CASS
Ordinanza 11 dicembre 2024
Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 1
Ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", con conseguente operatività della preclusione già prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4, c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, non quando la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale, in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare l'identità delle ragioni di fatto contenute nelle due decisioni di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32019 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Assicurazioni danni da FR DE AN Presidente infortunio. Limite di operatività della PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. preclusione di cui all'art. CRISTIANO VALLE Consigliere 348 ter c.p.c. Decisività dell'esame dei parametri AN GIAIME GUIZZI Consigliere economici di riferimento ai fini della OV FANTICINI Consigliere quantificazione degli indennizzi azionati. Ad. cc 25 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 60/2021 R.G. proposto da: OS IM e CI NA, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLI ROBERTO e CROCE GIANFR, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliati per legge;
-ricorrenti-
contro
ALLIANZ SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato CLEMENTE MICHELE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 453/2020 depositata il 13/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. 1 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. In data 2 marzo 2010, sulla Strada Comunale Contrada Aso, in Comune Montefiore dell'Aso, a seguito di caduta con lo Scooter Piaggio Tg. AK67937, MO SS (conducente) e IM CC (trasportata) subivano lesioni fisiche.
2.Nel 2012 il SS e la CC – sul ritenuto presupposto che tali lesioni fisiche subite in occasione dell'infortunio erano documentate e che Allianz s.p.a. si era rifiutata a partecipare alla proposta procedura di mediazione ex L. n. 28/2010 - convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo la predetta Compagnia, chiedendone la condanna al pagamento in loro favore delle indennità previste dalla Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” (regolamentata dalle Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui al Modello INF902, Edizione giugno 2005), stipulata con la medesima Allianz s.p.a. (e, cioè, precisamente: la indennità per Invalidità Permanente con franchigia al 3% ex opzione B, la indennità per Inabilità Temporanea al 100% e al 50%, nonché l'indennità per Diaria da gesso e per spese mediche documentate). In data 1° dicembre 2013 la compagnia si costituiva in giudizio, contestando la tardività della denuncia di infortunio, l'esistenza di precedenti infortuni a carico del SS, l'irrilevanza della perizia di parte prodotta dagli attori a sostegno delle domande formulate, la necessità di addurre prove rigorose in punto di an e quantum debeatur, l'omessa collaborazione per omessa esibizione degli originali degli esami strumentali, l'eccessivo ammontare del quantum azionato. Per tali ragioni, la compagnia chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese. In sede di memoria ex art. 183 c. VI n° 1 c.p.c. gli originari attori provvedevano all'integrazione delle conclusioni originarie al fine di contrastare le eccezioni avversarie circa l'incidenza dei supposti traumi pregressi sulla persona del SS, mentre la compagnia convenuta depositava la sola memoria ex artt. 183 c. VI n° 2 c.p.c., con la quale sosteneva la ritualità della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento della prova orale richiesta dagli attori, nonché mediante espletamento di ctu medico legale sulle persone degli infortunati. Il giudice di primo grado con sentenza n. 296/2015, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia al pagamento: in favore del SS, della somma di euro 36.570,85 e, in favore della CC, della somma di euro 18.570,85, oltre (per entrambi) agli interessi in misura legale dalla data della denuncia dell'infortunio fino alla data del saldo effettivo. Il SS e la CC impugnavano la predetta decisione, articolando sette motivi. In particolare, con il primo motivo censuravano la quantificazione della I.P. (poiché il giudice a quo aveva riconosciuto un danno permanente al SS nella misura del 6/7 % e per la CC nella misura del 7 % mentre il nominato ctu aveva indicato per il primo un 8% e per la seconda un 8/9%), nonché la conseguente determinazione della sorte spettante a entrambi in termini di quantificazione monetaria del danno. Con il secondo motivo deducevano che la sentenza aveva provveduto alla quantificazione della I.T. con un frazionamento tripartito (75%, 50% e 20%) sebbene il contratto ne prevedesse uno bipartito (100% e 50%). Con il terzo motivo si dolevano della omessa liquidazione della “diaria di gessatura” (25 giorni per entrambi gli appellanti). Con il quarto motivo censuravano la sentenza in relazione al mancato riassorbimento della franchigia (in quanto la circostanza, se negata, avrebbe comportato una maggiore liquidazione degli importi). Con il quinto motivo contestavano l'omessa liquidazione delle spese mediche da entrambi sostenute. Con il sesto motivo contestavano il mancato computo della rivalutazione monetaria e degli interessi (anche commerciali), nonché il mancato riconoscimento delle spese di mediazione (infruttuosa) e 3 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 della difesa in tale fase. Con il settimo motivo, infine, contestavano l'errata quantificazione delle spese di lite. La compagnia non si costituiva e veniva dichiarata contumace. La corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 453/2020 (oggetto di successiva ordinanza di correzione materiale): - in accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello (e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata), condannava la compagnia a corrispondere l'ulteriore importo di € 1.245,85 per ciascuna parte, oltre, per entrambi e sulla intera somma dovuta, la rivalutazione monetaria e, sulla somma anno per anno rivalutata dalla domanda sino alla pubblicazione della sentenza, gli interessi commerciali di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. sino al soddisfo;
- poneva le spese di mediazione e le spese di ctu a carico della compagnia, che condannava al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso il SS e la CC. Ha resistito con controricorso la compagnia Allianz. Per l'adunanza del 18 settembre 2024 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. Per l'odierna adunanza, che è stata fissata in esito a rinvio dalla precedente, il Difensore di parte ricorrente ha depositato nuova memoria, richiamando il contenuto della memoria presentata per la citata precedente adunanza. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il SS e la CC – dopo aver rilevato che, nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di c.d. doppia conforme, in 4 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 quanto la preclusione, di cui all'art. 348 ter comma 5 c.p.c. opera solo nel caso in cui le due sentenze in esame < merito>>, mentre nel caso di specie la corte territoriale aveva ritenuto l'aspecificità dei primi quattro motivi di appello - articolano in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n°4 c.p.c. < violazione degli artt. 111 Cost. e 115-132 c. 2^ n°4 c.p.c. - vizio di motivazione per travisamento della prova>>, nella parte in cui la corte territoriale - dopo avere riconosciuto l'impossibilità di risalire (dal contenuto della sentenza di primo grado) ai parametri di riferimento utilizzati dal Tribunale (con particolare riferimento alla I.P. e I.T. per ciascuno dei deducenti) per giungere alla quantificazione oggetto della pronuncia di condanna - ha ritenuto l'impossibilità a dirimere le questioni oggetto di censura a causa del <<...difetto di allegazione della precisa previsione contrattuale dalla quale dedurre tale valore (che gli appellanti indicano ma non riconducono alla sua fonte), anche con riferimento alla diaria di “gessatura” per poi ritenere che “...l'impugnazione è aspecifica perché non si comprende quale errore abbia compiuto il giudice di primo grado nella quantificazione finale delle singole voci e devono, pertanto essere disattesi il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, nonché il quarto perché anche in questo caso all'intervento della corte sulla franchigia dovrebbe conseguire comunque la quantificazione...>>. Si dolgono in sostanza i ricorrenti che la corte territoriale non ha rinvenuto né dagli atti processuali in suo possesso, né dalla documentazione prodotta nei fascicoli di parte, elementi utili ad individuare la disposizione pattizia dalla quale rinvenire i valori monetari contemplati per regolare la monetizzazione con riguardo al punto percentuale di invalidità permanente, al punto corrispondente al 5 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 controvalore giornaliero dell'inabilità temporanea e, infine, al punto relativo alla diaria di gessatura. Sottolineano < motivazione, con conseguente nullità della decisione gravata>>.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. < un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>> nella parte in cui la corte territoriale < fatto - di estrazione extratestuale - rappresentato dal compendio sia degli elementi documentali consacranti i parametri economici da utilizzarsi per regolare la quantificazione degli indennizzi (tutti rinvenibili dalla Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” comprensiva delle sue Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui al Modello INF902 - Edizione giugno 2005) sia del contenuto degli atti processuali dei due gradi di merito e relative domande giudiziali>>, nei quali essi avevano richiamato e riprodotto le sopramenzionate previsioni contrattuali di riferimento. Rinviano al motivo precedente quanto al testo integrale delle disposizioni di riferimento e quanto agli atti processuali nel quale detto testo era indicato.
2. I motivi – che, in quanto connessi, sono trattati congiuntamente – sono fondati.
2.1. Preliminarmente, occorre da atto che la preclusione di cui all'abrogato art. 348-ter comma 5° c.p.c. (in base alla quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360 comma 1° n. 5, quando la sentenza di secondo grado <<è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto>>, sulle quali era fondata la sentenza di primo grado) è stata sostanzialmente riprodotta dal d. lgs. n. 149/2022 nella nuova formulazione dell'art. 360 comma 4 c.p.c. (in base al quale il ricorso per cassazione non può essere proposto quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado 6 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 <> poste a base della decisione impugnata>>. In disparte la leggermente diversa formulazione letterale delle due disposizioni, non ricorre una ipotesi della preclusione in esse previste ogni qual volta la decisione del giudice di secondo grado confermi una o più statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sulla base (non del medesimo sostrato fattuale e/o sulle stesse ragioni giustificatrici, ma) di ragioni ostative di carattere processuale (quali, nel caso di specie, il ritenuto difetto di specificità dei motivi). Tali ragioni, invero, per la loro stessa natura, precludono a priori la sussistenza di un giudizio prognostico negativo sulla fondatezza nel merito del proposto appello (arg. ex Sezioni Unite n. 1914/2016). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: < preclusione, già prevista dall'art. 348 ter comma 5° c.p.c. ed attualmente prevista dall'art. 360 comma 4° c.p.c., opera soltanto nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, ma non opera quando (come per l'appunto si verifica nel caso di specie) la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale (quali, ad esempio, la ritenuta aspecificità dei motivi di appello), in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare la identità delle “stesse ragioni” di fatto, contenute nelle due decisioni di merito>>.
2.2. Tanto precisato in via generale, occorre dar atto che nel caso di specie, per come risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte: a) la previsione contrattuale, regolatoria delle somme assicurate, era quella integralmente prodotta dai deducenti al n. 34 del fascicolo di primo grado e denominata Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” (comprensiva delle sue Condizioni Generali, Aggiuntive e 7 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 Particolari di cui al Modello INF902 - Edizione giugno 2005), di cui sono state riprodotte in ricorso le parti di interesse (pp. 6, 7, 14, 15, 20, 34); b) i ricorrenti - sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pp. 3-5), e poi durante entrambi i gradi di giudizio (memoria conclusionale di primo grado, atto di citazione in appello, memoria conclusionale in grado di appello, che vengono riprodotti in ricorso nelle parti di interesse) - hanno richiamato specificatamente la disciplina contrattuale al fine di agevolare l'individuazione dei parametri economici di riferimento per le singole tipologie di indennizzo (Invalidità Permanente con riferimento al valore del punto percentuale estrapolato dalla complessiva somma assicurata per ciascuno dei deducenti;
Inabilità Temporanea con riguardo al valore pro-die riconosciuto a ciascuno;
diaria gessatura;
spese mediche e franchigie applicabili sia per l'Invalidità Permanente che per l'Inabilità Temporanea). Pertanto, è indubbia la decisività del mancato esame dei parametri economici di riferimento ai fini della quantificazione dell'indennità e delle sue singole componenti: tale omissione, invero, ha precluso alla corte territoriale di verificare, in conformità ai motivi di appello, la correttezza dell'operato del Giudice di primo grado in merito alle somme riconosciute in sentenza. In definitiva, la corte territoriale, affermando che l'impugnazione fosse aspecifica a causa della mancata indicazione della fonte/origine contrattuale delle pretese e delle relative allegazioni di parte, è incorsa nei vizi denunciati e, in particolare, ha omesso l'esame di fatti emergenti dalla documentazione, specificamente richiamata, che era stata prodotta dagli odierni ricorrenti sin dal primo grado del giudizio di merito. Non può non essere sottolineato che la stessa corte di merito nella parte espositiva dei motivi di appello (p. 2), trascritta in ricorso 8 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 (alle pp. 15-15) ha correttamente descritto le ragioni dell'impugnazione e le conseguenti richieste di riforma della sentenza di primo grado, dando così implicitamente atto di avere compreso il contenuto delle censure proposte.
3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata: con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché, ritenuta specifica l'impugnazione, proceda all'esame di questa sotto ogni altro aspetto in rito e, poi e se del caso, nel merito, in uno a quello dei fatti emergenti dalla documentazione che era stata prodotta dagli odierni ricorrenti sin dal primo grado del giudizio di merito. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
4. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo del ricorso;
e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Presidente NC De TE 9
-ricorrenti-
contro
ALLIANZ SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato CLEMENTE MICHELE, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 453/2020 depositata il 13/05/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. 1 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 FATTI DI CAUSA 1. In data 2 marzo 2010, sulla Strada Comunale Contrada Aso, in Comune Montefiore dell'Aso, a seguito di caduta con lo Scooter Piaggio Tg. AK67937, MO SS (conducente) e IM CC (trasportata) subivano lesioni fisiche.
2.Nel 2012 il SS e la CC – sul ritenuto presupposto che tali lesioni fisiche subite in occasione dell'infortunio erano documentate e che Allianz s.p.a. si era rifiutata a partecipare alla proposta procedura di mediazione ex L. n. 28/2010 - convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo la predetta Compagnia, chiedendone la condanna al pagamento in loro favore delle indennità previste dalla Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” (regolamentata dalle Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui al Modello INF902, Edizione giugno 2005), stipulata con la medesima Allianz s.p.a. (e, cioè, precisamente: la indennità per Invalidità Permanente con franchigia al 3% ex opzione B, la indennità per Inabilità Temporanea al 100% e al 50%, nonché l'indennità per Diaria da gesso e per spese mediche documentate). In data 1° dicembre 2013 la compagnia si costituiva in giudizio, contestando la tardività della denuncia di infortunio, l'esistenza di precedenti infortuni a carico del SS, l'irrilevanza della perizia di parte prodotta dagli attori a sostegno delle domande formulate, la necessità di addurre prove rigorose in punto di an e quantum debeatur, l'omessa collaborazione per omessa esibizione degli originali degli esami strumentali, l'eccessivo ammontare del quantum azionato. Per tali ragioni, la compagnia chiedeva il rigetto della domanda, vinte le spese. In sede di memoria ex art. 183 c. VI n° 1 c.p.c. gli originari attori provvedevano all'integrazione delle conclusioni originarie al fine di contrastare le eccezioni avversarie circa l'incidenza dei supposti traumi pregressi sulla persona del SS, mentre la compagnia convenuta depositava la sola memoria ex artt. 183 c. VI n° 2 c.p.c., con la quale sosteneva la ritualità della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, espletamento della prova orale richiesta dagli attori, nonché mediante espletamento di ctu medico legale sulle persone degli infortunati. Il giudice di primo grado con sentenza n. 296/2015, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia al pagamento: in favore del SS, della somma di euro 36.570,85 e, in favore della CC, della somma di euro 18.570,85, oltre (per entrambi) agli interessi in misura legale dalla data della denuncia dell'infortunio fino alla data del saldo effettivo. Il SS e la CC impugnavano la predetta decisione, articolando sette motivi. In particolare, con il primo motivo censuravano la quantificazione della I.P. (poiché il giudice a quo aveva riconosciuto un danno permanente al SS nella misura del 6/7 % e per la CC nella misura del 7 % mentre il nominato ctu aveva indicato per il primo un 8% e per la seconda un 8/9%), nonché la conseguente determinazione della sorte spettante a entrambi in termini di quantificazione monetaria del danno. Con il secondo motivo deducevano che la sentenza aveva provveduto alla quantificazione della I.T. con un frazionamento tripartito (75%, 50% e 20%) sebbene il contratto ne prevedesse uno bipartito (100% e 50%). Con il terzo motivo si dolevano della omessa liquidazione della “diaria di gessatura” (25 giorni per entrambi gli appellanti). Con il quarto motivo censuravano la sentenza in relazione al mancato riassorbimento della franchigia (in quanto la circostanza, se negata, avrebbe comportato una maggiore liquidazione degli importi). Con il quinto motivo contestavano l'omessa liquidazione delle spese mediche da entrambi sostenute. Con il sesto motivo contestavano il mancato computo della rivalutazione monetaria e degli interessi (anche commerciali), nonché il mancato riconoscimento delle spese di mediazione (infruttuosa) e 3 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 della difesa in tale fase. Con il settimo motivo, infine, contestavano l'errata quantificazione delle spese di lite. La compagnia non si costituiva e veniva dichiarata contumace. La corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 453/2020 (oggetto di successiva ordinanza di correzione materiale): - in accoglimento del quinto e del sesto motivo di appello (e, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata), condannava la compagnia a corrispondere l'ulteriore importo di € 1.245,85 per ciascuna parte, oltre, per entrambi e sulla intera somma dovuta, la rivalutazione monetaria e, sulla somma anno per anno rivalutata dalla domanda sino alla pubblicazione della sentenza, gli interessi commerciali di cui all'art. 1284 comma 4, c.c. sino al soddisfo;
- poneva le spese di mediazione e le spese di ctu a carico della compagnia, che condannava al pagamento delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso il SS e la CC. Ha resistito con controricorso la compagnia Allianz. Per l'adunanza del 18 settembre 2024 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. Per l'odierna adunanza, che è stata fissata in esito a rinvio dalla precedente, il Difensore di parte ricorrente ha depositato nuova memoria, richiamando il contenuto della memoria presentata per la citata precedente adunanza. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il SS e la CC – dopo aver rilevato che, nel caso di specie, non è configurabile una ipotesi di c.d. doppia conforme, in 4 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 quanto la preclusione, di cui all'art. 348 ter comma 5 c.p.c. opera solo nel caso in cui le due sentenze in esame < merito>>, mentre nel caso di specie la corte territoriale aveva ritenuto l'aspecificità dei primi quattro motivi di appello - articolano in ricorso due motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n°4 c.p.c. < violazione degli artt. 111 Cost. e 115-132 c. 2^ n°4 c.p.c. - vizio di motivazione per travisamento della prova>>, nella parte in cui la corte territoriale - dopo avere riconosciuto l'impossibilità di risalire (dal contenuto della sentenza di primo grado) ai parametri di riferimento utilizzati dal Tribunale (con particolare riferimento alla I.P. e I.T. per ciascuno dei deducenti) per giungere alla quantificazione oggetto della pronuncia di condanna - ha ritenuto l'impossibilità a dirimere le questioni oggetto di censura a causa del <<...difetto di allegazione della precisa previsione contrattuale dalla quale dedurre tale valore (che gli appellanti indicano ma non riconducono alla sua fonte), anche con riferimento alla diaria di “gessatura” per poi ritenere che “...l'impugnazione è aspecifica perché non si comprende quale errore abbia compiuto il giudice di primo grado nella quantificazione finale delle singole voci e devono, pertanto essere disattesi il primo, il secondo e il terzo motivo di appello, nonché il quarto perché anche in questo caso all'intervento della corte sulla franchigia dovrebbe conseguire comunque la quantificazione...>>. Si dolgono in sostanza i ricorrenti che la corte territoriale non ha rinvenuto né dagli atti processuali in suo possesso, né dalla documentazione prodotta nei fascicoli di parte, elementi utili ad individuare la disposizione pattizia dalla quale rinvenire i valori monetari contemplati per regolare la monetizzazione con riguardo al punto percentuale di invalidità permanente, al punto corrispondente al 5 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 controvalore giornaliero dell'inabilità temporanea e, infine, al punto relativo alla diaria di gessatura. Sottolineano < motivazione, con conseguente nullità della decisione gravata>>.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata ex art. 360 comma 1 n° 5 c.p.c. < un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>> nella parte in cui la corte territoriale < fatto - di estrazione extratestuale - rappresentato dal compendio sia degli elementi documentali consacranti i parametri economici da utilizzarsi per regolare la quantificazione degli indennizzi (tutti rinvenibili dalla Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” comprensiva delle sue Condizioni Generali, Aggiuntive e Particolari di cui al Modello INF902 - Edizione giugno 2005) sia del contenuto degli atti processuali dei due gradi di merito e relative domande giudiziali>>, nei quali essi avevano richiamato e riprodotto le sopramenzionate previsioni contrattuali di riferimento. Rinviano al motivo precedente quanto al testo integrale delle disposizioni di riferimento e quanto agli atti processuali nel quale detto testo era indicato.
2. I motivi – che, in quanto connessi, sono trattati congiuntamente – sono fondati.
2.1. Preliminarmente, occorre da atto che la preclusione di cui all'abrogato art. 348-ter comma 5° c.p.c. (in base alla quale il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360 comma 1° n. 5, quando la sentenza di secondo grado <<è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto>>, sulle quali era fondata la sentenza di primo grado) è stata sostanzialmente riprodotta dal d. lgs. n. 149/2022 nella nuova formulazione dell'art. 360 comma 4 c.p.c. (in base al quale il ricorso per cassazione non può essere proposto quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado 6 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 <> poste a base della decisione impugnata>>. In disparte la leggermente diversa formulazione letterale delle due disposizioni, non ricorre una ipotesi della preclusione in esse previste ogni qual volta la decisione del giudice di secondo grado confermi una o più statuizioni contenute nella sentenza di primo grado sulla base (non del medesimo sostrato fattuale e/o sulle stesse ragioni giustificatrici, ma) di ragioni ostative di carattere processuale (quali, nel caso di specie, il ritenuto difetto di specificità dei motivi). Tali ragioni, invero, per la loro stessa natura, precludono a priori la sussistenza di un giudizio prognostico negativo sulla fondatezza nel merito del proposto appello (arg. ex Sezioni Unite n. 1914/2016). Va dunque affermato il seguente principio di diritto: < preclusione, già prevista dall'art. 348 ter comma 5° c.p.c. ed attualmente prevista dall'art. 360 comma 4° c.p.c., opera soltanto nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella di secondo grado siano state delibate nel merito, ma non opera quando (come per l'appunto si verifica nel caso di specie) la sentenza del giudice di secondo grado, pur confermando quella di primo grado, sia argomentata su ragioni di natura processuale (quali, ad esempio, la ritenuta aspecificità dei motivi di appello), in quanto tale circostanza impedisce di per sé quell'attività di comparazione, sottesa da entrambe le suddette disposizioni, diretta a verificare la identità delle “stesse ragioni” di fatto, contenute nelle due decisioni di merito>>.
2.2. Tanto precisato in via generale, occorre dar atto che nel caso di specie, per come risulta dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte: a) la previsione contrattuale, regolatoria delle somme assicurate, era quella integralmente prodotta dai deducenti al n. 34 del fascicolo di primo grado e denominata Polizza infortuni “Piano Assicurativo Miralis” (comprensiva delle sue Condizioni Generali, Aggiuntive e 7 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 Particolari di cui al Modello INF902 - Edizione giugno 2005), di cui sono state riprodotte in ricorso le parti di interesse (pp. 6, 7, 14, 15, 20, 34); b) i ricorrenti - sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (pp. 3-5), e poi durante entrambi i gradi di giudizio (memoria conclusionale di primo grado, atto di citazione in appello, memoria conclusionale in grado di appello, che vengono riprodotti in ricorso nelle parti di interesse) - hanno richiamato specificatamente la disciplina contrattuale al fine di agevolare l'individuazione dei parametri economici di riferimento per le singole tipologie di indennizzo (Invalidità Permanente con riferimento al valore del punto percentuale estrapolato dalla complessiva somma assicurata per ciascuno dei deducenti;
Inabilità Temporanea con riguardo al valore pro-die riconosciuto a ciascuno;
diaria gessatura;
spese mediche e franchigie applicabili sia per l'Invalidità Permanente che per l'Inabilità Temporanea). Pertanto, è indubbia la decisività del mancato esame dei parametri economici di riferimento ai fini della quantificazione dell'indennità e delle sue singole componenti: tale omissione, invero, ha precluso alla corte territoriale di verificare, in conformità ai motivi di appello, la correttezza dell'operato del Giudice di primo grado in merito alle somme riconosciute in sentenza. In definitiva, la corte territoriale, affermando che l'impugnazione fosse aspecifica a causa della mancata indicazione della fonte/origine contrattuale delle pretese e delle relative allegazioni di parte, è incorsa nei vizi denunciati e, in particolare, ha omesso l'esame di fatti emergenti dalla documentazione, specificamente richiamata, che era stata prodotta dagli odierni ricorrenti sin dal primo grado del giudizio di merito. Non può non essere sottolineato che la stessa corte di merito nella parte espositiva dei motivi di appello (p. 2), trascritta in ricorso 8 Numero registro generale 60/2021 Numero sezionale 3930/2024 Numero di raccolta generale 32019/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 (alle pp. 15-15) ha correttamente descritto le ragioni dell'impugnazione e le conseguenti richieste di riforma della sentenza di primo grado, dando così implicitamente atto di avere compreso il contenuto delle censure proposte.
3. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata: con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, perché, ritenuta specifica l'impugnazione, proceda all'esame di questa sotto ogni altro aspetto in rito e, poi e se del caso, nel merito, in uno a quello dei fatti emergenti dalla documentazione che era stata prodotta dagli odierni ricorrenti sin dal primo grado del giudizio di merito. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
4. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo motivo del ricorso;
e, per l'effetto: - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Presidente NC De TE 9