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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2024 tra
Parte_1
Parte_2
appellanti e
Controparte_1
appellata
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 12,57 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. EGIDI RENATO il quale precisa le conclusioni Parte_1 Parte_2 come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione per delega orale dell'avv. MERLINI Controparte_1
RENZO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente al contenuto dei propri scritti;
entrambi dichiarano di aver depositato le rispettive note spese.
Il GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale di cui è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 2722-2024 discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
all'odierna udienza del 22/05/2025, e promossa da:
(P.IVA e C.F. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore dott. con sede in Milano piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv. Renato Egidi, elettivamente domiciliata in Ancona alla via Barilari n. 37 presso lo studio del suo difensore, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato che ai sensi dell'art.83 c.p.c. in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 21.05.2024, e Parte_2
(P.IVA e C.F. ), con sede in Ancona via Bocconi n. 35, in persona del suo Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, anch'essa rappresentata e difesa dall'avv. Renato Egidi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona alla via Barilari n. 37, in virtù
di procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione in primo grado valida per ogni fase e grado, depositata in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
21.05.2024;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. , residente a[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Merlini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore a Macerata in C.so Cavour n. 50/B giusta procura posta a margine dell'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado avanti al Giudice di Pace di Ancona RG n. 1754/2022;
pagina 2 di 18 -appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 136/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Ancona in data
19/04/2024; azione di risarcimento del danno da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 22/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in date 05.05.2022 e 13.05.2022, – quale Controparte_1
proprietaria dell'autovettura EW Matiz tg. DM 167 EZ - conveniva in giudizio avanti al Giudice
di Pace di Ancona in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle Parte_2
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertata la
proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità dell'autista dell'autobus targato
FG 876 XW di proprietà della ditta ed assicurato nella determinazione del sinistro Parte_2 Parte_1
stradale del 31.01.2022, accertata altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra la compagnia Pt_1
e la società al momento dell' occorso, per l'effetto così giudicare: - Condannare i convenuti,
[...] Parte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 2.080 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno veicolare da costei subito alla propria autovettura EW Matiz targata DM 167 EZ,
così come in premessa specificato in ogni sua voce., compresa quella relativa al fermo tecnico, oltre alla
svalutazione tecnica e commerciale, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi
legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata. Domande tutte comprese nei limiti di
competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” (conclusioni rassegnate alle pagg.
8-9 dell'atto di citazione in primo grado;
poi all'esito dell'istruttoria, alle pagg. 4-
5 della memoria conclusionale, modificava nei seguenti termini la domanda: “Piaccia all'Ill.mo Sig.
Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata
altresì la responsabilità, esclusiva o quanto meno concorsuale, dell'autista dell'autobus tg. FG 876 XW di
proprietà della ditta ed assicurato nella determinazione del sinistro stradale del Parte_2 Parte_1
31.01.2022, accertata altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra la compagnia e la Parte_1
società al momento dell'occorso, per l'effetto così giudicare: Parte_2
pagina 3 di 18 -Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Controparte_1
€ 1.800,00, a titolo di risarcimento del danno veicolare da costei subito alla propria autovettura CP_3
tg. DM 167 EZ, così come stimati dal CTU, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi
[...]
e con gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata.
Domande tutte comprese nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”).
In sintesi e per quanto ivi di interesse la difesa di parte attrice deduceva che:
- in data 31.01.2022, alle ore 14:25 circa, alla guida della vettura EW Controparte_4
Matiz targata DM167EZ, di proprietà di , si trovava in Ancona in Via I° Controparte_1
Maggio;
- in particolare, la vettura si trovava all'interno del cancello presente all'altezza del civico 106, in un tratto in cui la strada è a senso unico e si presenta stretta e adibita al transito dei residenti e degli autobus;
- la conducente per immettersi nel flusso veicolare, si posizionava con la parte CP_4
posteriore sulla linea che delimita l'ingresso del civico rispetto alla strada;
- mentre il veicolo attoreo si trovava fermo all'interno della linea bianca veniva urtato nella parte posteriore dall'autobus della Linea 44 targato FG876XW, di proprietà della Parte_2
ed assicurato con la il cui autista, procedendo a velocità elevata, si
[...] Parte_1
stringeva troppo verso il margine destro della corsia;
- il conducente dell'autobus, dopo l'urto non si fermava, tanto che doveva Controparte_4
inseguirlo sino al Capolinea della Linea 44, ossia presso il Centro Commerciale Spazio Conad;
- il sinistro era avvenuto alla presenza di due testimoni oculari, e Testimone_1 [...]
Tes_2
- in conseguenza dell'urto subito, il veicolo di riportava danni nella parte Controparte_1
posteriore, quantificati in € 1.830,00 iva compresa oltre al danno da fermo tecnico pari a €
250,00 (pari a cinque giorni di fermo per € 50,00 al giorno);
- la responsabilità nella causazione del sinistro andava ascritta esclusivamente alla condotta di guida imprudente dell'autista dell'autobus.
Direttamente alla prima udienza del 13.07.2022 si costituivano in giudizio con un'unica comparsa di costituzione e risposta e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pro tempore, contestando la domanda attorea sotto il profilo dell'an e del quantum
debeatur. pagina 4 di 18 In particolare, la difesa dei convenuti contestava la ricostruzione del fatto così come descritta dall'attore affermando che:
- , alla guida dell'autobus di linea, in data 31.01.2022, stava percorrendo a velocità Persona_1
moderata (tra i 30 e i 40 km/h) la via 1° Maggio di Ancona nella corsia preferenziale riservata ai bus e ai residenti;
- superato con la parte anteriore l'ingresso all'immobile di cui ai civici 104-106-108, l'autobus veniva urtato nella parte laterale centrale, dalla parte posteriore del veicolo attoreo, che dal passo privato tentava di immettersi in retromarcia sulla via 1° Maggio senza avere alcuna visuale;
- la dinamica era quella descritta nella denuncia di sinistro a firma dell'autista di Parte_2 Per_1
[...]
- la responsabilità del sinistro, quindi, era imputabile in via esclusiva a conducente Controparte_4
della EW Matiz, di proprietà dell'attrice, la cui condotta colposa era opponibile alla proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. per violazione dell'art. 145, numero 6, C.d.S.;
- la ricostruzione del sinistro dell'attore era incompatibile con i danni subiti dai due mezzi, ovvero la parte laterale centrale dell'autobus e la parte posteriore della EW e anche con la particolare conformazione della strada, della banchina e del passo privato dal quale proveniva il veicolo attoreo,
per la presenza di un canale di scolo adiacente alla strada;
- infine il danno quantificato dalla difesa attorea eccessivo e non corrispondeva ai danni effettivamente subiti dall'autovettura.
La difesa dei convenuti chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta da in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 5 della comparsa di costituzione e confermate nella comparsa conclusionale dell'11.12.2023).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, escussione di testimoni (le testimoni di parte attrice e venivano escusse all'udienza del 7.04.2023) e CTU Testimone_1 Testimone_2
estimativa mediante nomina del CTU p.a. al quale veniva affidato il seguente Persona_2
incarico: “ricostruisca il CTU, attraverso l'esame diretto, la documentazione prodotta e l'accesso sul luogo del
sinistro, l'intera vicenda che ha portato all'odierno giudizio, con particolare attenzione alla dinamica dei fatti,
nonché determini la spesa necessaria per il ripristino dello status quo ante dell'autovettura dell'attrice” (cfr.
ordinanza 65/2023 del 20.04.2023 del Giudice di Pace presente nel fascicolo d'ufficio).
La CTU veniva depositata in data 20.11.2023. pagina 5 di 18 Con la sentenza n. 136/2024 pubblicata il 19.04.2024, il Giudice di Pace di Ancona accertava che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea numero 44 di proprietà della convenuta dichiarava che il danno subito da Parte_2
era pari a euro 1.452,91 e condannava per l'effetto e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_2 Controparte_1
1.452,91, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle spese del giudizio liquidate in €
1.941,89 di cui € 676,89 (compresi oneri di CTU) per esborsi e € 1.265,00 per compenso di avvocato,
oltre rimborso spese, i.v.a. e c.p.a. (cfr. sentenza in atti).
Nella motivazione della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “La domanda è fondata nell'an e parzialmente nel quantum. L'evento incidentale può dirsi avvenuto con le
modalità descritte in atti. Ossia che la EW mentre stava uscendo in retromarcia da un cancello privato
sito sulla via 1° Maggio ad Ancona, veniva attinta dall'autobus di linea n. 44 che sopraggiungeva su detta
via.
- Secondo l'attrice l'auto di sua proprietà si trovava all'interno della linea bianca e l'autobus avrebbe invaso lo
spazio, all'inverso secondo le convenute l'autovettura era in retromarcia e si era sporta oltre la linea bianca,
che delimita la carreggiata, non accorgendosi del sopraggiungere del mezzo pesante.
- I testimoni ascoltati sono concordi nel sostenere la versione di parte attrice, ossia che la macchina fosse ferma
e non aveva oltrepassato la linea delimitativa, seppur in minima parte, mentre la CTU ricostruttiva ritiene
improbabile che l'autobus abbia potuto invadere lo spazio oltre la linea della carreggiata poiché in tal modo
avrebbe attinto anche il muro che delimitava il cancello e subito danni che non si erano riscontrati sul mezzo,
ritenendo pertanto che l'autovettura al momento della collisione fosse in movimento ed avesse oltrepassato la
linea di demarcazione, non concedendo la dovuta precedenza.
- La ricostruzione fatta dal CTU, quindi, contrasta sostanzialmente con le deposizioni testimoniali, ma mentre
queste ultime sono versioni date da chi aveva assistito all'evento, quelle del CTU, pur se dopo attento esame
dei veicoli e dello stato dei luoghi, sono valutazioni probabilistiche a posteriori, soprattutto in merito al
superamento della linea bianca da parte della EW.
- Ragion per cui, pur apprezzando lo sforzo fatto, questo giudice ritiene dover dar credito alle prove orali, non
avendo argomenti validi per confutarle.
- Anche perché nel caso di specie non è possibile rifugiarsi nel concorso di colpa in quanto la responsabilità
ricade necessariamente ed esclusivamente sull'uno o sull'altra, a seconda che si ritenga l'auto oltre o
all'interno della linea delimitante la carreggiata. pagina 6 di 18 - Danni all'autovettura.
- Per questo voce dobbiamo rifarci alla CTU estimativa che ha li ha descritti e ritenuti compatibili con la
strisciata.
- Nella relazione il valore commerciale della EW, in relazione alla sua percorrenza chilometrica, viene
stimato in euro 1800,00, mentre la riparazione comporterebbe una spesa di euro 1452,91 + iva.
- Lo stesso consulente alla fine ritiene non essere antieconomica la riparazione.
- Va detto che le due stime sono sostanzialmente molto vicine tra di loro, ragion per cui, sulla base del principio
della minor spesa, va riconosciuto a titolo di risarcimento il costo necessario per la riparazione pari ad euro
1452,91, senza iva in quanto il veicolo non è stato sistemato e non vi è fattura rilasciata.
- Detta somma, che può ritenersi satisfattiva ai fini di un equo ristoro del pregiudizio sofferto, andrà rivalutata
dal fatto a questa sentenza e sulle somme come annualmente rivalutate calcolati gli interessi legali sino al
soddisfo.
- Le spese di causa seguono la soccombenza” (motivazione a pagg. 2-3-4 sentenza in atti).
La sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 22.04.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20.05.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano avverso la citata sentenza tempestivo appello chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, in accoglimento dei motivi
esposti con il presente atto di appello riformare la sentenza n. 136/2024 del Giudice di Pace di Ancona pubblicata
il 19 aprile 2024 e per l'effetto dichiarare che il sinistro stradale occorso in Ancona il 31 gennaio 2022 è
imputabile a responsabilità esclusiva di conducente della EW Matiz Tg.DM167EZ di Controparte_4
proprietà di e conseguentemente respingere ogni domanda svolta da
contro
Controparte_1 Controparte_1
ed in quanto infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze Parte_2 CP_5
professionali del doppio grado di giudizio” (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello).
In sintesi la difesa di parte appellante impugnava la citata sentenza per i seguenti motivi: 1) “errata
ricostruzione e dinamica del sinistro, travisamento, omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie
omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”; 2) “spese di lite”.
Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado avrebbe attribuito la responsabilità in via esclusiva nella causazione del sinistro a carico dell'autista dell'autobus della (cfr. atto di citazione in appello alla Parte_2
quale si rinvia).
pagina 7 di 18 In sintesi secondo la difesa degli appellanti, il giudice di prime cure non aveva tenuto in considerazione gli elementi oggettivi emersi nel corso della istruttoria, precisamente lo stato dei luoghi, la direzione dei veicoli antagonisti, la ubicazione e la tipologia dei danni subiti e le risultanze della CTU dinamica (cfr. pagg. da 3 a 10 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo la difesa di parte appellante ha chiesto che le spese e le competenze di lite,
comprese quelle di CTU, vengano poste a carico esclusivo di in virtù del principio Controparte_1
della soccombenza (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/10/2024 si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, per le ragioni esposte in narrativa, così decidere: RIGETTARE
l'avanzato appello promosso dalla e dalla in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_4
diritto in virtù delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa, e per l'effetto CONFERMARE in ogni
sua parte la sentenza n. 136/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona nel procedimento RG n.
1754/2022, pubblicata in data 19.04.2024 e notificata in data 22.04.2024. Con vittoria di spese e compensi di
causa di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 9 della citata comparsa).
All'udienza del 17.10.2024 i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva, quindi, fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 22/05/2025 all'esito della quale viene emessa la presente sentenza (cfr. relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente riportato in relazione al “thema disputandum” e alle vicende processuali, e passando -quindi- all'esame del merito dell'appello, questo Giudice ritiene che i motivi addotti siano fondati e come tale vadano accolti.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Allora è bene innanzitutto premettere in diritto- in relazione alla materia di cui è causa- che:
- Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione dal quale sono derivati- per quanto qui interessa- danni materiali alla autovettura di proprietà di nell'occasione condotta da (cfr. circostanza pacifica). Controparte_1 Controparte_4
- La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene-
com'è noto- nell'art. 2054, II comma, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. ex multis, Cass. N. 19053/2003; Cass. N.
10987/2003). pagina 8 di 18 - Orbene, al riguardo è opportuno precisare che tale presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 4755 del
09/03/2004; Cass. N. 477/2003; Cass.7453/01; Cass. N.14412/01); Cass. n. 11762/2006).
- il principio sussidiario della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° co., c.c., trova applicazione proprio (e solo) allorquando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass., 12/6/2012, n. 9258; Cass., 5/12/2011, n. 26004;
Cass., 19/5/2006, n. 11762; Cass., 9/3/2004, n. 4755) (cfr. Cass. n. 9353/2019; Cass., n. 12884/2021).
- In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07) (cfr. Cass. n.
15736/2022).
- La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In
tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2
c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (cfr. Cass. n. 7479/2020).
- Ne consegue che il principio della eguale presunzione di colpa di cui si è detto è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da pagina 9 di 18 parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 456 del 12/01/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 2006).
- Orbene, nell'ambito di siffatta indagine, solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa “esclusiva” di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che pertanto il sinistro resti ascritto totalmente alla controparte (Cass. N. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. N. 4639/2002; Cass.7453/01; Cass. N.
14412/01; Cass. N. 5671/2000).
- Pertanto il conducente che invochi- come fa nella specie l'attrice - la responsabilità esclusiva dell'altra parte nella causazione del sinistro deve vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. e fornire la prova della esatta dinamica dell'incidente, della riconducibilità
eziologica dello stesso ad una colpa esclusiva dell'altro conducente e della piena conformità della
propria condotta alle norme cautelari comuni e specifiche (Cass. N. 19053/2003; Cass. N. 4909/96;
Cass. N. 3434/96; Cass. N. 4648/1999).
- Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che l'altro conducente si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed
abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4639 del 02/04/2002);
- Ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. N. 1198/97; Cass. N. 8287/96; Cass. N.
3958/94).
- “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti
coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui
all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere
teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art.
2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante
non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la
collisione” (Cass. n. 29927 del 20.11.2024). pagina 10 di 18 - Infine, è noto che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; massime precedenti conformi:
N. 9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996; riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116).
- Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n.
9384), la quale ha dato piena conferma della veridicità della ricostruzione dei fatti fornita dall'attore.
- Costituisce quindi un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “..la
valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga
più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche
se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto
determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.." (ex multis,
Cass. Civ. 9058/2020); “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle
contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che pagina 11 di 18 non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5..” (Cass. Civ. 1815/2015;
Cass. 2021 n. 11917 ove si afferma: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il
percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva
valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e
circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel
vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione
all'una o all'altra conclusione”; cfr. anche 2018 n. 15147; Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass.
n. 3881 del 2006).
- Con riferimento specifico poi alle deposizioni dei testimoni, “il giudice è libero di valutare le risultanze
delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è
quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 1,
Sentenza n.11151 del 23/05/2014), ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte
inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. Questa Corte, in fattispecie simile, ha già avuto modo di
precisare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a
confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi,
quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di
queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più
attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1,
ordinanza n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass. n.4763/2015)” (cfr. Cass. n. 15270 del 31.05.2024).
- E' consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass.
n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).
pagina 12 di 18 Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio,
il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass.
n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004) (cfr. Cass. n. 21187/2019).
Dalla considerazione comparata dei superiori principi discende la conclusione della fondatezza della impugnazione proposta dalle appellanti e Parte_1 Parte_2
In particolare si ritiene che la difesa di parte attrice - odierna appellata - non solo non ha dimostrato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a colpa esclusiva del conducente dell'autobus ma al contrario la documentazione acquisita e l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado consente di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare che il predetto sia stato causato esclusivamente dalla condotta colposa della conducente dell'autovettura al quale non è addebitabile alcun profilo di colpa.
Infatti, risulta accertato che:
- In data 31/01/2022 alle ore 14,25 circa – alla guida dell'autovettura EW Matiz Controparte_4
(tg DM167EZ) – di proprietà di stava immettendosi in retromarcia dal passo privato Controparte_1
del civico 106 nella corsia riservata ai mezzi pubblici e ai residenti in Via I° Maggio (cfr. conclusioni
CTU, il quale con argomentazioni logiche, che si condividono, a pag. 40 ha affermato che: “vi sono
elementi certi per poter affermare che la conducente della vettura targata DM167EZ, al Controparte_3
momento dell'urto, non si trovava in posizione statica, ma in movimento. Nello specifico stava eseguendo
manovra di retromarcia per uscire dal passo del civico n° 106 della via I° Maggio ad Ancona, con l'intenzione di
immettersi lungo il flusso della circolazione. Tale spostamento implica l'obbligo di concedere la dovuta
precedenza ai mezzi già in movimento (Art. 146, comma 6, del codice della strada)”);
- –alla guida dell'autobus targato FG876XW- stava percorrendo la corsia riservata ai Persona_1
mezzi pubblici e ai residenti (cfr. circostanza pacifica);
- i due veicoli entravano in collisione all'altezza del civico 106; in particolare la autovettura impattava con la parte posteriore la fiancata centrale destra dell'autobus (cfr. CTU in atti;
circostanze non contestate);
- L'urto si concretizzava tra la parte posteriore della vettura contro la fiancata Controparte_3
centrale destra dell'autobus (cfr. pag. 13 CTU;
circostanza confermata anche dai due testi escussi); pagina 13 di 18 - infatti i suddetti veicoli riportavano i seguenti danni: la vettura targata Controparte_3
DM167EZ di parte attrice danni in strisciata e COMPRESSIONE sulla parte posteriore.
Coinvolgimento del paraurti posteriore, del portello posteriore, del fanale posteriore destro e sinistro.
Introflessione del rivestimento posteriore. Danni posti ad un'altezza da terra compresa tra cm 50 e cm
105 circa (cfr. pag. 16 CTU); l'autobus IVECO di proprietà della targato FG876XW Parte_4
danni da strisciata sulla fiancata centrale destra. Abrasioni con andamento orizzontale sulla modanatura inferiore e sulla lamiera superiore centrale, che riporta una traccia gommosa di colore nero riconducibile al braccio tergilunotto dalla vettura con cui è avvenuta la collisione. Danni posti ad un'altezza da terra compresi tra cm 50 e cm 105 circa;
(cfr. pag. 14 CTU) (i predetti danni e la loro localizzazione non sono stati mai messi in discussione e/o contestati;
inoltre la suddetta descrizione trova oggettiva conferma nelle foto della perizia e in quelle prodotte dalla società odierna appellante in I grado allegate sub doc. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta e nelle foto prodotte dall'odierna appellata sub doc.ti nn. 1 e 4 all.ti atto di citazione).
- il CTU ha precisato che la compressione riscontrata sul portello posteriore, attorno alla targa,
dell'autovettura di parte attrice dimostra che vi è stata una penetrazione, che sommata alla sporgenza del paraurti posteriore, ha raggiunto un totale di cm 8 c.a. (cfr. fotografie CTU pagg. 17-23).
- Dalla tipologia delle deformazioni riscontrate sull'autovettura attorea, il CTU con argomentazioni logiche puntuali che si condividono, ha affermato che “L'auto (..) oltre ai danni in strisciata, presenta
anche danni in compressione con una penetrazione totale di cm 8 circa. Ciò dimostra, ad avviso del CTU, che al
momento dell'urto la vettura NON era ferma, bensì in movimento.
Nella fase di contatto tra i due mezzi, i danni in strisciata sono stati provocati dal passaggio dell'autobus (che a
sua volta riporta danni della stessa natura), mentre i danni in compressione sul paraurti posteriore e sul portello
posteriore della sono la conseguenza di un urto avvenuto con la vettura in posizione perpendicolare ed CP_3
in movimento, in fase di retromarcia, nel tentativo di immettersi lungo il flusso della circolazione.
Un eventuale contatto, con la vettura in posizione statica, avrebbe dovuto produrre solo danni in strisciata al
paraurti posteriore della , considerato che tale particolare sporge, rispetto al portello posteriore, di cm 5 CP_3
c.a.” (cfr. pag. 26 CTU).
- Lo stato dei luoghi è chiaramente raffigurato nelle fotografie prodotte dal CTU, accompagnate dalla sua descrizione: “Il passo d'ingresso al civico numero 106 è posto fuori dal margine destro della
carreggiata (rispetto al senso di marcia), a cm 95 c.a. dalla corsia riservata ai residenti e bus. Il passo è collegato
alla corsia di marcia tramite una “rampa” in cemento. pagina 14 di 18 Tra la segnaletica orizzontale posta sull'asfalto per delimitare la corsia e il muro di recinzione della proprietà, è
presente un canale di scolo delle acque piovane, largo cm 55 c.a. e profondo cm 10” (cfr. pag. 7 ctu).
In particolare, la presenza del canale di scolo e della sua profondità è chiaramente visibile.
Come tecnicamente spiegato dal CTU, “considerata la presenza del canale per lo scolo delle acque piovane
posta tra la segnaletica orizzontale che delimita la corsia di marcia della via I° Maggio e il muro di recinzione del
civico numero 106, risulta poco credibile che il conducente dell'autobus IVECO abbia marciato fuori dalla
propria corsia per poi collidere contro la vettura di parte attrice in posizione statica. Nonostante il canale sia
ricoperto di terra è comunque presente un “gradino” di circa 10 cm tra il piano stradale e la rampa di accesso al
civico, e un urto contro tale rampa avrebbe creato sicuramente danni all'autobus e una perdita di aderenza con
conseguente perdita di controllo da parte dell'autista. Ciò avrebbe provocato un urto tra fiancata del mezzo
pubblico ed il muro di recinzione dell'abitazione” (cfr. pag. 25 ctu).
A conferma anche la perizia di parte redatta da BCL studio di Bertuccioli & RT che indica che: “il
pullmann presenta danni da strisciatura compatibili con urto provocato da vettura che, in retromarcia, tenta di
immettersi in strada. Come da foto scattate sul luogo del sinistro, si conferma che il bus non può aver
oltrepassato la linea tratteggiata che delimita la carreggiata, dato che per la presenza di manufatti (muretti e
colonne) e della cunetta, il bus sarebbe “caduto” nella cunetta, con evidente sbandamento totale del mezzo e
conseguente collisione con i muretti e le colonne. La collisione avrebbe riguardato non solo la piccola porzione di
lamierati nella parte centrale che è danneggiata ma tutta la fiancata del bus con segni ben più marcati ed il
danno sarebbe stato molto maggiore e non ultimo anche i manufatti avrebbero riportato danni” (cfr. perizia
Testi : doc. n. 6 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado di e . Pt_1 Parte_2
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro come descritta dall'attrice – ovvero che il veicolo attoreo si trovava fermo all'interno della linea bianca che delimita il civico 106 rispetto alla Via I°
Maggio e veniva urtato dall'autobus che, a velocità elevata, si stringeva troppo verso il margine destro della corsia - non solo non ha trovato conferma ma è risultata smentita dai dati oggettivi delle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado del giudizio.
Le motivazioni addotte a fondamento della decisione da parte del Giudice di Pace nel disattendere le risultanze e la ricostruzione del CTU non sono condivisibili (“…La ricostruzione fatta dal CTU, quindi,
contrasta sostanzialmente con le deposizioni testimoniali, ma mentre queste ultime sono versioni date da chi
aveva assistito all'evento, quelle del CTU, pur se dopo attento esame dei veicoli e dello stato dei luoghi, sono
valutazioni probabilistiche a posteriori, soprattutto in merito al superamento della linea bianca da parte della
EW. pagina 15 di 18 Ragion per cui, pur apprezzando lo sforzo fatto, questo giudice ritiene dover dar credito alle prove orali, non
avendo argomenti validi per confutarle (…)” cfr. pag. 3 sentenza in atti).
La ricostruzione del CTU è stata puntuale e si basa su elementi oggettivi ed è immune da vizi logici e metodologici e pertanto merita integrale condivisione (si evidenzia altresì che né il legale di parte attrice né il consulente tecnico incaricato hanno presentato in I grado alcuna osservazione alla CTU
entro i termini consentiti).
La localizzazione e la tipologia dei danni riportati dai due veicoli (sopra descritti) nonché il descritto stato dei luoghi consentono di ritenere accertato che l'autobus stava transitando mentre la vettura faceva retromarcia. A riprova del fatto che la vettura era in movimento in manovra di retromarcia vi è
in particolare l'esistenza di danni nella vettura attorea (odierna appellata) da compressione e non solo da strisciata.
La oggettività dei dati riscontrati dal CTU consentono di ritenere non attendibili i testimoni perché le loro deposizioni non sono compatibili con gli elementi oggettivi accertati dall'ausiliario con riferimento alla tipologia e localizzazione dei danni riscontrati sulla vettura e sull'autobus (sopra descritti) né con lo stato dei luoghi.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti ed inserita nella CTU è visibile l'esistenza di un profondo canale di scolo lungo la strada (cfr. foto dello stato dei luoghi).
Per cui si condivide l'osservazione del perito secondo cui ove l'autobus avesse marciato al di fuori della propria corsia sarebbe finito nel canale di scolo e avrebbe urtato contro la rampa di accesso al civico 106, con conseguente perdita di aderenza e perdita di controllo da parte dell'autista e danni sicuramente più ingenti. L'autobus avrebbe dovuto inoltre avere danni frontali e non al centro della fiancata destra (danni che però non sono stati riscontrati. Inoltre, ciò non sarebbe neppure compatibile con il fatto – pacifico e confermato dai testi- che il conducente dell'autobus non si accorse dell'impatto con l'autovettura e continuò tranquillamente la sua corsa tanto da essere raggiunto dalla CP_1
alla fermata successiva).
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace (che non ha fatto corretta applicazione dei principi in diritto sopra espressi) non vi è prova di nessun comportamento colposo del conducente dell'autobus (il quale veniva percorreva la corsia preferenziale ad una velocità Persona_1
moderata e comunque consona allo stato dei luoghi non essendo stato dimostrato il contrario;
l'autobus veniva attinto nella parte centrale dall'autovettura della nel mentre questi era in CP_1
retromarcia; il che consente di escludere qualsivoglia colpa in capo all'autista). pagina 16 di 18 Inoltre, l'onere di diligenza e di prudenza della conducente dell'autovettura Controparte_4
nell'immissione da un passo privato nella sede stradale era- nell'occasione- tanto più stringente se si considera il fatto che aveva l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli già circolanti sulla strada, come prescritto dall'art. 145 n. 6 C.d.s. e si immetteva in retromarcia senza avere la visuale dei veicoli in transito, anche in relazione alla mancanza di uno specchio stradale che potesse agevolare la manovra di immissione dai passi delle abitazioni (cfr. pag. 4 CTU) come dalla stessa dichiarato al CTU;
si rammenta che l'art. 140 C.d.s. -Principio informatore della circolazione- impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che venga in ogni caso salvaguardata la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
vedi anche l'art. 40 C.d.s.).
Orbene sulla base delle suddette risultanze, e in applicazione dei principi sopra esposti, si perviene alla conclusione che le doglianze di merito di parte appellante sono fondate.
Le oggettive risultanze probatorie hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e –quindi- di escludere qualsivoglia responsabilità in capo al conducente dell'autobus in relazione al sinistro da ascriversi invece a colpa esclusiva della conducente della autovettura attorea.
Quindi ed in conclusione l'appello va accolto e la sentenza del Giudice di Pace ivi appellata va riformata.
Le spese di questo grado di Giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate in favore delle appellanti come da dispositivo ex DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 3.393,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado l'importo relativo alla voce
“trattazione/istruzione” non viene liquidato e l'importo relativo alla fase decisionale viene liquidato al
50% in ragione del rito prescelto;
si v. nota spesa depositata dalla difesa della parte appellante in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 2722/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto da e siccome fondato per le causali di cui in Parte_1 Parte_2
motivazione; pagina 17 di 18 per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza n. 136/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ancona ivi impugnata;
RIGETTA
la domanda avanzata in primo grado da siccome infondata per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
CONDANNA
l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dalle appellanti Pt_1
e che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2.540,50
[...] Parte_2
(di cui E. 1265,00 per il I grado e E. 1275,50 per il secondo grado) a titolo di compenso professionale,
oltre E. 174,00 per esborsi (E. 147,00 a titolo di c.u. più E. 27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
PONE
le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado a carico esclusivo dell'odierna appellata con conseguente diritto delle appellanti di ripetere dalla predetta le somme eventualmente già pagate a tale titolo.
Ancona, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2024 tra
Parte_1
Parte_2
appellanti e
Controparte_1
appellata
Oggi 22 maggio 2025 ad ore 12,57 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per e Per l'avv. EGIDI RENATO il quale precisa le conclusioni Parte_1 Parte_2 come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione per delega orale dell'avv. MERLINI Controparte_1
RENZO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente al contenuto dei propri scritti;
entrambi dichiarano di aver depositato le rispettive note spese.
Il GIUDICE dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale di cui è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 2722-2024 discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
all'odierna udienza del 22/05/2025, e promossa da:
(P.IVA e C.F. ), in persona del procuratore e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore dott. con sede in Milano piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv. Renato Egidi, elettivamente domiciliata in Ancona alla via Barilari n. 37 presso lo studio del suo difensore, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato che ai sensi dell'art.83 c.p.c. in calce all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 21.05.2024, e Parte_2
(P.IVA e C.F. ), con sede in Ancona via Bocconi n. 35, in persona del suo Presidente e P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, anch'essa rappresentata e difesa dall'avv. Renato Egidi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Ancona alla via Barilari n. 37, in virtù
di procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione in primo grado valida per ogni fase e grado, depositata in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data
21.05.2024;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. , residente a[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Merlini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore a Macerata in C.so Cavour n. 50/B giusta procura posta a margine dell'atto di citazione introduttivo della causa di primo grado avanti al Giudice di Pace di Ancona RG n. 1754/2022;
pagina 2 di 18 -appellata-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 136/2024 pubblicata dal Giudice di Pace di Ancona in data
19/04/2024; azione di risarcimento del danno da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza del 22/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in date 05.05.2022 e 13.05.2022, – quale Controparte_1
proprietaria dell'autovettura EW Matiz tg. DM 167 EZ - conveniva in giudizio avanti al Giudice
di Pace di Ancona in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle Parte_2
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'ill.mo sig. Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertata la
proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità dell'autista dell'autobus targato
FG 876 XW di proprietà della ditta ed assicurato nella determinazione del sinistro Parte_2 Parte_1
stradale del 31.01.2022, accertata altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra la compagnia Pt_1
e la società al momento dell' occorso, per l'effetto così giudicare: - Condannare i convenuti,
[...] Parte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 2.080 a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno veicolare da costei subito alla propria autovettura EW Matiz targata DM 167 EZ,
così come in premessa specificato in ogni sua voce., compresa quella relativa al fermo tecnico, oltre alla
svalutazione tecnica e commerciale, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi
legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata. Domande tutte comprese nei limiti di
competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa” (conclusioni rassegnate alle pagg.
8-9 dell'atto di citazione in primo grado;
poi all'esito dell'istruttoria, alle pagg. 4-
5 della memoria conclusionale, modificava nei seguenti termini la domanda: “Piaccia all'Ill.mo Sig.
Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata
altresì la responsabilità, esclusiva o quanto meno concorsuale, dell'autista dell'autobus tg. FG 876 XW di
proprietà della ditta ed assicurato nella determinazione del sinistro stradale del Parte_2 Parte_1
31.01.2022, accertata altresì l'esistenza di un valido rapporto assicurativo tra la compagnia e la Parte_1
società al momento dell'occorso, per l'effetto così giudicare: Parte_2
pagina 3 di 18 -Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della somma di Controparte_1
€ 1.800,00, a titolo di risarcimento del danno veicolare da costei subito alla propria autovettura CP_3
tg. DM 167 EZ, così come stimati dal CTU, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi
[...]
e con gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata.
Domande tutte comprese nei limiti di competenza per valore del Giudice adito”).
In sintesi e per quanto ivi di interesse la difesa di parte attrice deduceva che:
- in data 31.01.2022, alle ore 14:25 circa, alla guida della vettura EW Controparte_4
Matiz targata DM167EZ, di proprietà di , si trovava in Ancona in Via I° Controparte_1
Maggio;
- in particolare, la vettura si trovava all'interno del cancello presente all'altezza del civico 106, in un tratto in cui la strada è a senso unico e si presenta stretta e adibita al transito dei residenti e degli autobus;
- la conducente per immettersi nel flusso veicolare, si posizionava con la parte CP_4
posteriore sulla linea che delimita l'ingresso del civico rispetto alla strada;
- mentre il veicolo attoreo si trovava fermo all'interno della linea bianca veniva urtato nella parte posteriore dall'autobus della Linea 44 targato FG876XW, di proprietà della Parte_2
ed assicurato con la il cui autista, procedendo a velocità elevata, si
[...] Parte_1
stringeva troppo verso il margine destro della corsia;
- il conducente dell'autobus, dopo l'urto non si fermava, tanto che doveva Controparte_4
inseguirlo sino al Capolinea della Linea 44, ossia presso il Centro Commerciale Spazio Conad;
- il sinistro era avvenuto alla presenza di due testimoni oculari, e Testimone_1 [...]
Tes_2
- in conseguenza dell'urto subito, il veicolo di riportava danni nella parte Controparte_1
posteriore, quantificati in € 1.830,00 iva compresa oltre al danno da fermo tecnico pari a €
250,00 (pari a cinque giorni di fermo per € 50,00 al giorno);
- la responsabilità nella causazione del sinistro andava ascritta esclusivamente alla condotta di guida imprudente dell'autista dell'autobus.
Direttamente alla prima udienza del 13.07.2022 si costituivano in giudizio con un'unica comparsa di costituzione e risposta e in persona dei rispettivi legali Parte_1 Parte_2
rappresentanti pro tempore, contestando la domanda attorea sotto il profilo dell'an e del quantum
debeatur. pagina 4 di 18 In particolare, la difesa dei convenuti contestava la ricostruzione del fatto così come descritta dall'attore affermando che:
- , alla guida dell'autobus di linea, in data 31.01.2022, stava percorrendo a velocità Persona_1
moderata (tra i 30 e i 40 km/h) la via 1° Maggio di Ancona nella corsia preferenziale riservata ai bus e ai residenti;
- superato con la parte anteriore l'ingresso all'immobile di cui ai civici 104-106-108, l'autobus veniva urtato nella parte laterale centrale, dalla parte posteriore del veicolo attoreo, che dal passo privato tentava di immettersi in retromarcia sulla via 1° Maggio senza avere alcuna visuale;
- la dinamica era quella descritta nella denuncia di sinistro a firma dell'autista di Parte_2 Per_1
[...]
- la responsabilità del sinistro, quindi, era imputabile in via esclusiva a conducente Controparte_4
della EW Matiz, di proprietà dell'attrice, la cui condotta colposa era opponibile alla proprietaria del mezzo ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. per violazione dell'art. 145, numero 6, C.d.S.;
- la ricostruzione del sinistro dell'attore era incompatibile con i danni subiti dai due mezzi, ovvero la parte laterale centrale dell'autobus e la parte posteriore della EW e anche con la particolare conformazione della strada, della banchina e del passo privato dal quale proveniva il veicolo attoreo,
per la presenza di un canale di scolo adiacente alla strada;
- infine il danno quantificato dalla difesa attorea eccessivo e non corrispondeva ai danni effettivamente subiti dall'autovettura.
La difesa dei convenuti chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta da in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 5 della comparsa di costituzione e confermate nella comparsa conclusionale dell'11.12.2023).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, escussione di testimoni (le testimoni di parte attrice e venivano escusse all'udienza del 7.04.2023) e CTU Testimone_1 Testimone_2
estimativa mediante nomina del CTU p.a. al quale veniva affidato il seguente Persona_2
incarico: “ricostruisca il CTU, attraverso l'esame diretto, la documentazione prodotta e l'accesso sul luogo del
sinistro, l'intera vicenda che ha portato all'odierno giudizio, con particolare attenzione alla dinamica dei fatti,
nonché determini la spesa necessaria per il ripristino dello status quo ante dell'autovettura dell'attrice” (cfr.
ordinanza 65/2023 del 20.04.2023 del Giudice di Pace presente nel fascicolo d'ufficio).
La CTU veniva depositata in data 20.11.2023. pagina 5 di 18 Con la sentenza n. 136/2024 pubblicata il 19.04.2024, il Giudice di Pace di Ancona accertava che il sinistro per cui è causa si era verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea numero 44 di proprietà della convenuta dichiarava che il danno subito da Parte_2
era pari a euro 1.452,91 e condannava per l'effetto e Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_2 Controparte_1
1.452,91, oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla refusione delle spese del giudizio liquidate in €
1.941,89 di cui € 676,89 (compresi oneri di CTU) per esborsi e € 1.265,00 per compenso di avvocato,
oltre rimborso spese, i.v.a. e c.p.a. (cfr. sentenza in atti).
Nella motivazione della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “La domanda è fondata nell'an e parzialmente nel quantum. L'evento incidentale può dirsi avvenuto con le
modalità descritte in atti. Ossia che la EW mentre stava uscendo in retromarcia da un cancello privato
sito sulla via 1° Maggio ad Ancona, veniva attinta dall'autobus di linea n. 44 che sopraggiungeva su detta
via.
- Secondo l'attrice l'auto di sua proprietà si trovava all'interno della linea bianca e l'autobus avrebbe invaso lo
spazio, all'inverso secondo le convenute l'autovettura era in retromarcia e si era sporta oltre la linea bianca,
che delimita la carreggiata, non accorgendosi del sopraggiungere del mezzo pesante.
- I testimoni ascoltati sono concordi nel sostenere la versione di parte attrice, ossia che la macchina fosse ferma
e non aveva oltrepassato la linea delimitativa, seppur in minima parte, mentre la CTU ricostruttiva ritiene
improbabile che l'autobus abbia potuto invadere lo spazio oltre la linea della carreggiata poiché in tal modo
avrebbe attinto anche il muro che delimitava il cancello e subito danni che non si erano riscontrati sul mezzo,
ritenendo pertanto che l'autovettura al momento della collisione fosse in movimento ed avesse oltrepassato la
linea di demarcazione, non concedendo la dovuta precedenza.
- La ricostruzione fatta dal CTU, quindi, contrasta sostanzialmente con le deposizioni testimoniali, ma mentre
queste ultime sono versioni date da chi aveva assistito all'evento, quelle del CTU, pur se dopo attento esame
dei veicoli e dello stato dei luoghi, sono valutazioni probabilistiche a posteriori, soprattutto in merito al
superamento della linea bianca da parte della EW.
- Ragion per cui, pur apprezzando lo sforzo fatto, questo giudice ritiene dover dar credito alle prove orali, non
avendo argomenti validi per confutarle.
- Anche perché nel caso di specie non è possibile rifugiarsi nel concorso di colpa in quanto la responsabilità
ricade necessariamente ed esclusivamente sull'uno o sull'altra, a seconda che si ritenga l'auto oltre o
all'interno della linea delimitante la carreggiata. pagina 6 di 18 - Danni all'autovettura.
- Per questo voce dobbiamo rifarci alla CTU estimativa che ha li ha descritti e ritenuti compatibili con la
strisciata.
- Nella relazione il valore commerciale della EW, in relazione alla sua percorrenza chilometrica, viene
stimato in euro 1800,00, mentre la riparazione comporterebbe una spesa di euro 1452,91 + iva.
- Lo stesso consulente alla fine ritiene non essere antieconomica la riparazione.
- Va detto che le due stime sono sostanzialmente molto vicine tra di loro, ragion per cui, sulla base del principio
della minor spesa, va riconosciuto a titolo di risarcimento il costo necessario per la riparazione pari ad euro
1452,91, senza iva in quanto il veicolo non è stato sistemato e non vi è fattura rilasciata.
- Detta somma, che può ritenersi satisfattiva ai fini di un equo ristoro del pregiudizio sofferto, andrà rivalutata
dal fatto a questa sentenza e sulle somme come annualmente rivalutate calcolati gli interessi legali sino al
soddisfo.
- Le spese di causa seguono la soccombenza” (motivazione a pagg. 2-3-4 sentenza in atti).
La sentenza è stata notificata a mezzo pec in data 22.04.2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20.05.2024, e Parte_1 Parte_2
proponevano avverso la citata sentenza tempestivo appello chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, in accoglimento dei motivi
esposti con il presente atto di appello riformare la sentenza n. 136/2024 del Giudice di Pace di Ancona pubblicata
il 19 aprile 2024 e per l'effetto dichiarare che il sinistro stradale occorso in Ancona il 31 gennaio 2022 è
imputabile a responsabilità esclusiva di conducente della EW Matiz Tg.DM167EZ di Controparte_4
proprietà di e conseguentemente respingere ogni domanda svolta da
contro
Controparte_1 Controparte_1
ed in quanto infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e competenze Parte_2 CP_5
professionali del doppio grado di giudizio” (cfr. pagg. 10-11 dell'atto di appello).
In sintesi la difesa di parte appellante impugnava la citata sentenza per i seguenti motivi: 1) “errata
ricostruzione e dinamica del sinistro, travisamento, omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie
omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”; 2) “spese di lite”.
Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado avrebbe attribuito la responsabilità in via esclusiva nella causazione del sinistro a carico dell'autista dell'autobus della (cfr. atto di citazione in appello alla Parte_2
quale si rinvia).
pagina 7 di 18 In sintesi secondo la difesa degli appellanti, il giudice di prime cure non aveva tenuto in considerazione gli elementi oggettivi emersi nel corso della istruttoria, precisamente lo stato dei luoghi, la direzione dei veicoli antagonisti, la ubicazione e la tipologia dei danni subiti e le risultanze della CTU dinamica (cfr. pagg. da 3 a 10 dell'atto di appello).
Con il secondo motivo la difesa di parte appellante ha chiesto che le spese e le competenze di lite,
comprese quelle di CTU, vengano poste a carico esclusivo di in virtù del principio Controparte_1
della soccombenza (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/10/2024 si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Controparte_1
Tribunale di Ancona, contrariis rejectis, per le ragioni esposte in narrativa, così decidere: RIGETTARE
l'avanzato appello promosso dalla e dalla in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 Parte_4
diritto in virtù delle argomentazioni esposte nella superiore narrativa, e per l'effetto CONFERMARE in ogni
sua parte la sentenza n. 136/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Ancona nel procedimento RG n.
1754/2022, pubblicata in data 19.04.2024 e notificata in data 22.04.2024. Con vittoria di spese e compensi di
causa di entrambi i gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 9 della citata comparsa).
All'udienza del 17.10.2024 i procuratori chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
veniva, quindi, fissata per la discussione orale e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'odierna udienza del 22/05/2025 all'esito della quale viene emessa la presente sentenza (cfr. relativo verbale di udienza).
Orbene ciò sinteticamente riportato in relazione al “thema disputandum” e alle vicende processuali, e passando -quindi- all'esame del merito dell'appello, questo Giudice ritiene che i motivi addotti siano fondati e come tale vadano accolti.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Allora è bene innanzitutto premettere in diritto- in relazione alla materia di cui è causa- che:
- Il fatto illecito dedotto in giudizio è costituito da un incidente stradale tra due veicoli in circolazione dal quale sono derivati- per quanto qui interessa- danni materiali alla autovettura di proprietà di nell'occasione condotta da (cfr. circostanza pacifica). Controparte_1 Controparte_4
- La disciplina normativa della responsabilità civile inerente ad una tale forma di illecito si rinviene-
com'è noto- nell'art. 2054, II comma, c.c. il quale codifica una presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, fino a prova contraria (cfr. ex multis, Cass. N. 19053/2003; Cass. N.
10987/2003). pagina 8 di 18 - Orbene, al riguardo è opportuno precisare che tale presunzione legale di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solamente se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, ossia se non sia possibile accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia determinato l'evento dannoso (Cass. n. 4755 del
09/03/2004; Cass. N. 477/2003; Cass.7453/01; Cass. N.14412/01); Cass. n. 11762/2006).
- il principio sussidiario della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° co., c.c., trova applicazione proprio (e solo) allorquando le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass., 12/6/2012, n. 9258; Cass., 5/12/2011, n. 26004;
Cass., 19/5/2006, n. 11762; Cass., 9/3/2004, n. 4755) (cfr. Cass. n. 9353/2019; Cass., n. 12884/2021).
- In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. 26523/07) (cfr. Cass. n.
15736/2022).
- La ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multis, Cass., n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale "In
tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2
c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro" (cfr. Cass. n. 7479/2020).
- Ne consegue che il principio della eguale presunzione di colpa di cui si è detto è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da pagina 9 di 18 parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 456 del 12/01/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8936 del 2006).
- Orbene, nell'ambito di siffatta indagine, solo l'accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che l'incidente si sia verificato per colpa “esclusiva” di uno dei conducenti e che, per converso ed in pari tempo, nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, comporta che quest'ultimo resti esonerato dalla presunzione de qua, e non sia, conseguentemente, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che pertanto il sinistro resti ascritto totalmente alla controparte (Cass. N. 477/2003 anche in motivazione;
Cass. N. 4639/2002; Cass.7453/01; Cass. N.
14412/01; Cass. N. 5671/2000).
- Pertanto il conducente che invochi- come fa nella specie l'attrice - la responsabilità esclusiva dell'altra parte nella causazione del sinistro deve vincere la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. e fornire la prova della esatta dinamica dell'incidente, della riconducibilità
eziologica dello stesso ad una colpa esclusiva dell'altro conducente e della piena conformità della
propria condotta alle norme cautelari comuni e specifiche (Cass. N. 19053/2003; Cass. N. 4909/96;
Cass. N. 3434/96; Cass. N. 4648/1999).
- Ne consegue che sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che l'altro conducente si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed
abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4639 del 02/04/2002);
- Ove, in base al materiale probatorio acquisito, nessuna delle parti sia riuscita a fornire al Giudice la prova dell'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente e della responsabilità esclusiva o maggiore dell'altra parte nella causazione del sinistro, deve avere applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. N. 1198/97; Cass. N. 8287/96; Cass. N.
3958/94).
- “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti
coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui
all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere
teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art.
2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante
non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la
collisione” (Cass. n. 29927 del 20.11.2024). pagina 10 di 18 - Infine, è noto che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e segg. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; massime precedenti conformi:
N. 9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996; riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116).
- Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti,
essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n.
9384), la quale ha dato piena conferma della veridicità della ricostruzione dei fatti fornita dall'attore.
- Costituisce quindi un indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “..la
valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga
più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche
se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto
determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova.." (ex multis,
Cass. Civ. 9058/2020); “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella
relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle
contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente
disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che pagina 11 di 18 non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5..” (Cass. Civ. 1815/2015;
Cass. 2021 n. 11917 ove si afferma: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico
d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il
percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva
valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è
l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e
circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel
vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione
all'una o all'altra conclusione”; cfr. anche 2018 n. 15147; Cass. n. 28647 del 2013; n. 10222 del 2009; Cass.
n. 3881 del 2006).
- Con riferimento specifico poi alle deposizioni dei testimoni, “il giudice è libero di valutare le risultanze
delle prove e l'attendibilità dei testi e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgendo tali apprezzamenti aspetti di fatto riservati al giudice medesimo, il quale è
quindi libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. Sez. 1,
Sentenza n.11151 del 23/05/2014), ma non è autorizzato a non scegliere ritenendo tutte le testimonianze assunte
inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. Questa Corte, in fattispecie simile, ha già avuto modo di
precisare che “il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a
confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi,
quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di
queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più
attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Sez. 6 - 1,
ordinanza n.1547 del 27/01/2015; v. altresì Cass. n.4763/2015)” (cfr. Cass. n. 15270 del 31.05.2024).
- E' consolidato il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass.
n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).
pagina 12 di 18 Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio,
il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass.
n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004) (cfr. Cass. n. 21187/2019).
Dalla considerazione comparata dei superiori principi discende la conclusione della fondatezza della impugnazione proposta dalle appellanti e Parte_1 Parte_2
In particolare si ritiene che la difesa di parte attrice - odierna appellata - non solo non ha dimostrato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile a colpa esclusiva del conducente dell'autobus ma al contrario la documentazione acquisita e l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado consente di ricostruire la dinamica del sinistro e di accertare che il predetto sia stato causato esclusivamente dalla condotta colposa della conducente dell'autovettura al quale non è addebitabile alcun profilo di colpa.
Infatti, risulta accertato che:
- In data 31/01/2022 alle ore 14,25 circa – alla guida dell'autovettura EW Matiz Controparte_4
(tg DM167EZ) – di proprietà di stava immettendosi in retromarcia dal passo privato Controparte_1
del civico 106 nella corsia riservata ai mezzi pubblici e ai residenti in Via I° Maggio (cfr. conclusioni
CTU, il quale con argomentazioni logiche, che si condividono, a pag. 40 ha affermato che: “vi sono
elementi certi per poter affermare che la conducente della vettura targata DM167EZ, al Controparte_3
momento dell'urto, non si trovava in posizione statica, ma in movimento. Nello specifico stava eseguendo
manovra di retromarcia per uscire dal passo del civico n° 106 della via I° Maggio ad Ancona, con l'intenzione di
immettersi lungo il flusso della circolazione. Tale spostamento implica l'obbligo di concedere la dovuta
precedenza ai mezzi già in movimento (Art. 146, comma 6, del codice della strada)”);
- –alla guida dell'autobus targato FG876XW- stava percorrendo la corsia riservata ai Persona_1
mezzi pubblici e ai residenti (cfr. circostanza pacifica);
- i due veicoli entravano in collisione all'altezza del civico 106; in particolare la autovettura impattava con la parte posteriore la fiancata centrale destra dell'autobus (cfr. CTU in atti;
circostanze non contestate);
- L'urto si concretizzava tra la parte posteriore della vettura contro la fiancata Controparte_3
centrale destra dell'autobus (cfr. pag. 13 CTU;
circostanza confermata anche dai due testi escussi); pagina 13 di 18 - infatti i suddetti veicoli riportavano i seguenti danni: la vettura targata Controparte_3
DM167EZ di parte attrice danni in strisciata e COMPRESSIONE sulla parte posteriore.
Coinvolgimento del paraurti posteriore, del portello posteriore, del fanale posteriore destro e sinistro.
Introflessione del rivestimento posteriore. Danni posti ad un'altezza da terra compresa tra cm 50 e cm
105 circa (cfr. pag. 16 CTU); l'autobus IVECO di proprietà della targato FG876XW Parte_4
danni da strisciata sulla fiancata centrale destra. Abrasioni con andamento orizzontale sulla modanatura inferiore e sulla lamiera superiore centrale, che riporta una traccia gommosa di colore nero riconducibile al braccio tergilunotto dalla vettura con cui è avvenuta la collisione. Danni posti ad un'altezza da terra compresi tra cm 50 e cm 105 circa;
(cfr. pag. 14 CTU) (i predetti danni e la loro localizzazione non sono stati mai messi in discussione e/o contestati;
inoltre la suddetta descrizione trova oggettiva conferma nelle foto della perizia e in quelle prodotte dalla società odierna appellante in I grado allegate sub doc. n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta e nelle foto prodotte dall'odierna appellata sub doc.ti nn. 1 e 4 all.ti atto di citazione).
- il CTU ha precisato che la compressione riscontrata sul portello posteriore, attorno alla targa,
dell'autovettura di parte attrice dimostra che vi è stata una penetrazione, che sommata alla sporgenza del paraurti posteriore, ha raggiunto un totale di cm 8 c.a. (cfr. fotografie CTU pagg. 17-23).
- Dalla tipologia delle deformazioni riscontrate sull'autovettura attorea, il CTU con argomentazioni logiche puntuali che si condividono, ha affermato che “L'auto (..) oltre ai danni in strisciata, presenta
anche danni in compressione con una penetrazione totale di cm 8 circa. Ciò dimostra, ad avviso del CTU, che al
momento dell'urto la vettura NON era ferma, bensì in movimento.
Nella fase di contatto tra i due mezzi, i danni in strisciata sono stati provocati dal passaggio dell'autobus (che a
sua volta riporta danni della stessa natura), mentre i danni in compressione sul paraurti posteriore e sul portello
posteriore della sono la conseguenza di un urto avvenuto con la vettura in posizione perpendicolare ed CP_3
in movimento, in fase di retromarcia, nel tentativo di immettersi lungo il flusso della circolazione.
Un eventuale contatto, con la vettura in posizione statica, avrebbe dovuto produrre solo danni in strisciata al
paraurti posteriore della , considerato che tale particolare sporge, rispetto al portello posteriore, di cm 5 CP_3
c.a.” (cfr. pag. 26 CTU).
- Lo stato dei luoghi è chiaramente raffigurato nelle fotografie prodotte dal CTU, accompagnate dalla sua descrizione: “Il passo d'ingresso al civico numero 106 è posto fuori dal margine destro della
carreggiata (rispetto al senso di marcia), a cm 95 c.a. dalla corsia riservata ai residenti e bus. Il passo è collegato
alla corsia di marcia tramite una “rampa” in cemento. pagina 14 di 18 Tra la segnaletica orizzontale posta sull'asfalto per delimitare la corsia e il muro di recinzione della proprietà, è
presente un canale di scolo delle acque piovane, largo cm 55 c.a. e profondo cm 10” (cfr. pag. 7 ctu).
In particolare, la presenza del canale di scolo e della sua profondità è chiaramente visibile.
Come tecnicamente spiegato dal CTU, “considerata la presenza del canale per lo scolo delle acque piovane
posta tra la segnaletica orizzontale che delimita la corsia di marcia della via I° Maggio e il muro di recinzione del
civico numero 106, risulta poco credibile che il conducente dell'autobus IVECO abbia marciato fuori dalla
propria corsia per poi collidere contro la vettura di parte attrice in posizione statica. Nonostante il canale sia
ricoperto di terra è comunque presente un “gradino” di circa 10 cm tra il piano stradale e la rampa di accesso al
civico, e un urto contro tale rampa avrebbe creato sicuramente danni all'autobus e una perdita di aderenza con
conseguente perdita di controllo da parte dell'autista. Ciò avrebbe provocato un urto tra fiancata del mezzo
pubblico ed il muro di recinzione dell'abitazione” (cfr. pag. 25 ctu).
A conferma anche la perizia di parte redatta da BCL studio di Bertuccioli & RT che indica che: “il
pullmann presenta danni da strisciatura compatibili con urto provocato da vettura che, in retromarcia, tenta di
immettersi in strada. Come da foto scattate sul luogo del sinistro, si conferma che il bus non può aver
oltrepassato la linea tratteggiata che delimita la carreggiata, dato che per la presenza di manufatti (muretti e
colonne) e della cunetta, il bus sarebbe “caduto” nella cunetta, con evidente sbandamento totale del mezzo e
conseguente collisione con i muretti e le colonne. La collisione avrebbe riguardato non solo la piccola porzione di
lamierati nella parte centrale che è danneggiata ma tutta la fiancata del bus con segni ben più marcati ed il
danno sarebbe stato molto maggiore e non ultimo anche i manufatti avrebbero riportato danni” (cfr. perizia
Testi : doc. n. 6 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado di e . Pt_1 Parte_2
Pertanto, la ricostruzione della dinamica del sinistro come descritta dall'attrice – ovvero che il veicolo attoreo si trovava fermo all'interno della linea bianca che delimita il civico 106 rispetto alla Via I°
Maggio e veniva urtato dall'autobus che, a velocità elevata, si stringeva troppo verso il margine destro della corsia - non solo non ha trovato conferma ma è risultata smentita dai dati oggettivi delle risultanze istruttorie acquisite nel primo grado del giudizio.
Le motivazioni addotte a fondamento della decisione da parte del Giudice di Pace nel disattendere le risultanze e la ricostruzione del CTU non sono condivisibili (“…La ricostruzione fatta dal CTU, quindi,
contrasta sostanzialmente con le deposizioni testimoniali, ma mentre queste ultime sono versioni date da chi
aveva assistito all'evento, quelle del CTU, pur se dopo attento esame dei veicoli e dello stato dei luoghi, sono
valutazioni probabilistiche a posteriori, soprattutto in merito al superamento della linea bianca da parte della
EW. pagina 15 di 18 Ragion per cui, pur apprezzando lo sforzo fatto, questo giudice ritiene dover dar credito alle prove orali, non
avendo argomenti validi per confutarle (…)” cfr. pag. 3 sentenza in atti).
La ricostruzione del CTU è stata puntuale e si basa su elementi oggettivi ed è immune da vizi logici e metodologici e pertanto merita integrale condivisione (si evidenzia altresì che né il legale di parte attrice né il consulente tecnico incaricato hanno presentato in I grado alcuna osservazione alla CTU
entro i termini consentiti).
La localizzazione e la tipologia dei danni riportati dai due veicoli (sopra descritti) nonché il descritto stato dei luoghi consentono di ritenere accertato che l'autobus stava transitando mentre la vettura faceva retromarcia. A riprova del fatto che la vettura era in movimento in manovra di retromarcia vi è
in particolare l'esistenza di danni nella vettura attorea (odierna appellata) da compressione e non solo da strisciata.
La oggettività dei dati riscontrati dal CTU consentono di ritenere non attendibili i testimoni perché le loro deposizioni non sono compatibili con gli elementi oggettivi accertati dall'ausiliario con riferimento alla tipologia e localizzazione dei danni riscontrati sulla vettura e sull'autobus (sopra descritti) né con lo stato dei luoghi.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalle parti ed inserita nella CTU è visibile l'esistenza di un profondo canale di scolo lungo la strada (cfr. foto dello stato dei luoghi).
Per cui si condivide l'osservazione del perito secondo cui ove l'autobus avesse marciato al di fuori della propria corsia sarebbe finito nel canale di scolo e avrebbe urtato contro la rampa di accesso al civico 106, con conseguente perdita di aderenza e perdita di controllo da parte dell'autista e danni sicuramente più ingenti. L'autobus avrebbe dovuto inoltre avere danni frontali e non al centro della fiancata destra (danni che però non sono stati riscontrati. Inoltre, ciò non sarebbe neppure compatibile con il fatto – pacifico e confermato dai testi- che il conducente dell'autobus non si accorse dell'impatto con l'autovettura e continuò tranquillamente la sua corsa tanto da essere raggiunto dalla CP_1
alla fermata successiva).
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di Pace (che non ha fatto corretta applicazione dei principi in diritto sopra espressi) non vi è prova di nessun comportamento colposo del conducente dell'autobus (il quale veniva percorreva la corsia preferenziale ad una velocità Persona_1
moderata e comunque consona allo stato dei luoghi non essendo stato dimostrato il contrario;
l'autobus veniva attinto nella parte centrale dall'autovettura della nel mentre questi era in CP_1
retromarcia; il che consente di escludere qualsivoglia colpa in capo all'autista). pagina 16 di 18 Inoltre, l'onere di diligenza e di prudenza della conducente dell'autovettura Controparte_4
nell'immissione da un passo privato nella sede stradale era- nell'occasione- tanto più stringente se si considera il fatto che aveva l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli già circolanti sulla strada, come prescritto dall'art. 145 n. 6 C.d.s. e si immetteva in retromarcia senza avere la visuale dei veicoli in transito, anche in relazione alla mancanza di uno specchio stradale che potesse agevolare la manovra di immissione dai passi delle abitazioni (cfr. pag. 4 CTU) come dalla stessa dichiarato al CTU;
si rammenta che l'art. 140 C.d.s. -Principio informatore della circolazione- impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che venga in ogni caso salvaguardata la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
vedi anche l'art. 40 C.d.s.).
Orbene sulla base delle suddette risultanze, e in applicazione dei principi sopra esposti, si perviene alla conclusione che le doglianze di merito di parte appellante sono fondate.
Le oggettive risultanze probatorie hanno consentito di ricostruire la dinamica del sinistro e –quindi- di escludere qualsivoglia responsabilità in capo al conducente dell'autobus in relazione al sinistro da ascriversi invece a colpa esclusiva della conducente della autovettura attorea.
Quindi ed in conclusione l'appello va accolto e la sentenza del Giudice di Pace ivi appellata va riformata.
Le spese di questo grado di Giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate in favore delle appellanti come da dispositivo ex DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 3.393,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività in questo secondo grado l'importo relativo alla voce
“trattazione/istruzione” non viene liquidato e l'importo relativo alla fase decisionale viene liquidato al
50% in ragione del rito prescelto;
si v. nota spesa depositata dalla difesa della parte appellante in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 2722/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto da e siccome fondato per le causali di cui in Parte_1 Parte_2
motivazione; pagina 17 di 18 per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza n. 136/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ancona ivi impugnata;
RIGETTA
la domanda avanzata in primo grado da siccome infondata per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
CONDANNA
l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dalle appellanti Pt_1
e che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 2.540,50
[...] Parte_2
(di cui E. 1265,00 per il I grado e E. 1275,50 per il secondo grado) a titolo di compenso professionale,
oltre E. 174,00 per esborsi (E. 147,00 a titolo di c.u. più E. 27,00 a titolo di marca), oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
PONE
le spese della CTU espletata nel giudizio di I grado a carico esclusivo dell'odierna appellata con conseguente diritto delle appellanti di ripetere dalla predetta le somme eventualmente già pagate a tale titolo.
Ancona, 22/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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