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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1245/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da Consoni - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
1 Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 565/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.p.a. (a seguire Banca) impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 1.4.2019 quanto al credito IRES di € 25.134,00, originariamente vantato dal fallimento «società_1e di nominativo_1 s.r.l.» e poi ceduto alla ricorrente, come da scrittura privata dell'11.9.2014, attraverso la quale la Banca acquistò dal fallimento il “credito IRES di almeno nominali Euro 24.739,52… generato dalle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari liquidati dagli Istituti di Credito.” Nell'atto le parti precisarono che «In ogni caso la cessione ha per oggetto l'intero credito emergente dalla dichiarazione dei redditi finale, come previsto dall'art. 1 comma 2 D.M. 30/9/1997 n. 384, oltre interessi maturandi». Venne, altresì, precisato che «... il credito oggetto del presente contratto è maturato interamente nel corso della procedura...». A tali emergenze, richiamate dalla Corte di primo grado nella sentenza impugnata, venivano ad aggiungersi le seguenti circostanze: - con decreto del 15-9-2017 fu dichiarata la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo; - il 10-6-2018, il Curatore presentò telematicamente la Dichiarazione dei redditi Mod. Società di capitali 2017 relativa al c.d. “maxi periodo fallimentare” (dal 12-7-2000 al 15-9-2017) nella quale fu rilevato (Quadro RN, Righi 15 e 24) ed espressamente domandato a rimborso (Quadro RX, Rigo 1) il credito d'imposta IRES di €. 25.134,00; - il 12-11-2018 la ricorrente, in qualità di cessionaria, notificò, rendendo opponibile, l'atto di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e all'Agenzia Entrate Riscossione (debitore ceduto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, R.D. n. 2440/1923; in data 1-4-2019 la Banca inviò a mezzo pec alla Direzione Provinciale I di Napoli la documentazione attestante le ritenute effettuate sugli interessi attivi erogati e comprovante il credito domandato a rimborso. La ricorrente con l'atto di ricorso lamentava l'illegittimità del silenzio rifiuto, per la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate resisteva evidenziando come il rimborso non fosse stato erogato per la presenza di carichi pendenti sorti durante la procedura fallimentare, come riportati da quattro cartelle di pagamento, e a conoscenza della curatela, tanto che, nel mese di gennaio 2014, questa inviava alla Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma II – istanza d'annullamento in autotutela per la cartella 07120130091686377 (relativa ad IVA anno 2009). L'Agenzia, inoltre, evidenziava che le cartelle non erano mai state impugnate, divenendo, pertanto, definitive, e le relative pretese in esse contenute non erano più contestabili. La ricorrente, a quel punto, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa
2 tributaria fatta valere dall'Agenzia, non essendo stati compiuti, dopo la notificazione delle rispettive cartelle di pagamento ed entro i termini di decadenza fissati dal D.P.R. n. 602/1973, i successivi atti del procedimento amministrativo “vincolato” di riscossione delle imposte, né tantomeno validi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c.
2. A fronte della posizione delle parti la Corte di primo grado quanto ai crediti vantati dall'Agenzia riteneva prescritti quelli correlati a due carichi (- Ruolo Registro anno 2000 - carico iscritto a ruolo € 85,29 - cartella n. 09720050211478123 notificata il 2-11-2005), che pertanto non potevano essere opposti in compensazione. Diversamente per il credito iscritto a ruolo per € 33.199,79 - cartella n. 07120130091686377 notificata il 13-6-2013 - risultava al momento della presentazione dell'istanza di rimborso (in data 1-4-2019), non ancora decorso il termine di prescrizione decennale, ma solo quello quinquennale per le sanzioni e degli interessi. La Corte di primo grado ha ritenuto che la notifica della cartella, disciplinata dall' art. 25 del DPR 602/73, è atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, che decorreva nuovamente dopo la notifica della cartella. Inoltre, il primo Collegio ha selezionato alcune voci di credito confluite nella cartella ritenendole prescritte e all'esito di tale verifica riteneva che al momento dell'istanza di rimborso della cessionaria del 1° aprile 2019 non era decorsa la prescrizione decennale dell'IVA vantata da Agenzia delle Entrate per euro 23.389,00, nonché i relativi interessi maturati dal 1° aprile 2014, in uno ai relativi oneri di riscossione. Da ciò derivava la legittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dalla cessionaria ricorrente, cosicché il ricorso veniva rigettato, le spese venivano compensate.
3. Propone appello la Banca rappresentando che il credito Iva alla data dell'istanza di rimborso si era prescritto in quanto dopo la notifica della cartella alcun atto interruttivo era stato compiuto: nè l'inizio della espropriazione forzata alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973), né la notifica della intimazione ad adempiere richiesta per procedere ad esecuzione forzata se la stessa non è stata espletata in precedenza (art. 50 d.P.R. cit.). Pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe quello sostanziatosi nel deposito delle controdeduzioni in primo grado nel presente giudizio, depositate il 13 maggio 2024, quindi oltre il termine decennale in scadenza il 13.6.23.
4. Si è costituita Agenzia delle Entrate rappresentando che fu avanzata istanza di sgravio il 20 gennaio 2014 relativamente alla cartella in esame, che costituisce evento interruttivo trattandosi di riconoscimento di debito. Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata il 20 gennaio 2024.
5. Con memoria l'appellante ha osservato che il riferimento alla istanza di sgravio come evento interruttivo risulta introdotto solo in secondo grado e dunque non è consentito. Inoltre, l'istanza di sgravio è un atto di autotutela non un riconoscimento di debito, a differenza della richiesta di rateizzazione richiamata erroneamente a
3 sostegno della propria tesi da parte della Agenzia.
6. All'udienza del 27.1.2026 tenutasi come da verbale, la Corte decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che fondato è l'appello, nella parte in cui contesta che con l'istanza di sgravio da parte della curatela nel 2014 vi sia stata interruzione del decorso della prescrizione. A ben vedere con l'istanza si rappresentavano le ragioni per le quali il credito vantato dall'Agenzia dovesse essere posto in compensazione con il credito Iva vantato dal Fallimento. In sostanza il Fallimento con tale istanza evidenziava il credito portato con la cartella n. 07120130091686377 notificata il 13-6-2013 dovesse essere oggetto di sgravio per il complessivo e totale importo di euro 34.743,59. A tal riguardo va richiamato il principio per il quale non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso le proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3303 del 11/02/2020 - Rv. 657287 – 01; conf.: N. 13395 del 2011 Rv. 618316 – 01). Nello stesso senso, anche in precedenza, Cass. Sez. L, n. 4605 del 06/03/2015 (Rv. 634597 - 01) affermava che ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito - la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione - verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio della denuncia contributiva). Ma nel caso di specie l'istanza di sgravio riguardava l'intero credito oggetto della cartella di pagamento, quindi si eccepisce la compensazione totale, cosicché l'effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2944 cod. civ., non si è prodotto.
2. Va, però, non di meno evidenziato come il termine di prescrizione del credito erariale - che rendeva legittimo il silenzio rifiuto - sarebbe andato a scadere il 13.6.2023 se non vi fosse stata la sospensione per l'emergenza Covid. Infatti, l'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che si riferisce al caso in cui sia già intervenuta la notifica della cartella di pagamento (come è nel caso in esame), prevede la sospensione del termine per il versamento: «Con riferimento alle entrate
4 tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Ne consegue che computando la sospensione di 541 giorni, il termine del 13.6.23 si prolunga fino al 5.12.2024, cosicché alla data del silenzio rifiuto certamente la pretesa erariale non era prescritta, e comunque la stessa risulta nuovamente interrotta dal deposito delle controdeduzioni in questo processo (13.5.24), che confermano la volontà di riscossione del credito erariale da parte dell'Agenzia. Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, l'appello va respinto, in quanto sussiste il credito erariale che giustifica e rende legittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione. Ogni altra doglianza risulta assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza del grado e vanno liquidate in euro 2000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00). Così deciso in data 27.1.26
Il Giudice est. Il Presidente
AN CA IO CI
5
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore MUSTO LUIGI, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1Rappresentato da Consoni - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan, 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
1 Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 28 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 565/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.p.a. (a seguire Banca) impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 1.4.2019 quanto al credito IRES di € 25.134,00, originariamente vantato dal fallimento «società_1e di nominativo_1 s.r.l.» e poi ceduto alla ricorrente, come da scrittura privata dell'11.9.2014, attraverso la quale la Banca acquistò dal fallimento il “credito IRES di almeno nominali Euro 24.739,52… generato dalle ritenute fiscali applicate sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari liquidati dagli Istituti di Credito.” Nell'atto le parti precisarono che «In ogni caso la cessione ha per oggetto l'intero credito emergente dalla dichiarazione dei redditi finale, come previsto dall'art. 1 comma 2 D.M. 30/9/1997 n. 384, oltre interessi maturandi». Venne, altresì, precisato che «... il credito oggetto del presente contratto è maturato interamente nel corso della procedura...». A tali emergenze, richiamate dalla Corte di primo grado nella sentenza impugnata, venivano ad aggiungersi le seguenti circostanze: - con decreto del 15-9-2017 fu dichiarata la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo; - il 10-6-2018, il Curatore presentò telematicamente la Dichiarazione dei redditi Mod. Società di capitali 2017 relativa al c.d. “maxi periodo fallimentare” (dal 12-7-2000 al 15-9-2017) nella quale fu rilevato (Quadro RN, Righi 15 e 24) ed espressamente domandato a rimborso (Quadro RX, Rigo 1) il credito d'imposta IRES di €. 25.134,00; - il 12-11-2018 la ricorrente, in qualità di cessionaria, notificò, rendendo opponibile, l'atto di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e all'Agenzia Entrate Riscossione (debitore ceduto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, R.D. n. 2440/1923; in data 1-4-2019 la Banca inviò a mezzo pec alla Direzione Provinciale I di Napoli la documentazione attestante le ritenute effettuate sugli interessi attivi erogati e comprovante il credito domandato a rimborso. La ricorrente con l'atto di ricorso lamentava l'illegittimità del silenzio rifiuto, per la sussistenza del credito vantato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate resisteva evidenziando come il rimborso non fosse stato erogato per la presenza di carichi pendenti sorti durante la procedura fallimentare, come riportati da quattro cartelle di pagamento, e a conoscenza della curatela, tanto che, nel mese di gennaio 2014, questa inviava alla Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma II – istanza d'annullamento in autotutela per la cartella 07120130091686377 (relativa ad IVA anno 2009). L'Agenzia, inoltre, evidenziava che le cartelle non erano mai state impugnate, divenendo, pertanto, definitive, e le relative pretese in esse contenute non erano più contestabili. La ricorrente, a quel punto, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa
2 tributaria fatta valere dall'Agenzia, non essendo stati compiuti, dopo la notificazione delle rispettive cartelle di pagamento ed entro i termini di decadenza fissati dal D.P.R. n. 602/1973, i successivi atti del procedimento amministrativo “vincolato” di riscossione delle imposte, né tantomeno validi atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c.
2. A fronte della posizione delle parti la Corte di primo grado quanto ai crediti vantati dall'Agenzia riteneva prescritti quelli correlati a due carichi (- Ruolo Registro anno 2000 - carico iscritto a ruolo € 85,29 - cartella n. 09720050211478123 notificata il 2-11-2005), che pertanto non potevano essere opposti in compensazione. Diversamente per il credito iscritto a ruolo per € 33.199,79 - cartella n. 07120130091686377 notificata il 13-6-2013 - risultava al momento della presentazione dell'istanza di rimborso (in data 1-4-2019), non ancora decorso il termine di prescrizione decennale, ma solo quello quinquennale per le sanzioni e degli interessi. La Corte di primo grado ha ritenuto che la notifica della cartella, disciplinata dall' art. 25 del DPR 602/73, è atto di esercizio del diritto di credito, idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, che decorreva nuovamente dopo la notifica della cartella. Inoltre, il primo Collegio ha selezionato alcune voci di credito confluite nella cartella ritenendole prescritte e all'esito di tale verifica riteneva che al momento dell'istanza di rimborso della cessionaria del 1° aprile 2019 non era decorsa la prescrizione decennale dell'IVA vantata da Agenzia delle Entrate per euro 23.389,00, nonché i relativi interessi maturati dal 1° aprile 2014, in uno ai relativi oneri di riscossione. Da ciò derivava la legittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso presentata dalla cessionaria ricorrente, cosicché il ricorso veniva rigettato, le spese venivano compensate.
3. Propone appello la Banca rappresentando che il credito Iva alla data dell'istanza di rimborso si era prescritto in quanto dopo la notifica della cartella alcun atto interruttivo era stato compiuto: nè l'inizio della espropriazione forzata alla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973), né la notifica della intimazione ad adempiere richiesta per procedere ad esecuzione forzata se la stessa non è stata espletata in precedenza (art. 50 d.P.R. cit.). Pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe quello sostanziatosi nel deposito delle controdeduzioni in primo grado nel presente giudizio, depositate il 13 maggio 2024, quindi oltre il termine decennale in scadenza il 13.6.23.
4. Si è costituita Agenzia delle Entrate rappresentando che fu avanzata istanza di sgravio il 20 gennaio 2014 relativamente alla cartella in esame, che costituisce evento interruttivo trattandosi di riconoscimento di debito. Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata il 20 gennaio 2024.
5. Con memoria l'appellante ha osservato che il riferimento alla istanza di sgravio come evento interruttivo risulta introdotto solo in secondo grado e dunque non è consentito. Inoltre, l'istanza di sgravio è un atto di autotutela non un riconoscimento di debito, a differenza della richiesta di rateizzazione richiamata erroneamente a
3 sostegno della propria tesi da parte della Agenzia.
6. All'udienza del 27.1.2026 tenutasi come da verbale, la Corte decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che fondato è l'appello, nella parte in cui contesta che con l'istanza di sgravio da parte della curatela nel 2014 vi sia stata interruzione del decorso della prescrizione. A ben vedere con l'istanza si rappresentavano le ragioni per le quali il credito vantato dall'Agenzia dovesse essere posto in compensazione con il credito Iva vantato dal Fallimento. In sostanza il Fallimento con tale istanza evidenziava il credito portato con la cartella n. 07120130091686377 notificata il 13-6-2013 dovesse essere oggetto di sgravio per il complessivo e totale importo di euro 34.743,59. A tal riguardo va richiamato il principio per il quale non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso le proprie ragioni creditorie, giacché, in tal caso, il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dovere adempiere (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3303 del 11/02/2020 - Rv. 657287 – 01; conf.: N. 13395 del 2011 Rv. 618316 – 01). Nello stesso senso, anche in precedenza, Cass. Sez. L, n. 4605 del 06/03/2015 (Rv. 634597 - 01) affermava che ai fini dell'interruzione della prescrizione, la proposizione dell'eccezione di compensazione da parte del debitore può assumere rilievo, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione, sicché, mentre è da escludere l'efficacia interruttiva dell'eccezione di compensazione totale, per quella parziale spetta al giudice di merito - la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione - verificare se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva alla richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società tramite l'invio della denuncia contributiva). Ma nel caso di specie l'istanza di sgravio riguardava l'intero credito oggetto della cartella di pagamento, quindi si eccepisce la compensazione totale, cosicché l'effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2944 cod. civ., non si è prodotto.
2. Va, però, non di meno evidenziato come il termine di prescrizione del credito erariale - che rendeva legittimo il silenzio rifiuto - sarebbe andato a scadere il 13.6.2023 se non vi fosse stata la sospensione per l'emergenza Covid. Infatti, l'art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che si riferisce al caso in cui sia già intervenuta la notifica della cartella di pagamento (come è nel caso in esame), prevede la sospensione del termine per il versamento: «Con riferimento alle entrate
4 tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Ne consegue che computando la sospensione di 541 giorni, il termine del 13.6.23 si prolunga fino al 5.12.2024, cosicché alla data del silenzio rifiuto certamente la pretesa erariale non era prescritta, e comunque la stessa risulta nuovamente interrotta dal deposito delle controdeduzioni in questo processo (13.5.24), che confermano la volontà di riscossione del credito erariale da parte dell'Agenzia. Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, l'appello va respinto, in quanto sussiste il credito erariale che giustifica e rende legittimo il silenzio rifiuto dell'amministrazione. Ogni altra doglianza risulta assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza del grado e vanno liquidate in euro 2000,00 oltre accessori.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00). Così deciso in data 27.1.26
Il Giudice est. Il Presidente
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