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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2611/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2611/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
18/11/1968 Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1). Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg. e contratto Parte_1 CP_1 in data 14.09.1991 a Pombia (NO), registrato in data 18.09.1991 all'ufficio di Stato Civile del Comune di Pombia - atto n. 6, parte II, serie B ordinando all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Pombia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2). I figli maggiorenni e risultano economicamente indipendenti;
il primo abita in un immobile Per_1 Per_2 di sua proprietà in Castelletto Sopra Ticino (NO) mentre attualmente abita con la madre presso la ex Per_2 casa coniugale.
Pag. 1 La figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive attualmente anch'essa con la madre. Per_3
risulta iscritta all'ultimo anno del corso magistrale di psicologia clinica ed il prossimo anno si accingerà a Per_3 are la scuola di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di psicoterapia integrata di Milano.
3). Il padre, sig. si impegna a corrispondere il contributo al mantenimento per la figlia , CP_1 Per_3 maggiorenne ma n ente autosufficiente, versando mensilmente la somma di euro 200,00 da ri i annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT del mese precedente a quello dell'omologazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, finché la figlia non sarà economicamente indipendente;
detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente intestato alla figlia. Inoltre, il padre contribuirà, nella misura del 50%, per le spese straordinarie della stessa, così come individuate: I spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinché una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (5 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4). Le parti dichiarano congiuntamente di aver risolto ogni pendenza economica già in fase di separazione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, per alcun titolo, ragione o causa, ad eccezione di quanto previsto nell'atto di “cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale” del 23 aprile 2021 a rogito Notaio dott. Persona_4 di Novara repertorio n. 288232 - raccolta n.57265 così pedissequamente richiamato nella
“quanto ai restanti EURO 46.051,22 (quarantaseimilacinquantuno/22) la signora si Parte_1 obbliga a corrisponderli al coniuge - senza corresponsione di interessi perché c in CP_1 una o più soluzioni entro e non oltre il termine di 6 (sei) anni. Il presente adempimento di pagamento è effettuato dalla signora ai sensi dell'art.1180 C.C., "separationis causa". Stante il buon esito del Parte_1 pagamento alla suddetta scadenza il signor rilascia sin d'ora ampia e liberatoria quietanza di saldo. CP_1 Così come disposto in seno al verbale di se itamente omologato, resta espressamente convenuto che il mancato pagamento della resta di prezzo come sopra dilazionata da parte della signora , anche Parte_1 per impossibilità sopravvenuta, comporterà l'obbligo solidale dei cessionari e CP_2 CP_3 [...]
che espressamente lo assumono, di provvedere personalmente al pagamento del residuo prezzo per conto CP_4 re, se del caso anche mediante il ricavato alienazione dell'immobile”. Si precisa come il termine di adempimento dell'obbligazione assunta in sede di separazione dalla Signora decorra dal 23 aprile 2021. Pt_1
5). Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o al rila assaporto, nonché all'espatrio, ove necessario. CP_
6). dichiararsi la perdita del cognome da parte della Signora ”. Pt_1
Pag. 2 Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Pombia (NO) in data 14.9.1991 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1991. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 15.02.1994 e in data Per_1 Per_2
03.06.1997. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pombia (NO) in data 14.9.1991 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1991.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2611/ 2025 introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il CP_1 C.F._2
18/11/1968 Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1). Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg. e contratto Parte_1 CP_1 in data 14.09.1991 a Pombia (NO), registrato in data 18.09.1991 all'ufficio di Stato Civile del Comune di Pombia - atto n. 6, parte II, serie B ordinando all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Pombia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2). I figli maggiorenni e risultano economicamente indipendenti;
il primo abita in un immobile Per_1 Per_2 di sua proprietà in Castelletto Sopra Ticino (NO) mentre attualmente abita con la madre presso la ex Per_2 casa coniugale.
Pag. 1 La figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente, vive attualmente anch'essa con la madre. Per_3
risulta iscritta all'ultimo anno del corso magistrale di psicologia clinica ed il prossimo anno si accingerà a Per_3 are la scuola di specializzazione in psicoterapia presso la scuola di psicoterapia integrata di Milano.
3). Il padre, sig. si impegna a corrispondere il contributo al mantenimento per la figlia , CP_1 Per_3 maggiorenne ma n ente autosufficiente, versando mensilmente la somma di euro 200,00 da ri i annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT del mese precedente a quello dell'omologazione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, finché la figlia non sarà economicamente indipendente;
detta somma verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente intestato alla figlia. Inoltre, il padre contribuirà, nella misura del 50%, per le spese straordinarie della stessa, così come individuate: I spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. trattamenti erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari. II spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. farmaci particolari. III spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa – buoni pasto. IV spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
f. materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico). V spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. viaggi e vacanze;
c. tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Si insta affinché una volta effettuate le precitate spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (5 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4). Le parti dichiarano congiuntamente di aver risolto ogni pendenza economica già in fase di separazione e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, per alcun titolo, ragione o causa, ad eccezione di quanto previsto nell'atto di “cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione di diritto di abitazione a titolo gratuito in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale” del 23 aprile 2021 a rogito Notaio dott. Persona_4 di Novara repertorio n. 288232 - raccolta n.57265 così pedissequamente richiamato nella
“quanto ai restanti EURO 46.051,22 (quarantaseimilacinquantuno/22) la signora si Parte_1 obbliga a corrisponderli al coniuge - senza corresponsione di interessi perché c in CP_1 una o più soluzioni entro e non oltre il termine di 6 (sei) anni. Il presente adempimento di pagamento è effettuato dalla signora ai sensi dell'art.1180 C.C., "separationis causa". Stante il buon esito del Parte_1 pagamento alla suddetta scadenza il signor rilascia sin d'ora ampia e liberatoria quietanza di saldo. CP_1 Così come disposto in seno al verbale di se itamente omologato, resta espressamente convenuto che il mancato pagamento della resta di prezzo come sopra dilazionata da parte della signora , anche Parte_1 per impossibilità sopravvenuta, comporterà l'obbligo solidale dei cessionari e CP_2 CP_3 [...]
che espressamente lo assumono, di provvedere personalmente al pagamento del residuo prezzo per conto CP_4 re, se del caso anche mediante il ricavato alienazione dell'immobile”. Si precisa come il termine di adempimento dell'obbligazione assunta in sede di separazione dalla Signora decorra dal 23 aprile 2021. Pt_1
5). Le parti si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rinnovo e/o al rila assaporto, nonché all'espatrio, ove necessario. CP_
6). dichiararsi la perdita del cognome da parte della Signora ”. Pt_1
Pag. 2 Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Pombia (NO) in data 14.9.1991 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1991. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli in data 15.02.1994 e in data Per_1 Per_2
03.06.1997. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7.11.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pombia (NO) in data 14.9.1991 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1991.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
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