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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 25/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere Sentito il consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 247/2023 RG promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAVOUR 88 SASSARI presso lo studio dell'avv. LOI PIERFRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata in atti, unitamente all'avv. MASSACCI GABRIELLA appellante contro
( ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA CAVOUR 77 SASSARI presso lo studio dell'avv. DERIU MARIA GIOVANNA come da procura allegata in atti appellata La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello, ogni altra istanza respinta, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente grado del giudizio e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: 1°- Ordinare la divisione tra i comproprietari e secondo Pt_1 CP_1 le rispettive quote, dell'appartamento e relativo posto auto in Sassari, via Carmelo Floris n. 14, identificato al C.F. del medesimo comune al F. 72, part. 1388, sub. 1, p. T., zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 426,08 (l'appartamento) e stesso foglio, particella e zona censuaria, sub. 21, piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza 15 mq, rendita
€ 66,62 (il garage). 2°- Dichiarare l'appellante in diritto di apporzionarsi sul ricavato della vendita degli immobili comuni sia per la quota di 1/2 delle spese dal medesimo appellante anticipate in via esclusiva, quali indicate nell'espositiva dell'atto di citazione in primo grado (esclusa la caparra non ufficiale) e dell'atto di appello;
spese pari, per detta quota, a € 21.861,47 o a quell'altra somma, anche maggiore, che verrà accertata nel corso del giudizio, con interessi dal giorno di ogni singolo pagamento sino al saldo;
sia per la metà dei frutti ritraibili dai suddetti beni, corrispondenti alla metà del loro valore locativo, quale verrà accertato nel corso del giudizio, a far data quanto meno dal 30.3.2015 sino alla divisione, con interessi da ogni mese di occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte dell'appellata sino al saldo. In subordine rispetto alle richieste del capoverso precedente, dichiarare la sig.ra tenuta al rimborso in CP_1 favore dell'appellante della quota di 1/2 delle medesime spese e dei predetti frutti e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del CP_1 sig. della somma che verrà accertata come dovuta per gli stessi titoli nel Pt_1 cors giudizio, con interessi rispettivamente dal giorno di ogni singolo pagamento e da ogni mese di occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte dell'appellata sino al saldo. 3°- Porre le spese della divisione a carico della massa. 4°- Accertare che l'appellante è creditore nei confronti della sig.ra a titolo di rimborso della quota del 50% dei costi per cure mediche del CP_1 figlio , quali meglio dettagliate nell'espositiva dell'atto di citazione in Per_1 primo nell'espositiva dell'atto d'appello, della somma complessiva di €
1.443,91 o di quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del giudizio. 5° - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento in favore del conchiudente della predetta somma di € 1.443,91 o di quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del giudizio, con interessi dal dì di ogni singolo pagamento sino al saldo. 6°- Condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme, maggiorate di interessi dal pagamento al saldo, dalla stessa appellata eventualmente riscosse, nelle more, in eccesso rispetto a quanto alla stessa appellata dovuto sulla base delle risultanze del presente grado del giudizio. 7° - Porre a carico della sig.ra le spese e i CP_1 compensi del doppio grado del giudizio, incluse quel e al sub- procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, oltre spese generali, CPA e IVA. Per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
2) Con vittoria dei compensi e spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore. Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi al Tribinale di Sassari la ex moglie Parte_1
al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_1 sull'immobile sito in Sassari nella via Carmelo Floris n. 14, acquistato dalle parti in costanza di matrimonio, e sentire condannare la CP_1
- alla restituzione delle somme versate in via esclusiva per l'acquisto della predetta casa, quantificate in euro 21.861,47;
- al pagamento di una indennità di occupazione per il mancato godimento del bene immobile a far data dal provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1
- al rimborso pari al 50% delle spese mediche straord ontate per il figlio della coppia, pari ad euro 1.443,91.
, costituitasi tardivamente, aderiva alla domanda di Controparte_1 munione, contestando le ulteriori pretese formulate dal in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva Pt_1 tituzione nella misura pari al 50% degli importi versati in via esclusiva per il pagamento del mutuo a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2004 sino all'ultima semestralità dell'anno 2020, pari a complessivi euro 19.531,22. Nelle more del giudizio, stante l'accordo delle parti, l'immobile, indivisibile in natura, era posto in vendita tramite professionista delegato ed aggiudicato in data 24.02.2022 per un importo al netto delle spese in prededuzione pari ad euro 70.407,64. Istruita la causa documentalmente e mediante c.t.u., con sentenza n. 567/2023, emessa in data 2.6.2023, il Tribunale di Sassari rigettava le domande formulate dal e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta Parte_1 dall iarava dovuta in suo favore la somma di euro 19.531,22. CP_1 In particolare, il giudice di prime cure, premesso che gli ex coniugi avevano optato in costanza di matrimonio per il regime della comunione legale, riteneva che alcuna somma dovesse essere corrisposta dalla a titolo di importi CP_1 versati dal per l'acquisto della casa coniugale, dovendosi presumere che Pt_1 gli stessi provenissero dalla comunione familiare in assenza di prova contraria sul punto. Né alcuna somma doveva essere versata dalla a titolo di CP_1 indennità di occupazione, non avendo il provato “di avere richiesto alla Pt_1
successivamente al 30.3.2015 ( a dell'assegnazione da parte del CP_1
Tribunale) di poter godere dell'immobile come a lui spettante e che detta richiesta è stata dalla rigettata”. CP_1
Sulla domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie effettuate in favore del figlio, pari ad euro 1.443,91, il tribunale affermava, invece, che, in difetto di un provvedimento giudiziale di regolamentazione delle stesse e dell'impossibilità di verificarne il preventivo concerto fra i genitori, nulla era dovuto a tale titolo. Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1 condannava il alla restituzione di euro 19.531,22, in quanto Pt_1 incontestato “il credito derivante dal pagamento del mutuo, inerente la casa familiare, da lei corrisposto in via esclusiva successivamente alla separazione per la complessiva somma di € 39.065,45”. Avverso tale decisione ha proposto appello , censurando la Parte_1 statuizione nella parte in cui il tribunale: i) rige a di restituzione delle somme versate in via esclusiva dallo stesso per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 21.861,47, sulla base dell'errata convinzione che gli ex coniugi avessero optato in costanza di matrimonio per il regime della comunione legale e di una inesatta interpretazione degli atti di causa;
ii) non dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla in quanto CP_1 avanzata tardivamente;
iii) rigettava la domanda volta ad ot dennità di occupazione nonostante lo stesso non fosse rimasto inerte di fronte all'occupazione esclusiva dell'immobile comune ad opera della comproprietaria;
iv) rigettava la domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie sostenute per il figlio in violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché inf diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata tenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del diritto vantato dallo stesso di ottenere la restituzione dall'ex coniuge delle somme corrisposte in via esclusiva per complessivi euro 21.861,47, di cui euro 7.746,86 pari alla metà della caparra confirmatoria, euro 309,87 pari alla metà dell'Iva sulla predetta caparra, euro 1.084.56 pari alla metà delle spese ed onorari versati al notaio per la Per_2 stipula dell'atto di compravendita, euro 1.669,19 pari alla metà della semestralità di mutuo scaduta il 31.12.1999 e rimborsata alla impresa venditrice, euro 9.501,62 pari alla metà delle rate semestrali del predetto mutuo scadute dal 30.6.2000 al 30.6.2004, euro 1.549,37 pari alla metà del costo di acquisto e di installazione delle pompe di calore. In particolare, l'appellante ha lamentato che il tribunale non valutava correttamente il regime patrimoniale dei coniugi, posto che gli stessi non erano in comunione ma in separazione dei beni, e neppure le prove documentali allegate, dalla quale emergeva che gli esborsi erano stati effettuati in via esclusiva dallo stesso. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte sono irripetibili, in quanto sorrette da giusta causa, tutte quelle attribuzioni eseguite in costanza di matrimonio dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, ciò a prescindere dal regime giuridico prescelto, se di comunione o di separazione dei beni (cfr Cass. n. 5385/23, secondo cui il dovere di contribuzione, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 143 3° comma c.c., “va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio..” ed “..opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni”). La parte che intenda ottenere la restituzione di un importo dovrà dimostrare l'eventuale causa diversa in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale (cfr sempre Cass. n. 5385/2023: “sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”, così come sono irripetibili le rate di mutuo pagate da uno solo dei coniugi, vedi sempre Cass. n. 5385 cit.: “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata”). Orbene, applicando al caso di specie i principi di diritto sopra esposti, seppur per ragioni diverse da quelle contenute nella sentenza, la domanda del volta Pt_1 ad ottenere la restituzione di esborsi effettuati in costanza di matrimonio in ragione del progetto comune di convivenza relativo all'acquisto della casa coniugale, non può trovare accoglimento, in difetto di allegazione e prova di una causa dell'operazione economica diversa o di differenti accordi tra le parti. Il allegava, infatti, che le spese erano state effettuate per l'acquisto della Pt_1
c niugale e, pertanto, per un progetto di vita in comune secondo le sue stesse deduzioni. Il fatto in sé del regime patrimoniale della separazione non è, pertanto, sufficiente a riconoscere il suo diritto alla restituzione di quanto pagato.
Con il secondo motivo di gravame il si è doluto della sentenza nella parte Pt_1 in cui accoglieva la domanda riconvenzionale della di condanna alla CP_1 restituzione della somma di euro 19.531,22, pari all ei ratei di mutuo versati per intero dalla da dicembre 2004, successivamente alla CP_1 separazione, fino alla sua per un totale di euro 39.062,45. In particolare, secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale formulata tardivamente dalla la quale si costituiva solo il 15.12.2020, successivamente alla scadenza CP_1 dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc. La censura è fondata. Orbene, la costituendosi tardivamente, non si opponeva alla domanda CP_1 di scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà ma contestava quella di pagamento della metà dei ratei di mutuo asseritamente versati in toto dall'ex coniuge, allegando a sua volta che lei aveva pagato interamente dopo la separazione i ratei di mutuo e ne chiedeva pertanto la restituzione in ragione della metà (“In ordine ai ratei di mutuo a suo dire pagati interamente dal si precisa che in atti è presente la ricevuta di pagamento Pt_1 esclusivo del solo relativamente a 4 ratei semestrali scadenti il Pt_1
30.06.2001; 3 001; 30.06.2002; 31.12.2002. Ma anche per questi ratei, contrariamente a quanto controparte sostiene, si ribadisce che la CP_1 all'epoca lavorava e pertanto ha contribuito al pagamento anche degli ragione del 50%. Al contrario è la che si è fatta carico di tutti gli altri CP_1 ratei del mutuo a far data dalla s tà del dicembre 2004 sino alla sua rinegoziazione e successivamente ha sempre provveduto al pagamento sino all'estinzione avvenuta nel giugno del 2020. Più precisamente e anche sulla base di quanto dallo stesso riconosciuto in citazione e nella documentazione in Pt_1 atti, nonché dal prospetto rilasciato dall'istituto di credito convenuto che ha erogato il mutuo, la ha corrisposto per l'intero i ratei a partire dalla CP_1 semestralità di dicembre 2004 sino alla semestralità di dicembre 2011 per complessivi €. 39.062,45. Il pertanto è debitore della della somma Pt_1 CP_1 di €. 19.531,22 per tale periodo”). La concludeva, quindi, chiedendo che il fosse dichiarato “tenuto al CP_2 Pt_1 rimborso in favore della della quota parte dovuta dal per i ratei di CP_1 Pt_1 mutuo pagati interame convenuta sino all'estinzio l medesimo mutuo avvenuta nel giugno 2020, maggiorando dunque la quota del 50% di spettanza della dell'immobile in comproprietà nella medesima misura”. CP_1
Pertanto, - in disparte la preliminare considerazione che la separazione risale a giugno 2005 e, quindi, per i primi sei mesi varrebbero le medesime considerazioni sopra svolte in relazione alla domanda del e che a differenza Pt_1 di quanto sostenuto dalla tale pretesa rappresentava una vera e propria CP_1 domanda riconvenzionale sattamente sostenuto nel motivo di gravame, la domanda di indebito era azionata tardivamente in giudizio dalla e CP_1 doveva essere dichiarata inammissibile. In ogni caso, l'asserito integrale pagamento dei ratei di mutuo, in realtà non documentato e provato, era specificatamente contestato nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa (vedi note del 16.4.2021 in cui il Pt_1 contestava “integralmente il contenuto” della comparsa di costituzio eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale e “dei documenti dalla stessa depositati, dei quali si contesta in ogni caso la rilevanza, mentre del primo prospetto prodotto, asseritamente formato dalla Banca di Credito Sardo, si contesta anche la provenienza dal medesimo Istituto bancario”, contestando in particolare “la sussistenza di tutti gli asseriti pagamenti effettuati dalla signora per l'immobile e per i mobili per i quali è causa”). CP_1 Il terzo motivo va, invece, rigettato. L'appellante si è doluto del mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure dell'indennità di occupazione per omesso godimento del bene immobile a far data dal provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1
Invero, come correttamente statuito in primo grado, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario “l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. n. 31105/2023). Nel caso di specie, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, il si era limitato a chiedere il pagamento dell'indennità senza mai Pt_1 manifestare l'intenzione di voler utilizzare il bene immobile in via diretta (cfr. docc. 6, 7 e 8 allegati all'atto di citazione), e, pertanto, nessuna somma può essersi riconosciuta a titolo di indennità di occupazione.
Con il quarto motivo di gravame, il si è doluto della sentenza nella parte Pt_1 in cui rigettava la domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie sostenute per il figlio in violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio. In particolare, il tribunale rigettava tale pretesa, “attesa l'assenza del provvedimento giudiziale che le regolamentava tanto che non è possibile verificarne né la debenza né le modalità con le quali sono state assunte, compreso il preventivo concerto tra i genitori”. Effettivamente, come sostenuto nel motivo di gravame, a differenza di quanto affermato in sentenza, le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio dovevano essere suddivise al 50%, e per quelle mediche e scolastiche Per_1 originariamente financo senza alcun previo accordo, fino al 30.3.2015 quando le stesse erano poste integralmente a carico del padre. Pertanto, nel caso di specie in cui le spese mediche straordinarie di cui il Pt_1 ha chiesto il rimborso pro quota all'ex coniuge sono state tutte sostenute prima del 30.3.2015 e, quindi, nel periodo di vigenza della loro suddivisione al 50% fra i genitori – euro 2.805,81 per terapia ortodontica versate tra settembre 2012 e novembre 2014 ed euro 82,00 per visita oculistica versate il 27.11.2014, per complessivi euro 2.887,81 – la metà va posta a carico della madre, tenuta a restituirne l'importo di euro 1.443,90. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la non contestava affatto la CP_1 sussistenza di tali esborsi, limitandosi a e l'improponibilità della domanda e ad eccepire la compensazione con altri crediti genericamente indicati (vedi comparsa di costituzione primo grado: “Da ultimo si rileva l'improponibilità della richiesta di pagamento da parte dell'attore della metà delle spese mediche straordinarie affrontate per il figlio atteso che non possono essere introdotte nel presente giudizio avente per oggetto lo scioglimento della comunione. Peraltro le stesse sono state interamente compensate dalle spese straordinarie affrontate esclusivamente dalla per tutto il tempo in cui il figlio ha vissuto CP_1 Per_1 con lei. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: per spese mediche, ripetizioni per recupero debiti scolastici, rette per attività sportive ed altre. Spese tutte a cui il non ha contribuito in alcun modo”). Pt_1
Orbene, - pur venendo in considerazione nella fattispecie in esame spese straordinarie cd “routinarie .. (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricomprese nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an”, per le quali il genitore avrebbe potuto anche agire direttamente in via esecutiva con un elenco portato “in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento” (vedi Cass. n. 3835/21), posto che si tratta di spese per visite oculistiche e dentistiche - il fatto che il genitore abbia azionato in via autonoma la pretesa al fine di ottenere una previa specifica liquidazione delle stesse, non rende la domanda inammissibile, avendo comunque lo stesso diritto a tale previa liquidazione. Pertanto, la va dichiarata tenuta a versare la somma di euro 1.443,91, CP_1 oltre interes o legale dalla data di ogni singolo esborso al saldo. Stante l'esito complessivo della causa e la reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 427/2023 emessa dal Tr sari che per il resto conferma:
- condanna a pagare in favore di per il titolo Controparte_1 Parte_1 di cui è causa la somma di euro 1.443,91, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo esborso al saldo;
- rigetta la domanda di di restituzione delle somme versate Controparte_1
a titolo di mutuo;
- compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Sassari, il 23.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
( ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CAVOUR 88 SASSARI presso lo studio dell'avv. LOI PIERFRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura allegata in atti, unitamente all'avv. MASSACCI GABRIELLA appellante contro
( ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
VIA CAVOUR 77 SASSARI presso lo studio dell'avv. DERIU MARIA GIOVANNA come da procura allegata in atti appellata La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello, ogni altra istanza respinta, accogliere l'appello per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente grado del giudizio e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: 1°- Ordinare la divisione tra i comproprietari e secondo Pt_1 CP_1 le rispettive quote, dell'appartamento e relativo posto auto in Sassari, via Carmelo Floris n. 14, identificato al C.F. del medesimo comune al F. 72, part. 1388, sub. 1, p. T., zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, consistenza 5,5 vani, rendita € 426,08 (l'appartamento) e stesso foglio, particella e zona censuaria, sub. 21, piano S1, categoria C/6, classe 1, consistenza 15 mq, rendita
€ 66,62 (il garage). 2°- Dichiarare l'appellante in diritto di apporzionarsi sul ricavato della vendita degli immobili comuni sia per la quota di 1/2 delle spese dal medesimo appellante anticipate in via esclusiva, quali indicate nell'espositiva dell'atto di citazione in primo grado (esclusa la caparra non ufficiale) e dell'atto di appello;
spese pari, per detta quota, a € 21.861,47 o a quell'altra somma, anche maggiore, che verrà accertata nel corso del giudizio, con interessi dal giorno di ogni singolo pagamento sino al saldo;
sia per la metà dei frutti ritraibili dai suddetti beni, corrispondenti alla metà del loro valore locativo, quale verrà accertato nel corso del giudizio, a far data quanto meno dal 30.3.2015 sino alla divisione, con interessi da ogni mese di occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte dell'appellata sino al saldo. In subordine rispetto alle richieste del capoverso precedente, dichiarare la sig.ra tenuta al rimborso in CP_1 favore dell'appellante della quota di 1/2 delle medesime spese e dei predetti frutti e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento in favore del CP_1 sig. della somma che verrà accertata come dovuta per gli stessi titoli nel Pt_1 cors giudizio, con interessi rispettivamente dal giorno di ogni singolo pagamento e da ogni mese di occupazione esclusiva degli immobili comuni da parte dell'appellata sino al saldo. 3°- Porre le spese della divisione a carico della massa. 4°- Accertare che l'appellante è creditore nei confronti della sig.ra a titolo di rimborso della quota del 50% dei costi per cure mediche del CP_1 figlio , quali meglio dettagliate nell'espositiva dell'atto di citazione in Per_1 primo nell'espositiva dell'atto d'appello, della somma complessiva di €
1.443,91 o di quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del giudizio. 5° - Per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento in favore del conchiudente della predetta somma di € 1.443,91 o di quell'altra somma, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del giudizio, con interessi dal dì di ogni singolo pagamento sino al saldo. 6°- Condannare l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme, maggiorate di interessi dal pagamento al saldo, dalla stessa appellata eventualmente riscosse, nelle more, in eccesso rispetto a quanto alla stessa appellata dovuto sulla base delle risultanze del presente grado del giudizio. 7° - Porre a carico della sig.ra le spese e i CP_1 compensi del doppio grado del giudizio, incluse quel e al sub- procedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, oltre spese generali, CPA e IVA. Per parte appellata: Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, 1) rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
2) Con vittoria dei compensi e spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore. Svolgimento del processo
conveniva in giudizio dinanzi al Tribinale di Sassari la ex moglie Parte_1
al fine di sentire dichiarare lo scioglimento della comunione Controparte_1 sull'immobile sito in Sassari nella via Carmelo Floris n. 14, acquistato dalle parti in costanza di matrimonio, e sentire condannare la CP_1
- alla restituzione delle somme versate in via esclusiva per l'acquisto della predetta casa, quantificate in euro 21.861,47;
- al pagamento di una indennità di occupazione per il mancato godimento del bene immobile a far data dal provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1
- al rimborso pari al 50% delle spese mediche straord ontate per il figlio della coppia, pari ad euro 1.443,91.
, costituitasi tardivamente, aderiva alla domanda di Controparte_1 munione, contestando le ulteriori pretese formulate dal in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, chiedeva Pt_1 tituzione nella misura pari al 50% degli importi versati in via esclusiva per il pagamento del mutuo a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2004 sino all'ultima semestralità dell'anno 2020, pari a complessivi euro 19.531,22. Nelle more del giudizio, stante l'accordo delle parti, l'immobile, indivisibile in natura, era posto in vendita tramite professionista delegato ed aggiudicato in data 24.02.2022 per un importo al netto delle spese in prededuzione pari ad euro 70.407,64. Istruita la causa documentalmente e mediante c.t.u., con sentenza n. 567/2023, emessa in data 2.6.2023, il Tribunale di Sassari rigettava le domande formulate dal e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta Parte_1 dall iarava dovuta in suo favore la somma di euro 19.531,22. CP_1 In particolare, il giudice di prime cure, premesso che gli ex coniugi avevano optato in costanza di matrimonio per il regime della comunione legale, riteneva che alcuna somma dovesse essere corrisposta dalla a titolo di importi CP_1 versati dal per l'acquisto della casa coniugale, dovendosi presumere che Pt_1 gli stessi provenissero dalla comunione familiare in assenza di prova contraria sul punto. Né alcuna somma doveva essere versata dalla a titolo di CP_1 indennità di occupazione, non avendo il provato “di avere richiesto alla Pt_1
successivamente al 30.3.2015 ( a dell'assegnazione da parte del CP_1
Tribunale) di poter godere dell'immobile come a lui spettante e che detta richiesta è stata dalla rigettata”. CP_1
Sulla domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie effettuate in favore del figlio, pari ad euro 1.443,91, il tribunale affermava, invece, che, in difetto di un provvedimento giudiziale di regolamentazione delle stesse e dell'impossibilità di verificarne il preventivo concerto fra i genitori, nulla era dovuto a tale titolo. Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1 condannava il alla restituzione di euro 19.531,22, in quanto Pt_1 incontestato “il credito derivante dal pagamento del mutuo, inerente la casa familiare, da lei corrisposto in via esclusiva successivamente alla separazione per la complessiva somma di € 39.065,45”. Avverso tale decisione ha proposto appello , censurando la Parte_1 statuizione nella parte in cui il tribunale: i) rige a di restituzione delle somme versate in via esclusiva dallo stesso per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 21.861,47, sulla base dell'errata convinzione che gli ex coniugi avessero optato in costanza di matrimonio per il regime della comunione legale e di una inesatta interpretazione degli atti di causa;
ii) non dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla in quanto CP_1 avanzata tardivamente;
iii) rigettava la domanda volta ad ot dennità di occupazione nonostante lo stesso non fosse rimasto inerte di fronte all'occupazione esclusiva dell'immobile comune ad opera della comproprietaria;
iv) rigettava la domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie sostenute per il figlio in violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio. Si è costituita in giudizio resistendo all'appello di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché inf diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata tenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc. L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento da parte del tribunale del diritto vantato dallo stesso di ottenere la restituzione dall'ex coniuge delle somme corrisposte in via esclusiva per complessivi euro 21.861,47, di cui euro 7.746,86 pari alla metà della caparra confirmatoria, euro 309,87 pari alla metà dell'Iva sulla predetta caparra, euro 1.084.56 pari alla metà delle spese ed onorari versati al notaio per la Per_2 stipula dell'atto di compravendita, euro 1.669,19 pari alla metà della semestralità di mutuo scaduta il 31.12.1999 e rimborsata alla impresa venditrice, euro 9.501,62 pari alla metà delle rate semestrali del predetto mutuo scadute dal 30.6.2000 al 30.6.2004, euro 1.549,37 pari alla metà del costo di acquisto e di installazione delle pompe di calore. In particolare, l'appellante ha lamentato che il tribunale non valutava correttamente il regime patrimoniale dei coniugi, posto che gli stessi non erano in comunione ma in separazione dei beni, e neppure le prove documentali allegate, dalla quale emergeva che gli esborsi erano stati effettuati in via esclusiva dallo stesso. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte sono irripetibili, in quanto sorrette da giusta causa, tutte quelle attribuzioni eseguite in costanza di matrimonio dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, ciò a prescindere dal regime giuridico prescelto, se di comunione o di separazione dei beni (cfr Cass. n. 5385/23, secondo cui il dovere di contribuzione, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 143 3° comma c.c., “va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) ed ampio..” ed “..opera sia per le coppie sposate in regime di separazione dei beni che per quelle sposate in regime di comunione dei beni”). La parte che intenda ottenere la restituzione di un importo dovrà dimostrare l'eventuale causa diversa in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale (cfr sempre Cass. n. 5385/2023: “sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”, così come sono irripetibili le rate di mutuo pagate da uno solo dei coniugi, vedi sempre Cass. n. 5385 cit.: “Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità - salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata”). Orbene, applicando al caso di specie i principi di diritto sopra esposti, seppur per ragioni diverse da quelle contenute nella sentenza, la domanda del volta Pt_1 ad ottenere la restituzione di esborsi effettuati in costanza di matrimonio in ragione del progetto comune di convivenza relativo all'acquisto della casa coniugale, non può trovare accoglimento, in difetto di allegazione e prova di una causa dell'operazione economica diversa o di differenti accordi tra le parti. Il allegava, infatti, che le spese erano state effettuate per l'acquisto della Pt_1
c niugale e, pertanto, per un progetto di vita in comune secondo le sue stesse deduzioni. Il fatto in sé del regime patrimoniale della separazione non è, pertanto, sufficiente a riconoscere il suo diritto alla restituzione di quanto pagato.
Con il secondo motivo di gravame il si è doluto della sentenza nella parte Pt_1 in cui accoglieva la domanda riconvenzionale della di condanna alla CP_1 restituzione della somma di euro 19.531,22, pari all ei ratei di mutuo versati per intero dalla da dicembre 2004, successivamente alla CP_1 separazione, fino alla sua per un totale di euro 39.062,45. In particolare, secondo l'appellante il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale formulata tardivamente dalla la quale si costituiva solo il 15.12.2020, successivamente alla scadenza CP_1 dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc. La censura è fondata. Orbene, la costituendosi tardivamente, non si opponeva alla domanda CP_1 di scioglimento della comunione relativa all'immobile in comproprietà ma contestava quella di pagamento della metà dei ratei di mutuo asseritamente versati in toto dall'ex coniuge, allegando a sua volta che lei aveva pagato interamente dopo la separazione i ratei di mutuo e ne chiedeva pertanto la restituzione in ragione della metà (“In ordine ai ratei di mutuo a suo dire pagati interamente dal si precisa che in atti è presente la ricevuta di pagamento Pt_1 esclusivo del solo relativamente a 4 ratei semestrali scadenti il Pt_1
30.06.2001; 3 001; 30.06.2002; 31.12.2002. Ma anche per questi ratei, contrariamente a quanto controparte sostiene, si ribadisce che la CP_1 all'epoca lavorava e pertanto ha contribuito al pagamento anche degli ragione del 50%. Al contrario è la che si è fatta carico di tutti gli altri CP_1 ratei del mutuo a far data dalla s tà del dicembre 2004 sino alla sua rinegoziazione e successivamente ha sempre provveduto al pagamento sino all'estinzione avvenuta nel giugno del 2020. Più precisamente e anche sulla base di quanto dallo stesso riconosciuto in citazione e nella documentazione in Pt_1 atti, nonché dal prospetto rilasciato dall'istituto di credito convenuto che ha erogato il mutuo, la ha corrisposto per l'intero i ratei a partire dalla CP_1 semestralità di dicembre 2004 sino alla semestralità di dicembre 2011 per complessivi €. 39.062,45. Il pertanto è debitore della della somma Pt_1 CP_1 di €. 19.531,22 per tale periodo”). La concludeva, quindi, chiedendo che il fosse dichiarato “tenuto al CP_2 Pt_1 rimborso in favore della della quota parte dovuta dal per i ratei di CP_1 Pt_1 mutuo pagati interame convenuta sino all'estinzio l medesimo mutuo avvenuta nel giugno 2020, maggiorando dunque la quota del 50% di spettanza della dell'immobile in comproprietà nella medesima misura”. CP_1
Pertanto, - in disparte la preliminare considerazione che la separazione risale a giugno 2005 e, quindi, per i primi sei mesi varrebbero le medesime considerazioni sopra svolte in relazione alla domanda del e che a differenza Pt_1 di quanto sostenuto dalla tale pretesa rappresentava una vera e propria CP_1 domanda riconvenzionale sattamente sostenuto nel motivo di gravame, la domanda di indebito era azionata tardivamente in giudizio dalla e CP_1 doveva essere dichiarata inammissibile. In ogni caso, l'asserito integrale pagamento dei ratei di mutuo, in realtà non documentato e provato, era specificatamente contestato nella prima difesa utile successiva al deposito della comparsa (vedi note del 16.4.2021 in cui il Pt_1 contestava “integralmente il contenuto” della comparsa di costituzio eccepiva la tardività della domanda riconvenzionale e “dei documenti dalla stessa depositati, dei quali si contesta in ogni caso la rilevanza, mentre del primo prospetto prodotto, asseritamente formato dalla Banca di Credito Sardo, si contesta anche la provenienza dal medesimo Istituto bancario”, contestando in particolare “la sussistenza di tutti gli asseriti pagamenti effettuati dalla signora per l'immobile e per i mobili per i quali è causa”). CP_1 Il terzo motivo va, invece, rigettato. L'appellante si è doluto del mancato riconoscimento da parte del giudice di prime cure dell'indennità di occupazione per omesso godimento del bene immobile a far data dal provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'assegnazione della ex casa coniugale alla CP_1
Invero, come correttamente statuito in primo grado, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario “l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (cfr. Cass. n. 31105/2023). Nel caso di specie, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, il si era limitato a chiedere il pagamento dell'indennità senza mai Pt_1 manifestare l'intenzione di voler utilizzare il bene immobile in via diretta (cfr. docc. 6, 7 e 8 allegati all'atto di citazione), e, pertanto, nessuna somma può essersi riconosciuta a titolo di indennità di occupazione.
Con il quarto motivo di gravame, il si è doluto della sentenza nella parte Pt_1 in cui rigettava la domanda di rimborso delle spese mediche straordinarie sostenute per il figlio in violazione delle disposizioni di cui alla sentenza di divorzio. In particolare, il tribunale rigettava tale pretesa, “attesa l'assenza del provvedimento giudiziale che le regolamentava tanto che non è possibile verificarne né la debenza né le modalità con le quali sono state assunte, compreso il preventivo concerto tra i genitori”. Effettivamente, come sostenuto nel motivo di gravame, a differenza di quanto affermato in sentenza, le spese straordinarie relative al mantenimento del figlio dovevano essere suddivise al 50%, e per quelle mediche e scolastiche Per_1 originariamente financo senza alcun previo accordo, fino al 30.3.2015 quando le stesse erano poste integralmente a carico del padre. Pertanto, nel caso di specie in cui le spese mediche straordinarie di cui il Pt_1 ha chiesto il rimborso pro quota all'ex coniuge sono state tutte sostenute prima del 30.3.2015 e, quindi, nel periodo di vigenza della loro suddivisione al 50% fra i genitori – euro 2.805,81 per terapia ortodontica versate tra settembre 2012 e novembre 2014 ed euro 82,00 per visita oculistica versate il 27.11.2014, per complessivi euro 2.887,81 – la metà va posta a carico della madre, tenuta a restituirne l'importo di euro 1.443,90. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la non contestava affatto la CP_1 sussistenza di tali esborsi, limitandosi a e l'improponibilità della domanda e ad eccepire la compensazione con altri crediti genericamente indicati (vedi comparsa di costituzione primo grado: “Da ultimo si rileva l'improponibilità della richiesta di pagamento da parte dell'attore della metà delle spese mediche straordinarie affrontate per il figlio atteso che non possono essere introdotte nel presente giudizio avente per oggetto lo scioglimento della comunione. Peraltro le stesse sono state interamente compensate dalle spese straordinarie affrontate esclusivamente dalla per tutto il tempo in cui il figlio ha vissuto CP_1 Per_1 con lei. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: per spese mediche, ripetizioni per recupero debiti scolastici, rette per attività sportive ed altre. Spese tutte a cui il non ha contribuito in alcun modo”). Pt_1
Orbene, - pur venendo in considerazione nella fattispecie in esame spese straordinarie cd “routinarie .. (per l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricomprese nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nei quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an”, per le quali il genitore avrebbe potuto anche agire direttamente in via esecutiva con un elenco portato “in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento” (vedi Cass. n. 3835/21), posto che si tratta di spese per visite oculistiche e dentistiche - il fatto che il genitore abbia azionato in via autonoma la pretesa al fine di ottenere una previa specifica liquidazione delle stesse, non rende la domanda inammissibile, avendo comunque lo stesso diritto a tale previa liquidazione. Pertanto, la va dichiarata tenuta a versare la somma di euro 1.443,91, CP_1 oltre interes o legale dalla data di ogni singolo esborso al saldo. Stante l'esito complessivo della causa e la reciproca soccombenza, le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 427/2023 emessa dal Tr sari che per il resto conferma:
- condanna a pagare in favore di per il titolo Controparte_1 Parte_1 di cui è causa la somma di euro 1.443,91, oltre interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo esborso al saldo;
- rigetta la domanda di di restituzione delle somme versate Controparte_1
a titolo di mutuo;
- compensa fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Sassari, il 23.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi