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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/09/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
avv. Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1248\2022, trattenuta in decisione LLudienza del
09.07.2025 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Melania Navelli e Roberto Tartaglia, in Parte_1 forza di procura allegata LLatto di citazione in appello
- appellante -
CONTRO
e , rappresentate e difese dLLavv. Manuel Sciolè, giusta Controparte_1 Controparte_2 procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1115\2022, depositata in data 26.07.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“-in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o comunque fissare udienza camerale per discutere sulla istanza di inibitoria e di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- sempre in via preliminare ed in via istruttoria, disporre ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della CTU medico legale LLuopo nominando altro consulente tecnico psicologo in sostituzione del CTU nominato in primo grado;
- nel merito, in riforma 1 della sentenza n. 1115 emessa dal Tribunale Civile di Pescara - in data 26 luglio 2022, rigettare la domanda attorea siccome formulata in quanto del tutto infondata o, in subordine, limitare la condanna del sig. alla sola somma ritenuta di Giustizia effettivamente dovuta, Parte_1 LLesito della rinnovazione della CTU, tenuto conto dei rilievi mossi da sia negli Parte_1 atti del primo grado di giudizio che nel presente atto di appello;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per le appellate e CP_1 CP_2
“a) accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso appello, con ogni conseguente statuizione;
b) rigettare la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'avverso appello, conseguentemente respingendolo;
d) per l'effetto, confermare la sentenza n. 1115/2022 del Tribunale di Pescara;
e) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso generale,
IVA e CAP come per legge, con conseguente condanna LLintegrale pagamento in favore della convenuta, in omaggio al principio di soccombenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnata sentenza ha accolto la domanda originariamente formulata da CP_1
, in proprio e – al tempo dell'introduzione del giudizio – esercente la responsabilità
[...] genitoriale sulla figlia minore e poi proseguita anche da , divenuta Controparte_2 Controparte_2 maggiorenne in corso di causa e costituitasi a sua volta in proprio, volta LLaccertamento e declaratoria di responsabilità di per la tentata violenza sessuale e gli atti Parte_1 persecutori (messaggi telefonici di contenuto esplicitamente sessuale) commessi nei confronti della minore (legata alla figlia da rapporto di amicizia) nel gennaio 2015 - per i quali era già stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. a due anni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 609 quater e 612 bis c.p. -, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da entrambe le attrici, ed ha condannato a pagare in favore di Parte_1 la somma di € 915,00 e, in favore di , la somma di € Controparte_1 Controparte_2
177.371,00 oltre interessi sulle somme da devalutarsi al fatto e successivamente rivalutate anno per anno ed a rifondere alle attrici e per essa LLRA (essendo stata ammessa CP_1
al patrocinio a spese dello Stato) le spese di giudizio, ponendo a suo carico le spese di
[...]
CTU espletata in corso di causa.
1.1 Il giudice di primo grado, premessa l'efficacia non vincolante in sede civile della sentenza di patteggiamento, da valutarsi insieme agli altri elementi probatori a disposizione, ha ritenuto
2 accertata la responsabilità del convenuto sia per non avere questi contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo dell'an debeatur, sia alla stregua delle risultanze, univoche, delle indagini preliminari svolte nel procedimento penale.
In ordine al quantum debeatur, ha aderito alle conclusioni di cui alla Consulenza d'Ufficio - della cui risposta alle osservazioni dei tecnici di parte ha dato atto - che ha accertato che CP_2 presenta un disturbo post traumatico da stress (PTSD), riconducibile, in misura
[...] significativa, al trauma per le molestie - innestatisi gli episodi nella delicata fase pre adolescenziale, puberale, e concomitanti con altri rilevanti eventi quali la separazione dei genitori e la morte del nonno paterno - con menomazione permanente del 30% in termini di danno biologico psichico e morale;
trauma che ha viepiù concorso, complicandosi, ad uno scompenso della personalità in senso borderline di esordio concomitante, seppur di eziopatogenesi multifattoriale.
Ha proceduto alla liquidazione del relativo danno secondo la quantificazione già sopra indicata, in applicazione dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, nella versione temporalmente più aggiornata, e nella loro integralità, ovvero comprensiva della componente dinamico\relazionale e di quella morale.
Di contro, ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dLLattrice , in difetto di allegazione e prova, riconoscendo – in suo favore – Controparte_1 il solo danno patrimoniale per le spese mediche documentate e quantificate come sopra.
2. ha avversato la sentenza e, a fini di riforma, l'ha censurata sotto il profilo della Parte_1 nullità ex art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. ed ex art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, siccome fondata in via esclusiva sulle risultanze della CTU, nulla, erronea ed inutilizzabile, resa senza tener conto delle osservazioni critiche della consulenza di parte e delle specifiche censure sollevata dalla difesa.
2.1 Nello specifico, ha contestato che l'officiato tecnico abbia utilizzato un metodo di indagine non scientifico, trascurando, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso causale tra evento e danno, la presenza (e rilevanza) di altri elementi idonei a provocare il disturbo post- traumatico da stress (cronico) diagnosticato a , siccome impattanti a livello Controparte_2 emotivo e tali da influire sull'assetto familiare e sui rapporti interpersonali della ragazza, tanto più considerato il breve lasso di tempo (dieci giorni) nel quale si sono verificati gli episodi
“abusivi”.
Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione testologica, evidenziando la mera somministrazione
– da parte dell'officiato ausiliario – di un solo tipo di questionario (SCL-90 R) che avrebbe evidenziato un disagio di intensità elevata nella ragazza, tuttavia contraddetto dLLinsussistenza
3 di problematiche evidenti in vari ambiti (sociale, scolastico e cognitivo) risultati invero soddisfacenti e, soprattutto, in assenza di intrapresi percorsi terapeutici anche farmacologici.
Ha contestato, in via ulteriore, l'errata valutazione dei criteri diagnostici previsti dal DSM 5 per l'accertamento di un disturbo di personalità borderline, con ineludibili conseguenze in ordine alla dichiarata sussistenza del danno psichico.
In conclusione, ha rappresentato la carente soddisfazione di tutti i criteri richiesti per l'accertamento del nesso causale tra evento psicotraumatico e psicopatologia riscontrata
(criterio eziopatogenico, cronologico, di efficienza della causa, di continuità fenomenica e, da ultimo, di esclusione di altre cause).
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione della CTU ed ha formulato istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c..
3. Si sono costituite e , eccependo la formazione del giudicato Controparte_1 Controparte_2 sull'an debeatur, data l'omessa impugnazione del capo di sentenza che ha statuito sull'accertamento della responsabilità dell'appellante ed insistendo, nel merito, per il rigetto del gravame.
4. La causa, trattenuta in decisione LLudienza del 24.04.2024, con ordinanza in pari data è stata rimessa sul ruolo, disponendo la Corte procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata ad integrare gli elementi su cui fondare la decisione sia sotto il profilo medico- specialistico che medico-legale, e designando un collegio peritale, nominando la dott.ssa
(medico-legale) ed il prof. (psicologo), cui sono stati Persona_1 Persona_2 sottoposti i quesiti in atti.
Dopo alcuni concessi rinvii, giustificati dai CCTTUU per indisponibilità obiettiva della perizianda a sottoporsi LLaccertamento e per infortunio del prof. depositato Per_2
l'elaborato peritale, disposta trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.07.2025, alla predetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le comparse conclusionali ed a venti giorni per le memorie di replica.
5. In via preliminare, la Corte rileva la formazione del giudicato interno relativamente sia LLan debeatur (accertata – pag. 4 cpv 2 e 3 sentenza - e non contestata dLLappellante la propria responsabilità nell'occorso) che al quantum debeatur in ordine al danno patrimoniale liquidato in favore di : profili, entrambi, non attinti dLLimpugnazione e non suscettibili Controparte_1 di riforma.
6. Ciò posto, l'appello è fondato pur nei ristretti limiti e per le ragioni di seguito esposti che non possono prescindere dagli esiti della Consulenza tecnica d'Ufficio espletata, le cui conclusioni, frutto di completi accertamenti sul piano medico-scientifico, coerenti – sia nel
4 metodo che nel merito - con le risultanze delle indagini svolte anche con riferimento alla documentazione posta a disposizione degli officiati ausiliari, e sorrette da congrua ed adeguata motivazione - tali da escludere una rinnovazione e\o integrazione del mezzo istruttorio, come invocato dalle appellate - debbono essere condivise e vengono fatte proprie dal Collegio.
7. La CTU medico-legale rinnovata in tale sede, in risposta ai quesiti, invero ha:
- accertato che “presenta problematiche di personalità sia sull'area cognitiva che in quella Controparte_2 affettiva, con marcata instabilità emotivo-affettiva dell'Io. L'ideazione presenta delle difficoltà, con un pensiero lucido e preciso nell'elaborare concetti ma tendenzialmente poco aderente LLesame di realtà e deficit nella valutazione delle situazioni di critica e giudizio. (…) L'Io presenta valide capacità introspettive con elaborazioni interiori che sembrano però connotate anche da ansie e preoccupazioni con difficoltà di adattarsi alle situazioni che possono incidere sul tono dell'umore perdendo di lucidità e attivando un pensiero confabulatorio. (…) L'area dell'affettività presenta importanti criticità, infatti, si osserva instabilità emotiva associata a dipendenza dLLaltro, inteso come bisogno di entrare nella relazione anche se non pienamente ma solo in modo parziale ed immaturo sia dal punto di vista relazionale che libidico. (...). Il tono dell'umore presenta una polarità legata a disforia e tendenza alla depressione, con vissuti di negatività e cupezza, con oscillazioni tra vissuti pessimistici contenuti dLLIo e vissuti che invece investono l'Io travolgendolo nello stato di ansia e angoscia. Tale quadro di funzionamento psicologico non può essere associato totalmente e direttamente ai fatti per cui è causa, in quanto il malessere psichico riscontrato appare più ampio e complesso, con caratteristiche che fanno pensare a un'origine più remota e radicata, riconducibile alla costituzione della personalità del soggetto. In altre parole, l'evento/causa appare molto limitato nel tempo per poter avere prodotto un danno particolarmente significativo sull'Io del soggetto, come invece emerge dLLanalisi psichica e psicopatologica effettuata”;
- chiarito che “Non è possibile affermare con certezza che, prima dell'evento oggetto della causa, la perizianda presentasse già uno stato psicopatologico clinicamente definito. Ciò è dovuto principalmente al fatto che LLepoca dei fatti la persona era ancora in un'età molto giovane, in cui i tratti di personalità e il funzionamento psicologico sono ancora in via di sviluppo e non è raro che eventuali difficoltà emotive, comportamentali o relazionali siano transitorie, legate alla fase evolutiva e non necessariamente indicative di una psicopatologia strutturata. (…) non sono presenti evidenze sufficienti, né anamnestiche né cliniche, per poter affermare che al momento dell'evento la perizianda fosse affetta da un disturbo psicopatologico già in atto.
Di conseguenza, non vi sono elementi oggettivi per stabilire in modo fondato dal punto di vista medico legale se il fatto accaduto abbia aggravato o fatto emergere una condizione psicopatologica preesistente”.
7.1 Gli officiati tecnici, in ulteriore esauriente e convincente risposta alle osservazioni loro poste dal perito di parte appellante, il quale chiedeva ragione della mancata valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale sulla base delle linee-guida dell'
[...]
, escludendone l'applicabilità giacché riferibili a situazioni di danno Controparte_3
5 prodottosi in età adulta e non già nell'infanzia o nella preadolescenza, come in specie;
hanno, altresì, ricondotto ad origine aspecifica le problematiche di personalità e psicopatologiche di
, ben potendo esse riferirsi a cause relative ad altri fattori traumatici, familiari, Controparte_2 ambientali ed evolutivi in generale e non automaticamente collegabili ad ipotesi di maltrattamenti o abusi (con riferimento agli eventi per cui è causa) “perché i minori sono in fase evolutiva e non hanno ancora raggiunto la conformazione dell'Io strutturata e stabile”, richiamando – LLuopo – letteratura specializzata dell'età evolutiva e le linee-guida nazionali sull'ascolto dei minori;
hanno, infine, contestato la dedotta scarsità di informazioni anamnestiche e di considerazione dei cambiamenti di vita subiti dalla chiarendo anzitutto che la relazione CP_2 di Consulenza non può riportare l'intero colloquio avuto con la periziata, ma solo “una sintesi epicritica dei contenuti complessi raccolti” e, in ogni caso, rilevando non essere pervenute, in sede di operazioni peritali svoltesi alla presenza dei consulenti di parte, segnalazioni di sorta sulla necessità di diversi e\o ulteriori approfondimenti.
8. Alla luce di tali conclusioni peritali, risulta che non ha riportato alcun danno Controparte_2 biologico “strictu sensu” inteso, ossia in termini di compromissione del bene “salute” sotto il profilo psico-fisico, da ricondursi alle condotte tenute dLLodierno appellante, sicché la sentenza impugnata merita riforma nella parte in cui ha riconosciuto, in favore dell'appellata, la risarcibilità del danno sotto il profilo del pregiudizio LLintegrità psico-fisica, utilizzando i parametri di cui alle tabelle redatte presso il Tribunale di Milano.
9. Tuttavia, non è in discussione la perpetrazione, da parte di delle condotte Parte_1 persecutorie ed in termini di atti sessuali nei confronti dell'allora minorenne e, in tal senso, la mancanza del danno biologico, come sopra definito, non esclude, in astratto, la configurabilità di un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un possibile danno incidente sugli aspetti dinamico-relazionali, quali conseguenze autonome della lesione, e, pertanto, se il fatto lesivo ha alterato le abitudini personali del soggetto, il danno non patrimoniale deve trovare ristoro nella tutela apprestata dLLart. 2059 c.c. (Cass. n. 531\2014).
10. In materia di atti persecutori, la Suprema Corte ha peraltro riconosciuto che essi “non devono essere tali da integrare una situazione con risvolti patologici, essendo sufficiente che producano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima” (Cass. pen. sez. V., 9 .12. 2019 –
4.2.2020, n. 4728), ed ancora : “Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori (art. 612- bis c.p.), la sussistenza del grave e perdurante stato di ansia prescinde dLLaccertamento di uno stato patologico, conclamato, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice dello stalking non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale o psicologica” (Cass. pen. sez. V, 08/07/2019, n.48055).
6 11. Ebbene, lo stato d'ansia ed il turbamento emotivo sono effetti che sicuramente si sono prodotti in capo LLappellata , essendo ciò desumibile, in via presuntiva, dal Controparte_2 tenore e dalla gravità delle condotte poste in essere dLLappellante in relazione alla minore età della ragazzina ed al tipo di reazione che obiettivamente ci si attende da una preadolescente in casi del genere (lo smarrimento, la paura, l'inquietudine: tutti stati d'animo comunque riferiti dalla ragazza) ed alle circostanze in cui tali condotte sono maturate: non si dimentichi che l'appellante era il padre della “amichetta” frequentata con assiduità da la quale, CP_2 pertanto, dell'uomo si fidava già solo in ragione dell'intrattenuto (e comprovato) rapporto che
è riduttivo ricondurre a mera conoscenza, piuttosto dovendo definirsi di familiarità.
12. Stante quanto sopra, deve ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale qualificabile in termini di c.d. danno morale, consistente nell'“ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato
o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dLLillecito” (Cass. n. 10393/2002).
13. La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, neppure potendo farsi riferimento al parametro di cui al sistema tabellare che individua il danno da sofferenza interiore come quota proporzionale del danno alla salute, giacché per l'appunto assente la lesione della integrità psicofisica, per cui si impone una sua liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenuto conto della gravità del comportamento tenuto da e degli effetti che sono derivati sull'allora minorenne;
data, inoltre, la durata Parte_1 fortunatamente piuttosto limitata delle condotte persecutorie, la Corte ritiene equo liquidare in
€ 20.000,00 il suddetto danno, già rivalutato LLattualità, in favore di . Controparte_2
Sulla somma così determinata, in quanto somma liquida di denaro, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
14. Il complessivo esito del giudizio impone la diversa regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi che, in ragione del parziale accoglimento dell'appello che ha visto la rideterminazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio in favore di , devono Controparte_2 essere compensate tra le pari per 1\3 e poste per il residuo pari a 2\3 a carico dell'appellante sostanzialmente soccombente e liquidate, come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147\2022, tenuto conto del valore della controversia in base al decisum e delle attività effettivamente svolte e con versamento a favore dell'RA essendo l'appellata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento, così provvede:
• in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1115\2022, depositata in data Controparte_2
26.07.2022, ed in sua parziale riforma, condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1
7 favore dell'appellata , della minor somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno non patrimoniale subito sub specie di danno da sofferenza soggettiva interiore, oltre interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia e sino al saldo effettivo;
• condanna l'appellante a rifondere alle appellate in solido, con distrazione in Parte_1 favore dello Stato, i 2\3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida nella predetta misura, quanto al primo grado in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge e, quanto al secondo grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
compensa tra le parti il residuo
1\3.
• pone in via definitiva a carico delle parti, appellante ed appellate, queste ultime in solido, nella misura del 50% ciascuna, le spese di c.t.u. già liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Francesco S. Filocamo
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