Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12505-1 e -2/2024
TRIBUNALE DI CATANIA Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.04.2025,
OSSERVA
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sui subprocedimenti riuniti RG 12505-1/2024 e
12505-2/2024, aventi ad oggetto due ricorsi per attuazione di provvedimento cautelare proposti, ai sensi dell'art. 669duodecies s.p.a., rispettivamente da e Parte_1
. Parte_2
Giova premettere che il provvedimento cautelare della cui attuazione si controverte è costituito dall'ordinanza emessa in data 12.03.2025, con cui, in sede di reclamo, è stato sospeso in via cautelare dalla carica di amministratore di Lavori Parte_2
verticali s.a.s., dandosi atto, in motivazione, della permanenza dello stesso nella carica di socio, dell'impossibilità per il Tribunale di nominare un amministratore giudiziario e dell'applicabilità, all'ipotesi di società in accomandita semplice in cui sia sospeso dalla carica gestoria l'unico accomandatario, dell'art. 2323 c.c., secondo cui “La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno” e “Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario”.
Alla luce del dispositivo dell'ordinanza della cui attuazione si controverte
(“accogliendo il reclamo proposto da , revoca l'ordinanza emessa in Parte_1 data 18.11.2024 all'interno del procedimento iscritto al n. R.G. 12972-
1/202318.11.2024; sospende in via cautelare dalla carica di Parte_2 amministratore di Lavori verticali s.a.s.”), tutte le istanze reciprocamente formulate dalle parti esulano dall'ambito dell'attuazione del cautelare suddetto, che costituisce l'unica ipotesi rispetto alla quale può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 669duodecies
o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
Mediante le odierne istanze e le memorie reciprocamente depositate nei due subprocedimenti poi riuniti, le parti hanno infatti formulato le istanze che di seguito schematicamente si riportano:
1) : Parte_1
• ricorso del 31.03.2025:
“disporre
1. l'attuazione giudiziale del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di
Catania in data 12 marzo 2025 (R.G. n. 12505/2024, Rep. n. 1606/2025), con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche coercitivo, al fine di impedire a Parte_2
di continuare a esercitare illegittimamente poteri gestori in nome e per
[...]
conto della società;
2. l'ordine a di astenersi con effetto immediato da Parte_2 qualsivoglia atto di amministrazione della società Parte_3
con espressa comminatoria ex art. 614 bis c.p.c. in caso di
[...]
inottemperanza;
3. l'immissione piena ed effettiva dell'amministratore provvisorio nelle funzioni amministrative, come da atto del 25 marzo 2025, con conseguente legittimazione ad esercitare ogni funzione gestoria di ordinaria amministrazione;
4. l'autorizzazione a compiere, in qualità di amministratore provvisorio, i seguenti atti urgenti di ordinaria amministrazione:
i. presentare istanza di riapertura e adesione alla definizione agevolata dei carichi tributari (rottamazione quater), al fine di preservare la continuità aziendale e la sostenibilità economico finanziaria della società;
ii. intraprendere ogni azione utile e necessaria, cautelare e di merito, a tutela del patrimonio sociale e quelle recuperatorie di crediti - monitorie, cautelari e di merito
- ad oggi non intraprese dall'amministratore revocato;
iii. porre in essere ogni altro atto necessario alla tutela e conservazione del patrimonio sociale, entro i limiti della ordinaria amministrazione”; • nella memoria del 09.04.2025:
“1. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_2 ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. (…);
2. in subordine, rigettare integralmente il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto”;
2) Parte_2
• nel ricorso del 03.04.2025:
“a tutela della posizione del socio accomandatario illimitatamente responsabile:
- che si provveda alla nomina di un amministratore provvisorio terzo rispetto ai soci;
- che si provveda affinché i poteri dell'amministratore provvisorio siano limitati alla gestione corrente ed alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi dell'atto costitutivo della società;
- che si prenda atto dell'impossibilità di funzionamento dell'accomandita e quindi dell'impossibilità di conseguire il suo oggetto ai sensi degli artt. 2272 n. 2 e 2323
c.c. e si dichiari lo scioglimento immediato della Parte_3 provvedendo altresì alla nomina di uno o più liquidatori,
[...] posta l'impossibilità per i soci di affidare congiuntamente l'incarico, stabilendo i poteri loro spettanti e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione”;
• nella memoria di costituzione depositata in data 11.04.2025:
“- rigettare le richieste di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 del ricorso ex art. 669duodecies
c.p.c.;
- dichiarare nullo e/o annullare l'atto di nomina ad amministratore provvisorio del socio accomandante poiché compiuto in danno del socio accomandatario nonché per le causali tutte esposte in premessa;
- in ogni caso ordinare a di astenersi con effetto immediato dal Parte_1 compiere i seguenti atti, che sicuramente non rientrano nell'ordinaria amministrazione e cioè 'ii. intraprendere ogni azione utile e necessaria, cautelare e di merito, a tutela del patrimonio sociale e quelle recuperatorie di crediti - monitorie, cautelari e di merito - ad oggi non intraprese dall'amministratore revocato;
iii. porre in essere ogni altro atto necessario alla tutela e conservazione del patrimonio sociale, entro i limiti della ordinaria amministrazione';
- autorizzare il dott. , commercialista incaricato in data Parte_4
16/10/2024 a provvedere all'invio dell'istanza di adesione alla rottamazione quater, come da mandato ricevuto dall'amministratore nella pienezza dei poteri;
- ordinare a di ripristinare immediatamente l'accesso al conto Parte_1 corrente della Lavori Verticali Sas presso la Banca Agricola Popolare di Sicilia, filiale di Acireale;
- prendere ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di salvaguardare il patrimonio e la posizione dell'unico socio accomandatario dalle azioni del socio accomandante , anche in considerazione dei danni economici Pt_1 Pt_2 ancora in itinere derivanti dall'avere il socio accomandante Parte_1 determinato la responsabilità della Lavori Verticali Sas per l'abuso edilizio compiuto su un immobile della Lavori Verticali sas per adibirlo abusivamente a propria residenza”.
Alla luce del contenuto delle superiori istanze, emerge come le medesime siano volte ad introdurre domande, cautelari e non, diverse da quelle volte all'attuazione dell'ordinanza cautelare già resa, a fronte del fatto che il procedimento ex art. 669duodecies c.p.c. costituisce unicamente una fase del procedimento cautelare volta a fare valere contestazioni sull'esecuzione o la portata di un provvedimento cautelare, in una situazione in cui non è applicabile la disciplina del procedimento esecutivo (per l'analisi di alcuni profili della questione, Cass. civ., Sez. III, nn. 17426/2022 e 15761/2014).
Per tali ragioni, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, dandosi atto che le spese, trattandosi di subprocedimento cautelare in corso di causa, verranno regolate all'esito del procedimento di merito.
P.Q.M.
- dichiara inammissibili i ricorsi ai sensi dell'art. 669duodecies c.p.c. proposti da e Parte_1 Parte_2
- dà atto che le spese verranno regolate all'esito del procedimento di merito.
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.04.2025 della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca