Art. 3.
Per gli scopi indicati all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per gli scopi indicati all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.