TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5228/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5228/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 8779/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n. 601, presso lo studio dell'avv.
UI US, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/04/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 50%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendola invalida al 62%; di avere formulato tempestivo atto CP_2 di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, coerentemente con le risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha rilevato che: “Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cui si è sottoposta si evince che la Sig.ra è affetta da: • Artrite psoriasica complicata da fibromialgia. Per Parte_1 analogia Codice 9303 – Ric. Inv. 45% • Sindrome ansioso – depressiva medio – grave di tipo reattiva. Per analogia Codice 2206 – Ric. Inv. 30% Secondo la formula riduzionistica applicata la ricorrente è invalida al 62%. Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cui si è sottoposta si evince che la Sig.ra è affetta da: • Artrite Parte_1
2 psoriasica complicata da fibromialgia. Per analogia Codice 9303 – Ric. Inv. 45% • Sindrome ansioso – depressiva medio – grave di tipo reattiva. Per analogia Codice 2206 – Ric. Inv. 30%
Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, sulla scorta delle tabelle approvate, si può riconoscere la ricorrente inabile nella misura del 62% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, da un lato, non è riuscito a riconoscere alle patologie sofferte, con particolare riferimento alla depressione, il giusto rilievo e, dall'altro, non ha espresso una valutazione sulle altre malattie esistenti. È, tuttavia, opportuno rilevare come chiaramente emerga dalla consulenza impugnata che il CTU ha valutato tutte le certificazioni mediche prodotte e che, ciononostante, da esse e dalla visita peritale svolta sulla ricorrente non ha ritenuto sussistenti le circostanze necessarie a determinare un grado di invalidità superiore. In aggiunta a ciò, anche la nuova documentazione medica prodotta non può essere ritenuta abbastanza incisiva da determinare il rinnovo richiesto, avendo la parte piuttosto genericamente riferito dell'aggravamento delle patologie, senza tuttavia specificare adeguatamente in che modo tale peggioramento possa influire sulla valutazione già effettuata dal consulente nella precedente fase.
Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in
3 essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
4 Aversa, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5228/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 8779/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n. 601, presso lo studio dell'avv.
UI US, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10/04/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile e di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 50%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' riconoscendola invalida al 62%; di avere formulato tempestivo atto CP_2 di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione. Per_1
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, coerentemente con le risultanze dell'esame obiettivo effettuato, ha rilevato che: “Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cui si è sottoposta si evince che la Sig.ra è affetta da: • Artrite psoriasica complicata da fibromialgia. Per Parte_1 analogia Codice 9303 – Ric. Inv. 45% • Sindrome ansioso – depressiva medio – grave di tipo reattiva. Per analogia Codice 2206 – Ric. Inv. 30% Secondo la formula riduzionistica applicata la ricorrente è invalida al 62%. Sulla base della documentazione in atti, nonché dell'accertamento medico – legale cui si è sottoposta si evince che la Sig.ra è affetta da: • Artrite Parte_1
2 psoriasica complicata da fibromialgia. Per analogia Codice 9303 – Ric. Inv. 45% • Sindrome ansioso – depressiva medio – grave di tipo reattiva. Per analogia Codice 2206 – Ric. Inv. 30%
Tenuto conto del grado e della natura delle minorazioni accertate, sulla scorta delle tabelle approvate, si può riconoscere la ricorrente inabile nella misura del 62% con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, da un lato, non è riuscito a riconoscere alle patologie sofferte, con particolare riferimento alla depressione, il giusto rilievo e, dall'altro, non ha espresso una valutazione sulle altre malattie esistenti. È, tuttavia, opportuno rilevare come chiaramente emerga dalla consulenza impugnata che il CTU ha valutato tutte le certificazioni mediche prodotte e che, ciononostante, da esse e dalla visita peritale svolta sulla ricorrente non ha ritenuto sussistenti le circostanze necessarie a determinare un grado di invalidità superiore. In aggiunta a ciò, anche la nuova documentazione medica prodotta non può essere ritenuta abbastanza incisiva da determinare il rinnovo richiesto, avendo la parte piuttosto genericamente riferito dell'aggravamento delle patologie, senza tuttavia specificare adeguatamente in che modo tale peggioramento possa influire sulla valutazione già effettuata dal consulente nella precedente fase.
Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in
3 essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
4 Aversa, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5