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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/06/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Nicola Caschili Presidente est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott. Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 4/2025
per la apertura della liquidazione giudiziale di
c.f./p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante in carica, con sede in LOCALITA BACCASARA SNC
Tortolì, non costituita proposta da con l'avv. Massimo Mannocchi Parte_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.3.2025, l'istante ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta, ritenendo che la stessa si trovi in stato di insolvenza.
Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, derivante da un contratto di muuto fondiario risolto, in forza del quale è stata avviata una procedura esecutiva immobiliare che ha portato alla vendita dell'immobile ipotecato senza soddisfazione integrale del credito, attualmente ammontante ad € 754.897,00.
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati presso la posta elettronica certificata.
Ai sensi dell'art. 42 CCII, la cancelleria ha acquisito da Agenzia Entrate e dalla
Camera di Commercio Industria e Artigianato la documentazione richiesta, tra cui,
in particolare, il certificato dei carichi pendenti, da cui è emersa un'esposizione debitoria per complessivi € 116.500,00, come da atti di accertamento allo stato impugnati e pendente presso la Corte di Cassazione.
2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nel caso in esame, la debitrice non si è costituita in giudizio, né dall'esame degli atti di causa può trarsi la prova in ordine alla insussistenza dei requisiti
2 dimensionali. In ogni caso, il debito risultante dal mutuo fondiario risulta superiore alla sogli di legge.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione della presenza di debiti ingenti verso la ricorrente in relazione ad un mutuo fondiario non adempiuto che ha anche portato alla vendita esecutiva dell'immobile ipotecato: risultano altresì debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè allo stato i relativi accertamenti risultano ancora sub iudice ma non sospesi. Infine la società risulta inattiva e non risulta neanche avere depositato bilanci a partire dal 2013.
È evidente, pertanto, l'incapacità della società convenuta di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni secondo il criterio statico della differenza tra attivo e passivo, trattandosi di società in liquidazione.
A tal fine, infatti, è sufficiente osservare che la società risulta priva di patrimonio.
4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il rilevante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
3
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, c.f. con sede in LOCALITA BACCASARA
[...] P.IVA_1
SNC Tortolì;
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore la
dott.ssa ; Persona_1
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture
contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII;
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5. stabilisce il giorno 30.10.2025 ore 12.45 per l'adunanza dei creditori e per
l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché
presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
5 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data
03/06/2025.
il Presidente rel.
Nicola Caschili
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