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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1802/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Adolfo Parte_1
Santojanni ed elettivamente domiciliata in Venosa (PZ) al Corso Vittorio Emanuele II nr. 15 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Adolfo Parte_2
Santojanni ed elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) al Corso Vittorio Emanuele II nr. 15 c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria - Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni depositate telematicamente, con nota del 05.02.2025, nonché a quelle previste nel piano genitoriale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 05/12/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 08.07.2024 i coniugi e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in NT (AG) e che dalla loro unione sono nati i figli (il 25/07/2005) e Per_1 Per_2
(in data 11/12/2008) - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) L'unica figlia minorenne, , per la quale si chiede Per_2
l'affido condiviso, manterrà la dimora abituale presso il padre, nella casa già coniugale, essendo questa la volontà manifestata dalla figlia;
2) la IG.ra , conseguentemente, lascerà la casa Pt_2 familiare, concessa in comodato gratuito dalla IG.ra . Inoltre, essendo volontà di Controparte_1
quella di restare presso il padre, i IGg.ri convengono che la IG.ra potrà Per_2 CP_2 Pt_2 lasciare la casa coniugale quando lo vorrà, anche prima della prossima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Potenza, fissata per il giorno 6 febbraio 2025. In ogni caso, la IG.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre 30 giorni dalla suddetta udienza di comparizione Pt_2 davanti il Presidente del Tribunale di Potenza;
3) i IGg.ri convengono inoltre che la IG.ra potrà portare con sé, oltre i beni CP_2 Pt_2 personali, come per legge, anche i seguenti beni ulteriori, di esclusiva ed incontestata proprietà della stessa: servizio di piatti e per caffè marca "Le Perle"; servizio di bicchieri e coppe per macedonia in cristallo;
pouf; tenda della camera da letto già coniugale;
bastone con tenda della cameretta. Inoltre, atteso che la suddetta IG.ra rinunzia espressamente ai propri diritti sulla mobilia presente Pt_2 nell'abitazione, anche se acquistata in comunione tra gli scriventi, prenderà del pari il lampadario della sala da pranzo, senza nulla a conguaglio sebbene anch'esso acquistato congiuntamente dai sottoscritti;
4) il IG. verserà un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili per Pt_1 Per_1 che, sebbene maggiorenne non è ancora produttore di reddito né possiede cespite veruno, nonché la somma ulteriore di € 125,00 in favore della IG.ra , e cosi complessivamente la somma di € Pt_2
375,00, entro il giorno ro di ogni mese;
5)alla madre è data facoltà di avere con sé ogni volta che la figlia lo vorrà, compatibilmente con Per_2 gli impegni scolastici della stessa. In ogni caso, ove la madre manterrà il domicilio in Venosa, la terrà con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 e, a settimane alterne, dalle ore
13,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
in tali occasioni la figlia pernotterà presso la madre. Di contro, qualora la madre trasferirà la propria residenza o domicilio in altro Comune, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di , la madre potrà tenere con sé la figlia, presso quella Per_2 che sarà la propria abitazione, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera;
6) genitori e figlia potranno comunicare telefonicamente ogni qualvolta lo vorranno, anche quoti- dianamente;
7) trascorrerà ad anni alterni, con uno dei genitori, due settimane nel periodo estivo, ossia nel Per_2 periodo ricompreso tra luglio ed agosto, periodo che verrà definito entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dell'altro genitore, il quale trascorrerà con la fíglia le due settimane di ferie l'anno successivo;
8) in occasione delle festività natalizie, trascorrerà, ad anni Per_2 alterni, con uno dei genitori, il periodo dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 30 dicembre alle ore 18,00 del 5 gennaio. Il giorno della Epifania verrà trascorso ad anni alterni con uno dei genitori. In occasione delle festività Pasquali Per_2 trascorrerà, ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo dalle ore 16,00 del Giovedi Santo fino alle ore 20,00 del giorno della Santa Pasqua e, l'anno successivo, dalle ore 20,00 del giorno della Santa
Pasqua fino alle ore 20,00 del martedì successivo;
9) la figlia trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori o, qualora dovesse risultare difficile, ad anni alterni con un genitore ed il successivo con l'altro;
10) il giorno del compleanno dei genitori verrà trascorso da con il medesimo, anche in deroga Per_2
al calendario sopra convenuto;
11) tutte le decisioni di maggiore interesse per riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute Per_2
(scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concorde- mente dai genitori, i quali sopporteranno anche le relative spese al 50%; 12) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio. I3) per tutto quanto non indicato e specificato nelle dette condizioni le parti si riportano alle vigenti norme in materia.”. All'udienza del 06.02.2025, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato la volontà di procedere alla separazione ai patti ed alle condizioni depositate telematicamente con nota del 05.02.2025.
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, , a giovarsi della responsabilità congiunta Per_2 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordata nel piano genitoriale allegato al ricorso, qui integralmente richiamato, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e IGnificativi con entrambi i genitori.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di NT (AG) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_3 Parte_2 con ricorso del 08.07.2024, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno contratto Parte_3 Parte_2 matrimonio in NT (AG) in data 09.10.2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di NT (AG) dell'anno 2004 - Parte II - Serie A – Atto nr. 392; b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocamento Per_2 presso il padre, nella casa familiare;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate e integrate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di NT (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di conIGlio, in Potenza il 06.02.2025
IL PRESIDENTE dott. Rosario Baglioni