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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 527/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 527/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. LUCIANI GIANLUCA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LUCIANI GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
2)I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
3)La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Vibrata n. 15, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata alla coniuge che continuerà ad abitarvi con Parte_1
il figlio minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza Persona_1
economica.
4)Il Sig. trasferirà la propria residenza presso altra abitazione di Controparte_1
proprietà dei genitori in Pescara alla Via Donatello n° 8.
5)Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
che ne cureranno adeguatamente e di comune accordo la crescita, lo sviluppo e l'educazione. Il figlio sarà collocato con la madre presso la casa coniugale, salvo diverso domicilio e/o residenza.
6)I ricorrenti, previo accordo telefonico con l'altro genitore, avranno il diritto di far visita al figlio ogni qual volta lo riterranno opportuno, tenendoli con sé e pernottando con loro, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e di salute degli stessi;
7)I coniugi convengono che il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio venga regolato nel modo seguente: il padre vedrà e terrà con sé il figlio, facendolo pernottare presso la propria abitazione, dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 8:30 del lunedì, a settimane alterne con la madre. Durante il periodo scolastico il padre provvederà ad accompagnare il figlio il lunedì mattina direttamente a scuola;
negli altri periodi il padre, ai fini delle visite, preleverà il figlio presso la residenza della madre o in diverso luogo concordato, e lo ricondurrà presso lo stesso. Inoltre il figlio pagina 3 di 5 trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il periodo natalizio che va dal 24 al 30 dicembre e con la madre quello dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. Per le festività pasquali gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e il martedì seguente, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. Durante il periodo estivo (luglio-agosto), inoltre, trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni, anche frazionabili Persona_1
in due periodi, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. In mancanza di accordo il figlio trascorrerà con il padre un anno il periodo dal 1° al 15 agosto e l'anno successivo quello dal 16 al 31 agosto e così a seguire;
per gli altri giorni di festa i genitori prenderanno accordi di volta in volta.
8)Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
(cinque) di ciascun mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento del figlio da aggiornarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT.
9)Il Sig. dichiara di rinunciare all'assegno unico di mantenimento erogato CP_1
dall'INPS per il minore che è già percepito dalla Sig.ra Pt_1
10)Le spese per le utenze (luce, acqua, gas, telefono, internet) relative alla casa coniugale, saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Pt_1
11)Le spese mediche straordinarie (per visite specialistiche o comunque non coperte dal SSN), scolastiche (per l'acquisto dei libri scolastici anche ad inizio anno e degli strumenti di studio, per la mensa e il trasporto scolastico e per visite didattiche) e le spese sportive e ludiche (ivi compresi gite e viaggi) del figlio minore saranno previamente concordate e sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e rimborsate previa esibizione di regolare scontrino o ricevuta.
pagina 4 di 5 12)I coniugi reciprocamente si danno sin d'ora libero assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e consentono reciprocamente all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 527/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. LUCIANI GIANLUCA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. LUCIANI GIANLUCA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 24/10/2009 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito concordatario, in FOSSACESIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 5 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1)Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
2)I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo di continuare a serbarsi reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
3)La casa coniugale sita in Pescara, alla Via Vibrata n. 15, di proprietà di entrambi i ricorrenti, viene assegnata alla coniuge che continuerà ad abitarvi con Parte_1
il figlio minore, fino al raggiungimento della sua indipendenza Persona_1
economica.
4)Il Sig. trasferirà la propria residenza presso altra abitazione di Controparte_1
proprietà dei genitori in Pescara alla Via Donatello n° 8.
5)Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
che ne cureranno adeguatamente e di comune accordo la crescita, lo sviluppo e l'educazione. Il figlio sarà collocato con la madre presso la casa coniugale, salvo diverso domicilio e/o residenza.
6)I ricorrenti, previo accordo telefonico con l'altro genitore, avranno il diritto di far visita al figlio ogni qual volta lo riterranno opportuno, tenendoli con sé e pernottando con loro, compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e di salute degli stessi;
7)I coniugi convengono che il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio venga regolato nel modo seguente: il padre vedrà e terrà con sé il figlio, facendolo pernottare presso la propria abitazione, dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 8:30 del lunedì, a settimane alterne con la madre. Durante il periodo scolastico il padre provvederà ad accompagnare il figlio il lunedì mattina direttamente a scuola;
negli altri periodi il padre, ai fini delle visite, preleverà il figlio presso la residenza della madre o in diverso luogo concordato, e lo ricondurrà presso lo stesso. Inoltre il figlio pagina 3 di 5 trascorrerà, ad anni alterni, con il padre il periodo natalizio che va dal 24 al 30 dicembre e con la madre quello dal 31 dicembre al 6 gennaio e viceversa, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. Per le festività pasquali gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo e il martedì seguente, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori. Durante il periodo estivo (luglio-agosto), inoltre, trascorrerà con il padre 15 (quindici) giorni, anche frazionabili Persona_1
in due periodi, da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. In mancanza di accordo il figlio trascorrerà con il padre un anno il periodo dal 1° al 15 agosto e l'anno successivo quello dal 16 al 31 agosto e così a seguire;
per gli altri giorni di festa i genitori prenderanno accordi di volta in volta.
8)Il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 5 CP_1 Pt_1
(cinque) di ciascun mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di mantenimento del figlio da aggiornarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT.
9)Il Sig. dichiara di rinunciare all'assegno unico di mantenimento erogato CP_1
dall'INPS per il minore che è già percepito dalla Sig.ra Pt_1
10)Le spese per le utenze (luce, acqua, gas, telefono, internet) relative alla casa coniugale, saranno sostenute integralmente dalla Sig.ra Pt_1
11)Le spese mediche straordinarie (per visite specialistiche o comunque non coperte dal SSN), scolastiche (per l'acquisto dei libri scolastici anche ad inizio anno e degli strumenti di studio, per la mensa e il trasporto scolastico e per visite didattiche) e le spese sportive e ludiche (ivi compresi gite e viaggi) del figlio minore saranno previamente concordate e sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e rimborsate previa esibizione di regolare scontrino o ricevuta.
pagina 4 di 5 12)I coniugi reciprocamente si danno sin d'ora libero assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio e consentono reciprocamente all'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSACESIA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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