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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1858/2024 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Verbale di Udienza del 23/01/2025 All'udienza del 23/01/2025, davanti al Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, alle ore 13:00, è presente per la parte attrice, , l'Avv. TERESA Parte_1
CAMPANA per l'avv. MELARA VINCENZO. La parte attrice precisa di non aver notificato l'atto di citazione al momento dell'iscrizione a ruolo e chiede di essere rimesso nei termini. A questo punto il Giudice invita la parte alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. La parte attrice si riporta alle conclusioni rassegnate ed alla richiesta di rimessione in termini Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 18:00 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza di discussione orale del Errore. L'origine riferimento non è stata trovata , ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa P.IVA_1 esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1858/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Melara, in virtù di C.F._1 mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE - E
(C.F , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
- CONVENUTO NON COSTITUITO - RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ha convenuto in giudizio Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. allegando:
- Che, in data 10 dicembre 2018, ha ricevuto dalla Polizia Municipale di il verbale di accertamento di infrazione n. 5737 P/2018, prot. CP_1
36154, per la presunta violazione delle norme del Codice della Strada,
pagina 2 di 4 accertata mediante rilevamento della velocità con l'ausilio dell'autovelox modello T-Exspeed V 2.0, per un importo complessivo di € 586,50;
- Che il ha provveduto al pagamento della somma contestata in data Pt_1
26 febbraio 2019;
- Che l'attore esige la restituzione della somma testé corrisposta, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Cosenza in data 29.07.2024, che ha disposto il sequestro degli autovelox utilizzati dal Comune di;
CP_1
- Che tale ordinanza, facendo proprie le risultanze delle indagini preliminari, ha accertato che i dispositivi di rilevamento della velocità, incluso il modello T- Exspeed V 2.0, non risultavano essere stati omologati dal
[...]
bensì unicamente approvati mediante decreti Controparte_2 dirigenziali;
- Che come evidenziato dai Giudici del Riesame, le procedure di omologazione e approvazione divergono radicalmente e non possono essere considerate assimilabili, giungendo alla conclusione che le apparecchiature in uso presso il Comune fossero difformi rispetto a quelle specificate nei contratti di fornitura;
- Che il Tribunale del Riesame ha altresì ravvisato il fumus del reato di frode nelle pubbliche forniture ai sensi dell'art. 356 c.p., evidenziando come la mancanza di omologazione costituisse una grave violazione dei presupposti contrattuali per la fornitura di tali apparecchiature;
- Che l'ordinanza ribadisce che tali strumenti non potevano essere utilizzati per accertare validamente le infrazioni stradali, rendendo dunque invalido il presupposto alla base del verbale notificato al Sig. ; Pt_1
- Che il Comune di , pur essendo stato il destinatario di somme CP_1 percepite a titolo di sanzione amministrativa fondata su rilevamenti operati con strumenti privi dei requisiti legali, non ha provveduto alla restituzione delle somme incamerate, nonostante la palese illegittimità del procedimento sanzionatorio originario;
- Che, in tale contesto, si configura una situazione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. a danno del Sig. , poiché il ha Pt_1 Controparte_1 indebitamente tratto un vantaggio economico mediante l'incasso di somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa che, per effetto della illegittimità del presupposto strumentale (autovelox non omologati), non avrebbe dovuto ricevere. Tanto premesso, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare il responsabile di ingiustificato arricchimento ai sensi Controparte_1 dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione in favore del Sig. della somma di € 586,50, o della diversa somma che risulterà Parte_1 dovuta, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
2. Condannare il al pagamento delle spese di lite”.. Controparte_1
La parte convenuta non si è costituito in giudizio.
2. In rito All'udienza del 23.1.2025 sono state effettuate le verifiche preliminari in contraddittorio in virtù del decreto emesso il 30.12.2024, ritualmente comunicato.
pagina 3 di 4 All'udienza del 23.1.2025, in particolare, parte attrice ha dato atto di non aver effettuato la notifica dell'atto di citazione, provvedendo alla notifica del decreto emesso il 30.12.2024, unitamente alla citazione. Tanto premesso, deve rilevarsi l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Ai sensi dell'art. 165 c.p.c., infatti, l'attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto. L'iscrizione a ruolo della causa, dunque, presuppone che la notifica – che determina la pendenza della lite - sia eseguita, o quantomeno che l'attore abbia iniziato il relativo iter (si pensi alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica). L'omessa notifica dell'atto introduttivo non è sanata, né sanabile, attraverso la notificazione effettuata, in data 31.12.2024, dall'attore a mezzo pec dell'atto di citazione
- privo dell'indicazione della data di udienza - oltre che della procura, della relata e del decreto del 31.12.2024 (il quale non conteneva alcun ordine di notifica al convenuto). D'altronde, nei procedimenti introdotti con citazione non può verificarsi la scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che, invece, si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso. L'attore, dunque, non poteva sanare l'inesistenza della notifica originaria mediante la successiva notifica spontanea del decreto di fissazione dell'udienza. Per l'effetto, attesa la mancata instaurazione del rapporto processuale, la domanda va dichiarata improcedibile. Il regime delle spese Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) DICHIARA improcedibile il giudizio;
b) Nulla sulle spese. Così deciso in Castrovillari, all'udienza del giorno 23 gennaio 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli È verbale. Il giudice dott. Eduardo Bucciarelli
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