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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473 bis.51
c.p.c. iscritto al n. 1174/2025 V.G.
da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Scalabrini Roberto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via G. Oberdan 33 A, Colle di Val d'Elsa (Si)
PARTE RICORRENTE
e
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Patrizia Palumbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Simone Martini 24, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: “1) Disporre l'affido delle minorenni C.F. Persona_1
e di C.F. ad C.F._3 Persona_2 C.F._4 entrambi i genitori in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi.
2) Stabilire il collocamento prevalente delle minori presso la madre ed assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Murlo (SI), via Achille CP_1
Grandi 16 int. 1;
3) Prevedere che, durante il periodo scolastico, le minori si rechino dal padre ogni giorno dall'uscita di scuola fino all'orario di rientro della madre dal lavoro;
inoltre le minori pernotteranno presso il padre ogni mercoledì e, previo accordo tra genitori, ogni altro giorno che vorranno.
4) Disporre che nei fine settimana le minori restino con il padre a weekend alternati, pernottando il venerdì e il sabato, con rientro dalla madre entro la cena della domenica;
5) Durante le vacanze natalizie disporre che il padre possa tenere con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, nel rispetto in ogni caso della volontà delle minori.
Parimenti nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori potranno trascorre con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa.
6) Disporre che, salvo diverso accordo, nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorrano con il padre due settimane consecutive da determinarsi e stabilirsi concordemente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno dei compleanni delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale e, in ogni caso, il rispetto della volontà delle minori.
7) In ipotesi in cui la sig.ra desideri, in futuro, trasferirsi a CP_1
NT (Si), il sig. si impegna a non sollevare obiezioni, Parte_1
2 precisando che in tale ipotesi le bambine termineranno il ciclo scolastico presso l'istituto che attualmente frequentano;
nel caso il sig. si Parte_1 impegna a supportare la madre nella gestione logistica delle figlie.
8) Disporre che il padre contribuisca ulteriormente al mantenimento delle figlie minorenni non economicamente autosufficiente, indirettamente, mediante versamento alla sig.ra sul conto corrente Controparte_1 intestato alla predetta avente il seguente codice iban
[...] della somma complessiva di euro 420,00=
(quattrocentoventi,00) mensili, ossia € 210,00= per ciascuna figlia, somma da corrispondersi entro il giorno 16 di ciascun mese e soggetta, a partire dal successivo anno, a rivalutazione in base agli indici Istat.
9) Prevedere che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie gravino nella misura del 50% su ciascun genitore, conformemente al protocollo del Tribunale di Siena, cui le parti fanno espresso rinvio e che si allega al presente (cfr. doc. 7).
10) Disporre che il contributo al mantenimento, come sopra determinato, si intenda comprensivo di eventuali maggiori spese derivanti dalla scelta della sig.ra di lasciare l'attuale casa famigliare per trasferirsi altrove. CP_1
11) Disporre che l'Assegno unico e universale per i figli a carico, attualmente pari a complessivi € 300,00=, vada a beneficio e possa essere richiesto esclusivamente dalla sig.ra quale ulteriore contributo al Controparte_1 mantenimento riconosciuto dal sig. Parte_1
A tal fine, il sig. si impegna sin da ora a formalizzare il Parte_1 proprio assenso sul sito dell'INPS ed a porre in essere quant'altro necessario al fine di far beneficiare dell'ANF esclusivamente la sig.ra Controparte_1
12) Prevedere che eventuali modifiche normative che incidano sull'assegno unico comportino la possibilità di richiedere la revisione dell'importo del contributo al mantenimento.
13) I genitori si impegnano fin d'ora a prestare reciproco consenso al rilascio del passaporto e di altra documentazione valida per l'espatrio nonché a
3 prestare reciproco consenso richiesto dalle autorità competenti per il rilascio e il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio in favore delle figlie.
14) Regolamentare le gite all'estero delle minori subordinandole all'accordo tra i genitori o, in caso di disaccordo, all'autorizzazione del Giudice Tutelare.
15) Disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto regolamentarsi la responsabilità genitoriale delle figlie minori , nata il [...] e Per_1
, nata il [...], dalla loro relazione more uxorio. Per_2
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che le parti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che le stesse sono rispondenti agli interessi sia morali che materiali delle minori e non contrastano con norme imperative e possono, quindi, essere recepite dal Tribunale,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, provvede in conformità alle condizioni formulate dalle parti riportate in epigrafe;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
dispone, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 art. 52, co. 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso oggi in Siena, 30/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
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