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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6149 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Sandro MONTANARI Consigliere onorario dott. Monica MICHELI Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. R.G. 51279 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA nata in [...] il 1° gennaio 1963 ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Torquato Tasso 39, presso lo studio del procuratore, avv. Valentina TORTORELLA, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Avv. Roberta GALGANO quale curatore speciale delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il 5 settembre CP_1
1 2014), nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 dicembre
2022, elettivamente domiciliata in Roma, vicolo del Curato 12, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
SINDACO pro tempore del quale tutore provvisorio delle CP_2
minori (nata a [...] il [...]) e (nata Persona_1 CP_1
a Roma il 5 settembre 2014), nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Roma del 30 dicembre 2022, non rappresentato né difeso
APPELLATO NON COMPARSO
NONCHÉ
nata a [...] il [...] e ivi elettivamente domiciliata CP_3
in viale Eritrea 20, presso lo studio del procuratore, avv. Amalia CAPALBO, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHÉ
non rappresentato né difeso CP_4
APPELLATO NON COMPARSO
NONCHÉ resso il Tribunale per i minorenni di Roma CP_5
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 194/23 del Tribunale per i Minorenni di
Roma emessa l'11 maggio 2023 e depositata il 30 maggio 2023, in tema di adottabilità
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n° 194/23, depositata il 30 maggio
2023, dichiarava lo stato di adottabilità di (nata a [...] il 27 Persona_1
ottobre 2016) e (nata a [...] il [...]), disponendone CP_1
l'immediato collocamento – possibilmente unite - presso una coppia dichiarata idonea all'adozione; confermava la nomina del sindaco pro tempore del comune di Roma quale tutore provvisorio delle minori medesime. A fondamento della decisione il
Tribunale osservava che il padre delle minori – le quali erano già conosciute dal sistema in quanto destinatarie, nel febbraio 2022, di un provvedimento adottato dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 403 c.c. – era irreperibile e assente da tempo nella vita delle figlie;
la madre invece le aveva costantemente esposte a grave pregiudizio in quanto le aveva <… costrette a cambiare diverse volte e repentinamente abitazione, sovente trovata in condizioni di grave degrado, nonché a presenziare alle condotte “malsane” della madre e dei conoscenti di lei, accolti in casa per la consumazione di sostanze stupefacenti anche davanti alle bambine;
madre che, inoltre, versa in un grave stato di tossicodipendenza e che ha rifiutato ogni tentativo di supporto, oltre ad aver interrotto i contatti con le minori da oltre 6 mesi.>>; anche la NO materna, , non si era rivelata una valida risorsa vicaria in Parte_1
quanto <<… presenta anch'ella dei fallimenti genitoriali, non è stata in grado di proteggere le nipoti rispetto allo stile di vita materno, e presenta un quadro familiare complesso e fragile, antitetico ai bisogni essenziali di stabilità, tranquillità e cura di cui le minori hanno profondamente necessità, tenuto anche conto del lungo periodo nel quale ne sono state private …>> (così testualmente a pag. 3 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Con ricorso depositato il 4 luglio 2023 , NO materna delle minori, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n° 194/23 del Tribunale per i Minorenni di
3 Roma lamentando, con il primo motivo, che era stato dichiarato lo stato di adottabilità di e di nonostante non sussistessero nella Persona_1 CP_1
specie i presupposti richiesti dall'art. 8 della legge n° 184/83 per l'adozione di una pronunzia del genere;
sottolineava in particolare che non rispondeva al vero che le minori si trovavano in stato di abbandono, essendo ella idonea a crescerle, come aveva già fatto offrendo loro cure e affetto. Deduce, con il secondo motivo, che il primo giudice aveva adottato l'impugnata pronuncia senza tener conto della volontà espressa dalle minori, che nel corso del procedimento non avevano mai incontrato la NO e non avevano potuto chiedere di essere nuovamente collocate presso di lei.
Con decreto presidenziale del 19 luglio 2023, depositato in pari data, è stata fissata al
14 maggio 2024 l'udienza per la prima comparizione delle parti;
assegnato termine fino al 10 novembre 2023 per la notifica del ricorso alle controparti e termine a queste ultime fino al 29 febbraio 2024 per il deposito di memorie e documenti;
assegnato infine termine fino al 30 aprile 2024 per il deposito di memorie di replica.
Mentre il tutore, seppur ritualmente citato, non si è costituito, si è costituito il curatore speciale che, con comparsa depositata il 13 settembre 2024, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 9 maggio 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2024 l'appellante è stata autorizzata a rinnovare le notifiche eseguite tardivamente, nulla opponendo il Procuratore Generale e il curatore speciale;
alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024 la Corte ordinava il rinnovo della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del padre (per intempestività della notifica stessa) e rinviava all'udienza dell'11 marzo 2025; a tale udienza il collegio – sentita l'appellante, presente in aula, e riservata la fissazione di una apposita udienza riservata per ascoltare i collocatari delle due minori – fissava l'udienza dell'8 luglio 2025 per la decisione. A tale udienza i procuratori delle parti e il Procuratore Generale si sono
4 riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierna Parte_1
appellante, con il primo motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di e di , Persona_1 CP_1
nonostante non ne ricorressero i presupposti così come stabilito dall'art. 8 della legge n° 184/83. Specifica in particolare l'odierna appellante, con il motivo in esame, che le minori erano cresciute prevalentemente con lei, presso la sua abitazione, salvo brevi periodi in cui si erano trasferite a vivere con la madre che, a partire da settembre 2021 aveva deciso di portarle con sé. In quel periodo lei si era allontanata dall'Italia per rintracciare il proprio marito, che aveva scoperto essere deceduto in Tunisia nel 2020, ma aveva comunque mantenuto contatti telefonici con le minori. Sottolinea quindi, sempre con il motivo in esame, di aver svolto negli anni un'importante funzione affettiva e protettiva;
che il disagio delle bambine si era manifestato solo dopo il suo allontanamento dall'Italia ed era stato cagionato non da carenze genitoriali bensì da inadeguatezza materiale, indigenza e precarietà; rileva inoltre che nessun intervento di sostegno in favore del suo nucleo familiare – di cui faceva parte una figlia disabile
– era stato posto in essere da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti né le era stata offerta la possibilità di incontrare le minori dal novembre 2021. Sottolinea quindi con il secondo motivo di appello che il primo giudice non aveva messo in condizioni le minori di incontrare la NO né di esprimere la loro volontà di tornare a vivere con lei. Ha aderito ai motivi sopra illustrati la madre, , che CP_3
ha chiesto che venisse accolto l'appello proposto da e che le minori Parte_1
fossero affidate a quest'ultima.
5 Così riassunti i motivi di impugnazione e prima di scendere nel dettaglio delle censure avanzate dall'odierna appellante, ritiene questa Corte di effettuare una doverosa premessa.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una “situazione di abbandono” per essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/83 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.
È stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11171/2019).
La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge del 1983 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
2604/2013).
L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparizione dei genitori innanzi al
6 Tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16357/2018). In questa prospettiva, l'esigenza di accertare con rigore l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole deve certamente tenere conto della veloce e irripetibile crescita esperienziale dei minori.
Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria” (sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
Applicando siffatti principi al caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione delle minori e del nucleo familiare e che pertanto debba essere integralmente confermata.
7 Dall'approfondita istruttoria svolta sono emersi infatti con certezza quegli elementi aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria”, e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza sia della madre che della NO di Per_1
e di , non essendo bastevole a tal fine una mera
[...] CP_1
manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, non accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze di queste ultime.
Osserva in proposito questa Corte che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio si ricava che, su ricorso del P.M.M., era stato aperto il procedimento V.G. n° 395/22 nel corso del quale il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto depositato il 14 marzo 2022, sospendeva la responsabilità genitoriale di e di CP_3 [...]
, rispettivamente madre e padre delle minori;
confermava il collocamento Per_2
di queste ultime nella casa famiglia individuata, con diritto della madre a incontrarle;
incaricava il Centro OS di valutare le competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre nonché di valutare le condizioni psicofisiche delle minori e i legami di queste con i loro genitori;
incaricava i Servizi sociali di effettuare una indagine socio ambientale sul nucleo. Preso atto della totale assenza del padre e della inadeguatezza della madre – che non si era recata al SERD per l'eventuale cura del suo stato di tossicodipendenza e che era discontinua nel visitare le figlie che, a causa di ciò, avevano cominciato ad assumere condotte oppositive e aggressive all'interno della struttura comunitaria e della scuola – il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 15 dicembre 2022 restituiva gli atti al P.M.M. per le valutazioni di sua competenza in ordine all'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono delle minori. Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 il P.M.M. chiedeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di e di e il loro collocamento presso una coppia Persona_1 CP_1
dichiarata idonea all'adozione al fine di consentire la loro fuoriuscita dalla casa- famiglia, ove erano state ricoverate da oltre un anno. Con decreto n° 266/23 del 30 dicembre 2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma apriva la procedura di abbandono, confermando la nomina del curatore speciale e del tutore per le minori
8 nonché l'incarico al Centro OS per la verifica delle competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre (essendo risultato irreperibile il padre), oltre che le condizioni psico-evolutive delle minori e il loro legame di attaccamento alla madre;
autorizzava gli incontri protetti tra madre e figlie e tra le figlie e la NO materna;
incaricava inoltre il Servizio sociale di effettuare una indagine socio ambientale sul nucleo e di individuare eventuali parenti entro il quarto grado interessati e disponibili all'affidamento delle minori;
infine incaricava il SERD di verificare lo stato di dipendenza della madre e il CSM di verificare lo stato sanitario della stessa, avviandone le cure. Con provvedimento provvisorio del 9 marzo 2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, preso atto della costituzione della NO che aveva chiesto l'affidamento delle bambine oltre che della nota del curatore che informava dell'interruzione delle visite da parte della madre, incaricava il Servizio sociale di approfondire urgentemente il contesto socio economico della NO e il Centro
OS di verificarne le competenze vicarie, il profilo di personalità e il legame di attaccamento tra NO e nipoti;
vietava gli incontri tra madre e figlie e li autorizzava tra NO e nipoti esclusivamente nel contesto valutativo. L'odierna appellante, ascoltata dagli psicologi del Centro OS incaricati della sua valutazione, ha riferito che la figlia a partire dal 2018 si era recata dapprima in Marocco per andare a trovare i propri parenti, quindi a Londra, dove sperava di trovare una migliore sistemazione lavorativa per sé e una migliore sistemazione abitativa per le figlie (che nel novembre
2019 aveva portato con sé per un solo mese, rendendosi poi conto che la presenza delle bambine rendeva più complicata la ricerca di un alloggio adeguato e che comunque ella non poteva lavorare dato che doveva prendersi cura delle medesime), per poi spostarsi nel febbraio 2021 in un appartamento occupato nella zona di viale Palmiro
Togliatti. Emerge quindi dalla relazione del 12 aprile 2023, svolta dal Centro OS sulla NO delle minori, che <… nel complesso, la sig.ra è apparsa Pt_1
consapevole del fatto che questi continui spostamenti erano deleteri e destabilizzanti per le bambine, ma nonostante abbia riferito di aver tentato in tutti i modi di dissuadere la figlia, anche togliendole gli indumenti dalla valigia pronta, dal suo
9 racconto è emersa una scarsa incisività che purtroppo non ha consentito alle bambine di beneficiare di una maggiore tutela da parte della NO […] il racconto della sig.ra
è piuttosto semplice e normalizzato rispetto ad elementi che indicano un contesto Pt_1
di vita estremamente instabile per le bambine e connotato da persone (il marito prima
e la figlia poi) che interrompono repentinamente i contatti facendo perdere le loro tracce, denotando un ambiente instabile anche dal punto di vista relazionale. La signora non riesce a darsi una spiegazione sulla deriva di e non ritiene Pt_1 CP_3
di avere avuto altri strumenti per proteggere meglio le nipoti -ad esempio dai frequenti spostamenti cui le sottoponeva la madre- in quanto più che parlare con la figlia non poteva fare. L'atteggiamento piuttosto passivo nei confronti dei figli si osserva anche nei confronti del figlio , che ha interrotto al terzo anno l'istituto Pt_2
tecnico e passa le sue giornate uscendo con gli amici o cercando invano un lavoro.
La signora ha cercato di spronarlo ad iscriversi ad una scuola serale o a conseguire la patente ma il ragazzo non si attiva e lei non è in grado di essere più incisiva […] la sig.ra non riesce a darsi una spiegazione su cosa non abbia funzionato nella Pt_1
traiettoria di se non il contesto disfunzionale dell'occupazione abitativa e, CP_3
prima, il “lavaggio del cervello” del sig. che si era opposto a che Per_1 CP_3
riprendesse a studiare. Questo tipo di assetto mentale denota una scarsa capacità riflessiva ed un locus of control esterno nel quale la responsabilità degli eventi è demandata a persone e fattori esterni senza che il soggetto riconosca la possibilità di intervenire sugli eventi. La sig.ra ha mostrato lo stesso tipo di assetto mentale Pt_1
anche nei confronti del figlio ventunenne che non lavora e non studia e che lei Pt_2
non è in grado di sostenere incisivamente.>> (così testualmente a pag. 2 e 4 della relazione inviata il 12 aprile 2023). Il Centro OS ha quindi concluso la sua valutazione – tenendo anche conto della circostanza che non sembra Parte_1
aver preso piena coscienza dello stato di grave tossicodipendenza della figlia, a cui attribuisce la caratteristica di un dettaglio e che considera una situazione pienamente controllabile – sottolineando che <… dalla valutazione clinica non sono emersi elementi di psicopatologia franca quanto piuttosto una fragilità complessiva della
10 sig.ra che sembra minimizzare le criticità, che non è stata in grado di rilevare Pt_1
adeguatamente gli effetti pregiudizievoli dei comportamenti della figlia su e CP_1
e non si è adoperata in modo più incisivo a loro protezione, tanto da rimanere Per_1
in Tunisia nonostante la figlia avesse interrotto repentinamente i contatti con lei e non avesse più notizie delle bambine. Dal racconto della signora è emersa la rappresentazione di una donna molto impegnata nell'accudimento della figlia gravemente disabile e che cerca come può di tamponare le criticità degli altri due figli che non sono riusciti ad attivare una progettualità personale. Questa fragilità globale che non ha saputo sostenere i figli in un percorso di autodirezionalità, oltre all'impegno oneroso della figlia , costituisce un fattore di rischio rispetto a Per_3
competenze genitoriali sostitutive da parte della signora per le nipoti e Pt_1 CP_1
in quanto le minori necessitano di un contesto realmente stabile, costantemente Per_1
sintonizzato sui loro bisogni, incisivo rispetto al futuro sviluppo di un progetto di crescita personale e protettivo rispetto ad eventuali interferenze destabilizzanti da parte della madre che la NO potrebbe non essere in grado di bloccare, così come non è stata in grado in passato di evitare che la figlia sottoponesse le bambine a trasferimenti destabilizzanti, repentini e ripetuti.>> (così testualmente a pag. 5 della citata relazione del Centro OS). Tale situazione non è poi mutata poiché anche dalle relazioni inviate dai Servizi sociali nel presente grado di giudizio è emerso che né la NO né la madre avevano più contatti con il Servizio sociale e che la madre era ancora coinvolta in problemi legati alla tossicodipendenza (così la relazione inviata dai competenti Servizi sociali il 6 maggio 2024); successivamente la NO materna si è presentata due volte durante l'estate per chiedere notizie delle minori mentre la madre risultava detenuta presso la Casa Circondariale di Rebibbia (così la relazione inviata dai Servizi sociali il 25 settembre 2024); infine con la relazione di aggiornamento inviata il 12 giugno 2025 si è dato conto della circostanza che l'odierna appellante non era più reperibile presso i contatti dalla medesima indicati.
Passando invece alla condizione delle minori, collocate presso una coppia a partire da metà settembre 2024, dall'audizione dei collocatari svolta il 10 giugno 2025 è emerso
11 che le bambine sono serene, tanto che la più piccola, , è riuscita a recuperare le Per_1
lacune dovute alla molte assenze fatte durante l'anno a causa dei suoi problemi di salute (essendo la piccola affetta da diabete infantile); la più grande, è molto CP_1
protettiva verso la sorella e la sua patologia;
entrambe le minori si sono ben inserite sia a scuola che nella rete familiare e amicale della coppia collocataria e hanno manifestato il desiderio di assumere il loro cognome, tanto che hanno iniziato a firmarsi in tal modo. I genitori collocatari si sono dimostrati attenti a soddisfare i bisogni delle bambine: fanno praticare alle minori una attività sportiva (arrampicata)
e hanno intenzione di iscrivere la grande a una scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, avendo manifestato interesse per la musica;
stanno CP_1
facendo seguire con attenzione da una struttura ospedaliera la piccola, , perché Per_1
affetta da diabete infantile e la stanno aiutando a impratichirsi con un microinfusore per consentirle di essere più autonoma nel tenere sotto controllo la sua patologia;
infine stanno valutando il desiderio manifestato da entrambe le minori di praticare in aggiunta un ulteriore sport. Osserva quindi questo collegio che questo percorso – che in breve tempo ha già dato i suoi frutti, risultando le minori ormai serene nel nuovo ambiente familiare e avendo le stesse sviluppato un forte legame con i collocatari, tanto da voler essere chiamate con il loro cognome – non può essere interrotto se non con danni enormi per le minori medesime e non può essere in alcun modo giustificato, non rappresentando la famiglia d'origine una valida alternativa: e infatti né la madre
– nei cui confronti la sentenza n° 194/23 è definitiva non avendo la medesima proposto appello – né la NO sono state in grado di offrire loro un ambiente stabile e sereno in cui crescere;
inoltre sia la madre che la NO hanno interrotto i contatti con le due minori ancor prima che il Tribunale li vietasse;
infine è emerso che la madre è andata a trovare le minori in modo molto discontinuo e ha quindi cessato le visite.
Alla luce di quanto sin qui illustrato e diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, non vi è dubbio che il comportamento tenuto fino a questo momento da parte di evidenzia una chiara difficoltà di quest'ultima di comprendere la Parte_1
realtà che la circonda e in particolare di identificarsi con la figura materna vicaria nei
12 confronti delle minori. Sottolinea peraltro questo collegio che non risulta prova dell'esistenza di un legame significativo tra la NO – che non ha mai protetto le bambine - e le nipoti, considerato che queste ultime non hanno mai fatto riferimento a lei o chiesto di incontrarla mentre erano ricoverate nella casa-famiglia.
Deve poi escludersi il ricorso ad altre risorse o figure familiari idonee e disponibili a prendersi cura delle minori, risorse che non sono note e che comunque non si sono costituite nel presente procedimento.
I menzionati numerosi e convergenti elementi sin qui descritti dimostrano, conclusivamente e riassuntivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale vicaria dell'odierna appellante – che non si è resa conto della tossicodipendenza della figlia,
, e che è assorbita dalla cura dell'altra figlia gravemente CP_3 Per_3
disabile - ma anche il concretizzarsi di un elevato rischio per le minori nel caso di un loro rientro presso la NO materna o di una loro prolungata istituzionalizzazione.
e erano, prima del loro collocamento presso CP_1 Persona_1
una famiglia collocataria, in una condizione di abbandono morale e materiale né transitoria né dovuta a forza maggiore e hanno bisogno di essere seguite, amate e accudite all'interno di una famiglia come quella che le ha accolte.
Sia la madre che la NO nel corso del procedimento hanno infatti dimostrato senza ombra di dubbio di non essere in grado non solo di curare adeguatamente le necessità delle bambine, ma altresì di non aver recepito in maniera costruttiva le indicazioni del
Tribunale e dei Servizi coinvolti.
È dunque da ritenere preminente l'interesse delle minori a crescere in un ambiente che sia in grado di contribuire con i giusti stimoli alla loro crescita.
L'assenza di un legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine da salvaguardare nell'interesse delle minori e la preponderante rilevanza della necessità per e di costruire un legame di attaccamento esclusivo nel contesto Per_1 CP_1
familiare che le ha accolte inducono questo Collegio a ritenere che non sia opportuno disporre la conservazione dei rapporti tra le indicate minori e la loro famiglia d'origine, dato che ciò potrebbe avere effetti destabilizzanti per le minori medesime. È infatti
13 principio ormai consolidato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che
<… il giudice deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce […] una extrema ratio alla quale può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con
i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli art. 44 e segg.
Della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44 lett. d) .>> (così Cass. n° 3643/20).
Nel caso di specie e per come sopra specificato, le minori non hanno mostrato di aver maturato uno specifico legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine. Deve poi tenersi conto che le minori - dapprima inserite in casa famiglia dall'ottobre 2022 e quindi collocate da un tempo significativo in un nucleo familiare così come stabilito nella sentenza impugnata - hanno ormai iniziato a costruire quel legame di attaccamento privilegiato che costituisce tutela primaria per una sana crescita: è dunque necessario salvaguardare tale condizione di attaccamento alla nuova realtà familiare, considerato l'impatto che la qualità del legame di attaccamento potrà avere sul futuro sviluppo delle minori (per le loro capacità cognitive, per la loro salute mentale e per la formazione di future relazioni), orientando la decisione per la salvaguardia del benessere di e di . La conservazione dei rapporti con la famiglia CP_1 Per_1
d'origine è infatti giustificata solo in presenza dell'interesse a ciò delle minori (e non invece esclusivamente degli adulti costituenti il nucleo familiare d'origine).
Per tali ragioni, nell'interesse primario di e di , CP_1 Persona_1
l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
14 LA CORTE
definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 194/23 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma, emessa l'11 maggio 2023 e depositata il 30 maggio
2023;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti nonché per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione l'8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI
La Corte così composta dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Sandro MONTANARI Consigliere onorario dott. Monica MICHELI Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al n. R.G. 51279 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, vertente
TRA nata in [...] il 1° gennaio 1963 ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Torquato Tasso 39, presso lo studio del procuratore, avv. Valentina TORTORELLA, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Avv. Roberta GALGANO quale curatore speciale delle minori Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il 5 settembre CP_1
1 2014), nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 30 dicembre
2022, elettivamente domiciliata in Roma, vicolo del Curato 12, presso il proprio studio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.
APPELLATA
NONCHÉ
SINDACO pro tempore del quale tutore provvisorio delle CP_2
minori (nata a [...] il [...]) e (nata Persona_1 CP_1
a Roma il 5 settembre 2014), nominato con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Roma del 30 dicembre 2022, non rappresentato né difeso
APPELLATO NON COMPARSO
NONCHÉ
nata a [...] il [...] e ivi elettivamente domiciliata CP_3
in viale Eritrea 20, presso lo studio del procuratore, avv. Amalia CAPALBO, che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHÉ
non rappresentato né difeso CP_4
APPELLATO NON COMPARSO
NONCHÉ resso il Tribunale per i minorenni di Roma CP_5
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 194/23 del Tribunale per i Minorenni di
Roma emessa l'11 maggio 2023 e depositata il 30 maggio 2023, in tema di adottabilità
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n° 194/23, depositata il 30 maggio
2023, dichiarava lo stato di adottabilità di (nata a [...] il 27 Persona_1
ottobre 2016) e (nata a [...] il [...]), disponendone CP_1
l'immediato collocamento – possibilmente unite - presso una coppia dichiarata idonea all'adozione; confermava la nomina del sindaco pro tempore del comune di Roma quale tutore provvisorio delle minori medesime. A fondamento della decisione il
Tribunale osservava che il padre delle minori – le quali erano già conosciute dal sistema in quanto destinatarie, nel febbraio 2022, di un provvedimento adottato dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 403 c.c. – era irreperibile e assente da tempo nella vita delle figlie;
la madre invece le aveva costantemente esposte a grave pregiudizio in quanto le aveva <… costrette a cambiare diverse volte e repentinamente abitazione, sovente trovata in condizioni di grave degrado, nonché a presenziare alle condotte “malsane” della madre e dei conoscenti di lei, accolti in casa per la consumazione di sostanze stupefacenti anche davanti alle bambine;
madre che, inoltre, versa in un grave stato di tossicodipendenza e che ha rifiutato ogni tentativo di supporto, oltre ad aver interrotto i contatti con le minori da oltre 6 mesi.>>; anche la NO materna, , non si era rivelata una valida risorsa vicaria in Parte_1
quanto <<… presenta anch'ella dei fallimenti genitoriali, non è stata in grado di proteggere le nipoti rispetto allo stile di vita materno, e presenta un quadro familiare complesso e fragile, antitetico ai bisogni essenziali di stabilità, tranquillità e cura di cui le minori hanno profondamente necessità, tenuto anche conto del lungo periodo nel quale ne sono state private …>> (così testualmente a pag. 3 della motivazione dell'impugnata sentenza).
Con ricorso depositato il 4 luglio 2023 , NO materna delle minori, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n° 194/23 del Tribunale per i Minorenni di
3 Roma lamentando, con il primo motivo, che era stato dichiarato lo stato di adottabilità di e di nonostante non sussistessero nella Persona_1 CP_1
specie i presupposti richiesti dall'art. 8 della legge n° 184/83 per l'adozione di una pronunzia del genere;
sottolineava in particolare che non rispondeva al vero che le minori si trovavano in stato di abbandono, essendo ella idonea a crescerle, come aveva già fatto offrendo loro cure e affetto. Deduce, con il secondo motivo, che il primo giudice aveva adottato l'impugnata pronuncia senza tener conto della volontà espressa dalle minori, che nel corso del procedimento non avevano mai incontrato la NO e non avevano potuto chiedere di essere nuovamente collocate presso di lei.
Con decreto presidenziale del 19 luglio 2023, depositato in pari data, è stata fissata al
14 maggio 2024 l'udienza per la prima comparizione delle parti;
assegnato termine fino al 10 novembre 2023 per la notifica del ricorso alle controparti e termine a queste ultime fino al 29 febbraio 2024 per il deposito di memorie e documenti;
assegnato infine termine fino al 30 aprile 2024 per il deposito di memorie di replica.
Mentre il tutore, seppur ritualmente citato, non si è costituito, si è costituito il curatore speciale che, con comparsa depositata il 13 settembre 2024, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Con atto depositato il 9 maggio 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2024 l'appellante è stata autorizzata a rinnovare le notifiche eseguite tardivamente, nulla opponendo il Procuratore Generale e il curatore speciale;
alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024 la Corte ordinava il rinnovo della notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti del padre (per intempestività della notifica stessa) e rinviava all'udienza dell'11 marzo 2025; a tale udienza il collegio – sentita l'appellante, presente in aula, e riservata la fissazione di una apposita udienza riservata per ascoltare i collocatari delle due minori – fissava l'udienza dell'8 luglio 2025 per la decisione. A tale udienza i procuratori delle parti e il Procuratore Generale si sono
4 riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta l'odierna Parte_1
appellante, con il primo motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di e di , Persona_1 CP_1
nonostante non ne ricorressero i presupposti così come stabilito dall'art. 8 della legge n° 184/83. Specifica in particolare l'odierna appellante, con il motivo in esame, che le minori erano cresciute prevalentemente con lei, presso la sua abitazione, salvo brevi periodi in cui si erano trasferite a vivere con la madre che, a partire da settembre 2021 aveva deciso di portarle con sé. In quel periodo lei si era allontanata dall'Italia per rintracciare il proprio marito, che aveva scoperto essere deceduto in Tunisia nel 2020, ma aveva comunque mantenuto contatti telefonici con le minori. Sottolinea quindi, sempre con il motivo in esame, di aver svolto negli anni un'importante funzione affettiva e protettiva;
che il disagio delle bambine si era manifestato solo dopo il suo allontanamento dall'Italia ed era stato cagionato non da carenze genitoriali bensì da inadeguatezza materiale, indigenza e precarietà; rileva inoltre che nessun intervento di sostegno in favore del suo nucleo familiare – di cui faceva parte una figlia disabile
– era stato posto in essere da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti né le era stata offerta la possibilità di incontrare le minori dal novembre 2021. Sottolinea quindi con il secondo motivo di appello che il primo giudice non aveva messo in condizioni le minori di incontrare la NO né di esprimere la loro volontà di tornare a vivere con lei. Ha aderito ai motivi sopra illustrati la madre, , che CP_3
ha chiesto che venisse accolto l'appello proposto da e che le minori Parte_1
fossero affidate a quest'ultima.
5 Così riassunti i motivi di impugnazione e prima di scendere nel dettaglio delle censure avanzate dall'odierna appellante, ritiene questa Corte di effettuare una doverosa premessa.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'art. 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una “situazione di abbandono” per essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'art. 8 della legge n. 184/83 prevede, a sua tutela, che venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poiché tale condizione comporta il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.
È stato detto che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, di calore affettivo e di aiuto psicologico indispensabili allo sviluppo e alla formazione della sua personalità, senza che tale situazione sia dovuta a motivi di carattere transitorio, in base a una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11171/2019).
La richiamata valorizzazione del legame naturale, in uno con la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge del 1983 secondo la prospettiva comune alle Carte e alle Convenzioni internazionali, rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi (ex multis, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
2604/2013).
L'art. 15 della stessa legge ribadisce e precisa i presupposti della dichiarazione, enumerando alcune ipotesi significative: l'omessa comparizione dei genitori innanzi al
6 Tribunale, il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a ovviarvi, l'inadempimento delle prescrizioni impartite dal giudice, e, con l'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, la comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.
La pronuncia della dichiarazione di adottabilità non può essere esclusa infatti quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16357/2018). In questa prospettiva, l'esigenza di accertare con rigore l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole deve certamente tenere conto della veloce e irripetibile crescita esperienziale dei minori.
Posto dunque che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali e abitative – senza però che esse assumano valenza discriminatoria – che a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, del quale occorre accertare la concreta possibilità di sostenere i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7559/2018). Tale accertamento deve essere svolto, da parte del giudice del merito, sulla base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria” (sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.15861/2014).
Applicando siffatti principi al caso di specie, la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia valutato in modo corretto la condizione delle minori e del nucleo familiare e che pertanto debba essere integralmente confermata.
7 Dall'approfondita istruttoria svolta sono emersi infatti con certezza quegli elementi aventi carattere indiziario di “sicura valenza probatoria”, e quei riscontri obiettivi che attestano la perdurante inadeguatezza sia della madre che della NO di Per_1
e di , non essendo bastevole a tal fine una mera
[...] CP_1
manifestazione di intenti contrari alla pronuncia di adottabilità, non accompagnata da una concreta prospettiva di vita e autonomia incentrata sulle esigenze di queste ultime.
Osserva in proposito questa Corte che dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio si ricava che, su ricorso del P.M.M., era stato aperto il procedimento V.G. n° 395/22 nel corso del quale il Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto depositato il 14 marzo 2022, sospendeva la responsabilità genitoriale di e di CP_3 [...]
, rispettivamente madre e padre delle minori;
confermava il collocamento Per_2
di queste ultime nella casa famiglia individuata, con diritto della madre a incontrarle;
incaricava il Centro OS di valutare le competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre nonché di valutare le condizioni psicofisiche delle minori e i legami di queste con i loro genitori;
incaricava i Servizi sociali di effettuare una indagine socio ambientale sul nucleo. Preso atto della totale assenza del padre e della inadeguatezza della madre – che non si era recata al SERD per l'eventuale cura del suo stato di tossicodipendenza e che era discontinua nel visitare le figlie che, a causa di ciò, avevano cominciato ad assumere condotte oppositive e aggressive all'interno della struttura comunitaria e della scuola – il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 15 dicembre 2022 restituiva gli atti al P.M.M. per le valutazioni di sua competenza in ordine all'apertura di un procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono delle minori. Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 il P.M.M. chiedeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di e di e il loro collocamento presso una coppia Persona_1 CP_1
dichiarata idonea all'adozione al fine di consentire la loro fuoriuscita dalla casa- famiglia, ove erano state ricoverate da oltre un anno. Con decreto n° 266/23 del 30 dicembre 2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma apriva la procedura di abbandono, confermando la nomina del curatore speciale e del tutore per le minori
8 nonché l'incarico al Centro OS per la verifica delle competenze genitoriali e il profilo di personalità della madre (essendo risultato irreperibile il padre), oltre che le condizioni psico-evolutive delle minori e il loro legame di attaccamento alla madre;
autorizzava gli incontri protetti tra madre e figlie e tra le figlie e la NO materna;
incaricava inoltre il Servizio sociale di effettuare una indagine socio ambientale sul nucleo e di individuare eventuali parenti entro il quarto grado interessati e disponibili all'affidamento delle minori;
infine incaricava il SERD di verificare lo stato di dipendenza della madre e il CSM di verificare lo stato sanitario della stessa, avviandone le cure. Con provvedimento provvisorio del 9 marzo 2023 il Tribunale per i Minorenni di Roma, preso atto della costituzione della NO che aveva chiesto l'affidamento delle bambine oltre che della nota del curatore che informava dell'interruzione delle visite da parte della madre, incaricava il Servizio sociale di approfondire urgentemente il contesto socio economico della NO e il Centro
OS di verificarne le competenze vicarie, il profilo di personalità e il legame di attaccamento tra NO e nipoti;
vietava gli incontri tra madre e figlie e li autorizzava tra NO e nipoti esclusivamente nel contesto valutativo. L'odierna appellante, ascoltata dagli psicologi del Centro OS incaricati della sua valutazione, ha riferito che la figlia a partire dal 2018 si era recata dapprima in Marocco per andare a trovare i propri parenti, quindi a Londra, dove sperava di trovare una migliore sistemazione lavorativa per sé e una migliore sistemazione abitativa per le figlie (che nel novembre
2019 aveva portato con sé per un solo mese, rendendosi poi conto che la presenza delle bambine rendeva più complicata la ricerca di un alloggio adeguato e che comunque ella non poteva lavorare dato che doveva prendersi cura delle medesime), per poi spostarsi nel febbraio 2021 in un appartamento occupato nella zona di viale Palmiro
Togliatti. Emerge quindi dalla relazione del 12 aprile 2023, svolta dal Centro OS sulla NO delle minori, che <… nel complesso, la sig.ra è apparsa Pt_1
consapevole del fatto che questi continui spostamenti erano deleteri e destabilizzanti per le bambine, ma nonostante abbia riferito di aver tentato in tutti i modi di dissuadere la figlia, anche togliendole gli indumenti dalla valigia pronta, dal suo
9 racconto è emersa una scarsa incisività che purtroppo non ha consentito alle bambine di beneficiare di una maggiore tutela da parte della NO […] il racconto della sig.ra
è piuttosto semplice e normalizzato rispetto ad elementi che indicano un contesto Pt_1
di vita estremamente instabile per le bambine e connotato da persone (il marito prima
e la figlia poi) che interrompono repentinamente i contatti facendo perdere le loro tracce, denotando un ambiente instabile anche dal punto di vista relazionale. La signora non riesce a darsi una spiegazione sulla deriva di e non ritiene Pt_1 CP_3
di avere avuto altri strumenti per proteggere meglio le nipoti -ad esempio dai frequenti spostamenti cui le sottoponeva la madre- in quanto più che parlare con la figlia non poteva fare. L'atteggiamento piuttosto passivo nei confronti dei figli si osserva anche nei confronti del figlio , che ha interrotto al terzo anno l'istituto Pt_2
tecnico e passa le sue giornate uscendo con gli amici o cercando invano un lavoro.
La signora ha cercato di spronarlo ad iscriversi ad una scuola serale o a conseguire la patente ma il ragazzo non si attiva e lei non è in grado di essere più incisiva […] la sig.ra non riesce a darsi una spiegazione su cosa non abbia funzionato nella Pt_1
traiettoria di se non il contesto disfunzionale dell'occupazione abitativa e, CP_3
prima, il “lavaggio del cervello” del sig. che si era opposto a che Per_1 CP_3
riprendesse a studiare. Questo tipo di assetto mentale denota una scarsa capacità riflessiva ed un locus of control esterno nel quale la responsabilità degli eventi è demandata a persone e fattori esterni senza che il soggetto riconosca la possibilità di intervenire sugli eventi. La sig.ra ha mostrato lo stesso tipo di assetto mentale Pt_1
anche nei confronti del figlio ventunenne che non lavora e non studia e che lei Pt_2
non è in grado di sostenere incisivamente.>> (così testualmente a pag. 2 e 4 della relazione inviata il 12 aprile 2023). Il Centro OS ha quindi concluso la sua valutazione – tenendo anche conto della circostanza che non sembra Parte_1
aver preso piena coscienza dello stato di grave tossicodipendenza della figlia, a cui attribuisce la caratteristica di un dettaglio e che considera una situazione pienamente controllabile – sottolineando che <… dalla valutazione clinica non sono emersi elementi di psicopatologia franca quanto piuttosto una fragilità complessiva della
10 sig.ra che sembra minimizzare le criticità, che non è stata in grado di rilevare Pt_1
adeguatamente gli effetti pregiudizievoli dei comportamenti della figlia su e CP_1
e non si è adoperata in modo più incisivo a loro protezione, tanto da rimanere Per_1
in Tunisia nonostante la figlia avesse interrotto repentinamente i contatti con lei e non avesse più notizie delle bambine. Dal racconto della signora è emersa la rappresentazione di una donna molto impegnata nell'accudimento della figlia gravemente disabile e che cerca come può di tamponare le criticità degli altri due figli che non sono riusciti ad attivare una progettualità personale. Questa fragilità globale che non ha saputo sostenere i figli in un percorso di autodirezionalità, oltre all'impegno oneroso della figlia , costituisce un fattore di rischio rispetto a Per_3
competenze genitoriali sostitutive da parte della signora per le nipoti e Pt_1 CP_1
in quanto le minori necessitano di un contesto realmente stabile, costantemente Per_1
sintonizzato sui loro bisogni, incisivo rispetto al futuro sviluppo di un progetto di crescita personale e protettivo rispetto ad eventuali interferenze destabilizzanti da parte della madre che la NO potrebbe non essere in grado di bloccare, così come non è stata in grado in passato di evitare che la figlia sottoponesse le bambine a trasferimenti destabilizzanti, repentini e ripetuti.>> (così testualmente a pag. 5 della citata relazione del Centro OS). Tale situazione non è poi mutata poiché anche dalle relazioni inviate dai Servizi sociali nel presente grado di giudizio è emerso che né la NO né la madre avevano più contatti con il Servizio sociale e che la madre era ancora coinvolta in problemi legati alla tossicodipendenza (così la relazione inviata dai competenti Servizi sociali il 6 maggio 2024); successivamente la NO materna si è presentata due volte durante l'estate per chiedere notizie delle minori mentre la madre risultava detenuta presso la Casa Circondariale di Rebibbia (così la relazione inviata dai Servizi sociali il 25 settembre 2024); infine con la relazione di aggiornamento inviata il 12 giugno 2025 si è dato conto della circostanza che l'odierna appellante non era più reperibile presso i contatti dalla medesima indicati.
Passando invece alla condizione delle minori, collocate presso una coppia a partire da metà settembre 2024, dall'audizione dei collocatari svolta il 10 giugno 2025 è emerso
11 che le bambine sono serene, tanto che la più piccola, , è riuscita a recuperare le Per_1
lacune dovute alla molte assenze fatte durante l'anno a causa dei suoi problemi di salute (essendo la piccola affetta da diabete infantile); la più grande, è molto CP_1
protettiva verso la sorella e la sua patologia;
entrambe le minori si sono ben inserite sia a scuola che nella rete familiare e amicale della coppia collocataria e hanno manifestato il desiderio di assumere il loro cognome, tanto che hanno iniziato a firmarsi in tal modo. I genitori collocatari si sono dimostrati attenti a soddisfare i bisogni delle bambine: fanno praticare alle minori una attività sportiva (arrampicata)
e hanno intenzione di iscrivere la grande a una scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, avendo manifestato interesse per la musica;
stanno CP_1
facendo seguire con attenzione da una struttura ospedaliera la piccola, , perché Per_1
affetta da diabete infantile e la stanno aiutando a impratichirsi con un microinfusore per consentirle di essere più autonoma nel tenere sotto controllo la sua patologia;
infine stanno valutando il desiderio manifestato da entrambe le minori di praticare in aggiunta un ulteriore sport. Osserva quindi questo collegio che questo percorso – che in breve tempo ha già dato i suoi frutti, risultando le minori ormai serene nel nuovo ambiente familiare e avendo le stesse sviluppato un forte legame con i collocatari, tanto da voler essere chiamate con il loro cognome – non può essere interrotto se non con danni enormi per le minori medesime e non può essere in alcun modo giustificato, non rappresentando la famiglia d'origine una valida alternativa: e infatti né la madre
– nei cui confronti la sentenza n° 194/23 è definitiva non avendo la medesima proposto appello – né la NO sono state in grado di offrire loro un ambiente stabile e sereno in cui crescere;
inoltre sia la madre che la NO hanno interrotto i contatti con le due minori ancor prima che il Tribunale li vietasse;
infine è emerso che la madre è andata a trovare le minori in modo molto discontinuo e ha quindi cessato le visite.
Alla luce di quanto sin qui illustrato e diversamente da quanto affermato nell'atto di appello, non vi è dubbio che il comportamento tenuto fino a questo momento da parte di evidenzia una chiara difficoltà di quest'ultima di comprendere la Parte_1
realtà che la circonda e in particolare di identificarsi con la figura materna vicaria nei
12 confronti delle minori. Sottolinea peraltro questo collegio che non risulta prova dell'esistenza di un legame significativo tra la NO – che non ha mai protetto le bambine - e le nipoti, considerato che queste ultime non hanno mai fatto riferimento a lei o chiesto di incontrarla mentre erano ricoverate nella casa-famiglia.
Deve poi escludersi il ricorso ad altre risorse o figure familiari idonee e disponibili a prendersi cura delle minori, risorse che non sono note e che comunque non si sono costituite nel presente procedimento.
I menzionati numerosi e convergenti elementi sin qui descritti dimostrano, conclusivamente e riassuntivamente, non soltanto l'inadeguatezza genitoriale vicaria dell'odierna appellante – che non si è resa conto della tossicodipendenza della figlia,
, e che è assorbita dalla cura dell'altra figlia gravemente CP_3 Per_3
disabile - ma anche il concretizzarsi di un elevato rischio per le minori nel caso di un loro rientro presso la NO materna o di una loro prolungata istituzionalizzazione.
e erano, prima del loro collocamento presso CP_1 Persona_1
una famiglia collocataria, in una condizione di abbandono morale e materiale né transitoria né dovuta a forza maggiore e hanno bisogno di essere seguite, amate e accudite all'interno di una famiglia come quella che le ha accolte.
Sia la madre che la NO nel corso del procedimento hanno infatti dimostrato senza ombra di dubbio di non essere in grado non solo di curare adeguatamente le necessità delle bambine, ma altresì di non aver recepito in maniera costruttiva le indicazioni del
Tribunale e dei Servizi coinvolti.
È dunque da ritenere preminente l'interesse delle minori a crescere in un ambiente che sia in grado di contribuire con i giusti stimoli alla loro crescita.
L'assenza di un legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine da salvaguardare nell'interesse delle minori e la preponderante rilevanza della necessità per e di costruire un legame di attaccamento esclusivo nel contesto Per_1 CP_1
familiare che le ha accolte inducono questo Collegio a ritenere che non sia opportuno disporre la conservazione dei rapporti tra le indicate minori e la loro famiglia d'origine, dato che ciò potrebbe avere effetti destabilizzanti per le minori medesime. È infatti
13 principio ormai consolidato, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che
<… il giudice deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce […] una extrema ratio alla quale può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con
i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli art. 44 e segg.
Della legge n. 184 del 1983 e in particolare l'art. 44 lett. d) .>> (così Cass. n° 3643/20).
Nel caso di specie e per come sopra specificato, le minori non hanno mostrato di aver maturato uno specifico legame di attaccamento esclusivo nel contesto di origine. Deve poi tenersi conto che le minori - dapprima inserite in casa famiglia dall'ottobre 2022 e quindi collocate da un tempo significativo in un nucleo familiare così come stabilito nella sentenza impugnata - hanno ormai iniziato a costruire quel legame di attaccamento privilegiato che costituisce tutela primaria per una sana crescita: è dunque necessario salvaguardare tale condizione di attaccamento alla nuova realtà familiare, considerato l'impatto che la qualità del legame di attaccamento potrà avere sul futuro sviluppo delle minori (per le loro capacità cognitive, per la loro salute mentale e per la formazione di future relazioni), orientando la decisione per la salvaguardia del benessere di e di . La conservazione dei rapporti con la famiglia CP_1 Per_1
d'origine è infatti giustificata solo in presenza dell'interesse a ciò delle minori (e non invece esclusivamente degli adulti costituenti il nucleo familiare d'origine).
Per tali ragioni, nell'interesse primario di e di , CP_1 Persona_1
l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Per la natura della lite e l'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
14 LA CORTE
definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 194/23 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Roma, emessa l'11 maggio 2023 e depositata il 30 maggio
2023;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti nonché per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione l'8 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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