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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nei processi civili d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre An-
nunziata, pubblicata il 26.4.2021 e contraddistinta dal n. 618/2015, iscritti al
n.3811/2021 e n.3873/2021 riuniti del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
rimessi in decisione all'udienza del 2 luglio 2024 e pendente
TRA
- terza chiamata dal Dott. - C.F. Parte_1 _1
e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Pierluigi P.IVA_1
Mancuso, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale versata in atti, dall'avv.
Rosaria Villano (C.F.: – PEC: C.F._1 Email_1 Email_2 Email_3
, CO Panni (C.F.: – PEC:
[...] C.F._2 Email_4 [...]
e Sara Iennaco (C.F.: – PEC: . Email_5 C.F._3 E_6 [...]
Email_7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
-APPELLANTE NEL PROC. N.3811/2021 - E
, C.F. rapp.to e difeso giusta procura rila- _1 C.F._4
sciata su foglio separato dall'avv. Antonio Tundo (C.F. ) pec C.F._5 [...]
Email_8 Email_9
-APPELLANTE NEL PROC. N.3873/2021 -
E
, C.F. in persona del suo legale rap- AR P.IVA_2
presentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Fran- Controparte_2
cesco Mandara c.f. , C.F._6
-APPELLANTE INCIDENTALE-
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura a mar- CP_3 C.F._7
gine della citazione introduttiva del primo grado, dall'avv. Emma Busiello CF:
[...]
, pec: C.F._8 Email_10
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_4 C.F._9
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digi-
tale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Antonino Raf-
fone ( e Pasquale Sergio ( , pec: C.F._10 C.F._11
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e Email_11 Email_12
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
( , con sede in Milano, alla piazza Tre Torri 3, in persona CP_5 P.IVA_3
del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in appello dall'avv. Luca Calamita ( , C.F._12
PEC: o, in subordine, al seguente Email_13
numero di telefax: 081.2452199;
APPELLATA
E
Controparte_6
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atti di citazione ritualmente notificati e prima udienza tenutasi il 15.02.2022,
e proponevano autonomi appelli, poi Parte_1 _1
riuniti, avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Torre Annun-
ziata nel proc. civ. n. 618/15 del R.G. di risarcimento danni per colpa medica promosso da contro e , CP_3 AR Controparte_7
con la chiamata in causa, da parte della casa di cura, di e Controparte_8 CP_9
rese dott. CO. lamentava le conseguenze lesive cagionate da una CP_3
fistola, chiusa il 4-4-2013 presso altra struttura sanitaria, conseguita all'intervento chirur-
gico in laparotomia di utero fibromatoso al quale l'attrice era stata sottoposta il 24-1-2012
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presso la , con successivi esami e interventi chirurgici non AR
risolutivi.
2. chiamava in causa l' sua _1 Parte_1
compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale. , a Controparte_4
sua volta, otteneva il coinvolgimento nel contenzioso della compagnia Controparte_5
3. La illustrava la propria linea difensiva pero- AR
rando l'assenza di responsabilità solidale ex art. 1228 c.c. e la mancanza di ogni e qual-
siasi responsabilità a suo carico. Chiedeva, in caso di accoglimento della domanda atto-
rea, di accertare il grado o le percentuali di responsabilità da porsi in capo ai medici che avevano eseguito l'operazione chirurgica, dottori , e , _1 CP_6 CP_4
graduando le rispettive colpe.
4. Tutti i medici si dichiaravano estranei da ogni addebito e l si costi- CP_5
tuiva in giudizio ribadendo la posizione di secondo operatore.
5. oltre a perorare l'assenza di responsabilità del pro- Parte_1
prio assicurato eccepiva la non operatività della polizza di assicurazione, per vari profili,
tutti riproposti in appello.
6. Nel corso del giudizio era espletata una CTU medico legale e, all'esito della stessa, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza di accoglimento della domanda atto-
rea nei confronti di entrambi i convenuti, condannati in solido al pagamento di €.
64.092,00 oltre accessori e spese legali, con rigetto delle domande proposte dalla casa di cura nei confronti dei medici terzi chiamati in causa e condanna dell Parte_2
a manlevare il dott. .
[...] _1
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7. Gli appelli principali erano separatamente proposti da e Parte_1
ed a questi si aggiungevano quelli incidentali spiegati da _1 CP_3
, e con comparse di costi-
[...] Controparte_4 AR
tuzione depositate rispettivamente il 20.1.2022, il 24.1.2022 ed il 10.5.2022, quest'ultima,
quella di cinque giorni prima dell'udienza. AR
8. L'appello principale della contestava la sentenza Parte_1
di primo grado su tre profili: la responsabilità dell'assicurato, la sussistenza del rapporto assicurativo, la liquidazione delle spese di lite. Quello di era incen- _1
trato sulla contestazione della responsabilità del medico.
1. I primi due motivi proposti dalla compagnia di assicurazione, gli stessi proposti con unico motivo dal dott. , erano fondati sulla relazione peritale redatta dal _1
CTU che, citando copiosa letteratura medica ed esaminata la documentazione clinica dell'attrice, qualificava complicanza quanto avvenuto e non rintracciava alcun errore me-
dico. Nei chiarimenti successivi all'elaborato qualificava la condotta del medico come ir-
reprensibile.
Il giudice disattendeva le risultanze della CTU, laddove la complicanza veniva descritta inequivocabilmente come integrante gli estremi della causa non imputabile contemplata dall'art. 1218 cc, senza neppure motivare in ordine ai diversi elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione di respon-
sabilità del medico, affermando di trarre elementi proprio dalla stessa CTU che li aveva esclusi. Commetteva anche l'ulteriore errore di non tener in debito conto che non era stata fornita la prova, a carico del creditore, della sussistenza del nesso causale tra
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l'operato dei medici e la lesione.
Il fatto accaduto concretizzava una complicanza, il C.T.U. aveva escluso la sussistenza di errori tecnici nell'esecuzione dell'intervento di protesizzazione, le cartelle cliniche atte-
stavano un ottimo recupero articolare del paziente nei giorni immediatamente successivi l'intervento e durante il periodo di riabilitazione e l'insuccesso della protesi Monocompar-
timentale era stata ascrivibile, per il CTU, ad una rara complicanza, ovvero una CP_10
dislocazione recidivante dell'inserto mobile con rischio valutato tra lo 0.5% e l'1.5% dei casi, secondo la letteratura scientifica.
Per il giudice del primo grado, di contro, l'intervento chirurgico era stato correttamente indicato e non ci si trovava in presenza di una complicanza imprevedibile perché, in tal caso, “vi devono essere alcune condizioni di difficoltà tecniche legate all'intervento (ad esempio, aderenze o varianti anatomiche inconsuete, etc..); condizioni che, nel caso di specie, non vengono individuate e descritte ma, anzi, escluse dalla espletata istruttoria”
e, trattandosi di intervento di routine, il chirurgo avrebbe dovuto giustificare l'accidentalità
della lesione iatrogena prodottasi durante l'intervento e l'assenza di responsabilità in or-
dine al mancato riconoscimento. La carenza di indicazioni sul punto comportava la re-
sponsabilità del chirurgo, non essendo emerso alcun motivo giustificativo per la produ-
zione della lesione. Per gli appellanti il giudice non motivava adeguatamente in punto di discostamento dalla CTU e di esistenza del nesso causale. Il consulente aveva escluso che la fistola fosse stata causata da una errata incisione dei tessuti con il bisturi o da una anomala sutura, sulla base della constatazione incontrovertibile che, in tale caso, si sa-
rebbe creato un collegamento della vagina con la prima parte del colon-retto, mentre la fistola era localizzata al livello del colon-sigma in una sede cioè ben distinta da quella
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interessata all'intervento di esterctomia. Non si era neppure verificato un anomalo transito intestinale e un quadro settico già evidente durante il primo ricovero che si sarebbe ma-
nifestato qualora vi fosse stata una incisione del colon nel corso dell'intervento. Il giudice non aveva indicato le ragioni di dissenso dalla CTU ed il dott. sottolineava _1
anche come fosse a carico del paziente la prova del nesso di causalità tra l'operato del medico e le conseguenze lesive in merito al c.d. evento ignoto. Il danno era stato conse-
guenza di condizioni preesistenti della paziente e della patologia.
2 Il terzo motivo proposto da allegava l'erroneità della sen- Parte_1
tenza di primo grado laddove erroneamente qualificava la natura della responsabilità del dott. in termini di responsabilità contrattuale, con le correlate conseguenze _1
in punto di onere probatorio, senza considerare che il fatto, pur anteriore all'entrata in vigore della Legge Gelli, astrattamente configurava la responsabilità extracontrattuale del dott. perché il paziente si rivolgeva alla struttura, non al medico. Sussisteva _1
il doppio binario di responsabilità a carico della struttura (responsabilità contrattuale) e del medico ivi operante a qualsivoglia titolo (responsabilità extracontrattuale).
3. I motivi dal quarto al sesto dell concernevano il Parte_1
rapporto assicurativo.
4. Per il quarto motivo la sentenza errava nel respingere l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sul combinato disposto dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto e sull'art. 1892 c.c. . L'assicurato non dichiarava il vero, all'atto della stipula della polizza, affermando di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già
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verificatosi al momento della stipulazione del contratto. L'intervento, con le relative com-
plicanze, era già stato eseguito e quindi doveva trovare applicazione l'eccezione di cui all'art. 1892 cc, perché il medico aveva rilasciato una dichiarazione reticente su un punto rilevante, con dolo o colpa grave. La nota complicanza patita dall'attrice doveva aver fatto supporre al dottore la possibilità della promozione della pretesa risarcitoria dovendosi presumere che al medico fosse stata chiesta almeno una relazione sui fatti, alla ricezione di una richiesta risarcitoria. La colpa del medico nei confronti della compagnia era quali-
ficabile come colpa grave, dovendosi ritenere sussistente la coscienza dell'assicurato della reticenza e la sua volontarietà con inescusabile trascuratezza, grossolana negli-
genza e/o incuria. La compagnia quindi fondatamente chiedeva la dichiarazione di annul-
lamento del contratto e la decadenza dalla copertura assicurativa.
5. Il quinto motivo criticava l'omessa pronuncia della sentenza in merito alla inoperatività
della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto. Per l 'art. 16 delle c.g.c. se il medico svolge l'attività in regime libero professio-
nale all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la garanzia era operante oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipo-
tesi di insolvenza del medesimo Ente, con estensione della garanzia all'azione di rivalsa della struttura sanitaria e o dei suoi assicuratori per danni causati da colpa grave. Tanto
comportava l'inoperatività della polizza che era a secondo rischio come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto
6. Il sesto motivo concerneva l'omessa pronuncia sulla operatività della copertura assi-
curativa per la sola quota di responsabilità diretta del dott. in quanto l'art. _1
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16 delle condizioni generali di polizza prevede che “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale” e l'art. 18 indica che “l'assicurazione è limitata alla sola quota di respon-
sabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantigli in via di solidarietà”.
7. L'ultimo motivo di gravame era inerente le spese legali, ritenute liquidate erroneamente perché l'attrice era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e le somme neces-
sarie per la chiamata in garanzia indebitamente effettuata vanno poste a carico dell'attrice mentre laddove, invece, venga accolta l'impugnazione in merito al rapporto assicurativo,
le spese legali della esponente, in riforma del relativo capo della pronuncia gravata, an-
dranno poste a carico del dott. . _1
Così l concludeva:” • in via preliminare, previa fissazione Parte_1
della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica
del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della sen-
tenza ricorrendo le condizioni previste dall'art. 283 c.p.c.; • in via principale di merito, in
riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al
dott. per tutte le ragioni oggetto degli specifici motivi di appello articolati nel _1
suesteso atto di citazione e, per l'effetto, respingere le domande svolte dall'attrice nei
confronti del dott. in primo grado siccome infondata in fatto ed in diritto;
• in _1
via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità
professionale, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. _1
nei confronti di sempre in accoglimento degli specifici mo- Parte_1
tivi di appello formulati con il suesteso atto di citazione, riformare la sentenza di primo
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grado, respingendo detta domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività
della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa, previo l'accertamento di
cui sopra, in accoglimento di tutte le eccezioni partitamente svolte;
• in via ulteriormente
subordinata, sempre in accoglimento della interposta impugnazione, limitare la copertura
assicurativa al pagamento della sola quota diretta del dott. con esclusione _1
del vincolo di solidarietà con la casa di cura, accertando e dichiarando in ogni caso la
sussistenza dei limiti e delle esclusioni tutte indicate in polizza e, comunque, nei limiti di
massimale e con applicazione dello scoperto di polizza;
• in via istruttoria, si reiterano,
occorrendo, per
tuziorismo difensivo, le istanze, eccezioni e opposizioni sollevate nella memoria ex art.
183 n. 2 cpc depositata nel procedimento di primo grado, da intendersi integralmente
ritrascritta. Occorrendo, si richiede la convocazione del ctu a chiarimenti in merito alla
sussistenza nel caso di specie di una complicanza, in astratto ed in concreto non preve-
nibile nei termini di cui al capo di impugnazione proposto;
- Con riferimento alle spese legali del primo grado di giudizio, RIFORMARE, ANCHE IN
VIA AUTONOMA RISPETTO AI PRECEDENTI CAPI DI IMPUGNAZIONE, il capo della
sentenza che ha condannato i convenuti al pagamento delle spese legali in favore della
signora nei confronti del procuratore antistatario anziché nei confronti dell'Erario; CP_3
per la auspicata ipotesi di riforma del capo principale della pronuncia sulla inesistenza di
responsabilità medica del dott. , porre le spese legali a carico della parte _1
attrice sia nei confronti del dott. sia nei confronti della esponente _1
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appellante; laddove, invece, venga accolta la impugnazione in merito al rapporto assicu-
rativo,
riformare il capo della sentenza di primo grado, ponendo le spese legali della esponente
appellante a carico del dott. . CON VITTORIA DI SPESE, COMPENTENZE _1
ED ONORARI DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO, OLTRE SPESE GENERALI E
ACCESSORI FISCALI.”
9. L'appello autonomo, poi riunito, del Dott. è già in parte stato de- _1
scritto nel punto che precede. Da rilevare v'è, in aggiunta, che il medico eccepiva anche la violazione del contraddittorio perché il giudice aveva posto a base della decisione delle proprie valutazioni senza chiedere chiarimenti al CTU e sollecitare il preventivo contrad-
dittorio.
Il medico chiedeva il rigetto degli altri motivi di appello proposti dalla compagnia di assi-
curazione ed inerenti la validità della polizza perché la paziente guariva, non decedeva,
come erroneamente indicato dall ed il dott. Parte_1 _1
non era certamente consapevole, al momento della stipula del contratto di assicurazione,
della possibilità di una richiesta di risarcimento a suo carico. Aveva oltretutto stipulato, in precedenza all'evento, un'altra polizza con la medesima assicurazione. Il dottore non aveva seguito la fase del trattamento della complicanza perché trattata da chirurgici en-
doscopici, per competenza specialistica. Evidenziava il decorso del termine per l'azione di annullamento della polizza e, in merito alla condizione di insolvenza della struttura sa-
nitaria, eccepiva l'inammissibilità del motivo proposto perché non idoneo a scalfire l'ac-
coglimento della domanda di manleva. Le ragioni esposte dalla compagnia di
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assicurazioni erano oltretutto incoerenti perché conducevano a dover considerare la ga-
ranzia sempre operante inquadrando il comportamento del dott. come _1
colpa grave, mentre verrebbe meno in caso di colpa lieve, salvo il caso di insolvenza della struttura sanitaria.
L'assicuratore non può sottrarsi agli obblighi nascenti dal contratto di garanzia per l'ina-
dempienza di un terzo a un proprio obbligo avente diversa natura perché l'interesse del medico era proprio quello di garantire la propria attività in assenza di altra assicurazione che potesse coprirne il rischio, essendo precisato in contratto che in assenza di altre coperture, assente per la casa di cura, quella contratta in proprio dal dott. _1
avrebbe operato come garanzia a primo rischio. Oltretutto gli accordi collettivi dell'epoca imponevano la stipula di copertura assicurativa solo per i dipendenti, quale non era il medico.
Contestava la fondatezza dell'allegazione dell' secondo la quale la Parte_1
garanzia scatterebbe solo in caso di insolvenza della Casa di Cura perché la previsione era riferita all'ipotesi, non ricorrente in questa fattispecie, in cui il sanitario operi stabil-
mente all'interno di una casa di cura o di una struttura pubblica e quindi in regime di subordinazione e/o para-subordinazione. Il termine “insolvenza” andava inteso in senso generico e non come indicativo di una situazione di decozione, risultando associata an-
che alle ASL, non soggette a procedure concorsuali.
Perorava l'interpretazione della clausola non univoca contro il predisponente e pertanto nel senso più ampio da riconnettere al termine insolvenza quale mancato pagamento del risarcimento da parte della struttura al danneggiato e, poiché la AR
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Rosaria non aveva versato alcunché, in caso di conferma della sentenza di primo grado chiedeva il rigetto anche il quinto motivo di appello e la conferma della sussistenza del rapporto assicurativo.
In merito alla clausola riferita alla solidarietà precisava come risultasse efficace solo nel caso in cui fosse determinata in sede di cognizione una percentuale precisa di responsa-
bilità in capo di ciascuna parte. Nella fattispecie in esame, invece, la conseguenza della clausola non era quella di paralizzare la domanda di manleva perché tanto equivarrebbe a sovvertire la causa dell'assicurazione; avveniva solo che l'assicuratore, una volta as-
solto il proprio obbligo di manleva, avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Così concludeva: “1) in accoglimento dei primi tre motivi di appello dell Parte_2
e dell'appello autonomo proposto dal dott. rigetti
[...] _1
tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del dott. CP_3 Persona_2
; 2) rigetti, in ogni caso, anche ai fini della soccombenza virtuale i motivi svolti
[...]
dalla in persona del legale rapp.te p.t. per ottenere la ri- Parte_1
forma della sentenza n. 892/2021 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui ha
accolto la domanda di manleva proposta dal dott. 3) in accoglimento _1
dell'appello proposto dal dott. condanni in ogni caso la Assi- _1
in persona del legale rapp.te p.t. a rivalere il dott. Parte_3 CP_11
delle spese di lite per resistere all'azione del danneggiato ai sensi dell'art.1917
[...]
co.3 c.c.; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
10. La , depositava il 10.5.2022, cinque giorni AR
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prima dell'udienza, la comparsa di costituzione e risposta senza menzionare la proposi-
zione dell'appello incidentale, comunque proposto essendo stata domandata la riforma della sentenza di primo grado. Perorava la riforma della sentenza sostanzialmente per gli stessi motivi già esposti in merito all'assenza di responsabilità dei sanitari, riportando il passo della CTU nella quale l'ausiliario affermava che: “1. Nella bozza inviata ritengo che appaia, con sufficiente chiarezza, l'irreprensibilità della condotta chirurgica posta in essere nel caso specifico;
2. Allo stesso modo non suscettibile di alcun dubbio, ho soste-
nuto, nella bozza della relazione, che quanto accaduto è da inquadrare nella categoria delle complicanze;
3. Anche sul terzo punto, onde evitare inutili ripetizioni e tautologie,
confermo che la paziente fu prontamente inquadrata e trattata con terapia medica in oc-
casione della prima visita successiva all'intervento, allorché il dott. eviden- _1
ziò la presenza di una raccolta pelvica;
4. Le lesioni iatrogene al tratto intestinale durante l'intervento chirurgico e le infezioni postoperatorie sono probabilmente i principali fattori eziologici coinvolti nella patogenesi della formazione delle fistole dopo l'isterectomia. La
fistola rappresenta, quindi, sul piano anatomo-patologico l'evoluzione dell'evento lesivo acuto (lesione iatrogena intestinale e/o raccolta-ascesso). In ogni caso trattasi di un evento inquadrabile quale complicanza e non certamente quale errore nella condotta chi-
rurgica“. Rilevava come il giudice non avesse provveduto, nonostante la domanda pro-
posta, a determinare il grado e le percentuali di colpa dei convenuti per il danno ipoteti-
camente ricevuto dall'attrice, tenuto conto che le obbligazioni principali e secondarie della erano state adempiute completamente e diligentemente nella AR
loro totalità.
Proponeva i seguenti motivi di gravame:
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a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 cc - assenza di responsabilità so-
lidale ex art. 1228 c.c. della – vigenza del principio di affida- AR
mento, perché la convenuta si era dotata di personale medico, paramedico ed ausiliario qualificato, sufficiente e presente, coordinandone l'opera, mettendo a disposizione locali idonei e apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti con farmaci sicuri,
efficaci e in corso di validità, con la conseguenza che nessun addebito poteva esserle imputato e la clinica non poteva essere condannata per responsabilità oggettiva con la conseguenza che era da escludersi qualsiasi responsabilità ex art. 1228 c.c.
b) In via subordinata violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza nella parte in cui era omessa la spiegazione della condanna solidale della casa di cura, la violazione e falsa applicazione dettami legge Gelli-Bianco e la mancata constatazione del pieno rispetto delle obbligazioni in capo alla struttura.
Gli unici medici intervenuti erano stati i dottori , e , even- _1 CP_6 CP_4
tualmente unici destinatari della condanna per colpa grave, così come disposto dall'art. 9
della legge . CP_12
c) In via subordinata e gradata omessa pronuncia sulla domanda di graduazione della colpa da porsi in capo ai singoli convenuti con espressa indicazione delle percentuali di responsabilità.
d) Chiedeva, infine, la riforma del governo sulle spese.
Così la concludeva: “ • in via preliminare, previa fissazione AR
della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica
del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della
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sentenza ricorrendo le condizioni previste
• via principale di merito, e nel merito, riformare la sentenza di primo grado e accertare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla ed AR
in capo ai sanitari in essa operanti, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa ed in
adesione alle risultanze dell'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo
grado dalla dott.ssa Persona_3
• in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio adito, ravvisasse ele-
menti di responsabilità nel corso dell'intervento effettuato alla sig.ra voglia CP_3
ritenere responsabile unicamente il medico operante dott. e condannasse _1
esclusivamente quest'ultimo, o chi per esso, alla refusione delle somme a titolo di risar-
cimento danni in favore della appellante incidentale CP_3
• in via ancora più subordinata, qualora dovesse essere confermata la sentenza di primo
grado, l'appellata chiede espressamente che siano indicati i gradi di colpa CP_1
e le responsabilità da porsi in capo ai singoli convenuti con indicazione espressa delle
percentuali, così da permettere eventuale azione di regresso in caso di condanna soli-
dale;
• Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite per il doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Salvis Juribus.”
11. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. CP_3
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Evidenziava come la prova a carico della paziente, inerente il nesso di causalità materiale tra evento lesivo e condotta del medico, fosse stata fornita, considerato che il CTU con-
cludeva: “ l'indicazione chirurgica di isteroannessectomia fu posta correttamente e l'inter-
vento portato a termine senza apparenti complicazioni intra operatorie evidenti;
ma la successiva evoluzione del quadro mostra la comparsa di una fistola retto-vaginale secon-
daria ad una microlesione intestinale prodotta nel corso dell'intervento e non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente.” La perforazione dell'intestino durante un inter-
vento chirurgico viene contemplata tra le “complicazioni” e non è pertanto, necessaria-
mente, un atto di negligenza medica. La prova del nesso causale sussiste, in quanto, lo stesso CTU precisava che “la fistola è secondaria ad una microlesione intestinale nel corso dell'intervento”, pertanto il comportamento del chirurgo al tavolo operatorio causava la lesione dei tessuti ingenerando la fistola. Anche considerando la fistola una “compli-
canza” tale qualificazione non elide il nesso eziologico tra fatto ed evento perché la “Com-
plicanza prevedibile ed evitabile” non assurge al caso fortuito ed alla forza maggiore. La
fistola era una complicanza: “prevedibile”, come dai dati statistici riportati in CTU circa la frequenza di tale evento in sede chirurgica laparotomica;
ed era “prevenibile”, in quanto la chiusura di una fistola non era un intervento di difficile esecuzione;
anche dopo nume-
rose recidive c/o la di , l'equipe medica di Villa Betania riusciva, CP_1 AR
con un unico ed ultimo intervento a chiudere la fistola, conducendo alla guarigione la paziente.
La responsabilità del medico derivava da un errato approccio chirurgico che determinava una perforazione della parete vaginale con elevata probabilità da rapportare alle errate manovre operatorie in corso di isterectomia. La perforazione della parete vaginale doveva
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essere immediatamente riconosciuta e risolta e determinava, a seguito di processo in-
fiammatorio, la fistola retto-vaginale, da considerarsi una complicanza operatoria preve-
dibile ed evitabile, non correttamente gestita, tanto da rendere necessari altri tre interventi chirurgici, senza alcun esito positivo, sino al 06/02/2012.
non provava il grado di difficoltà dell'intervento e l'impossibilità e/o _1
ardua difficoltà nell'individuare la lesione retto-vaginale in corso d'intervento; non provava di aver fatto tutto in sua capacità per condurre a guarigione la fistola retto-vaginale in intervento chirurgico di routine, rendendo impossibile escludere la colpa del chirurgo, non superando la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o in-
sufficienza di diligenza professionale o d'imperizia, dimostrando che siano state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenza tecnico-scientifiche del momento. Il dott. non provava _1
neppure di non aver avuto un ruolo rilevante nei successivi interventi, avendo più volte sottoposto a visita la paziente senza la presenza del dr. , facendo perdurare la CP_4
responsabilità anche nella fase post operatoria, in quanto il semplice passaggio di grado tra i medici o la lontananza dalla clinica per impegni personali, non possono esaurire la sua posizione di garanzia se questi ha attuato una condotta colpevole. Evidenziava il passaggio della CTU nella quale il consulente affermava che: “…ma la successiva evo-
luzione del quadro mostra la comparsa di una fistola retto-vaginale secondaria ad una microlesione intestinale prodotta nel corso dell'intervento e non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente …”. Il medico ometteva l'attività necessaria per riconoscere la lesione intestinale e per trattarla durante il corso del primo intervento chirurgico e non diagnosticava la “fistola retto-vaginale” durante la fase post operatoria quando
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sottoponeva a visita medica l'attrice. La fistola, riscontrata al massimo nel giro di 24 h.,
avrebbe comportato ben minori pregiudizi.
Sottolineava la correttezza dell'argomentazione logico-giuridica della sentenza perché la responsabilità dei convenuti era contrattuale, la responsabilità della casa di cura derivava anche dall'art. 1228 c.c. e quella del medico dal contatto sociale. Verificava che della complicanza operatoria non era stata data prova dell'imprevedibilità non essendo emersa la difficoltà tecnica dell'intervento, individuate e descritte le ragioni che l'avevano causata,
fornito riscontro dell'assenza di responsabilità in ordine al mancato riconoscimento della medesima lesione iatrogena.
Proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno morale, pari ad
€. 30.000,00 oltre accessori, avendo anche il CTU riscontrato le conseguenze pregiudi-
zievoli patite dall'attrice, le cui traversie erano state anche dimostrate tramite l'espleta-
mento della prova testimoniale.
Così l'appellata concludeva: “ I) In via preliminare, quale “filtro in appello”, accertare e dichiarare inammissibilità delle domande di gravame, ai sensi e per gli effetti degli artt:
342 e 348 bis, c.p.c., in quanto, l'atto di appello proposto dai rispettivi appellanti non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo erronee le prospettazioni di diritto e le argomentazioni di fatto mosse alla sentenza di primo grado. II) Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di “inammissibilità” sopra poste in via preliminare e trattando il merito, viste le difese spiegate dalla scrivente parte appellata nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigetti la domanda degli attori volte ad ottenere la
“sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado” III) Nella
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denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di “inammissibilità” sopra poste in via preliminare, di rigettare, nel merito, le domande attore di gravame ( Parte_1
e dr. ), perché infondate in fatto e diritto, come da argo-
[...] AR3
mentazioni trattate nella presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto con-
fermare la sentenza di primo grado… (di seguito, nelle conclusioni, riprodotta).” In merito alla domanda incidentale, chiedeva: ” Accertare e dichiarare che la sig.ra CP_3
a causa degli esiti da intervento chirurgico infausto, avendo subito una lesione al diritto
alla salute ex art. 32 Cost., con sofferenza della sfera psico-fisica e morale, ha diritto al
riconoscimento del danno morale con personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, pertanto, si chiede che L'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli in parziale riforma
della sentenza n. n. 892/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, accerti e dichiari
il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento del danno morale e per l'ef- CP_3
fetto, condanni il dr. , in solido con la _1 AR
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra
quale danno morale, la somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivaluta- CP_3
zione monetaria e condanni, altresì, l a tenere indenne il dr. Parte_1
di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza” _1
12. proponeva tempestivamente appello incidentale nei con- Controparte_4
fronti della sentenza di primo grado nella parte in cui compensava le spese di lite del terzo chiamato.
La sentenza era parziale perché carente sulle spese e sulla richiesta di risarcimento per lite temeraria, pure palesemente proposta dalla ed errata AR
perché in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza adeguata motivazione.
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Evidenziava come le compagnie di assicurazione non si fossero volute costituire in giudi-
zio per gli assicurati nulla eccependo sulla regolarità della copertura assicurativa, dichia-
rando di attendere la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa e venendo perciò
meno agli obblighi di polizza. Eccepiva la mala gestio delle chiamate ed CP_5
che violavano l'art. 1917 cc e che avrebbe dovuto comportare la Parte_1
loro condanna alla refusione in favore del Dr. delle spese sostenute per resi- CP_4
stere all'azione inopinatamente proposta dalla Casa di Cura, anche questa tenuta al pa-
gamento stante l'infondatezza della domanda. Richiamava il principio di causazione.
Così concludeva: “Condannare essa , Controparte_4 AR
in plrpt, alla refusione delle spese e delle competenze di causa del doppio grado di giu-
dizio, oltre IVA e c.p.a e rimb. forfett., con attribuzione al sottoscritto procuratore antista-
tario”;
• “In via subordinata, condannare Parte_4
in persona del l.r.p.t., con Sede Legale in C.so Libertà n° 53, 41018 San Cesario
[...]
sul Panaro (MO) e la compagnia , nella qualità, in persona del l.r.p.t., AR4
con Sede Legale in Largo Ugo Irneri n° 1 34123 TRIESTE, in solido tra loro o, in ipotesi,
ciascuna compagnia per quanto di ragione e di legge, a rimborsare il Dr. CP_15
delle spese dovute per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal procura-
[...]
tore costituito, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, capitolo IV, art. 20, come da
tabella n° 25, essendo la stessa provata per tabulas, con attribuzione;
• “condannare, in
ogni caso, in persona del Parte_4
l.r.p.t., con Sede Legale in C.so Libertà n° 53, 41018 San Cesario sul Panaro (MO) e la
compagnia , nella qualità, in persona del l.r.p.t., con Sede Legale in AR4
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Largo Ugo Irneri n° 1 34123 TRIESTE, in solido tra loro o, in ipotesi, ciascuna compagnia
per quanto di ragione e di legge, anche ai sensi dell'art. 1917 cc, a tenere indenne e
quindi a pagare in favore del Dr. le spese necessarie alla chiamata Controparte_4
in causa (comprensive di € 518,00 di contributo unificato versato) e quelle dovute per le
competenze del doppio grado di giudizio, gravate da IVA, CPA e rimb. forfet. come per
legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”;
• Alla luce del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, con il quale sono state introdotte modifiche al
decreto sulla liquidazione delle spese legali in base ai parametri forensi (D.M. 55/2014)
ed, in particolare, è stato inserito all'interno dell'art. 4 del D.M. 55/2014 il comma 1bis, il
quale prevede: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati
con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale
all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ed
in considerazione del fatto che i documenti allegati agli atti del presente procedimento
sono stati tutti depositati dal sottoscritto difensore tramite collegamento ipertestuale, si
richiede, per il governo delle spese in grado di appello, l'applicazione della maggiorazione
del 30 per cento dei compensi dovuti prevista dal richiamato art. 4 del D.M. 55/2014
comma 1bis, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto
difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso le competenze.
• “Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
13. impugnava l'appello incidentale spiegato dal dott. nella CP_5 CP_4
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parte in cui in cui chiedeva la condanna della al pagamento delle spese per CP_5
l'attività stragiudiziale e di quelle, anche ai sensi dell'art. 1917 cc, necessarie alla chia-
mata in causa . Evidenziava che la domanda proposta per le spese di resistenza dal dott.
era formulata per la prima volta in appello nei confronti di ed è CP_4 CP_5
qualificabile come riconvenzionale trasversale per proporre la quale il medico era deca-
duto.
Era la a dover eventualmente rispondere nei confronti del . CP_1 CP_4 CP_5
così concludeva: “ 1) accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza
[...]
impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso qualsivoglia re-
sponsabilità del dr. nella vicenda per cui è causa;
2) rigettare i Controparte_4
motivi di appello incidentale proposti dal dr. nei confronti della Controparte_4
, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di CP_5
spese e competenze del presente grado di giudizio.”
14. Nel corso del giudizio di appello la Corte, con provvedimento del 26.4.2022,
accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente agli appellanti principali che avevano fatto istanza, “tenuto conto delle censure – cui allo stato, anche alla luce delle valutazioni espresse dal c.t.u, tra l'altro in punto di “irrepren-
sibilità della condotta chirurgica posta in essere nel caso specifico”, la motivazione a so-
stegno dell'impugnata sentenza non sembra offrire esaustivo riscontro – formulate – an-
che dall'assicuratore, impregiudicata ogni questione afferente la operatività della manleva
– segnatamente in ordine alla sussistenza della mancanza professionale ascritta a
[...]
, nonché alla ricorrenza del nesso causale tra la stessa e le conse- Persona_2
guenze lesive riportate da censure che, sempre allo stato, non consentono CP_3
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di ragionevolmente escludere, salvo ovviamente ogni approfondimento del caso, l'even-
tualità di una differente valutazione della vicenda sotto ogni aspetto;”
La causa, all'udienza del 02.7.2024 tenuta a trattazione scritta, era quindi trattenuta in decisione. Con le note di trattazione redatte per l'udienza finale la AR
evidenziava di aver corrisposto all'attrice, salvo ripetizione, la somma di
[...]
€.85.793,97, per sorte, interessi e spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, di cui €.74.339,59 direttamente all'attrice ed €.14.454,38 all'avv. Emma Busiello.
Le originarie conclusioni precisate erano quindi integrate con la richiesta di condanna alla restituzione.
Motivi della decisione
15. La Corte dichiara la decadenza per tardività della AR
dall'impugnazione incidentale. L'appello era proposto con comparsa depositata il
10.5.2022, cinque giorni prima dell'udienza, non nel rispetto dei termini assegnati dagli artt. 343 e 347 c.p.c.. La sentenza di primo grado, di conseguenza, passava in giudicato nei confronti della che resterà definitivamente vincolata alla condanna già CP_1
emessa anche prescindendo dall'esito degli altri appelli proposti, posto che la S.C., con la sentenza n. 36942/2022 precisa come l'autorità del giudicato non sia scalfita dall'even-
tuale accoglimento dell'opposizione proposta da altro condebitore solidale in virtù dell'au-
tonomia e della scindibilità dei singoli rapporti che caratterizza le obbligazioni solidali
(S.C. n. 11867/2008), non potendosi invocare in senso contrario l'art. 1306, secondo comma, c.c. perché il giudice non può estendere d'ufficio agli altri coobbligati l'efficacia della sentenza pronunciata nei confronti di un altro debitore in solido ( S.C. n. 3201/2007).
16. La Corte rileva come la CTU espletata in primo grado debba essere qualificata
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completa, logica ed esaustiva e sia risultata esente da censure e/o critiche specifiche provenienti dalle parti. Risultava il presupposto di riferimento tecnico della vicenda in esame adottato dal giudice in primo grado ma anche delle parti in appello che propone-
vano differenti interpretazioni in punto di diritto in merito alle conseguenze da trarre dalla relazione della dott.sa senza scalfirne l'autorevolezza, correlata da Persona_4
esaustiva letteratura scientifica di riferimento,.
Il CTU, in sintesi, dopo aver affermato la correttezza della terapia chirurgica prescritta e la ricorrenza delle lesioni intestinali che costituivano complicazioni anche in occasione di interventi per patologia benigna, precisava che le microlesioni non riconosciute e quindi non riparate durante l'intervento possono tradursi in fistole come avvenuto nella fattispe-
cie in esame, difficili da curare. L'intervento era portato a termine senza apparenti com-
plicazioni intraoperatorie evidenti ma la successiva evoluzione del quadro mostrava la comparsa di una fistola retto-vaginale secondaria ad una microlesione intestinale pro-
dotta nel corso dell'intervento, non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente.
Precisava che la perforazione dell'intestino durante l'intervento costituisce una complica-
zione non frutto, necessariamente, di negligenza medica. La gestione della fistola non era semplice tecnicamente ed inoltre era gravata da un alto tasso di recidive.
Nelle controdeduzioni all'esito di note di uno dei CTP, la dott.sa preci- Persona_4
sava di aver accertato la sostanziale correttezza del medico dott. , sia nella _1
scelta dell'indicazione chirurgica e sia nel timing e nella conduzione delle varie fasi dell'in-
tervento. Qualificava come irreprensibile la condotta del medico e ribadiva che quanto avvenuto era stato frutto di complicanza. Per la fase successiva l'intervento precisava che la paziente era stata “prontamente inquadrata e trattata con terapia medica in
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occasione della prima visita successiva all'intervento, allorché il dott. evi- _1
denziò la presenza di una raccolta pelvica.” Ribadiva che la lesione che aveva originato la fistola “trattasi di un evento inquadrabile quale complicanza e non certamente quale errore nella condotta chirurgica.”
Il CTU, in conclusione, non segnalava carenze o lacune ricostruttive dell'accaduto e dalla relazione non emergeva alcun inadempimento del dott. in nessuna delle _1
fasi terapeutiche che lo vedevano coinvolto. Con precisazione che la Corte non esamina l'opera degli altri medici per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ne escludeva la responsabilità.
17. In diritto la Corte evidenzia che i riferimenti giuridici adottati sono ben espressi dalla sentenza n. 5128/2020 della S.C. che statuisce come” Ove sia dedotta una respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della si-
tuazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili-
gente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.
La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempi-
mento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento” “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e
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imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento sog-
gettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità,
sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è
tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercor-
rente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento ine-
satto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputa-
bile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evi-
denza (più probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sentenza n. 8114/2022).
La Corte previamente rigetta per infondatezza le censure mosse alla sentenza di primo grado riferite alla motivazione con la quale il giudice, quale peritus peritorum, dissentiva dalle conclusioni del CTU, perché la parte argomentativa, per gli appellanti, era carente.
In realtà il Tribunale ottemperava all'obbligo di motivare la differente interpretazione ri-
spetto l'elaborato peritale illustrando la differente ricostruzione in termini di responsabilità
e fondando la spiegazione nelle carenze ritenute sussistenti nella ricostruzione dell'ori-
gine della lesione nel corso dell'operazione, che inducevano il giudice a ritenere respon-
sabile il chirurgo.
La Corte ritiene infondato anche il secondo motivo dell'appello principale della
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in parte fatto proprio nell'unico motivo di gravame del dott. Parte_1
, riferito alla dimostrazione a carico del paziente, del nesso causale tra _1
l'azione del chirurgo e l'evento. Non considera condivisibili le allegazioni degli appellanti che pongono sul piano del nesso causale questioni inerenti, in realtà, la colpevolezza del medico e quindi l'elemento soggettivo della condotta rinvenendo chiaramente l'origine della lesione, e quindi il nesso causale, con l'operazione chirurgica eseguita, come chia-
ramente ricostruito dallo stesso CTU.
Il punto da maggiormente indagare, in sintesi, non è costituito dall'analisi del fatto e se lo stesso fosse all'origine dell'evento quanto, piuttosto, la colpevolezza del medico all'ori-
gine della condanna, non sussistendo inadempimento imputabile senza colpa.
18. Secondo il CTU quanto avvenuto costituiva una complicanza che comportava l'esclusione dell'errore, così indicando una corrispondenza tra complicanza e mancanza di errore che non è di per sé necessariamente esatta. Specifica la S.C., con l'ordi-
nanza n. 35024/2022 (conforme alla sentenza n. 13328/2015), che per complicanza deve intendersi un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedi-
bile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presun-
zione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il
peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evita-
bile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Il punto non è l'incidenza
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statistica del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario la S.C., con la sentenza n.
24074/2017 (conforme sentenza n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista su-
perare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabi-
lità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedi-
bile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del mo-
mento. Il punto, in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'acca-
duto che potesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non impu-
tabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimo-
strare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C. n.
20101/2009; n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In mancanza la responsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n.
28991/2019).
La necessaria prova dell'adempimento, nella fattispecie in esame era data dal medico,
sia per la fase operatoria ma anche per quella successiva, nella quale era coinvolto, così
non lasciando spazio a presunzioni. Il riscontro derivava dalla CTU che, nel ricostruire i fatti la qualificava come irreprensibile, cioè che non merita alcuna riprensione, a cui non si può muovere il minimo biasimo, la condotta tenuta dal dott. . La mancata _1
ricostruzione alternativa dei fatti a quelli indicati nell'elaborato, da parte del giudice, non consentiva allo stesso di dissentire da un giudizio così netto secondo fatti diversamente ma arbitrariamente indicati, che menzionavano capacità di indagini della lesione nel corso
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dell'operazione che non trovavano giustificazione e fondamento necessario nell'indagine peritale senza che il consulente fosse chiamato, nel caso, a rendere chiarimenti. La Corte
prende atto dell'adempimento, manifestato nella sua esattezza dal CTU con tale nettezza,
tanto da essere qualificato nei termini già esposti e, in mancanza di inadempimento im-
putabile, accoglie il primo motivo di appello degli appellanti principali e riforma la sentenza di primo grado dichiarando che nulla può pretendere dal dott. CP_3 _1
e dalla compagnia di assicurazione.
Le ulteriori doglianze dell sono assorbite. Parte_1
19. Anche l'appello incidentale di è fondato non sussistendo Controparte_4
motivo alcuno che potesse giustificare la compensazione delle sue spese di lite. Il medico era infondatamente chiamato in causa dalla e la S.C., sent. n. 25541/15, CP_1
statuisce che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garan-
zia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Nella fattispecie in esame la chiamata in causa era autonomamente determinata dalla senza che trovasse giustificazione dalle allegazioni attoree e quindi la con- CP_1
venuta dovrà essere tenuta al pagamento delle spese del grado anche nei riguardi del terzo.
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20. L'appello incidentale di ovviamente nei soli confronti della casa CP_3
di cura, ormai definitivamente responsabile per la tardività dell'appello incidentale, è fon-
dato, essendo emersi dalla prova testimoniale espletata – CP_16 CP_17
e - profili di disagio profondo, disturbi della personalità, aggressi-
[...] CP_18
vità, chiusura in se stessa, immediatamente riconducibili alle lesioni patite e che giustifi-
cano un riconoscimento del danno morale con personalizzazione del pregiudizio che la
Corte ritiene equo riconoscere nel 25% della somma già accordata in primo grado
(€.64.092,00 oltre interessi al tasso legale dall'intervento al saldo).
21. La domanda di pagamento delle spese di lite, formulata in subordine da CP_9
rese CO in danno di è infondata e deve essere rigettata stante la CP_5
novità delle questioni poste in appello che la rendono inammissibile.
22. Le questioni poste da in merito all'operatività della Parte_1
polizza non emergono come legittime e tali da non dover considerare legittima la chia-
mata in garanzia della compagnia di assicurazioni da parte del medico.
23. Ricapitolando:
- La sentenza di primo grado deve essere riformata accogliendo gli appelli prin-
cipali
- L'appello incidentale dell'attore deve essere accolto in danno dell'unica respon-
sabile del danno, ed il risarcimento portato da €. AR
64.092,00 ad €. 80.115,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al sod-
disfo, come già disposto in primo grado;
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- L'appello incidentale di è accolto, con condanna della Controparte_4
alla refusione delle spese di lite in suo favore ed anche AR
in favore di sua compagnia di assicurazione;
CP_5
- Le spese legali di e dell _1 Parte_1
sono poste a carico dell'attrice soccombente nei confronti del convenuto;
- Sussistono i requisiti, per per il raddoppio del c.u. AR
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale n.3811/2021 proposto da
[...]
e n.3873/2021 di e sugli appelli incidentali Parte_5 _1
di , e avverso la Controparte_4 CP_3 AR
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26.4.2021 e contraddistinta dal n. 618/2015,
Accoglie gli appelli principali e quelli incidentali per quanto di ragione
Dichiara inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto da AR
,
[...]
Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
A) Rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di _1
B) Condanna la al risarcimento dei danni arrecati a AR
che quantifica nella maggior somma, rispetto quella determinata in primo CP_3
grado, di €. 80.115,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al soddisfo.
C) Condanna la al pagamento delle spese di lite in AR
favore di che, per il primo grado, lascia invariate come già liquidate, non CP_3
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essendo mutato lo scaglione di valore di riferimento, e che quantifica per l'appello in €.
8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
D) Condanna la al pagamento delle spese di lite in AR
favore di e di che per entrambe, per il primo grado Controparte_4 CP_5
quantifica in €. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello in €. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Distrare le somme liquidate in favore di all'avv. Antonino Raf- Controparte_4
fone, antistatario.
E) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 _1
e che per entrambe, per il primo grado quantifica in
[...] Parte_1
€. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello in €. 8.000,00 per competenze, oltre €. 1.138,50 per esborsi oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
F) Pone definitivamente a carico della le spese della AR
CTU espletata in primo grado, come già liquidate.
G) Dichiara la sussistenza, per la dei requisiti pre- AR
visti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 13.02.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c. e la sua infondatezza.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nei processi civili d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre An-
nunziata, pubblicata il 26.4.2021 e contraddistinta dal n. 618/2015, iscritti al
n.3811/2021 e n.3873/2021 riuniti del ruolo generale degli affari civili contenziosi,
rimessi in decisione all'udienza del 2 luglio 2024 e pendente
TRA
- terza chiamata dal Dott. - C.F. Parte_1 _1
e P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Pierluigi P.IVA_1
Mancuso, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale versata in atti, dall'avv.
Rosaria Villano (C.F.: – PEC: C.F._1 Email_1 Email_2 Email_3
, CO Panni (C.F.: – PEC:
[...] C.F._2 Email_4 [...]
e Sara Iennaco (C.F.: – PEC: . Email_5 C.F._3 E_6 [...]
Email_7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
-APPELLANTE NEL PROC. N.3811/2021 - E
, C.F. rapp.to e difeso giusta procura rila- _1 C.F._4
sciata su foglio separato dall'avv. Antonio Tundo (C.F. ) pec C.F._5 [...]
Email_8 Email_9
-APPELLANTE NEL PROC. N.3873/2021 -
E
, C.F. in persona del suo legale rap- AR P.IVA_2
presentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Fran- Controparte_2
cesco Mandara c.f. , C.F._6
-APPELLANTE INCIDENTALE-
E
C.F. rappresentata e difesa, giusta procura a mar- CP_3 C.F._7
gine della citazione introduttiva del primo grado, dall'avv. Emma Busiello CF:
[...]
, pec: C.F._8 Email_10
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_4 C.F._9
conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digi-
tale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dagli avvocati Antonino Raf-
fone ( e Pasquale Sergio ( , pec: C.F._10 C.F._11
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e Email_11 Email_12
APPELLANTE INCIDENTALE-
E
( , con sede in Milano, alla piazza Tre Torri 3, in persona CP_5 P.IVA_3
del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in appello dall'avv. Luca Calamita ( , C.F._12
PEC: o, in subordine, al seguente Email_13
numero di telefax: 081.2452199;
APPELLATA
E
Controparte_6
APPELLATO CONTUMACE
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. Con atti di citazione ritualmente notificati e prima udienza tenutasi il 15.02.2022,
e proponevano autonomi appelli, poi Parte_1 _1
riuniti, avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Torre Annun-
ziata nel proc. civ. n. 618/15 del R.G. di risarcimento danni per colpa medica promosso da contro e , CP_3 AR Controparte_7
con la chiamata in causa, da parte della casa di cura, di e Controparte_8 CP_9
rese dott. CO. lamentava le conseguenze lesive cagionate da una CP_3
fistola, chiusa il 4-4-2013 presso altra struttura sanitaria, conseguita all'intervento chirur-
gico in laparotomia di utero fibromatoso al quale l'attrice era stata sottoposta il 24-1-2012
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presso la , con successivi esami e interventi chirurgici non AR
risolutivi.
2. chiamava in causa l' sua _1 Parte_1
compagnia di assicurazione per la responsabilità professionale. , a Controparte_4
sua volta, otteneva il coinvolgimento nel contenzioso della compagnia Controparte_5
3. La illustrava la propria linea difensiva pero- AR
rando l'assenza di responsabilità solidale ex art. 1228 c.c. e la mancanza di ogni e qual-
siasi responsabilità a suo carico. Chiedeva, in caso di accoglimento della domanda atto-
rea, di accertare il grado o le percentuali di responsabilità da porsi in capo ai medici che avevano eseguito l'operazione chirurgica, dottori , e , _1 CP_6 CP_4
graduando le rispettive colpe.
4. Tutti i medici si dichiaravano estranei da ogni addebito e l si costi- CP_5
tuiva in giudizio ribadendo la posizione di secondo operatore.
5. oltre a perorare l'assenza di responsabilità del pro- Parte_1
prio assicurato eccepiva la non operatività della polizza di assicurazione, per vari profili,
tutti riproposti in appello.
6. Nel corso del giudizio era espletata una CTU medico legale e, all'esito della stessa, il Tribunale emetteva l'impugnata sentenza di accoglimento della domanda atto-
rea nei confronti di entrambi i convenuti, condannati in solido al pagamento di €.
64.092,00 oltre accessori e spese legali, con rigetto delle domande proposte dalla casa di cura nei confronti dei medici terzi chiamati in causa e condanna dell Parte_2
a manlevare il dott. .
[...] _1
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7. Gli appelli principali erano separatamente proposti da e Parte_1
ed a questi si aggiungevano quelli incidentali spiegati da _1 CP_3
, e con comparse di costi-
[...] Controparte_4 AR
tuzione depositate rispettivamente il 20.1.2022, il 24.1.2022 ed il 10.5.2022, quest'ultima,
quella di cinque giorni prima dell'udienza. AR
8. L'appello principale della contestava la sentenza Parte_1
di primo grado su tre profili: la responsabilità dell'assicurato, la sussistenza del rapporto assicurativo, la liquidazione delle spese di lite. Quello di era incen- _1
trato sulla contestazione della responsabilità del medico.
1. I primi due motivi proposti dalla compagnia di assicurazione, gli stessi proposti con unico motivo dal dott. , erano fondati sulla relazione peritale redatta dal _1
CTU che, citando copiosa letteratura medica ed esaminata la documentazione clinica dell'attrice, qualificava complicanza quanto avvenuto e non rintracciava alcun errore me-
dico. Nei chiarimenti successivi all'elaborato qualificava la condotta del medico come ir-
reprensibile.
Il giudice disattendeva le risultanze della CTU, laddove la complicanza veniva descritta inequivocabilmente come integrante gli estremi della causa non imputabile contemplata dall'art. 1218 cc, senza neppure motivare in ordine ai diversi elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione di respon-
sabilità del medico, affermando di trarre elementi proprio dalla stessa CTU che li aveva esclusi. Commetteva anche l'ulteriore errore di non tener in debito conto che non era stata fornita la prova, a carico del creditore, della sussistenza del nesso causale tra
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l'operato dei medici e la lesione.
Il fatto accaduto concretizzava una complicanza, il C.T.U. aveva escluso la sussistenza di errori tecnici nell'esecuzione dell'intervento di protesizzazione, le cartelle cliniche atte-
stavano un ottimo recupero articolare del paziente nei giorni immediatamente successivi l'intervento e durante il periodo di riabilitazione e l'insuccesso della protesi Monocompar-
timentale era stata ascrivibile, per il CTU, ad una rara complicanza, ovvero una CP_10
dislocazione recidivante dell'inserto mobile con rischio valutato tra lo 0.5% e l'1.5% dei casi, secondo la letteratura scientifica.
Per il giudice del primo grado, di contro, l'intervento chirurgico era stato correttamente indicato e non ci si trovava in presenza di una complicanza imprevedibile perché, in tal caso, “vi devono essere alcune condizioni di difficoltà tecniche legate all'intervento (ad esempio, aderenze o varianti anatomiche inconsuete, etc..); condizioni che, nel caso di specie, non vengono individuate e descritte ma, anzi, escluse dalla espletata istruttoria”
e, trattandosi di intervento di routine, il chirurgo avrebbe dovuto giustificare l'accidentalità
della lesione iatrogena prodottasi durante l'intervento e l'assenza di responsabilità in or-
dine al mancato riconoscimento. La carenza di indicazioni sul punto comportava la re-
sponsabilità del chirurgo, non essendo emerso alcun motivo giustificativo per la produ-
zione della lesione. Per gli appellanti il giudice non motivava adeguatamente in punto di discostamento dalla CTU e di esistenza del nesso causale. Il consulente aveva escluso che la fistola fosse stata causata da una errata incisione dei tessuti con il bisturi o da una anomala sutura, sulla base della constatazione incontrovertibile che, in tale caso, si sa-
rebbe creato un collegamento della vagina con la prima parte del colon-retto, mentre la fistola era localizzata al livello del colon-sigma in una sede cioè ben distinta da quella
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interessata all'intervento di esterctomia. Non si era neppure verificato un anomalo transito intestinale e un quadro settico già evidente durante il primo ricovero che si sarebbe ma-
nifestato qualora vi fosse stata una incisione del colon nel corso dell'intervento. Il giudice non aveva indicato le ragioni di dissenso dalla CTU ed il dott. sottolineava _1
anche come fosse a carico del paziente la prova del nesso di causalità tra l'operato del medico e le conseguenze lesive in merito al c.d. evento ignoto. Il danno era stato conse-
guenza di condizioni preesistenti della paziente e della patologia.
2 Il terzo motivo proposto da allegava l'erroneità della sen- Parte_1
tenza di primo grado laddove erroneamente qualificava la natura della responsabilità del dott. in termini di responsabilità contrattuale, con le correlate conseguenze _1
in punto di onere probatorio, senza considerare che il fatto, pur anteriore all'entrata in vigore della Legge Gelli, astrattamente configurava la responsabilità extracontrattuale del dott. perché il paziente si rivolgeva alla struttura, non al medico. Sussisteva _1
il doppio binario di responsabilità a carico della struttura (responsabilità contrattuale) e del medico ivi operante a qualsivoglia titolo (responsabilità extracontrattuale).
3. I motivi dal quarto al sesto dell concernevano il Parte_1
rapporto assicurativo.
4. Per il quarto motivo la sentenza errava nel respingere l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa fondata sul combinato disposto dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto e sull'art. 1892 c.c. . L'assicurato non dichiarava il vero, all'atto della stipula della polizza, affermando di non essere a conoscenza di alcun elemento che potesse far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già
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verificatosi al momento della stipulazione del contratto. L'intervento, con le relative com-
plicanze, era già stato eseguito e quindi doveva trovare applicazione l'eccezione di cui all'art. 1892 cc, perché il medico aveva rilasciato una dichiarazione reticente su un punto rilevante, con dolo o colpa grave. La nota complicanza patita dall'attrice doveva aver fatto supporre al dottore la possibilità della promozione della pretesa risarcitoria dovendosi presumere che al medico fosse stata chiesta almeno una relazione sui fatti, alla ricezione di una richiesta risarcitoria. La colpa del medico nei confronti della compagnia era quali-
ficabile come colpa grave, dovendosi ritenere sussistente la coscienza dell'assicurato della reticenza e la sua volontarietà con inescusabile trascuratezza, grossolana negli-
genza e/o incuria. La compagnia quindi fondatamente chiedeva la dichiarazione di annul-
lamento del contratto e la decadenza dalla copertura assicurativa.
5. Il quinto motivo criticava l'omessa pronuncia della sentenza in merito alla inoperatività
della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto. Per l 'art. 16 delle c.g.c. se il medico svolge l'attività in regime libero professio-
nale all'interno di ASL, Casa di Cura, Ente Ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la garanzia era operante oltre il massimale assicurato dall'Ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipo-
tesi di insolvenza del medesimo Ente, con estensione della garanzia all'azione di rivalsa della struttura sanitaria e o dei suoi assicuratori per danni causati da colpa grave. Tanto
comportava l'inoperatività della polizza che era a secondo rischio come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di contratto
6. Il sesto motivo concerneva l'omessa pronuncia sulla operatività della copertura assi-
curativa per la sola quota di responsabilità diretta del dott. in quanto l'art. _1
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16 delle condizioni generali di polizza prevede che “l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale” e l'art. 18 indica che “l'assicurazione è limitata alla sola quota di respon-
sabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantigli in via di solidarietà”.
7. L'ultimo motivo di gravame era inerente le spese legali, ritenute liquidate erroneamente perché l'attrice era stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e le somme neces-
sarie per la chiamata in garanzia indebitamente effettuata vanno poste a carico dell'attrice mentre laddove, invece, venga accolta l'impugnazione in merito al rapporto assicurativo,
le spese legali della esponente, in riforma del relativo capo della pronuncia gravata, an-
dranno poste a carico del dott. . _1
Così l concludeva:” • in via preliminare, previa fissazione Parte_1
della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica
del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della sen-
tenza ricorrendo le condizioni previste dall'art. 283 c.p.c.; • in via principale di merito, in
riforma della sentenza di primo grado, dichiarare l'assenza di responsabilità in capo al
dott. per tutte le ragioni oggetto degli specifici motivi di appello articolati nel _1
suesteso atto di citazione e, per l'effetto, respingere le domande svolte dall'attrice nei
confronti del dott. in primo grado siccome infondata in fatto ed in diritto;
• in _1
via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità
professionale, con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal dott. _1
nei confronti di sempre in accoglimento degli specifici mo- Parte_1
tivi di appello formulati con il suesteso atto di citazione, riformare la sentenza di primo
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grado, respingendo detta domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza
dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività
della garanzia assicurativa in relazione ai fatti per cui è causa, previo l'accertamento di
cui sopra, in accoglimento di tutte le eccezioni partitamente svolte;
• in via ulteriormente
subordinata, sempre in accoglimento della interposta impugnazione, limitare la copertura
assicurativa al pagamento della sola quota diretta del dott. con esclusione _1
del vincolo di solidarietà con la casa di cura, accertando e dichiarando in ogni caso la
sussistenza dei limiti e delle esclusioni tutte indicate in polizza e, comunque, nei limiti di
massimale e con applicazione dello scoperto di polizza;
• in via istruttoria, si reiterano,
occorrendo, per
tuziorismo difensivo, le istanze, eccezioni e opposizioni sollevate nella memoria ex art.
183 n. 2 cpc depositata nel procedimento di primo grado, da intendersi integralmente
ritrascritta. Occorrendo, si richiede la convocazione del ctu a chiarimenti in merito alla
sussistenza nel caso di specie di una complicanza, in astratto ed in concreto non preve-
nibile nei termini di cui al capo di impugnazione proposto;
- Con riferimento alle spese legali del primo grado di giudizio, RIFORMARE, ANCHE IN
VIA AUTONOMA RISPETTO AI PRECEDENTI CAPI DI IMPUGNAZIONE, il capo della
sentenza che ha condannato i convenuti al pagamento delle spese legali in favore della
signora nei confronti del procuratore antistatario anziché nei confronti dell'Erario; CP_3
per la auspicata ipotesi di riforma del capo principale della pronuncia sulla inesistenza di
responsabilità medica del dott. , porre le spese legali a carico della parte _1
attrice sia nei confronti del dott. sia nei confronti della esponente _1
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appellante; laddove, invece, venga accolta la impugnazione in merito al rapporto assicu-
rativo,
riformare il capo della sentenza di primo grado, ponendo le spese legali della esponente
appellante a carico del dott. . CON VITTORIA DI SPESE, COMPENTENZE _1
ED ONORARI DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO, OLTRE SPESE GENERALI E
ACCESSORI FISCALI.”
9. L'appello autonomo, poi riunito, del Dott. è già in parte stato de- _1
scritto nel punto che precede. Da rilevare v'è, in aggiunta, che il medico eccepiva anche la violazione del contraddittorio perché il giudice aveva posto a base della decisione delle proprie valutazioni senza chiedere chiarimenti al CTU e sollecitare il preventivo contrad-
dittorio.
Il medico chiedeva il rigetto degli altri motivi di appello proposti dalla compagnia di assi-
curazione ed inerenti la validità della polizza perché la paziente guariva, non decedeva,
come erroneamente indicato dall ed il dott. Parte_1 _1
non era certamente consapevole, al momento della stipula del contratto di assicurazione,
della possibilità di una richiesta di risarcimento a suo carico. Aveva oltretutto stipulato, in precedenza all'evento, un'altra polizza con la medesima assicurazione. Il dottore non aveva seguito la fase del trattamento della complicanza perché trattata da chirurgici en-
doscopici, per competenza specialistica. Evidenziava il decorso del termine per l'azione di annullamento della polizza e, in merito alla condizione di insolvenza della struttura sa-
nitaria, eccepiva l'inammissibilità del motivo proposto perché non idoneo a scalfire l'ac-
coglimento della domanda di manleva. Le ragioni esposte dalla compagnia di
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assicurazioni erano oltretutto incoerenti perché conducevano a dover considerare la ga-
ranzia sempre operante inquadrando il comportamento del dott. come _1
colpa grave, mentre verrebbe meno in caso di colpa lieve, salvo il caso di insolvenza della struttura sanitaria.
L'assicuratore non può sottrarsi agli obblighi nascenti dal contratto di garanzia per l'ina-
dempienza di un terzo a un proprio obbligo avente diversa natura perché l'interesse del medico era proprio quello di garantire la propria attività in assenza di altra assicurazione che potesse coprirne il rischio, essendo precisato in contratto che in assenza di altre coperture, assente per la casa di cura, quella contratta in proprio dal dott. _1
avrebbe operato come garanzia a primo rischio. Oltretutto gli accordi collettivi dell'epoca imponevano la stipula di copertura assicurativa solo per i dipendenti, quale non era il medico.
Contestava la fondatezza dell'allegazione dell' secondo la quale la Parte_1
garanzia scatterebbe solo in caso di insolvenza della Casa di Cura perché la previsione era riferita all'ipotesi, non ricorrente in questa fattispecie, in cui il sanitario operi stabil-
mente all'interno di una casa di cura o di una struttura pubblica e quindi in regime di subordinazione e/o para-subordinazione. Il termine “insolvenza” andava inteso in senso generico e non come indicativo di una situazione di decozione, risultando associata an-
che alle ASL, non soggette a procedure concorsuali.
Perorava l'interpretazione della clausola non univoca contro il predisponente e pertanto nel senso più ampio da riconnettere al termine insolvenza quale mancato pagamento del risarcimento da parte della struttura al danneggiato e, poiché la AR
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Rosaria non aveva versato alcunché, in caso di conferma della sentenza di primo grado chiedeva il rigetto anche il quinto motivo di appello e la conferma della sussistenza del rapporto assicurativo.
In merito alla clausola riferita alla solidarietà precisava come risultasse efficace solo nel caso in cui fosse determinata in sede di cognizione una percentuale precisa di responsa-
bilità in capo di ciascuna parte. Nella fattispecie in esame, invece, la conseguenza della clausola non era quella di paralizzare la domanda di manleva perché tanto equivarrebbe a sovvertire la causa dell'assicurazione; avveniva solo che l'assicuratore, una volta as-
solto il proprio obbligo di manleva, avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Così concludeva: “1) in accoglimento dei primi tre motivi di appello dell Parte_2
e dell'appello autonomo proposto dal dott. rigetti
[...] _1
tutte le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del dott. CP_3 Persona_2
; 2) rigetti, in ogni caso, anche ai fini della soccombenza virtuale i motivi svolti
[...]
dalla in persona del legale rapp.te p.t. per ottenere la ri- Parte_1
forma della sentenza n. 892/2021 del Tribunale di Torre Annunziata nella parte in cui ha
accolto la domanda di manleva proposta dal dott. 3) in accoglimento _1
dell'appello proposto dal dott. condanni in ogni caso la Assi- _1
in persona del legale rapp.te p.t. a rivalere il dott. Parte_3 CP_11
delle spese di lite per resistere all'azione del danneggiato ai sensi dell'art.1917
[...]
co.3 c.c.; 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio.”
10. La , depositava il 10.5.2022, cinque giorni AR
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prima dell'udienza, la comparsa di costituzione e risposta senza menzionare la proposi-
zione dell'appello incidentale, comunque proposto essendo stata domandata la riforma della sentenza di primo grado. Perorava la riforma della sentenza sostanzialmente per gli stessi motivi già esposti in merito all'assenza di responsabilità dei sanitari, riportando il passo della CTU nella quale l'ausiliario affermava che: “1. Nella bozza inviata ritengo che appaia, con sufficiente chiarezza, l'irreprensibilità della condotta chirurgica posta in essere nel caso specifico;
2. Allo stesso modo non suscettibile di alcun dubbio, ho soste-
nuto, nella bozza della relazione, che quanto accaduto è da inquadrare nella categoria delle complicanze;
3. Anche sul terzo punto, onde evitare inutili ripetizioni e tautologie,
confermo che la paziente fu prontamente inquadrata e trattata con terapia medica in oc-
casione della prima visita successiva all'intervento, allorché il dott. eviden- _1
ziò la presenza di una raccolta pelvica;
4. Le lesioni iatrogene al tratto intestinale durante l'intervento chirurgico e le infezioni postoperatorie sono probabilmente i principali fattori eziologici coinvolti nella patogenesi della formazione delle fistole dopo l'isterectomia. La
fistola rappresenta, quindi, sul piano anatomo-patologico l'evoluzione dell'evento lesivo acuto (lesione iatrogena intestinale e/o raccolta-ascesso). In ogni caso trattasi di un evento inquadrabile quale complicanza e non certamente quale errore nella condotta chi-
rurgica“. Rilevava come il giudice non avesse provveduto, nonostante la domanda pro-
posta, a determinare il grado e le percentuali di colpa dei convenuti per il danno ipoteti-
camente ricevuto dall'attrice, tenuto conto che le obbligazioni principali e secondarie della erano state adempiute completamente e diligentemente nella AR
loro totalità.
Proponeva i seguenti motivi di gravame:
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a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1228 cc - assenza di responsabilità so-
lidale ex art. 1228 c.c. della – vigenza del principio di affida- AR
mento, perché la convenuta si era dotata di personale medico, paramedico ed ausiliario qualificato, sufficiente e presente, coordinandone l'opera, mettendo a disposizione locali idonei e apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti con farmaci sicuri,
efficaci e in corso di validità, con la conseguenza che nessun addebito poteva esserle imputato e la clinica non poteva essere condannata per responsabilità oggettiva con la conseguenza che era da escludersi qualsiasi responsabilità ex art. 1228 c.c.
b) In via subordinata violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza nella parte in cui era omessa la spiegazione della condanna solidale della casa di cura, la violazione e falsa applicazione dettami legge Gelli-Bianco e la mancata constatazione del pieno rispetto delle obbligazioni in capo alla struttura.
Gli unici medici intervenuti erano stati i dottori , e , even- _1 CP_6 CP_4
tualmente unici destinatari della condanna per colpa grave, così come disposto dall'art. 9
della legge . CP_12
c) In via subordinata e gradata omessa pronuncia sulla domanda di graduazione della colpa da porsi in capo ai singoli convenuti con espressa indicazione delle percentuali di responsabilità.
d) Chiedeva, infine, la riforma del governo sulle spese.
Così la concludeva: “ • in via preliminare, previa fissazione AR
della udienza di comparizione sulla istanza di sospensione con il termine per la notifica
del decreto e della citazione in appello, sospendere l'esecuzione provvisoria della
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sentenza ricorrendo le condizioni previste
• via principale di merito, e nel merito, riformare la sentenza di primo grado e accertare
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla ed AR
in capo ai sanitari in essa operanti, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa ed in
adesione alle risultanze dell'elaborato peritale redatto nel corso del giudizio di primo
grado dalla dott.ssa Persona_3
• in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio adito, ravvisasse ele-
menti di responsabilità nel corso dell'intervento effettuato alla sig.ra voglia CP_3
ritenere responsabile unicamente il medico operante dott. e condannasse _1
esclusivamente quest'ultimo, o chi per esso, alla refusione delle somme a titolo di risar-
cimento danni in favore della appellante incidentale CP_3
• in via ancora più subordinata, qualora dovesse essere confermata la sentenza di primo
grado, l'appellata chiede espressamente che siano indicati i gradi di colpa CP_1
e le responsabilità da porsi in capo ai singoli convenuti con indicazione espressa delle
percentuali, così da permettere eventuale azione di regresso in caso di condanna soli-
dale;
• Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite per il doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
Salvis Juribus.”
11. si costituiva nel gravame eccependone l'inammissibilità ex art. CP_3
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Evidenziava come la prova a carico della paziente, inerente il nesso di causalità materiale tra evento lesivo e condotta del medico, fosse stata fornita, considerato che il CTU con-
cludeva: “ l'indicazione chirurgica di isteroannessectomia fu posta correttamente e l'inter-
vento portato a termine senza apparenti complicazioni intra operatorie evidenti;
ma la successiva evoluzione del quadro mostra la comparsa di una fistola retto-vaginale secon-
daria ad una microlesione intestinale prodotta nel corso dell'intervento e non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente.” La perforazione dell'intestino durante un inter-
vento chirurgico viene contemplata tra le “complicazioni” e non è pertanto, necessaria-
mente, un atto di negligenza medica. La prova del nesso causale sussiste, in quanto, lo stesso CTU precisava che “la fistola è secondaria ad una microlesione intestinale nel corso dell'intervento”, pertanto il comportamento del chirurgo al tavolo operatorio causava la lesione dei tessuti ingenerando la fistola. Anche considerando la fistola una “compli-
canza” tale qualificazione non elide il nesso eziologico tra fatto ed evento perché la “Com-
plicanza prevedibile ed evitabile” non assurge al caso fortuito ed alla forza maggiore. La
fistola era una complicanza: “prevedibile”, come dai dati statistici riportati in CTU circa la frequenza di tale evento in sede chirurgica laparotomica;
ed era “prevenibile”, in quanto la chiusura di una fistola non era un intervento di difficile esecuzione;
anche dopo nume-
rose recidive c/o la di , l'equipe medica di Villa Betania riusciva, CP_1 AR
con un unico ed ultimo intervento a chiudere la fistola, conducendo alla guarigione la paziente.
La responsabilità del medico derivava da un errato approccio chirurgico che determinava una perforazione della parete vaginale con elevata probabilità da rapportare alle errate manovre operatorie in corso di isterectomia. La perforazione della parete vaginale doveva
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essere immediatamente riconosciuta e risolta e determinava, a seguito di processo in-
fiammatorio, la fistola retto-vaginale, da considerarsi una complicanza operatoria preve-
dibile ed evitabile, non correttamente gestita, tanto da rendere necessari altri tre interventi chirurgici, senza alcun esito positivo, sino al 06/02/2012.
non provava il grado di difficoltà dell'intervento e l'impossibilità e/o _1
ardua difficoltà nell'individuare la lesione retto-vaginale in corso d'intervento; non provava di aver fatto tutto in sua capacità per condurre a guarigione la fistola retto-vaginale in intervento chirurgico di routine, rendendo impossibile escludere la colpa del chirurgo, non superando la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o in-
sufficienza di diligenza professionale o d'imperizia, dimostrando che siano state prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenza tecnico-scientifiche del momento. Il dott. non provava _1
neppure di non aver avuto un ruolo rilevante nei successivi interventi, avendo più volte sottoposto a visita la paziente senza la presenza del dr. , facendo perdurare la CP_4
responsabilità anche nella fase post operatoria, in quanto il semplice passaggio di grado tra i medici o la lontananza dalla clinica per impegni personali, non possono esaurire la sua posizione di garanzia se questi ha attuato una condotta colpevole. Evidenziava il passaggio della CTU nella quale il consulente affermava che: “…ma la successiva evo-
luzione del quadro mostra la comparsa di una fistola retto-vaginale secondaria ad una microlesione intestinale prodotta nel corso dell'intervento e non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente …”. Il medico ometteva l'attività necessaria per riconoscere la lesione intestinale e per trattarla durante il corso del primo intervento chirurgico e non diagnosticava la “fistola retto-vaginale” durante la fase post operatoria quando
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sottoponeva a visita medica l'attrice. La fistola, riscontrata al massimo nel giro di 24 h.,
avrebbe comportato ben minori pregiudizi.
Sottolineava la correttezza dell'argomentazione logico-giuridica della sentenza perché la responsabilità dei convenuti era contrattuale, la responsabilità della casa di cura derivava anche dall'art. 1228 c.c. e quella del medico dal contatto sociale. Verificava che della complicanza operatoria non era stata data prova dell'imprevedibilità non essendo emersa la difficoltà tecnica dell'intervento, individuate e descritte le ragioni che l'avevano causata,
fornito riscontro dell'assenza di responsabilità in ordine al mancato riconoscimento della medesima lesione iatrogena.
Proponeva appello incidentale per il mancato riconoscimento del danno morale, pari ad
€. 30.000,00 oltre accessori, avendo anche il CTU riscontrato le conseguenze pregiudi-
zievoli patite dall'attrice, le cui traversie erano state anche dimostrate tramite l'espleta-
mento della prova testimoniale.
Così l'appellata concludeva: “ I) In via preliminare, quale “filtro in appello”, accertare e dichiarare inammissibilità delle domande di gravame, ai sensi e per gli effetti degli artt:
342 e 348 bis, c.p.c., in quanto, l'atto di appello proposto dai rispettivi appellanti non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, essendo erronee le prospettazioni di diritto e le argomentazioni di fatto mosse alla sentenza di primo grado. II) Nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di “inammissibilità” sopra poste in via preliminare e trattando il merito, viste le difese spiegate dalla scrivente parte appellata nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigetti la domanda degli attori volte ad ottenere la
“sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado” III) Nella
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denegata ipotesi in cui non vengano accolte le eccezioni di “inammissibilità” sopra poste in via preliminare, di rigettare, nel merito, le domande attore di gravame ( Parte_1
e dr. ), perché infondate in fatto e diritto, come da argo-
[...] AR3
mentazioni trattate nella presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto con-
fermare la sentenza di primo grado… (di seguito, nelle conclusioni, riprodotta).” In merito alla domanda incidentale, chiedeva: ” Accertare e dichiarare che la sig.ra CP_3
a causa degli esiti da intervento chirurgico infausto, avendo subito una lesione al diritto
alla salute ex art. 32 Cost., con sofferenza della sfera psico-fisica e morale, ha diritto al
riconoscimento del danno morale con personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, pertanto, si chiede che L'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli in parziale riforma
della sentenza n. n. 892/2021, emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, accerti e dichiari
il diritto della sig.ra ad ottenere il risarcimento del danno morale e per l'ef- CP_3
fetto, condanni il dr. , in solido con la _1 AR
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a corrispondere alla sig.ra
quale danno morale, la somma di € 30.000,00, oltre interessi e rivaluta- CP_3
zione monetaria e condanni, altresì, l a tenere indenne il dr. Parte_1
di tutte le conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza” _1
12. proponeva tempestivamente appello incidentale nei con- Controparte_4
fronti della sentenza di primo grado nella parte in cui compensava le spese di lite del terzo chiamato.
La sentenza era parziale perché carente sulle spese e sulla richiesta di risarcimento per lite temeraria, pure palesemente proposta dalla ed errata AR
perché in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza adeguata motivazione.
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Evidenziava come le compagnie di assicurazione non si fossero volute costituire in giudi-
zio per gli assicurati nulla eccependo sulla regolarità della copertura assicurativa, dichia-
rando di attendere la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa e venendo perciò
meno agli obblighi di polizza. Eccepiva la mala gestio delle chiamate ed CP_5
che violavano l'art. 1917 cc e che avrebbe dovuto comportare la Parte_1
loro condanna alla refusione in favore del Dr. delle spese sostenute per resi- CP_4
stere all'azione inopinatamente proposta dalla Casa di Cura, anche questa tenuta al pa-
gamento stante l'infondatezza della domanda. Richiamava il principio di causazione.
Così concludeva: “Condannare essa , Controparte_4 AR
in plrpt, alla refusione delle spese e delle competenze di causa del doppio grado di giu-
dizio, oltre IVA e c.p.a e rimb. forfett., con attribuzione al sottoscritto procuratore antista-
tario”;
• “In via subordinata, condannare Parte_4
in persona del l.r.p.t., con Sede Legale in C.so Libertà n° 53, 41018 San Cesario
[...]
sul Panaro (MO) e la compagnia , nella qualità, in persona del l.r.p.t., AR4
con Sede Legale in Largo Ugo Irneri n° 1 34123 TRIESTE, in solido tra loro o, in ipotesi,
ciascuna compagnia per quanto di ragione e di legge, a rimborsare il Dr. CP_15
delle spese dovute per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal procura-
[...]
tore costituito, ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, capitolo IV, art. 20, come da
tabella n° 25, essendo la stessa provata per tabulas, con attribuzione;
• “condannare, in
ogni caso, in persona del Parte_4
l.r.p.t., con Sede Legale in C.so Libertà n° 53, 41018 San Cesario sul Panaro (MO) e la
compagnia , nella qualità, in persona del l.r.p.t., con Sede Legale in AR4
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Largo Ugo Irneri n° 1 34123 TRIESTE, in solido tra loro o, in ipotesi, ciascuna compagnia
per quanto di ragione e di legge, anche ai sensi dell'art. 1917 cc, a tenere indenne e
quindi a pagare in favore del Dr. le spese necessarie alla chiamata Controparte_4
in causa (comprensive di € 518,00 di contributo unificato versato) e quelle dovute per le
competenze del doppio grado di giudizio, gravate da IVA, CPA e rimb. forfet. come per
legge, con attribuzione al procuratore anticipatario”;
• Alla luce del D.M. 8 marzo 2018 n. 37, con il quale sono state introdotte modifiche al
decreto sulla liquidazione delle spese legali in base ai parametri forensi (D.M. 55/2014)
ed, in particolare, è stato inserito all'interno dell'art. 4 del D.M. 55/2014 il comma 1bis, il
quale prevede: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al
comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati
con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale
all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto” ed
in considerazione del fatto che i documenti allegati agli atti del presente procedimento
sono stati tutti depositati dal sottoscritto difensore tramite collegamento ipertestuale, si
richiede, per il governo delle spese in grado di appello, l'applicazione della maggiorazione
del 30 per cento dei compensi dovuti prevista dal richiamato art. 4 del D.M. 55/2014
comma 1bis, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto
difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso le competenze.
• “Sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
13. impugnava l'appello incidentale spiegato dal dott. nella CP_5 CP_4
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parte in cui in cui chiedeva la condanna della al pagamento delle spese per CP_5
l'attività stragiudiziale e di quelle, anche ai sensi dell'art. 1917 cc, necessarie alla chia-
mata in causa . Evidenziava che la domanda proposta per le spese di resistenza dal dott.
era formulata per la prima volta in appello nei confronti di ed è CP_4 CP_5
qualificabile come riconvenzionale trasversale per proporre la quale il medico era deca-
duto.
Era la a dover eventualmente rispondere nei confronti del . CP_1 CP_4 CP_5
così concludeva: “ 1) accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza
[...]
impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torre Annunziata ha escluso qualsivoglia re-
sponsabilità del dr. nella vicenda per cui è causa;
2) rigettare i Controparte_4
motivi di appello incidentale proposti dal dr. nei confronti della Controparte_4
, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di CP_5
spese e competenze del presente grado di giudizio.”
14. Nel corso del giudizio di appello la Corte, con provvedimento del 26.4.2022,
accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente agli appellanti principali che avevano fatto istanza, “tenuto conto delle censure – cui allo stato, anche alla luce delle valutazioni espresse dal c.t.u, tra l'altro in punto di “irrepren-
sibilità della condotta chirurgica posta in essere nel caso specifico”, la motivazione a so-
stegno dell'impugnata sentenza non sembra offrire esaustivo riscontro – formulate – an-
che dall'assicuratore, impregiudicata ogni questione afferente la operatività della manleva
– segnatamente in ordine alla sussistenza della mancanza professionale ascritta a
[...]
, nonché alla ricorrenza del nesso causale tra la stessa e le conse- Persona_2
guenze lesive riportate da censure che, sempre allo stato, non consentono CP_3
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di ragionevolmente escludere, salvo ovviamente ogni approfondimento del caso, l'even-
tualità di una differente valutazione della vicenda sotto ogni aspetto;”
La causa, all'udienza del 02.7.2024 tenuta a trattazione scritta, era quindi trattenuta in decisione. Con le note di trattazione redatte per l'udienza finale la AR
evidenziava di aver corrisposto all'attrice, salvo ripetizione, la somma di
[...]
€.85.793,97, per sorte, interessi e spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado, di cui €.74.339,59 direttamente all'attrice ed €.14.454,38 all'avv. Emma Busiello.
Le originarie conclusioni precisate erano quindi integrate con la richiesta di condanna alla restituzione.
Motivi della decisione
15. La Corte dichiara la decadenza per tardività della AR
dall'impugnazione incidentale. L'appello era proposto con comparsa depositata il
10.5.2022, cinque giorni prima dell'udienza, non nel rispetto dei termini assegnati dagli artt. 343 e 347 c.p.c.. La sentenza di primo grado, di conseguenza, passava in giudicato nei confronti della che resterà definitivamente vincolata alla condanna già CP_1
emessa anche prescindendo dall'esito degli altri appelli proposti, posto che la S.C., con la sentenza n. 36942/2022 precisa come l'autorità del giudicato non sia scalfita dall'even-
tuale accoglimento dell'opposizione proposta da altro condebitore solidale in virtù dell'au-
tonomia e della scindibilità dei singoli rapporti che caratterizza le obbligazioni solidali
(S.C. n. 11867/2008), non potendosi invocare in senso contrario l'art. 1306, secondo comma, c.c. perché il giudice non può estendere d'ufficio agli altri coobbligati l'efficacia della sentenza pronunciata nei confronti di un altro debitore in solido ( S.C. n. 3201/2007).
16. La Corte rileva come la CTU espletata in primo grado debba essere qualificata
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completa, logica ed esaustiva e sia risultata esente da censure e/o critiche specifiche provenienti dalle parti. Risultava il presupposto di riferimento tecnico della vicenda in esame adottato dal giudice in primo grado ma anche delle parti in appello che propone-
vano differenti interpretazioni in punto di diritto in merito alle conseguenze da trarre dalla relazione della dott.sa senza scalfirne l'autorevolezza, correlata da Persona_4
esaustiva letteratura scientifica di riferimento,.
Il CTU, in sintesi, dopo aver affermato la correttezza della terapia chirurgica prescritta e la ricorrenza delle lesioni intestinali che costituivano complicazioni anche in occasione di interventi per patologia benigna, precisava che le microlesioni non riconosciute e quindi non riparate durante l'intervento possono tradursi in fistole come avvenuto nella fattispe-
cie in esame, difficili da curare. L'intervento era portato a termine senza apparenti com-
plicazioni intraoperatorie evidenti ma la successiva evoluzione del quadro mostrava la comparsa di una fistola retto-vaginale secondaria ad una microlesione intestinale pro-
dotta nel corso dell'intervento, non riconosciuta e quindi non riparata immediatamente.
Precisava che la perforazione dell'intestino durante l'intervento costituisce una complica-
zione non frutto, necessariamente, di negligenza medica. La gestione della fistola non era semplice tecnicamente ed inoltre era gravata da un alto tasso di recidive.
Nelle controdeduzioni all'esito di note di uno dei CTP, la dott.sa preci- Persona_4
sava di aver accertato la sostanziale correttezza del medico dott. , sia nella _1
scelta dell'indicazione chirurgica e sia nel timing e nella conduzione delle varie fasi dell'in-
tervento. Qualificava come irreprensibile la condotta del medico e ribadiva che quanto avvenuto era stato frutto di complicanza. Per la fase successiva l'intervento precisava che la paziente era stata “prontamente inquadrata e trattata con terapia medica in
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occasione della prima visita successiva all'intervento, allorché il dott. evi- _1
denziò la presenza di una raccolta pelvica.” Ribadiva che la lesione che aveva originato la fistola “trattasi di un evento inquadrabile quale complicanza e non certamente quale errore nella condotta chirurgica.”
Il CTU, in conclusione, non segnalava carenze o lacune ricostruttive dell'accaduto e dalla relazione non emergeva alcun inadempimento del dott. in nessuna delle _1
fasi terapeutiche che lo vedevano coinvolto. Con precisazione che la Corte non esamina l'opera degli altri medici per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che ne escludeva la responsabilità.
17. In diritto la Corte evidenzia che i riferimenti giuridici adottati sono ben espressi dalla sentenza n. 5128/2020 della S.C. che statuisce come” Ove sia dedotta una respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della si-
tuazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili-
gente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.
La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempi-
mento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento” “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e
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imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento sog-
gettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità,
sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è
tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercor-
rente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento ine-
satto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputa-
bile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evi-
denza (più probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sentenza n. 8114/2022).
La Corte previamente rigetta per infondatezza le censure mosse alla sentenza di primo grado riferite alla motivazione con la quale il giudice, quale peritus peritorum, dissentiva dalle conclusioni del CTU, perché la parte argomentativa, per gli appellanti, era carente.
In realtà il Tribunale ottemperava all'obbligo di motivare la differente interpretazione ri-
spetto l'elaborato peritale illustrando la differente ricostruzione in termini di responsabilità
e fondando la spiegazione nelle carenze ritenute sussistenti nella ricostruzione dell'ori-
gine della lesione nel corso dell'operazione, che inducevano il giudice a ritenere respon-
sabile il chirurgo.
La Corte ritiene infondato anche il secondo motivo dell'appello principale della
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in parte fatto proprio nell'unico motivo di gravame del dott. Parte_1
, riferito alla dimostrazione a carico del paziente, del nesso causale tra _1
l'azione del chirurgo e l'evento. Non considera condivisibili le allegazioni degli appellanti che pongono sul piano del nesso causale questioni inerenti, in realtà, la colpevolezza del medico e quindi l'elemento soggettivo della condotta rinvenendo chiaramente l'origine della lesione, e quindi il nesso causale, con l'operazione chirurgica eseguita, come chia-
ramente ricostruito dallo stesso CTU.
Il punto da maggiormente indagare, in sintesi, non è costituito dall'analisi del fatto e se lo stesso fosse all'origine dell'evento quanto, piuttosto, la colpevolezza del medico all'ori-
gine della condanna, non sussistendo inadempimento imputabile senza colpa.
18. Secondo il CTU quanto avvenuto costituiva una complicanza che comportava l'esclusione dell'errore, così indicando una corrispondenza tra complicanza e mancanza di errore che non è di per sé necessariamente esatta. Specifica la S.C., con l'ordi-
nanza n. 35024/2022 (conforme alla sentenza n. 13328/2015), che per complicanza deve intendersi un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedi-
bile ma non evitabile e che nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presun-
zione di cui all'art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il
peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evita-
bile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Il punto non è l'incidenza
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statistica del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario la S.C., con la sentenza n.
24074/2017 (conforme sentenza n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista su-
perare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabi-
lità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedi-
bile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del mo-
mento. Il punto, in sostanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'acca-
duto che potesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non impu-
tabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimo-
strare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C. n.
20101/2009; n. 1538/2010; n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In mancanza la responsabilità del medico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n.
28991/2019).
La necessaria prova dell'adempimento, nella fattispecie in esame era data dal medico,
sia per la fase operatoria ma anche per quella successiva, nella quale era coinvolto, così
non lasciando spazio a presunzioni. Il riscontro derivava dalla CTU che, nel ricostruire i fatti la qualificava come irreprensibile, cioè che non merita alcuna riprensione, a cui non si può muovere il minimo biasimo, la condotta tenuta dal dott. . La mancata _1
ricostruzione alternativa dei fatti a quelli indicati nell'elaborato, da parte del giudice, non consentiva allo stesso di dissentire da un giudizio così netto secondo fatti diversamente ma arbitrariamente indicati, che menzionavano capacità di indagini della lesione nel corso
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dell'operazione che non trovavano giustificazione e fondamento necessario nell'indagine peritale senza che il consulente fosse chiamato, nel caso, a rendere chiarimenti. La Corte
prende atto dell'adempimento, manifestato nella sua esattezza dal CTU con tale nettezza,
tanto da essere qualificato nei termini già esposti e, in mancanza di inadempimento im-
putabile, accoglie il primo motivo di appello degli appellanti principali e riforma la sentenza di primo grado dichiarando che nulla può pretendere dal dott. CP_3 _1
e dalla compagnia di assicurazione.
Le ulteriori doglianze dell sono assorbite. Parte_1
19. Anche l'appello incidentale di è fondato non sussistendo Controparte_4
motivo alcuno che potesse giustificare la compensazione delle sue spese di lite. Il medico era infondatamente chiamato in causa dalla e la S.C., sent. n. 25541/15, CP_1
statuisce che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garan-
zia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Nella fattispecie in esame la chiamata in causa era autonomamente determinata dalla senza che trovasse giustificazione dalle allegazioni attoree e quindi la con- CP_1
venuta dovrà essere tenuta al pagamento delle spese del grado anche nei riguardi del terzo.
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20. L'appello incidentale di ovviamente nei soli confronti della casa CP_3
di cura, ormai definitivamente responsabile per la tardività dell'appello incidentale, è fon-
dato, essendo emersi dalla prova testimoniale espletata – CP_16 CP_17
e - profili di disagio profondo, disturbi della personalità, aggressi-
[...] CP_18
vità, chiusura in se stessa, immediatamente riconducibili alle lesioni patite e che giustifi-
cano un riconoscimento del danno morale con personalizzazione del pregiudizio che la
Corte ritiene equo riconoscere nel 25% della somma già accordata in primo grado
(€.64.092,00 oltre interessi al tasso legale dall'intervento al saldo).
21. La domanda di pagamento delle spese di lite, formulata in subordine da CP_9
rese CO in danno di è infondata e deve essere rigettata stante la CP_5
novità delle questioni poste in appello che la rendono inammissibile.
22. Le questioni poste da in merito all'operatività della Parte_1
polizza non emergono come legittime e tali da non dover considerare legittima la chia-
mata in garanzia della compagnia di assicurazioni da parte del medico.
23. Ricapitolando:
- La sentenza di primo grado deve essere riformata accogliendo gli appelli prin-
cipali
- L'appello incidentale dell'attore deve essere accolto in danno dell'unica respon-
sabile del danno, ed il risarcimento portato da €. AR
64.092,00 ad €. 80.115,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al sod-
disfo, come già disposto in primo grado;
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- L'appello incidentale di è accolto, con condanna della Controparte_4
alla refusione delle spese di lite in suo favore ed anche AR
in favore di sua compagnia di assicurazione;
CP_5
- Le spese legali di e dell _1 Parte_1
sono poste a carico dell'attrice soccombente nei confronti del convenuto;
- Sussistono i requisiti, per per il raddoppio del c.u. AR
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale n.3811/2021 proposto da
[...]
e n.3873/2021 di e sugli appelli incidentali Parte_5 _1
di , e avverso la Controparte_4 CP_3 AR
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 26.4.2021 e contraddistinta dal n. 618/2015,
Accoglie gli appelli principali e quelli incidentali per quanto di ragione
Dichiara inammissibile per tardività l'appello incidentale proposto da AR
,
[...]
Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
A) Rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di _1
B) Condanna la al risarcimento dei danni arrecati a AR
che quantifica nella maggior somma, rispetto quella determinata in primo CP_3
grado, di €. 80.115,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al soddisfo.
C) Condanna la al pagamento delle spese di lite in AR
favore di che, per il primo grado, lascia invariate come già liquidate, non CP_3
Pagina 32 di 33 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
essendo mutato lo scaglione di valore di riferimento, e che quantifica per l'appello in €.
8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
D) Condanna la al pagamento delle spese di lite in AR
favore di e di che per entrambe, per il primo grado Controparte_4 CP_5
quantifica in €. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello in €. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Distrare le somme liquidate in favore di all'avv. Antonino Raf- Controparte_4
fone, antistatario.
E) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3 _1
e che per entrambe, per il primo grado quantifica in
[...] Parte_1
€. 8.000,00 per competenze, oltre spese generali, iva e cpa come per legge e, per l'appello in €. 8.000,00 per competenze, oltre €. 1.138,50 per esborsi oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
F) Pone definitivamente a carico della le spese della AR
CTU espletata in primo grado, come già liquidate.
G) Dichiara la sussistenza, per la dei requisiti pre- AR
visti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 13.02.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c. e la sua infondatezza.