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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 49/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 49 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Francesca Corda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Corso, giusta procura speciale Controparte_1
come in atti, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1) in riforma della sentenza n. 672/2022 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, rigettare
tutte le domande proposte da e mandare interamente assolta l'amministrazione Controparte_1
appellante, in via subordinata liquidando il danno nella somma non maggiore a € 5.296,74,
2) con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
1 Nell'interesse dell'appellato:
1) rigettare l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t. e Parte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata, contraddistinta al n.672/2022 emessa dal
Giudice del Lavoro, Dott. Andrea Bernardino in data 20 settembre 2022, all'esito del giudizio distinto al n. R.G.6740/2011., per quanto oggetto di gravame.
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2011 ha esposto di prestare servizio alle Controparte_1
dipendenze del dal 1988 con inquadramento quale Istruttore Parte_1
Direttivo categoria D del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e di aver ricevuto, in forza del decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006, l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo con attribuzione della Posizione Organizzativa n. 4.
Ha proseguito deducendo che il Commissario Straordinario dell'Ente, con successivo decreto n.
2 del 28 marzo 2008, aveva confermato tale incarico, correlato ad una indennità di posizione pari ad 8.000,00 euro annui e ad una indennità di risultato ricompresa tra il 10 % ed il 25 % dell'importo riconosciuto a titolo di indennità di posizione.
Successivamente, all'esito delle elezioni amministrative del 15/16 giugno 2008, il neo eletto
Sindaco, , nulla aveva disposto quanto alla conferma o revoca del suo incarico Parte_2
che dunque doveva intendersi prorogato.
Il 6 ottobre 2008, ha soggiunto, il sindaco aveva disposto che egli redigesse con l'apporto Pt_2
del personale del settore di appartenenza la bozza del bando di gara e del capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione delle nel frattempo prorogato in attesa Parte_3
della scelta del nuovo gestore.
Egli, pur trattandosi di compiti non ricompresi nel decreto di affidamento dell'incarico di responsabile del Settore Amministrativo, posto che come pure formalmente rappresentato al
Sindaco, rientravano nelle competenze dell'Ufficio Tecnico comunale, aveva incaricato a tal fine il collega , che già si occupava di procedimenti in materia di cultura. Persona_1
Nel novembre 2008, nonostante fosse assente per la fruizione di un periodo di ferie arretrate,
aveva ricevuto una nota con la quale il Sindaco gli aveva sollecitato la trasmissione degli atti predetti.
2 A tale richiesta egli aveva prontamente risposto al suo rientro al lavoro, l'11 dicembre 2008, proponendo una riorganizzazione del Servizio Beni Culturali ed inviando al contempo una bozza di proposta di rinnovo del contratto di appalto per il sito anzidetto.
Lo stesso giorno, nondimeno, il Sindaco adottava il decreto n. 11 col quale disponeva, per le motivazioni ivi esposte, la revoca con decorrenza immediata del precedente decreto sindacale n.
13 del 30 ottobre 2006 col quale gli era stata conferita la posizione organizzativa n. 4), con conseguente perdita della indennità di funzione e di risultato connesse a tale incarico.
Sempre l'11 dicembre 2088 veniva altresì designato quale nuovo Responsabile del Settore
Amministrativo il dott. con separato provvedimento reso nella stessa data. Persona_2
Il successivo ricorso che egli aveva proposto dinanzi alla competente commissione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari per il tentativo di conciliazione non sortiva alcun effetto per la mancata costituzione dell'amministrazione.
Ha quindi contestato la legittimità del predetto provvedimento di revoca avendo sempre svolto con diligenza e cura i compiti affidatigli.
In particolare ha esposto che: i lamentati ritardi relativi alla proroga e/o rinnovo del contratto di appalto succitato non erano a lui imputabili;
egli aveva comunque dato riscontro alle richieste del
Sindaco incaricando per la predisposizione degli atti che questi aveva chiesto il e _1
trasmettendo apposita nota l'11 dicembre 2008 con la quale assolveva all'incarico affidatogli dal
Pt_2
Sotto altro profilo ha sostenuto che la revoca dell'incarico in parola era stata disposta senza previo contraddittorio oltre che in violazione dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 che condiziona tali decisioni alla inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento nella specie indimostrate.
D'altra parte il Sindaco ha agito in dispregio di quanto prevedono l'art. 23 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di e l'art. 9 del Parte_1
CCNL Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (che contempla il caso di mutamenti organizzativi in seno all'ente ovvero l'accertamento di risultati negativi da parte dell'interessato).
Difatti non è dato rinvenire nella vicenda per cui è causa alcuna delle specifiche ipotesi di revoca dell'incarico di responsabilità contemplate da tali disposizioni.
3 Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi chiesto la condanna del
[...]
previa disapplicazione del decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 Parte_1
siccome illegittimamente adottato, al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli pari ad euro
17.998,00 a titolo di indennità di funzione per il periodo che va dall'1 gennaio 2009 al 31 marzo
2011 e di indennità di risultato liquidata per gli anni 2009 e 2010, oltre accessori di legge, ed ancora al risarcimento del danno non patrimoniale, siccome correlato al demansionamento,
dequalificazione e lesione della immagine professionale determinata dall'ingiusto provvedimento sindacale, da liquidarsi in via equitativa.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, ed ha contestato la Parte_1
fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare ha esposto che con decreto n. 13 del 30 ottobre 2006 il Sindaco allora in carica aveva attribuito al l'incarico di responsabile della unità n. 4, settore amministrativo (che CP_1
prevedeva la direzione dei servizi culturali e turismo), per sei mesi cui era seguito il decreto n. 3 del 28 marzo 2008 col quale il Commissario Straordinario dell'Ente aveva rinnovato l'incarico in parola senza indicare il termine di durata.
Successivamente il neo eletto Sindaco all'esito del suo insediamento dopo Parte_2
le elezioni del 15/16 giugno 2008, non aveva adottato alcun provvedimento in ordine all'incarico anzidetto.
Nel mese di settembre 2008, ha proseguito il convenuto, essendo ormai prossimo alla scadenza il contratto col quale era stata affidata la gestione delle era stata convocata dal Parte_3
Sindaco una riunione con i quattro responsabili delle aree organizzative del comune per stabilire le attività sulle quali intervenire con priorità.
All'esito di tale incontro il Sindaco aveva formalmente incaricato il quanto alla CP_1
predisposizione della bozza del nuovo bando per la relativa gara di appalto con il relativo capitolato, compiti che questi, nonostante una ulteriore direttiva del 25 novembre 2008, non aveva assolto nemmeno attivandosi per disporre una proroga temporanea del servizio in scadenza per il
21 ottobre 2008.
Oltre a detta condotta, ha aggiunto l'amministrazione convenuta, il era stato oggetto di CP_1
reiterate lamentele da parte degli assessori e di alcuni consiglieri a cagione della sua indolenza e dell'atteggiamento scarsamente collaborativo.
4 Il Sindaco con decreti nn. 11 e 12 dell'11 dicembre 2008 aveva quindi disposto la revoca Pt_2
dell'incarico di responsabile amministrativo posizione organizzativa n. 4) in capo a CP_1
ed incaricato , già titolare della posizione organizzativa n. 1, così
[...] Persona_2
accorpando le due unità organizzative e conseguendo un risparmio di spesa.
Questi provvedeva a curare gli adempimenti in precedenza affidati al dapprima attivando CP_1
la procedura per una proroga fino a tutto il 2009 del servizio anzidetto, quindi predisponendo il capitolato speciale ed infine curando la stipula del nuovo contratto con la società affidataria del servizio.
Tanto premesso ha sostenuto che al momento della contestata revoca l'incarico per cui è causa era ormai scaduto siccome privo di durata e dunque svolto dal in regime di proroga fino CP_1
a nuova nomina, senza garanzia di rinnovo né di conservazione, così come disposto dall'art. 23 del regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.
In particolare, ai sensi dell'art. 21 [in realtà dell'art. 23] di tale regolamento, l'incarico di responsabile scadeva al momento della cessazione del mandato del Commissario Straordinario dell'Ente, ossia alla data del 17 giugno 2008 sicchè, in difetto della nuova nomina, essendo esclusi taciti rinnovi, venivano a cessare sia l'incarico di responsabilità che il connesso incarico di posizione organizzativa.
Dunque il Sindaco nel momento in cui ha adottato il decreto di revoca non ha leso i suoi diritti avendo esercitato una facoltà attribuitagli dalla normativa, legislativa e regolamentare, operante nella specie.
Questi, peraltro, conferendo l'incarico in parola al dott. , funzionario di maggior Per_2
esperienza ed anzianità oltre che provvisto di laurea ed inquadrato fin dal 2007 nella superiore posizione D3, ha operato in coerenza con i criteri di economicità che debbono essere perseguiti nella gestione dell'Ente.
Si tratta, ha soggiunto, di un provvedimento ove il Sindaco ha impropriamente utilizzato il termine revoca trattandosi, in realtà, di un mancato rinnovo con attribuzione dell'incarico ad altro dipendente, atto che nemmeno necessitava di motivazione e di forma scritta.
Sotto altro profilo il non ha impugnato il conferimento dell'incarico ad altro funzionario, CP_1
provvedimento sindacabile solo per violazione dei parametri della buona fede e correttezza contrattuale.
5 In ogni caso, ha proseguito, tale provvedimento è comunque legittimo siccome fondato su gravi violazioni alle direttive sindacali poste in essere dal stesso sicchè, anche a volerlo CP_1
qualificare tecnicamente come revoca, è stato validamente dottato in forza di quanto prevede l'art. 23 del predetto regolamento proprio con riguardo a tal tipo di condotte.
Di contro non è invocabile, ha concluso sul punto l'amministrazione convenuta, l'art. 9 del
CCNL di comparto del 31 marzo 1999 relativo a situazioni estranee a quella per cui è causa.
Ha infine contestato la fondatezza delle avverse domande risarcitorie non profilandosi alcun illecito in capo all'Ente.
Per altro verso ha escluso che le sia stato notificato un formale atto di costituzione in mora da parte del e che sia stata fornita debita prova del pregiudizio subito, dovendosi altresì tener CP_1
conto che questi ha percepito indennità incompatibili con la rivendicata retribuzione di posizione mentre per la retribuzione di risultato manca la valutazione positiva del suo operato.
Anche per quanto concerne il danno non patrimoniale, escluso che tale vulnus possa essere considerato in re ipsa rispetto all'assegnazione di mansioni inferiori, ha parimenti sostenuto la mancanza della relativa prova, della quale è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. il lavoratore interessato.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 672 del 20 settembre 2022, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CP_1
ha condannato il al pagamento in favore di quest'ultimo di
[...] Parte_1
euro 17.998,00 a titolo di indennità di posizione, oltre agli accessori di legge, rigettando per il resto le ulteriori rivendicazioni attoree.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha qualificato il contenuto del decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 come atto di revoca dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 4, non profilandosi un mero mancato rinnovo dello stesso, escludendo altresì che ricorressero i presupposti previsti dall'art. 23 del predetto Regolamento comunale ovvero dall'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 onde adottare tale provvedimento.
Per il resto, esclusa la possibilità di riconoscere la retribuzione di risultato in mancanza di obiettivi predeterminati assegnati al ricorrente, ha del pari negato la ricorrenza del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, difettando la prova del pregiudizio lamentato.
6 Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 24 febbraio 2023, il
[...]
rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
Il ha resistito in giudizio con memoria difensiva di costituzione depositata il 30 gennaio CP_1
2025 ove ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il dopo aver ricostruito il Parte_1
quadro normativo di riferimento ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha tenuto conto che l'incarico conferito all'appellato dal Controparte_2
con decreto n. 2 del 28 marzo 2008 aveva durata temporanea.
Difatti, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
l'incarico in parola cessava di produrre effetti, in mancanza di diverse indicazioni, all'atto della cessazione del mandato del Sindaco (ovvero in tal caso del Commissario Straordinario) ossia alla data del 17 giugno 2008, con proroga di diritto fino al momento della nomina di un nuovo responsabile, nella specie espressamente individuato nel dottor . Per_2
Ha soggiunto che l'atto qualificato dal Sindaco come revoca è un valido provvedimento di mancato rinnovo nell'incarico che, peraltro, nemmeno necessitava di apposita motivazione e della forma scritta.
2. Osserva al riguardo il collegio che l'esame del decreto sindacale in parola deve essere condotto confrontandosi con l'effettivo tenore complessivo ricavabile dall'atto stesso, in particolare per quanto attiene alle motivazioni ad esso sottese, e non in termini meramente astratti, come invece prospetta l'appellante.
3. Ebbene, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, ove il Sindaco avesse inteso semplicemente avvalersi del potere di disporre l'avvicendamento nell'incarico in questione di un funzionario con altro di sua fiducia avrebbe potuto (e dovuto) limitarsi a nominare quest'ultimo informando il della sua automatica e contestuale cessazione dall'incarico (recita l'art. 23 CP_1
comma 2 del regolamento in parola che l'incarico è prorogato di diritto…….fino a quando non intervenga la nuova nomina).
Al contrario adottando un provvedimento con il quale ha revocato per le motivazioni ivi esposte il precedente decreto di nomina dell'odierno appellato ha esercitato altro tipo di prerogative.
7 In particolare ha ritenuto di privarlo dell'incarico di responsabilità, fino a quel momento pienamente efficace anche se condizionato quanto alla sua durata dalla eventuale nomina di altro funzionario, giustificando tale decisione con le gravi inadempienze nelle quali il sarebbe CP_1
incorso.
Si tratta di un atto rispetto al quale la contestuale nomina del costituisce una mera Per_2
conseguenza della rimozione del precedente titolare e che trova la sua compiuta disciplina nel comma 3 dell'art. 23 del richiamato Regolamento anzidetto laddove prevede i casi in cui
l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.
Tra questi, significativamente, è ricompresa proprio la inosservanza delle direttive del Sindaco
ed ancora il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, espressione questa testualmente riprodotta nel decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 onde giustificare la revoca dell'incarico affidato al CP_1
Se dunque la scelta del Sindaco non è stata quella sostituire un funzionario in regime di
prorogatio con un altro, destinatario di apposita nomina, ma di sollevare dall'incarico il primo per inadempienze rispetto agli obblighi connessi al suo incarico ci si trova davanti ad una effettiva revoca, come affermato nella sentenza impugnata, la cui legittimità deve essere scrutinata in base alla disciplina dettata a tal fine.
Né tale decisione si pone in termini di assoluta incompatibilità con la mancanza in capo all'appellato di un espresso atto di nomina da parte del Sindaco neo eletto.
Difatti la proroga di diritto nell'incarico ben può mantenere efficacia fino al termine del mandato elettivo laddove la nuova nomina (dello stesso interessato o di altro funzionario) non intervenga posto che il Sindaco non è affatto vincolato quanto alla adozione di un decreto di conferma ovvero di sostituzione del titolare.
Il motivo di appello appare pertanto infondato.
4. Il collegio reputa che anche ulteriori argomentazioni contenute nel medesimo paragrafo dell'atto di appello si appalesino del pari prive di fondamento.
Osserva al riguardo che il decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 in disamina costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro sul quale il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 165/2001, gode di ampi poteri decisionali potendo adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi ovvero di condanna.
8 Mediante tale atto, secondo la condivisibile prospettazione offerta dal l'amministrazione CP_1
si è, in definitiva, resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.
Conseguentemente, trattandosi di un atto lesivo di diritti soggettivi, non era affatto necessario come invece prospettato dall'appellante, impugnare il separato provvedimento di nomina del
, a prescindere dal tipo di motivazioni ivi elencate, siccome ininfluente rispetto alle Per_2
esigenze di tutela dell'appellato.
5. Con un secondo motivo di appello l'amministrazione comunale di ha Parte_1
censurato la sentenza resa in prime cure laddove ha ritenuto che il potere di revoca dispiegato in confronto del difettasse di una valida motivazione e come tale fosse stato illegittimamente CP_1
esercitato.
6. In primis si conviene col primo giudice con riguardo alla mancanza di prova quanto alla attribuzione al settore amministrativo diretto dall'appellato della competenza in ordine alla predisposizione degli atti relativi alla gara di appalto per l'affidamento della gestione delle Pt_3
Parte_3
Infatti nel decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006 si legge che al quale titolare della CP_1
posizione organizzativa n. 4) erano affidati, tra gli altri, i servizi culturali, sport, turismo e
spettacolo.
Si tratta di una espressione che non dà affatto conto dell'assegnazione della responsabilità anche per quanto attiene alla gestione dei beni del patrimonio comunale tantomeno con riguardo alla cura delle procedure ad evidenza pubblica che eventualmente li dovessero riguardare.
Al contrario, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, il decreto sindacale n. 3 del 4 settembre 2003 (peraltro a firma proprio del Sindaco all'epoca titolare del medesimo Pt_2
incarico politico) affidava al responsabile della posizione organizzativa n. 3, geometra Per_3
la gestione dei beni immobili (demaniali e patrimoniali) dell'Ente.
[...]
Non casualmente dunque era stato proprio il a sottoscrivere il 20 dicembre 2005, quale Per_3
Responsabile del Settore Tecnico investito della relativa competenza, il contratto di appalto per
l'affidamento del servizio di gestione del sito in questione.
Né assume rilevanza dirimente, ad avviso del collegio, il fatto che si sia trattato della cessione del contratto di appalto alla società che aveva acquisito il ramo di azienda in precedenza
9 affidatario del servizio posto che si rientra pur sempre nell'ambito della gestione dei beni patrimoniali dell'Ente.
E' appena il caso di aggiungere sul punto che l'amministrazione appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha prodotto, onde sgombrare il campo da possibili dubbi, i vari decreti con i quali erano stati individuati gli altri tre responsabili delle aree organizzative ovvero analoghi atti adottati dal settore diretto dal in materia di gestione dei beni comunali. CP_1
Tale contegno processuale, ove adottato, avrebbe infatti consentito di effettuare una compiuta verifica documentale sul riparto di competenze tra le varie aree dell'Ente.
D'altra parte in senso contrario a quanto prospettato nell'atto di appello risulta in atti (cfr. doc.
29 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) la deliberazione della Giunta Comunale
n. 123 del 20 dicembre 2007 recante la rideterminazione della dotazione organica con la quale all'allegato A la gestione degli impianti tecnologici e del patrimonio comunale viene individuata in capo al Servizio Lavori Pubblici.
In capo al Servizio Affari Generali ed Istituzionali, diretto dal quale istruttore direttivo, CP_1
residua invece la competenza per la cultura che ragionevolmente, in mancanza di ulteriori persuasive specificazioni, non comprende la gestione, anche mediante l'espletamento di complesse procedure ad evidenza pubblica, del patrimonio dell'Ente.
6.1. Sotto altro profilo nemmeno risulta che l'appellato non avesse dato corso alle note sindacali recanti protocollo n. 3373 del 6 ottobre 2008 e n. 4161 del 25 novembre 2008.
Egli infatti, conformemente all'invito rivoltogli dal Sindaco con la prima delle anzidette note aveva immediatamente dato istruzioni, segnatamente con nota del 7 ottobre 2008 inviata a _1
, affinchè le richieste del Sindaco venissero riscontrate.
[...]
Il a sua volta aveva dato corso alle direttive impartitegli dal fatta eccezione per la _1 CP_1
questione relativa alla predisposizione degli atti per il nuovo appalto relativo alle Parte_3
rappresentando che a suo avviso si trattava di adempimenti di competenza dell'Ufficio
[...]
Attività Produttive.
Il Sindaco pertanto, come si evince dal tenore dalla successiva nota del 25 novembre Pt_2
2008, aveva avuto piena contezza di quanto rappresentato dal relativamente agli _1
adempimenti adottati per dar corso alle sue richieste ed aveva solo in quella data ulteriormente
10 sollecitato l'odierno appellato (che in quel momento peraltro era assente per ferie) per quanto concerne l'appalto in discorso.
Questi al momento del suo rientro in servizio aveva trasmesso la bozza della deliberazione di proroga del servizio in questione (cfr. doc. 10 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) in allegato alla nota recante protocollo n. 190/E dell'11 dicembre 2008.
La difesa appellata ha negato che tale bozza fosse stata inviata all'amministrazione ma tale affermazione, in presenza di un documento regolarmente protocollato, risulta sfornita di un adeguato corredo probatorio.
Difatti era onere dell'amministrazione documentare che in corrispondenza col numero di protocollo anzidetto non vi è alcun documento ovvero è presente altro diverso documento,
incombente peraltro assai agevole per l'Ente in coerenza con il principio di cd. vicinanza della prova.
Ad ogni modo la scansione temporale degli eventi indica, in definitiva, che il aveva CP_1
immediatamente veicolato al personale del Settore da lui diretto le direttive del Sindaco e successivamente, compatibilmente col diniego opposto dal (del quale lo stesso Sindaco era _1
stato reso edotto nell'immediatezza) e con l'assenza dal lavoro per la fruizione delle ferie nei mesi di novembre e dicembre 2008, inviato, non appena rientrato in servizio, la bozza di deliberazione della giunta comunale per la proroga del contratto per la gestione delle ormai Parte_3
scaduto.
In tal modo aveva quindi soddisfatto la richiesta avanzata dal Sindaco nella richiamata nota del
25 novembre 2008 volta proprio ad ottenere, con priorità ed urgenza rispetto agli atti relativi alla futura gara di appalto, la bozza di un atto deliberativo di tal fatta.
La decisione del Sindaco di sollevare il dall'incarico in questione non ha quindi tenuto CP_1
in alcun conto del fatto che lo stesso alla data del 25 novembre 2008 fosse ancora in ferie CP_1
e che dunque per poter redigere la bozza del bando e del capitolato di gara per il nuovo appalto necessitasse, ragionevolmente, di un minimo intervallo di tempo una volta trasmesso il modello di deliberazione per la proroga del servizio.
6.2. Merita di essere evidenziato, per completezza, che quest'ultimo non aveva affatto riconosciuto la competenza sul punto del settore di appartenenza essendo vero il contrario: egli nella nota dell'11 dicembre 2008 aveva manifestato perplessità al riguardo posto che ai punti a) e
11 c) di tale missiva pone in termini di eventualità che la gestione dei vari beni comunali fosse da ascriversi alle sue competenze richiamando, a conforto dei dubbi sollevati, quanto avvenuto in passato allorchè di tali capitolati di gara e bandi di appalto si era occupato l'ufficio tecnico comunale.
D'altronde nemmeno può configurarsi la dedotta violazione del principio di non contestazione da parte del giudice di primo grado questione che involge, come è noto, l'esistenza o meno circostanze di fatto debitamente allegate in causa.
Ed invero, in disparte il fatto che il ha documentalmente, come visto, ritenuto di non CP_1
essere competente per l'attività richiestagli dal Sindaco rispetto al procedimento amministrativo in questione, la non contestazione non può riguardare una conclusione ricostruttiva concernente…… la valutazione del contenuto di documenti (cfr. Cass. sent. n. 6172/2020).
Nel caso di specie l'amministrazione appellante fonda la sua contestazione sulla interpretazione che ella dà del decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006 ove al venne affidata la CP_1
responsabilità del settore amministrativo (cfr. sul punto il punto 3 del paragrafo III della memoria di costituzione e difesa prodotta in primo grado) sicchè la descritta posizione assunta al riguardo dall'appellato non integra affatto l'ipotesi contemplata dall'art. 115 c.p.c..
6.3. La sentenza gravata merita condivisione anche su altro punto: l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle è intervenuto soltanto nel maggio 2010 (cfr.doc. 12 Parte_3
produzioni nel giudizio di primo grado dell'appellato), ossia circa un anno e mezzo dopo i fatti per cui è causa, a riprova della inesistenza delle ragioni di urgenza addotte dall'amministrazione.
Né sotto altro profilo è dimostrato un effettivo pregiudizio procurato dalle condotte ascritte al in relazione a non meglio precisati ritardi o omissioni rispetto a richieste provenienti dagli CP_1
amministratori.
6.4. Osserva ancora il collegio che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del CP_1
esplicitamente posto alla base della revoca dall'incarico, è smentito dalla successiva condotta dell'amministrazione.
Difatti per il 2008 risulta erogata in suo favore, proprio dal Sindaco l'indennità di Pt_2
risultato correlata al conseguimento degli obiettivi gestionali (cfr. doc. 27 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) talchè l' ha riconosciuto la capacità operativa del CP_2
12 e tuttavia, in modo chiaramente contraddittorio ed illogico, lo ha sollevato dall'incarico CP_1
di responsabile sostenendo che non avesse conseguito gli obiettivi prefissati.
7. La sentenza impugnata, anche per quanto concerne i profili anzidetti, si sottrae quindi ai rilievi critici dell'appellante non profilandosi una condotta negligente da parte del tale da CP_1
giustificare la revoca dell'incarico in questione, con conseguente rigetto dei motivi di appello.
8. Con un terzo ed ultimo articolato motivo di gravame il ha Parte_1
contestato la sentenza resa in primo grado laddove ha riconosciuto in capo all'appellante il diritto alla corresponsione dell'importo di euro 17.998,00 a titolo di indennità di funzione.
Ad avviso dell'appellante il mancato svolgimento del relativo incarico altera il sinallagma contrattuale e, pertanto, esclude la maturazione del corrispondente credito retributivo.
Difatti, ha argomentato sempre l'amministrazione appellante, l'illegittimità del recesso anticipato giustifica, al più, la richiesta di rifusione del danno, petitum che tuttavia non risulta esser stato dedotto nel ricorso introduttivo.
Osserva in proposito il collegio che è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio secondo il quale il giudice ha il potere-dovere di qualificare
giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di
diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda
proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. ord. n. 32932/2024 ed in termini analoghi
Cass. ord. n. 5153/2019).
Ebbene fin dal ricorso introduttivo il dopo aver ricostruito le circostanze che hanno CP_1
condotto alla revoca dell'incarico in questione ha poi lamentato (cfr. pag. 9 del ricorso) la lesione dei propri diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla revoca di una posizione
funzionale indennizzata ed ha poco dopo soggiunto che in tal caso i profili di danno non concernono solamente il pregiudizio economico ma anche altri profili (nella specie il demansionamento/dequalificazione).
Tale argomentazione è stata ribadita poco oltre laddove egli lamenta che dalla contestata revoca sono scaturite non soltanto conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale ma anche un sostanziale demansionamento e dequalificazione.
13 Appare chiaro che diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, il ha chiesto CP_1
di essere risarcito dei danni, patrimoniali e non, occorsigli quale conseguenza della condotta inadempiente adottata dall'amministrazione.
In particolare, per quanto qui di interesse, ha chiesto il ristoro del danno rappresentato dalla mancata percezione della indennità di funzione.
L'importo riconosciuto come dovuto in suo favore costituisce, quindi, al di là delle espressioni adoperate nella sentenza impugnata, ove peraltro non viene disposta alcuna disapplicazione di atti amministrativi, il risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Tale danno, pari ad euro 17.998,00, è commisurato all'entità della indennità di posizione (o di funzione) che egli avrebbe percepito ove fosse mancata l'illecita condotta dell'Ente dal gennaio
2009 fino all'aprile 2011 momento questo in cui, ad altro titolo, l'ha nuovamente ricevuta.
Va nondimeno osservato che la stessa parte appellante nelle difese svolte in primo grado ha ricostruito la domanda attorea proprio nei termini poc'anzi esposti (cfr. pag. 17 della memoria di costituzione e difesa) così argomentando “…..il ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale, derivatogli dalla perdita dell'indennità di posizione e di risultato…..”.
Le censure sollevate dall'appellante debbono pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, essere rigettate in quanto non fondate.
9. Allo stesso modo il collegio reputa infondata l'ulteriore doglianza concernente l'erronea determinazione del danno risarcibile in favore del posto che le retribuzioni di posizione e CP_1
di risultato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999, assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, incluso il lavoro straordinario.
Conseguentemente, secondo l'appellante, dall'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado dovrebbero essere decurtati complessivi 12.702,26 euro per le voci meglio dettagliate in atti (in sostanza compensi per prestazioni di lavoro straordinario, peraltro relativi a consultazioni elettorali per le quali il compenso non si cumula con la indennità per cui è causa, ed indennità
varie).
Osserva il collegio che sul punto il ha svolto nel giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale allegazioni assai generiche, limitandosi a richiamare tutte le indennità incompatibili
14 con la posizione organizzativa percepite nel periodo successivo alla revoca senza fornire ulteriori indicazioni.
L'onere della prova, trattandosi di una circostanza modificativa del diritto di credito vantato dall'appellato, era a carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. della stessa appellante, la quale si è limitata ad indicare la clausola contrattuale di riferimento (ossia il richiamato art. 10 del CCNL Regioni
Autonomie Locali del 31 marzo 1999) ed a produrre i cedolini paga per il periodo in questione richiamando, a sostegno delle sue argomentazioni, esclusivamente la costante fruizione di
indennità incompatibili con la retribuzione di posizione.
A fronte di tali stringate deduzioni occorre rilevare che l'autonoma conoscibilità da parte del giudice dei vari accordi collettivi del comparto, secondo l'invocato principio iura novit curia, non si estende anche all'attività di ricerca e raffronto tra le molteplici e variegate voci accessorie contemplate dagli accordi collettivi succedutisi negli anni e quelle annotate nei cedolini paga.
In altre parole spettava all'appellante indicare quali sono le clausole della contrattazione che prevedono le specifiche competenze accessorie da decurtare oltre che comprovare, mediante la produzione dei contratti collettivi decentrati, nella specie del tutto omessa anche nel presente giudizio, la causale di tali voci, peraltro nemmeno intellegibili dall'esame cedolini paga (recanti diciture che non consentono di comprendere a quali previsioni contrattuali si riferiscono).
In tal senso va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex
art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere,
anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei
diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e
sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di
approfondimento (cfr. Cass. sent. n. 7694/2018).
Pertanto correttamente il Tribunale ha disatteso tale profilo di doglianza attesa la estrema genericità delle allegazioni svolte in prime cure, in chiaro contrasto col disposto dell'art. 416
comma 3 c.p.c. che ne precludeva lo scrutinio da parte del giudicante.
10. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, non resta alla Corte che rigettare l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che deve, pertanto, essere confermata.
15 11. Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase per i giudizi davanti alla Corte di Appello (senza istruttoria) di valore compreso tra 5.200,01
e 26.000,00 euro (tenuto conto del valore dell'importo monetario in contestazione) vanno poste a carico del siccome soccombente. Parte_1
12. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza 20 settembre 2022 n. 672 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna il alla rifusione delle spese del presente grado del Parte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per Controparte_1
spese forfettarie ed accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 28 febbraio 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 49 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1
in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Francesca Corda che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Corso, giusta procura speciale Controparte_1
come in atti, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1) in riforma della sentenza n. 672/2022 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, rigettare
tutte le domande proposte da e mandare interamente assolta l'amministrazione Controparte_1
appellante, in via subordinata liquidando il danno nella somma non maggiore a € 5.296,74,
2) con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
1 Nell'interesse dell'appellato:
1) rigettare l'appello proposto dal in persona del Sindaco p.t. e Parte_1
confermare integralmente la sentenza impugnata, contraddistinta al n.672/2022 emessa dal
Giudice del Lavoro, Dott. Andrea Bernardino in data 20 settembre 2022, all'esito del giudizio distinto al n. R.G.6740/2011., per quanto oggetto di gravame.
2) condannare l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2011 ha esposto di prestare servizio alle Controparte_1
dipendenze del dal 1988 con inquadramento quale Istruttore Parte_1
Direttivo categoria D del CCNL Regioni ed Autonomie Locali e di aver ricevuto, in forza del decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006, l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo con attribuzione della Posizione Organizzativa n. 4.
Ha proseguito deducendo che il Commissario Straordinario dell'Ente, con successivo decreto n.
2 del 28 marzo 2008, aveva confermato tale incarico, correlato ad una indennità di posizione pari ad 8.000,00 euro annui e ad una indennità di risultato ricompresa tra il 10 % ed il 25 % dell'importo riconosciuto a titolo di indennità di posizione.
Successivamente, all'esito delle elezioni amministrative del 15/16 giugno 2008, il neo eletto
Sindaco, , nulla aveva disposto quanto alla conferma o revoca del suo incarico Parte_2
che dunque doveva intendersi prorogato.
Il 6 ottobre 2008, ha soggiunto, il sindaco aveva disposto che egli redigesse con l'apporto Pt_2
del personale del settore di appartenenza la bozza del bando di gara e del capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione delle nel frattempo prorogato in attesa Parte_3
della scelta del nuovo gestore.
Egli, pur trattandosi di compiti non ricompresi nel decreto di affidamento dell'incarico di responsabile del Settore Amministrativo, posto che come pure formalmente rappresentato al
Sindaco, rientravano nelle competenze dell'Ufficio Tecnico comunale, aveva incaricato a tal fine il collega , che già si occupava di procedimenti in materia di cultura. Persona_1
Nel novembre 2008, nonostante fosse assente per la fruizione di un periodo di ferie arretrate,
aveva ricevuto una nota con la quale il Sindaco gli aveva sollecitato la trasmissione degli atti predetti.
2 A tale richiesta egli aveva prontamente risposto al suo rientro al lavoro, l'11 dicembre 2008, proponendo una riorganizzazione del Servizio Beni Culturali ed inviando al contempo una bozza di proposta di rinnovo del contratto di appalto per il sito anzidetto.
Lo stesso giorno, nondimeno, il Sindaco adottava il decreto n. 11 col quale disponeva, per le motivazioni ivi esposte, la revoca con decorrenza immediata del precedente decreto sindacale n.
13 del 30 ottobre 2006 col quale gli era stata conferita la posizione organizzativa n. 4), con conseguente perdita della indennità di funzione e di risultato connesse a tale incarico.
Sempre l'11 dicembre 2088 veniva altresì designato quale nuovo Responsabile del Settore
Amministrativo il dott. con separato provvedimento reso nella stessa data. Persona_2
Il successivo ricorso che egli aveva proposto dinanzi alla competente commissione presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari per il tentativo di conciliazione non sortiva alcun effetto per la mancata costituzione dell'amministrazione.
Ha quindi contestato la legittimità del predetto provvedimento di revoca avendo sempre svolto con diligenza e cura i compiti affidatigli.
In particolare ha esposto che: i lamentati ritardi relativi alla proroga e/o rinnovo del contratto di appalto succitato non erano a lui imputabili;
egli aveva comunque dato riscontro alle richieste del
Sindaco incaricando per la predisposizione degli atti che questi aveva chiesto il e _1
trasmettendo apposita nota l'11 dicembre 2008 con la quale assolveva all'incarico affidatogli dal
Pt_2
Sotto altro profilo ha sostenuto che la revoca dell'incarico in parola era stata disposta senza previo contraddittorio oltre che in violazione dell'art. 109 del D.lgs. n. 267/2000 che condiziona tali decisioni alla inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento nella specie indimostrate.
D'altra parte il Sindaco ha agito in dispregio di quanto prevedono l'art. 23 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di e l'art. 9 del Parte_1
CCNL Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999 (che contempla il caso di mutamenti organizzativi in seno all'ente ovvero l'accertamento di risultati negativi da parte dell'interessato).
Difatti non è dato rinvenire nella vicenda per cui è causa alcuna delle specifiche ipotesi di revoca dell'incarico di responsabilità contemplate da tali disposizioni.
3 Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi chiesto la condanna del
[...]
previa disapplicazione del decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 Parte_1
siccome illegittimamente adottato, al risarcimento del danno patrimoniale arrecatogli pari ad euro
17.998,00 a titolo di indennità di funzione per il periodo che va dall'1 gennaio 2009 al 31 marzo
2011 e di indennità di risultato liquidata per gli anni 2009 e 2010, oltre accessori di legge, ed ancora al risarcimento del danno non patrimoniale, siccome correlato al demansionamento,
dequalificazione e lesione della immagine professionale determinata dall'ingiusto provvedimento sindacale, da liquidarsi in via equitativa.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, ed ha contestato la Parte_1
fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare ha esposto che con decreto n. 13 del 30 ottobre 2006 il Sindaco allora in carica aveva attribuito al l'incarico di responsabile della unità n. 4, settore amministrativo (che CP_1
prevedeva la direzione dei servizi culturali e turismo), per sei mesi cui era seguito il decreto n. 3 del 28 marzo 2008 col quale il Commissario Straordinario dell'Ente aveva rinnovato l'incarico in parola senza indicare il termine di durata.
Successivamente il neo eletto Sindaco all'esito del suo insediamento dopo Parte_2
le elezioni del 15/16 giugno 2008, non aveva adottato alcun provvedimento in ordine all'incarico anzidetto.
Nel mese di settembre 2008, ha proseguito il convenuto, essendo ormai prossimo alla scadenza il contratto col quale era stata affidata la gestione delle era stata convocata dal Parte_3
Sindaco una riunione con i quattro responsabili delle aree organizzative del comune per stabilire le attività sulle quali intervenire con priorità.
All'esito di tale incontro il Sindaco aveva formalmente incaricato il quanto alla CP_1
predisposizione della bozza del nuovo bando per la relativa gara di appalto con il relativo capitolato, compiti che questi, nonostante una ulteriore direttiva del 25 novembre 2008, non aveva assolto nemmeno attivandosi per disporre una proroga temporanea del servizio in scadenza per il
21 ottobre 2008.
Oltre a detta condotta, ha aggiunto l'amministrazione convenuta, il era stato oggetto di CP_1
reiterate lamentele da parte degli assessori e di alcuni consiglieri a cagione della sua indolenza e dell'atteggiamento scarsamente collaborativo.
4 Il Sindaco con decreti nn. 11 e 12 dell'11 dicembre 2008 aveva quindi disposto la revoca Pt_2
dell'incarico di responsabile amministrativo posizione organizzativa n. 4) in capo a CP_1
ed incaricato , già titolare della posizione organizzativa n. 1, così
[...] Persona_2
accorpando le due unità organizzative e conseguendo un risparmio di spesa.
Questi provvedeva a curare gli adempimenti in precedenza affidati al dapprima attivando CP_1
la procedura per una proroga fino a tutto il 2009 del servizio anzidetto, quindi predisponendo il capitolato speciale ed infine curando la stipula del nuovo contratto con la società affidataria del servizio.
Tanto premesso ha sostenuto che al momento della contestata revoca l'incarico per cui è causa era ormai scaduto siccome privo di durata e dunque svolto dal in regime di proroga fino CP_1
a nuova nomina, senza garanzia di rinnovo né di conservazione, così come disposto dall'art. 23 del regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.
In particolare, ai sensi dell'art. 21 [in realtà dell'art. 23] di tale regolamento, l'incarico di responsabile scadeva al momento della cessazione del mandato del Commissario Straordinario dell'Ente, ossia alla data del 17 giugno 2008 sicchè, in difetto della nuova nomina, essendo esclusi taciti rinnovi, venivano a cessare sia l'incarico di responsabilità che il connesso incarico di posizione organizzativa.
Dunque il Sindaco nel momento in cui ha adottato il decreto di revoca non ha leso i suoi diritti avendo esercitato una facoltà attribuitagli dalla normativa, legislativa e regolamentare, operante nella specie.
Questi, peraltro, conferendo l'incarico in parola al dott. , funzionario di maggior Per_2
esperienza ed anzianità oltre che provvisto di laurea ed inquadrato fin dal 2007 nella superiore posizione D3, ha operato in coerenza con i criteri di economicità che debbono essere perseguiti nella gestione dell'Ente.
Si tratta, ha soggiunto, di un provvedimento ove il Sindaco ha impropriamente utilizzato il termine revoca trattandosi, in realtà, di un mancato rinnovo con attribuzione dell'incarico ad altro dipendente, atto che nemmeno necessitava di motivazione e di forma scritta.
Sotto altro profilo il non ha impugnato il conferimento dell'incarico ad altro funzionario, CP_1
provvedimento sindacabile solo per violazione dei parametri della buona fede e correttezza contrattuale.
5 In ogni caso, ha proseguito, tale provvedimento è comunque legittimo siccome fondato su gravi violazioni alle direttive sindacali poste in essere dal stesso sicchè, anche a volerlo CP_1
qualificare tecnicamente come revoca, è stato validamente dottato in forza di quanto prevede l'art. 23 del predetto regolamento proprio con riguardo a tal tipo di condotte.
Di contro non è invocabile, ha concluso sul punto l'amministrazione convenuta, l'art. 9 del
CCNL di comparto del 31 marzo 1999 relativo a situazioni estranee a quella per cui è causa.
Ha infine contestato la fondatezza delle avverse domande risarcitorie non profilandosi alcun illecito in capo all'Ente.
Per altro verso ha escluso che le sia stato notificato un formale atto di costituzione in mora da parte del e che sia stata fornita debita prova del pregiudizio subito, dovendosi altresì tener CP_1
conto che questi ha percepito indennità incompatibili con la rivendicata retribuzione di posizione mentre per la retribuzione di risultato manca la valutazione positiva del suo operato.
Anche per quanto concerne il danno non patrimoniale, escluso che tale vulnus possa essere considerato in re ipsa rispetto all'assegnazione di mansioni inferiori, ha parimenti sostenuto la mancanza della relativa prova, della quale è onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c. il lavoratore interessato.
Istruita la causa in via documentale il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, con sentenza n. 672 del 20 settembre 2022, in parziale accoglimento del ricorso proposto da CP_1
ha condannato il al pagamento in favore di quest'ultimo di
[...] Parte_1
euro 17.998,00 a titolo di indennità di posizione, oltre agli accessori di legge, rigettando per il resto le ulteriori rivendicazioni attoree.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha qualificato il contenuto del decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 come atto di revoca dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa n. 4, non profilandosi un mero mancato rinnovo dello stesso, escludendo altresì che ricorressero i presupposti previsti dall'art. 23 del predetto Regolamento comunale ovvero dall'art. 9 del CCNL del 31 marzo 1999 onde adottare tale provvedimento.
Per il resto, esclusa la possibilità di riconoscere la retribuzione di risultato in mancanza di obiettivi predeterminati assegnati al ricorrente, ha del pari negato la ricorrenza del diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, difettando la prova del pregiudizio lamentato.
6 Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 24 febbraio 2023, il
[...]
rassegnando le sovrascritte conclusioni. Parte_1
Il ha resistito in giudizio con memoria difensiva di costituzione depositata il 30 gennaio CP_1
2025 ove ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza resa in primo grado nei termini sopra riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di gravame il dopo aver ricostruito il Parte_1
quadro normativo di riferimento ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove non ha tenuto conto che l'incarico conferito all'appellato dal Controparte_2
con decreto n. 2 del 28 marzo 2008 aveva durata temporanea.
Difatti, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
l'incarico in parola cessava di produrre effetti, in mancanza di diverse indicazioni, all'atto della cessazione del mandato del Sindaco (ovvero in tal caso del Commissario Straordinario) ossia alla data del 17 giugno 2008, con proroga di diritto fino al momento della nomina di un nuovo responsabile, nella specie espressamente individuato nel dottor . Per_2
Ha soggiunto che l'atto qualificato dal Sindaco come revoca è un valido provvedimento di mancato rinnovo nell'incarico che, peraltro, nemmeno necessitava di apposita motivazione e della forma scritta.
2. Osserva al riguardo il collegio che l'esame del decreto sindacale in parola deve essere condotto confrontandosi con l'effettivo tenore complessivo ricavabile dall'atto stesso, in particolare per quanto attiene alle motivazioni ad esso sottese, e non in termini meramente astratti, come invece prospetta l'appellante.
3. Ebbene, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, ove il Sindaco avesse inteso semplicemente avvalersi del potere di disporre l'avvicendamento nell'incarico in questione di un funzionario con altro di sua fiducia avrebbe potuto (e dovuto) limitarsi a nominare quest'ultimo informando il della sua automatica e contestuale cessazione dall'incarico (recita l'art. 23 CP_1
comma 2 del regolamento in parola che l'incarico è prorogato di diritto…….fino a quando non intervenga la nuova nomina).
Al contrario adottando un provvedimento con il quale ha revocato per le motivazioni ivi esposte il precedente decreto di nomina dell'odierno appellato ha esercitato altro tipo di prerogative.
7 In particolare ha ritenuto di privarlo dell'incarico di responsabilità, fino a quel momento pienamente efficace anche se condizionato quanto alla sua durata dalla eventuale nomina di altro funzionario, giustificando tale decisione con le gravi inadempienze nelle quali il sarebbe CP_1
incorso.
Si tratta di un atto rispetto al quale la contestuale nomina del costituisce una mera Per_2
conseguenza della rimozione del precedente titolare e che trova la sua compiuta disciplina nel comma 3 dell'art. 23 del richiamato Regolamento anzidetto laddove prevede i casi in cui
l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.
Tra questi, significativamente, è ricompresa proprio la inosservanza delle direttive del Sindaco
ed ancora il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, espressione questa testualmente riprodotta nel decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 onde giustificare la revoca dell'incarico affidato al CP_1
Se dunque la scelta del Sindaco non è stata quella sostituire un funzionario in regime di
prorogatio con un altro, destinatario di apposita nomina, ma di sollevare dall'incarico il primo per inadempienze rispetto agli obblighi connessi al suo incarico ci si trova davanti ad una effettiva revoca, come affermato nella sentenza impugnata, la cui legittimità deve essere scrutinata in base alla disciplina dettata a tal fine.
Né tale decisione si pone in termini di assoluta incompatibilità con la mancanza in capo all'appellato di un espresso atto di nomina da parte del Sindaco neo eletto.
Difatti la proroga di diritto nell'incarico ben può mantenere efficacia fino al termine del mandato elettivo laddove la nuova nomina (dello stesso interessato o di altro funzionario) non intervenga posto che il Sindaco non è affatto vincolato quanto alla adozione di un decreto di conferma ovvero di sostituzione del titolare.
Il motivo di appello appare pertanto infondato.
4. Il collegio reputa che anche ulteriori argomentazioni contenute nel medesimo paragrafo dell'atto di appello si appalesino del pari prive di fondamento.
Osserva al riguardo che il decreto sindacale n. 11 dell'11 dicembre 2008 in disamina costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro sul quale il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 165/2001, gode di ampi poteri decisionali potendo adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi ovvero di condanna.
8 Mediante tale atto, secondo la condivisibile prospettazione offerta dal l'amministrazione CP_1
si è, in definitiva, resa inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.
Conseguentemente, trattandosi di un atto lesivo di diritti soggettivi, non era affatto necessario come invece prospettato dall'appellante, impugnare il separato provvedimento di nomina del
, a prescindere dal tipo di motivazioni ivi elencate, siccome ininfluente rispetto alle Per_2
esigenze di tutela dell'appellato.
5. Con un secondo motivo di appello l'amministrazione comunale di ha Parte_1
censurato la sentenza resa in prime cure laddove ha ritenuto che il potere di revoca dispiegato in confronto del difettasse di una valida motivazione e come tale fosse stato illegittimamente CP_1
esercitato.
6. In primis si conviene col primo giudice con riguardo alla mancanza di prova quanto alla attribuzione al settore amministrativo diretto dall'appellato della competenza in ordine alla predisposizione degli atti relativi alla gara di appalto per l'affidamento della gestione delle Pt_3
Parte_3
Infatti nel decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006 si legge che al quale titolare della CP_1
posizione organizzativa n. 4) erano affidati, tra gli altri, i servizi culturali, sport, turismo e
spettacolo.
Si tratta di una espressione che non dà affatto conto dell'assegnazione della responsabilità anche per quanto attiene alla gestione dei beni del patrimonio comunale tantomeno con riguardo alla cura delle procedure ad evidenza pubblica che eventualmente li dovessero riguardare.
Al contrario, come ben evidenziato nella sentenza impugnata, il decreto sindacale n. 3 del 4 settembre 2003 (peraltro a firma proprio del Sindaco all'epoca titolare del medesimo Pt_2
incarico politico) affidava al responsabile della posizione organizzativa n. 3, geometra Per_3
la gestione dei beni immobili (demaniali e patrimoniali) dell'Ente.
[...]
Non casualmente dunque era stato proprio il a sottoscrivere il 20 dicembre 2005, quale Per_3
Responsabile del Settore Tecnico investito della relativa competenza, il contratto di appalto per
l'affidamento del servizio di gestione del sito in questione.
Né assume rilevanza dirimente, ad avviso del collegio, il fatto che si sia trattato della cessione del contratto di appalto alla società che aveva acquisito il ramo di azienda in precedenza
9 affidatario del servizio posto che si rientra pur sempre nell'ambito della gestione dei beni patrimoniali dell'Ente.
E' appena il caso di aggiungere sul punto che l'amministrazione appellante nel corso del giudizio di primo grado non ha prodotto, onde sgombrare il campo da possibili dubbi, i vari decreti con i quali erano stati individuati gli altri tre responsabili delle aree organizzative ovvero analoghi atti adottati dal settore diretto dal in materia di gestione dei beni comunali. CP_1
Tale contegno processuale, ove adottato, avrebbe infatti consentito di effettuare una compiuta verifica documentale sul riparto di competenze tra le varie aree dell'Ente.
D'altra parte in senso contrario a quanto prospettato nell'atto di appello risulta in atti (cfr. doc.
29 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) la deliberazione della Giunta Comunale
n. 123 del 20 dicembre 2007 recante la rideterminazione della dotazione organica con la quale all'allegato A la gestione degli impianti tecnologici e del patrimonio comunale viene individuata in capo al Servizio Lavori Pubblici.
In capo al Servizio Affari Generali ed Istituzionali, diretto dal quale istruttore direttivo, CP_1
residua invece la competenza per la cultura che ragionevolmente, in mancanza di ulteriori persuasive specificazioni, non comprende la gestione, anche mediante l'espletamento di complesse procedure ad evidenza pubblica, del patrimonio dell'Ente.
6.1. Sotto altro profilo nemmeno risulta che l'appellato non avesse dato corso alle note sindacali recanti protocollo n. 3373 del 6 ottobre 2008 e n. 4161 del 25 novembre 2008.
Egli infatti, conformemente all'invito rivoltogli dal Sindaco con la prima delle anzidette note aveva immediatamente dato istruzioni, segnatamente con nota del 7 ottobre 2008 inviata a _1
, affinchè le richieste del Sindaco venissero riscontrate.
[...]
Il a sua volta aveva dato corso alle direttive impartitegli dal fatta eccezione per la _1 CP_1
questione relativa alla predisposizione degli atti per il nuovo appalto relativo alle Parte_3
rappresentando che a suo avviso si trattava di adempimenti di competenza dell'Ufficio
[...]
Attività Produttive.
Il Sindaco pertanto, come si evince dal tenore dalla successiva nota del 25 novembre Pt_2
2008, aveva avuto piena contezza di quanto rappresentato dal relativamente agli _1
adempimenti adottati per dar corso alle sue richieste ed aveva solo in quella data ulteriormente
10 sollecitato l'odierno appellato (che in quel momento peraltro era assente per ferie) per quanto concerne l'appalto in discorso.
Questi al momento del suo rientro in servizio aveva trasmesso la bozza della deliberazione di proroga del servizio in questione (cfr. doc. 10 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) in allegato alla nota recante protocollo n. 190/E dell'11 dicembre 2008.
La difesa appellata ha negato che tale bozza fosse stata inviata all'amministrazione ma tale affermazione, in presenza di un documento regolarmente protocollato, risulta sfornita di un adeguato corredo probatorio.
Difatti era onere dell'amministrazione documentare che in corrispondenza col numero di protocollo anzidetto non vi è alcun documento ovvero è presente altro diverso documento,
incombente peraltro assai agevole per l'Ente in coerenza con il principio di cd. vicinanza della prova.
Ad ogni modo la scansione temporale degli eventi indica, in definitiva, che il aveva CP_1
immediatamente veicolato al personale del Settore da lui diretto le direttive del Sindaco e successivamente, compatibilmente col diniego opposto dal (del quale lo stesso Sindaco era _1
stato reso edotto nell'immediatezza) e con l'assenza dal lavoro per la fruizione delle ferie nei mesi di novembre e dicembre 2008, inviato, non appena rientrato in servizio, la bozza di deliberazione della giunta comunale per la proroga del contratto per la gestione delle ormai Parte_3
scaduto.
In tal modo aveva quindi soddisfatto la richiesta avanzata dal Sindaco nella richiamata nota del
25 novembre 2008 volta proprio ad ottenere, con priorità ed urgenza rispetto agli atti relativi alla futura gara di appalto, la bozza di un atto deliberativo di tal fatta.
La decisione del Sindaco di sollevare il dall'incarico in questione non ha quindi tenuto CP_1
in alcun conto del fatto che lo stesso alla data del 25 novembre 2008 fosse ancora in ferie CP_1
e che dunque per poter redigere la bozza del bando e del capitolato di gara per il nuovo appalto necessitasse, ragionevolmente, di un minimo intervallo di tempo una volta trasmesso il modello di deliberazione per la proroga del servizio.
6.2. Merita di essere evidenziato, per completezza, che quest'ultimo non aveva affatto riconosciuto la competenza sul punto del settore di appartenenza essendo vero il contrario: egli nella nota dell'11 dicembre 2008 aveva manifestato perplessità al riguardo posto che ai punti a) e
11 c) di tale missiva pone in termini di eventualità che la gestione dei vari beni comunali fosse da ascriversi alle sue competenze richiamando, a conforto dei dubbi sollevati, quanto avvenuto in passato allorchè di tali capitolati di gara e bandi di appalto si era occupato l'ufficio tecnico comunale.
D'altronde nemmeno può configurarsi la dedotta violazione del principio di non contestazione da parte del giudice di primo grado questione che involge, come è noto, l'esistenza o meno circostanze di fatto debitamente allegate in causa.
Ed invero, in disparte il fatto che il ha documentalmente, come visto, ritenuto di non CP_1
essere competente per l'attività richiestagli dal Sindaco rispetto al procedimento amministrativo in questione, la non contestazione non può riguardare una conclusione ricostruttiva concernente…… la valutazione del contenuto di documenti (cfr. Cass. sent. n. 6172/2020).
Nel caso di specie l'amministrazione appellante fonda la sua contestazione sulla interpretazione che ella dà del decreto sindacale n. 13 del 30 ottobre 2006 ove al venne affidata la CP_1
responsabilità del settore amministrativo (cfr. sul punto il punto 3 del paragrafo III della memoria di costituzione e difesa prodotta in primo grado) sicchè la descritta posizione assunta al riguardo dall'appellato non integra affatto l'ipotesi contemplata dall'art. 115 c.p.c..
6.3. La sentenza gravata merita condivisione anche su altro punto: l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle è intervenuto soltanto nel maggio 2010 (cfr.doc. 12 Parte_3
produzioni nel giudizio di primo grado dell'appellato), ossia circa un anno e mezzo dopo i fatti per cui è causa, a riprova della inesistenza delle ragioni di urgenza addotte dall'amministrazione.
Né sotto altro profilo è dimostrato un effettivo pregiudizio procurato dalle condotte ascritte al in relazione a non meglio precisati ritardi o omissioni rispetto a richieste provenienti dagli CP_1
amministratori.
6.4. Osserva ancora il collegio che il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del CP_1
esplicitamente posto alla base della revoca dall'incarico, è smentito dalla successiva condotta dell'amministrazione.
Difatti per il 2008 risulta erogata in suo favore, proprio dal Sindaco l'indennità di Pt_2
risultato correlata al conseguimento degli obiettivi gestionali (cfr. doc. 27 produzioni parte appellata nel giudizio di primo grado) talchè l' ha riconosciuto la capacità operativa del CP_2
12 e tuttavia, in modo chiaramente contraddittorio ed illogico, lo ha sollevato dall'incarico CP_1
di responsabile sostenendo che non avesse conseguito gli obiettivi prefissati.
7. La sentenza impugnata, anche per quanto concerne i profili anzidetti, si sottrae quindi ai rilievi critici dell'appellante non profilandosi una condotta negligente da parte del tale da CP_1
giustificare la revoca dell'incarico in questione, con conseguente rigetto dei motivi di appello.
8. Con un terzo ed ultimo articolato motivo di gravame il ha Parte_1
contestato la sentenza resa in primo grado laddove ha riconosciuto in capo all'appellante il diritto alla corresponsione dell'importo di euro 17.998,00 a titolo di indennità di funzione.
Ad avviso dell'appellante il mancato svolgimento del relativo incarico altera il sinallagma contrattuale e, pertanto, esclude la maturazione del corrispondente credito retributivo.
Difatti, ha argomentato sempre l'amministrazione appellante, l'illegittimità del recesso anticipato giustifica, al più, la richiesta di rifusione del danno, petitum che tuttavia non risulta esser stato dedotto nel ricorso introduttivo.
Osserva in proposito il collegio che è ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione il principio secondo il quale il giudice ha il potere-dovere di qualificare
giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di
diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti,
incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda
proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non
dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. ord. n. 32932/2024 ed in termini analoghi
Cass. ord. n. 5153/2019).
Ebbene fin dal ricorso introduttivo il dopo aver ricostruito le circostanze che hanno CP_1
condotto alla revoca dell'incarico in questione ha poi lamentato (cfr. pag. 9 del ricorso) la lesione dei propri diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla revoca di una posizione
funzionale indennizzata ed ha poco dopo soggiunto che in tal caso i profili di danno non concernono solamente il pregiudizio economico ma anche altri profili (nella specie il demansionamento/dequalificazione).
Tale argomentazione è stata ribadita poco oltre laddove egli lamenta che dalla contestata revoca sono scaturite non soltanto conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale ma anche un sostanziale demansionamento e dequalificazione.
13 Appare chiaro che diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, il ha chiesto CP_1
di essere risarcito dei danni, patrimoniali e non, occorsigli quale conseguenza della condotta inadempiente adottata dall'amministrazione.
In particolare, per quanto qui di interesse, ha chiesto il ristoro del danno rappresentato dalla mancata percezione della indennità di funzione.
L'importo riconosciuto come dovuto in suo favore costituisce, quindi, al di là delle espressioni adoperate nella sentenza impugnata, ove peraltro non viene disposta alcuna disapplicazione di atti amministrativi, il risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale.
Tale danno, pari ad euro 17.998,00, è commisurato all'entità della indennità di posizione (o di funzione) che egli avrebbe percepito ove fosse mancata l'illecita condotta dell'Ente dal gennaio
2009 fino all'aprile 2011 momento questo in cui, ad altro titolo, l'ha nuovamente ricevuta.
Va nondimeno osservato che la stessa parte appellante nelle difese svolte in primo grado ha ricostruito la domanda attorea proprio nei termini poc'anzi esposti (cfr. pag. 17 della memoria di costituzione e difesa) così argomentando “…..il ricorrente domanda il risarcimento del danno patrimoniale, derivatogli dalla perdita dell'indennità di posizione e di risultato…..”.
Le censure sollevate dall'appellante debbono pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, essere rigettate in quanto non fondate.
9. Allo stesso modo il collegio reputa infondata l'ulteriore doglianza concernente l'erronea determinazione del danno risarcibile in favore del posto che le retribuzioni di posizione e CP_1
di risultato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999, assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, incluso il lavoro straordinario.
Conseguentemente, secondo l'appellante, dall'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado dovrebbero essere decurtati complessivi 12.702,26 euro per le voci meglio dettagliate in atti (in sostanza compensi per prestazioni di lavoro straordinario, peraltro relativi a consultazioni elettorali per le quali il compenso non si cumula con la indennità per cui è causa, ed indennità
varie).
Osserva il collegio che sul punto il ha svolto nel giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale allegazioni assai generiche, limitandosi a richiamare tutte le indennità incompatibili
14 con la posizione organizzativa percepite nel periodo successivo alla revoca senza fornire ulteriori indicazioni.
L'onere della prova, trattandosi di una circostanza modificativa del diritto di credito vantato dall'appellato, era a carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. della stessa appellante, la quale si è limitata ad indicare la clausola contrattuale di riferimento (ossia il richiamato art. 10 del CCNL Regioni
Autonomie Locali del 31 marzo 1999) ed a produrre i cedolini paga per il periodo in questione richiamando, a sostegno delle sue argomentazioni, esclusivamente la costante fruizione di
indennità incompatibili con la retribuzione di posizione.
A fronte di tali stringate deduzioni occorre rilevare che l'autonoma conoscibilità da parte del giudice dei vari accordi collettivi del comparto, secondo l'invocato principio iura novit curia, non si estende anche all'attività di ricerca e raffronto tra le molteplici e variegate voci accessorie contemplate dagli accordi collettivi succedutisi negli anni e quelle annotate nei cedolini paga.
In altre parole spettava all'appellante indicare quali sono le clausole della contrattazione che prevedono le specifiche competenze accessorie da decurtare oltre che comprovare, mediante la produzione dei contratti collettivi decentrati, nella specie del tutto omessa anche nel presente giudizio, la causale di tali voci, peraltro nemmeno intellegibili dall'esame cedolini paga (recanti diciture che non consentono di comprendere a quali previsioni contrattuali si riferiscono).
In tal senso va condiviso l'orientamento della Corte di Cassazione a mente del quale quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex
art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere,
anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei
diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e
sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di
approfondimento (cfr. Cass. sent. n. 7694/2018).
Pertanto correttamente il Tribunale ha disatteso tale profilo di doglianza attesa la estrema genericità delle allegazioni svolte in prime cure, in chiaro contrasto col disposto dell'art. 416
comma 3 c.p.c. che ne precludeva lo scrutinio da parte del giudicante.
10. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza dei motivi di gravame, non resta alla Corte che rigettare l'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che deve, pertanto, essere confermata.
15 11. Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei parametri medi previsti per ciascuna fase per i giudizi davanti alla Corte di Appello (senza istruttoria) di valore compreso tra 5.200,01
e 26.000,00 euro (tenuto conto del valore dell'importo monetario in contestazione) vanno poste a carico del siccome soccombente. Parte_1
12. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza 20 settembre 2022 n. 672 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna il alla rifusione delle spese del presente grado del Parte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al 15% per Controparte_1
spese forfettarie ed accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n.
228/2012.
Così deciso in Cagliari il 28 febbraio 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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