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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 968/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 968/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 15.12.1995, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1
attore nei confronti di
(C.F. e P.Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. William Lo Cicero (indirizzo PEC: ; Email_2
convenuto
e di
(C.F.: ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
23.12.1985 e residente in [...] alla C.da Elisabetta n° 67; convenuto contumace preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 09.07.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 08.10.2025 (parte attrice) e 29.09.2025 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
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Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il
Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Va premesso che nel corso del giudizio il convenuto rimasto contumace,
è stato ritualmente citato presso la sua residenza. Inoltre, è CP_2
stato esperito il previo tentativo di negoziazione assistita nei confronti della compagnia di assicurazione, non andato a buon fine, mentre, relativamente al mancato esperimento di tale tentativo nei confronti del convenuto tale CP_2 circostanza non costituisce causa di improcedibilità dell'azione nei termini come argomentati da questo Ufficio nell'ordinanza del 25.09.2024.
Sempre in via preliminare, secondo l'interpretazione maggiormente condivisibile, in quanto scevra da qualsivoglia mero formalismo, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile se gli elementi comunicati risultino sufficienti, con l'uso dell'ordinaria diligenza, per l'accertamento della responsabilità e la stima del danno, mentre, al contrario, la domanda andrà dichiarata improponibile se nella richiesta scritta di risarcimento manchino gli elementi indispensabili, in termini concreti ed
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effettivi, per la ricostruzione del sinistro e la stima del danno (cfr., in questo senso,
Tribunale Salerno, sez. II, 23/09/2015, n. 3864). A sua volta, nel caso di specie, il laconico tenore dell'indicazione nella richiesta di risarcimento danni del 04.11.2022 della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate dal nell'occasione, senza Pt_1
l'inoltro della relativa completa documentazione sanitaria, non ha comportato, di per sé, la carenza degli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto e la stima del danno, atteso che – per come evidenziato e documentato dalla stessa parte convenuta
– la compagnia di assicurazione aveva risposto negativamente all'anzidetta richiesta comunicando “di non poter procedere ad alcuna offerta poiché, dagli elementi in nostro possesso, non riteniamo che i danni lamentati siano riconducibili al sinistro così come denunciato” (cfr. comunicazione del 24.04.2023 allegata al fascicolo di parte convenuta), all'esito delle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate da
[...]
, e (allegate nel fascicolo di parte Parte_1 CP_2 Persona_1
convenuta), con la conseguenza che alcun impedimento è stato posto dal tenore della richiesta di risarcimento al compimento, da parte dell'assicurazione, delle attività volte alla formulazione di una congrua offerta, trattandosi appunto di una possibilità esclusa a priori dalla stessa compagnia a seguito dei propri accertamenti.
Inoltre, relativamente all'ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta ed incentrata sull'asserita nullità della domanda attorea per genericità sotto il profilo per l'omessa compiuta descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, va evidenziato che tale questione non risulta fondata ai sensi degli artt.
163, comma 3 nn. 3) e 4), e 164 C.P.C.. È noto che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (così
Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
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Nel caso di specie, a sua volta, le allegazioni contenute nell'atto di citazione (in uno alla documentazione prodotta) hanno invece consentito all'anzidetta convenuta di identificare e ricostruire i fatti accaduti su cui si fonda la pretesa attorea, ed, in ultimo, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in giudizio mediante le specifiche contestazioni, in via preliminare e nel merito, contenute nella relativa comparsa di costituzione. Invero, nell'atto di citazione risultano sufficientemente indicati sia il luogo e la data del fatto sia le modalità, secondo la prospettiva attorea, con cui si sarebbe verificato il sinistro ed il conseguente evento lesivo (causa petendi) sia, ancora, il petitum immediato (la richiesta di condanna al pagamento di somme specificatamente quantificare in base alla documentazione medica allegata, oltre al danno morale) e petitum mediato (la prestazione risarcitoria), risultando quindi evidente, da un lato, che tutti gli elementi necessari richiesti dalla normativa sono ricompresi nell'atto introduttivo del giudizio e, dall'altro lato, che il thema decidendum è stato delimitato con sufficiente chiarezza quantomeno nei suoi termini essenziali.
La causa è stata istruita a mezzo della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2), C.P.C., nonché della prova testimoniale nei termini come ammessi nell'ordinanza istruttoria del
25.09.2024. A siffatto proposito, in questa sede deve ribadirsi l'inammissibilità dei mezzi di prova addotti dalla parte convenuta in base alle argomentazioni evidenziati nell'anzidetta ordinanza ed in quella del 21.12.2024, a cui si rinvia. Infine, una volta espletata l'accertamento tecnico d'ufficio medico-legale sulla persona di
[...]
, all'udienza del 21.10.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi Parte_1 dell'art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa mediante trattazione scritta nei termini riportati in epigrafe e decisa ex artt.
281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito argomentati.
La verificazione dell'accadimento lamentato da parte attrice, avvenuto in data
08.09.2022 in Gioiosa Jonica sulla via Elisabetta (allorquando, alle ore 13,00 circa,
– alla guida del veicolo Fiat Doblò, targato DN421KW ed CP_2
assicurato presso la convenuta compagnia – effettuava una manovra di retromarcia e,
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non avvedendosi dell'apertura del portellone posteriore, colpiva Parte_1 all'altezza del volto, con la conseguenza che l'odierno attore, a seguito del violento urto, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso di Locri ove i sanitari di turno riscontravano una “f.l.c. frontale a sinistra con prognosi di giorni 15”), trova compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni del tutto compatibili con la prospettazione attorea – disinteressate e puntuali – rese dal teste escusso nel presente giudizio all'udienza del 19.11.2024, Testimone_1
(“A.D.R.: “Lavoravo per il sig. mi sembra al tempo del fatto e
[...] CP_2
comunque nel periodo 2022-2023. Il sig. ha una impresa di cartongesso ed CP_2
impianti in generale ed io ero operaio. Conosco la parte attrice in quanto amici dello stesso paese. Sono a conoscenza di un sinistro accaduto al sig. in Pt_1
quanto ero presente. Mi sembra sia avvenuto ai primi di settembre del 2022, il 7 o
l'8. E' avvenuto più o meno in viale Elisabetta di Gioiosa Jonica. Erano circa le
13:00/13:30. Ero sceso da un furgone per prendere degli scatoloni e metterli sul lato della strada. Si trattava di un Doblò, i scatolini erano nel bagagliaio. ci Pt_1
stava dando una mano in quanto gli avevamo dato un passaggio. La strada era poco in salita ed il furgone era parcheggiato da un lato della strada ed in parallelo alla stessa. Il sig. non era sceso dal veicolo in quanto erano da scendere solo CP_2
pochi scatoloni. Preciso che si trattava di scatoloni da portare a casa di . CP_2
Erano di peso medio, non rammento di preciso cosa contenevano, erano chiusi, mi sembra fascicoli o carte. Eravamo sia io che il a scaricare gli scatoloni. Io Pt_1
avevo già portato uno scatolone e stavo riattraversando la strada. In quel momento il aveva chiuso il portellone tenendo in mano un paio di scatoloni piccoli e, Pt_1
quindi, evidentemente non aveva chiuso bene. fece una manovra di CP_2 retromarcia, io gridai che c'era ancora dietro l'autovettura ad una distanza Pt_1 di circa un metro e, quindi, l' frenò bruscamente e, quindi, il portellone si è CP_2
aperto. Preciso che si trattava di un portellone che si apre da sotto verso sopra come quello del portabagagli di una autovettura, il portellone alzandosi ha colpito il all'altezza della fronte. Ha mollato gli scatoloni e si è iniziato a toccare il Pt_1 volto. Non è cascato per terra. In quel momento io e l' abbiamo prestato CP_2 soccorso, tamponandogli la fronte con un po' di carta in quanto usciva sangue. Poi abbiamo chiamato suo padre che lavora nelle vicinanze e dopo pochi minuti, massimo cinque, arrivò sul posto il padre e lo ha portato in ospedale. Preciso che io
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e l' non siamo andati all'ospedale” ADR Avv. Lo Cicero: “Se ben ricordo la CP_2
ferita non era dritta nel senso di orizzontale ma era su un lato della fronte, mi sembra quello destro però ripensandoci era il lato sinistro con andamento verso il sopracciglio. Non ho notato altre lesioni in altre parti del volto”), il quale ha confermato l'anzidetta dinamica per averla direttamente constatata nei termini come precisati dallo stesso dichiarante.
Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in atti appena riportate devono considerarsi del tutto attendibili a livello intrinseco, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, dovendosi altresì evidenziare l'assenza di qualsivoglia dato significativo da cui poter ritenere in capo al dichiarante qualsivoglia intento compiacente nei confronti della parte attrice, con la conseguenza che il narrato in esame costituisce così piena prova circa gli accadimenti riferiti.
Ancora, va evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in esame risultano connotate dai requisiti della costanza e coerenza nel tempo rispetto all'analogo narrato reso dallo stesso in sede di accertamenti stragiudiziali compiuti per Per_1
conto della convenuta compagnia di assicurazione (cfr. tali dichiarazioni del
26.11.2022 riportate nella relativa relazione allegata in atti alla comparsa di risposta).
A sua volta, a livello estrinseco, il narrato testimoniale in esame risulta convergente, trovando così un idoneo ed oggettivo riscontro esterno, nelle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale (riportate nella suddetta relazione in atti) dalle odierne parti ed sulla dinamica del sinistro Parte_1 CP_2
oggetto di causa. A siffatto proposito, va precisato che tali narrati risultano tra loro pienamente convergenti in ordine al nucleo essenziale e maggiormente significativo delle modalità con le quali si era verificato il sinistro stradale occorso al Pt_1
tenuto conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito e visto dal proprio specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito al medesimo accadimento.
Le dichiarazioni testimoniali in esame risultano altresì estrinsecamente riscontrate dall'ulteriore dato autonomo ed oggettivo desumibile dalle annotazioni contenute nel certificato di pronto soccorso in atti – redatto nella stessa data del sinistro alle ore
13:49, quindi, in uno specifico lasso temporale del tutto compatibile rispetto
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all'accadimento del fatto – ove è annotato, in maniera sintetica, in termini del tutto coerenti e convergenti rispetto al narrato testimoniale in esame, che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto in quanto “Il paziente ha avuto l'incidente in seguito ad urto con uno sportello di un furgone”, con conseguente “F.L.C. regione frontale a sinistra”, come diagnosticato dai sanitari di turno.
Dunque, già nell'immediatezza del fatto – in termini quindi del tutto genuini e spontanei – era stato espressamente riferito dal al personale del pronto Pt_1
soccorso, pur se in modo succinto, circa l'avvenuto incidente su una pubblica via verificatosi poco prima e connotato da un urto contro lo sportello di un furgone, che aveva cagionato all'odierna parte attrice una ferite alla fronte.
Inoltre, il narrato testimoniale in esame risulta convergente con l'assunzione di responsabilità del proprietario e conducente del veicolo Fiat Doblò, targato
DN421KW, contenuta nella constatazione amichevole di sinistro allegato in atti, né trovano idonea ed univoca smentita in altri dati probatori in atti.
A quest'ultimo proposito, in difetto di formale disconoscimento ad opera del convenuta rimasto contumace, il modello di constatazione CP_2
amichevole di sinistro stradale sottoscritto dallo stesso, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702 C.C. e 215 C.P.C., si considera come legalmente riconosciuto in ordine a tale sottoscrizione, fermo restando che le dichiarazioni ivi contenute non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma sono oggetto di libera valutazione da parte dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, C.C., nei termini come finora argomentati.
A fronte delle risultanze del composito quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, non risulta quale elemento idoneo ad apportare una sicura ed univoca smentita i “Dati di registrazione del dispositivo satellitare Full, installato sulla vettura targata DN421KW”, riportati nella relazione investigativa allegata in atti alla comparsa di risposta, atteso che, da un lato, dagli stessi emerge che il veicolo si trovava in Gioiosa Jonica ed era in sosta nell'orario del fatto indicato dal teste (dato compatibile con tale narrato, tenuto conto che il sinistro è stato connotato da uno spostamento minimo del veicolo), nonché, dall'altro lato, come desumibile nella stessa relazione, l'indicazione stradale della specifica posizione del veicolo non può ritenersi di per sé alla stregua di un dato connotato da sufficiente affidabilità (“In corrispondenza di ogni registrazione viene riportata la posizione del veicolo rilevata
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dal GPS. La precisione del segnale GPS presenta uno scarto non assumbile a priori in quanto dipendente dal numero di satelliti agganciati in quel momento dall'antenna del terminale”).
Ulteriormente all'avvenuta verificazione del fatto dannoso, in atti risulta riscontrato il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (tenuto, altresì, conto che, al momento delle dimissioni dal pronto soccorso alle ore successive ore 16:02, veniva formulata la seguente diagnosi: “Il paziente ha
FLC regione frontale sinistra, viene suturata, una medicazione tra tre giorni, le medicazioni successive ogni cinque giorni, rimozione dei punti di sutura dopo quindici giorni”, senza altre ferite o contusioni atteso che, come precisato dal teste
, il non era caduto in terra. Per_1 Pt_1
A ciò si deve aggiungere che la C.T.U. medico legale espletata nel presente giudizio ha attestato il rapporto di causalità delle lesioni occorse rispetto alla dinamica descritta (“Il signor in data 8.09.2022 subì un trauma al capo, la Pt_1
cui sussistenza è indubbia per la documentazione sanitaria presente in atti, dalla quale risulta l'effettuazione da parte del medico di Pronto Soccorso di una sutura tegumentaria in sede frontale sinistra praticata per riparare una ferita lacero- contusa. Trattasi di una lesione tipicamente prodotta sulla cute da un corpo contundente che impatta contro la superficie della cute stessa con energia di tale intensità da discontinuare l'epidermide, il derma ed il sottocute. Usualmente la lesione si produce senza necessità di fattori predisponenti (patologie preesistenti coesistenti o concorrenti) dipendendo solo dall'intensità dell'urto. I corpi contundenti sono corpi provvisti di margini smussi in grado di produrre discontinuazioni che non hanno la regolarità e la nettezza delle conseguenze lesive prodotte dagli strumenti taglienti. Con riferimento ai fatti di causa è certo che la lesione è stata mediata dall'azione lesiva di un corpo contundente ma, allo stato, dal punto di vista della lesività medico-legale non si può discriminare tra un evento accidentale generico che ha determinato il trauma craniofacciale sopradescritto e un sinistro provocato secondo la dinamica dichiarata dalla parte attrice. Tuttavia è possibile che abbia avuto efficienza lesiva causale il prospettato impatto contro il portellone posteriore di un Doblo Fiat che si è aperto in maniera repentina e violenta. La lesione cutanea è stata trattata con punti di sutura ed è evoluta in fisiologica guarigione (c.d. in prima intenzione) residuando esiti cicatriziali da ben
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accollata saldatura dei margini lesivi e da traccia dei punti di intersezione. Tale esito cicatriziale costituisce un postumo stabilizzato, visivamente apprezzabile, a rilievo estetico al viso senza conseguenze funzionali salvo saltuari fenomeni algico- parestesici. Esso non è emendabile od attenuabile con futuri trattamenti sanitari, né si rilevano specifiche note di sofferenza soggettiva relativamente alla fase di acuzie ed a quella di stabilizzazione. Sul piano valutativo occorre considerare che gli anzidetti esiti cicatriziali incidono sull'integrità fisica della persona determinando un pregiudizio estetico che interessa il volto coinvolgendo la regione frontale, e per la loro morfologia possono accompagnarsi ad una coscienza di menomazione resa obiettiva da una valutazione negativa da parte di chi osserva il soggetto.”).
Sulla base del quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, in primo luogo emerge chiaramente l'accertamento in concreto, quale primario fattore causale delle lesioni occorse al della condotta gravemente imprudente di guida tenuta da Pt_1
avendo effettuato una manovre di retromarcia senza avere CP_2
l'effettiva percezione se l'odierna parte attrice si fosse effettivamente spostata dal tratto di strada immediatamente retrostante al veicolo in sosta (cfr., in questo senso,
Cass. pen., sez. IV, 24/06/2025, n. 23939: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile
l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi
(confermata la condanna per omicidio stradale colposo nei confronti di un conducente che, effettuando una retromarcia senza le dovute verifiche sui rischi per gli altri utenti, aveva investito un pedone)”).
In secondo luogo, nell'ipotesi come quella di specie in cui viene investito un pedone, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista, per aver violato una norma regolamentare specifica o un precetto di generale prudenza, non esclude che il giudice di merito, ex art. 1227 C.C., debba valutare la condotta eventualmente concorrente del pedone, qualora anche il comportamento di quest'ultimo sia censurabile (così Corte App. Napoli, 18/12/2008).
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A siffatto proposito, va evidenziato che dal narrato testimoniale reso dal Ritorno emerge che l'odierna parte attrice, concluso lo scarico di cartoni dal retro del veicolo e chiuso il portellone, non si era immediatamente spostato dal tratto di strada retrostante a tale veicolo bensì aveva ivi indugiato, violando così la disposizione prudenziale di cui all'art. 190, comma 4, C.d.S.. Deve in tal modo ritenersi la concorrente responsabilità del pedone nella misura del 20% rispetto a quella residua e preponderante incombente sul conducente dell'autoveicolo (cfr. Cass., 9 giugno
2005 n. 12127, per il caso analogo in cui il pedone veniva investito dallo stesso veicolo dal quale era appena disceso e che effettuava una manovra di retromarcia senza avvedersi che il pedone si era trattenuto nelle vicinanze del veicolo, addebitandosi così al pedone, trattenutosi imprudentemente nei pressi del veicolo, una quota di responsabilità pari al 20%).
Ne consegue che la parte attrice ha diritto al risarcimento del 80% dei danni patiti in occasione del sinistro oggetto di causa.
Così individuate la causa del sinistro e la sussistenza dell'obbligo risarcitorio in capo alle parti convenute, occorre quantificare i danni.
Nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona di
, effettuata dal dr. alla quale, integralmente, si Parte_1 Persona_2
rimanda condividendone le motivate argomentazioni medico-legali (cfr. la relazione scritta depositata in atti il 24.05.2025).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che il danneggiato ha riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da “Ferita lacero-contusa regione frontale sinistra, trattata con sutura. In atto residuano esiti cicatriziali che determinano pregiudizio estetico da lieve a moderato”.
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione al 7% dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico.
Le lesioni subite hanno determinato, altresì, un'inabilità temporanea parziale di complessivi giorni 75 (di cui 10 giorni di ITP al 75%; 15 giorni di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%).
Il C.T.U. ha, inoltre, esaustivamente e con motivazione esente da errori e da vizi, valutato le osservazioni mosse all'elaborato peritale dal consulente di parte
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convenuta in ordine al nesso di causalità, ribadendo le considerazioni sopra riportate e confermando così la valutazione espressa.
Dunque, quanto alla tipologia delle lesioni fisiche riportate, alla relazione causale delle stesse rispetto al fatto prospettato e dimostrato da parte attrice nonché alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisio-psichica del danneggiato, va evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile. Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e della diretta visita del periziando, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza delle premesse di fatto su cui si basa la pretesa risarcitoria azionata, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, tenuto appunto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili osservazioni alle critiche e rilievi del consulente di parte convenuta (cfr. sul punto, a contrario, Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulenza tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”; in proposito mette conto ancora osservare che “il giudice del merito, quando
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aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”, così Cass. n. 282/2009;
Cass., sez. VI, 02/02/2015, n.1815: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nonché Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
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Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica dell'attore, per come riscontrato dal medico legale d'ufficio nei termini sopra descritti, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micro permanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col D.M.
18/07/2025), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
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A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di
27 anni e, pertanto, gli spettano:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 11.724,10 attuali;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente
(con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M. 18/07/2025, considerato altresì il punto base di € 56,18 per l'inabilità assoluta) per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100% in misura proporzionalmente ridotta (€ 56,18 x 75% x
10 = € 421,35; € 56,18 x 50% x 15 = € 421,35; 56,79 x 25% x gg. 50 = € 709,80), per un totale di € 1.552,50 attuali.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo
(identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione
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di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla
S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva
(rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né parte attrice ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
In definitiva l'ammontare del danno non patrimoniale è pari ad euro 13.276,60
(euro 11.724,10 + euro 1.552,50).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma corrispondente all'80% di € 13.276,60 e, quindi, di € 10.621,28 per il risarcimento del danno non patrimoniale.
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Sulla somma così determinata vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 10.621,28.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste, in favore delle parti attrici ed a carico dei convenuti in solido, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da
5.201,00, a 26.000,00), vigenti al momento della conclusione del giudizio, nonché tenuto conto del mancato pagamento del contributo unificato.
Infine, le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste, a carico degli anzidetti convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
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- accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna in solido in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, ed al pagamento, in CP_2
favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma complessiva di € 10.621,28 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna le anzidette parti convenute in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti attrici che liquida in € 3.800,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore distrattario;
- pone definitivamente a carico dell'anzidetta parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Locri il 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 968/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 15.12.1995, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Ruva (indirizzo PEC:
, giusta procura in atti;
Email_1
attore nei confronti di
(C.F. e P.Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. William Lo Cicero (indirizzo PEC: ; Email_2
convenuto
e di
(C.F.: ), nato a [...] il CP_2 C.F._2
23.12.1985 e residente in [...] alla C.da Elisabetta n° 67; convenuto contumace preso atto che l'udienza del 21.10.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 09.07.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 08.10.2025 (parte attrice) e 29.09.2025 (parte convenuta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
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Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il
Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Va premesso che nel corso del giudizio il convenuto rimasto contumace,
è stato ritualmente citato presso la sua residenza. Inoltre, è CP_2
stato esperito il previo tentativo di negoziazione assistita nei confronti della compagnia di assicurazione, non andato a buon fine, mentre, relativamente al mancato esperimento di tale tentativo nei confronti del convenuto tale CP_2 circostanza non costituisce causa di improcedibilità dell'azione nei termini come argomentati da questo Ufficio nell'ordinanza del 25.09.2024.
Sempre in via preliminare, secondo l'interpretazione maggiormente condivisibile, in quanto scevra da qualsivoglia mero formalismo, abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass., la domanda sarà comunque proponibile se gli elementi comunicati risultino sufficienti, con l'uso dell'ordinaria diligenza, per l'accertamento della responsabilità e la stima del danno, mentre, al contrario, la domanda andrà dichiarata improponibile se nella richiesta scritta di risarcimento manchino gli elementi indispensabili, in termini concreti ed
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effettivi, per la ricostruzione del sinistro e la stima del danno (cfr., in questo senso,
Tribunale Salerno, sez. II, 23/09/2015, n. 3864). A sua volta, nel caso di specie, il laconico tenore dell'indicazione nella richiesta di risarcimento danni del 04.11.2022 della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate dal nell'occasione, senza Pt_1
l'inoltro della relativa completa documentazione sanitaria, non ha comportato, di per sé, la carenza degli elementi indispensabili per la ricostruzione del fatto e la stima del danno, atteso che – per come evidenziato e documentato dalla stessa parte convenuta
– la compagnia di assicurazione aveva risposto negativamente all'anzidetta richiesta comunicando “di non poter procedere ad alcuna offerta poiché, dagli elementi in nostro possesso, non riteniamo che i danni lamentati siano riconducibili al sinistro così come denunciato” (cfr. comunicazione del 24.04.2023 allegata al fascicolo di parte convenuta), all'esito delle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate da
[...]
, e (allegate nel fascicolo di parte Parte_1 CP_2 Persona_1
convenuta), con la conseguenza che alcun impedimento è stato posto dal tenore della richiesta di risarcimento al compimento, da parte dell'assicurazione, delle attività volte alla formulazione di una congrua offerta, trattandosi appunto di una possibilità esclusa a priori dalla stessa compagnia a seguito dei propri accertamenti.
Inoltre, relativamente all'ulteriore eccezione preliminare sollevata da parte convenuta ed incentrata sull'asserita nullità della domanda attorea per genericità sotto il profilo per l'omessa compiuta descrizione dei fatti posti a fondamento della domanda, va evidenziato che tale questione non risulta fondata ai sensi degli artt.
163, comma 3 nn. 3) e 4), e 164 C.P.C.. È noto che “La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (così
Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
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Nel caso di specie, a sua volta, le allegazioni contenute nell'atto di citazione (in uno alla documentazione prodotta) hanno invece consentito all'anzidetta convenuta di identificare e ricostruire i fatti accaduti su cui si fonda la pretesa attorea, ed, in ultimo, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in giudizio mediante le specifiche contestazioni, in via preliminare e nel merito, contenute nella relativa comparsa di costituzione. Invero, nell'atto di citazione risultano sufficientemente indicati sia il luogo e la data del fatto sia le modalità, secondo la prospettiva attorea, con cui si sarebbe verificato il sinistro ed il conseguente evento lesivo (causa petendi) sia, ancora, il petitum immediato (la richiesta di condanna al pagamento di somme specificatamente quantificare in base alla documentazione medica allegata, oltre al danno morale) e petitum mediato (la prestazione risarcitoria), risultando quindi evidente, da un lato, che tutti gli elementi necessari richiesti dalla normativa sono ricompresi nell'atto introduttivo del giudizio e, dall'altro lato, che il thema decidendum è stato delimitato con sufficiente chiarezza quantomeno nei suoi termini essenziali.
La causa è stata istruita a mezzo della documentazione rispettivamente prodotta dalle parti entro il termine decadenziale di cui all'art. 171 ter n. 2), C.P.C., nonché della prova testimoniale nei termini come ammessi nell'ordinanza istruttoria del
25.09.2024. A siffatto proposito, in questa sede deve ribadirsi l'inammissibilità dei mezzi di prova addotti dalla parte convenuta in base alle argomentazioni evidenziati nell'anzidetta ordinanza ed in quella del 21.12.2024, a cui si rinvia. Infine, una volta espletata l'accertamento tecnico d'ufficio medico-legale sulla persona di
[...]
, all'udienza del 21.10.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi Parte_1 dell'art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa mediante trattazione scritta nei termini riportati in epigrafe e decisa ex artt.
281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni e nei limiti di seguito argomentati.
La verificazione dell'accadimento lamentato da parte attrice, avvenuto in data
08.09.2022 in Gioiosa Jonica sulla via Elisabetta (allorquando, alle ore 13,00 circa,
– alla guida del veicolo Fiat Doblò, targato DN421KW ed CP_2
assicurato presso la convenuta compagnia – effettuava una manovra di retromarcia e,
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non avvedendosi dell'apertura del portellone posteriore, colpiva Parte_1 all'altezza del volto, con la conseguenza che l'odierno attore, a seguito del violento urto, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il Pronto
Soccorso di Locri ove i sanitari di turno riscontravano una “f.l.c. frontale a sinistra con prognosi di giorni 15”), trova compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni del tutto compatibili con la prospettazione attorea – disinteressate e puntuali – rese dal teste escusso nel presente giudizio all'udienza del 19.11.2024, Testimone_1
(“A.D.R.: “Lavoravo per il sig. mi sembra al tempo del fatto e
[...] CP_2
comunque nel periodo 2022-2023. Il sig. ha una impresa di cartongesso ed CP_2
impianti in generale ed io ero operaio. Conosco la parte attrice in quanto amici dello stesso paese. Sono a conoscenza di un sinistro accaduto al sig. in Pt_1
quanto ero presente. Mi sembra sia avvenuto ai primi di settembre del 2022, il 7 o
l'8. E' avvenuto più o meno in viale Elisabetta di Gioiosa Jonica. Erano circa le
13:00/13:30. Ero sceso da un furgone per prendere degli scatoloni e metterli sul lato della strada. Si trattava di un Doblò, i scatolini erano nel bagagliaio. ci Pt_1
stava dando una mano in quanto gli avevamo dato un passaggio. La strada era poco in salita ed il furgone era parcheggiato da un lato della strada ed in parallelo alla stessa. Il sig. non era sceso dal veicolo in quanto erano da scendere solo CP_2
pochi scatoloni. Preciso che si trattava di scatoloni da portare a casa di . CP_2
Erano di peso medio, non rammento di preciso cosa contenevano, erano chiusi, mi sembra fascicoli o carte. Eravamo sia io che il a scaricare gli scatoloni. Io Pt_1
avevo già portato uno scatolone e stavo riattraversando la strada. In quel momento il aveva chiuso il portellone tenendo in mano un paio di scatoloni piccoli e, Pt_1
quindi, evidentemente non aveva chiuso bene. fece una manovra di CP_2 retromarcia, io gridai che c'era ancora dietro l'autovettura ad una distanza Pt_1 di circa un metro e, quindi, l' frenò bruscamente e, quindi, il portellone si è CP_2
aperto. Preciso che si trattava di un portellone che si apre da sotto verso sopra come quello del portabagagli di una autovettura, il portellone alzandosi ha colpito il all'altezza della fronte. Ha mollato gli scatoloni e si è iniziato a toccare il Pt_1 volto. Non è cascato per terra. In quel momento io e l' abbiamo prestato CP_2 soccorso, tamponandogli la fronte con un po' di carta in quanto usciva sangue. Poi abbiamo chiamato suo padre che lavora nelle vicinanze e dopo pochi minuti, massimo cinque, arrivò sul posto il padre e lo ha portato in ospedale. Preciso che io
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e l' non siamo andati all'ospedale” ADR Avv. Lo Cicero: “Se ben ricordo la CP_2
ferita non era dritta nel senso di orizzontale ma era su un lato della fronte, mi sembra quello destro però ripensandoci era il lato sinistro con andamento verso il sopracciglio. Non ho notato altre lesioni in altre parti del volto”), il quale ha confermato l'anzidetta dinamica per averla direttamente constatata nei termini come precisati dallo stesso dichiarante.
Va a siffatto proposito evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in atti appena riportate devono considerarsi del tutto attendibili a livello intrinseco, in quanto – lungi dal costituire una pedissequa ripetizione della prospettazione attorea – risultano munite di sufficiente coerenza logica e di adeguata precisione, essendo circostanziate ed esenti da contraddizioni, dovendosi altresì evidenziare l'assenza di qualsivoglia dato significativo da cui poter ritenere in capo al dichiarante qualsivoglia intento compiacente nei confronti della parte attrice, con la conseguenza che il narrato in esame costituisce così piena prova circa gli accadimenti riferiti.
Ancora, va evidenziato che le dichiarazioni testimoniali in esame risultano connotate dai requisiti della costanza e coerenza nel tempo rispetto all'analogo narrato reso dallo stesso in sede di accertamenti stragiudiziali compiuti per Per_1
conto della convenuta compagnia di assicurazione (cfr. tali dichiarazioni del
26.11.2022 riportate nella relativa relazione allegata in atti alla comparsa di risposta).
A sua volta, a livello estrinseco, il narrato testimoniale in esame risulta convergente, trovando così un idoneo ed oggettivo riscontro esterno, nelle dichiarazioni rese in sede stragiudiziale (riportate nella suddetta relazione in atti) dalle odierne parti ed sulla dinamica del sinistro Parte_1 CP_2
oggetto di causa. A siffatto proposito, va precisato che tali narrati risultano tra loro pienamente convergenti in ordine al nucleo essenziale e maggiormente significativo delle modalità con le quali si era verificato il sinistro stradale occorso al Pt_1
tenuto conto che ognuno dei dichiaranti ha riferito quanto rispettivamente da loro percepito e visto dal proprio specifico e peculiare angolo visuale da cui ciascuno aveva assistito al medesimo accadimento.
Le dichiarazioni testimoniali in esame risultano altresì estrinsecamente riscontrate dall'ulteriore dato autonomo ed oggettivo desumibile dalle annotazioni contenute nel certificato di pronto soccorso in atti – redatto nella stessa data del sinistro alle ore
13:49, quindi, in uno specifico lasso temporale del tutto compatibile rispetto
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all'accadimento del fatto – ove è annotato, in maniera sintetica, in termini del tutto coerenti e convergenti rispetto al narrato testimoniale in esame, che l'accesso al pronto soccorso è avvenuto in quanto “Il paziente ha avuto l'incidente in seguito ad urto con uno sportello di un furgone”, con conseguente “F.L.C. regione frontale a sinistra”, come diagnosticato dai sanitari di turno.
Dunque, già nell'immediatezza del fatto – in termini quindi del tutto genuini e spontanei – era stato espressamente riferito dal al personale del pronto Pt_1
soccorso, pur se in modo succinto, circa l'avvenuto incidente su una pubblica via verificatosi poco prima e connotato da un urto contro lo sportello di un furgone, che aveva cagionato all'odierna parte attrice una ferite alla fronte.
Inoltre, il narrato testimoniale in esame risulta convergente con l'assunzione di responsabilità del proprietario e conducente del veicolo Fiat Doblò, targato
DN421KW, contenuta nella constatazione amichevole di sinistro allegato in atti, né trovano idonea ed univoca smentita in altri dati probatori in atti.
A quest'ultimo proposito, in difetto di formale disconoscimento ad opera del convenuta rimasto contumace, il modello di constatazione CP_2
amichevole di sinistro stradale sottoscritto dallo stesso, ai sensi del combinato disposto degli art. 2702 C.C. e 215 C.P.C., si considera come legalmente riconosciuto in ordine a tale sottoscrizione, fermo restando che le dichiarazioni ivi contenute non hanno valore di piena prova nemmeno nei confronti del confitente, ma sono oggetto di libera valutazione da parte dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, C.C., nei termini come finora argomentati.
A fronte delle risultanze del composito quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, non risulta quale elemento idoneo ad apportare una sicura ed univoca smentita i “Dati di registrazione del dispositivo satellitare Full, installato sulla vettura targata DN421KW”, riportati nella relazione investigativa allegata in atti alla comparsa di risposta, atteso che, da un lato, dagli stessi emerge che il veicolo si trovava in Gioiosa Jonica ed era in sosta nell'orario del fatto indicato dal teste (dato compatibile con tale narrato, tenuto conto che il sinistro è stato connotato da uno spostamento minimo del veicolo), nonché, dall'altro lato, come desumibile nella stessa relazione, l'indicazione stradale della specifica posizione del veicolo non può ritenersi di per sé alla stregua di un dato connotato da sufficiente affidabilità (“In corrispondenza di ogni registrazione viene riportata la posizione del veicolo rilevata
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dal GPS. La precisione del segnale GPS presenta uno scarto non assumbile a priori in quanto dipendente dal numero di satelliti agganciati in quel momento dall'antenna del terminale”).
Ulteriormente all'avvenuta verificazione del fatto dannoso, in atti risulta riscontrato il nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (tenuto, altresì, conto che, al momento delle dimissioni dal pronto soccorso alle ore successive ore 16:02, veniva formulata la seguente diagnosi: “Il paziente ha
FLC regione frontale sinistra, viene suturata, una medicazione tra tre giorni, le medicazioni successive ogni cinque giorni, rimozione dei punti di sutura dopo quindici giorni”, senza altre ferite o contusioni atteso che, come precisato dal teste
, il non era caduto in terra. Per_1 Pt_1
A ciò si deve aggiungere che la C.T.U. medico legale espletata nel presente giudizio ha attestato il rapporto di causalità delle lesioni occorse rispetto alla dinamica descritta (“Il signor in data 8.09.2022 subì un trauma al capo, la Pt_1
cui sussistenza è indubbia per la documentazione sanitaria presente in atti, dalla quale risulta l'effettuazione da parte del medico di Pronto Soccorso di una sutura tegumentaria in sede frontale sinistra praticata per riparare una ferita lacero- contusa. Trattasi di una lesione tipicamente prodotta sulla cute da un corpo contundente che impatta contro la superficie della cute stessa con energia di tale intensità da discontinuare l'epidermide, il derma ed il sottocute. Usualmente la lesione si produce senza necessità di fattori predisponenti (patologie preesistenti coesistenti o concorrenti) dipendendo solo dall'intensità dell'urto. I corpi contundenti sono corpi provvisti di margini smussi in grado di produrre discontinuazioni che non hanno la regolarità e la nettezza delle conseguenze lesive prodotte dagli strumenti taglienti. Con riferimento ai fatti di causa è certo che la lesione è stata mediata dall'azione lesiva di un corpo contundente ma, allo stato, dal punto di vista della lesività medico-legale non si può discriminare tra un evento accidentale generico che ha determinato il trauma craniofacciale sopradescritto e un sinistro provocato secondo la dinamica dichiarata dalla parte attrice. Tuttavia è possibile che abbia avuto efficienza lesiva causale il prospettato impatto contro il portellone posteriore di un Doblo Fiat che si è aperto in maniera repentina e violenta. La lesione cutanea è stata trattata con punti di sutura ed è evoluta in fisiologica guarigione (c.d. in prima intenzione) residuando esiti cicatriziali da ben
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accollata saldatura dei margini lesivi e da traccia dei punti di intersezione. Tale esito cicatriziale costituisce un postumo stabilizzato, visivamente apprezzabile, a rilievo estetico al viso senza conseguenze funzionali salvo saltuari fenomeni algico- parestesici. Esso non è emendabile od attenuabile con futuri trattamenti sanitari, né si rilevano specifiche note di sofferenza soggettiva relativamente alla fase di acuzie ed a quella di stabilizzazione. Sul piano valutativo occorre considerare che gli anzidetti esiti cicatriziali incidono sull'integrità fisica della persona determinando un pregiudizio estetico che interessa il volto coinvolgendo la regione frontale, e per la loro morfologia possono accompagnarsi ad una coscienza di menomazione resa obiettiva da una valutazione negativa da parte di chi osserva il soggetto.”).
Sulla base del quadro probatorio finora illustrato ed analizzato, in primo luogo emerge chiaramente l'accertamento in concreto, quale primario fattore causale delle lesioni occorse al della condotta gravemente imprudente di guida tenuta da Pt_1
avendo effettuato una manovre di retromarcia senza avere CP_2
l'effettiva percezione se l'odierna parte attrice si fosse effettivamente spostata dal tratto di strada immediatamente retrostante al veicolo in sosta (cfr., in questo senso,
Cass. pen., sez. IV, 24/06/2025, n. 23939: “In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile
l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi
(confermata la condanna per omicidio stradale colposo nei confronti di un conducente che, effettuando una retromarcia senza le dovute verifiche sui rischi per gli altri utenti, aveva investito un pedone)”).
In secondo luogo, nell'ipotesi come quella di specie in cui viene investito un pedone, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista, per aver violato una norma regolamentare specifica o un precetto di generale prudenza, non esclude che il giudice di merito, ex art. 1227 C.C., debba valutare la condotta eventualmente concorrente del pedone, qualora anche il comportamento di quest'ultimo sia censurabile (così Corte App. Napoli, 18/12/2008).
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A siffatto proposito, va evidenziato che dal narrato testimoniale reso dal Ritorno emerge che l'odierna parte attrice, concluso lo scarico di cartoni dal retro del veicolo e chiuso il portellone, non si era immediatamente spostato dal tratto di strada retrostante a tale veicolo bensì aveva ivi indugiato, violando così la disposizione prudenziale di cui all'art. 190, comma 4, C.d.S.. Deve in tal modo ritenersi la concorrente responsabilità del pedone nella misura del 20% rispetto a quella residua e preponderante incombente sul conducente dell'autoveicolo (cfr. Cass., 9 giugno
2005 n. 12127, per il caso analogo in cui il pedone veniva investito dallo stesso veicolo dal quale era appena disceso e che effettuava una manovra di retromarcia senza avvedersi che il pedone si era trattenuto nelle vicinanze del veicolo, addebitandosi così al pedone, trattenutosi imprudentemente nei pressi del veicolo, una quota di responsabilità pari al 20%).
Ne consegue che la parte attrice ha diritto al risarcimento del 80% dei danni patiti in occasione del sinistro oggetto di causa.
Così individuate la causa del sinistro e la sussistenza dell'obbligo risarcitorio in capo alle parti convenute, occorre quantificare i danni.
Nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona di
, effettuata dal dr. alla quale, integralmente, si Parte_1 Persona_2
rimanda condividendone le motivate argomentazioni medico-legali (cfr. la relazione scritta depositata in atti il 24.05.2025).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto del periziando e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che il danneggiato ha riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo, costituiti da “Ferita lacero-contusa regione frontale sinistra, trattata con sutura. In atto residuano esiti cicatriziali che determinano pregiudizio estetico da lieve a moderato”.
Dunque, il C.T.U. è giunto alla quantificazione al 7% dell'inabilità permanente da valutarsi come danno biologico.
Le lesioni subite hanno determinato, altresì, un'inabilità temporanea parziale di complessivi giorni 75 (di cui 10 giorni di ITP al 75%; 15 giorni di ITP al 50% e 50 giorni di ITP al 25%).
Il C.T.U. ha, inoltre, esaustivamente e con motivazione esente da errori e da vizi, valutato le osservazioni mosse all'elaborato peritale dal consulente di parte
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convenuta in ordine al nesso di causalità, ribadendo le considerazioni sopra riportate e confermando così la valutazione espressa.
Dunque, quanto alla tipologia delle lesioni fisiche riportate, alla relazione causale delle stesse rispetto al fatto prospettato e dimostrato da parte attrice nonché alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisio-psichica del danneggiato, va evidenziato che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile. Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e della diretta visita del periziando, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
Al riguardo rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
L'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi insufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza delle premesse di fatto su cui si basa la pretesa risarcitoria azionata, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, tenuto appunto conto, tra l'altro, delle puntuali ed attendibili osservazioni alle critiche e rilievi del consulente di parte convenuta (cfr. sul punto, a contrario, Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulenza tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”; in proposito mette conto ancora osservare che “il giudice del merito, quando
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aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte”, così Cass. n. 282/2009;
Cass., sez. VI, 02/02/2015, n.1815: “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”; nonché Cass. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n.
26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e
7283 del 2003).
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Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n.
26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce di ciò, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, comprensivo sia della lesione dell'integrità psicofisica che delle conseguenti sofferenze.
Tenuto conto dell'entità dei danni ed alla tipologia delle lesioni, nonché alla loro incidenza sull'integrità fisica dell'attore, per come riscontrato dal medico legale d'ufficio nei termini sopra descritti, viene in rilievo, dunque, un'invalidità cd. micro permanente e nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trova applicazione in via analogica il criterio di liquidazione del danno alla persona da circolazione stradale previsto, per le cosiddette microinvalidità, dall'art. 139 D. Lgs. n. 209/2005 (importi aggiornati col D.M.
18/07/2025), attesa l'identità del bene giuridico inciso dall'illecito ed al fine di evitare irragionevoli disparità.
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A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, si deve procedere, alla quantificazione per equivalente del danno suddetto ai fini risarcitori che ci occupano.
Al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di
27 anni e, pertanto, gli spettano:
a) il risarcimento del danno permanente all'integrità psico-fisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina equitativamente in € 11.724,10 attuali;
b) il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida equitativamente
(con riferimento all'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e D.M. 18/07/2025, considerato altresì il punto base di € 56,18 per l'inabilità assoluta) per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al 100% in misura proporzionalmente ridotta (€ 56,18 x 75% x
10 = € 421,35; € 56,18 x 50% x 15 = € 421,35; 56,79 x 25% x gg. 50 = € 709,80), per un totale di € 1.552,50 attuali.
Quanto all'invocato “danno morale”, vanno richiamati i principi da ultimo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11.11.2008 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), che ha cercato di fare chiarezza sulla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In particolare, e per quanto qui interessa, premesso che è stata definitivamente accantonata la figura del cd danno morale soggettivo
(identificato con il patema d'animo transeunte) e che la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra un pregiudizio non patrimoniale, va detto, innanzitutto, che il danno morale si identifica con la sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo sofferto), senza degenerazioni patologiche, perché ove siano dedotte eventuali conseguenze del genere, si rientra nell'ambito del danno biologico (del quale ogni sofferenza psichica o fisica, per sua natura intrinseca, costituisce componente).
Dunque, una tale sofferenza psichica, che non è suscettibile di degenerare in patologia, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.
Ora, considerato che il danno non patrimoniale e, quindi, il danno morale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, i Giudici di legittimità hanno evidenziato, specificamente, che tale danno morale non può essere più liquidato automaticamente in una percentuale del danno alla salute (“determina …duplicazione
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di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale…sovente liquidato in percentuale del primo”): infatti, se il giudice liquida il danno morale in una percentuale del danno alla salute, questo vuol dire che sta risarcendo il dolore fisico e morale che accompagna l'invalidità temporanea e permanente ed è direttamente proporzionato ad essa. Ma se, per come affermato dalla
S.C., è vero che attraverso il danno alla salute vengono risarcite tutte le conseguenze pregiudizievoli correlate e direttamente proporzionate all'invalidità temporanea e/o permanente, non vi è dubbio che anche il dolore, fisico e morale, associato allo “star male”, sia compreso nella liquidazione del danno alla salute.
Tale conclusione, tuttavia, non vuol dire che debba sparire il danno morale a latere del danno biologico, se per danno morale si intende non la sofferenza intrinsecamente compresa nella patologia, ma la sofferenza ulteriore (ove esistente), espressione della reazione emotiva rispetto all'impatto lesivo.
Tale sofferenza ulteriore, infatti, non dipende dall'invalidità temporanea e permanente, ma va ancorata ad altri criteri, vale a dire, per esempio, a come il danneggiato abbia percepito la lesione, o alle circostanze concrete in cui è venuto a verificarsi l'illecito.
Discende da tali considerazioni, che il danno morale potrà essere una voce autonoma del danno non patrimoniale da risarcire solo nel caso in cui siano allegati fatti specifici, da cui evincere, anche presuntivamente, la sofferenza aggiuntiva
(rispetto a quella propria della patologia) subita dalla vittima.
Nella specie, né parte attrice ha allegato circostanze concrete peculiari né simili circostanze sono emerse dall'istruttoria, sicchè non può trovare ingresso, per i principi già affermati, il riconoscimento di alcun danno morale, stante appunto l'assenza in atti di idonea prova che il pregiudizio fisico subìto abbia arrecato al danneggiato un ulteriore dolore rispetto a quello implicito nella peculiare menomazione fisica occorsagli e, come tale, già considerato ai fini della liquidazione del danno biologico.
In definitiva l'ammontare del danno non patrimoniale è pari ad euro 13.276,60
(euro 11.724,10 + euro 1.552,50).
Pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma corrispondente all'80% di € 13.276,60 e, quindi, di € 10.621,28 per il risarcimento del danno non patrimoniale.
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Sulla somma così determinata vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
Il Tribunale adìto fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto ad oggi sulla somma, calcolata in valori attuali, di euro 10.621,28.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste, in favore delle parti attrici ed a carico dei convenuti in solido, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da
5.201,00, a 26.000,00), vigenti al momento della conclusione del giudizio, nonché tenuto conto del mancato pagamento del contributo unificato.
Infine, le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, vanno poste, a carico degli anzidetti convenuti soccombenti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
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- accoglie parzialmente la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna in solido in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, ed al pagamento, in CP_2
favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico, della somma complessiva di € 10.621,28 già rivalutata alla data odierna, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dalla data del fatto illecito ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna le anzidette parti convenute in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti attrici che liquida in € 3.800,00 per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, da distrarsi in favore del procuratore distrattario;
- pone definitivamente a carico dell'anzidetta parte convenuta soccombente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Locri il 22 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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