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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1247/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel. Est.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fiorenzo Crippa del Foro di Como
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fiorenzo Crippa del Foro di Como
coniugi sposati con rito concordatario in Ponte BR, in data 10.4.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile - anno 2010, n. 1, p. II, serie A) con i seguenti figli , nato a [...] il [...] (C. F. ) Per_1 Parte_3 C.F._3 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
RAPPORTI TRA I CONIUGI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi nulla per sé richiedono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento, godendo di redditi propri (il marito è pensionato e la moglie infermiera professionale).
3) La casa coniugale in Ponte BR (Co) Via Castelletti n.3/d di proprietà esclusiva del marito rimarrà assegnata -rectius, in godimento- a quest'ultimo mentre la sig.ra si impegnerà entro Pt_1
l'emissione della sentenza di separazione, a trovare nuova idonea collocazione nelle vicinanze, oltre che per proprie esigenze lavorative anche per consentire al figliolo la continuità dei rapporti sociali, scolastici e col padre.
4) Il mutuo ipotecario n. OE53048772179 per complessivi € 124,859,47 acceso in data 21/02/2019. presso Intesa San Paolo, fil. di Erba scadente nel 2044, con rata mensile di € 560,00 gravante sull'abitazione coniugale e cointestato ad entrambi i coniugi (doc.16) sarà interamente pagato esclusivamente dal marito a partire dal mese in cui la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale, Pt_1 con comunicazione al sig. a mezzo racc.a/r della sua nuova residenza. Parte_2
5) Il sig. continuerà a pagare utenze ed oneri condominiali, già peraltro a lui Parte_2 esclusivamente intestati
6) La sig.ra , lasciando l'abitazione coniugale, asporterà gli effetti personali propri e del figlio Pt_1
, mentre arredi e suppellettili acquistati dai coniugi, verranno equamente divisi. Pt_3
7) I coniugi sono proprietari ognuno di auto già solo a ciascuno di essi esclusivamente intestate e così pure hanno già c/c a ciascuno esclusivamente intestati.
8) La sig.ra è intestataria di polizza assicurativa da lei pagata a favore del nucleo familiare Pt_1 accesa presso Intesa San Paolo che chiederà, a separazione avvenuta, di modificare se possibile escludendo il marito che presta fin d'ora consenso a tal proposito (doc.17).
RAPPORTI CON LA PROLE
9) Il figlio viene congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e troverà la propria collocazione Pt_3 prevalente presso la nuova residenza della madre che la stessa comunicherà al padre con la racc.a/r di cui al punto 4, consentendo comunque che possa avere libera comunicazione telefonica e Pt_3 visite con il padre come infra meglio specificato.
10) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo alimentare per il figlio Parte_2 Pt_1
l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quando questa comunicherà il proprio avvenuto trasferimento
11) Il sig. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie elencate e previste Pt_2 come da Protocollo del Tribunale di Como in data 24/5/2018 e quindi: A)- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C)- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D)- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E)- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F)- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta consegna) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se espressamente previste dal provvedimento.
12) Le visite e la permanenza col genitore non collocatario (padre) avverranno secondo il seguente calendario: durante l'anno (salvo quanto sotto previsto per vacanze natalizie, pasquali ed estive)
starà col padre: Pt_3
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, con eventuale pernotto da concordare tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche del figliolo e lavorative turnistiche della madre (infermiera professionale).
Vacanze natalizie passerà sette giorni col padre e sette giorni con la madre, comprendenti per ciascun periodo di Pt_3 sette giorni, ad anni alterni, il Capodanno e l'anno seguente, il Natale.
Vacanze pasquali trascorrerà metà delle vacanze pasquali col padre e metà con la madre, comprendenti, ad anni Pt_3 alterni, Pasqua oppure Pasquetta
Vacanze scolastiche estive trascorrerà col padre due settimane anche non continuative. Il padre comunicherà tale periodo/i Pt_3 alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno. Il padre o la madre, qualora per le vacanze estive Pt_1 si recassero in località di villeggiatura col minore fuori residenza, dovranno comunicare preventivamente all'altro genitore l'indirizzo della località prescelta e permettendo comunque colloqui telefonici con lo stesso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e , sposati in Ponte BR, Pt_1 Parte_2 in data 10.4.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2010, n. 1, p. II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte BR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice rel. Est.
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fiorenzo Crippa del Foro di Como
e
Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Fiorenzo Crippa del Foro di Como
coniugi sposati con rito concordatario in Ponte BR, in data 10.4.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato
Civile - anno 2010, n. 1, p. II, serie A) con i seguenti figli , nato a [...] il [...] (C. F. ) Per_1 Parte_3 C.F._3 FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
RAPPORTI TRA I CONIUGI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi nulla per sé richiedono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento, godendo di redditi propri (il marito è pensionato e la moglie infermiera professionale).
3) La casa coniugale in Ponte BR (Co) Via Castelletti n.3/d di proprietà esclusiva del marito rimarrà assegnata -rectius, in godimento- a quest'ultimo mentre la sig.ra si impegnerà entro Pt_1
l'emissione della sentenza di separazione, a trovare nuova idonea collocazione nelle vicinanze, oltre che per proprie esigenze lavorative anche per consentire al figliolo la continuità dei rapporti sociali, scolastici e col padre.
4) Il mutuo ipotecario n. OE53048772179 per complessivi € 124,859,47 acceso in data 21/02/2019. presso Intesa San Paolo, fil. di Erba scadente nel 2044, con rata mensile di € 560,00 gravante sull'abitazione coniugale e cointestato ad entrambi i coniugi (doc.16) sarà interamente pagato esclusivamente dal marito a partire dal mese in cui la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale, Pt_1 con comunicazione al sig. a mezzo racc.a/r della sua nuova residenza. Parte_2
5) Il sig. continuerà a pagare utenze ed oneri condominiali, già peraltro a lui Parte_2 esclusivamente intestati
6) La sig.ra , lasciando l'abitazione coniugale, asporterà gli effetti personali propri e del figlio Pt_1
, mentre arredi e suppellettili acquistati dai coniugi, verranno equamente divisi. Pt_3
7) I coniugi sono proprietari ognuno di auto già solo a ciascuno di essi esclusivamente intestate e così pure hanno già c/c a ciascuno esclusivamente intestati.
8) La sig.ra è intestataria di polizza assicurativa da lei pagata a favore del nucleo familiare Pt_1 accesa presso Intesa San Paolo che chiederà, a separazione avvenuta, di modificare se possibile escludendo il marito che presta fin d'ora consenso a tal proposito (doc.17).
RAPPORTI CON LA PROLE
9) Il figlio viene congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e troverà la propria collocazione Pt_3 prevalente presso la nuova residenza della madre che la stessa comunicherà al padre con la racc.a/r di cui al punto 4, consentendo comunque che possa avere libera comunicazione telefonica e Pt_3 visite con il padre come infra meglio specificato.
10) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo alimentare per il figlio Parte_2 Pt_1
l'importo di € 250,00 mensili, rivalutabili ISTAT, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quando questa comunicherà il proprio avvenuto trasferimento
11) Il sig. provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie elencate e previste Pt_2 come da Protocollo del Tribunale di Como in data 24/5/2018 e quindi: A)- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
B)- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C)- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D)- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E)- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
F)- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nel termine di 10 giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta consegna) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c) solo se espressamente previste dal provvedimento.
12) Le visite e la permanenza col genitore non collocatario (padre) avverranno secondo il seguente calendario: durante l'anno (salvo quanto sotto previsto per vacanze natalizie, pasquali ed estive)
starà col padre: Pt_3
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 al lunedì mattina quando il padre lo porterà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, con eventuale pernotto da concordare tra i genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche del figliolo e lavorative turnistiche della madre (infermiera professionale).
Vacanze natalizie passerà sette giorni col padre e sette giorni con la madre, comprendenti per ciascun periodo di Pt_3 sette giorni, ad anni alterni, il Capodanno e l'anno seguente, il Natale.
Vacanze pasquali trascorrerà metà delle vacanze pasquali col padre e metà con la madre, comprendenti, ad anni Pt_3 alterni, Pasqua oppure Pasquetta
Vacanze scolastiche estive trascorrerà col padre due settimane anche non continuative. Il padre comunicherà tale periodo/i Pt_3 alla sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno. Il padre o la madre, qualora per le vacanze estive Pt_1 si recassero in località di villeggiatura col minore fuori residenza, dovranno comunicare preventivamente all'altro genitore l'indirizzo della località prescelta e permettendo comunque colloqui telefonici con lo stesso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, e , sposati in Ponte BR, Pt_1 Parte_2 in data 10.4.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile - anno 2010, n. 1, p. II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte BR, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Agostino Abate