un appartamento sito in Milano, via Mezzofanti n. 15 in Parte_1
forza di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 1 maggio 2020 con concedente la signora residente in [...], premesso di avere reso i locali alla proprietaria in data CP_1
25.8.2020 a seguito dell'anticipata cessazione del rapporto sinallagmatico, chiedeva ed otteneva che il Tribunale di Milano con decreto ex art. 633 cpc n. 12428/2021 del 4 giugno-2 luglio 2021
(rg. n. 25008/21) ingiungesse alla locatrice la restituzione della cauzione a suo tempo costituita, pari ad € 2.400,00, oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio, che veniva notificato alla parte ingiunta, a messo servizio postale, in data 16-20 luglio
2020. pagina 2 di 11 1.2 Ad esito di tempestiva opposizione proposta dalla signora il Tribunale di Milano, definendo CP_1
la causa n. 38527/2021 di RG. in tale modo radicata, con sentenza n. 4241/2024 del 24 aprile 2024, pubblicata il 29 aprile 2024, revocato il predetto decreto ingiuntivo, da un lato, condannava il signor a risarcire in favore dell'opponente i danni lamentati dalla proprietaria, liquidati in € Pt_1
2.146,00, dall'altro lato, accertava e dichiarava il diritto della locatrice al rimborso del 50% delle spese di registrazione del contratto e del 100% di quelle sostenute per la comunicazione all'erario della sua risoluzione, con condanna dell'opposto al relativo pagamento in favore della prima, pari alla somma di € 167,00, dall'altro lato ancora, accertava e dichiarava il diritto della proprietaria dei locali a trattenere l'importo ricevuto quale deposito cauzionale nella misura di € 2.313,69, con obbligo di restituzione del minore importo di € 86,31 al conduttore, a carico del quale poneva il rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.3 Avverso tale decisione, notificata in data 20 maggio 2024, proponeva appello il signor Pt_1
con ricorso depositato in Cancelleria il 19 giugno 2024.
[...]
1.4 Costituitasi l'appellata con comparsa di risposta dell'8 gennaio 2025, con la quale resisteva al gravame, all'odierna udienza del 22.1.2025 – tenutasi in presenza dei rispettivi procuratori, previa sostituzione del relatore con decreto del Presidente di Sezione del 14 gennaio 2025 -, inutilmente tentata la conciliazione, veniva disposta la discussione orale delle parti, ad esito della quale la Corte ha deciso la causa dando lettura del dispositivo allegato al verbale.
2.1 Con i primi due motivi l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale, sul presupposto che l'immobile in questione gli fosse stato consegnato, all'inizio del rapporto, in buono stato di manutenzione, lo ha condannato a risarcire alla signora un importo in misura pari CP_1
all'acquisto di un box doccia nuovo, oltretutto sulla base di un mero preventivo;
ciò, nonostante la stessa proprietaria nell'interrogatorio formale reso il 28.3.2023 avesse confessato che tale accessorio del bagno al momento del proprio ingresso nell'appartamento non era presente, circostanza ignorata dal primo decidente nonostante ammessa dall'odierna appellata fin dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo dalla stessa proposto in prime cure, il che, a suo dire, conferma che, al contrario di quanto statuito dal Giudice a quo, l'immobile in parola all'origine della locazione non era completamente idoneo all'uso e, quindi, non era in buono stato di manutenzione,
a nulla valendo che in giudizio la proprietaria abbia sostenuto che il conduttore avrebbe dovuto provvedere ad affrontare tale spesa, affermazione, fatta propria dal Tribunale, non solo smentita dal pagina 3 di 11 contratto di locazione, che non contemplava una siffatta obbligazione, ma anche rimasta priva di riscontro probatorio ad esito del processo.
2.2 Del resto, prosegue il quanto ritenuto in sentenza sul punto risulta contraddittorio, perché il Pt_1
Giudice di prime cure, da un lato, ha accertato che il box doccia non era presente nell'appartamento già all'inizio della locazione e, dall'altro lato, ha condannato esso conduttore a rimborsare alla concedente un importo pari all'acquisto ed all'installazione di uno nuovo e, per di più, in assenza di qualsiasi prova, con conseguente violazione dell'art. 2697 cc.; quanto sopra, stante il tenore del contratto di locazione (doc. 1 del fascicolo monitorio), neppure esaminato dal Tribunale, nel quale non si fa alcuna menzione di un obbligo in tale senso in capo al locatario, tanto meno ricavabile da quanto previsto dall'art. 5, regolante soltanto la modulazione nel tempo del canone senza alcun accenno alla questione ed altresì considerato che la circostanza non solo non ha trovato conferma nelle deposizioni rese nel corso dell'istruttoria (ove il signor compagno della qui Tes_1
resistente, e la figlia della stessa, signora , hanno riferito di nulla sapere al riguardo), Tes_2
ma risulta anche espressamente esclusa dagli sms scambiati fra le parti il 31 luglio 2020 ed il 31 agosto 2020 (doc. 4 del fascicolo monitorio e 6 di quello di primo grado del qui procedente), in cui l'odierna appellata aveva affermato, rispettivamente, che “vorrei sapere anche per il box doccia manderei prossima settimana a sostituire se sei in casa” e che “volevo ricordarti che mercoledì/giovedì cambio box doccia domani ti do conferma del giorno”; il che, a dire del qui procedente, rende oscura la ragione per la quale egli è stato condannato a risarcire alla controparte il mancato acquisto e la successiva installazione del box doccia di cui trattasi.
2.3 Quanto sopra, prosegue il signor (terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto), Pt_1 evidenzia anche l'erroneità della decisione di primo grado nel punto in cui viene affermato che il conduttore avrebbe ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione e che lo stesso non avrebbe vinto tale presunzione, con palese violazione del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 132 cpc,
2607 cc. e 118 delle disposizioni di attuazione del cpc, essendo il Tribunale anche giunto a ritenere che egli, dalle prove assunte, avrebbe ricevuto l'appartamento pulito;
quanto sopra, peraltro, sulla base delle dichiarazioni rese quale teste dalla figlia della signora in contrasto con la propria CP_1
comunicazione, inviata via sms il 16.6.2020 (doc. 5 del fascicolo da ultimo richiamato), con la quale aveva informato la locatrice che al momento del proprio ingresso in casa “questa risultava pulita a livello superficiale, ma la doccia era davvero in condizioni igieniche pessime, i pensili della cucina internamente ed esternamente erano talmente unti da risultare appiccicosi e attaccare pagina 4 di 11 tutto ciò che si appoggiava sopra…questo mi ha costretto a chiedere il supporto di una signora che per la pulizia totale…ha dovuto impiegare una giornata di 8 ore e una spesa di 80 euro…in più, argomento a parte, la casa necessita di una bella imbiancata, ci sono tracce di muffa sulle pareti e aloni di dubbia provenienza”; trattasi queste ultime di circostanze, ad avviso dell'appellante, confermate dal teste (della cui deposizione il Tribunale, senza rendere di ciò alcuna Testimone_3
motivazione, non ha tenuto conto, mentre ha considerato attendibile quanto riferito sul punto, oltretutto genericamente, dalla figlia convivente dell'appellata), il quale, a tale proposito, ha dichiarato che la casa in argomento “era trasandata” e che c'erano “della muffa in cucina” e “unto sui mobili della cucina”; e a nulla vale, per il qui procedente, la mancata produzione da parte sua – enfatizzata dal primo decidente - di rilievi fotografici dello stato di fatto dell'appartamento all'atto del proprio ingresso per comprovare che l'immobile fosse sporco ed in pessime condizioni, in base alla quale considerazione, secondo il medesimo del tutto illogica, egli è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della locatrice per lo stato dell'appartamento al momento del rilascio.
2.4 Con il quarto motivo (erroneamente rubricato come quinto) il signor si duole che il Pt_1
Tribunale – prescindendo da quanto emerso dalle prove orali assunte - lo abbia condannato a risarcire in favore dell'appellata un importo pari all'acquisto ex novo di: una lavatrice, un frigorifero, un portaposate, un piano di lavoro “top” della cucina, un filtro carbone per la cappa
Tilly promo Elica, un forno Candy, un piano di cottura ad induzione Candy, un lavabo con colonna cm. 64 Colibrì Dolomite bianco, un miscelatore lavabo Eurosmart Grhoe cromo completo di sifone e squadrette di collegamento (in corrispondenza ai doc. da 7 a 10 del fascicolo di primo grado di controparte); trattasi di danni ben diversi da quelli contestatigli dalla concedente in data 26.8.2020
(doc. 6 del fascicolo monitorio e 5 di quello di prime cure della qui appellata) - con lettera neppure considerata dal primo decidente, redatta in un momento successivo alla restituzione dell'immobile locato -, limitati, a dire della stessa locatrice, ad un divano macchiato di pennarello (non indelebile), ante scorrevoli dell'armadio bloccate, un non meglio precisato buco in un muro ed una tapparella bloccata.
2.5 Pertanto, il Giudice a quo (sesto motivo, rectius: quinto), secondo l'appellante, lo ha condannato a risarcire alla signora danni non emersi dalle testimonianze acquisite e neppure denunciati CP_1 dalla stessa al momento della riconsegna dell'appartamento, oltre che in assenza di prove certe ed univoche che fossero stati effettivamente arrecati da parte sua, posto che al momento della pagina 5 di 11 riconsegna dell'appartamento (25.8.2020) non è stato redatto alcun verbale, a cure della locatrice, descrivente lo stato dei luoghi, né è stata scattata alcuna fotografia, né sono state sollevate contestazioni o eccezioni, come confermato dalla deposizione del signor teste di controparte, Tes_1 così che dall'istruttoria compiuta è emerso che la proprietaria ha accettato la riconsegna dell'immobile senza riserve, chiara volontà della stessa di nulla avere da dire sullo stato di fatto in cui si trovava, il che esclude che quanto lamentato successivamente possa ritenersi arrecato dal comportamento di esso conduttore, piuttosto che da altri ed in un momento successivo al rilascio del bene.
2.6 Del resto, secondo l'appellante, le fatture prodotte dalla signora e sulle quali il Tribunale ha CP_1
basato il proprio convincimento (doc.
7-10 della qui resistente) non possono provare l'esistenza dei danni in questione in mancanza di quietanze dei relativi esborsi, né di prova del pagamento da parte della proprietaria;
e ciò, vale anche per quanto asseritamente corrisposto ad un non meglio individuato soggetto dalla medesima incaricato di procedere alla registrazione e alla successiva disdetta del contratto di locazione, nulla comprovando al riguardo quanto prodotto in prime cure dalla stessa (doc. 11), trattandosi solo di un modulo che, se compilato ed inviato all'Agenzia delle
Entrate, consente di introdurre modifiche alla posizione di un contratto di locazione registrato, di cui la concedente non ha dato alcuna dimostrazione, avendo omesso di riversare in atti la necessaria documentazione, fra cui la ricevuta di versamento dell'imposta prevista, carenza probatoria non rilevata dal Giudice a quo nonostante la mancanza di certezza della presentazione di detto documento e della possibilità che lo stesso sia riferibile al contratto intercorso fra le parti ed all'appartamento oggetto di lite.
2.7 A quanto sopra, prosegue l'appellante, si deve anche aggiungere (sesto motivo, rubricato erroneamente come settimo) che dalla propria condanna, come disposta dal Tribunale, la signora ha anche ottenuto un indebito arricchimento;
ciò, non solo perché egli nessun danno ha CP_1
provocato alla proprietà della locatrice, ma anche perché non è stata acquisita alcuna prova che i beni sostituiti non fossero riparabili, per cui non si giustifica che egli sia stato dichiarato tenuto alla corresponsione all'odierna appellata del loro valore al nuovo e non a quello del momento del loro presunto danneggiamento;
da qui, la conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 1908 cc. ad opera del primo decidente e la necessità, per le ragioni esposte, di integrale riforma della sentenza gravata.
pagina 6 di 11 3.1 L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.2 Vale, in proposito, rammentare come per la giurisprudenza, di merito e di legittimità, da un lato, in materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto, non può legittimare un'azione, dopo la consegna dell'immobile, vòlta ad ottenere la condanna del locatario al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinarne le migliori condizioni di manutenzione (v. Cassazione Civile, Sez. 6-3, ordinanza n. 1320 del 26.1.2015; Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 15875 del 25.6.2013), dall'altro lato, in tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1590 cc, di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, incombe sul locatore fornire la prova del fatto costitutivo del vantato diritto e, cioè, il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione dell'immobile
(cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 6387 del 15.3.2018), dall'altro lato ancora,
l'obbligazione di restituzione della cosa locata, gravante sul conduttore, deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con l'incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che al riguardo sia necessaria la redazione del relativo verbale, la cui mancanza al momento di detta riconsegna senza obiezioni da parte della parte locatrice ben può interpretarsi come volontà di accettare la restituzione dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 550 del 17.1.2012).
3.3 D'altra parte, è anche stato statuito che il locatore è tenuto a consegnare e mantenere la cosa in buono stato locativo al fine di servire all'uso convenuto, conseguentemente rispondendo ove la cosa al momento della consegna o successivamente risulti affetta da vizi occulti, tali da impedirne
o ridurne notevolmente il godimento secondo la pattuita destinazione sinallagmatica, per cui il medesimo deve eseguire, prima della consegna al conduttore, i necessari accertamenti, la cui omissione è ragione di colpa (Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 38084 del 2.12.2021 e
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 11969 del 17.10.2010).
3.4 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come le pretese risarcitorie e di rimborso avanzate dalla signora nei confronti del signor non possano trovare CP_1 Pt_1
accoglimento.
3.5 Risulta, infatti, pacifico che il conduttore abbia reso l'appartamento locato per risoluzione pagina 7 di 11 anticipata del contratto a seguito di disdetta inviata dall'inquilino, dapprima, mediante reciproco scambio di messaggi via sms del 22 luglio 2020 (doc. 3 del ricorso monitorio), e, poi, con raccomandata del 1.8.2020 (doc. 6, stesso fascicolo) richiestagli dalla stessa proprietaria, cui le chiavi dell'immobile vennero consegnate in data 25.8.2020 senza che la stessa in tale momento, pur entrata nei locali in compagnia del signor (v. comparsa di risposta nel presente grado di Tes_1
giudizio, pag. 12), abbia sollevato alcuna eccezione, contestazione o riserva, in tale modo accettandone lo stato e le condizioni, per poi pretendere solo successivamente il risarcimento di danni concernenti vizi, per come descritti, del tutto palesi e che, quindi, si sarebbero dovuti riscontrare nell'immediatezza; e ciò, mediante raccomandata pervenuta al il 27.8.2020 (doc. Pt_1
5 del fascicolo di prime cure dell'appellata), dopo che il medesimo aveva già sollecitato nei confronti della locatrice la restituzione della cauzione a suo tempo costituita, pari ad € 2.400,00.
3.6 D'altra parte, se è pacifico fra le parti che all'ingresso nell'appartamento del conduttore il box doccia fosse da sostituire o, comunque, mancante, non vi è prova che inter partes fosse stato concluso un accordo per il quale a tale incombente avrebbe dovuto provvedere, a proprie spese,
l'odierno appellante, non rinvenibile, al contrario di quanto riferito dall'appellata, nel contratto di locazione (ove un siffatto patto non viene riportato), tanto meno quale giustificazione della pur prevista modularità crescente dell'entità del canone dopo i primi due anni (v. art. 6). Né, a tale fine, può valere quanto comunicato dal alla signora il 27 agosto 2020 mediante email (doc. Pt_1 CP_1
6 del fascicolo di parte opponente in prime cure), ove, al mero e dichiarato scopo di instaurare trattative per una bonaria soluzione della lite, ma senza alcun espresso riconoscimento di proprie responsabilità, si era limitato a proporre di accollarsi alcune spese (fra cui il box doccia), senza che una siffatta disponibilità sia, poi, sfociata in un accordo.
3.7 Pertanto, la spesa di installazione/sostituzione del box doccia in questione non risulta imputabile all'odierno appellante;
né, d'altra parte, vi è prova che tale arredo del bagno, e così pure il lavabo, il miscelatore e quant'altro descritto nel doc. 10 di parte appellata, siano stati effettivamente acquistati e posizionati all'interno dell'appartamento de quo, la signora al riguardo essendosi Pt_1
limitata a produrre un mero preventivo del proprio idraulico, datato 14.9.2020, di ammontare pari ad € 720 + iva, senza avere riversato in atti la fattura, né la prova del relativo pagamento, così che il
Tribunale ha errato nel considerare l'importo corrispondente nel calcolo del danno liquidato a carico del qui procedente.
pagina 8 di 11 Quanto sopra, vale anche per gli altri arredi – lavatrice, cucina, forno, frigorifero, filtro carbone, piano cottura ed accessori -, per i quali l'appellata ha prodotto fatture di molti mesi successivi al rilascio dell'appartamento da parte del qui procedente (v. doc. 7, del 7.1.2021; doc. 8 e 9, del
5.3.2021), le ultime due delle quali recanti l'indicazione, quale luogo della fornitura, la residenza della stessa in Segrate, via Milano 13, quindi, senza alcuna possibilità di riferire la consegna Pt_2
di tali beni presso l'appartamento per cui è causa, mentre la prima riporta quale luogo di destinazione l'appartamento de quo ed il nome di riferimento , il che conferma che, nel Per_1
frattempo, la proprietaria lo aveva locato a nuovo inquilino, come sostenuto nelle proprie difese già in prime cure dal (che ne ha collocato l'ingresso fin dal 26.8.2020, cioè il giorno successivo Pt_1
al rilascio da parte sua), non idoneamente sul punto smentito dalla la quale, in tale modo, ha CP_1
alterato la situazione dei luoghi e reso impossibile – tanto meno tramite CTU - accertare con idonea oggettività una qualsiasi responsabilità in capo all'appellante, a tacere che in atti l'appellata, anche con riferimento a tali fatture, non ha prodotto alcuna quietanza o dimostrazione, necessariamente per via documentale, giusto quanto previsto dall'art. 2726 cc., del relativo ed effettivo pagamento, del resto neppure riferito dai testi escussi su richiesta della stessa, signori e Tes_2 Tes_4
sentiti nel corso dell'udienza del 28.3.2023, della cui attendibilità, peraltro, è ben dato di
[...]
dubitare, attesi gli stretti rapporti di parentela, la prima, e di convivenza, il secondo, con la medesima.
Pertanto, anche l'importo di complessivamente recato da dette fatture (€ 1.326,69) in alcun modo si può imputare all'appellante, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente.
3.8 Quanto agli altri danni, descritti nella raccomandata del 26.6.2020 della qui convenuta (doc. 5 del suo fascicolo di prime cure), per i quali il Tribunale nulla ha disposto (macchie di penna e di pennarelli sul divano letto, strappo della riloga della tenda della camera da letto e bucatura della parete di cartongesso cui la stessa era fissata, rottura delle ante scorrevoli della camera da letto, fuoriuscita della tapparella di ferro della sala dalle relative guide), al di là della non provata attribuibilità al qui procedente per quanto detto, nulla in concreto è stato comprovato dall'appellata quanto ad esborsi subìti; e ciò, anche con riferimento alle spese per le pulizie dell'appartamento, ancorchè lasciato senza che l'ex inquilino vi avesse provveduto (v. deposizione resa dalla signora cugina dell'appellante, il 28.3.2023, ove la stessa ha dichiarato che “dopo il Testimone_5 trasloco, svuotato il bene, noi non facemmo le pulizie;
né vidi mio cugino farle” e che “non mi risulta che mio cugino signor prima di restituire il bene immobile fece la pulizia del Parte_1 pagina 9 di 11 frigo, lavatrice, lavapiatti e forno a microonde, né mi risulta che lo stesso inviò personale di sua fiducia per effettuare tale attività prima di restituire le chiavi alla proprietà”), anche per le quali nulla è stato prodotto (né fatture, né quietanze), per cui al riguardo non può liquidarsi alcunchè in favore della stessa ed a carico dell'appellante.
3.9 E pari conclusione deve trarsi anche con riferimento alla pretesa della resistente di vedersi rimborsare dal signor il 50% delle spese di registrazione del contratto ed il 100% di quelle Pt_1
per regolarizzare fiscalmente il suo anticipato scioglimento, nulla comprovando i moduli riversati in atti dalla stessa (doc. 11 ed in calce al doc. 3), dai quali non è dato evincersi neppure la loro attribuibilità al contratto di locazione per cui è causa, fra l'altro, riportando enumerazioni riferite a rapporti sinallagmatici non coincidenti fra loro (una, il n. 3T955590 e, l'altra, il n.
20T009559000AA), senza effettiva prova di presentazione all'Agenzia delle Entrate competente
(per entrambi) ed, addirittura, il primo, non essendo corredato da attestato di pagamento dell'importo al cui versamento la medesima ha richiesto venisse condannato al 100% l'ex conduttore, che, in definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va totalmente assolto dalle pretese opposte in giudizio nei suoi confronti dalla signora per l'effetto tenuta a CP_1 restituire all'appellante, nell'intera misura, quanto a suo tempo versato a titolo di cauzione in occasione della stipulazione del contratto di locazione di cui trattasi, trattenuto senza titolo e ragioni degne di tutela.
4.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in accoglimento dell'appello proposto dal signor avverso la sentenza Parte_1
n. 4241/2024 del 24 aprile 2024, pubblicata il 29 aprile 2024, del Tribunale di Milano e, per l'effetto, in riforma della stessa, rigettate le domande proposte in prime cure dalla signora CP_1
quest'ultima vada condannata a restituire all'appellante l'importo di € 2.400,00, oltre agli
[...]
interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio fino al saldo effettivo.
4.2 Consideratane la totale soccombenza ad esito del processo, l'appellata, signora va CP_1
condannata alla rifusione delle spese di lite della fase monitoria, di primo e secondo grado in favore dell'appellante, signor liquidate come in dispositivo, secondo quanto previsto dal Parte_1
d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta
(nella presente fase, in sostanza, senza istruttoria e con limitate attività di trattazione e decisionale,
pagina 10 di 11 tali da giustificare la riduzione al 50% del relativo compenso).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 1815/2024 avente per oggetto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4241/2024, pubblicata in data 29.4.2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto rigetta le domande proposte da nel giudizio di CP_1
primo grado;
2. condanna l'appellata a restituire alla controparte l'importo di € 2.400,00 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo effettivo;
3. condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite, che liquida, quanto alla fase monitoria in € 450,00 per compensi e € 76,00 per esborsi oltre Iva e Cpa come per legge;
quanto al primo grado in € 2.552,00 per compensi, di cui € 425,00 per la fase di studio della controversia, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto infine al presente grado, in € 174,00 per esborsi ed € 1.994,00 per compensi, di cui € 536,00 per la fase di studio della controversia, € 536,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione ed €
426,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 22/1/2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa UR SA Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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