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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 857/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Domenico Iodice e Simona Girardi, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 18.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza decisoria pubblicata il 30 maggio 2023, rep. n. 5694/2023, del
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Silvia Vitrò, pronunciata nel giudizio rubricato al n. 20183/2021 di R.G.
- Respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare controparte a ripetere l'importo di € 14.386,31 oltre interessi ex lege dal pagamento, o la minor somma determinata in corso di causa.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte, così decidere:
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Nella denegata ipotesi di accoglimento valutare comunque la domanda subordinata rimasta assorbita in primo grado ed
- Accertare il diritto dell'attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza
- Condannare la alla restituzione di: CP_2
- € 207,21 a titolo di “Commissioni intermediario incaricato” (€ 2.260,50/120*11);
- € 204,62 a titolo di “Polizza assicurativa” (€ 2.232,25/120*11);
- € 103,27 a titolo di “Commissioni di istruttoria e gestione pratica” (€ 1.126,61/120*11); per un totale di € 458,10 da cui sono già stati detratti € 57,00 già stornati in conto estintivo.
In ogni caso
- Condannare, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.10.2021, la sig.ra ha instaurato il Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Torino nei confronti di esponendo che: nel Parte_1
settembre 2009 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 764500102373, per € 15.000,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 125,00 cadauna;
l'importo totale finanziato comprendeva - oltre al capitale - gli interessi, le commissioni per l'intermediario incaricato, i costi della polizza assicurativa e le commissioni di istruttoria, per un importo di € 8.834,19 pagato anticipatamente;
il tasso di interesse pattuito, da determinarsi pagina 2 di 11 comprendendo il costo assicurativo, era del 23,64%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al
13,82%; pertanto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., la relativa clausola contrattuale doveva essere dichiarata nulla e la convenuta doveva essere condannata a restituire tutti i costi applicati e corrisposti, pari a € 8.690,19 (detratto dall'importo di € 8.834,19 quanto già stornato nel conteggio estintivo); in via alternativa l'usura era ravvisabile nell'esclusione pattuita all'art. 13 della restituzione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, che comportava promessa usuraria con conseguente diritto alla restituzione del medesimo importo;
in via subordinata, avendo la cliente estinto anticipatamente il finanziamento nel novembre 2018, quando residuavano 11 rate, la stessa aveva diritto al rimborso dei costi non goduti in proporzione alla durata residua, quantificati in € 458,10.
costituendosi, ha chiesto di respingere le domande evidenziando che: il contratto Parte_1
indicava un TEG del 13,714% in linea con il tasso soglia vigente;
il TEG era stato correttamente determinato in base alle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, che escludevano dal calcolo le spese per assicurazione;
la polizza assicurativa in questione era obbligatoria per legge ex art. 54 DPR
180/1950 ed era stata emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore;
il TEG calcolato includendo i costi assicurativi non poteva essere confrontato con la soglia di usura, poiché determinato tramite un metodo divergente, dovendosi invece applicare principi di simmetria e omogeneità tra il tasso effettivo globale rilevato trimestralmente a norma della L. 108/1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione;
la clausola dell'art. 13 era stata sottoscritta e accettata dalla sig.ra ex art. 1341 CP_1
c.c., pertanto non vi era nullità né promessa usuraria;
il caso di estinzione anticipata non comportava la riduzione proporzionale di tutti i costi, ma solo dei costi dovuti per la vita residua del contratto, dovendosi distinguere tra costi recurring, rimborsabili, e costi up front, non rimborsabili perché non soggetti a maturazione nel corso del rapporto.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29.5.2023, Repert. n. 5694/2023 del
30.5.2023, ha ritenuto fondata la domanda proposta dalla ricorrente in via principale, rilevando che: per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Tribunale, il costo della polizza assicurativa collegata all'erogazione del credito andava inserito nel calcolo del TEG;
nel caso di specie il premio della polizza, stipulata dalla sig.ra a garanzia del recupero del credito in caso di CP_1
decesso o di menomazione della sua capacità lavorativa e reddituale, era un costo collegato all'erogazione del credito, essendo contestuale alla conclusione del contratto di credito, essendo obbligatoria e servendo a garantire il recupero del finanziamento erogato al verificarsi di eventi che dovessero pregiudicare l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o il suo reddito;
le
Istruzioni della Banca d'Italia erano mere istruzioni di carattere tecnico, non vincolanti e rivolte alle banche per il rilievo del TEGM;
né poteva essere condiviso l'argomento relativo alla necessità di pagina 3 di 11 rispettare il principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e quello del TEG contrattuale, in quanto il TEG del singolo contratto doveva essere calcolato sempre includendovi tutti i costi, nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art 644 c.p., che doveva prevalente su quello di omogeneità; dalle allegazioni di parte ricorrente risultava che includendo il premio di polizza nel tasso, il contratto di finanziamento era manifestamente usurario, con TEG al 23,64% a fronte di un tasso soglia del 13,82%; la società finanziaria doveva quindi essere condannata a restituire alla ricorrente, non solo gli interessi pagati, ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento, compreso il costo della polizza;
infatti, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se erano convenuti interessi usurari, la clausola era nulla e non erano dovuti interessi, sicché il contratto di mutuo si trasformava da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
Ha quindi accolto la domanda formulata in via principale da parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato a pagare in favore della sig.ra la somma di € 8.690,19, Parte_1 CP_1
oltre interessi nella misura legale dal 4.3.2021, data di riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente, ed in misura moratoria ex art. 1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso al saldo;
ha dichiarato assorbite le domande formulate in via alternativa e subordinata, condannando a rimborsare Parte_1
le spese di lite alla ricorrente.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza Parte_1
del Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato, confermando Controparte_1
l'ordinanza; in subordine ha riproposto le ulteriori domande svolte in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui, alle pagine 5-7 capo “Il superamento del tasso soglia”, ha accolto la domanda della sig.ra ritenendo che il premio CP_1
della polizza assicurativa, collegata all'erogazione del credito, debba essere inserito nel calcolo del
TEG; allega che la sentenza reca un'errata e illogica motivazione con riferimento ai seguenti profili:
a)-ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 644 c.p. sono rilevanti, nell'accertamento dell'usura, solo i costi imposti dalla banca, corrispettivi del finanziamento, collegati all'erogazione del credito;
il costo della polizza è imposto dalla legge e non dalla banca finanziatrice, viene incassato dalla banca ma versato alla compagnia assicuratrice, per la quale soltanto genera profitto;
la polizza è
pagina 4 di 11 infatti emessa da un soggetto terzo che determina e percepisce il premio, non avendo la banca alcuna discrezionalità sul punto;
lo scopo della polizza non è quello di garantire al finanziatore il recupero del finanziamento erogato, ma di garantire al titolare dello stipendio/pensione che, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita, il suo debito verrà comunque estinto e non graverà su di lui, se licenziato, o sui suoi eredi, se deceduto;
le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione che la compagnia assicuratrice si impegna ad eseguire se si verifica l'evento assicurato;
non può qualificarsi corrispettivo una qualunque prestazione vantaggiosa, ma solo quella che trova la propria giustificazione causale direttamente nel finanziamento, con esclusione di tutti i costi indiretti;
sono significative in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto (16303/2018), agli interessi moratori (19597/2020), alla commissione di anticipata estinzione (7352/2022), ne hanno ritenuto la rilevanza o meno ai fini dell'usura, a seconda della funzione corrispettivo/remunerativa o meno del finanziamento;
b)-il TEG del contratto è stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia del periodo di riferimento, che non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione;
le disposizioni della Banca d'Italia sono provvedimenti amministrativi di autorità amministrativa indipendente, e la loro illegittimità si propagherebbe agli atti che le presuppongono, da considerare a loro volta illegittimi, di conseguenza sarebbero illegittimi anche i D.M. che fissano il tasso soglia sulla base del TEGM, e in mancanza di tasso soglia non vi è usura;
l'art. 644 c.p. è una norma penale in bianco, che rinvia ad un atto di normazione secondaria (D.M.) che presuppone un provvedimento amministrativo per individuare il limite oltre il quale quella condotta diventa penalmente rilevante;
se il giudice ordinario accerta l'illegittimità delle disposizioni di Banca d'Italia il reato e l'illecito civile di usura non sussistono;
c)-il TEG determinato da controparte includendo i costi assicurativi non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché calcolato tramite un metodo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge;
deve farsi applicazione del criterio di omogeneità e simmetria, stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018 con riferimento alla questione delle c.m.s., e costituente principio generale dell'ordinamento applicabile al caso di specie, dovendosi raffrontare criteri di calcolo tra loro omogenei;
in applicazione di tale principio, laddove si includa il costo assicurativo nel TEG e non si corregga il TEGM (e dunque il TSU), la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale a svantaggio della banca.
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 11 I costi assicurativi, sostenuti dalla sig.ra per stipulare il contratto di finanziamento da CP_1
rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto
(art. 2) ove viene indicata come la beneficiaria;
è volta a garantire a tale Parte_1 beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell natura usuraria di un contratto mutuo devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformit con quanto previsto dall c.p. comma essendo all sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del sez. ordinanza n.>20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare pagina 6 di 11 – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel profilo a) del motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nei profili b) e c) del motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre pagina 7 di 11 la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui, alle pagine 7-10 capo “le sorti del contratto di mutuo a seguito del superamento del tasso soglia”, ha condannato la banca a restituire alla sig.ra tutti gli oneri collegati al finanziamento, ritenendo la gratuità del mutuo;
CP_1 allega che: l'art. 1815 c.c. non prescrive la gratuità dell'intero contratto, ma al contrario che la sanzione colpisce il solo focolaio di usurarietà; analizzando la dizione letterale della norma “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, si rileva che la congiunzione “e” mette in relazione la nullità della clausola e la non debenza di interessi;
non sono pertanto dovuti i soli interessi previsti nella clausola nulla, fermi gli altri regolarmente pattuiti e intra soglia;
la sanzione della non debenza degli interessi investe solo il focolaio di illegittimità e non l'intero negozio, che resta in piedi conservando per il resto il suo nerbo di onerosità; quanto statuito in tal senso dalla Cassazione
pagina 8 di 11 con l'ordinanza 24992/2020 in ordine agli interessi moratori, deve valere anche per gli oneri assicurativi;
l'usura determinata dalle sole spese assicurative non può travolgere l'intero contratto;
è vero che per gli oneri assicurativi non c'è una rilevazione separata del costo polizza medio da raffrontare con il costo assicurativo concretamente praticato, ma è sufficiente verificare se con e senza quel costo il prezzo del finanziamento è intra o ultra soglia;
se senza tale costo è intra soglia, il prezzo praticato dalla banca non è usurario e non va restituito, se con tale costo è ultra soglia, l'usura è imputabile esclusivamente al costo assicurativo e solo esso va restituito.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del 30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
pagina 9 di 11 Con il terzo motivo, l'appellante afferma di impugnare la parte dell'ordinanza a pag. 10, che ha determinato la condanna al pagamento di € 8.690,19 oltre interessi in misura legale decorrenti dal
4.3.2021 e in misura moratoria ex art. 1284 comma 2 c.c. dal deposito del ricorso;
deduce che: per tutte le ragioni sopra esposte, la decisione deve essere riformata;
la banca ha integralmente e tempestivamente contestato le eccezioni e le domande avversarie con la comparsa di costituzione di primo grado;
il contratto di finanziamento in esame è legittimo così come il tasso di interesse pattuito e nessun importo deve pertanto essere restituito.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso è formulato non quale autonomo motivo di impugnazione, ma come mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
L'allegazione secondo cui in primo grado la banca aveva contestato le eccezioni e domande avversarie,
è del tutto generica, non essendo svolta una specifica argomentazione che partendo da un punto individuato della motivazione conduca ad una diversa decisione della causa.
Con il quarto motivo l'appellante afferma di impugnare, per le ragioni sopra esposte, la parte dell'ordinanza a pag. 11, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite, chiedendone la riforma.
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato quale autonomo motivo di impugnazione ma come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, così come richiesti in nota spese: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia
Fieramosca e Alessia Cannarile, che si dichiarano antistatari.
pagina 10 di 11 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
29.5.2023, Repert. n. 5694/2023 del 30.5.2023, del Tribunale di Torino, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta. Ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 857/2023 avente ad oggetto: contratto di finanziamento promossa da:
C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Domenico Iodice e Simona Girardi, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 18.2.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 11 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'ordinanza decisoria pubblicata il 30 maggio 2023, rep. n. 5694/2023, del
Tribunale di Torino, nella persona del Giudice unico Dott.ssa Silvia Vitrò, pronunciata nel giudizio rubricato al n. 20183/2021 di R.G.
- Respingere integralmente le domande avversarie tutte per le ragioni tutte esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare controparte a ripetere l'importo di € 14.386,31 oltre interessi ex lege dal pagamento, o la minor somma determinata in corso di causa.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte, così decidere:
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Nella denegata ipotesi di accoglimento valutare comunque la domanda subordinata rimasta assorbita in primo grado ed
- Accertare il diritto dell'attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza
- Condannare la alla restituzione di: CP_2
- € 207,21 a titolo di “Commissioni intermediario incaricato” (€ 2.260,50/120*11);
- € 204,62 a titolo di “Polizza assicurativa” (€ 2.232,25/120*11);
- € 103,27 a titolo di “Commissioni di istruttoria e gestione pratica” (€ 1.126,61/120*11); per un totale di € 458,10 da cui sono già stati detratti € 57,00 già stornati in conto estintivo.
In ogni caso
- Condannare, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25.10.2021, la sig.ra ha instaurato il Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Torino nei confronti di esponendo che: nel Parte_1
settembre 2009 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 764500102373, per € 15.000,00 da rimborsarsi in 120 rate da € 125,00 cadauna;
l'importo totale finanziato comprendeva - oltre al capitale - gli interessi, le commissioni per l'intermediario incaricato, i costi della polizza assicurativa e le commissioni di istruttoria, per un importo di € 8.834,19 pagato anticipatamente;
il tasso di interesse pattuito, da determinarsi pagina 2 di 11 comprendendo il costo assicurativo, era del 23,64%, quindi superiore al tasso soglia di usura pari al
13,82%; pertanto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., la relativa clausola contrattuale doveva essere dichiarata nulla e la convenuta doveva essere condannata a restituire tutti i costi applicati e corrisposti, pari a € 8.690,19 (detratto dall'importo di € 8.834,19 quanto già stornato nel conteggio estintivo); in via alternativa l'usura era ravvisabile nell'esclusione pattuita all'art. 13 della restituzione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata, che comportava promessa usuraria con conseguente diritto alla restituzione del medesimo importo;
in via subordinata, avendo la cliente estinto anticipatamente il finanziamento nel novembre 2018, quando residuavano 11 rate, la stessa aveva diritto al rimborso dei costi non goduti in proporzione alla durata residua, quantificati in € 458,10.
costituendosi, ha chiesto di respingere le domande evidenziando che: il contratto Parte_1
indicava un TEG del 13,714% in linea con il tasso soglia vigente;
il TEG era stato correttamente determinato in base alle Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, che escludevano dal calcolo le spese per assicurazione;
la polizza assicurativa in questione era obbligatoria per legge ex art. 54 DPR
180/1950 ed era stata emessa da un soggetto terzo rispetto al finanziatore;
il TEG calcolato includendo i costi assicurativi non poteva essere confrontato con la soglia di usura, poiché determinato tramite un metodo divergente, dovendosi invece applicare principi di simmetria e omogeneità tra il tasso effettivo globale rilevato trimestralmente a norma della L. 108/1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione;
la clausola dell'art. 13 era stata sottoscritta e accettata dalla sig.ra ex art. 1341 CP_1
c.c., pertanto non vi era nullità né promessa usuraria;
il caso di estinzione anticipata non comportava la riduzione proporzionale di tutti i costi, ma solo dei costi dovuti per la vita residua del contratto, dovendosi distinguere tra costi recurring, rimborsabili, e costi up front, non rimborsabili perché non soggetti a maturazione nel corso del rapporto.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 29.5.2023, Repert. n. 5694/2023 del
30.5.2023, ha ritenuto fondata la domanda proposta dalla ricorrente in via principale, rilevando che: per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Tribunale, il costo della polizza assicurativa collegata all'erogazione del credito andava inserito nel calcolo del TEG;
nel caso di specie il premio della polizza, stipulata dalla sig.ra a garanzia del recupero del credito in caso di CP_1
decesso o di menomazione della sua capacità lavorativa e reddituale, era un costo collegato all'erogazione del credito, essendo contestuale alla conclusione del contratto di credito, essendo obbligatoria e servendo a garantire il recupero del finanziamento erogato al verificarsi di eventi che dovessero pregiudicare l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o il suo reddito;
le
Istruzioni della Banca d'Italia erano mere istruzioni di carattere tecnico, non vincolanti e rivolte alle banche per il rilievo del TEGM;
né poteva essere condiviso l'argomento relativo alla necessità di pagina 3 di 11 rispettare il principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e quello del TEG contrattuale, in quanto il TEG del singolo contratto doveva essere calcolato sempre includendovi tutti i costi, nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art 644 c.p., che doveva prevalente su quello di omogeneità; dalle allegazioni di parte ricorrente risultava che includendo il premio di polizza nel tasso, il contratto di finanziamento era manifestamente usurario, con TEG al 23,64% a fronte di un tasso soglia del 13,82%; la società finanziaria doveva quindi essere condannata a restituire alla ricorrente, non solo gli interessi pagati, ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento, compreso il costo della polizza;
infatti, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se erano convenuti interessi usurari, la clausola era nulla e non erano dovuti interessi, sicché il contratto di mutuo si trasformava da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
Ha quindi accolto la domanda formulata in via principale da parte ricorrente e, per l'effetto, ha condannato a pagare in favore della sig.ra la somma di € 8.690,19, Parte_1 CP_1
oltre interessi nella misura legale dal 4.3.2021, data di riscontro al reclamo proposto dalla ricorrente, ed in misura moratoria ex art. 1284 comma 4 c.c., dal deposito del ricorso al saldo;
ha dichiarato assorbite le domande formulate in via alternativa e subordinata, condannando a rimborsare Parte_1
le spese di lite alla ricorrente.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato l'ordinanza Parte_1
del Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato, confermando Controparte_1
l'ordinanza; in subordine ha riproposto le ulteriori domande svolte in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello è articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui, alle pagine 5-7 capo “Il superamento del tasso soglia”, ha accolto la domanda della sig.ra ritenendo che il premio CP_1
della polizza assicurativa, collegata all'erogazione del credito, debba essere inserito nel calcolo del
TEG; allega che la sentenza reca un'errata e illogica motivazione con riferimento ai seguenti profili:
a)-ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 644 c.p. sono rilevanti, nell'accertamento dell'usura, solo i costi imposti dalla banca, corrispettivi del finanziamento, collegati all'erogazione del credito;
il costo della polizza è imposto dalla legge e non dalla banca finanziatrice, viene incassato dalla banca ma versato alla compagnia assicuratrice, per la quale soltanto genera profitto;
la polizza è
pagina 4 di 11 infatti emessa da un soggetto terzo che determina e percepisce il premio, non avendo la banca alcuna discrezionalità sul punto;
lo scopo della polizza non è quello di garantire al finanziatore il recupero del finanziamento erogato, ma di garantire al titolare dello stipendio/pensione che, nell'ipotesi di perdita del lavoro o della vita, il suo debito verrà comunque estinto e non graverà su di lui, se licenziato, o sui suoi eredi, se deceduto;
le spese assicurative costituiscono il corrispettivo non del finanziamento ma della prestazione che la compagnia assicuratrice si impegna ad eseguire se si verifica l'evento assicurato;
non può qualificarsi corrispettivo una qualunque prestazione vantaggiosa, ma solo quella che trova la propria giustificazione causale direttamente nel finanziamento, con esclusione di tutti i costi indiretti;
sono significative in tal senso le sentenze della Corte di Cassazione che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto (16303/2018), agli interessi moratori (19597/2020), alla commissione di anticipata estinzione (7352/2022), ne hanno ritenuto la rilevanza o meno ai fini dell'usura, a seconda della funzione corrispettivo/remunerativa o meno del finanziamento;
b)-il TEG del contratto è stato correttamente determinato in base alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d'Italia del periodo di riferimento, che non includevano nel computo del tasso effettivo il premio di assicurazione;
le disposizioni della Banca d'Italia sono provvedimenti amministrativi di autorità amministrativa indipendente, e la loro illegittimità si propagherebbe agli atti che le presuppongono, da considerare a loro volta illegittimi, di conseguenza sarebbero illegittimi anche i D.M. che fissano il tasso soglia sulla base del TEGM, e in mancanza di tasso soglia non vi è usura;
l'art. 644 c.p. è una norma penale in bianco, che rinvia ad un atto di normazione secondaria (D.M.) che presuppone un provvedimento amministrativo per individuare il limite oltre il quale quella condotta diventa penalmente rilevante;
se il giudice ordinario accerta l'illegittimità delle disposizioni di Banca d'Italia il reato e l'illecito civile di usura non sussistono;
c)-il TEG determinato da controparte includendo i costi assicurativi non può essere confrontato con la soglia di usura, poiché calcolato tramite un metodo divergente rispetto a quello assunto ai fini dell'individuazione del limite di legge;
deve farsi applicazione del criterio di omogeneità e simmetria, stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16303/2018 con riferimento alla questione delle c.m.s., e costituente principio generale dell'ordinamento applicabile al caso di specie, dovendosi raffrontare criteri di calcolo tra loro omogenei;
in applicazione di tale principio, laddove si includa il costo assicurativo nel TEG e non si corregga il TEGM (e dunque il TSU), la disomogeneità tra i panieri di costi a raffronto si traduce in uno squilibrio sostanziale a svantaggio della banca.
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 11 I costi assicurativi, sostenuti dalla sig.ra per stipulare il contratto di finanziamento da CP_1
rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG.
L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone al comma 4 che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.
Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale all'erogazione del finanziamento;
è menzionata nel contratto
(art. 2) ove viene indicata come la beneficiaria;
è volta a garantire a tale Parte_1 beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per la banca finanziatrice;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultima.
Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di
Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell natura usuraria di un contratto mutuo devono essere conteggiate anche le spese assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformit con quanto previsto dall c.p. comma essendo all sufficiente che stesse risultino collegate alla concessione del sez. ordinanza n.>20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del
15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-
1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza
n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del
05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>.
La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica della norma dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, che considera rilevanti
“tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito;
osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare pagina 6 di 11 – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ.
17466/2020).
Risultano pertanto infondate le contrarie deduzioni svolte nel profilo a) del motivo in esame.
Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto, la considerazione che le Istruzioni della Banca
d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel
2010).
Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente
Ministero emana trimestralmente il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p..
Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare alla norma di cui all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del
TEG.
Si richiamano, a confutazione delle contrarie deduzioni svolte nei profili b) e c) del motivo di appello, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre pagina 7 di 11 la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto “Il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle
Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui, alle pagine 7-10 capo “le sorti del contratto di mutuo a seguito del superamento del tasso soglia”, ha condannato la banca a restituire alla sig.ra tutti gli oneri collegati al finanziamento, ritenendo la gratuità del mutuo;
CP_1 allega che: l'art. 1815 c.c. non prescrive la gratuità dell'intero contratto, ma al contrario che la sanzione colpisce il solo focolaio di usurarietà; analizzando la dizione letterale della norma “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, si rileva che la congiunzione “e” mette in relazione la nullità della clausola e la non debenza di interessi;
non sono pertanto dovuti i soli interessi previsti nella clausola nulla, fermi gli altri regolarmente pattuiti e intra soglia;
la sanzione della non debenza degli interessi investe solo il focolaio di illegittimità e non l'intero negozio, che resta in piedi conservando per il resto il suo nerbo di onerosità; quanto statuito in tal senso dalla Cassazione
pagina 8 di 11 con l'ordinanza 24992/2020 in ordine agli interessi moratori, deve valere anche per gli oneri assicurativi;
l'usura determinata dalle sole spese assicurative non può travolgere l'intero contratto;
è vero che per gli oneri assicurativi non c'è una rilevazione separata del costo polizza medio da raffrontare con il costo assicurativo concretamente praticato, ma è sufficiente verificare se con e senza quel costo il prezzo del finanziamento è intra o ultra soglia;
se senza tale costo è intra soglia, il prezzo praticato dalla banca non è usurario e non va restituito, se con tale costo è ultra soglia, l'usura è imputabile esclusivamente al costo assicurativo e solo esso va restituito.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento è la non debenza, e quindi la restituzione da parte della banca finanziatrice, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore della banca.
Si richiama sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2550/2024, che in un caso analogo a quello in esame ha rilevato che “La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento
Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. - letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. - che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si è già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza del 30.10.2020, ritenendo che la conseguenza logica della statuizione di usurarietà del contratto, conteggiando nel TEG i costi assicurativi, “è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
La pronuncia Cass. civ. 24992/2020 invocata dall'appellante attiene alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori (e non degli interessi corrispettivi), estranea al caso di specie e quindi non applicabile.
pagina 9 di 11 Con il terzo motivo, l'appellante afferma di impugnare la parte dell'ordinanza a pag. 10, che ha determinato la condanna al pagamento di € 8.690,19 oltre interessi in misura legale decorrenti dal
4.3.2021 e in misura moratoria ex art. 1284 comma 2 c.c. dal deposito del ricorso;
deduce che: per tutte le ragioni sopra esposte, la decisione deve essere riformata;
la banca ha integralmente e tempestivamente contestato le eccezioni e le domande avversarie con la comparsa di costituzione di primo grado;
il contratto di finanziamento in esame è legittimo così come il tasso di interesse pattuito e nessun importo deve pertanto essere restituito.
Il motivo è inammissibile.
Lo stesso è formulato non quale autonomo motivo di impugnazione, ma come mera conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi di appello.
L'allegazione secondo cui in primo grado la banca aveva contestato le eccezioni e domande avversarie,
è del tutto generica, non essendo svolta una specifica argomentazione che partendo da un punto individuato della motivazione conduca ad una diversa decisione della causa.
Con il quarto motivo l'appellante afferma di impugnare, per le ragioni sopra esposte, la parte dell'ordinanza a pag. 11, avente ad oggetto la condanna alle spese di lite, chiedendone la riforma.
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato quale autonomo motivo di impugnazione ma come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi, così come richiesti in nota spese: € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti Gaetano Di Fluri, Giorgia
Fieramosca e Alessia Cannarile, che si dichiarano antistatari.
pagina 10 di 11 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Parte_1
29.5.2023, Repert. n. 5694/2023 del 30.5.2023, del Tribunale di Torino, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta. Ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv.ti
Gaetano Di Fluri, Giorgia Fieramosca e Alessia Cannarile.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.2.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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