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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6318/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. TOMMASO GHISALBERTI;
ATTORI OPPONENTI
contro
:
C.F. ) e per esso, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...] già (C.F. ) Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DANTE ABBONDANZA;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
pagina 1 di 6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione i signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 odierni attori opponenti, instauravano il presente giudizio nei confronti di CP_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2382/2023, emesso dal Tribunale di
[...]
Bergamo, chiedendo la revoca dello stesso. Si costituiva , e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
odierna convenuta opposta, che, contestando tutto quanto ex adverso
[...] dedotto, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché il rigetto dell'opposizione e delle avverse domande, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nel corso della presente procedura veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con fissazione, per la rimessione della causa in decisione, dell'udienza al 18 febbraio 2024. L'opposizione, le eccezioni e le domande di parte opponente non sono fondate e devono essere rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Premesso che le controversie, come quella di cui ci si occupa, relative all'escussione di fideiussioni a garanzia di contratti di mutuo, non rientrano tra quelle per le quali è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 28/2010, non risultando strettamente riconducibili alle controversie in materia di contratti bancari di cui al predetto d. lgs. n. 28/2010, si osserva quanto segue. Dagli atti e documenti di causa emerge la prova del credito azionato in via monitoria, essendo fondato sulla seguente documentazione: contratto di mutuo chirografario n. 03880546 di euro 205.507,98 sottoscritto in data di 20.2.2018 dal signor , in qualità di amministratore unico e, come tale, Parte_1 legale rappresentante della mutuataria, con relativo piano di ammortamento (cfr. doc. 5 del ricorso per ingiunzione), contratto cui accede la clausola di cui all'art. 9 (del seguente tenore: “Fra la Banca ed il cliente fanno prova i libri e le scritture contabili della Banca”) con la quale le parti hanno riconosciuto espressamente pieno valore probatorio alle scritture della Banca mutuante;
estratto del c/c n. 18166 al 28.2.2018 evidenziante l'accredito in data 20.2.2028 della somma mutuata di € 205.507,98 (cfr. doc. 5 del ricorso per ingiunzione); estratto conto del prestito impresa chirografario n. 03880546 al 9.11.2022 certificato conforme alle scritte contabili della Banca ex art. 50 D. Lgs. n. 385/93 ( doc. 7 del ricorso per ingiunzione) recante dettaglio del credito azionato di € 195.862,24, composto pagina 2 di 6 da: rate a scadere, da ritenersi scadute, per € 31.075,96; n. 37 rate scadute in linea capitale per € 141.314,09; n. 37 rate scadute in linea interessi per € 23.279,67; rateo spese di insoluto per € 101,75. Ciò precisato, è innanzitutto necessario procedere al corretto inquadramento della natura giuridica delle garanzie prestate dagli odierni opponenti. La garanzia per cui è causa deve, infatti, essere ricondotta alla figura del contratto autonomo di garanzia e non al contratto di fideiussione, sulla base innanzitutto del tenore testuale dell'accordo negoziale stipulato tra le parti. In particolare, assume rilevanza l'art.
7.1 del contratto in esame, laddove si prevede che il garante si obbliga al versamento in favore della creditrice “immediatamente”, “a semplice richiesta scritta”. Non rileva, a tal fine, la mancanza dell'ulteriore specificazione “senza eccezioni”, in quanto, anche osservando che le Sezioni Unite, sentenza n. 3947 del 18/02/2010, enunciavano che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, nondimeno, nel testo della motivazione, assimilavano la dicitura "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda)" a quella “senza eccezioni”, così determinando la sufficienza della prima anche in carenza della seconda ed evidenziando come la previsione di siffatte clausole manifesti una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione. Nel medesimo senso della qualificazione alla stregua di contratto autonomo di garanzia si pone, poi, anche la previsione di cui all'art. 9 del negozio intercorso tra le parti, che, prevedendo che la fideiussione garantiva, comunque, l'obbligo del debitore di restituire le somme erogate, anche qualora le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, costituiva deroga alla previsione di cui all'art. 1939 c.c. e, quindi, deroga alla disciplina legale tipica dei contratti di fideiussione, comportando una evidente e rilevante autonomia e non accessorietà dell'obbligazione dei garanti rispetto ai rapporti garantiti. Quanto affermato non trovava smentita nemmeno in altre clausole né nell'uso dei vocaboli “fideiussore” o “fideiussione”: da un lato, infatti, tali espressioni, inerendo ad una qualificazione giuridica interpretabile dal giudice solo unitamente alla predetta dicitura di pagamento “a semplice richiesta”, in osservanza dell'art. 1363 c.c., non escludevano l'interpretazione del rapporto negoziale come quello di una garanzia autonoma;
dall'altro e secondo la Suprema Corte, in ogni caso “il giudice non è vincolato dal "nomen juris" adoperato dalle parti”, potendo e dovendo procedere alla corretta qualificazione giuridica ex officio (fra le altre e proprio in tema di qualificazione del contratto autonomo di garanzia redatto con la menzione di
“fideiussione”, Cass., ord. n. 27619/2020). A fronte di quanto appena esposto e della corretta qualificazione giuridica delle garanzie de quibus, sono da ritenersi infondate anche le restanti deduzioni di parte opponente. In particolare, a fronte della predetta individuazione della natura giuridica delle garanzie oggetto del presente procedimento, sono da ritenersi irrilevanti, nella specie, i principi desumibili da Cass., S.U., n. 41944 del 2021 in punto di violazione della normativa pagina 3 di 6 Antitrust per la pattuizione di clausole conformi al modello ABI. Essi, infatti, si riferiscono esclusivamente a contratti di fideiussione omnibus stipulati nell'arco temporale scrutinato dalla Banca d'TA (2002 – 2005) e non ai contratti autonomi di garanzia, tra i quali sono invece da ricomprendere le garanzie prestate dagli odierni opponenti. A ulteriore conferma, deve osservarsi come anche lo stesso provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 affermava che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che, nella misura in cui venissero applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, ma altresì escludeva che la clausola di pagamento “a prima richiesta” ed atta ad affermare l'autonomia della garanzia fosse in alcun modo in contrasto con detta disciplina. In ogni caso, è opportuno osservare quanto segue. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, il provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 riguardava esclusivamente le fideiussioni c.d. omnibus, vale a dire quelle relative a tutte le obbligazioni presenti e future che verranno assunte da un debitore individuato ed entro un limite preciso ex art. 1938 cc. (Corte d'Appello di Brescia, n. 1461/2022) e non è invece riferibile alle fideiussioni specifiche, alle quali sarebbe riconducibile quella per cui è causa. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la natura anticoncorrenziale di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus" per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, pronunciata dalla Banca d'TA, può determinare l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate era stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, non estendendosi tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21841 del 02/08/2024). Peraltro, anche qualora si aderisse alla qualificazione del contratto di garanzia oggetto del presente giudizio come fideiussione e anche qualora si ritenesse estendibile il provvedimento della Banca d'TA del 2005 non solo alle fideiussioni c.d. “omnibus”, ma anche a quelle specifiche, cui sarebbe riconducibile il contratto per cui è causa, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. formulata dall'opponente, che risulterebbe già di per sé preclusa a fronte del solo inserimento nel testo contrattuale della clausola solve et repete, di pagamento immediato a prima richiesta, è comunque infondata. Nella fideiussione sottoscritta dagli opponenti, infatti, la deroga all'art. 1957 c.c. non derivava solo dall'art. 6.1, che la stabiliva esplicitamente, ma anche implicitamente dalla circostanza che la durata della garanzia non era collegata alla scadenza dell'obbligazione principale del debitore ma al suo integrale adempimento e in tal caso, come chiarito pagina 4 di 6 dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è in ogni caso soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. (fra le altre Cass. Civ. n. 16836/2015). Nel caso in esame, quindi, l'art. 1957 c.c. non può trovare applicazione. In ogni caso, è infine necessario osservare come la decadenza ex art. 1957 c.c. risulta altresì impedita poiché, ogniqualvolta le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi in ogni caso sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (fra le altre Cass. Civ., Sez. 3 – n. 22346/2017). Tale termine risulterebbe quindi in ogni caso rispettato nel caso di specie, dal momento che una tempestiva istanza stragiudiziale di pagamento vi è stata a fronte lettera dell'invio effettuato alla debitrice principale nonché ai soggetti garanti della lettera pec/raccomandata in data 29.12.21 e contenete la richiesta di pagamento che il CP_1
ha puntualmente rivolto contestualmente alle comunicazioni di risoluzione ex art.
[...]
1456 c.c. del contratto di mutuo chirografario n. 03880546 e di recesso dal contratto di c/c n. 18166. Fermo, infine, che, nel caso in esame, non risultano applicabili la disciplina delle clausole vessatorie ex D.lgs. n. 206 del 2005, né la consequenziale nullità consumeristica delle clausole di pagamento immediato “a semplice richiesta” e di deroga espressa all'art. 1957 c.c., mancando la qualità di consumatore in capo agli odierni opponenti, non vengono in ogni caso sufficientemente specificati i profili di vessatorietà delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c., motivo per cui anche questa eccezione è generica e priva di allegazione e prova e va pertanto respinta. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza degli odierni opponenti e vanno poste in solido a carico degli stessi.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
-rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2382/2023 del Tribunale civile di Bergamo, nei confronti di
Parte_1 Parte_2 Parte_3
-condanna in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, al pagamento, in favore di , e, per essa, quale mandataria, CP_1 delle spese processuali della fase di Controparte_2 opposizione, liquidate in euro 11.268,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro per 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali del 15%.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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