TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/06/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 722/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato CIANNELLA FRANCESCO C.F._1
E nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con l'avvocato CARDINALE VITTORIO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 16/4/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 18/4/2025, contenente le condizioni della separazione, al quale è stato altresì allegato il piano genitoriale relativo ai due figli minori e _1
; Persona_2
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze dei figli , maggiorenne non autonoma economicamente, e Per_3 _1
, minorenni, con conseguente manifesta superfluità dell'ascolto dei minori Persona_2
(art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 18/4/2025 da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
coniugati il 27/10/2005 in MONTESCAGLIOSO, alle Parte_2
condizioni da loro concordate e contenute nel ricorso per separazione consensuale del
16/4/205, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 18/4/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MONTESCAGLIOSO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Parte I, numero 4;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco