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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 403/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26/11/2025, davanti al Giudice dott. DI CH, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ZANOIA PAOLA nonché la parte personalmente;
nessuno per il convenuto. CP_1
L'avv. ZANOIA si riporta agli atti e alle note conclusive depositate.
L'avv. ZANOIA e la parte presente acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
DI CH
N. 403/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CH, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola ZANOIA, del foro di Verbania ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verbania, via Madonnina n. 11, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA
e contro
in persona del pro Controparte_5 CP_6 tempore, corrente in Omegna, Via 11 Settembre n. 11, C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis e con vittoria delle spese, così provvedere: Con decreto motivato, inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla parte resistente: Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'impugnato provvedimento e comunque disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento medesimo. Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15 % di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione alla sottoscritta avvocata antistataria”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
respingere il ricorso per carenza di totalità passiva del diritto azionato e conseguente difetto di legittimazione passiva, per le ragioni sovra esposte. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premesso di essere insegnante Parte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l' Controparte_5
di Omegna, esponeva:
[...]
- di essere stata collocata in malattia dal Medico di Base Dr. con certificato Persona_1 telematico del 6.2.2024 e prognosi clinica sino a tutto il 6.3.2024, certificato redatto telematicamente dal medesimo medico curante e trasmesso all' CP_7
- che in data 22.2.2024, in occasione del controllo di visita fiscale effettuata dal Medico dell' la Prof.ssa risultava “non conosciuta all'indirizzo di reperibilità indicato nel CP_7 Pt_1 certificato medico emesso dal medico curante e sconosciuta per la consegna della raccomandata a/r inviata allo stesso indirizzo dichiarato sul certificato medico telematico” come indicato nella richiesta di chiarimenti per assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo (Prot. N.
0003060/2024 del 18.3.2024);
- che, con provvedimento prot. N. 0003582 del 28.3.2024, notificato in data 3.4.2024 di
“assenza ingiustificata alla visita di controllo” le veniva comminata la sanzione della perdita del trattamento economico dei primi dieci giorni di malattia per il periodo dal 6.2.2024 al
6.3.2024 in quanto considerata assente ingiustificata alla visita di controllo.
La ricorrente evidenziava che nel certificato trasmesso dal medico curante era stato indicato per errore quale luogo di residenza il n. civico 8 della Via Bertone Bruno di Casale OR
RR anziché il n. civico 18 della medesima via e località ma che tale errore era riconducibile al medico curante come dallo stesso riconosciuto con dichiarazione del 21.3.2024; d'altronde alla dipendente, in occasione della visita presso il Dr. del 6 febbraio 2024 era stata Per_1
consegnata la copia cartacea del certificato telematico che non contiene alcuna indicazione anagrafica e la medesima non poteva sospettare l'errore poiché in tutte le altre occasioni il
Dr. aveva correttamente indicato il numero civico. Per_1 Su queste premesse, osservando che la ricorrente aveva puntualmente adempiuto a tutti gli incombenti che la normativa pone a carico del lavoratore, comunicando al medico curante il proprio corretto recapito, come si evince dal fatto che, già in passato, la stessa era stata sottoposta a visita di controllo e reperita presso l'abitazione all'indirizzo corretto di residenza e che, all'opposto, non era nelle condizioni di individuare l'errore da parte del medico curante, in quanto la copia cartacea che le era stata fornita non esponeva i suoi dati di residenza e domicilio, invocando pertanto la propria buona fede, rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, posto che l'ente che ha emesso il provvedimento impugnato è l' ed è il medesimo l'unico titolare del rapporto previdenziale da cui CP_7 scaturisce a carico della ricorrente il lamentato trattenimento economico, a titolo sanzionatorio, dell'indennità di malattia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico dell' CP_5
con il quale ai sensi dell'art. 5 – comma 15 – d.l. 12.10.1983 n. 463 convertito con
[...] modificazioni con l. 11.11.1983 n. 638, decretava che la prof. doveva essere Pt_1
considerata assente non giustificata alla visita di controllo per i giorni dal 6.2.2024 al 6.3.2024
(per un totale di mesi 1 e giorni 1) con conseguente perdita del trattamento di malattia nella misura dei primi dieci giorni.
Come noto, l'art. 5, comma 14 del decreto legge n. 463/83 convertito in legge n.
638/83 prevede: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La ricorrente contestando la fondatezza del provvedimento del Dirigente Scolastico ha specificamente inteso impugnare il provvedimento emesso dal proprio datore di lavoro per quanto direttamente incidente sul rapporto di lavoro sicché deve concludersi, in relazione al contenuto della domanda, per la legittimazione passiva del . Controparte_2 Per completezza, va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_8
mero organo periferico dell'Amministrazione scolastica statale, privo di
[...]
autonomia processuale, essendo il solo legittimato passivamente Controparte_2 nelle controversie relative ai rapporti di lavoro (cfr. Cass. 6372/2011).
Ciò posto, in fatto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente non è minimamente contestata da parte resistente sicché le allegazioni di cui al ricorso devono darsi per ammesse.
In particolare, è documentalmente provato che abbia iniziato ad Parte_1 usufruire di un periodo di malattia in data 6.2.2024; nel certificato telematico compilato e trasmesso dal medico curante veniva indicata come residenza o domicilio abituale l'indirizzo di Casale OR RR via Bertone 8. Parte E' quindi pacifico che in data 22.2.2024 il medico dell' abbia tentato di procedere alla visita fiscale di controllo e che la ricorrente sia risultata sconosciuta all'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato.
Nel provvedimento impugnato si dà atto di un'ulteriore raccomandata inviata dalla Scuola alla docente e restituita essendo sconosciuto all'indirizzo il destinatario.
In effetti, l'unico indirizzo di residenza e di domicilio della ricorrente, mai variato, risulta essere Casale OR RR via Bertone 18.
Una nuova richiesta di giustificazioni in relazione all'assenza alla visita fiscale veniva formulata dall'Istituto Scolastico con nota del 18.3.2024.
Ebbene, il medico curante che ha redatto il certificato del 6.2.2024 ha reso una dichiarazione scritta (doc. 7 parte ricorrente) con cui ammetteva di avere commesso un errore di compilazione inserendo il numero civico 8 (anziché quello corretto corrispondente al 18): nessuna contestazione in merito a tale dichiarazione ha mosso il Ministero che neppure ha preso posizione sul relativo contenuto, dovendosi quindi dare per ammessa la circostanza dichiarata.
In effetti, la dichiarazione è perfettamente coincidente con il fatto che nel successivo certificato medico redatto dal medesimo medico in data 11.3.2024 (prima ancora che la
Scuola chiedesse giustificazione in merito all'impossibilità di effettuare la visita del 22 febbraio) veniva indicato l'indirizzo corretto (doc. 6 parte ricorrente).
Merita condivisione quanto dedotto quindi dalla parte ricorrente in merito alla buona fede della ricorrente dal momento che l'errore non si deve ricondurre ad una sua dichiarazione ingannevole ma ad un mero errore di compilazione del medico curante, errore di cui la docente non poteva avere contezza dal momento che la copia cartacea del certificato rilasciata al lavoratore non riporta detta specifica indicazione (doc. 8 parte ricorrente).
Il fatto che il certificato dell'11.3.2024 (si ribadisce precedente la richiesta di spiegazioni proveniente dalla Scuola pervenuta alla ricorrente) riportasse il domicilio corretto conferma che alcuna condotta volontaria sia stata posta da parte dell'insegnante per eludere la visita fiscale;
né, per le ragioni già dette, può ravvisarsi una colpa nell'omesso controllo di quanto riportato dal medico, trattandosi di errore di battitura del medesimo che non risultava dalla copia in possesso della ricorrente.
A ciò si aggiunga che il corretto indirizzo era in possesso della scuola, che pertanto poteva rendersi conto di quello che appariva immediatamente come un mero errore materiale, come risulta proprio dalla stessa richiesta di giustificazioni indirizzata appunto a Casale
OR RR via Bertone 18 (doc. 4 parte ricorrente).
In definitiva, non può dirsi provata alcuna violazione incombente sul lavoratore per il caso di malattia e pertanto deve dichiararsi l'illegittimità del “provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo” emesso dal Dirigente Scolastico dell'
[...] di Omegna, del 28.3.2024. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione parametrata allo scaglione di riferimento indicato dalla ricorrente e con distrazione a favore difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 403/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5 CP_5 Parte_3
[...]
- accerta l'illegittimità del “provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo” emesso dal Dirigente Scolastico dell' Omegna, del Controparte_5
28.3.2024, che per l'effetto annulla. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 515 per competenze ed € 32,25 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 26.11.2025
Il Giudice DI CH
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26/11/2025, davanti al Giudice dott. DI CH, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. ZANOIA PAOLA nonché la parte personalmente;
nessuno per il convenuto. CP_1
L'avv. ZANOIA si riporta agli atti e alle note conclusive depositate.
L'avv. ZANOIA e la parte presente acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
DI CH
N. 403/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. DI CH, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paola ZANOIA, del foro di Verbania ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Verbania, via Madonnina n. 11, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_4
PARTE CONVENUTA
e contro
in persona del pro Controparte_5 CP_6 tempore, corrente in Omegna, Via 11 Settembre n. 11, C.F. P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis e con vittoria delle spese, così provvedere: Con decreto motivato, inaudita altera parte, ovvero con ordinanza, previa convocazione delle parti e fissazione del termine per la notifica alla parte resistente: Accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'impugnato provvedimento e comunque disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento medesimo. Adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15 % di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione alla sottoscritta avvocata antistataria”
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis;
respingere il ricorso per carenza di totalità passiva del diritto azionato e conseguente difetto di legittimazione passiva, per le ragioni sovra esposte. Con vittoria di spese nel presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premesso di essere insegnante Parte_1 assunta con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l' Controparte_5
di Omegna, esponeva:
[...]
- di essere stata collocata in malattia dal Medico di Base Dr. con certificato Persona_1 telematico del 6.2.2024 e prognosi clinica sino a tutto il 6.3.2024, certificato redatto telematicamente dal medesimo medico curante e trasmesso all' CP_7
- che in data 22.2.2024, in occasione del controllo di visita fiscale effettuata dal Medico dell' la Prof.ssa risultava “non conosciuta all'indirizzo di reperibilità indicato nel CP_7 Pt_1 certificato medico emesso dal medico curante e sconosciuta per la consegna della raccomandata a/r inviata allo stesso indirizzo dichiarato sul certificato medico telematico” come indicato nella richiesta di chiarimenti per assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo (Prot. N.
0003060/2024 del 18.3.2024);
- che, con provvedimento prot. N. 0003582 del 28.3.2024, notificato in data 3.4.2024 di
“assenza ingiustificata alla visita di controllo” le veniva comminata la sanzione della perdita del trattamento economico dei primi dieci giorni di malattia per il periodo dal 6.2.2024 al
6.3.2024 in quanto considerata assente ingiustificata alla visita di controllo.
La ricorrente evidenziava che nel certificato trasmesso dal medico curante era stato indicato per errore quale luogo di residenza il n. civico 8 della Via Bertone Bruno di Casale OR
RR anziché il n. civico 18 della medesima via e località ma che tale errore era riconducibile al medico curante come dallo stesso riconosciuto con dichiarazione del 21.3.2024; d'altronde alla dipendente, in occasione della visita presso il Dr. del 6 febbraio 2024 era stata Per_1
consegnata la copia cartacea del certificato telematico che non contiene alcuna indicazione anagrafica e la medesima non poteva sospettare l'errore poiché in tutte le altre occasioni il
Dr. aveva correttamente indicato il numero civico. Per_1 Su queste premesse, osservando che la ricorrente aveva puntualmente adempiuto a tutti gli incombenti che la normativa pone a carico del lavoratore, comunicando al medico curante il proprio corretto recapito, come si evince dal fatto che, già in passato, la stessa era stata sottoposta a visita di controllo e reperita presso l'abitazione all'indirizzo corretto di residenza e che, all'opposto, non era nelle condizioni di individuare l'errore da parte del medico curante, in quanto la copia cartacea che le era stata fornita non esponeva i suoi dati di residenza e domicilio, invocando pertanto la propria buona fede, rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il eccependo la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, posto che l'ente che ha emesso il provvedimento impugnato è l' ed è il medesimo l'unico titolare del rapporto previdenziale da cui CP_7 scaturisce a carico della ricorrente il lamentato trattenimento economico, a titolo sanzionatorio, dell'indennità di malattia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico dell' CP_5
con il quale ai sensi dell'art. 5 – comma 15 – d.l. 12.10.1983 n. 463 convertito con
[...] modificazioni con l. 11.11.1983 n. 638, decretava che la prof. doveva essere Pt_1
considerata assente non giustificata alla visita di controllo per i giorni dal 6.2.2024 al 6.3.2024
(per un totale di mesi 1 e giorni 1) con conseguente perdita del trattamento di malattia nella misura dei primi dieci giorni.
Come noto, l'art. 5, comma 14 del decreto legge n. 463/83 convertito in legge n.
638/83 prevede: “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La ricorrente contestando la fondatezza del provvedimento del Dirigente Scolastico ha specificamente inteso impugnare il provvedimento emesso dal proprio datore di lavoro per quanto direttamente incidente sul rapporto di lavoro sicché deve concludersi, in relazione al contenuto della domanda, per la legittimazione passiva del . Controparte_2 Per completezza, va, invece, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' CP_8
mero organo periferico dell'Amministrazione scolastica statale, privo di
[...]
autonomia processuale, essendo il solo legittimato passivamente Controparte_2 nelle controversie relative ai rapporti di lavoro (cfr. Cass. 6372/2011).
Ciò posto, in fatto la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente non è minimamente contestata da parte resistente sicché le allegazioni di cui al ricorso devono darsi per ammesse.
In particolare, è documentalmente provato che abbia iniziato ad Parte_1 usufruire di un periodo di malattia in data 6.2.2024; nel certificato telematico compilato e trasmesso dal medico curante veniva indicata come residenza o domicilio abituale l'indirizzo di Casale OR RR via Bertone 8. Parte E' quindi pacifico che in data 22.2.2024 il medico dell' abbia tentato di procedere alla visita fiscale di controllo e che la ricorrente sia risultata sconosciuta all'indirizzo di reperibilità indicato nel certificato.
Nel provvedimento impugnato si dà atto di un'ulteriore raccomandata inviata dalla Scuola alla docente e restituita essendo sconosciuto all'indirizzo il destinatario.
In effetti, l'unico indirizzo di residenza e di domicilio della ricorrente, mai variato, risulta essere Casale OR RR via Bertone 18.
Una nuova richiesta di giustificazioni in relazione all'assenza alla visita fiscale veniva formulata dall'Istituto Scolastico con nota del 18.3.2024.
Ebbene, il medico curante che ha redatto il certificato del 6.2.2024 ha reso una dichiarazione scritta (doc. 7 parte ricorrente) con cui ammetteva di avere commesso un errore di compilazione inserendo il numero civico 8 (anziché quello corretto corrispondente al 18): nessuna contestazione in merito a tale dichiarazione ha mosso il Ministero che neppure ha preso posizione sul relativo contenuto, dovendosi quindi dare per ammessa la circostanza dichiarata.
In effetti, la dichiarazione è perfettamente coincidente con il fatto che nel successivo certificato medico redatto dal medesimo medico in data 11.3.2024 (prima ancora che la
Scuola chiedesse giustificazione in merito all'impossibilità di effettuare la visita del 22 febbraio) veniva indicato l'indirizzo corretto (doc. 6 parte ricorrente).
Merita condivisione quanto dedotto quindi dalla parte ricorrente in merito alla buona fede della ricorrente dal momento che l'errore non si deve ricondurre ad una sua dichiarazione ingannevole ma ad un mero errore di compilazione del medico curante, errore di cui la docente non poteva avere contezza dal momento che la copia cartacea del certificato rilasciata al lavoratore non riporta detta specifica indicazione (doc. 8 parte ricorrente).
Il fatto che il certificato dell'11.3.2024 (si ribadisce precedente la richiesta di spiegazioni proveniente dalla Scuola pervenuta alla ricorrente) riportasse il domicilio corretto conferma che alcuna condotta volontaria sia stata posta da parte dell'insegnante per eludere la visita fiscale;
né, per le ragioni già dette, può ravvisarsi una colpa nell'omesso controllo di quanto riportato dal medico, trattandosi di errore di battitura del medesimo che non risultava dalla copia in possesso della ricorrente.
A ciò si aggiunga che il corretto indirizzo era in possesso della scuola, che pertanto poteva rendersi conto di quello che appariva immediatamente come un mero errore materiale, come risulta proprio dalla stessa richiesta di giustificazioni indirizzata appunto a Casale
OR RR via Bertone 18 (doc. 4 parte ricorrente).
In definitiva, non può dirsi provata alcuna violazione incombente sul lavoratore per il caso di malattia e pertanto deve dichiararsi l'illegittimità del “provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo” emesso dal Dirigente Scolastico dell'
[...] di Omegna, del 28.3.2024. Controparte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza con liquidazione parametrata allo scaglione di riferimento indicato dalla ricorrente e con distrazione a favore difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 403/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5 CP_5 Parte_3
[...]
- accerta l'illegittimità del “provvedimento di assenza ingiustificata alla visita di controllo” emesso dal Dirigente Scolastico dell' Omegna, del Controparte_5
28.3.2024, che per l'effetto annulla. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 515 per competenze ed € 32,25 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 26.11.2025
Il Giudice DI CH