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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.99/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso lo studio del prof. avv. che la rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Guer- razzi n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesco Cozza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellata - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito solo ha Parte_1 Pt_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6484/2019, emesso dal Tribunale di Bologna in favore di di seguito solo ) per l'importo di Controparte_1 CP_1
€ 97.600,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dovuto per pre- stazioni professionali svolte in esecuzione del contratto stipulato in data 31.07.2018. Più in dettaglio l'opponente ha dedotto che il contratto, finalizzato alla realizzazione di un “Piano Stra- tegico di sviluppo e riposizionamento”, per il quale era stato pattuito il corrispettivo di € 120.000,00 oltre Iva - con versamento di un anticipo pari a € 40.000,00 oltre Iva - avrebbe dovuto articolarsi in tre fasi da portare a termine entro l'anno 2018: a) prima fase (background e posizionamento) volta alla definizione del posizionamento nel mercato di riferimento italiano anche mediante “Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors”; b) seconda fase (interviste e sviluppo business) per ipotizzare linee di sviluppo imprenditoriali più coerenti con le aspettative raccolte dai “decisori” pub- blico-privati, mediante “Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili” ed “interviste in profondità”, al fine di pianificare lo sviluppo del business;
c) terza fase (partnership e scouting acquisizioni) per ipotizzare modalità di partnership, italiane ed estere, coerenti con la crescita del Gruppo, mediante
1 “Analisi desk per la ricerca di società target” ed “Incontri peer-to-peer con almeno n.3 potenziali part- ner”. Tuttavia, le aveva consegnato (in ritardo rispetto ai tempi convenuti) una relazione finale CP_1 recante l'indagine di mercato oggetto delle sole prime due fasi, peraltro del tutto insoddisfacente, per le descritte carenze e superficialità; mentre non aveva nemmeno proceduto all'esecuzione della terza fase del progetto, ossia quella più importante sul piano strategico e, a tal riguardo, ha riferito che non era intercorsa alcuna corrispondenza tra le parti ai fini della concretizzazione della prestazione conve- nuta. In diritto, ha eccepito l'inadempimento di al contratto 31.07.2018, ai sensi dell'art. 1460 CP_1
c.c. e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ha proposto altresì, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 48.800,00 versata a titolo di acconto sul complessivo corrispettivo pattuito.
si è ritualmente costituita con comparsa di costituzione con la quale, ripercorrendo le di- CP_1 namiche intercorse tra le parti in causa, ha contestato la ricostruzione fattuale operata da controparte.
In particolare, ha dedotto di avere correttamente adempiuto al contratto del 31.07.2018, evidenziando che alle singole fasi del progetto erano stati attribuiti precisi valori: a) per la prima fase € 22.000,00; b) per la seconda fase € 80.000,00; c) per la terza fase € 18.000,00 e illustrando il lavoro specificatamente svolto in esecuzione della prestazione.
Ha riferito che terminate le prime due fasi, aveva rimandato gli incontri concordati per pro- Pt_1 cedere alla terza fase, per poi contestare il lavoro eseguito e rifiutare il pagamento del corrispettivo concordato;
in tal senso, la mancata realizzazione della terza fase del progetto, comunque non predo- minante come invece asserito dall'opponente (stante il valore minore attribuito rispetto alle due prece- denti fasi), era da imputare unicamente al comportamento della committente, posto che necessitava di precise indicazioni per orientarsi nella ricerca di società obiettivo.
Pertanto, in diritto, ha richiamato la disciplina in materia di accettazione dell'opera oggetto del contratto di appalto di cui all'art. 1665 c.c., evidenziando che la contestazione di era avvenuta nove mesi Pt_1 dopo la consegna della relazione finale relativa alle prime due fasi;
inoltre, in merito all'eccezione di inadempimento, ha contestato la rilevanza della mancata esecuzione della terza fase rispetto all'intero oggetto del contratto (€ 18.000,00 su € 120.000,00), ribadendo che la causa della mancata esecuzione era da attribuire al rifiuto di cooperazione da parte di da ritenersi a sua volta inadempiente ai Pt_1 sensi dell'art. 1206 c.c. ha poi respinto l'addebito di grave ritardo, argomentando circa il carattere non essenziale e CP_1 non inderogabile del termine convenuto e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale;
in subordine, previo accertamento dell'attività effettivamente svolta, ha chiesto la condanna di al pagamento della diversa somma ritenuta a titolo di compenso per Pt_1 l'attività contrattuale svolta. Con la sentenza n. 1518/2022, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha revo- cato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della somma di € 75.640,00, oltre interessi Pt_1 moratori dalla domanda al saldo, con la seguente motivazione.
“Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta da sia solo in parte fondata, nei limiti di Pt_1 quantum di cui al prosieguo;
ne segue, dapprima, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto relativo a somma che pecca in eccesso.
2 Parte opponente già in fase stragiudiziale, ha rifiutato il pagamento del saldo contrattuale Pt_1 nella somma capitale di € 80.000,00=, portata dalla fattura 529/V1 in data 03.10.2019 (doc. n. 13 parte opposta, per l'importo Ivato di € 97,600,00=) emessa da a titolo di compenso per la CP_1 prestazione di consulenza professionale ai fini della realizzazione del progetto denominato “Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento” e di cui al contratto inter partes 31.07.2018 (docc. nn. 3 e 4 parte opponente e n. 2 parte opposta), eccependone l'inadempimento. Le principali eccezioni dell'opponente riguardano l'insoddisfacente qualità del prodotto realizzato, presentato in ritardo per la prima volta in data 05.02.2019 (doc. n. 12 parte opposta) e non completo della terza fase, tanto da non essere confacente alle proprie aspettative (così come dichiarato anche dal testimone a verbale di udienza 08.06.2021); tali argomenti, tuttavia, erano sollevati Testimone_1 formalmente solo con la missiva in data 17.10.2019 (doc. n. 14 parte opposta), con la quale la Pt_1 eccepiva per la prima volta l'inesatto inadempimento al contratto e rifiutava il pagamento della fattura 529/V1, emessa pochi giorni prima.
2. È evidente che ai fini della decisione è prodromico accertare il contenuto degli obblighi contrattuali e, successivamente, verificarne l'esecuzione. In primo luogo, si osserva che l'analisi del testo contrattuale evidenzia che l'accordo aveva ad oggetto un'attività di consulenza aziendale riconducibile allo schema negoziale di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., ossia una prestazione d'opera intellettuale per cui le parti, nella loro piena autonomia negoziale, avevano liberamente convenuto il corrispettivo di complessivi € 120.000,00= (Iva). A tal proposito, è opportuno specificare sin d'ora che qualsiasi argomentazione riguardante lo squili- brio tra il compenso pattuito e la prestazione oggetto del contratto è in questa sede inconferente, posto che la libera determinazione dell'ammontare del corrispettivo, quale esercizio di autonomia negoziale, è pacifico principio di diritto, non potendo le parti in una fase successiva all'esecuzione del contratto contestare il prezzo liberamente accettato. L'accertamento, dunque, verte solamente sul corretto adempimento delle prestazioni oggetto del nego- zio, così come descritte nel contratto. Quanto alla prima fase, la scrittura indica attività di “Analisi del mercato di riferimento «attuale» (dimensione, caratteristiche, potenzialità, ecc.)”, “Identikit dei principali player (caratteristiche quali- quantitative, visioni, strategie e azioni, etc) e valutazione competitive set di riferimento” e “Analisi dei macro-trend e foresight sullo scenario futuro (bisogni socio-demografici, domanda di mercato, etc)”, per la cui esecuzione è altresì indicato il metodo, ossia “Analisi desk su banche dati pubbliche dispo- nibili”, “Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors” e “SWOT Analysis (punti di forza e di debolezza dell'impresa, minacce ed opportunità esterne)”. Orbene, dalla relazione consegnata e dalla documentazione allegata in atti risulta che sia le attività che le modalità siano state rispettate, essendo state consultate banche pubbliche, essendo state realiz- zate le tre interviste, ed essendo stata effettuata un'analisi finale dei punti di forza e debolezza dell'im- presa;
per quanto riguarda le tre interviste, in particolare, è circostanza documentale che siano stati contattati ed intervistati il direttore generale di , nella persona della dott.ssa CP_2 [...]
in data 30.10.2018 (doc. n. 5), l'amministratore delegato di , dott. Persona_1 Parte_3 in data 07.11.2018 (doc. n. 6), il Direttore Commerciale Sviluppo di dott. Persona_2 Parte_4
in data 19.10.2018 (doc. n. 7). Persona_3
Quanto alla seconda fase, i cui obiettivi consistevano nel “Focus sui mercati tradizionali «prospect»
(property, facility, asset, etc), “Focus sul potenziale (tempi-dimensione) dei nuovi mercati (servizi ur-
3 bani, infrastrutture sociali, servizi alla persona, beni monumentali, etc)”, “Analisi dei clienti tradizio- nali e potenziali (privati, estero, etc), “Effetti e sostenibilità degli investimenti per nuovi business e acquisizioni”, per la cui esecuzione erano definite le modalità di “Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili”, “Interviste in profondità ad almeno n.3 soggetti rappresentativi del target di mercato del cliente (ed. Governo, PAC, PAL, Centrali di acquisto, etc)”, si riscontra anche in questo caso il rispetto degli accordi, tenuto conto delle documentate interviste al Responsabile Divisione Risorse Umane e Comunicazione dott. Francesco Licci della CONSIP in data 27.11.2018 (doc. n. 9), al Responsabile
U.O. Generale e Appalti della Città Metropolitana di Bologna, avv. Francesca Monari, in Parte_5 data 6.12.2018 (doc. n. 10) ed al Vice Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. , in data 16.01.2019 (doc. n. 11). Persona_4 Dall'analisi della relazione consegnata, dunque, non emergono gli inadempimenti dedotti da parte opponente, inadempimenti in assenza dei quali non è riscontrabile alcun profilo di responsabilità in capo a la frustrazione dell'aspettativa nutrita rispetto al prodotto della consulenza, infatti, CP_1 non è un interesse di per sé meritevole di tutela.
Quanto alla terza fase, è circostanza documentale che, in assenza della necessaria collaborazione tra le parti, non sia stata eseguita. A tal proposito, dagli atti di causa e dalle testimonianze assunte, appare che abbia intrattenuto una sporadica corrispondenza con la che, dal canto suo, ha CP_1 Pt_1 manifestato disinteresse all'esito della presentazione della relazione, non presentandosi all'incontro convenuto. Nessuna delle parti si è, ad ogni modo, attivata per portare a termine il contratto, né
[...]
che ben avrebbe potuto insistere per prendere i dovuti contatti e concludere le prestazioni cui Pt_6 era tenuta, né la che in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l'adempimento inte- Pt_1 grale della prestazione. Pertanto, in assenza dell'esecuzione della terza fase, che non rappresentava quella più rilevante del progetto, posto che il valore attribuitole dalle parti ammontava a soli € 18.000,00= su € 120.000,00=, e non potendosi ritenere che dal tenore del contratto le parti avessero inteso attribuire alla prestazione carattere di indivisibilità, il corrispettivo pattuito per detta fase non può ritenersi dovuto. In merito, poi, al ritardo dedotto da parte opponente nella consegna del “Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento”, si constata che la previsione contrattuale relativa alla durata nemmeno indica testualmente una data, riferendosi genericamente alla “fine del 2018” (art. 2 contratto); non è, dunque, riscontrabile un termine essenziale, ma al contrario un termine puramente indicativo. Peraltro, si os- serva che la avrebbe ben potuto diffidare o quantomeno invitarla a presentare chia- Pt_1 CP_1 rimenti circa la data di consegna del documento;
anche in questo caso, il disinteresse manifestato, sostanziatosi in un'inerzia costante nella cura dei propri interessi, non è meritevole di una tutela po- stuma, in sede contenziosa.
3. L'opposizione merita dunque parziale accoglimento, dovendo rideterminarsi il quantum debeatur nella misura di quanto effettivamente svolto da ossia le sole due prime fasi del contratto CP_1 31.07.2018, per un complessivo ammontare di € 102.000,00= (oltre Iva). Tenuto conto dell'avvenuto pagamento in acconto di € 40.000,00= (oltre Iva), residua a favore di
[...] il corrispettivo di € 62.000,00=, ovvero € 75.640,00= Ivato, ossia l'importo per cui è stata Pt_6 riconosciuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, importo che è stato corrisposto da Pt_1 in corso di causa come riconosciuto pacificamente dalle stesse parti. La domanda riconvenzionale di parte opponente, nell'accertata debenza del corrispettivo per le due prime fasi del progetto, risulta poi essere assorbita e viene dunque rigettata…”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su due motivi. Parte_1
4 Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente operato la scomposizione per fasi dell'attività contrattualmente affidata a e di avere quindi, verificato (superficialmente) CP_1 fase per fase l'attività da quest'ultima compiuta. Sostiene al riguardo che laddove il Tribunale avesse correttamente valorizzato le prove orali raccolte, sarebbe inevitabilmente giunto ad accertare che:
- il risultato dell'attività di consulenza commissionata a risiedeva unicamente nella predi- CP_1 sposizione di un piano di sviluppo contenente proposte concrete (linee di azione, società con cui trattare, possibili acquisizioni, tempi di attuazione, investimenti da fare, etc.) per il riposizionamento del busi- ness di Parte_1
- la circostanza emerge chiaramente dalla lettera delle pattuizioni contrattuali (“Piano strategico di sviluppo e riposizionamento” e proposta di contratto, doc. 3 e 4 fascicolo I grado , atteso che Pt_1 il servizio oggetto della prestazione concordata tra le parti consisteva nella risposta concreta alle “pun- tuali domande della committenza” ivi formulate;
- l'attività richiesta da , pertanto, era unica, dal risultato univoco, Parte_1 CP_1 rientrante quindi nell'ambito delle obbligazioni indivisibili;
- il documento denominato “Piano Strategico di Sviluppo e riposizionamento di (doc. Parte_1
5, pag. 2, fascicolo I grado , redatto da , non rispondeva in alcun modo alle “pun- Pt_1 CP_1 tuali domande della committenza” e, pertanto, alla specifica prestazione contrattuale di cui all'incarico conferito dalla Parte_1
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia ravvisato una concorrente responsabilità della che avrebbe “manifestato disinteresse all'esito della presentazione della Parte_1 relazione” e che “in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l'adempimento integrale della prestazione” (pag. 7 sentenza impugnata). Sostiene al riguardo che dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria è invece emerso:
- l'inadempimento totale di agli obblighi contrattualmente assunti con l'odierna appellante;
CP_1
- la responsabilità di tale inadempimento attribuibile in via esclusiva a . CP_1
Rileva che vi è prova documentale – confermata dall'esame testimoniale – del fatto che il documento consegnato da a e per il quale l'odierna appellata ha illegittimamente CP_1 Parte_1 chiesto il compenso contrattualmente stabilito) non costituisce adempimento, neppure parziale, del con- tratto stipulato inter partes, non rispondendo ad alcuna specifica richiesta della Società e non essendo la versione finale del lavoro. Richiama le dichiarazioni testimoniali rese dai testi ing. e avv. (verbale Testimone_2 Testimone_1 udienza 08.06.2021) e sostiene che le prove emerse dall'espletata istruttoria dimostrano e confermano che non vi sono stati incontri tra le parti aventi ad oggetto l'esecuzione dell'incarico contrattuale e che, dopo l'invio della bozza, a protestato per le vie brevi e chiesto che fosse rivista Parte_1 completamente, senza tuttavia formalizzare alcuna diffida per i rapporti in essere tra le parti. Pertanto deve esclusivamente imputarsi a l'inadempimento contrattuale di cui si discute CP_1 con la conseguenza che nulla è dovuto dall'appellante a titolo di compenso. Conclude quindi chiedendo l'accoglimento del proposto appello con condanna di alla restitu- CP_1 zione delle somme già versate, con il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
5 Sul primo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente valutato il contratto stipulato tra le parti in data 31.07.2018, avente ad oggetto la realizzazione del piano strategico di sviluppo e riposizionamento di che prevedeva una prestazione, dovuta da , divisa in tre fasi. Pt_1 CP_1
Rileva che dal tenore letterale del regolamento negoziale, si evince chiaramente che la fattispecie in esame rientra nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c. e che l'indagine ermeneutica sulla natura giuridica delle prestazioni dedotte è del tutto agevole, tenuto conto della diri- mente volontà delle parti chiaramente espressa nell'art. 1.2 “…il Contratto è articolato in una serie di attività descritte nell'allegato sub1 al presente Contratto, di cui forma parte integrante ed essenziale” (doc.1 fascicolo I grado ). CP_1
Detto allegato sub 1, denominato “Piano strategico di sviluppo e riposizionamento - Offerta di progetto”
(doc. 2 fascicolo I grado NOMISMA), distingue tre diverse ed autonome prestazioni, alle quali, infatti, sono stati espressamente attribuiti tre specifici compensi di differente importo:
1. Posizionamento e Background € 22.000,00;
2. € 80.000,00; Controparte_3
3. Partnership e Scouting Acquisizioni € 18.000,00.
Pertanto, alla luce di tali inconfutabili risultanze documentali, è evidente l'erroneità della tesi formulata da che richiama l'art. 1316 c.c., nel vano tentativo di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo Pt_1 delle obbligazioni indivisibili.
Sostiene quindi che la semplice lettura, prima, e l'analisi, poi, della norma ex adverso invocata chiariscono in via definitiva che le prestazioni oggetto del contratto rientrano nella specie di quelle cd. divisibili.
Evidenzia ancora che, quanto sopra dedotto, trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, che, in presenza di più obbligazioni, individua nella pattuizione di un prezzo unitario l'elemento di accerta- mento della loro indivisibilità/inscindibilità (ex multis, Cass. civ. nn.7287/2005 e 15545/2013).
Quindi, anche sotto tale profilo, è esente da censure la decisione del Tribunale di Bologna, che, per la regolare esecuzione delle prime due fasi del contratto, ha precisamente determinato il quantum debeatur negli importi effettivamente convenuti (€ 22.000,00 + € 80.000,00), ritenendo, invece, non dovuta la somma di €18.000,00 per la terza e marginale fase, rimasta priva di adempimento a causa del contegno omissivo di Parte_1
Sul secondo motivo, sul preteso inadempimento contrattuale da parte di . CP_1 Sostiene che l'appellante, perseverando nell'errato convincimento dell'indivisibilità delle obbligazioni contrattualmente convenute, afferma che sarebbe inadempiente, per non avere dato esecuzione CP_1 alla terza fase progettuale.
Evidenzia che tale censura è del tutto infondata alla luce dell'esaustiva produzione documentale e degli esiti dell'espletata istruttoria, adeguatamente apprezzata dal Giudice di primo grado. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è chiaramente emerso che, durante l'esecuzione contrat- tuale, i referenti di on hanno mai espresso alla società appellata critiche e osserva- Parte_1 zioni relativamente all'andamento del lavoro svolto né, tanto meno, successivamente alla consegna dell'output avvenuto in data 5 febbraio 2019 (cfr. testimonianze rese, rispettivamente, dal prof. Per_5
e dal dott. verbale di udienza 11.05.2021). Per_6 Del resto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'ing. , escusso quale teste indicato da , ha Tes_2 Pt_1 dichiarato espressamente che relativamente all'output prodotto da “parlavamo tra di noi in CP_1 ma non abbiamo mai fatto richiesta in tal senso a . Parte_1 CP_1
6 Non vi è traccia di alcuno scritto, mail o qualsivoglia carteggio contenente commenti, impressioni o cri- tiche mosse a durante il corso del rapporto contrattuale o successivamente alla ricezione CP_1 dell'opus della fase I e II. Difatti, le avverse contestazioni, sopraggiunte solo al momento di corrispondere il dovuto, hanno destato non poche perplessità non solamente all'interno del gruppo di lavoro , ma anche nello stesso CP_1 prof. come dimostrato dallo scambio di mail intercorso tra questi e il dott. (doc. 15 Per_5 Per_6 fasc. di parte di primo grado) e come dichiarato dagli stessi nel corso dell'istruttoria. Osserva che il Piano strategico di sviluppo e riposizionamento, lungi dall'essere “banale o inutile” come sostenuto da rappresenta, piuttosto, il risultato mirabile di un lavoro dettagliato e ritagliato sulle Pt_1 peculiarità e necessità della , come tale, contenente elementi strutturali e innovativi Parte_1 del mercato del facility management nonché chiare proposte sulle linee di sviluppo percorribili per la committenza. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che il prof. all'epoca dei fatti, fosse il referente Per_5 della er l'esecuzione del contratto e che abbia tentato più volte, ma Parte_1 CP_1 invano, di mettersi in contatto con la committenza per finalizzare il proprio lavoro con la realizzazione della fase III del progetto. Dalle risultanze testimoniali è emerso che sin dal primo incontro con , Parte_1 CP_1 aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da Per_5 punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con CP_1
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testi sentiti al riguardo, quali il prof. il dott. Per_5 e persino lo stesso avv. il quale riferiva che il prof. era “su questa consulenza Per_6 Pt_1 Per_5 interlocutore del gruppo nella fattispecie di . Pt_1 Parte_1
Difatti, è emersa una costante interlocuzione tra e il prof. come testualmente ri- CP_1 Per_5 ferito dal teste “ (…) il professore era stato indicato come supervisore del progetto, Per_6 Per_5 mi relazionavo con lui, condividevo gli step ed io scrivevo mail per consegna materiali con , ma Tes_2 era che dettava i passi del progetto”. Per_5
Tutto ciò risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta, quale la mail del 7 .11.2018, con la quale il dott. inviava al prof. un dettagliato elenco sullo stato di avanzamento del progetto Per_6 Per_5
(doc. 8, nonché docc.5,6,7,9,10,11 fascicolo I grado ). CP_1 A ciò si aggiunge, la call di gruppo avvenuta in data 17 settembre 2018 e l'incontro tenutosi a Roma in data 25 settembre 2018, in occasione dei quali veniva condiviso tra le due società lo stato di avanzamento dei lavori progettuali.
Tali incontri sono stati confermati dai testimoni escussi (cfr. risposta teste e teste al Tes_2 Per_6 capitolo 14 di cui alla seconda memoria istruttoria di , nel corso dei quali la committenza aveva CP_1 espresso entusiasmo per le soluzioni prospettate da per il riposizionamento della CP_1 Parte_7
[...]
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. L'appellante ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto fondata l'eccezione d'inadempimento formulata da , la quale ha allegato e CP_1
7 provato di non aver potuto adempiere integralmente alla prestazione dovuta per mancanza di interesse di la quale non ha posto in essere la necessaria attività di collaborazione. Parte_1 Si deve infatti ribadire che l'ultima fase dello studio demandato a - consistente nell'indivi- CP_1 duazione di partnership per future operazioni straordinarie di acquisizione - non potesse prescindere da una fattiva e sostanziale interazione con i vertici direttivi ed operativi della società appellante, i quali avrebbero dovuto supportare nell'individuazione di società obiettivo. CP_1 Dall'espletata istruttoria è emerso che dopo il ricevimento della documentazione Parte_1 relativa all'adempimento delle prime due fasi, ha cessato ogni comunicazione con e disdettato CP_1
e rimandato, senza alcuna indicazione di ulteriore data, l'incontro fissato per il 12 febbraio 2019, finaliz- zato a discutere della relazione consegnata da e per comunicare a questa le indicazioni ne- CP_1 cessarie alla realizzazione dell'ultima fase del contratto. Sul punto il teste prof. sentito all'udienza del 11.05.2021, sul capitolo 27 della seconda me- Per_5 moria istruttoria di , con riferimento all'incontro programmato a Roma per il 12 febbraio CP_1 2019, ha dichiarato “venne disdetta dall'avv. tramite l'ing. , mi pare all'ultimo mo- Pt_1 Tes_2 mento.” ADR: “ a voce mi disse di avvertire di non recarsi a Roma perché l'avv. Tes_2 Per_6 aveva altri impegni”; sul capitolo 28 della seconda memoria istruttoria di , ha dichia- Pt_1 CP_1 rato “Si è vero, frequentemente ci siamo sentiti per ipotizzare di entrare nel merito del lavoro ma la cosa
è stata sempre rinviata e pertanto non abbiamo mai discusso in dettaglio la fase successiva. Infatti la possibilità di entrare nel merito della terza fase era subordinata all' esame e alla condivisione dei risultati di cui alla documentazione che era stata fino lì riprodotta”; infine sul capitolo 29 della seconda memoria istruttoria di , ha dichiarato “Si è vero. Li sollecitavo (l'avv. e l'ing. ) verbal- CP_1 Pt_1 Tes_2 mente in varie occasioni, infatti li incontravo anche per altri motivi sempre lavorativi attinenti al mer- cato”. Le dichiarazioni di detto teste sono del tutto rilevanti in quanto, nel corso dell'istruttoria, è emerso che il prof. avendo lavorato “per entrambe le parti in diverse vesti”, era il referente di Per_5 [...] er l'esecuzione del contratto e sin dal primo incontro con , Pt_1 Parte_1 CP_1 aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da Per_5 punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con . CP_1 Ebbene, da quanto dedotto emerge quindi che, indipendentemente dall'unitarietà o meno della prestazione dedotta nel contratto, la responsabilità della mancata integrale esecuzione del contratto non è dipesa da e che il contratto stipulato tra le parti si è quindi risolto per l'omessa collaborazione di CP_1 la quale è comunque tenuta a compensare per la parziale attività paci- Parte_1 CP_1 ficamente svolta. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
8 - condanna rifondere a le Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.99/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 41, presso lo studio del prof. avv. che la rappresenta e Parte_2 difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Guer- razzi n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesco Cozza, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellata - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, di seguito solo ha Parte_1 Pt_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6484/2019, emesso dal Tribunale di Bologna in favore di di seguito solo ) per l'importo di Controparte_1 CP_1
€ 97.600,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo dovuto per pre- stazioni professionali svolte in esecuzione del contratto stipulato in data 31.07.2018. Più in dettaglio l'opponente ha dedotto che il contratto, finalizzato alla realizzazione di un “Piano Stra- tegico di sviluppo e riposizionamento”, per il quale era stato pattuito il corrispettivo di € 120.000,00 oltre Iva - con versamento di un anticipo pari a € 40.000,00 oltre Iva - avrebbe dovuto articolarsi in tre fasi da portare a termine entro l'anno 2018: a) prima fase (background e posizionamento) volta alla definizione del posizionamento nel mercato di riferimento italiano anche mediante “Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors”; b) seconda fase (interviste e sviluppo business) per ipotizzare linee di sviluppo imprenditoriali più coerenti con le aspettative raccolte dai “decisori” pub- blico-privati, mediante “Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili” ed “interviste in profondità”, al fine di pianificare lo sviluppo del business;
c) terza fase (partnership e scouting acquisizioni) per ipotizzare modalità di partnership, italiane ed estere, coerenti con la crescita del Gruppo, mediante
1 “Analisi desk per la ricerca di società target” ed “Incontri peer-to-peer con almeno n.3 potenziali part- ner”. Tuttavia, le aveva consegnato (in ritardo rispetto ai tempi convenuti) una relazione finale CP_1 recante l'indagine di mercato oggetto delle sole prime due fasi, peraltro del tutto insoddisfacente, per le descritte carenze e superficialità; mentre non aveva nemmeno proceduto all'esecuzione della terza fase del progetto, ossia quella più importante sul piano strategico e, a tal riguardo, ha riferito che non era intercorsa alcuna corrispondenza tra le parti ai fini della concretizzazione della prestazione conve- nuta. In diritto, ha eccepito l'inadempimento di al contratto 31.07.2018, ai sensi dell'art. 1460 CP_1
c.c. e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
ha proposto altresì, domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione della somma di € 48.800,00 versata a titolo di acconto sul complessivo corrispettivo pattuito.
si è ritualmente costituita con comparsa di costituzione con la quale, ripercorrendo le di- CP_1 namiche intercorse tra le parti in causa, ha contestato la ricostruzione fattuale operata da controparte.
In particolare, ha dedotto di avere correttamente adempiuto al contratto del 31.07.2018, evidenziando che alle singole fasi del progetto erano stati attribuiti precisi valori: a) per la prima fase € 22.000,00; b) per la seconda fase € 80.000,00; c) per la terza fase € 18.000,00 e illustrando il lavoro specificatamente svolto in esecuzione della prestazione.
Ha riferito che terminate le prime due fasi, aveva rimandato gli incontri concordati per pro- Pt_1 cedere alla terza fase, per poi contestare il lavoro eseguito e rifiutare il pagamento del corrispettivo concordato;
in tal senso, la mancata realizzazione della terza fase del progetto, comunque non predo- minante come invece asserito dall'opponente (stante il valore minore attribuito rispetto alle due prece- denti fasi), era da imputare unicamente al comportamento della committente, posto che necessitava di precise indicazioni per orientarsi nella ricerca di società obiettivo.
Pertanto, in diritto, ha richiamato la disciplina in materia di accettazione dell'opera oggetto del contratto di appalto di cui all'art. 1665 c.c., evidenziando che la contestazione di era avvenuta nove mesi Pt_1 dopo la consegna della relazione finale relativa alle prime due fasi;
inoltre, in merito all'eccezione di inadempimento, ha contestato la rilevanza della mancata esecuzione della terza fase rispetto all'intero oggetto del contratto (€ 18.000,00 su € 120.000,00), ribadendo che la causa della mancata esecuzione era da attribuire al rifiuto di cooperazione da parte di da ritenersi a sua volta inadempiente ai Pt_1 sensi dell'art. 1206 c.c. ha poi respinto l'addebito di grave ritardo, argomentando circa il carattere non essenziale e CP_1 non inderogabile del termine convenuto e ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale;
in subordine, previo accertamento dell'attività effettivamente svolta, ha chiesto la condanna di al pagamento della diversa somma ritenuta a titolo di compenso per Pt_1 l'attività contrattuale svolta. Con la sentenza n. 1518/2022, il Tribunale di Bologna, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha revo- cato il decreto ingiuntivo e condannato al pagamento della somma di € 75.640,00, oltre interessi Pt_1 moratori dalla domanda al saldo, con la seguente motivazione.
“Ritiene il giudicante che l'opposizione proposta da sia solo in parte fondata, nei limiti di Pt_1 quantum di cui al prosieguo;
ne segue, dapprima, la revoca del decreto ingiuntivo in quanto relativo a somma che pecca in eccesso.
2 Parte opponente già in fase stragiudiziale, ha rifiutato il pagamento del saldo contrattuale Pt_1 nella somma capitale di € 80.000,00=, portata dalla fattura 529/V1 in data 03.10.2019 (doc. n. 13 parte opposta, per l'importo Ivato di € 97,600,00=) emessa da a titolo di compenso per la CP_1 prestazione di consulenza professionale ai fini della realizzazione del progetto denominato “Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento” e di cui al contratto inter partes 31.07.2018 (docc. nn. 3 e 4 parte opponente e n. 2 parte opposta), eccependone l'inadempimento. Le principali eccezioni dell'opponente riguardano l'insoddisfacente qualità del prodotto realizzato, presentato in ritardo per la prima volta in data 05.02.2019 (doc. n. 12 parte opposta) e non completo della terza fase, tanto da non essere confacente alle proprie aspettative (così come dichiarato anche dal testimone a verbale di udienza 08.06.2021); tali argomenti, tuttavia, erano sollevati Testimone_1 formalmente solo con la missiva in data 17.10.2019 (doc. n. 14 parte opposta), con la quale la Pt_1 eccepiva per la prima volta l'inesatto inadempimento al contratto e rifiutava il pagamento della fattura 529/V1, emessa pochi giorni prima.
2. È evidente che ai fini della decisione è prodromico accertare il contenuto degli obblighi contrattuali e, successivamente, verificarne l'esecuzione. In primo luogo, si osserva che l'analisi del testo contrattuale evidenzia che l'accordo aveva ad oggetto un'attività di consulenza aziendale riconducibile allo schema negoziale di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., ossia una prestazione d'opera intellettuale per cui le parti, nella loro piena autonomia negoziale, avevano liberamente convenuto il corrispettivo di complessivi € 120.000,00= (Iva). A tal proposito, è opportuno specificare sin d'ora che qualsiasi argomentazione riguardante lo squili- brio tra il compenso pattuito e la prestazione oggetto del contratto è in questa sede inconferente, posto che la libera determinazione dell'ammontare del corrispettivo, quale esercizio di autonomia negoziale, è pacifico principio di diritto, non potendo le parti in una fase successiva all'esecuzione del contratto contestare il prezzo liberamente accettato. L'accertamento, dunque, verte solamente sul corretto adempimento delle prestazioni oggetto del nego- zio, così come descritte nel contratto. Quanto alla prima fase, la scrittura indica attività di “Analisi del mercato di riferimento «attuale» (dimensione, caratteristiche, potenzialità, ecc.)”, “Identikit dei principali player (caratteristiche quali- quantitative, visioni, strategie e azioni, etc) e valutazione competitive set di riferimento” e “Analisi dei macro-trend e foresight sullo scenario futuro (bisogni socio-demografici, domanda di mercato, etc)”, per la cui esecuzione è altresì indicato il metodo, ossia “Analisi desk su banche dati pubbliche dispo- nibili”, “Analisi field con n. 3 interviste in profondità alle imprese competitors” e “SWOT Analysis (punti di forza e di debolezza dell'impresa, minacce ed opportunità esterne)”. Orbene, dalla relazione consegnata e dalla documentazione allegata in atti risulta che sia le attività che le modalità siano state rispettate, essendo state consultate banche pubbliche, essendo state realiz- zate le tre interviste, ed essendo stata effettuata un'analisi finale dei punti di forza e debolezza dell'im- presa;
per quanto riguarda le tre interviste, in particolare, è circostanza documentale che siano stati contattati ed intervistati il direttore generale di , nella persona della dott.ssa CP_2 [...]
in data 30.10.2018 (doc. n. 5), l'amministratore delegato di , dott. Persona_1 Parte_3 in data 07.11.2018 (doc. n. 6), il Direttore Commerciale Sviluppo di dott. Persona_2 Parte_4
in data 19.10.2018 (doc. n. 7). Persona_3
Quanto alla seconda fase, i cui obiettivi consistevano nel “Focus sui mercati tradizionali «prospect»
(property, facility, asset, etc), “Focus sul potenziale (tempi-dimensione) dei nuovi mercati (servizi ur-
3 bani, infrastrutture sociali, servizi alla persona, beni monumentali, etc)”, “Analisi dei clienti tradizio- nali e potenziali (privati, estero, etc), “Effetti e sostenibilità degli investimenti per nuovi business e acquisizioni”, per la cui esecuzione erano definite le modalità di “Analisi desk su banche dati pubbliche disponibili”, “Interviste in profondità ad almeno n.3 soggetti rappresentativi del target di mercato del cliente (ed. Governo, PAC, PAL, Centrali di acquisto, etc)”, si riscontra anche in questo caso il rispetto degli accordi, tenuto conto delle documentate interviste al Responsabile Divisione Risorse Umane e Comunicazione dott. Francesco Licci della CONSIP in data 27.11.2018 (doc. n. 9), al Responsabile
U.O. Generale e Appalti della Città Metropolitana di Bologna, avv. Francesca Monari, in Parte_5 data 6.12.2018 (doc. n. 10) ed al Vice Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. , in data 16.01.2019 (doc. n. 11). Persona_4 Dall'analisi della relazione consegnata, dunque, non emergono gli inadempimenti dedotti da parte opponente, inadempimenti in assenza dei quali non è riscontrabile alcun profilo di responsabilità in capo a la frustrazione dell'aspettativa nutrita rispetto al prodotto della consulenza, infatti, CP_1 non è un interesse di per sé meritevole di tutela.
Quanto alla terza fase, è circostanza documentale che, in assenza della necessaria collaborazione tra le parti, non sia stata eseguita. A tal proposito, dagli atti di causa e dalle testimonianze assunte, appare che abbia intrattenuto una sporadica corrispondenza con la che, dal canto suo, ha CP_1 Pt_1 manifestato disinteresse all'esito della presentazione della relazione, non presentandosi all'incontro convenuto. Nessuna delle parti si è, ad ogni modo, attivata per portare a termine il contratto, né
[...]
che ben avrebbe potuto insistere per prendere i dovuti contatti e concludere le prestazioni cui Pt_6 era tenuta, né la che in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l'adempimento inte- Pt_1 grale della prestazione. Pertanto, in assenza dell'esecuzione della terza fase, che non rappresentava quella più rilevante del progetto, posto che il valore attribuitole dalle parti ammontava a soli € 18.000,00= su € 120.000,00=, e non potendosi ritenere che dal tenore del contratto le parti avessero inteso attribuire alla prestazione carattere di indivisibilità, il corrispettivo pattuito per detta fase non può ritenersi dovuto. In merito, poi, al ritardo dedotto da parte opponente nella consegna del “Piano Strategico di sviluppo e riposizionamento”, si constata che la previsione contrattuale relativa alla durata nemmeno indica testualmente una data, riferendosi genericamente alla “fine del 2018” (art. 2 contratto); non è, dunque, riscontrabile un termine essenziale, ma al contrario un termine puramente indicativo. Peraltro, si os- serva che la avrebbe ben potuto diffidare o quantomeno invitarla a presentare chia- Pt_1 CP_1 rimenti circa la data di consegna del documento;
anche in questo caso, il disinteresse manifestato, sostanziatosi in un'inerzia costante nella cura dei propri interessi, non è meritevole di una tutela po- stuma, in sede contenziosa.
3. L'opposizione merita dunque parziale accoglimento, dovendo rideterminarsi il quantum debeatur nella misura di quanto effettivamente svolto da ossia le sole due prime fasi del contratto CP_1 31.07.2018, per un complessivo ammontare di € 102.000,00= (oltre Iva). Tenuto conto dell'avvenuto pagamento in acconto di € 40.000,00= (oltre Iva), residua a favore di
[...] il corrispettivo di € 62.000,00=, ovvero € 75.640,00= Ivato, ossia l'importo per cui è stata Pt_6 riconosciuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, importo che è stato corrisposto da Pt_1 in corso di causa come riconosciuto pacificamente dalle stesse parti. La domanda riconvenzionale di parte opponente, nell'accertata debenza del corrispettivo per le due prime fasi del progetto, risulta poi essere assorbita e viene dunque rigettata…”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello ondato su due motivi. Parte_1
4 Con il primo motivo, lamenta il fatto che il Tribunale ha erroneamente operato la scomposizione per fasi dell'attività contrattualmente affidata a e di avere quindi, verificato (superficialmente) CP_1 fase per fase l'attività da quest'ultima compiuta. Sostiene al riguardo che laddove il Tribunale avesse correttamente valorizzato le prove orali raccolte, sarebbe inevitabilmente giunto ad accertare che:
- il risultato dell'attività di consulenza commissionata a risiedeva unicamente nella predi- CP_1 sposizione di un piano di sviluppo contenente proposte concrete (linee di azione, società con cui trattare, possibili acquisizioni, tempi di attuazione, investimenti da fare, etc.) per il riposizionamento del busi- ness di Parte_1
- la circostanza emerge chiaramente dalla lettera delle pattuizioni contrattuali (“Piano strategico di sviluppo e riposizionamento” e proposta di contratto, doc. 3 e 4 fascicolo I grado , atteso che Pt_1 il servizio oggetto della prestazione concordata tra le parti consisteva nella risposta concreta alle “pun- tuali domande della committenza” ivi formulate;
- l'attività richiesta da , pertanto, era unica, dal risultato univoco, Parte_1 CP_1 rientrante quindi nell'ambito delle obbligazioni indivisibili;
- il documento denominato “Piano Strategico di Sviluppo e riposizionamento di (doc. Parte_1
5, pag. 2, fascicolo I grado , redatto da , non rispondeva in alcun modo alle “pun- Pt_1 CP_1 tuali domande della committenza” e, pertanto, alla specifica prestazione contrattuale di cui all'incarico conferito dalla Parte_1
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Tribunale abbia ravvisato una concorrente responsabilità della che avrebbe “manifestato disinteresse all'esito della presentazione della Parte_1 relazione” e che “in qualità di creditrice avrebbe dovuto pretendere l'adempimento integrale della prestazione” (pag. 7 sentenza impugnata). Sostiene al riguardo che dalla documentazione in atti e dall'espletata istruttoria è invece emerso:
- l'inadempimento totale di agli obblighi contrattualmente assunti con l'odierna appellante;
CP_1
- la responsabilità di tale inadempimento attribuibile in via esclusiva a . CP_1
Rileva che vi è prova documentale – confermata dall'esame testimoniale – del fatto che il documento consegnato da a e per il quale l'odierna appellata ha illegittimamente CP_1 Parte_1 chiesto il compenso contrattualmente stabilito) non costituisce adempimento, neppure parziale, del con- tratto stipulato inter partes, non rispondendo ad alcuna specifica richiesta della Società e non essendo la versione finale del lavoro. Richiama le dichiarazioni testimoniali rese dai testi ing. e avv. (verbale Testimone_2 Testimone_1 udienza 08.06.2021) e sostiene che le prove emerse dall'espletata istruttoria dimostrano e confermano che non vi sono stati incontri tra le parti aventi ad oggetto l'esecuzione dell'incarico contrattuale e che, dopo l'invio della bozza, a protestato per le vie brevi e chiesto che fosse rivista Parte_1 completamente, senza tuttavia formalizzare alcuna diffida per i rapporti in essere tra le parti. Pertanto deve esclusivamente imputarsi a l'inadempimento contrattuale di cui si discute CP_1 con la conseguenza che nulla è dovuto dall'appellante a titolo di compenso. Conclude quindi chiedendo l'accoglimento del proposto appello con condanna di alla restitu- CP_1 zione delle somme già versate, con il favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
5 Sul primo motivo sostiene che il Tribunale ha correttamente valutato il contratto stipulato tra le parti in data 31.07.2018, avente ad oggetto la realizzazione del piano strategico di sviluppo e riposizionamento di che prevedeva una prestazione, dovuta da , divisa in tre fasi. Pt_1 CP_1
Rileva che dal tenore letterale del regolamento negoziale, si evince chiaramente che la fattispecie in esame rientra nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt. 2230 e ss. c.c. e che l'indagine ermeneutica sulla natura giuridica delle prestazioni dedotte è del tutto agevole, tenuto conto della diri- mente volontà delle parti chiaramente espressa nell'art. 1.2 “…il Contratto è articolato in una serie di attività descritte nell'allegato sub1 al presente Contratto, di cui forma parte integrante ed essenziale” (doc.1 fascicolo I grado ). CP_1
Detto allegato sub 1, denominato “Piano strategico di sviluppo e riposizionamento - Offerta di progetto”
(doc. 2 fascicolo I grado NOMISMA), distingue tre diverse ed autonome prestazioni, alle quali, infatti, sono stati espressamente attribuiti tre specifici compensi di differente importo:
1. Posizionamento e Background € 22.000,00;
2. € 80.000,00; Controparte_3
3. Partnership e Scouting Acquisizioni € 18.000,00.
Pertanto, alla luce di tali inconfutabili risultanze documentali, è evidente l'erroneità della tesi formulata da che richiama l'art. 1316 c.c., nel vano tentativo di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo Pt_1 delle obbligazioni indivisibili.
Sostiene quindi che la semplice lettura, prima, e l'analisi, poi, della norma ex adverso invocata chiariscono in via definitiva che le prestazioni oggetto del contratto rientrano nella specie di quelle cd. divisibili.
Evidenzia ancora che, quanto sopra dedotto, trova riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità, che, in presenza di più obbligazioni, individua nella pattuizione di un prezzo unitario l'elemento di accerta- mento della loro indivisibilità/inscindibilità (ex multis, Cass. civ. nn.7287/2005 e 15545/2013).
Quindi, anche sotto tale profilo, è esente da censure la decisione del Tribunale di Bologna, che, per la regolare esecuzione delle prime due fasi del contratto, ha precisamente determinato il quantum debeatur negli importi effettivamente convenuti (€ 22.000,00 + € 80.000,00), ritenendo, invece, non dovuta la somma di €18.000,00 per la terza e marginale fase, rimasta priva di adempimento a causa del contegno omissivo di Parte_1
Sul secondo motivo, sul preteso inadempimento contrattuale da parte di . CP_1 Sostiene che l'appellante, perseverando nell'errato convincimento dell'indivisibilità delle obbligazioni contrattualmente convenute, afferma che sarebbe inadempiente, per non avere dato esecuzione CP_1 alla terza fase progettuale.
Evidenzia che tale censura è del tutto infondata alla luce dell'esaustiva produzione documentale e degli esiti dell'espletata istruttoria, adeguatamente apprezzata dal Giudice di primo grado. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è chiaramente emerso che, durante l'esecuzione contrat- tuale, i referenti di on hanno mai espresso alla società appellata critiche e osserva- Parte_1 zioni relativamente all'andamento del lavoro svolto né, tanto meno, successivamente alla consegna dell'output avvenuto in data 5 febbraio 2019 (cfr. testimonianze rese, rispettivamente, dal prof. Per_5
e dal dott. verbale di udienza 11.05.2021). Per_6 Del resto, all'udienza dell'8 giugno 2021, l'ing. , escusso quale teste indicato da , ha Tes_2 Pt_1 dichiarato espressamente che relativamente all'output prodotto da “parlavamo tra di noi in CP_1 ma non abbiamo mai fatto richiesta in tal senso a . Parte_1 CP_1
6 Non vi è traccia di alcuno scritto, mail o qualsivoglia carteggio contenente commenti, impressioni o cri- tiche mosse a durante il corso del rapporto contrattuale o successivamente alla ricezione CP_1 dell'opus della fase I e II. Difatti, le avverse contestazioni, sopraggiunte solo al momento di corrispondere il dovuto, hanno destato non poche perplessità non solamente all'interno del gruppo di lavoro , ma anche nello stesso CP_1 prof. come dimostrato dallo scambio di mail intercorso tra questi e il dott. (doc. 15 Per_5 Per_6 fasc. di parte di primo grado) e come dichiarato dagli stessi nel corso dell'istruttoria. Osserva che il Piano strategico di sviluppo e riposizionamento, lungi dall'essere “banale o inutile” come sostenuto da rappresenta, piuttosto, il risultato mirabile di un lavoro dettagliato e ritagliato sulle Pt_1 peculiarità e necessità della , come tale, contenente elementi strutturali e innovativi Parte_1 del mercato del facility management nonché chiare proposte sulle linee di sviluppo percorribili per la committenza. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che il prof. all'epoca dei fatti, fosse il referente Per_5 della er l'esecuzione del contratto e che abbia tentato più volte, ma Parte_1 CP_1 invano, di mettersi in contatto con la committenza per finalizzare il proprio lavoro con la realizzazione della fase III del progetto. Dalle risultanze testimoniali è emerso che sin dal primo incontro con , Parte_1 CP_1 aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da Per_5 punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con CP_1
Tale circostanza è stata confermata da tutti i testi sentiti al riguardo, quali il prof. il dott. Per_5 e persino lo stesso avv. il quale riferiva che il prof. era “su questa consulenza Per_6 Pt_1 Per_5 interlocutore del gruppo nella fattispecie di . Pt_1 Parte_1
Difatti, è emersa una costante interlocuzione tra e il prof. come testualmente ri- CP_1 Per_5 ferito dal teste “ (…) il professore era stato indicato come supervisore del progetto, Per_6 Per_5 mi relazionavo con lui, condividevo gli step ed io scrivevo mail per consegna materiali con , ma Tes_2 era che dettava i passi del progetto”. Per_5
Tutto ciò risulta, peraltro, dalla documentazione prodotta, quale la mail del 7 .11.2018, con la quale il dott. inviava al prof. un dettagliato elenco sullo stato di avanzamento del progetto Per_6 Per_5
(doc. 8, nonché docc.5,6,7,9,10,11 fascicolo I grado ). CP_1 A ciò si aggiunge, la call di gruppo avvenuta in data 17 settembre 2018 e l'incontro tenutosi a Roma in data 25 settembre 2018, in occasione dei quali veniva condiviso tra le due società lo stato di avanzamento dei lavori progettuali.
Tali incontri sono stati confermati dai testimoni escussi (cfr. risposta teste e teste al Tes_2 Per_6 capitolo 14 di cui alla seconda memoria istruttoria di , nel corso dei quali la committenza aveva CP_1 espresso entusiasmo per le soluzioni prospettate da per il riposizionamento della CP_1 Parte_7
[...]
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.12.2024, tenutasi con moda- lità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. L'appellante ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto fondata l'eccezione d'inadempimento formulata da , la quale ha allegato e CP_1
7 provato di non aver potuto adempiere integralmente alla prestazione dovuta per mancanza di interesse di la quale non ha posto in essere la necessaria attività di collaborazione. Parte_1 Si deve infatti ribadire che l'ultima fase dello studio demandato a - consistente nell'indivi- CP_1 duazione di partnership per future operazioni straordinarie di acquisizione - non potesse prescindere da una fattiva e sostanziale interazione con i vertici direttivi ed operativi della società appellante, i quali avrebbero dovuto supportare nell'individuazione di società obiettivo. CP_1 Dall'espletata istruttoria è emerso che dopo il ricevimento della documentazione Parte_1 relativa all'adempimento delle prime due fasi, ha cessato ogni comunicazione con e disdettato CP_1
e rimandato, senza alcuna indicazione di ulteriore data, l'incontro fissato per il 12 febbraio 2019, finaliz- zato a discutere della relazione consegnata da e per comunicare a questa le indicazioni ne- CP_1 cessarie alla realizzazione dell'ultima fase del contratto. Sul punto il teste prof. sentito all'udienza del 11.05.2021, sul capitolo 27 della seconda me- Per_5 moria istruttoria di , con riferimento all'incontro programmato a Roma per il 12 febbraio CP_1 2019, ha dichiarato “venne disdetta dall'avv. tramite l'ing. , mi pare all'ultimo mo- Pt_1 Tes_2 mento.” ADR: “ a voce mi disse di avvertire di non recarsi a Roma perché l'avv. Tes_2 Per_6 aveva altri impegni”; sul capitolo 28 della seconda memoria istruttoria di , ha dichia- Pt_1 CP_1 rato “Si è vero, frequentemente ci siamo sentiti per ipotizzare di entrare nel merito del lavoro ma la cosa
è stata sempre rinviata e pertanto non abbiamo mai discusso in dettaglio la fase successiva. Infatti la possibilità di entrare nel merito della terza fase era subordinata all' esame e alla condivisione dei risultati di cui alla documentazione che era stata fino lì riprodotta”; infine sul capitolo 29 della seconda memoria istruttoria di , ha dichiarato “Si è vero. Li sollecitavo (l'avv. e l'ing. ) verbal- CP_1 Pt_1 Tes_2 mente in varie occasioni, infatti li incontravo anche per altri motivi sempre lavorativi attinenti al mer- cato”. Le dichiarazioni di detto teste sono del tutto rilevanti in quanto, nel corso dell'istruttoria, è emerso che il prof. avendo lavorato “per entrambe le parti in diverse vesti”, era il referente di Per_5 [...] er l'esecuzione del contratto e sin dal primo incontro con , Pt_1 Parte_1 CP_1 aveva manifestato la volontà che il prof. facesse da cerniera tra le due società, fungendo da Per_5 punto di riferimento interno per la gestione di ogni rapporto con . CP_1 Ebbene, da quanto dedotto emerge quindi che, indipendentemente dall'unitarietà o meno della prestazione dedotta nel contratto, la responsabilità della mancata integrale esecuzione del contratto non è dipesa da e che il contratto stipulato tra le parti si è quindi risolto per l'omessa collaborazione di CP_1 la quale è comunque tenuta a compensare per la parziale attività paci- Parte_1 CP_1 ficamente svolta. Per tali motivi l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
8 - condanna rifondere a le Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.154,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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