Articolo 4 della Legge 6 giugno 1952, n. 736
Articolo 3Articolo 5
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24 luglio 1952
Art. 4.
Per il personale di cui agli articoli 35 e 36 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 1 febbraio 1925, n. 217 , le percentuali di cui all'art. 3 sono sostituite dalle seguenti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 24 luglio 1952