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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/07/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado per modifica della condizioni di divorzio iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lanciano del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Raiano, Via Palombaia n. 38, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Fiorino del Foro di Sulmona presso il cui studio, sito in Sulmona, Corso Ovidio n. 135, è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025, chiedendo:
“che l'On.le Tribunale di Sulmona, modificando quanto convenzionalmente stabilito dalle parti nell'anno 2011 e recepito nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso dal Tribunale di Sulmona in data 12 aprile 2011 all'esito del procedimento di V.G. n. 304/2010, voglia revocare l'assegno mensile di € 200,00 a carico del sig. per il mantenimento del figlio Parte_1 PE
nato il [...], residente in [...], altresì revocando l'obbligo di corrispondere il
[...]
50% delle spese straordinarie per detto figlio. Chiede che la sig.ra sia condannata Controparte_1 alla restituzione della somma di € 200,00 mensili versata dal sig. a partire dal mese Parte_1 di luglio 2024 a seguire, trattenuta direttamente dal datore di lavoro e versata alla sig.ra CP
. Che vengano rigettate le domande riconvenzionali spiegate dalla sig.ra ,
[...] Controparte_1
1 peraltro costituitasi tardivamente il 9.12.2024, due giorni prima dell'udienza. Che parte resistente, attesa la temerarietà delle proprie richieste, l'assoluta assenza di prove ed il rifiuto della proposta conciliativa, venga altresì condannata al pagamento delle spese e delle competenze legali del giudizio.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025: “In via preliminare e istruttoria, si insiste affinché il Giudice disponga la prova orale con il figlio PE sulle circostanze già indicate nella memoria di costituzione depositata in favore di . Controparte_1
In caso di rigetto della richiesta istruttoria sopra indicata, Voglia il Tribunale di Sulmona: a) Disporre l'adesione della parte resistente alla proposta conciliativa formulata dal ricorrente all'udienza del 18.12.2024, secondo la quale il verserà la somma di € 200,00 mensili per tutto Pt_1
l'anno 2025 con rinuncia della alla rivalutazione per gli anni pregressi”, con contestuale CP rigetto di ogni altra domanda formulata da parte avversa;
b) Disporre altresì la rivalutazione monetaria dovuta per legge sull'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio ER
Con riserva di poter rettificare le sopra indicate conclusioni laddove all'esito della prova orale richiesta, ove accolta, se ne ravvisasse la necessità”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 10.09.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 richiedere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'obbligo, a proprio carico, di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 200,00 mensili a titolo il mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi, nonché la PE restituzione da parte di della somma di € 200,00 mensili versata dal ricorrente a Controparte_1 partire dal mese di luglio 2024.
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto il matrimonio concordatario con in data 30.05.1992. Controparte_1
-che dal matrimonio sono nati tre figli: nato il [...], nato il Persona_1 Persona_3
31.10.1995 e nato il [...]; Persona_4
-che in data 26.05.2005 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi;
-che con sentenza n. 432/2009 del 21.09.2009 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale è stato disposto il collocamento dei figli presso la madre e l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 700,00 di cui € 100,00 per la moglie e € 200,00 per ciascun figlio;
-che in data 25.11.2009, all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio dallo stesso incardinato (V.G. 323/2009), il Giudice del Tribunale di Sulmona ha disposto la revoca dell'assegno in favore di;
Controparte_1
-che a seguito di un ulteriore procedimento di modifica (V.G. n. 304/2010) il Tribunale di Sulmona ha disposto il collocamento del figlio resso il padre;
ER3
-che si rende necessaria una nuova modifica delle condizioni di divorzio, atteso che il figlio maggiore di anni 32, si è trasferito a vivere a Torino ed è presumibilmente economicamente PE autosufficiente;
-che non è nota al ricorrente l'attività di lavoro che svolge effettivamente il figlio non avendo PE
2 contatti con quest'ultimo da vari anni;
-che ha continuato ad incassare l'assegno di mantenimento per il figlio nonostante Controparte_1 il trasferimento del medesimo presso il capoluogo piemontese, senza nulla riferire al ricorrente;
-che è stato vano ogni tentativo di pervenire ad una revisione congiunta delle condizioni di divorzio.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cpc al P.M.
2.Con comparsa del 10.12.2024 si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso proposto da , previa conferma delle condizioni di divorzio, nonché disporsi l'obbligo di Parte_1 pagamento, a carico del ricorrente, dell'importo relativo alla rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento di € 200,00 stabilito per i due figli e ammontante a complessivi € 164,80; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, disporre l'obbligo al versamento della ER rivalutazione monetaria di € 82,40 sull'importo di € 200,00 quale contributo per il figlio , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto:
-che non è mai stato presente nella vita dei figli e dopo la separazione si è disinteressato degli Pt_1 stessi, con evidenti ripercussioni sul loro benessere psicologico;
-che il secondogenito che era stato collocato presso il padre con decreto del 12-14 aprile ER3
2011, ad oggi vive in Austria dove svolge l'attività di carpentiere;
-che vive a Torino, svolgendo lavori saltuari, riuscendo a guadagnare non più di 800,00 € PE mensili, coabita con un altro ragazzo e non può considerarsi economicamente autosufficiente, tant'è che starebbe elaborando l'ipotesi di far rientro a Sulmona;
-che il ragazzo ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia del Lavoro presso l'Università di L'Aquila e nel mese di luglio 2025 sosterrà l'esame di stato e successivamente è sua intenzione avviare il tirocinio relativo per concludere gli studi;
-di aver sempre sostenuto nelle proprie spese, effettuando bonifici in suo favore e PE consegnandogli denaro ogni volta che il ragazzo fa rientro a Sulmona;
-che non risulta un peggioramento delle condizioni economiche di tale da giustificare Parte_1 una riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio PE
-che la situazione economica attuale non permette alla resistente di supportare le esigenze dei figli con le sue uniche risorse, in quanto la stessa, che ha svolto lavori da badante, ad oggi è in cerca di occupazione;
-che non ha mai partecipato alle spese straordinarie per i figli, né ha versato alcunché a titolo Pt_1 di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per i medesimi;
-che risulta infondata la richiesta di restituzione della somma di € 200,00 versata a titolo di mantenimento del figlio dal mese di luglio 2024 in poi, in virtù del fatto che non è intervenuto PE idoneo provvedimento modificativo in tal senso.
Ha quindi concluso come in atti.
3.All'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2024, il ricorrente ha formalizzato una proposta
3 conciliativa, consistente nella disponibilità a corrispondere all'ex coniuge l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore del figlio per un altro anno ancora, fino al mese di dicembre PE
2025, previa rinuncia, da parte di alla rivalutazione per gli anni pregressi. CP
Il Giudice ha fissato per la verifica dell'eventuale adesione alla proposta transattiva l'udienza cartolare del 23.1.2025, assegnando alle parti termine sino a tale data per il deposito di note scritte.
Con note autorizzate del 22.01.2025 ha dichiarato di non accettare la proposta come Controparte_1 formulata da all'udienza del 18.12.2024, stante la necessità di una maggior tutela delle Parte_1 esigenze del figlio insistendo per la sua audizione. Parte resistente ha rinnovato la proposta PE conciliativa, chiedendo, in caso di mancata accettazione della controparte, fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione.
4.Il Giudice relatore, ritenuta l'inammissibilità dell'ascolto del figlio maggiorenne, per l'inapplicabilità della disciplina ex art. 473-bis.4 c.p.c. riservata esclusivamente all'ascolto del minore (considerazioni a cui il Collegio ritiene di aderire integralmente), ha ammesso la documentazione richiesta dalle parti e, in mancanza di articolazione di prova orale, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza cartolare del 17.4.2025, poi rinviata d'ufficio, nelle medesime modalità, alla data del 5.5.2025, assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
5.La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla proposta conciliativa.
Preliminarmente preme evidenziare l'irrilevanza della accettazione della proposta conciliativa formulata dal ricorrente in prima udienza da e rifiutata nei termini assegnati come Parte_1 nuovamente formalizzata dalla resistente nelle note conclusive, atteso che – al di là del deposito di apposita nota a chiarimento da parte del ricorrente in data 6.5.2025 – in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del proponente, non può in alcun modo presumersi alcuna sorta di sopravvivenza dell'efficacia della proposta allo spirare del termine fissato per la sua accettazione, tale da consentire all'accettazione successivamente manifestata (peraltro a seguito di un espresso rifiuto) di poter validamente perfezionare l'accordo.
Deve quindi passarsi all'esame delle varie questioni di merito.
Sulla domanda di revoca al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1
Il ricorrente ha chiesto disporsi, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Nel giudizio che ci occupa, risulta circostanza pacifica che il ragazzo, che ha compiuto 33 anni, si è definitivamente allontanato dalla casa coniugale e che lo stesso risiede a Torino, dove vive stabilmente e svolge varie attività lavorative.
La circostanza che il figlio maggiorenne si è emancipato, costituendo un nucleo familiare a sé, risulta provata documentalmente;
invero il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di residenza di datato 7.6.2024, che attesta che il medesimo è residente in [...]al Largo Borgaro Persona_1
n. 29 scala C.
La predetta circostanza è stata confermata dalla resistente, che ha dichiarato che il figlio vive ER5
4 a Torino, coabita con un altro ragazzo dividendo le spese di gestione della casa, corrispondendo un canone mensile di locazione pari ad € 300,00 mensili e svolge lavoretti “con i quali riesce a guadagnare alla fine del mese non più di € 800 mensili”.
altresì, ha precisato che il ragazzo ha ultimato il percorso di studi, avendo Controparte_1 conseguito la laurea magistrale in psicologia del lavoro presso l'Università di L'Aquila, e che nel mese di luglio 2025 sosterrà l'esame di stato.
La resistente, tuttavia, ha evidenziato che il ragazzo non è ancora economicamente autosufficiente, e poiché il tentativo di rendersi indipendente non ha funzionato, il medesimo sta programmando di fare rientro a Sulmona. Prova della non autosufficienza economica del ragazzo, secondo la resistente, sarebbe costituita dalla circostanza che la stessa continua a sostenere esborsi per il figlio maggiore, effettuando bonifici in suo favore e consegnandogli denaro quando fa rientro a Sulmona.
Gli assunti di non risultano provati, atteso che la resistente si è limitata a produrre Controparte_1 in giudizio solo quattro distinte di pagamento effettuate in favore del figlio di importo pari ad € 50,00 e un successivo bonifico di € 200,00 relativi al periodo settembre 2024/dicembre 2024 (dunque successivi alla richiesta stragiudiziale di , risalente al mese di giugno 2024 e in Parte_1 concomitanza con la notifica del ricorso che ci occupa).
Parimenti, la resistente non ha provato di sostenere spese straordinarie per il figlio né ha PE fornito prova che quest'ultimo, pur avendo stabilito la residenza fuori regione, faccia rientro periodicamente nella casa materna di Sulmona.
È quindi presumibile ritenere che le somme versate dal ricorrente in favore di non Controparte_1 vengano più utilizzate per le necessità personali del figlio e che nemmeno la resistente concorra al mantenimento del figlio ultratrentenne, essendo quest'ultimo divenuto pienamente autosufficiente.
In diritto, si osserva che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice di merito è tenuto a valutare con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass., sent. 20/08/2014, n. 18076; Cass., ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 e Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5615/2024 del 20/11/2024).
Con riguardo all'onere della prova in relazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, osserva il Tribunale come la giurisprudenza della Suprema Corte si sia ormai consolidata nell'affermare il principio di diritto per cui l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento gravi sul richiedente (cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. I., sent. 20.09.2023, n. 26875/2023, in senso conforme a quanto in precedente affermato da Cass., sentenza n. 12952/2016).
Ed ancora, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
5 specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il “figlio adulto” in ragione del principio di responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”(Cass. Civ, Sez. I, 23.01.2024, n. 2259).
Le risultanze istruttorie hanno dunque consentito di acclarare che il figlio è divenuto definitivamente autosufficiente.
Ne discende la revoca dell'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio e all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per il medesimo, a decorrere Persona_1 dalla domanda giudiziale.
Sulla domanda del ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento per il figlio Persona_1
La domanda proposta da , inerente alla richiesta di restituzione delle somme Parte_1 mensilmente versate a dal mese di luglio 2024 a seguire, per il mantenimento del Controparte_1 figlio oltre che estremamente generica, è inammissibile e infondata. PE
Invero, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Inoltre, "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione". (Cass. Civ, sent. 4224/ 2021).
Sulla domanda della resistente di rivalutazione Istat.
La resistente, in sede di costituzione, in via riconvenzionale ha chiesto disporsi l'obbligo di pagamento, a carico del ricorrente, dell'importo relativo alla rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento di € 200,00 stabilito per i due figli e ammontante a complessivi € 164,80; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, disporsi l'obbligo a carico di P_
, al versamento della rivalutazione monetaria di € 82,40 sull'importo di € 200,00 quale
[...] ER contributo per il figlio , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In sede di note conclusive, previa rinuncia alle ulteriori istanze formulate in sede di costituzione, ha chiesto disporsi esclusivamente la rivalutazione monetaria dovuta per legge sull'assegno di ER mantenimento dovuto da in favore del figlio . Parte_1
6 La domanda riconvenzionale, oltre che tardivamente formulata, è inammissibile, atteso che la rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento è un meccanismo automatico e obbligatorio per legge, volto ad adeguare l'importo dell'assegno all'inflazione, ed è dovuta indipendentemente dalla previsione esplicita che venga fatta in sede di separazione e/o divorzio.
Spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
-revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio e di concorrere al pagamento del 50% delle spese Persona_1 straordinarie in favore del medesimo;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado per modifica della condizioni di divorzio iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lanciano del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Raiano, Via Palombaia n. 38, è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Fiorino del Foro di Sulmona presso il cui studio, sito in Sulmona, Corso Ovidio n. 135, è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025, chiedendo:
“che l'On.le Tribunale di Sulmona, modificando quanto convenzionalmente stabilito dalle parti nell'anno 2011 e recepito nel decreto di modifica delle condizioni di divorzio emesso dal Tribunale di Sulmona in data 12 aprile 2011 all'esito del procedimento di V.G. n. 304/2010, voglia revocare l'assegno mensile di € 200,00 a carico del sig. per il mantenimento del figlio Parte_1 PE
nato il [...], residente in [...], altresì revocando l'obbligo di corrispondere il
[...]
50% delle spese straordinarie per detto figlio. Chiede che la sig.ra sia condannata Controparte_1 alla restituzione della somma di € 200,00 mensili versata dal sig. a partire dal mese Parte_1 di luglio 2024 a seguire, trattenuta direttamente dal datore di lavoro e versata alla sig.ra CP
. Che vengano rigettate le domande riconvenzionali spiegate dalla sig.ra ,
[...] Controparte_1
1 peraltro costituitasi tardivamente il 9.12.2024, due giorni prima dell'udienza. Che parte resistente, attesa la temerarietà delle proprie richieste, l'assoluta assenza di prove ed il rifiuto della proposta conciliativa, venga altresì condannata al pagamento delle spese e delle competenze legali del giudizio.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 5.5.2025: “In via preliminare e istruttoria, si insiste affinché il Giudice disponga la prova orale con il figlio PE sulle circostanze già indicate nella memoria di costituzione depositata in favore di . Controparte_1
In caso di rigetto della richiesta istruttoria sopra indicata, Voglia il Tribunale di Sulmona: a) Disporre l'adesione della parte resistente alla proposta conciliativa formulata dal ricorrente all'udienza del 18.12.2024, secondo la quale il verserà la somma di € 200,00 mensili per tutto Pt_1
l'anno 2025 con rinuncia della alla rivalutazione per gli anni pregressi”, con contestuale CP rigetto di ogni altra domanda formulata da parte avversa;
b) Disporre altresì la rivalutazione monetaria dovuta per legge sull'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente in favore del figlio ER
Con riserva di poter rettificare le sopra indicate conclusioni laddove all'esito della prova orale richiesta, ove accolta, se ne ravvisasse la necessità”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 10.09.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 richiedere, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell'obbligo, a proprio carico, di corrispondere in favore dell'ex coniuge la somma di € 200,00 mensili a titolo il mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di questi, nonché la PE restituzione da parte di della somma di € 200,00 mensili versata dal ricorrente a Controparte_1 partire dal mese di luglio 2024.
Il ricorrente ha allegato:
-di aver contratto il matrimonio concordatario con in data 30.05.1992. Controparte_1
-che dal matrimonio sono nati tre figli: nato il [...], nato il Persona_1 Persona_3
31.10.1995 e nato il [...]; Persona_4
-che in data 26.05.2005 il Tribunale di Sulmona ha omologato la separazione dei coniugi;
-che con sentenza n. 432/2009 del 21.09.2009 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale è stato disposto il collocamento dei figli presso la madre e l'obbligo del ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 700,00 di cui € 100,00 per la moglie e € 200,00 per ciascun figlio;
-che in data 25.11.2009, all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio dallo stesso incardinato (V.G. 323/2009), il Giudice del Tribunale di Sulmona ha disposto la revoca dell'assegno in favore di;
Controparte_1
-che a seguito di un ulteriore procedimento di modifica (V.G. n. 304/2010) il Tribunale di Sulmona ha disposto il collocamento del figlio resso il padre;
ER3
-che si rende necessaria una nuova modifica delle condizioni di divorzio, atteso che il figlio maggiore di anni 32, si è trasferito a vivere a Torino ed è presumibilmente economicamente PE autosufficiente;
-che non è nota al ricorrente l'attività di lavoro che svolge effettivamente il figlio non avendo PE
2 contatti con quest'ultimo da vari anni;
-che ha continuato ad incassare l'assegno di mantenimento per il figlio nonostante Controparte_1 il trasferimento del medesimo presso il capoluogo piemontese, senza nulla riferire al ricorrente;
-che è stato vano ogni tentativo di pervenire ad una revisione congiunta delle condizioni di divorzio.
Il ricorrente ha quindi concluso come in atti.
Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 cpc al P.M.
2.Con comparsa del 10.12.2024 si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso proposto da , previa conferma delle condizioni di divorzio, nonché disporsi l'obbligo di Parte_1 pagamento, a carico del ricorrente, dell'importo relativo alla rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento di € 200,00 stabilito per i due figli e ammontante a complessivi € 164,80; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, disporre l'obbligo al versamento della ER rivalutazione monetaria di € 82,40 sull'importo di € 200,00 quale contributo per il figlio , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha esposto:
-che non è mai stato presente nella vita dei figli e dopo la separazione si è disinteressato degli Pt_1 stessi, con evidenti ripercussioni sul loro benessere psicologico;
-che il secondogenito che era stato collocato presso il padre con decreto del 12-14 aprile ER3
2011, ad oggi vive in Austria dove svolge l'attività di carpentiere;
-che vive a Torino, svolgendo lavori saltuari, riuscendo a guadagnare non più di 800,00 € PE mensili, coabita con un altro ragazzo e non può considerarsi economicamente autosufficiente, tant'è che starebbe elaborando l'ipotesi di far rientro a Sulmona;
-che il ragazzo ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia del Lavoro presso l'Università di L'Aquila e nel mese di luglio 2025 sosterrà l'esame di stato e successivamente è sua intenzione avviare il tirocinio relativo per concludere gli studi;
-di aver sempre sostenuto nelle proprie spese, effettuando bonifici in suo favore e PE consegnandogli denaro ogni volta che il ragazzo fa rientro a Sulmona;
-che non risulta un peggioramento delle condizioni economiche di tale da giustificare Parte_1 una riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio PE
-che la situazione economica attuale non permette alla resistente di supportare le esigenze dei figli con le sue uniche risorse, in quanto la stessa, che ha svolto lavori da badante, ad oggi è in cerca di occupazione;
-che non ha mai partecipato alle spese straordinarie per i figli, né ha versato alcunché a titolo Pt_1 di rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento per i medesimi;
-che risulta infondata la richiesta di restituzione della somma di € 200,00 versata a titolo di mantenimento del figlio dal mese di luglio 2024 in poi, in virtù del fatto che non è intervenuto PE idoneo provvedimento modificativo in tal senso.
Ha quindi concluso come in atti.
3.All'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2024, il ricorrente ha formalizzato una proposta
3 conciliativa, consistente nella disponibilità a corrispondere all'ex coniuge l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili in favore del figlio per un altro anno ancora, fino al mese di dicembre PE
2025, previa rinuncia, da parte di alla rivalutazione per gli anni pregressi. CP
Il Giudice ha fissato per la verifica dell'eventuale adesione alla proposta transattiva l'udienza cartolare del 23.1.2025, assegnando alle parti termine sino a tale data per il deposito di note scritte.
Con note autorizzate del 22.01.2025 ha dichiarato di non accettare la proposta come Controparte_1 formulata da all'udienza del 18.12.2024, stante la necessità di una maggior tutela delle Parte_1 esigenze del figlio insistendo per la sua audizione. Parte resistente ha rinnovato la proposta PE conciliativa, chiedendo, in caso di mancata accettazione della controparte, fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione.
4.Il Giudice relatore, ritenuta l'inammissibilità dell'ascolto del figlio maggiorenne, per l'inapplicabilità della disciplina ex art. 473-bis.4 c.p.c. riservata esclusivamente all'ascolto del minore (considerazioni a cui il Collegio ritiene di aderire integralmente), ha ammesso la documentazione richiesta dalle parti e, in mancanza di articolazione di prova orale, ha fissato per la discussione orale della causa l'udienza cartolare del 17.4.2025, poi rinviata d'ufficio, nelle medesime modalità, alla data del 5.5.2025, assegnando alle parti termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
5.La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla proposta conciliativa.
Preliminarmente preme evidenziare l'irrilevanza della accettazione della proposta conciliativa formulata dal ricorrente in prima udienza da e rifiutata nei termini assegnati come Parte_1 nuovamente formalizzata dalla resistente nelle note conclusive, atteso che – al di là del deposito di apposita nota a chiarimento da parte del ricorrente in data 6.5.2025 – in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del proponente, non può in alcun modo presumersi alcuna sorta di sopravvivenza dell'efficacia della proposta allo spirare del termine fissato per la sua accettazione, tale da consentire all'accettazione successivamente manifestata (peraltro a seguito di un espresso rifiuto) di poter validamente perfezionare l'accordo.
Deve quindi passarsi all'esame delle varie questioni di merito.
Sulla domanda di revoca al mantenimento del figlio maggiorenne Persona_1
Il ricorrente ha chiesto disporsi, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, la revoca del contributo al mantenimento del figlio.
Nel giudizio che ci occupa, risulta circostanza pacifica che il ragazzo, che ha compiuto 33 anni, si è definitivamente allontanato dalla casa coniugale e che lo stesso risiede a Torino, dove vive stabilmente e svolge varie attività lavorative.
La circostanza che il figlio maggiorenne si è emancipato, costituendo un nucleo familiare a sé, risulta provata documentalmente;
invero il ricorrente ha prodotto in giudizio il certificato di residenza di datato 7.6.2024, che attesta che il medesimo è residente in [...]al Largo Borgaro Persona_1
n. 29 scala C.
La predetta circostanza è stata confermata dalla resistente, che ha dichiarato che il figlio vive ER5
4 a Torino, coabita con un altro ragazzo dividendo le spese di gestione della casa, corrispondendo un canone mensile di locazione pari ad € 300,00 mensili e svolge lavoretti “con i quali riesce a guadagnare alla fine del mese non più di € 800 mensili”.
altresì, ha precisato che il ragazzo ha ultimato il percorso di studi, avendo Controparte_1 conseguito la laurea magistrale in psicologia del lavoro presso l'Università di L'Aquila, e che nel mese di luglio 2025 sosterrà l'esame di stato.
La resistente, tuttavia, ha evidenziato che il ragazzo non è ancora economicamente autosufficiente, e poiché il tentativo di rendersi indipendente non ha funzionato, il medesimo sta programmando di fare rientro a Sulmona. Prova della non autosufficienza economica del ragazzo, secondo la resistente, sarebbe costituita dalla circostanza che la stessa continua a sostenere esborsi per il figlio maggiore, effettuando bonifici in suo favore e consegnandogli denaro quando fa rientro a Sulmona.
Gli assunti di non risultano provati, atteso che la resistente si è limitata a produrre Controparte_1 in giudizio solo quattro distinte di pagamento effettuate in favore del figlio di importo pari ad € 50,00 e un successivo bonifico di € 200,00 relativi al periodo settembre 2024/dicembre 2024 (dunque successivi alla richiesta stragiudiziale di , risalente al mese di giugno 2024 e in Parte_1 concomitanza con la notifica del ricorso che ci occupa).
Parimenti, la resistente non ha provato di sostenere spese straordinarie per il figlio né ha PE fornito prova che quest'ultimo, pur avendo stabilito la residenza fuori regione, faccia rientro periodicamente nella casa materna di Sulmona.
È quindi presumibile ritenere che le somme versate dal ricorrente in favore di non Controparte_1 vengano più utilizzate per le necessità personali del figlio e che nemmeno la resistente concorra al mantenimento del figlio ultratrentenne, essendo quest'ultimo divenuto pienamente autosufficiente.
In diritto, si osserva che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice di merito è tenuto a valutare con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass., sent. 20/08/2014, n. 18076; Cass., ordinanza n. 17183 del 14/08/2020 e Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5615/2024 del 20/11/2024).
Con riguardo all'onere della prova in relazione al diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne, osserva il Tribunale come la giurisprudenza della Suprema Corte si sia ormai consolidata nell'affermare il principio di diritto per cui l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento gravi sul richiedente (cfr., di recente, Cass. Civ., Sez. I., sent. 20.09.2023, n. 26875/2023, in senso conforme a quanto in precedente affermato da Cass., sentenza n. 12952/2016).
Ed ancora, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
5 specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il “figlio adulto” in ragione del principio di responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”(Cass. Civ, Sez. I, 23.01.2024, n. 2259).
Le risultanze istruttorie hanno dunque consentito di acclarare che il figlio è divenuto definitivamente autosufficiente.
Ne discende la revoca dell'obbligo, a carico di , di contribuire al mantenimento del Parte_1 figlio e all'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per il medesimo, a decorrere Persona_1 dalla domanda giudiziale.
Sulla domanda del ricorrente di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento per il figlio Persona_1
La domanda proposta da , inerente alla richiesta di restituzione delle somme Parte_1 mensilmente versate a dal mese di luglio 2024 a seguire, per il mantenimento del Controparte_1 figlio oltre che estremamente generica, è inammissibile e infondata. PE
Invero, in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).
Inoltre, "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione". (Cass. Civ, sent. 4224/ 2021).
Sulla domanda della resistente di rivalutazione Istat.
La resistente, in sede di costituzione, in via riconvenzionale ha chiesto disporsi l'obbligo di pagamento, a carico del ricorrente, dell'importo relativo alla rivalutazione monetaria dell'assegno di mantenimento di € 200,00 stabilito per i due figli e ammontante a complessivi € 164,80; in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, disporsi l'obbligo a carico di P_
, al versamento della rivalutazione monetaria di € 82,40 sull'importo di € 200,00 quale
[...] ER contributo per il figlio , con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
In sede di note conclusive, previa rinuncia alle ulteriori istanze formulate in sede di costituzione, ha chiesto disporsi esclusivamente la rivalutazione monetaria dovuta per legge sull'assegno di ER mantenimento dovuto da in favore del figlio . Parte_1
6 La domanda riconvenzionale, oltre che tardivamente formulata, è inammissibile, atteso che la rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento è un meccanismo automatico e obbligatorio per legge, volto ad adeguare l'importo dell'assegno all'inflazione, ed è dovuta indipendentemente dalla previsione esplicita che venga fatta in sede di separazione e/o divorzio.
Spese di lite.
La reciproca parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata o disattesa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio così provvede:
-revoca, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'obbligo di di contribuire Parte_1 al mantenimento del figlio e di concorrere al pagamento del 50% delle spese Persona_1 straordinarie in favore del medesimo;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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