Articolo 19 della Legge 25 maggio 1981, n. 307
Articolo 18
Versione
1 luglio 1981
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Versione
17 ottobre 1991
Art. 19.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente.
((Nel registro generale dei testamenti sono altresi' iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'articolo 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1› gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalita' ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non e' dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo))
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991