TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2023 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. MANTOVAN GIULIA ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f./P.Iva (avv. CALVELLO CLAUDIO ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
HDI ASSICURAZIONI SPA, c.f./P.Iva (avv. LANA ANDREA )
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare: Rigettare, in quanto infondata, l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc formulata da parte convenuta;
Nel merito: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 e 2049 c.c., del società (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: ), CP_2 P.IVA_1 con sede legale a Padova (PA), via Olanda n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro in premessa, occorso il giorno 10.07.2018, alla Sig.ra
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...]; Per l'effetto di cui al punto 1), condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 e 2049 c.c., la società (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: CP_2
), con sede legale a Padova (PA), via Olanda n. 2, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra Pt_1
pagina 1 di 9 (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Pt_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], in occasione del sinistro del 10.07.2018, per un totale di €. 39.114,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
Per l'effetto di cui al punto 1) e per l'effetto del contratto di polizza n. 1173402452 allegato quale doc. 4 alla comparsa di costituzione di , e quindi della manleva, CP_2 condannare HDI Assicurazioni spa (CF: ) con sede legale in Roma, piazza P.IVA_2
Guglielmo Marconi 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra (C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_2
Porto LL (RO) il 23.09.1951 e residente a [...], in occasione del sinistro del 10.07.2018, per un totale di €. 39.114,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
con vittoria e rifusione di spese e competenze, anche di CTU.
Per parte convenuta: Nel merito, in via principale. Rigettarsi la domanda attorea ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c., e perché infondata in fatto e in diritto, per il dedotto intervento di un fattore che esclude la responsabilità del custode. Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenga ricorrere la responsabilità di CP_2 accertarsi il concorso dell'intervento di un agente, per la misura quanto meno del 70%, e la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa. Nel merito, in via subordinata nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A.: In subordine, nel caso di accertamento anche parziale della responsabilità di CP_2 condannarsi la chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. a manlevare la convenuta CP_2 dalle somme che dovesse essere condannata a pagare all'attrice a' termini di polizza. Spese e compenso di causa rifusi.
Per il terzo chiamato: nel merito, in via principale: respingersi tutte le domande proposte dall'attrice Pt_1 nei confronti della convenuta poiché radicalmente infondate in fatto e
[...] CP_2 in diritto, oltre che del tutto indimostrate nei relativi presupposti;
respingersi altresì la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. non avendo l'attrice azione diretta nei confronti della terza chiamata;
e, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualche profilo di responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento CP_2 lamentato da parte attrice, di un danno effettivamente prodottosi in capo all'attrice nonché dell'esistenza di un nesso di causalità tra tale responsabilità e il Parte_1 danno, mantenersi l'obbligazione della convenuta e conseguentemente della CP_2
pagina 2 di 9 terza chiamata e sua assicuratrice per la responsabilità civile HDI Assicurazioni s.p.a., nei termini strettamente proporzionali al grado di provata responsabilità di CP_2 previa comunque quantificazione degli avversi danni da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, con ampio ridimensionamento degli stessi, e in ogni caso - quanto all'obbligazione di HDI Assicurazioni s.p.a. - nel rigoroso rispetto dei limiti contrattuali tutti di cui alla polizza “Responsabilità Civile” n. 1173402452, sia in termini di massimale, che di scoperti e franchigie, che di applicabilità dell'art.
5.2 delle Condizioni di Assicurazione;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste affinché il Giudice – a modifica del provvedimento assunto all'udienza dell'11.09.2024 – voglia rimettere la causa in istruttoria al fine di escutere, anche ai sensi dell'art. 257, co. 2 c.p.c., la teste oculare sui capitoli sub 3 Testimone_1
e 4 della memoria di HDI dimessa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
pagina 3 di 9 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 20.03.2023, conveniva in giudizio Parte_1
onde sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali subiti in occasione dell'infortunio del 10.07.2018, quantificati in euro 39.114,900, o la maggiore o minore somma dovuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Allegava che in data 10.07.2018 ella si era recata a fare degli acquisti presso il Cont supermercato di Porto LL, Via Alba, quando era scivolata a causa del pavimento bagnato, in prossimità delle casse, riportando lesioni fisiche.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, negando CP_2 che il pavimento fosse bagnato e sostenendo che la era inciampata sulle ruote di Pt_1 un carrello.
La convenuta comunque chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria ass.ne HDI Spa, la quale, debitamente citata, si costituiva associandosi nel merito alle difese della propria cliente.
La causa era istruita mediante escussione di testi e CTU medico legale, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, e viene quindi oggi decisa come segue.
La domanda va accolta.
L'attrice, come dianzi esposto, ha riferito che il 10.07.2018 si era recata presso il Cont supermercato di Porto LL, Via Alba, quando, giunta alle casse, avvedendosi che aveva dimenticato di prendere l'acqua, si recava nella zona di esposizione delle acque appunto, ivi scivolando a causa del pavimento bagnato.
La teste ha confermato la versione dell'attrice, ossia che la stessa è scivolata Tes_2 su del liquido presente sul pavimento del supermercato, nella zona ove erano accatastate le confezioni dell'acqua, dietro uno scomparto poco oltre le casse.
Più in dettaglio, la stessa ha riferito: Con
“E' vero, io mi trovavo a mia volta presso il supermercato di Porto LL, ove mi ero recata a fare la spesa;
io mi trovavo mi trovavo dall'altra parte del divisorio che all'epoca si trovava oltre le casse (si dà atto che la teste segna su mappa del supermercato fornita dall'avv. Torchio e già prodotta in atti la sua posizione); il divisorio non era costituito da una parete alta, ma era basso e al di là di questo c'erano le casse d'acqua…Io posso dire che ho visto la sig.ra che era tra l'ultima e la Pt_1 penultima cassa, poi ho sentito un rumore, mi sono girata e ho visto la sig.ra per Pt_1 terra;
posso dire che dove è caduta la sig.ra per terra vi era del liquido, non so Pt_1 dire cosa fosse…Io ripeto che ho visto liquido per terra, ho visto la sig.ra cadere, quindi presumo sia scivolata su detto liquido;
non so da chi sia stata soccorsa, posso dire che mentre io ho tentato di avvicinarmi si erano già avvicinate altre persone, ma non so dire chi fossero, e quindi io visto che la mia presenza non era necessaria ho proseguito la pagina 4 di 9 mia spesa”.
Alla luce di detta deposizione, quindi, non possono esservi dubbi in ordine al fatto che la caduta della sig.ra (pacifica e incontestata) sia avvenuta su di una Pt_1 zona/area ove vi era del liquido per terra, circostanza resa attendibile dal fatto che, sempre a detta della teste, in detta area areno esposte per la vendita le confezioni di acqua.
La convenuta e la terza chiamata hanno sostenuto una diversa dinamica, allegando che la sarebbe bensì giunta alle casse e ivi si sarebbe avveduta di aver dimenticato Tes_2 di acquistare un articolo, per cui si sarebbe accinta a tornare nella zona di esposizione delle merci (e fin qui i racconti coincidono), ma nel far questo avrebbe urtato con un piede la ruota del carrello di un altro avventore, anche a causa del fatto che indossava delle ciabatte tipo infradito, cadendo a terra (in tal senso sia la teste e che la teste Tes_3
). Tes_4
Ebbene, si ritiene che debba darsi credito alla versione della teste , in quanto Tes_2 teste terza e disinteressata, rispetto alla cui credibilità non vi è quindi motivo di nutrire dubbi di sorta (al di là del fatto che la stessa non abbia reso dichiarazioni nell'immediatezza del fatto e/o che la stessa non sia stata indicata nella fase stragiudiziale). Anche sotto il profilo della attendibilità, la deposizione non rivela contraddizioni, né dà motivo di ritenere che possa esservi stata una erronea percezione dei fatti.
Diversamente è a dirsi delle due testimoni dei convenuti.
La al momento del fatto si trovava al box informazioni, quindi lontana dal Tes_3 luogo del sinistro, ed ella stessa ha ammesso di aver appreso della dinamica dei fatti de relato, dalle colleghe.
Quanto alla teste , ella era dipendente del supermercato fino a pochi mesi Tes_4 prima della deposizione, in particolare lo era nel momento in cui rese la sua versione ai fini della trattazione stragiudiziale del sinistro, sicchè, sebbene al momento della deposizione avesse rassegnato le dimissioni, è naturale che abbia reiterato la versione precedente;
inoltre la stessa ha riferito che i fatti si sarebbero svolti alle sue spalle, il che la rende comunque inattendibile, in quanto non avrebbe potuto ovviamente vedere la concreta dinamica della caduta e, in particolare, non si comprende come la stessa possa affermare che la caduta si sarebbe verificata a causa dell'urto del piede della con Pt_1 la ruota di un carrello.
Alla luce di quanto sopra e della preferibile deposizione della teste , sia per Tes_2 credibilità che per attendibilità, può pertanto ritenersi comprovata la dinamica dei fatti con le modalità descritte dall'attrice.
Superflua deve ritenersi l'escussione di ulteriori testi della parte convenuta e terza chiamata, tutti dipendenti all'epoca dei fatti del supermercato, testi le cui deposizioni sarebbero affette dalle stesse problematiche di credibilità e attendibilità di quelli già
pagina 5 di 9 escussi.
Parimenti superfluo si ritiene il confronto tra i testi e (la come Tes_2 Tes_4 Tes_3 detto ha riferito solo circostanze apprese de relato), in quanto le divergenze tra le rispettive deposizioni possono essere risolte sul piano interpretativo, della rispettiva credibilità e attendibilità.
Se la dinamica, quindi, è quella descritta dalla , coincidente con quella fornita Tes_2 dall'attrice, deve ritenersi pacifica la responsabilità della convenuta, quale custode dei luoghi, ex art. 2051 c.c.,
Circa le caratteristiche della responsabilità per cose in custodia, può rammentarsi che: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr Cass. 27724/2018).
In particolare, con più specifico riferimento alla circostanza che la cosa sia intrinsecamente pericolosa o meno, va segnalato il costante insegnamento della Suprema Corte, per la quale: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (cfr Cass. 12663/2024).
Facendo applicazione di tale principio, con riguardo proprio al caso del pavimento bagnato, i giudici di legittimità hanno scritto: “Nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali” (Cfr Cass. 13222/2016).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, dunque, la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e l'infortunio è stata data, tenuto conto che il pavimento, in quanto bagnato, era di per sé insidioso e pericoloso. Neppure può ritenersi costituire un concorso di colpa la circostanza che la indossasse delle ciabatte del tipo infradito, trattandosi di Pt_1 calzatura del tutto usuale in piena estate.
Ciò chiarito in ordine all'an, venendo alla quantificazione del danno, può rilevarsi come, in conseguenza della rovinosa caduta, la abbia riportato Pt_1
“contusione/distorsione terzo dito mano sinistra e frattura sovratrocanterica femore destro”, frattura per la quale era sottoposta ad intervento di riduzione e dimessa con prescrizione di deambulazione con stampelle.
All'esito delle cure e terapie del caso, residuavano i seguenti postumi invalidanti permanenti: riferita dolenzia al terzo dito mano sinistra con lievissima limitazione metacarpo falangea, sintomatologia dolorosa anca destra, con articolarità limitata in flessione, in rotazione interna e in flesso abduzione.
A tali postumi corrisponde una I.P. del 11%, con una I.T. di 3 giorni al 100%, 45 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25%.
Ne consegue la seguente quantificazione del danno da lesione dell'integrità psicofisica, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, epoca del sinistro:
I.P. 11% (età 68) euro 17.000,00
Incremento sofferenza euro 3.000,00
I.T.T. 3 gg al 100% euro 294,00
I.T.P. 45 gg al 75% euro 3.307,50
I.T.P. 30 gg al 50% euro 1.470,00
I.T.P. 45 gg al 25% euro 1.102,50
TOTALE euro 26.174,00.
A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale emergente, per le spese mediche sostenute, pari ad euro 1.032,40, somma ritenuta congrua dal CTU, anche per ciò che concerne la spesa di euro 800,00 per fisioterapia. La valutazione di congruità della spesa da parte del CTU supera la difficoltà costituita dalla circostanza che in atti non vi è una fattura di spesa, ma solo una notula.
Con riguardo invece alla spesa per l'assistenza diurna, non si dubita che l'attrice ne abbia avuto necessità, avendo riportato una lesione altamente debilitante come la frattura della testa del femore, con deambulazione mediante stampelle per un periodo prolungato.
Tuttavia, il CTU ha osservato come l'assistenza documentata in atti non appaia congrua, in relazione alla durata giornaliera e alla durata complessiva, ritenendo pagina 7 di 9 adeguata e proporzionata un'assistenza di 2-3 ore al giorno per 45 giorni.
Alla luce di ciò si ritiene di poter riconoscere equitativamente un danno emergente di euro 1.350,00 (ipotizzando euro 10 all'ora per 3 ore al giorno;
l'importo stimato dal
CTU appare esiguo, tenuto conto dei costi attuali – e del 2018 – di una persona che provveda all'assistenza).
Il danno patrimoniale, dunque, ammonta ad euro 2.382,00.
Su tali somme sono dovuti gli interessi: quanto al danno non patrimoniale, interessi legali semplici sulla somma annualmente rivalutata dal sinistro fino al saldo;
quanto al danno patrimoniale, interessi legali semplici dalla data dell'esborso al saldo (quanto alla spesa per fisioterapia non saranno però dovuti interessi, atteso che non vi è prova che l'esborso sia effettivamente intervenuto).
Tali somme vanno poste a carico di con diritto di malleva nei confronti CP_2 di HDI Ass.ni S.p.a., stante il contratto di assicurazione per la responsabilità civile intercorso tra le parti e debitamente documentato in atti (doc. 1 della terza chiamata), salva la franchigia di euro 1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza, sicchè va condannata alla rifusione CP_2 delle spese di lite nei confronti dell'attrice, spese che si liquidano in euro 7.000,00 (valori medi fasi 1-2-3 ed equitativamente la fase 4, in quanto tenutasi in forma semplificata di discussione orale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti (contributo unificato, spese di notifica e spese di intimazione testi).
A carico di anche le spese di CTU, per come liquidato dal giudice, e CP_2 spese di CTP, se ed in quanto documentate in corso di causa.
Non può essere disposta la condanna di H.D.I. Ass.ni S.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di atteso che per contratto, a mente dell'art.
5.2 delle CP_2
Condizioni di Assicurazione, “La società non rimborsa spese incontrate dall' Parte_2 per i legali o tecnici che non siano da essa designati …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: condanna al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni subiti CP_2 in conseguenza dell'occorso lesivo per cui è casa, che si quantificano in euro 28.557,00, oltre interessi come da motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_2 Parte_1 si liquidano come da motivazione.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta anche le spese di CTU e quelle del CTP, se e nella misura in cui queste ultime siano state documentate in corso di causa.
Condanna HDI Ass.ni S.p.a. a mallevare e tenere indenne dalle somme CP_2 che quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attrice, in conseguenza della presente sentenza, salva la franchigia di euro 1.500,00. pagina 8 di 9 Nulla per le spese quanto ai rapporti tra CP_2
Rovigo, 17/02/2025
Il Giudice
Giulio Borella
e HDI Ass.ni S.p.a.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 802/2023 promossa da:
c.f./P.Iva (avv. MANTOVAN GIULIA ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f./P.Iva (avv. CALVELLO CLAUDIO ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
HDI ASSICURAZIONI SPA, c.f./P.Iva (avv. LANA ANDREA )
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: In via preliminare: Rigettare, in quanto infondata, l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc formulata da parte convenuta;
Nel merito: Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 e 2049 c.c., del società (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: ), CP_2 P.IVA_1 con sede legale a Padova (PA), via Olanda n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ordine al sinistro in premessa, occorso il giorno 10.07.2018, alla Sig.ra
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...]; Per l'effetto di cui al punto 1), condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 e 2049 c.c., la società (Codice Fiscale e Partita I.V.A.: CP_2
), con sede legale a Padova (PA), via Olanda n. 2, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra Pt_1
pagina 1 di 9 (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Pt_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], in occasione del sinistro del 10.07.2018, per un totale di €. 39.114,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
Per l'effetto di cui al punto 1) e per l'effetto del contratto di polizza n. 1173402452 allegato quale doc. 4 alla comparsa di costituzione di , e quindi della manleva, CP_2 condannare HDI Assicurazioni spa (CF: ) con sede legale in Roma, piazza P.IVA_2
Guglielmo Marconi 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Sig.ra (C.F.: ), nata a Parte_1 CodiceFiscale_2
Porto LL (RO) il 23.09.1951 e residente a [...], in occasione del sinistro del 10.07.2018, per un totale di €. 39.114,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
con vittoria e rifusione di spese e competenze, anche di CTU.
Per parte convenuta: Nel merito, in via principale. Rigettarsi la domanda attorea ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c., e perché infondata in fatto e in diritto, per il dedotto intervento di un fattore che esclude la responsabilità del custode. Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenga ricorrere la responsabilità di CP_2 accertarsi il concorso dell'intervento di un agente, per la misura quanto meno del 70%, e la conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno nella misura che sarà accertata in corso di causa. Nel merito, in via subordinata nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A.: In subordine, nel caso di accertamento anche parziale della responsabilità di CP_2 condannarsi la chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. a manlevare la convenuta CP_2 dalle somme che dovesse essere condannata a pagare all'attrice a' termini di polizza. Spese e compenso di causa rifusi.
Per il terzo chiamato: nel merito, in via principale: respingersi tutte le domande proposte dall'attrice Pt_1 nei confronti della convenuta poiché radicalmente infondate in fatto e
[...] CP_2 in diritto, oltre che del tutto indimostrate nei relativi presupposti;
respingersi altresì la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. non avendo l'attrice azione diretta nei confronti della terza chiamata;
e, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un qualche profilo di responsabilità della convenuta nella determinazione dell'evento CP_2 lamentato da parte attrice, di un danno effettivamente prodottosi in capo all'attrice nonché dell'esistenza di un nesso di causalità tra tale responsabilità e il Parte_1 danno, mantenersi l'obbligazione della convenuta e conseguentemente della CP_2
pagina 2 di 9 terza chiamata e sua assicuratrice per la responsabilità civile HDI Assicurazioni s.p.a., nei termini strettamente proporzionali al grado di provata responsabilità di CP_2 previa comunque quantificazione degli avversi danni da operarsi secondo criteri tecnici e di prova rigorosi, con ampio ridimensionamento degli stessi, e in ogni caso - quanto all'obbligazione di HDI Assicurazioni s.p.a. - nel rigoroso rispetto dei limiti contrattuali tutti di cui alla polizza “Responsabilità Civile” n. 1173402452, sia in termini di massimale, che di scoperti e franchigie, che di applicabilità dell'art.
5.2 delle Condizioni di Assicurazione;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: si insiste affinché il Giudice – a modifica del provvedimento assunto all'udienza dell'11.09.2024 – voglia rimettere la causa in istruttoria al fine di escutere, anche ai sensi dell'art. 257, co. 2 c.p.c., la teste oculare sui capitoli sub 3 Testimone_1
e 4 della memoria di HDI dimessa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
pagina 3 di 9 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 20.03.2023, conveniva in giudizio Parte_1
onde sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_2 patrimoniali subiti in occasione dell'infortunio del 10.07.2018, quantificati in euro 39.114,900, o la maggiore o minore somma dovuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Allegava che in data 10.07.2018 ella si era recata a fare degli acquisti presso il Cont supermercato di Porto LL, Via Alba, quando era scivolata a causa del pavimento bagnato, in prossimità delle casse, riportando lesioni fisiche.
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, negando CP_2 che il pavimento fosse bagnato e sostenendo che la era inciampata sulle ruote di Pt_1 un carrello.
La convenuta comunque chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria ass.ne HDI Spa, la quale, debitamente citata, si costituiva associandosi nel merito alle difese della propria cliente.
La causa era istruita mediante escussione di testi e CTU medico legale, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2024, e viene quindi oggi decisa come segue.
La domanda va accolta.
L'attrice, come dianzi esposto, ha riferito che il 10.07.2018 si era recata presso il Cont supermercato di Porto LL, Via Alba, quando, giunta alle casse, avvedendosi che aveva dimenticato di prendere l'acqua, si recava nella zona di esposizione delle acque appunto, ivi scivolando a causa del pavimento bagnato.
La teste ha confermato la versione dell'attrice, ossia che la stessa è scivolata Tes_2 su del liquido presente sul pavimento del supermercato, nella zona ove erano accatastate le confezioni dell'acqua, dietro uno scomparto poco oltre le casse.
Più in dettaglio, la stessa ha riferito: Con
“E' vero, io mi trovavo a mia volta presso il supermercato di Porto LL, ove mi ero recata a fare la spesa;
io mi trovavo mi trovavo dall'altra parte del divisorio che all'epoca si trovava oltre le casse (si dà atto che la teste segna su mappa del supermercato fornita dall'avv. Torchio e già prodotta in atti la sua posizione); il divisorio non era costituito da una parete alta, ma era basso e al di là di questo c'erano le casse d'acqua…Io posso dire che ho visto la sig.ra che era tra l'ultima e la Pt_1 penultima cassa, poi ho sentito un rumore, mi sono girata e ho visto la sig.ra per Pt_1 terra;
posso dire che dove è caduta la sig.ra per terra vi era del liquido, non so Pt_1 dire cosa fosse…Io ripeto che ho visto liquido per terra, ho visto la sig.ra cadere, quindi presumo sia scivolata su detto liquido;
non so da chi sia stata soccorsa, posso dire che mentre io ho tentato di avvicinarmi si erano già avvicinate altre persone, ma non so dire chi fossero, e quindi io visto che la mia presenza non era necessaria ho proseguito la pagina 4 di 9 mia spesa”.
Alla luce di detta deposizione, quindi, non possono esservi dubbi in ordine al fatto che la caduta della sig.ra (pacifica e incontestata) sia avvenuta su di una Pt_1 zona/area ove vi era del liquido per terra, circostanza resa attendibile dal fatto che, sempre a detta della teste, in detta area areno esposte per la vendita le confezioni di acqua.
La convenuta e la terza chiamata hanno sostenuto una diversa dinamica, allegando che la sarebbe bensì giunta alle casse e ivi si sarebbe avveduta di aver dimenticato Tes_2 di acquistare un articolo, per cui si sarebbe accinta a tornare nella zona di esposizione delle merci (e fin qui i racconti coincidono), ma nel far questo avrebbe urtato con un piede la ruota del carrello di un altro avventore, anche a causa del fatto che indossava delle ciabatte tipo infradito, cadendo a terra (in tal senso sia la teste e che la teste Tes_3
). Tes_4
Ebbene, si ritiene che debba darsi credito alla versione della teste , in quanto Tes_2 teste terza e disinteressata, rispetto alla cui credibilità non vi è quindi motivo di nutrire dubbi di sorta (al di là del fatto che la stessa non abbia reso dichiarazioni nell'immediatezza del fatto e/o che la stessa non sia stata indicata nella fase stragiudiziale). Anche sotto il profilo della attendibilità, la deposizione non rivela contraddizioni, né dà motivo di ritenere che possa esservi stata una erronea percezione dei fatti.
Diversamente è a dirsi delle due testimoni dei convenuti.
La al momento del fatto si trovava al box informazioni, quindi lontana dal Tes_3 luogo del sinistro, ed ella stessa ha ammesso di aver appreso della dinamica dei fatti de relato, dalle colleghe.
Quanto alla teste , ella era dipendente del supermercato fino a pochi mesi Tes_4 prima della deposizione, in particolare lo era nel momento in cui rese la sua versione ai fini della trattazione stragiudiziale del sinistro, sicchè, sebbene al momento della deposizione avesse rassegnato le dimissioni, è naturale che abbia reiterato la versione precedente;
inoltre la stessa ha riferito che i fatti si sarebbero svolti alle sue spalle, il che la rende comunque inattendibile, in quanto non avrebbe potuto ovviamente vedere la concreta dinamica della caduta e, in particolare, non si comprende come la stessa possa affermare che la caduta si sarebbe verificata a causa dell'urto del piede della con Pt_1 la ruota di un carrello.
Alla luce di quanto sopra e della preferibile deposizione della teste , sia per Tes_2 credibilità che per attendibilità, può pertanto ritenersi comprovata la dinamica dei fatti con le modalità descritte dall'attrice.
Superflua deve ritenersi l'escussione di ulteriori testi della parte convenuta e terza chiamata, tutti dipendenti all'epoca dei fatti del supermercato, testi le cui deposizioni sarebbero affette dalle stesse problematiche di credibilità e attendibilità di quelli già
pagina 5 di 9 escussi.
Parimenti superfluo si ritiene il confronto tra i testi e (la come Tes_2 Tes_4 Tes_3 detto ha riferito solo circostanze apprese de relato), in quanto le divergenze tra le rispettive deposizioni possono essere risolte sul piano interpretativo, della rispettiva credibilità e attendibilità.
Se la dinamica, quindi, è quella descritta dalla , coincidente con quella fornita Tes_2 dall'attrice, deve ritenersi pacifica la responsabilità della convenuta, quale custode dei luoghi, ex art. 2051 c.c.,
Circa le caratteristiche della responsabilità per cose in custodia, può rammentarsi che: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (cfr Cass. 27724/2018).
In particolare, con più specifico riferimento alla circostanza che la cosa sia intrinsecamente pericolosa o meno, va segnalato il costante insegnamento della Suprema Corte, per la quale: “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (cfr Cass. 12663/2024).
Facendo applicazione di tale principio, con riguardo proprio al caso del pavimento bagnato, i giudici di legittimità hanno scritto: “Nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali” (Cfr Cass. 13222/2016).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, dunque, la prova della sussistenza del nesso causale tra la res e l'infortunio è stata data, tenuto conto che il pavimento, in quanto bagnato, era di per sé insidioso e pericoloso. Neppure può ritenersi costituire un concorso di colpa la circostanza che la indossasse delle ciabatte del tipo infradito, trattandosi di Pt_1 calzatura del tutto usuale in piena estate.
Ciò chiarito in ordine all'an, venendo alla quantificazione del danno, può rilevarsi come, in conseguenza della rovinosa caduta, la abbia riportato Pt_1
“contusione/distorsione terzo dito mano sinistra e frattura sovratrocanterica femore destro”, frattura per la quale era sottoposta ad intervento di riduzione e dimessa con prescrizione di deambulazione con stampelle.
All'esito delle cure e terapie del caso, residuavano i seguenti postumi invalidanti permanenti: riferita dolenzia al terzo dito mano sinistra con lievissima limitazione metacarpo falangea, sintomatologia dolorosa anca destra, con articolarità limitata in flessione, in rotazione interna e in flesso abduzione.
A tali postumi corrisponde una I.P. del 11%, con una I.T. di 3 giorni al 100%, 45 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 45 giorni al 25%.
Ne consegue la seguente quantificazione del danno da lesione dell'integrità psicofisica, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, epoca del sinistro:
I.P. 11% (età 68) euro 17.000,00
Incremento sofferenza euro 3.000,00
I.T.T. 3 gg al 100% euro 294,00
I.T.P. 45 gg al 75% euro 3.307,50
I.T.P. 30 gg al 50% euro 1.470,00
I.T.P. 45 gg al 25% euro 1.102,50
TOTALE euro 26.174,00.
A tale somma va aggiunto il danno patrimoniale emergente, per le spese mediche sostenute, pari ad euro 1.032,40, somma ritenuta congrua dal CTU, anche per ciò che concerne la spesa di euro 800,00 per fisioterapia. La valutazione di congruità della spesa da parte del CTU supera la difficoltà costituita dalla circostanza che in atti non vi è una fattura di spesa, ma solo una notula.
Con riguardo invece alla spesa per l'assistenza diurna, non si dubita che l'attrice ne abbia avuto necessità, avendo riportato una lesione altamente debilitante come la frattura della testa del femore, con deambulazione mediante stampelle per un periodo prolungato.
Tuttavia, il CTU ha osservato come l'assistenza documentata in atti non appaia congrua, in relazione alla durata giornaliera e alla durata complessiva, ritenendo pagina 7 di 9 adeguata e proporzionata un'assistenza di 2-3 ore al giorno per 45 giorni.
Alla luce di ciò si ritiene di poter riconoscere equitativamente un danno emergente di euro 1.350,00 (ipotizzando euro 10 all'ora per 3 ore al giorno;
l'importo stimato dal
CTU appare esiguo, tenuto conto dei costi attuali – e del 2018 – di una persona che provveda all'assistenza).
Il danno patrimoniale, dunque, ammonta ad euro 2.382,00.
Su tali somme sono dovuti gli interessi: quanto al danno non patrimoniale, interessi legali semplici sulla somma annualmente rivalutata dal sinistro fino al saldo;
quanto al danno patrimoniale, interessi legali semplici dalla data dell'esborso al saldo (quanto alla spesa per fisioterapia non saranno però dovuti interessi, atteso che non vi è prova che l'esborso sia effettivamente intervenuto).
Tali somme vanno poste a carico di con diritto di malleva nei confronti CP_2 di HDI Ass.ni S.p.a., stante il contratto di assicurazione per la responsabilità civile intercorso tra le parti e debitamente documentato in atti (doc. 1 della terza chiamata), salva la franchigia di euro 1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza, sicchè va condannata alla rifusione CP_2 delle spese di lite nei confronti dell'attrice, spese che si liquidano in euro 7.000,00 (valori medi fasi 1-2-3 ed equitativamente la fase 4, in quanto tenutasi in forma semplificata di discussione orale), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti (contributo unificato, spese di notifica e spese di intimazione testi).
A carico di anche le spese di CTU, per come liquidato dal giudice, e CP_2 spese di CTP, se ed in quanto documentate in corso di causa.
Non può essere disposta la condanna di H.D.I. Ass.ni S.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di atteso che per contratto, a mente dell'art.
5.2 delle CP_2
Condizioni di Assicurazione, “La società non rimborsa spese incontrate dall' Parte_2 per i legali o tecnici che non siano da essa designati …”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: condanna al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni subiti CP_2 in conseguenza dell'occorso lesivo per cui è casa, che si quantificano in euro 28.557,00, oltre interessi come da motivazione.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_2 Parte_1 si liquidano come da motivazione.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta anche le spese di CTU e quelle del CTP, se e nella misura in cui queste ultime siano state documentate in corso di causa.
Condanna HDI Ass.ni S.p.a. a mallevare e tenere indenne dalle somme CP_2 che quest'ultima sia tenuta a corrispondere all'attrice, in conseguenza della presente sentenza, salva la franchigia di euro 1.500,00. pagina 8 di 9 Nulla per le spese quanto ai rapporti tra CP_2
Rovigo, 17/02/2025
Il Giudice
Giulio Borella
e HDI Ass.ni S.p.a.
pagina 9 di 9