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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5584/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Bazzano, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Pepi, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 25/2/2025, per l'udienza del
26/2/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in particolare,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo l'11/10/1970, e da nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1 matrimonio concordatario contratto a Palermo il 26/9/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 118, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Francesco Micela
Il Giudice rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5584/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alessandro Bazzano, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Pepi, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 25/2/2025, per l'udienza del
26/2/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in particolare,
l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Pertanto, ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo l'11/10/1970, e da nato a [...] il [...], di cui al Controparte_1 matrimonio concordatario contratto a Palermo il 26/9/2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al n. 118, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 28 febbraio 2025.
Il Presidente
Francesco Micela
Il Giudice rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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