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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320 del R.A.G.C. relativo all'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], CF: C.F._1 Parte_2 [...]
, residenti in [...], elettivamente C.F._2
domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio dell'avv. Sergio Sparti che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c.,
- attori -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.da Controparte_1
Cavallarello snc, elettivamente domiciliato in Bagheria, via B. Mattarella n.108,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
presso lo studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], , Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo Campisi del foro di
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, nella Via Principe di Belmonte n. 94,
- terzo chiamato - avente oggetto: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. valore del procedimento: € 5.000,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 19.09.2024, tutte le parti concludono riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e come da note scritte tempestivamente depositate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione, notificato il 10 ottobre 2017, i SIi e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 167 emessa e pubblicata in data 12.09.2008 dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. distaccata di Bagheria, in riferimento al procedimento n. 26/2004 R.G., tra i sig.ri , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e . Parte_4 Parte_5
Gli opponenti, pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis, in via cautelare, disporre, anche inaudita altera per la provvisoria sospensione, fino all'esito del giudizio di opposizione, dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, n. 167/2008.
Nel merito, in fase rescindente:
- Accertare e dichiarare che la sentenza n. 167/2008 emessa dal Tribunale di Palermo sez. distaccata di Bagheria in virtù della quale intende agire il sig. Controparte_1
pregiudica il diritto di proprietà ed il possesso che i sigg. e Parte_2 Parte_1
hanno sull'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116 (dove sono allocati la
[...]
vasca dell'acqua e dell'autoclave);
- Accertare e dichiarare, per aver pretermesso dal giudizio n. 26 del 2004 R.G.A.C.
Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria –gli opponenti quali litisconsorti
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necessari, e comunque per tutti i sopra esposti motivi, che la sentenza n. 167/2008 risulta inutiliter data, e/o comunque nulla, annullabile, inefficace e/o non opponibile ai concludenti e comunque ingiusta nel merito e conseguentemente rimuoverla dal mondo del diritto con una delle superiori statuizioni o, in subordine, con qualsiasi altra statuizione che il tribunale riterrà di adottare;
- Conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto di Controparte_1
procedere, in virtù della predetta sentenza, ad esecuzione per la consegna delle chiavi
d'accesso dell'immobile sito al piano terra di via Trieste n. 116 in Aspra, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave, per le causali di cui sopra. in fase rescissoria
- Accertare e dichiarare, ove necessario anche in riforma della sentenza n. 167/2008, che
l'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave, è di proprietà esclusiva degli opponenti per averlo ricevuto in donazione dal padre con atto del 29 settembre 1999, rep. 39855, racc. 12722, del notaio Per_1
, e, in subordine, senza riconoscimento di altrui diritti e senza inversione dell'onere
[...]
probatorio, per averlo usucapito ex art. 1159 c.c. ovvero per usucapione ordinaria (anche in virtù dell'art. 1146 c.c.)
- Conseguentemente accertate e dichiarare che il sig. non ha diritto di Controparte_1
ricevere le chiavi dell'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave;
- Condannare, in caso di opposizione, il sig. alle spese, alle competenze ed Controparte_1
agli onorari del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese forfetarie, della cassa avvocati
e dell'I.V.A., nelle percentuali determinate dalla legge”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 28.12.2017 si costituiva il Sig. CP_1
chiedendo “1) Preliminarmente dichiarare improcedibili le domande spiegate
[...]
dagli opponenti per mancato esperimento della mediazione civile;
2) Dichiarare inammissibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate dagli opponenti;
3) Ritenere e dichiarare che il comparente, proprietario esclusivo dell'appartamento del primo piano, è comproprietario ex art.1117 cod.civ. della vasca condominiale e della relativa autoclave, dell'edificio sito in Aspra, via Trieste n.116, compreso l'impianto idrico comune, dalla vasca sino al lastrico solare, con il recipiente d'acqua posto sul lastrico solare, nonché per titolo, ed ove occorra, ai sensi dell'articolo 1062 cod.civ. condannare anche gli opponenti, in solido con il SI a dismettere il cancelletto apposto Controparte_2
all'area di accesso al sottoscala condominiale, dove sono collocati la vasca idrica condominiale e l'autoclave, o a consegnare al comparente le chiavi del cancelletto medesimo;
4) Condannare gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio oltre gli accessori di legge”.
Nessuno si costituiva per il convenuto , malgrado la Controparte_2
regolare notifica dell'atto di citazione.
In data 19.01.2018, gli opponenti proponevano istanza d'inibitoria ed il
Tribunale, con ordinanza resa in data 06.02.2018, rigettava la relativa istanza dichiarandola inammissibile.
Assegnati ad entrambe le parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 16.10.2018, le parti costituite chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti del convenuto , ancora non Controparte_2
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costituito, insistendo comunque ciascuna parte costituita nei propri atti difensivi già depositati.
A seguito di autorizzazione del Giudice all'integrazione del contraddittorio, il convenuto notificava a atto di citazione Controparte_1 Controparte_2
per integrazione del contraddittorio e, in data 24.04.2019, si costituiva il convenuto SI , chiedendo “- Rigettare ogni pretesa del sig. Controparte_2
perché infondata in fatto e diritto. Controparte_1
- In subordine, nel caso in cui accertasse la comproprietà della cisterna, recipiente, autoclave, condannare il sig. a corrispondere al sig. le somme da Controparte_1 Controparte_2
questi spese per la realizzazione della cisterna, dell'autoclave e del recipiente nonché le somme corrisposte all' da quantificarsi complessivamente in euro 5.000,00 o CP_3
quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
- In ogni caso accertare e dichiarare che il sig. ha apportato, contro la Controparte_1
volontà del comparente, una modifica all'impianto idrico per cui è causa, attraverso la collazione di tubature con relativo contatore interno, che, intercettando l'impianto presente gli consente di pescare acqua direttamente dalla vasca, e conseguentemente condannare controparte a ripristinare lo stato dei luoghi”.
A seguito della costituzione di , il Sig. in Controparte_2 Controparte_1
data 20.05.2019, depositava note da allegare al verbale dell'udienza del
21.05.2019, contestando le domande formulate da e così Controparte_2
concludeva: “ 1) A seguito della costituzione del chiamato in causa, Controparte_2
e delle sue difese, in particolare quella spiegata alla pag. 2 righi 20-21-22-23 della sua comparsa di costituzione, chiede condannarsi unitamente agli attori alla Controparte_2
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chiusura del vano porta che mette in comunicazione il magazzino di pianoterra con la scala condominiale;
2) Dichiarare inammissibili le domande spiegate dal chiamato in causa, _2
e prescritte le pretese creditorie di cui alla domanda riconvenzionale spiegata;
[...]
chiede i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. con decorrenza 1 luglio 3) Accogliere tutte le domande spiegate dal convenuto (precisato Controparte_2 Controparte_1
all'udienza del 21.05.2019) nella comparsa di risposta, e nell'atti di citazione per chiamata;
4) Chiede la concessione dei termini ex art.183 VI comma c.p.c.”.
Il Giudice, all'udienza del 21.05.2019, fissava i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 29.10.2019.
In data 21.12.2021, il presente giudizio – dopo tanti rinvii ed il susseguirsi di diversi giudici – veniva assegnato a questo G.O.P. la quale, all'udienza del
21.07.2022, rinviava il procedimento all'udienza del 06.10.2022 ed assegnava alle parti termine sino al 15.09.2022 al fine di formulare reciprocamente e scambiarsi le rispettive proposte conciliative.
Risultando vane le proposte conciliative delle parti, il Giudice in data
12.01.2023, disponeva CTU al fine di: “descrivere lo stato dei luoghi dell'immobile per cui è causa, sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116/118, evidenziando le differenze con la planimetria depositata agli di causa come all. 4 all'atto di citazione;
accertare se l'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, per cui è causa
(comprensivo dell'ambiente pertinenziale delimitato dal cancelletto per cui è causa), corrisponde, per descrizione e dimensioni, all'immobile oggetto della donazione del 29
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settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar agli atti di causa;
Persona_1
accertare, mediante accesso nell'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n.
116, piano primo, se è presente all'interno dell'appartamento del sig. una Controparte_1
modifica dell'impianto idrico che gli consente di attingere acqua direttamente dalla vasca presente al piano terra;
accertare lo stato del cavedio condominiale dell'edificio sito in
Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116 e se vi siano restringimenti che impediscono il passaggio di tubature;
accertare che l'impianto idrico dell'edificio sito in Aspra, via Trieste
n.116, si diparte dalla vasca condominiale, al piano terra, e tramite autoclave e tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio, raggiunge un serbatoio condominiale sul lastrico solare, dal quale altro tubo serve tutte le unità immobiliari sottostanti;
accertare eventuali impedimenti od opere necessarie per mantenere il corretto funzionamento dell'impianto idrico condominiale a servizio di tutte le unità immobiliari, con la eventuale installazione dei misuratori interni, per il consumo dell'acqua, o la verifica del loro funzionamento, ed in particolare accertare se è stata apposta una saracinesca alla tubazione condominiale, all'altezza del II piano, che impedisce il defluire dell'acqua dal recipiente sino al primo piano;
acquisire la autorizzazione rilasciata dal Comune di Bagheria per l'apertura della porta che mette in comunicazione il magazzino di piano terra dei figli di _2
e , con la scala condominiale, e l'esistenza agli atti
[...] Parte_1 Parte_2
del consenso dei condomini;
accertare che è stata apposta una nuova autoclave e realizzato un baypass idraulico che impedisce all'acqua potabile di immettersi nella vasca condominiale, che è stata staccata dall'impianto idrico e resa inutilizzabile;
determinare le opere da eseguire per il ripristino del passaggio dell'acqua dall'impianto idrico condominiale, nonché per il funzionamento della autoclave e della luce della scala;
”.
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Espletata la CTU, venivano ammesse le prove per testi sia dirette che contrarie di tutte le parti del presente giudizio.
Escussi i testi ammessi, all'udienza del 16.05.2024, le parti tutte dichiaravano di rinunciare all'escussione degli altri testi, sia alla prova diretta che contraria e il Giudice pertanto fissava l'udienza del 19.09.2024 a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni, assegnato termine per il deposito delle relative note scritte.
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, rassegnate da tutte le parti nelle rispettive note scritte, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti argomentazioni.
Condizione di procedibilità:
Il convenuto, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda di usucapione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata dal predetto convenuto nella comparsa di costituzione, ma il Tribunale non provvedeva a fissare il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Sul punto, la Corte d'Appello di Milano (cfr. Corte d'Appello di Milano,
Sez. I, 24 febbraio 2022, n. 624), ha così statuito: “a prescindere dalla riconducibilità della materia in oggetto tra le controversie per le quali il procedimento di
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mediazione è obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5). Quando la mediazione non è stata esperita, il giudice, se la rileva entro tale termine, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
Peraltro, aggiunge la Corte: “va osservato che dal mancato esperimento
della procedura di mediazione, quand'anche obbligatoria, non deriverebbe
come conseguenza l'improcedibilità, né la rimessione al giudice di prime
cure ex art. 354 c.p.c., ma solo la concessione di un termine per consentire
alla parte onerata di promuovere il procedimento e, solo nell'ipotesi di
inerzia da parte del soggetto onerato, la statuizione di improcedibilità
(Cass. SU 19596/2020; Cass. 159/2021)”.
Per quanto sopra esposto, l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento, tanto più che il Tribunale non ha mai onerato parte opponente di introdurre il procedimento di mediazione, talché nessuna improcedibilità
può essere pronunciata in fase decisionale.
Sulle domande di parte attrice:
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito si osserva che con l'atto introduttivo, gli attori assumono che la sentenza n. 167/2008, intervenuta tra i SIi , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e avrebbe leso il proprio diritto Parte_4 Parte_5
di proprietà e possesso esercitato in capo al bene che gli sarebbe stato donato
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dal padre, , oggi convenuto, con atto di donazione del Controparte_2
29.09.1999.
Conseguentemente, gli attori chiedono che la sentenza de qua debba dichiararsi nulla, annullabile, inefficace e/o non opponibile agli stessi in quanto, litis consorti necessari che sarebbero stati pretermessi nel giudizio portante il n. 26/2004 R.G., definitosi con la sentenza n. 167/2008, oggetto di opposizione.
Nella specie, gli attori assumono che l'atto di donazione del 29.09.1999, oltre agli altri beni immobili, avrebbe ad oggetto anche il vano sito al piano terra contenente l'autoclave e la cisterna d'acqua e, pertanto, a nessun altro dovrebbe essere consentito l'esercizio del diritto di proprietà ed il possesso del relativo vano e dell'autoclave e della cisterna d'acqua.
A sostegno di ciò gli attori hanno prodotto in giudizio anche la planimetria catastale del piano terra del 1976 (di cui fa proprio menzione l'atto di donazione de quo a pag. 2 righi 7-9).
Pertanto, il diritto degli opponenti troverebbe riscontro nell'atto di donazione del 29.09.1999.
In realtà quanto assunto dagli attori non corrisponde al vero poiché, da un'attenta lettura dell'atto di donazione, sopra menzionato, si evince chiaramente che, in favore degli attori, il predetto atto ha ad oggetto esclusivamente i seguenti beni: “1) casetta sita in Bagheria, frazione Aspra, via
Luigi Rizzo n. 33, composta di tre piccoli vani al piano terra e di un vano al piano primo;
…….
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2) vano di piano terra sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, della superficie
di metriquadrati 60 (sessanta), confinante con via Trieste, eredi Persona_2 [...]
Via Fiume d'Italia; Annotato al catasto urbano del comune di Bagheria Persona_3
alla partita 1000312, scheda 138/1976 cat. C/2, mq. 60, via Trieste n. 116 p. T, rcl.
72.000; 3) terreno sito in Bagheria, contrada Piano Politi…….”. All'art. 2 del predetto atto di donazione è disposto che “La donazione viene fatta e rispettivamente accettata per le dette unità immobiliari nello stato di fatto e di diritto attuale
(come pertanto da planimetria catastale prodotta del 1976), con tutti gli accessori
………, comproprietà, …… servitù attive e passive (come quelle acquisite per destinazione del padre di famiglia) ….. ed altresì con la comproprietà, nelle quote di legge, della cisterna d'acqua e relativa autoclave”.
Il padre degli attori, SI , nonché convenuto nel Controparte_2
presente giudizio, ha circoscritto il diritto di proprietà esclusivo degli stessi disponendo che devono rimanere in comunione con gli altri condomini determinati beni, come appunto la cisterna d'acqua e relativa autoclave.
Anche di tale tenore è l'atto di donazione del 08.01.1998, con il quale
(1909) donava agli attori, al convenuto e Controparte_4 Controparte_2
a (del 1951) piena proprietà del bene immobile sito al piano Controparte_4
terzo in Bagheria, via Trieste n. 116.
All'ultimo periodo della pag. 1 di tale atto di donazione è disposto che
“L'immobile donato si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova
…….. con la quota di comproprietà sulle parti condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, ivi compresa la cisterna d'acqua e della relativa autoclave ....”.
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Pertanto, analizzando attentamente i titoli sopra menzionati, ovvero le due donazioni, risulta chiaro come il vano su cui insistono la cisterna d'acqua, la relativa autoclave e gli stessi sono di comproprietà con gli altri condomini, compreso il sig. , oggi convenuto. Controparte_1
Alla data dell'8.01.1998, gli attori riconoscono la comproprietà sulle parti condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. comprese la cisterna d'acqua,
l'autoclave e il luogo in cui gli stessi si trovano.
Le argomentazioni sopra esposte, suffragate dalla documentazione versata in atti, escludono la fondatezza dell'assunto degli opponenti in quanto in palese contraddizione con l'atto di donazione dagli stessi citato.
A ciò si aggiunga che, il dante causa degli attori ( ), in seno Controparte_2
al giudizio recante il n. 26/2004 R.G., esponeva che il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave, siti al piano terra in Bagheria, via Trieste n. 116, sono in realtà condominiali tant'è che giustificava l'apposizione del cancelletto
“per ragioni di sicurezza”, senza mai dichiararsi l'unico proprietario del bene de quo.
Infatti, anche il Tribunale, nella sentenza n. 167/2008 (oggi impugnata), ha riconosciuto la natura condominiale del luogo in cui sono collocate la cisterna d'acqua e la relativa autoclave tant'è che ha disposto che “La domanda di volta ad ottenere la condanna di a eliminare il Controparte_1 Controparte_2
cancelletto arbitrariamente apposto come recinzione dello spazio di piano terra di via Trieste
n. 116 dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave può trovare accoglimento nei limiti di quanto segue. Lo stesso ammette di avere apposto il cancelletto Controparte_2
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in questione dichiarando tuttavia di averlo apposto per ragioni di sicurezza.
Conseguentemente, considerato che il piano terra di via Trieste ove si trova allocata la vasca dell'acqua e dell'autoclave sembra essere di natura condominiale (in assenza di contestazione sul punto) e che ragioni di sicurezza hanno indotto ad apporre il Controparte_2
cancelletto in questione, si ritiene opportuno onerare il sig. a consegnare Controparte_2
le chiavi del suddetto cancelletto al sig. (odierno concludente) onde Controparte_1
consentire anche allo stesso l'utilizzo della porzione in questione”.
Gli attori, a fondamento delle loro domande, assumono che il vano contenente l'autoclave e la cisterna di acqua fosse di loro proprietà esclusiva non solo sulla base della donazione del 29.09.1999 ma anche sulla base della planimetria catastale del 1976 relativa all'immobile di cui trattasi.
Nella specie, gli attori assumono che nei 60 mq di cui all'atto di donazione e planimetria catastale, sopra menzionati, rientra il vano oggetto del presente giudizio.
Sul punto, questo Giudice con provvedimento del 08.02.2023 ha dato incarico all'Ing. al fine di “a) descrivere lo stato dei luoghi Persona_4
dell'immobile per cui è causa, sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116/118, evidenziando le differenze con la planimetria depositata agli di causa come all. 4 all'atto di citazione;
b) accertare se l'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, per cui è causa (comprensivo dell'ambiente pertinenziale delimitato dal cancelletto per cui è causa), corrisponde, per descrizione e dimensioni, all'immobile oggetto della donazione
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del 29 settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar agli atti di Persona_1
causa;….”
Riguardo al quesito a) il CTU mette in confronto la planimetria del 1976, indicata nell'atto di donazione del 29.09.1999 con la planimetria del 2012, aggiornata a seguito di presentazione della SCIA n. 52 del 08.02.2012 e corrispondente allo stato attuale dell'immobile di cui trattasi.
Ebbene, il CTU ha rilevato che, rispetto all'originaria disposizione dell'immobile oggetto di causa, sono state apportate diverse modifiche come, per esempio, la realizzazione del W.C., di un vano sottostante il vano W.C., del locale principale e della retrobottega.
Invece per quanto riguarda il superiore quesito b), con la bozza di relazione, il
CTU – facendo riferimento all'atto di donazione del 29.09.1999 - assume che
“Le informazioni riportate nel suddetto atto non non menzionano la presenza di W.C. con anti W.C., ne riportano informazioni sul ripostiglio.
Ad oggi, ai 60 mq circa citati nell'atto di donazione, si arriva considerando anche i circa 5 mq del vano sottoscala ove trova alloggio la vecchia vasca condominiale e il gruppo motore per l'approvvigionamento.
Queste informazioni, unitamente alla planimetria catastale d'impianto (all. 4) fanno dedurre che il vano sottoscala sia sempre stato una pertinenza del piano terra” (pag. 6 della relazione tecnica).
Invero con la relazione definitiva, a seguito delle osservazioni dei tecnici di parte, il CTU poi assume che non può darsi una risposta al quesito b) in quanto “con tutte le problematiche derivanti da inevitabili errori di graficismo oltre che di
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approssimazione nella misurazione su carta, non si può determinare sulla planimetria
d'impianto (non corrispondente oggi al reale stato dei luoghi) una misurazione precisa che faccia inequivocabilmente ritenere corretta l una o l'altra ipotesi” (cfr. pag. 4 penultimo periodo della relazione finale).
Su tale aspetto, la relazione peritale appare molto generica non avendo il CTU risposto, in maniera chiara e specifica, al quesito posto da questo Giudice e relativo alla descrizione e relativa dimensione dell'immobile oggetto della donazione del 29 settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar Per_1
agli atti di causa.
[...]
D'altra parte, si rileva che l'atto di donazione sopra richiamato, per l'immobile de quo, fa riferimento ad un solo vano e non parla di alcuna pertinenza.
L'Arch. , CTP nominato dal convenuto, , ha evidenziato Per_5 Controparte_1
che, dalla visura catastale, si evince “che la superficie dell'immobile di piano terra dichiarata in Catasto è pari a 44 mq”.
Ed ancora, “Infatti, come meglio esplicitato nelle planimetrie allegate, l'immobile nella piantina catastale del 1976 ha una superficie di mq 59,47 (circa 60 mq) e nella successiva catastazione del 2012 arriva a mq 59,47 (circa 60 mq) sempre escludendo dal calcolo il vano scala”.
Pertanto, come osservato dall'Arch. , nei 60 mq di cui all'atto di Per_5
donazione del 29.09.1999, va escluso il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sia perché a contrario l'atto avrebbe indicato nella sua descrizione la presenza di ben 2 vani e non 1 e sia perché, se fosse stato fatto riferimento anche al vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sicuramente la
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misurazione del “singolo vano” sarebbe stata di almeno 65 mq e non di 60 mq.
Per quanto sopra esposto, appare evidente che il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave non è di proprietà esclusiva degli attori SIi
[...]
e e, pertanto, nessun pregiudizio è Parte_1 Parte_2
stato arrecato agli stessi in forza della sentenza n. 167/2008 emessa e pubblicata in data 12.09.2008 dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. distaccata di Bagheria, in riferimento al procedimento portante il n. 26/2004 R.G., tra i sig. , , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 [...]
e Parte_4 Parte_5
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto delle domande formulate dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto.
Domanda di usucapione ventennale e decennale:
Gli attori, con l'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c., hanno chiesto - in via subordinata - accertarsi che un loro diritto di usucapione sul vano rientrante tra i beni comuni ex art. 1117 c.c., compresi i relativi manufatti (cisterna d'acqua e autoclave), sia stato pregiudicato dalla sentenza n. 167/2008.
Ovvero chiedono riconoscersi l'acquisto a non domino facendo decorre il preteso possesso ininterrotto dal 1999 per l'usucapione abbreviata (quindi basandosi sull'atto di donazione del 29.09.1999) e/o dal 1995 per l'usucapione ordinaria.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In entrambi casi, se fosse riconosciuto tale diritto, esso sarebbe maturato il primo all'anno 2009 e il secondo all'anno 2015.
Alla luce di quanto esposto, l'acquisto per usucapione chiesto dagli attori per un bene che verrebbe pregiudicato da una sentenza pronunciata in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, costituisce: a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (acquisto a non domino per usucapione nella specie) se lo stesso sia maturato successivamente alla formazione del titolo esecutivo (nella specie nel 2008); b) una pretesa incompatibilità con l'effetto esecutivo della sentenza opposta, se il diritto (acquisto per usucapione) sia maturato anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
Proprio in termini il Supremo Collegio ha confermato il principio giusto cui
“Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene” pregiudicato “per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva” (Cass. Civ.
Sez. III 26.05.1970 n. 9720 Giust. Civ. Mass. 2020).
Con riferimento alla fattispecie in esame, la domanda degli attori non merita accoglimento, atteso che assumono che gli effetti dell'usucapione si sarebbero compiuti dopo la formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, in questa sede, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
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In ogni caso, si osserva che gli attori chiedono accertarsi l'acquisto della proprietà del vano de quo, contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave, mediante l'istituto dell'usucapione.
Nella specie, gli attori fanno riferimento dapprima all'usucapione abbreviata disposta dall'art. 1159 c.c. e poi all'usucapione ordinaria di 20 anni giusto il combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c.
Acquisto della proprietà a non domino ex art. 1159 c.c. del bene immobile oggetto del presente giudizio:
L'art. 1159 comma I c.c. dispone che “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, gli attori sostengono che sarebbe applicabile l'ipotesi contemplata dalla norma appena richiamata.
Ed invero, secondo gli attori (in buona fede), si sarebbe maturato il termine breve (dieci anni) per l'acquisto ad usucapionem sull'immobile in contestazione, perché pervenuto da parte del dante causa ( ), che non era Controparte_2
proprietario del predetto immobile ed in forza di un titolo idoneo a trasferire
(l'atto di donazione del 1999) debitamente trascritto (in data 04.10.1999).
Per questi motivi
, deve loro riconoscersi il diritto di proprietà del bene immobile di cui trattasi.
In realtà, questo Decidente non ravvisa l'esistenza di tali necessari per tale tipo di acquisto a non domino.
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Invero, non può essere riconosciuta alcuna usucapione decennale agli attori in quanto da un lato difettano della buona fede e dall'altro il titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà non ha ad oggetto quel bene immobile determinato.
La norma infatti statuisce che il titolo idoneo a trasferire la proprietà del bene immobile deve contenere appunto quel bene che in realtà non è di proprietà dell'alienante, ovvero nella specie del donante.
Nell'atto di donazione, oggetto di causa, sono stati trasferiti solo beni che competono al donante;
il donante non ha mai disposto di beni in via esclusiva che non gli competevano.
Infatti, per il bene di cui trattasi si parla di quote in comproprietà con altri soggetti, come quella spettante al Sig. . Controparte_1
Mette conto poi evidenziare che, quanto disposto nell'atto di donazione de quo, è stato confermato dalle dichiarazioni dello stesso donante, odierno convenuto, SI , dante causa degli attori, in seno al Controparte_2
procedimento n. 26/2008 R.G. conclusosi con sentenza n. 167/2008.
A seguito di tali dichiarazioni, infatti, nella parte motiva della sentenza de qua, il Giudice così concludeva: “Conseguentemente, considerato che il piano terra di via
Trieste ove si trova allocata la vasca dell'acqua e dell'autoclave sembra essere di natura condominiale (in assenza di contestazione sul punto)” ed ancora: “Relativamente al cancelletto apposto per recingere il luogo in cui vi è allocata la cisterna, (il SI
) precisava di averlo apposto per ragioni di sicurezza”. Controparte_2
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In definitiva, , dante causa degli attori, nonché convenuto, Controparte_2
non ha mai contestato il diritto di comproprietà del vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave in capo a tutti i condomini, incluso il sig.
nel rispetto di quanto disposto nell'atto di donazione del Controparte_1
29.09.1999, e non si è mai qualificato proprietario esclusivo del vano oggetto di causa.
Il predetto , invece, per il bene in questione, ha trasferito Controparte_2
semplicemente la quota di comproprietà e non la proprietà esclusiva dello stesso.
Per tali motivi, non è condivisibile l'assunto degli attori, i quali hanno sostenuto che il loro dante causa avrebbe trasferito (malgrado non fosse proprietario) la proprietà esclusiva del vano;
pertanto, il caso di specie non può rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1159 c.c. e non può essere riconosciuto agli attori alcun acquisto della proprietà del bene immobile, oggi in contestazione, mediante usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.
Acquisto della proprietà a non domino ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1158 c.c. del bene immobile oggetto del presente giudizio
(usucapione ventennale):
Gli attori assumono altresì che, se non può essere riconosciuto l'acquisto a non domino del vano di cui trattasi ex art. 1159 c.c. allora il medesimo sarebbe stato acquistato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158
c.c.
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Nella specie, gli attori assumono che per 20 anni hanno posseduto ininterrottamente il bene immobile di cui trattasi sommando il possesso esclusivo esercitato dal loro dante causa, ovvero dal SI _2
, nonché convenuto, al loro possesso esclusivo come disposto
[...]
dall'art. 1146 c.c.-
Assumono che il proprio genitore e dante causa, SI , Controparte_2
avrebbe apposto il cancelletto per evitare l'ingresso al vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sin dal 1995 esercitando di fatto il possesso esclusivo dello stesso.
Quindi, gli attori assumono di aver esercitato il possesso esclusivo del vano di cui trattasi per più di 20 anni a partire dal 1995.
Gli attori, tuttavia, nel computo dei calcoli non tengono in considerazione, quale termine interruttivo l'instaurazione del giudizio recante il n. 26/2004
R.G. ma, probabilmente, solamente la comparsa di costituzione di CP_1
in cui per la prima volta la domanda di dismissione del cancelletto o
[...]
consegna delle chiavi del cancelletto di accesso al vano di cui trattasi è stata rivolta nei confronti degli attori.
Quindi il termine di 20 anni per l'usucapione ventennale sarebbe abbondantemente trascorso alla data del 28.12.2017, giorno in cui CP_1
si è costituito nel presente giudizio chiedendo la condanna anche agli
[...]
stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancello (dal 1995 al 2017 decorrono 22 anni).
Requisiti per l'acquisto della proprietà per usucapione:
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Sul punto costituisce principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità la statuizione giusta cui: “in tema di possesso ad usucapione di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una SIia di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. civ. 22.07.2003 n. 11419).
La Suprema Corte, a tal uopo, ha, testualmente, statuito: “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. benpuò configurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2007, n. 15446)
Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di
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buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr: Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte con la sentenza n. 9325/2011 ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa),
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bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie, non è stata provata.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che la domanda formulata dagli attori, sia pure in via subordinata, non merita accoglimento non ravvisandosi i requisiti necessari richiesti dalla norma in commento.
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Come già sopra esposto, va evidenziato che il dante causa degli attori, ovvero il SI , convenuto nel presente giudizio, sia con l'atto di Controparte_2
donazione del 29.09.1999 sia col comportamento assunto nel giudizio del
2004 ha sempre riconosciuto la comproprietà dell'odierno concludente in seno al vano di cui trattasi.
Infatti, nel giudizio del 2004 il SI ha sempre Controparte_2
dichiarato di aver messo il cancelletto solo per motivi di sicurezza senza addurre di essere esclusivo proprietario del relativo vano;
pertanto, il requisito dell'interversione del possesso per l'usucapione ventennale non è stato soddisfatto dagli attori in capo al possesso del proprio dante causa.
All'uopo, certamente sino alla data dell'atto di donazione del 29.09.1999 nessun possesso esclusivo ininterrotto dal quale possa presumersi l'interversione del possesso può essere riconosciuto al SI _2
.
[...]
Pertanto, il nuovo termine ventennale ad usucapionem deve computarsi dal
30.09.1999 dagli attori.
Per giungere a 20 anni di possesso ininterrotto ai fini dell'usucapione ventennale a decorrere dal 30.09.1999 bisogna giungere al 30.09.2019 senza che altri soggetti interrompano il possesso ininterrotto degli attori.
Invero, alla data del 28.12.2017, il sig. si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio chiedendo la condanna anche agli stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancello,
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interrompendo così il termine di 20 anni per l'usucapione ventennale che si sarebbe maturato in data 30.09.2019.
Comunque sia, non si comprende, stante che gli stessi attori parlano di possesso ininterrotto per 20 anni, come mai il loro dante causa ancora possedeva le chiavi sino agli anni 2017-2018; il possesso ininterrotto uti dominus dovrebbe valere anche nei confronti degli altri condomini ma così non sembra.
Infatti, il SI è proprietario dell'appartamento sito al Controparte_2
secondo piano, e deteneva le chiavi del cancelletto di accesso alla vasca e all'autoclave sino agli anni 2017-2018, tant'è che in data 21.03.2018 è stato il SI a consegnare dette chiavi al Sig. . Controparte_2 Controparte_1
Se fosse vero l'assunto degli attori di aver usucapito il bene di cui trattasi avrebbero dovuto avere solo loro le chiavi del cancelletto e non un altro condomino, segno che trattasi di comproprietà; il possesso ad usucapionem non può che essere esercitato solo da colui che assume sussistente la situazione di fatto altrimenti si parlerebbe di compossesso tipico della comproprietà.
Invero, il convenuto, con prova per testi diretta e contraria Controparte_1
articolate nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. ha dato prova del fatto che innanzitutto sino alla morte della SIa Controparte_4
(1909), avvenuta in data 03.11.1998, o meglio sino ai due anni successivi, quindi sino al 2000, nessun cancelletto era posto ad impedimento dell'entrata del vano di cui trattasi;
tanto è stato confermato dal teste Parte_3
fratello di e del convenuto ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
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nonché zio degli odierni attori;
l'inesistenza del cancelletto di cui trattasi sino a quel periodo è stata confermata anche dal SI (1971) Parte_1
e (1972) (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024). Parte_1
Pertanto, sicuramente sino al 2000 non vi era alcun cancelletto posto nel vano di cui trattasi.
Qualunque prova degli attori non vale a superare l'interruzione spiegata dal convenuto con la costituzione nel presente giudizio il 28.12.2017 con la quale ha chiesto la condanna anche agli stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancelletto.
Per tali motivi anche la domanda subordinata di acquisto della proprietà a non domino mediante l'usucapione ventennale non coglie nel segno e va rigettata.
Impianto idrico per comune destinazione del padre di famiglia di CP_4
(1909):
[...]
Come dichiarato dal teste all'udienza del 22.02.2024 Parte_3
“la palazzina è stata realizzata con la cisterna e l'autoclave; preciso che l'acqua, che riempiva la vasca, saliva con l'autoclave e quando mancava la luce, proveniva dal recipiente della terrazza per caduta”.
Tale circostanza è stata confermata altresì dal teste (1971) Parte_1
ed altresì dal teste (1972) “Posso dire che il sistema era semplice, Parte_1
nel senso che c'era una vasca di accumulo posto a piano terra, sotto la scala, la prima rampa di scala, con un autoclave prelevava l'acqua, forniva l'acqua agli appartamenti e dai recipienti che erano posti sul tetto;
….. i recipienti servivano quando mancava l'energia elettrica e per caduta l'acqua arriva negli appartamenti ….. preciso che attraverso il
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portoncino si entra all'interno dell'ingresso e di fronte c'è una rampa di scala;
accanto alla scala c'è un vano dove si trovano la vasca e l'autoclave; prima l'ingresso a questo vano era libero, poi è stato messo un cancelletto che ne impedisce l'ingresso agli altri condomini;
…. Il cancelletto è stato posto dopo due anni dalla morte della nonna (1998)”.
Il CTU nella sua relazione tecnica datata 18.07.2023 (paragrafo e) esponeva che “a piano terra esiste una vasca condominiale oggi non utilizzata e non connessa all'ancora esistente tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio”; il CTU ha confermato che nel sopralluogo eseguito il 27.06.2023 (paragrafo e) “è stata collegata alla suddetta tubazione l'autoclave condominiale esistente ed è stato possibile accertare il corretto funzionamento della suddetta tubazione che dal piano terra approvvigiona i tre serbatoi, presenti sul tetto, che, a loro volta, alimentano gli immobili posti ai sottostanti piani con esclusione del locale commerciale posto al piano terra che gode di autonomo approvvigionamento idrico”.
Quanto accertato dal CTU conferma le dichiarazioni sopra riportate dai testi e l'esistenza dell'impianto idrico dalla vasca condominiale ai serbatoi mediante una tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio che porta l'acqua dalla vasca ai serbatoi posti sulla terrazza e di poi ai singoli appartamenti dei piani sottostanti.
Di contro, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni del teste CP_4
(1951) la quale, da un lato, riconosce l'esistenza della vasca assumendo
[...]
però che sarebbe stata sostituita, a fronte del palese accertamento del CTU di una realizzazione della stessa coeva alla realizzazione dell'edificio (paragrafo e) della CTU) e, dall'altro, riconosce che anche i conduttori dell'appartamento di
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primo piano, di proprietà di utilizzavano l'impianto idrico Controparte_1
proveniente dalla vasca condominiale e che le uniche questioni insorte riguardavano il pagamento delle bollette.
Alla luce degli accertamenti del CTU che ha eseguito anche un saggio sull'impianto idrico (lett. i) della CTU del 18.07.2023) risulta palesemente inattendibile la dichiarazione resa dal teste (1951) (lett. c) Controparte_4
all'udienza del 07.03.2024 di non sapere rispondere se l'appartamento di primo piano del convenuto, fosse servito dall'acqua che Controparte_1
raggiungeva il recipiente sul terrazzo dalla vasca condominiale di piano terra.
Per quanto sopra esposto, si può desumere che, sin dalla costruzione della palazzina a cura dei SIi (1909) e coniuge, per Controparte_4
destinazione del padre di famiglia (ex art. 1062 c.c.) l'impianto idrico ha origine dal vano, dove è collocata la vasca condominiale, oggetto del presente giudizio al quale pertanto potevano accedere tutti i condomini dell'edificio, pertanto, anche sotto tale profilo non poteva riconoscersi alcuna usucapione.
Parimenti, ne discende il diritto del convenuto ( ad essere Controparte_1
riconosciuto comproprietario ex art. 1117 c.c. e ad ottenere in via definitiva la dismissione del cancelletto apposto nell'area di accesso al vano condominiale o mantenere copia delle chiavi già consegnate.
Il CTU nella sua relazione del 18.07.2023, paragrafo h), ha accertato che l'impianto idrico è stato scollegato dalla vasca condominiale.
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Dalle stesse foto eseguite dal CTU risulta che l'autoclave è collegata ad una sorte di bay pass, intercetta l'acqua comunale prima di immettersi nella vasca condominiale medesima.
Trattasi di circostanza risultata in corso di causa a seguito di detto accertamento ed il concludente ha diritto al ripristino all'uso comune della vasca condominiale.
Il medesimo CTU ha accertato che è possibile l'utilizzazione della vasca e
“non si ritiene che vi siano motivi ostativi per ripristinare l'impianto mediante collocazione di una pompa sommersa collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura”.
Il CTU, rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP del 15.09.2023, fa riferimento ad un rispetto di distanze legali della vasca dai confinanti, senza che tanto abbia formato oggetto di domanda, ne vi sia alcuna richiesta di terzi, unici legittimati a farla valere.
Parimenti l'aspetto igienico sanitario è compito di autorità amministrativa in ordine al futuro uso della vasca e non incide sul diritto alla comproprietà della stessa.
Ne discende che va ripristinato il collegamento tra l'autoclave e la vasca condominiale e va apposto nella stessa una pompa sommersa collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura.
Quanto già illustrato e dedotto nei confronti degli attori vale anche per le richieste formulate dal chiamato . Controparte_2
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Non può trovare ingresso alcuna delle domande spiegate con la comparsa di costituzione del 24.04.2019 perché le richieste di rimborso di spese sono prescritte come già eccepito e comunque non documentalmente provate.
Anche la domanda sub 2) della comparsa di risposta del chiamato non può trovare ingresso perché come accertato dal CTU, nessuna modifica il convenuto, ha apportato all'impianto idrico coevo alla Controparte_1
realizzazione dell'edificio, che si diparte dalla vasca condominiale, raggiunge i recipienti posti sopra all'ultimo piano e ridiscende alle singole unità immobiliari (cfr. paragrafi e), f) della CTU del 18.07.2023).
Invero, risulta a pag. 9 lett. g) della CTU del 18.07.2023 che “da quanto emerso dalla ricerca eseguita presso il competente ufficio comunale di Bagheria, non è stato rinvenuto alcun elaborato progettuale a corredo di qualsivoglia titolo abilitativo che giustifichi
l'apertura della porta che mette in comunicazione il magazzino di piano terra con la scala condominiale”.
È di tutta evidenza che detta apertura è abusiva e che è stata realizzata senza il consenso degli altri condomini compreso il convenuto, e Controparte_1
deve essere chiusa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto delle domande spiegate da parte attrice e dal terzo chiamato, perché infondate in fatto ed in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, aggiornato al
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
DM n. 147/2024 e per lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto dell'attività effetivamente svolta.
I compensi, liquidati al CTU con separato decreto reso in data 22.09.2023, devono essere posti – definitivamente - a carico degli attori e dal terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda di usucapione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, per come argomentato in parte motiva;
- dichiara inammissibili e, pertanto, rigetta le domande tutte spiegate dagli attori, per come argomentato in parte motiva;
- ritiene e dichiara che il Sig. proprietario esclusivo Controparte_1
dell'appartamento del primo piano, è comproprietario ex art. 1117 c.c. della vasca condominiale e della relativa autoclave, dell'edificio sito in Aspra, via
Trieste n.116, compreso il vano dove insistono e l'impianto idrico comune, dalla vasca sino al lastrico solare, con il recipiente d'acqua posto sul lastrico solare, nonché per titolo;
- visto l'art. 1062 c.c., condanna gli attori, in solido con il SI _2
, a dismettere il cancelletto apposto all'area di accesso al sottoscala
[...]
condominiale, dove sono collocati la vasca idrica condominiale e l'autoclave, ovvero, a consegnare al sig. le chiavi del cancelletto Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
medesimo, ripristinando come suggerito dal CTU l'impianto originario mediante collocazione di una pompa sommersa nella vasca condominiale collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura (lett. h) della
CTU del 18.07.2023);
- dichiara inammissibili le domande spiegate dal chiamato in causa, _2
, e prescritte le pretese creditorie di cui alla domanda
[...]
riconvenzionale;
- accoglie le domande spiegate con l'atto di chiamata in causa nei confronti del SI;
Controparte_2
- per l'effetto, condanna , unitamente agli attori, alla Controparte_2
chiusura del vano porta che mette in comunicazione il magazzino di pianoterra con la scala condominiale ed a rimettere in pristino lo stato dei luoghi a sua cura e spese;
- condanna gli attori ed il terzo chiamato, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico a carico degli attori e del terzo chiamato, in solido tra loro, i compensi liquidati al CTU con separato decreto reso in data
22.09.2023.
Così deciso in Termini Imerese il 02.01.2025
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
Margherita Urso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3320 del R.A.G.C. relativo all'anno 2017, posta in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
e , nata a [...] il [...], CF: C.F._1 Parte_2 [...]
, residenti in [...], elettivamente C.F._2
domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94, presso lo studio dell'avv. Sergio Sparti che li rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 404 c.p.c.,
- attori -
E
, nato a [...] il [...], residente in [...], c.da Controparte_1
Cavallarello snc, elettivamente domiciliato in Bagheria, via B. Mattarella n.108,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
presso lo studio dell'Avv. Felice Chiarelli, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- convenuto –
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], , Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Massimo Campisi del foro di
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, nella Via Principe di Belmonte n. 94,
- terzo chiamato - avente oggetto: opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. valore del procedimento: € 5.000,00
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 19.09.2024, tutte le parti concludono riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e come da note scritte tempestivamente depositate,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
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processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che con atto di citazione, notificato il 10 ottobre 2017, i SIi e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione, ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza n. 167 emessa e pubblicata in data 12.09.2008 dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. distaccata di Bagheria, in riferimento al procedimento n. 26/2004 R.G., tra i sig.ri , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e . Parte_4 Parte_5
Gli opponenti, pertanto, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis, in via cautelare, disporre, anche inaudita altera per la provvisoria sospensione, fino all'esito del giudizio di opposizione, dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, n. 167/2008.
Nel merito, in fase rescindente:
- Accertare e dichiarare che la sentenza n. 167/2008 emessa dal Tribunale di Palermo sez. distaccata di Bagheria in virtù della quale intende agire il sig. Controparte_1
pregiudica il diritto di proprietà ed il possesso che i sigg. e Parte_2 Parte_1
hanno sull'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116 (dove sono allocati la
[...]
vasca dell'acqua e dell'autoclave);
- Accertare e dichiarare, per aver pretermesso dal giudizio n. 26 del 2004 R.G.A.C.
Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Bagheria –gli opponenti quali litisconsorti
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necessari, e comunque per tutti i sopra esposti motivi, che la sentenza n. 167/2008 risulta inutiliter data, e/o comunque nulla, annullabile, inefficace e/o non opponibile ai concludenti e comunque ingiusta nel merito e conseguentemente rimuoverla dal mondo del diritto con una delle superiori statuizioni o, in subordine, con qualsiasi altra statuizione che il tribunale riterrà di adottare;
- Conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. non ha diritto di Controparte_1
procedere, in virtù della predetta sentenza, ad esecuzione per la consegna delle chiavi
d'accesso dell'immobile sito al piano terra di via Trieste n. 116 in Aspra, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave, per le causali di cui sopra. in fase rescissoria
- Accertare e dichiarare, ove necessario anche in riforma della sentenza n. 167/2008, che
l'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave, è di proprietà esclusiva degli opponenti per averlo ricevuto in donazione dal padre con atto del 29 settembre 1999, rep. 39855, racc. 12722, del notaio Per_1
, e, in subordine, senza riconoscimento di altrui diritti e senza inversione dell'onere
[...]
probatorio, per averlo usucapito ex art. 1159 c.c. ovvero per usucapione ordinaria (anche in virtù dell'art. 1146 c.c.)
- Conseguentemente accertate e dichiarare che il sig. non ha diritto di Controparte_1
ricevere le chiavi dell'immobile sito in Aspra, via Trieste n. 116, dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave;
- Condannare, in caso di opposizione, il sig. alle spese, alle competenze ed Controparte_1
agli onorari del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese forfetarie, della cassa avvocati
e dell'I.V.A., nelle percentuali determinate dalla legge”.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con comparsa di costituzione del 28.12.2017 si costituiva il Sig. CP_1
chiedendo “1) Preliminarmente dichiarare improcedibili le domande spiegate
[...]
dagli opponenti per mancato esperimento della mediazione civile;
2) Dichiarare inammissibili o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate dagli opponenti;
3) Ritenere e dichiarare che il comparente, proprietario esclusivo dell'appartamento del primo piano, è comproprietario ex art.1117 cod.civ. della vasca condominiale e della relativa autoclave, dell'edificio sito in Aspra, via Trieste n.116, compreso l'impianto idrico comune, dalla vasca sino al lastrico solare, con il recipiente d'acqua posto sul lastrico solare, nonché per titolo, ed ove occorra, ai sensi dell'articolo 1062 cod.civ. condannare anche gli opponenti, in solido con il SI a dismettere il cancelletto apposto Controparte_2
all'area di accesso al sottoscala condominiale, dove sono collocati la vasca idrica condominiale e l'autoclave, o a consegnare al comparente le chiavi del cancelletto medesimo;
4) Condannare gli opponenti soccombenti al pagamento delle spese ed onorari del giudizio oltre gli accessori di legge”.
Nessuno si costituiva per il convenuto , malgrado la Controparte_2
regolare notifica dell'atto di citazione.
In data 19.01.2018, gli opponenti proponevano istanza d'inibitoria ed il
Tribunale, con ordinanza resa in data 06.02.2018, rigettava la relativa istanza dichiarandola inammissibile.
Assegnati ad entrambe le parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 16.10.2018, le parti costituite chiedevano integrarsi il contraddittorio nei confronti del convenuto , ancora non Controparte_2
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costituito, insistendo comunque ciascuna parte costituita nei propri atti difensivi già depositati.
A seguito di autorizzazione del Giudice all'integrazione del contraddittorio, il convenuto notificava a atto di citazione Controparte_1 Controparte_2
per integrazione del contraddittorio e, in data 24.04.2019, si costituiva il convenuto SI , chiedendo “- Rigettare ogni pretesa del sig. Controparte_2
perché infondata in fatto e diritto. Controparte_1
- In subordine, nel caso in cui accertasse la comproprietà della cisterna, recipiente, autoclave, condannare il sig. a corrispondere al sig. le somme da Controparte_1 Controparte_2
questi spese per la realizzazione della cisterna, dell'autoclave e del recipiente nonché le somme corrisposte all' da quantificarsi complessivamente in euro 5.000,00 o CP_3
quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria.
- In ogni caso accertare e dichiarare che il sig. ha apportato, contro la Controparte_1
volontà del comparente, una modifica all'impianto idrico per cui è causa, attraverso la collazione di tubature con relativo contatore interno, che, intercettando l'impianto presente gli consente di pescare acqua direttamente dalla vasca, e conseguentemente condannare controparte a ripristinare lo stato dei luoghi”.
A seguito della costituzione di , il Sig. in Controparte_2 Controparte_1
data 20.05.2019, depositava note da allegare al verbale dell'udienza del
21.05.2019, contestando le domande formulate da e così Controparte_2
concludeva: “ 1) A seguito della costituzione del chiamato in causa, Controparte_2
e delle sue difese, in particolare quella spiegata alla pag. 2 righi 20-21-22-23 della sua comparsa di costituzione, chiede condannarsi unitamente agli attori alla Controparte_2
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chiusura del vano porta che mette in comunicazione il magazzino di pianoterra con la scala condominiale;
2) Dichiarare inammissibili le domande spiegate dal chiamato in causa, _2
e prescritte le pretese creditorie di cui alla domanda riconvenzionale spiegata;
[...]
chiede i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. con decorrenza 1 luglio 3) Accogliere tutte le domande spiegate dal convenuto (precisato Controparte_2 Controparte_1
all'udienza del 21.05.2019) nella comparsa di risposta, e nell'atti di citazione per chiamata;
4) Chiede la concessione dei termini ex art.183 VI comma c.p.c.”.
Il Giudice, all'udienza del 21.05.2019, fissava i termini per le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 29.10.2019.
In data 21.12.2021, il presente giudizio – dopo tanti rinvii ed il susseguirsi di diversi giudici – veniva assegnato a questo G.O.P. la quale, all'udienza del
21.07.2022, rinviava il procedimento all'udienza del 06.10.2022 ed assegnava alle parti termine sino al 15.09.2022 al fine di formulare reciprocamente e scambiarsi le rispettive proposte conciliative.
Risultando vane le proposte conciliative delle parti, il Giudice in data
12.01.2023, disponeva CTU al fine di: “descrivere lo stato dei luoghi dell'immobile per cui è causa, sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116/118, evidenziando le differenze con la planimetria depositata agli di causa come all. 4 all'atto di citazione;
accertare se l'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, per cui è causa
(comprensivo dell'ambiente pertinenziale delimitato dal cancelletto per cui è causa), corrisponde, per descrizione e dimensioni, all'immobile oggetto della donazione del 29
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settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar agli atti di causa;
Persona_1
accertare, mediante accesso nell'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n.
116, piano primo, se è presente all'interno dell'appartamento del sig. una Controparte_1
modifica dell'impianto idrico che gli consente di attingere acqua direttamente dalla vasca presente al piano terra;
accertare lo stato del cavedio condominiale dell'edificio sito in
Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116 e se vi siano restringimenti che impediscono il passaggio di tubature;
accertare che l'impianto idrico dell'edificio sito in Aspra, via Trieste
n.116, si diparte dalla vasca condominiale, al piano terra, e tramite autoclave e tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio, raggiunge un serbatoio condominiale sul lastrico solare, dal quale altro tubo serve tutte le unità immobiliari sottostanti;
accertare eventuali impedimenti od opere necessarie per mantenere il corretto funzionamento dell'impianto idrico condominiale a servizio di tutte le unità immobiliari, con la eventuale installazione dei misuratori interni, per il consumo dell'acqua, o la verifica del loro funzionamento, ed in particolare accertare se è stata apposta una saracinesca alla tubazione condominiale, all'altezza del II piano, che impedisce il defluire dell'acqua dal recipiente sino al primo piano;
acquisire la autorizzazione rilasciata dal Comune di Bagheria per l'apertura della porta che mette in comunicazione il magazzino di piano terra dei figli di _2
e , con la scala condominiale, e l'esistenza agli atti
[...] Parte_1 Parte_2
del consenso dei condomini;
accertare che è stata apposta una nuova autoclave e realizzato un baypass idraulico che impedisce all'acqua potabile di immettersi nella vasca condominiale, che è stata staccata dall'impianto idrico e resa inutilizzabile;
determinare le opere da eseguire per il ripristino del passaggio dell'acqua dall'impianto idrico condominiale, nonché per il funzionamento della autoclave e della luce della scala;
”.
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Espletata la CTU, venivano ammesse le prove per testi sia dirette che contrarie di tutte le parti del presente giudizio.
Escussi i testi ammessi, all'udienza del 16.05.2024, le parti tutte dichiaravano di rinunciare all'escussione degli altri testi, sia alla prova diretta che contraria e il Giudice pertanto fissava l'udienza del 19.09.2024 a trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni, assegnato termine per il deposito delle relative note scritte.
Alla predetta udienza, precisate le conclusioni, rassegnate da tutte le parti nelle rispettive note scritte, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premesso quanto sopra, si rendono necessarie le seguenti argomentazioni.
Condizione di procedibilità:
Il convenuto, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda di usucapione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Sul punto, deve evidenziarsi che l'eccezione è stata tempestivamente sollevata dal predetto convenuto nella comparsa di costituzione, ma il Tribunale non provvedeva a fissare il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Sul punto, la Corte d'Appello di Milano (cfr. Corte d'Appello di Milano,
Sez. I, 24 febbraio 2022, n. 624), ha così statuito: “a prescindere dalla riconducibilità della materia in oggetto tra le controversie per le quali il procedimento di
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mediazione è obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (cfr. D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5). Quando la mediazione non è stata esperita, il giudice, se la rileva entro tale termine, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”.
Peraltro, aggiunge la Corte: “va osservato che dal mancato esperimento
della procedura di mediazione, quand'anche obbligatoria, non deriverebbe
come conseguenza l'improcedibilità, né la rimessione al giudice di prime
cure ex art. 354 c.p.c., ma solo la concessione di un termine per consentire
alla parte onerata di promuovere il procedimento e, solo nell'ipotesi di
inerzia da parte del soggetto onerato, la statuizione di improcedibilità
(Cass. SU 19596/2020; Cass. 159/2021)”.
Per quanto sopra esposto, l'eccezione di improcedibilità non merita accoglimento, tanto più che il Tribunale non ha mai onerato parte opponente di introdurre il procedimento di mediazione, talché nessuna improcedibilità
può essere pronunciata in fase decisionale.
Sulle domande di parte attrice:
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito si osserva che con l'atto introduttivo, gli attori assumono che la sentenza n. 167/2008, intervenuta tra i SIi , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2
e avrebbe leso il proprio diritto Parte_4 Parte_5
di proprietà e possesso esercitato in capo al bene che gli sarebbe stato donato
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dal padre, , oggi convenuto, con atto di donazione del Controparte_2
29.09.1999.
Conseguentemente, gli attori chiedono che la sentenza de qua debba dichiararsi nulla, annullabile, inefficace e/o non opponibile agli stessi in quanto, litis consorti necessari che sarebbero stati pretermessi nel giudizio portante il n. 26/2004 R.G., definitosi con la sentenza n. 167/2008, oggetto di opposizione.
Nella specie, gli attori assumono che l'atto di donazione del 29.09.1999, oltre agli altri beni immobili, avrebbe ad oggetto anche il vano sito al piano terra contenente l'autoclave e la cisterna d'acqua e, pertanto, a nessun altro dovrebbe essere consentito l'esercizio del diritto di proprietà ed il possesso del relativo vano e dell'autoclave e della cisterna d'acqua.
A sostegno di ciò gli attori hanno prodotto in giudizio anche la planimetria catastale del piano terra del 1976 (di cui fa proprio menzione l'atto di donazione de quo a pag. 2 righi 7-9).
Pertanto, il diritto degli opponenti troverebbe riscontro nell'atto di donazione del 29.09.1999.
In realtà quanto assunto dagli attori non corrisponde al vero poiché, da un'attenta lettura dell'atto di donazione, sopra menzionato, si evince chiaramente che, in favore degli attori, il predetto atto ha ad oggetto esclusivamente i seguenti beni: “1) casetta sita in Bagheria, frazione Aspra, via
Luigi Rizzo n. 33, composta di tre piccoli vani al piano terra e di un vano al piano primo;
…….
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2) vano di piano terra sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, della superficie
di metriquadrati 60 (sessanta), confinante con via Trieste, eredi Persona_2 [...]
Via Fiume d'Italia; Annotato al catasto urbano del comune di Bagheria Persona_3
alla partita 1000312, scheda 138/1976 cat. C/2, mq. 60, via Trieste n. 116 p. T, rcl.
72.000; 3) terreno sito in Bagheria, contrada Piano Politi…….”. All'art. 2 del predetto atto di donazione è disposto che “La donazione viene fatta e rispettivamente accettata per le dette unità immobiliari nello stato di fatto e di diritto attuale
(come pertanto da planimetria catastale prodotta del 1976), con tutti gli accessori
………, comproprietà, …… servitù attive e passive (come quelle acquisite per destinazione del padre di famiglia) ….. ed altresì con la comproprietà, nelle quote di legge, della cisterna d'acqua e relativa autoclave”.
Il padre degli attori, SI , nonché convenuto nel Controparte_2
presente giudizio, ha circoscritto il diritto di proprietà esclusivo degli stessi disponendo che devono rimanere in comunione con gli altri condomini determinati beni, come appunto la cisterna d'acqua e relativa autoclave.
Anche di tale tenore è l'atto di donazione del 08.01.1998, con il quale
(1909) donava agli attori, al convenuto e Controparte_4 Controparte_2
a (del 1951) piena proprietà del bene immobile sito al piano Controparte_4
terzo in Bagheria, via Trieste n. 116.
All'ultimo periodo della pag. 1 di tale atto di donazione è disposto che
“L'immobile donato si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova
…….. con la quota di comproprietà sulle parti condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, ivi compresa la cisterna d'acqua e della relativa autoclave ....”.
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Pertanto, analizzando attentamente i titoli sopra menzionati, ovvero le due donazioni, risulta chiaro come il vano su cui insistono la cisterna d'acqua, la relativa autoclave e gli stessi sono di comproprietà con gli altri condomini, compreso il sig. , oggi convenuto. Controparte_1
Alla data dell'8.01.1998, gli attori riconoscono la comproprietà sulle parti condominiali ai sensi dell'art. 1117 c.c. comprese la cisterna d'acqua,
l'autoclave e il luogo in cui gli stessi si trovano.
Le argomentazioni sopra esposte, suffragate dalla documentazione versata in atti, escludono la fondatezza dell'assunto degli opponenti in quanto in palese contraddizione con l'atto di donazione dagli stessi citato.
A ciò si aggiunga che, il dante causa degli attori ( ), in seno Controparte_2
al giudizio recante il n. 26/2004 R.G., esponeva che il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave, siti al piano terra in Bagheria, via Trieste n. 116, sono in realtà condominiali tant'è che giustificava l'apposizione del cancelletto
“per ragioni di sicurezza”, senza mai dichiararsi l'unico proprietario del bene de quo.
Infatti, anche il Tribunale, nella sentenza n. 167/2008 (oggi impugnata), ha riconosciuto la natura condominiale del luogo in cui sono collocate la cisterna d'acqua e la relativa autoclave tant'è che ha disposto che “La domanda di volta ad ottenere la condanna di a eliminare il Controparte_1 Controparte_2
cancelletto arbitrariamente apposto come recinzione dello spazio di piano terra di via Trieste
n. 116 dove sono allocati la vasca dell'acqua e dell'autoclave può trovare accoglimento nei limiti di quanto segue. Lo stesso ammette di avere apposto il cancelletto Controparte_2
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in questione dichiarando tuttavia di averlo apposto per ragioni di sicurezza.
Conseguentemente, considerato che il piano terra di via Trieste ove si trova allocata la vasca dell'acqua e dell'autoclave sembra essere di natura condominiale (in assenza di contestazione sul punto) e che ragioni di sicurezza hanno indotto ad apporre il Controparte_2
cancelletto in questione, si ritiene opportuno onerare il sig. a consegnare Controparte_2
le chiavi del suddetto cancelletto al sig. (odierno concludente) onde Controparte_1
consentire anche allo stesso l'utilizzo della porzione in questione”.
Gli attori, a fondamento delle loro domande, assumono che il vano contenente l'autoclave e la cisterna di acqua fosse di loro proprietà esclusiva non solo sulla base della donazione del 29.09.1999 ma anche sulla base della planimetria catastale del 1976 relativa all'immobile di cui trattasi.
Nella specie, gli attori assumono che nei 60 mq di cui all'atto di donazione e planimetria catastale, sopra menzionati, rientra il vano oggetto del presente giudizio.
Sul punto, questo Giudice con provvedimento del 08.02.2023 ha dato incarico all'Ing. al fine di “a) descrivere lo stato dei luoghi Persona_4
dell'immobile per cui è causa, sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116/118, evidenziando le differenze con la planimetria depositata agli di causa come all. 4 all'atto di citazione;
b) accertare se l'immobile sito in Bagheria, frazione Aspra, via Trieste n. 116, per cui è causa (comprensivo dell'ambiente pertinenziale delimitato dal cancelletto per cui è causa), corrisponde, per descrizione e dimensioni, all'immobile oggetto della donazione
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del 29 settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar agli atti di Persona_1
causa;….”
Riguardo al quesito a) il CTU mette in confronto la planimetria del 1976, indicata nell'atto di donazione del 29.09.1999 con la planimetria del 2012, aggiornata a seguito di presentazione della SCIA n. 52 del 08.02.2012 e corrispondente allo stato attuale dell'immobile di cui trattasi.
Ebbene, il CTU ha rilevato che, rispetto all'originaria disposizione dell'immobile oggetto di causa, sono state apportate diverse modifiche come, per esempio, la realizzazione del W.C., di un vano sottostante il vano W.C., del locale principale e della retrobottega.
Invece per quanto riguarda il superiore quesito b), con la bozza di relazione, il
CTU – facendo riferimento all'atto di donazione del 29.09.1999 - assume che
“Le informazioni riportate nel suddetto atto non non menzionano la presenza di W.C. con anti W.C., ne riportano informazioni sul ripostiglio.
Ad oggi, ai 60 mq circa citati nell'atto di donazione, si arriva considerando anche i circa 5 mq del vano sottoscala ove trova alloggio la vecchia vasca condominiale e il gruppo motore per l'approvvigionamento.
Queste informazioni, unitamente alla planimetria catastale d'impianto (all. 4) fanno dedurre che il vano sottoscala sia sempre stato una pertinenza del piano terra” (pag. 6 della relazione tecnica).
Invero con la relazione definitiva, a seguito delle osservazioni dei tecnici di parte, il CTU poi assume che non può darsi una risposta al quesito b) in quanto “con tutte le problematiche derivanti da inevitabili errori di graficismo oltre che di
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approssimazione nella misurazione su carta, non si può determinare sulla planimetria
d'impianto (non corrispondente oggi al reale stato dei luoghi) una misurazione precisa che faccia inequivocabilmente ritenere corretta l una o l'altra ipotesi” (cfr. pag. 4 penultimo periodo della relazione finale).
Su tale aspetto, la relazione peritale appare molto generica non avendo il CTU risposto, in maniera chiara e specifica, al quesito posto da questo Giudice e relativo alla descrizione e relativa dimensione dell'immobile oggetto della donazione del 29 settembre 1999, rep. 39855 racc. 12722 in notar Per_1
agli atti di causa.
[...]
D'altra parte, si rileva che l'atto di donazione sopra richiamato, per l'immobile de quo, fa riferimento ad un solo vano e non parla di alcuna pertinenza.
L'Arch. , CTP nominato dal convenuto, , ha evidenziato Per_5 Controparte_1
che, dalla visura catastale, si evince “che la superficie dell'immobile di piano terra dichiarata in Catasto è pari a 44 mq”.
Ed ancora, “Infatti, come meglio esplicitato nelle planimetrie allegate, l'immobile nella piantina catastale del 1976 ha una superficie di mq 59,47 (circa 60 mq) e nella successiva catastazione del 2012 arriva a mq 59,47 (circa 60 mq) sempre escludendo dal calcolo il vano scala”.
Pertanto, come osservato dall'Arch. , nei 60 mq di cui all'atto di Per_5
donazione del 29.09.1999, va escluso il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sia perché a contrario l'atto avrebbe indicato nella sua descrizione la presenza di ben 2 vani e non 1 e sia perché, se fosse stato fatto riferimento anche al vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sicuramente la
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misurazione del “singolo vano” sarebbe stata di almeno 65 mq e non di 60 mq.
Per quanto sopra esposto, appare evidente che il vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave non è di proprietà esclusiva degli attori SIi
[...]
e e, pertanto, nessun pregiudizio è Parte_1 Parte_2
stato arrecato agli stessi in forza della sentenza n. 167/2008 emessa e pubblicata in data 12.09.2008 dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. distaccata di Bagheria, in riferimento al procedimento portante il n. 26/2004 R.G., tra i sig. , , Controparte_1 Parte_3 Controparte_2 [...]
e Parte_4 Parte_5
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto delle domande formulate dagli attori, perché infondate in fatto ed in diritto.
Domanda di usucapione ventennale e decennale:
Gli attori, con l'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c., hanno chiesto - in via subordinata - accertarsi che un loro diritto di usucapione sul vano rientrante tra i beni comuni ex art. 1117 c.c., compresi i relativi manufatti (cisterna d'acqua e autoclave), sia stato pregiudicato dalla sentenza n. 167/2008.
Ovvero chiedono riconoscersi l'acquisto a non domino facendo decorre il preteso possesso ininterrotto dal 1999 per l'usucapione abbreviata (quindi basandosi sull'atto di donazione del 29.09.1999) e/o dal 1995 per l'usucapione ordinaria.
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In entrambi casi, se fosse riconosciuto tale diritto, esso sarebbe maturato il primo all'anno 2009 e il secondo all'anno 2015.
Alla luce di quanto esposto, l'acquisto per usucapione chiesto dagli attori per un bene che verrebbe pregiudicato da una sentenza pronunciata in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, costituisce: a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (acquisto a non domino per usucapione nella specie) se lo stesso sia maturato successivamente alla formazione del titolo esecutivo (nella specie nel 2008); b) una pretesa incompatibilità con l'effetto esecutivo della sentenza opposta, se il diritto (acquisto per usucapione) sia maturato anteriormente alla formazione del titolo esecutivo.
Proprio in termini il Supremo Collegio ha confermato il principio giusto cui
“Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene” pregiudicato “per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva” (Cass. Civ.
Sez. III 26.05.1970 n. 9720 Giust. Civ. Mass. 2020).
Con riferimento alla fattispecie in esame, la domanda degli attori non merita accoglimento, atteso che assumono che gli effetti dell'usucapione si sarebbero compiuti dopo la formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, in questa sede, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
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In ogni caso, si osserva che gli attori chiedono accertarsi l'acquisto della proprietà del vano de quo, contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave, mediante l'istituto dell'usucapione.
Nella specie, gli attori fanno riferimento dapprima all'usucapione abbreviata disposta dall'art. 1159 c.c. e poi all'usucapione ordinaria di 20 anni giusto il combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c.
Acquisto della proprietà a non domino ex art. 1159 c.c. del bene immobile oggetto del presente giudizio:
L'art. 1159 comma I c.c. dispone che “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione”.
Con riferimento alla fattispecie in esame, gli attori sostengono che sarebbe applicabile l'ipotesi contemplata dalla norma appena richiamata.
Ed invero, secondo gli attori (in buona fede), si sarebbe maturato il termine breve (dieci anni) per l'acquisto ad usucapionem sull'immobile in contestazione, perché pervenuto da parte del dante causa ( ), che non era Controparte_2
proprietario del predetto immobile ed in forza di un titolo idoneo a trasferire
(l'atto di donazione del 1999) debitamente trascritto (in data 04.10.1999).
Per questi motivi
, deve loro riconoscersi il diritto di proprietà del bene immobile di cui trattasi.
In realtà, questo Decidente non ravvisa l'esistenza di tali necessari per tale tipo di acquisto a non domino.
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Invero, non può essere riconosciuta alcuna usucapione decennale agli attori in quanto da un lato difettano della buona fede e dall'altro il titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà non ha ad oggetto quel bene immobile determinato.
La norma infatti statuisce che il titolo idoneo a trasferire la proprietà del bene immobile deve contenere appunto quel bene che in realtà non è di proprietà dell'alienante, ovvero nella specie del donante.
Nell'atto di donazione, oggetto di causa, sono stati trasferiti solo beni che competono al donante;
il donante non ha mai disposto di beni in via esclusiva che non gli competevano.
Infatti, per il bene di cui trattasi si parla di quote in comproprietà con altri soggetti, come quella spettante al Sig. . Controparte_1
Mette conto poi evidenziare che, quanto disposto nell'atto di donazione de quo, è stato confermato dalle dichiarazioni dello stesso donante, odierno convenuto, SI , dante causa degli attori, in seno al Controparte_2
procedimento n. 26/2008 R.G. conclusosi con sentenza n. 167/2008.
A seguito di tali dichiarazioni, infatti, nella parte motiva della sentenza de qua, il Giudice così concludeva: “Conseguentemente, considerato che il piano terra di via
Trieste ove si trova allocata la vasca dell'acqua e dell'autoclave sembra essere di natura condominiale (in assenza di contestazione sul punto)” ed ancora: “Relativamente al cancelletto apposto per recingere il luogo in cui vi è allocata la cisterna, (il SI
) precisava di averlo apposto per ragioni di sicurezza”. Controparte_2
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In definitiva, , dante causa degli attori, nonché convenuto, Controparte_2
non ha mai contestato il diritto di comproprietà del vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave in capo a tutti i condomini, incluso il sig.
nel rispetto di quanto disposto nell'atto di donazione del Controparte_1
29.09.1999, e non si è mai qualificato proprietario esclusivo del vano oggetto di causa.
Il predetto , invece, per il bene in questione, ha trasferito Controparte_2
semplicemente la quota di comproprietà e non la proprietà esclusiva dello stesso.
Per tali motivi, non è condivisibile l'assunto degli attori, i quali hanno sostenuto che il loro dante causa avrebbe trasferito (malgrado non fosse proprietario) la proprietà esclusiva del vano;
pertanto, il caso di specie non può rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1159 c.c. e non può essere riconosciuto agli attori alcun acquisto della proprietà del bene immobile, oggi in contestazione, mediante usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.
Acquisto della proprietà a non domino ai sensi del combinato disposto degli artt. 1146 e 1158 c.c. del bene immobile oggetto del presente giudizio
(usucapione ventennale):
Gli attori assumono altresì che, se non può essere riconosciuto l'acquisto a non domino del vano di cui trattasi ex art. 1159 c.c. allora il medesimo sarebbe stato acquistato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158
c.c.
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Nella specie, gli attori assumono che per 20 anni hanno posseduto ininterrottamente il bene immobile di cui trattasi sommando il possesso esclusivo esercitato dal loro dante causa, ovvero dal SI _2
, nonché convenuto, al loro possesso esclusivo come disposto
[...]
dall'art. 1146 c.c.-
Assumono che il proprio genitore e dante causa, SI , Controparte_2
avrebbe apposto il cancelletto per evitare l'ingresso al vano contenente la cisterna d'acqua e l'autoclave sin dal 1995 esercitando di fatto il possesso esclusivo dello stesso.
Quindi, gli attori assumono di aver esercitato il possesso esclusivo del vano di cui trattasi per più di 20 anni a partire dal 1995.
Gli attori, tuttavia, nel computo dei calcoli non tengono in considerazione, quale termine interruttivo l'instaurazione del giudizio recante il n. 26/2004
R.G. ma, probabilmente, solamente la comparsa di costituzione di CP_1
in cui per la prima volta la domanda di dismissione del cancelletto o
[...]
consegna delle chiavi del cancelletto di accesso al vano di cui trattasi è stata rivolta nei confronti degli attori.
Quindi il termine di 20 anni per l'usucapione ventennale sarebbe abbondantemente trascorso alla data del 28.12.2017, giorno in cui CP_1
si è costituito nel presente giudizio chiedendo la condanna anche agli
[...]
stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancello (dal 1995 al 2017 decorrono 22 anni).
Requisiti per l'acquisto della proprietà per usucapione:
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Sul punto costituisce principio consolidato della Giurisprudenza di legittimità la statuizione giusta cui: “in tema di possesso ad usucapione di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una SIia di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione – il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo” (Cass. civ. 22.07.2003 n. 11419).
La Suprema Corte, a tal uopo, ha, testualmente, statuito: “Ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto per i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. benpuò configurare lo jus possessionis mentre la sussistenza dell'animus possidendi è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà” (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2007, n. 15446)
Nella fattispecie in esame, trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 1158 c.c., che disciplina l'usucapione ordinaria degli immobili;
per il verificarsi di questa forma di usucapione, nessun altro requisito è richiesto se non il possesso continuato per vent'anni. In particolare, non è necessario che il possesso sia di buona fede né che sia pacifico. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato: "l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nell'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene e prescinde dallo stato soggettivo di
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buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione, non è la convinzione di esercitare un diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio" (cfr: Cass. Civ.
n. 96/5964); mentre per l'elemento oggettivo idoneo ad usucapire, la Suprema
Corte ha precisato che: "il possesso "ad usucapionem" richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario" (cfr: Cass. Civ. n. 4436/96).
La Suprema Corte con la sentenza n. 9325/2011 ha statuito che “Chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus che tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà”.
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa),
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bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione.
Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione (cfr. Corte di Cassazione, n. 10230 del
15.07.2002).
L'animus possidendi, in qualunque suo aspetto, è un elemento intenzionale o psicologico che deve iuris tantum presumersi — in presenza delcorpus possessionis — non mutato nel suo tipo iniziale e sempre iniziato nella specie giuridicamente più efficace, vale a dire come animo di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante.
Secondo la giurisprudenza la prova dell'usucapione si esaurisce, sostanzialmente, nella prova del possesso (Cass. civ., Sez. II, 09.06.2000, n.
7894; Cass. civ., Sez. II, 16.03.2000, n. 3063 ecc.). È dunque onere di colui che assume d'essere il proprietario di un bene provare il corpus e l'animus della fattispecie acquisitiva che, nel caso di specie, non è stata provata.
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, si osserva che la domanda formulata dagli attori, sia pure in via subordinata, non merita accoglimento non ravvisandosi i requisiti necessari richiesti dalla norma in commento.
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Come già sopra esposto, va evidenziato che il dante causa degli attori, ovvero il SI , convenuto nel presente giudizio, sia con l'atto di Controparte_2
donazione del 29.09.1999 sia col comportamento assunto nel giudizio del
2004 ha sempre riconosciuto la comproprietà dell'odierno concludente in seno al vano di cui trattasi.
Infatti, nel giudizio del 2004 il SI ha sempre Controparte_2
dichiarato di aver messo il cancelletto solo per motivi di sicurezza senza addurre di essere esclusivo proprietario del relativo vano;
pertanto, il requisito dell'interversione del possesso per l'usucapione ventennale non è stato soddisfatto dagli attori in capo al possesso del proprio dante causa.
All'uopo, certamente sino alla data dell'atto di donazione del 29.09.1999 nessun possesso esclusivo ininterrotto dal quale possa presumersi l'interversione del possesso può essere riconosciuto al SI _2
.
[...]
Pertanto, il nuovo termine ventennale ad usucapionem deve computarsi dal
30.09.1999 dagli attori.
Per giungere a 20 anni di possesso ininterrotto ai fini dell'usucapione ventennale a decorrere dal 30.09.1999 bisogna giungere al 30.09.2019 senza che altri soggetti interrompano il possesso ininterrotto degli attori.
Invero, alla data del 28.12.2017, il sig. si è costituito nel Controparte_1
presente giudizio chiedendo la condanna anche agli stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancello,
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interrompendo così il termine di 20 anni per l'usucapione ventennale che si sarebbe maturato in data 30.09.2019.
Comunque sia, non si comprende, stante che gli stessi attori parlano di possesso ininterrotto per 20 anni, come mai il loro dante causa ancora possedeva le chiavi sino agli anni 2017-2018; il possesso ininterrotto uti dominus dovrebbe valere anche nei confronti degli altri condomini ma così non sembra.
Infatti, il SI è proprietario dell'appartamento sito al Controparte_2
secondo piano, e deteneva le chiavi del cancelletto di accesso alla vasca e all'autoclave sino agli anni 2017-2018, tant'è che in data 21.03.2018 è stato il SI a consegnare dette chiavi al Sig. . Controparte_2 Controparte_1
Se fosse vero l'assunto degli attori di aver usucapito il bene di cui trattasi avrebbero dovuto avere solo loro le chiavi del cancelletto e non un altro condomino, segno che trattasi di comproprietà; il possesso ad usucapionem non può che essere esercitato solo da colui che assume sussistente la situazione di fatto altrimenti si parlerebbe di compossesso tipico della comproprietà.
Invero, il convenuto, con prova per testi diretta e contraria Controparte_1
articolate nelle proprie memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 c.p.c. ha dato prova del fatto che innanzitutto sino alla morte della SIa Controparte_4
(1909), avvenuta in data 03.11.1998, o meglio sino ai due anni successivi, quindi sino al 2000, nessun cancelletto era posto ad impedimento dell'entrata del vano di cui trattasi;
tanto è stato confermato dal teste Parte_3
fratello di e del convenuto ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
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nonché zio degli odierni attori;
l'inesistenza del cancelletto di cui trattasi sino a quel periodo è stata confermata anche dal SI (1971) Parte_1
e (1972) (cfr. verbale di udienza del 22.02.2024). Parte_1
Pertanto, sicuramente sino al 2000 non vi era alcun cancelletto posto nel vano di cui trattasi.
Qualunque prova degli attori non vale a superare l'interruzione spiegata dal convenuto con la costituzione nel presente giudizio il 28.12.2017 con la quale ha chiesto la condanna anche agli stessi attori di dismettere il cancelletto di cui trattasi o a consegnare le chiavi del medesimo cancelletto.
Per tali motivi anche la domanda subordinata di acquisto della proprietà a non domino mediante l'usucapione ventennale non coglie nel segno e va rigettata.
Impianto idrico per comune destinazione del padre di famiglia di CP_4
(1909):
[...]
Come dichiarato dal teste all'udienza del 22.02.2024 Parte_3
“la palazzina è stata realizzata con la cisterna e l'autoclave; preciso che l'acqua, che riempiva la vasca, saliva con l'autoclave e quando mancava la luce, proveniva dal recipiente della terrazza per caduta”.
Tale circostanza è stata confermata altresì dal teste (1971) Parte_1
ed altresì dal teste (1972) “Posso dire che il sistema era semplice, Parte_1
nel senso che c'era una vasca di accumulo posto a piano terra, sotto la scala, la prima rampa di scala, con un autoclave prelevava l'acqua, forniva l'acqua agli appartamenti e dai recipienti che erano posti sul tetto;
….. i recipienti servivano quando mancava l'energia elettrica e per caduta l'acqua arriva negli appartamenti ….. preciso che attraverso il
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portoncino si entra all'interno dell'ingresso e di fronte c'è una rampa di scala;
accanto alla scala c'è un vano dove si trovano la vasca e l'autoclave; prima l'ingresso a questo vano era libero, poi è stato messo un cancelletto che ne impedisce l'ingresso agli altri condomini;
…. Il cancelletto è stato posto dopo due anni dalla morte della nonna (1998)”.
Il CTU nella sua relazione tecnica datata 18.07.2023 (paragrafo e) esponeva che “a piano terra esiste una vasca condominiale oggi non utilizzata e non connessa all'ancora esistente tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio”; il CTU ha confermato che nel sopralluogo eseguito il 27.06.2023 (paragrafo e) “è stata collegata alla suddetta tubazione l'autoclave condominiale esistente ed è stato possibile accertare il corretto funzionamento della suddetta tubazione che dal piano terra approvvigiona i tre serbatoi, presenti sul tetto, che, a loro volta, alimentano gli immobili posti ai sottostanti piani con esclusione del locale commerciale posto al piano terra che gode di autonomo approvvigionamento idrico”.
Quanto accertato dal CTU conferma le dichiarazioni sopra riportate dai testi e l'esistenza dell'impianto idrico dalla vasca condominiale ai serbatoi mediante una tubazione coeva alla realizzazione dell'edificio che porta l'acqua dalla vasca ai serbatoi posti sulla terrazza e di poi ai singoli appartamenti dei piani sottostanti.
Di contro, devono ritenersi inattendibili le dichiarazioni del teste CP_4
(1951) la quale, da un lato, riconosce l'esistenza della vasca assumendo
[...]
però che sarebbe stata sostituita, a fronte del palese accertamento del CTU di una realizzazione della stessa coeva alla realizzazione dell'edificio (paragrafo e) della CTU) e, dall'altro, riconosce che anche i conduttori dell'appartamento di
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primo piano, di proprietà di utilizzavano l'impianto idrico Controparte_1
proveniente dalla vasca condominiale e che le uniche questioni insorte riguardavano il pagamento delle bollette.
Alla luce degli accertamenti del CTU che ha eseguito anche un saggio sull'impianto idrico (lett. i) della CTU del 18.07.2023) risulta palesemente inattendibile la dichiarazione resa dal teste (1951) (lett. c) Controparte_4
all'udienza del 07.03.2024 di non sapere rispondere se l'appartamento di primo piano del convenuto, fosse servito dall'acqua che Controparte_1
raggiungeva il recipiente sul terrazzo dalla vasca condominiale di piano terra.
Per quanto sopra esposto, si può desumere che, sin dalla costruzione della palazzina a cura dei SIi (1909) e coniuge, per Controparte_4
destinazione del padre di famiglia (ex art. 1062 c.c.) l'impianto idrico ha origine dal vano, dove è collocata la vasca condominiale, oggetto del presente giudizio al quale pertanto potevano accedere tutti i condomini dell'edificio, pertanto, anche sotto tale profilo non poteva riconoscersi alcuna usucapione.
Parimenti, ne discende il diritto del convenuto ( ad essere Controparte_1
riconosciuto comproprietario ex art. 1117 c.c. e ad ottenere in via definitiva la dismissione del cancelletto apposto nell'area di accesso al vano condominiale o mantenere copia delle chiavi già consegnate.
Il CTU nella sua relazione del 18.07.2023, paragrafo h), ha accertato che l'impianto idrico è stato scollegato dalla vasca condominiale.
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Dalle stesse foto eseguite dal CTU risulta che l'autoclave è collegata ad una sorte di bay pass, intercetta l'acqua comunale prima di immettersi nella vasca condominiale medesima.
Trattasi di circostanza risultata in corso di causa a seguito di detto accertamento ed il concludente ha diritto al ripristino all'uso comune della vasca condominiale.
Il medesimo CTU ha accertato che è possibile l'utilizzazione della vasca e
“non si ritiene che vi siano motivi ostativi per ripristinare l'impianto mediante collocazione di una pompa sommersa collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura”.
Il CTU, rispondendo alle osservazioni dei CCTTPP del 15.09.2023, fa riferimento ad un rispetto di distanze legali della vasca dai confinanti, senza che tanto abbia formato oggetto di domanda, ne vi sia alcuna richiesta di terzi, unici legittimati a farla valere.
Parimenti l'aspetto igienico sanitario è compito di autorità amministrativa in ordine al futuro uso della vasca e non incide sul diritto alla comproprietà della stessa.
Ne discende che va ripristinato il collegamento tra l'autoclave e la vasca condominiale e va apposto nella stessa una pompa sommersa collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura.
Quanto già illustrato e dedotto nei confronti degli attori vale anche per le richieste formulate dal chiamato . Controparte_2
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Non può trovare ingresso alcuna delle domande spiegate con la comparsa di costituzione del 24.04.2019 perché le richieste di rimborso di spese sono prescritte come già eccepito e comunque non documentalmente provate.
Anche la domanda sub 2) della comparsa di risposta del chiamato non può trovare ingresso perché come accertato dal CTU, nessuna modifica il convenuto, ha apportato all'impianto idrico coevo alla Controparte_1
realizzazione dell'edificio, che si diparte dalla vasca condominiale, raggiunge i recipienti posti sopra all'ultimo piano e ridiscende alle singole unità immobiliari (cfr. paragrafi e), f) della CTU del 18.07.2023).
Invero, risulta a pag. 9 lett. g) della CTU del 18.07.2023 che “da quanto emerso dalla ricerca eseguita presso il competente ufficio comunale di Bagheria, non è stato rinvenuto alcun elaborato progettuale a corredo di qualsivoglia titolo abilitativo che giustifichi
l'apertura della porta che mette in comunicazione il magazzino di piano terra con la scala condominiale”.
È di tutta evidenza che detta apertura è abusiva e che è stata realizzata senza il consenso degli altri condomini compreso il convenuto, e Controparte_1
deve essere chiusa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto delle domande spiegate da parte attrice e dal terzo chiamato, perché infondate in fatto ed in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri medi di cui al DM n. 55/2014, aggiornato al
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DM n. 147/2024 e per lo scaglione compreso tra € 1.101,00 ad € 5.200,00, tenuto conto dell'attività effetivamente svolta.
I compensi, liquidati al CTU con separato decreto reso in data 22.09.2023, devono essere posti – definitivamente - a carico degli attori e dal terzo chiamato, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda di usucapione per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, per come argomentato in parte motiva;
- dichiara inammissibili e, pertanto, rigetta le domande tutte spiegate dagli attori, per come argomentato in parte motiva;
- ritiene e dichiara che il Sig. proprietario esclusivo Controparte_1
dell'appartamento del primo piano, è comproprietario ex art. 1117 c.c. della vasca condominiale e della relativa autoclave, dell'edificio sito in Aspra, via
Trieste n.116, compreso il vano dove insistono e l'impianto idrico comune, dalla vasca sino al lastrico solare, con il recipiente d'acqua posto sul lastrico solare, nonché per titolo;
- visto l'art. 1062 c.c., condanna gli attori, in solido con il SI _2
, a dismettere il cancelletto apposto all'area di accesso al sottoscala
[...]
condominiale, dove sono collocati la vasca idrica condominiale e l'autoclave, ovvero, a consegnare al sig. le chiavi del cancelletto Controparte_1
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medesimo, ripristinando come suggerito dal CTU l'impianto originario mediante collocazione di una pompa sommersa nella vasca condominiale collegata alla tubazione che alimenta i serbatoi posti in copertura (lett. h) della
CTU del 18.07.2023);
- dichiara inammissibili le domande spiegate dal chiamato in causa, _2
, e prescritte le pretese creditorie di cui alla domanda
[...]
riconvenzionale;
- accoglie le domande spiegate con l'atto di chiamata in causa nei confronti del SI;
Controparte_2
- per l'effetto, condanna , unitamente agli attori, alla Controparte_2
chiusura del vano porta che mette in comunicazione il magazzino di pianoterra con la scala condominiale ed a rimettere in pristino lo stato dei luoghi a sua cura e spese;
- condanna gli attori ed il terzo chiamato, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico a carico degli attori e del terzo chiamato, in solido tra loro, i compensi liquidati al CTU con separato decreto reso in data
22.09.2023.
Così deciso in Termini Imerese il 02.01.2025
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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