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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5526/2025 RG, introdotta da
(VICO EQUENSE (NA), 29/12/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVETTI GRAZIELLA;
(CATANIA (CT), 27/06/1977), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. FALSAPERLA TIZIANA FALSAPERLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso Parte_1 Controparte_1
di essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: A) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...],
Via Pescaglia n. 28. -le spese di viaggio relative agli spostamenti delle figlie da Roma per raggiungere il padre saranno a carico della;
-la minore Pt_1
trascorrerà con il padre: - due week-end al mese ( si recherà presso il Per_1
padre); - le vacanze natalizie ad anni alterni dal 21 al 29 dicembre o dal 29
dicembre al 7 gennaio, (da organizzarsi entro il mese di settembre); - per n. 3
giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - le vacanze estive dal 20 agosto al 5 settembre;
- la festa del papà; - il giorno del compleanno, così come qualsivoglia altra festività non indicata (a titolo esemplificativo, S. Agata, carnevale, 25 aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre) ad anni alterni con ciascun genitore;
Il
tutto compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore,
con possibilità di convenire diversamente ed in modo flessibile giorni e orari con il genitore collocatario in base a sopravvenute esigenze, professionali e di vita, di entrambi i genitori ed assecondando le preminenti esigenze e necessità della figlia Qualora il genitore non collocatario, per Persona_1
impedimento motivato, non potesse rispettare le calendazioni di cui sopra,
avrà diritto di recuperare i giorni non trascorsi con la figlia, concordando le date e concordandosi a tal fine con la madre.
B) si impegnerà a far mantenere contatti quotidiani tra figlia Parte_1
minore e padre, obbligandosi, inoltre, ad informare tempestivamente il di qualsiasi accadimento o notizia relativa alle figlie;
CP_1
C) corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per Controparte_1
la figlia minore l'importo complessivo fisso di €. 200,00 (essendo la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente), da versarsi entro Per_2 il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni
Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
inoltre parteciperà nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie,
come previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Torre Annunziata;
D) gli assegni familiari percepiti dovranno essere divisi al 50% tra le parti;
E) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a tenere comportamenti e condotte idonee a mantenere il rispetto reciproco nonché a garantire la tutela degli interessi e del regolare sviluppo psico-fisico del figlio minore;
F) i sigg.ri -Furnari reciprocamente manifestano il loro consenso per il Pt_1
rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e,
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti;
G) i sigg.ri rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno Parte_2
di mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/04/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5526/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Vietri sul mare in data 14/04/2002 tra (VICO Parte_1
EQUENSE (NA), 29/12/1976) e Controparte_1
(CATANIA (CT), 27/06/1977) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Vietri sul mare al n. 6, Parte II, Serie A, Anno
2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5526/2025 RG, introdotta da
(VICO EQUENSE (NA), 29/12/1976), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. SILVETTI GRAZIELLA;
(CATANIA (CT), 27/06/1977), con Controparte_1
il patrocinio dell'avv. FALSAPERLA TIZIANA FALSAPERLA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso Parte_1 Controparte_1
di essersi separati nell'anno 2011 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato
Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: A) la figlia minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre, residente in [...],
Via Pescaglia n. 28. -le spese di viaggio relative agli spostamenti delle figlie da Roma per raggiungere il padre saranno a carico della;
-la minore Pt_1
trascorrerà con il padre: - due week-end al mese ( si recherà presso il Per_1
padre); - le vacanze natalizie ad anni alterni dal 21 al 29 dicembre o dal 29
dicembre al 7 gennaio, (da organizzarsi entro il mese di settembre); - per n. 3
giorni durante le vacanze pasquali, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; - le vacanze estive dal 20 agosto al 5 settembre;
- la festa del papà; - il giorno del compleanno, così come qualsivoglia altra festività non indicata (a titolo esemplificativo, S. Agata, carnevale, 25 aprile,
1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre) ad anni alterni con ciascun genitore;
Il
tutto compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici della minore,
con possibilità di convenire diversamente ed in modo flessibile giorni e orari con il genitore collocatario in base a sopravvenute esigenze, professionali e di vita, di entrambi i genitori ed assecondando le preminenti esigenze e necessità della figlia Qualora il genitore non collocatario, per Persona_1
impedimento motivato, non potesse rispettare le calendazioni di cui sopra,
avrà diritto di recuperare i giorni non trascorsi con la figlia, concordando le date e concordandosi a tal fine con la madre.
B) si impegnerà a far mantenere contatti quotidiani tra figlia Parte_1
minore e padre, obbligandosi, inoltre, ad informare tempestivamente il di qualsiasi accadimento o notizia relativa alle figlie;
CP_1
C) corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento per Controparte_1
la figlia minore l'importo complessivo fisso di €. 200,00 (essendo la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente), da versarsi entro Per_2 il giorno 5 di ogni mese e rivalutarsi annualmente sulla base delle variazioni
Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
inoltre parteciperà nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie,
come previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Torre Annunziata;
D) gli assegni familiari percepiti dovranno essere divisi al 50% tra le parti;
E) entrambi i coniugi si impegnano, altresì, a tenere comportamenti e condotte idonee a mantenere il rispetto reciproco nonché a garantire la tutela degli interessi e del regolare sviluppo psico-fisico del figlio minore;
F) i sigg.ri -Furnari reciprocamente manifestano il loro consenso per il Pt_1
rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e,
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti;
G) i sigg.ri rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno Parte_2
di mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14/04/2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5526/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Vietri sul mare in data 14/04/2002 tra (VICO Parte_1
EQUENSE (NA), 29/12/1976) e Controparte_1
(CATANIA (CT), 27/06/1977) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Vietri sul mare al n. 6, Parte II, Serie A, Anno
2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi