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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO NI Presidente
Alice Croci Giudice
LA BO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 188/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Pagano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
COo
(C.F. CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Mantenimento figlio naturale maggiorenne
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento del figlio in Per_1 misura proporzionale alle proprie capacità economiche. In considerazione del fatto che il figlio continuerà a vivere con la madre, viste le situazioni reddituali, tenuto conto del diverso contributo versato nel corso di questi anni per la crescita del figlio, il Sig. a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento del figlio, verserà mensilmente allo stesso, una somma non inferiore ad euro 350,00, che sarà automaticamente rivalutato secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in favore della madre. - Il padre contribuirà in misura pari a 50% alle spese straordinarie per il figlio, che seguiranno la disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, adottato in data 7 ottobre 2020, che verrà allegato, per debita conoscenza, alla sentenza e ne costituirà parte integrante. - Disporre, in particolare, che il signor contribuisca al costo dei CP_1 corsi di formazione cui si è iscritto il figlio, corrispondendo il 50% delle rate per la frequentazione, dell'eventuale canone di locazione di un alloggio fuori sede (almeno fino ad un importo di euro
150,00 mensili), oltre alle spese di trasporto per la sede di studio. - Con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.1.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la determinazione di un contributo mensile al mantenimento del figlio nato il Per_1
20/08/2002 dalla relazione con in quanto maggiorenne ma non economicamente CP_1 autosufficiente. In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio in misura non inferiore ad euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale disponendo, nello specifico,
l'obbligo di contribuire al 50% del costo dei corsi di formazione frequentati dal ragazzo, dell'eventuale canone di locazione di un alloggio fuori sede (fino ad un importo di euro 150,00 mensili) e delle spese di trasporto per raggiungere la sede degli studi.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: -aveva avuto una convivenza more uxorio con a far data dal 2000; - da tale relazione, il 20.8.2002, era nato il figlio - a CP_1 Per_1 causa di reciproche incomprensioni, nel 2018 la relazione era venuta a cessare e il i era CP_1 allontanato dalla casa coniugale, andando a vivere a Capannori;
- ella ricorrente, non avendo un reddito, era andata ad abitare con la propria madre, unitamente al figlio, che aveva sempre vissuto con lei;
- il on aveva mai contribuito al mantenimento e all'educazione del figlio, di cui si CP_1 era sempre fatta carico la madre;
- col tempo le esigenze del ragazzo, affetto da una grave patologia
(diabete mellito di tipo I), erano cresciute;
- dopo aver concluso la scuola secondaria superiore, Per_1 aveva seguito e portato e termine un corso privato per tecnico superiore per il marketing e l'export, dopodichè nel 2024 si era iscritto ad un corso professionale di Digital Compositor di 300 ore presso CO la , che prevedeva un costo complessivo di 12.600 euro, e ad un corso triennale in European Bachelor of Arts in VFX – Game & Interactive Design, del costo complessivo di euro 9.000,00; - per frequentare le lezioni viaggiava da Grosseto a Roma, avendo temporaneamente soprasseduto sull'ipotesi di un alloggio universitario insieme ad altri studenti, atteso che i relativi costi sarebbero gravati esclusivamente sulla madre, impiegata come badante a tempo indeterminato, la quale - sola - aveva provveduto al pagamento delle spese per il suo percorso formativo oltre che per il suo mantenimento, ricorrendo all'aiuto della famiglia di origine.
All'udienza del 21.5.2025 fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, CP_1 on è comparso né si è costituito, pure a fronte della ritualità della notifica del ricorso e del
[...] decreto di fissazione dell'udienza, di talché il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto della ricorrente e il procuratore della parte ha formulato istanza di autorizzazione al deposito di documentazione medico-sanitaria e scolastica relativa al figlio e ha chiesto disporsi accertamenti reddituali sul convenuto. Con ordinanza in pari data, in via temporanea e urgente, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale;
sono stati inoltre disposti accertamenti dei redditi e del patrimonio del resistente a mezzo della Guardia di Finanza, ed è stato assegnato alla ricorrente termine per il deposito di documentazione reddituale integrativa nonché di quella richiesta in udienza.
All'udienza celebrata in data 12.9.2025, precisate le conclusioni come da verbale e discussa la causa, la decisione è stata rimessa al Collegio, stante la rinuncia della ricorrente ai termini per il deposito di memorie.
***
La domanda è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.
Com'è noto, a norma dell'art. 337 septies c.c., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Dagli atti del giudizio, emerge che nato il [...], ancorchè maggiorenne, non ha Persona_2 ancora raggiunto l'autosufficienza economica, stante la prosecuzione del suo percorso formativo. Egli risulta affetto da problematiche di salute, come da documentazione in atti, e risiede presso l'abitazione materna, con la quale vive, unitamente alla nonna.
Deve trovare accoglimento, per quanto suesposto, la richiesta di determinazione di un contributo economico al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, da corrispondersi nelle mani della madre con lui convivente, odierna ricorrente. Quanto alla misura dell'assegno, deve osservarsi quanto segue.
La , impiegata come collaboratrice domestica, nell'anno 2024, ha percepito redditi per Pt_1 circa 11.000 euro;
il nucleo familiare vive in un immobile condotto in locazione, il cui contratto è intestato alla madre (che nel 2024 ha percepito redditi per circa 8.000 euro) e per il quale è stato pattuito un canone annuo pari a 5.520 euro.
Quanto al resistente, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che lo stesso nell'anno 2024 ha percepito redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa 18.000 euro. Nel 2023 i redditi ammontavano a circa 16.000 euro e nel 2022 a 12.000). Ad oggi, non risulta intestatario di contratti di locazione (in essere, invece, nel 2022).
Sulla base di quanto precede, appare equo e coerente con le emergenze istruttorie determinare la misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, nella somma di euro 350,00 mensili, anche tenuto conto della stabile residenza del figlio presso la madre.
Le spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa vigente presso quest'ufficio, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno, dovendo trovare confermare sotto tale profilo quanto già statuito nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la ricorrente nelle proprie conclusioni nelle proprie conclusioni ha richiamato detto, salvo poi chiedere disporsi in modo specifico circa la ripartizione delle spese per carsi di formazione, eventuale canone di locazione dell'alloggio universitario e spese di trasporto verso la sede di studio.
Non vi sono tuttavia ragioni per prevedere una disciplina specifica o differenziata per le suddette spese straordinarie, non risultando allegate motivazioni idonee a giustificare un discostamento dal
Protocollo, richiamato dalla parte medesima, al cui contenuto deve farsi integrale rinvio al fine della disciplina del riparto delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti Tabelle, tenuto conto che trattasi di causa dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminabile e complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, anche tenuto conto della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di € 350,00 da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
3.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA BO IO NI
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO NI Presidente
Alice Croci Giudice
LA BO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 188/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Pagano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
COo
(C.F. CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Mantenimento figlio naturale maggiorenne
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “- Entrambi i genitori dovranno provvedere al mantenimento del figlio in Per_1 misura proporzionale alle proprie capacità economiche. In considerazione del fatto che il figlio continuerà a vivere con la madre, viste le situazioni reddituali, tenuto conto del diverso contributo versato nel corso di questi anni per la crescita del figlio, il Sig. a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento del figlio, verserà mensilmente allo stesso, una somma non inferiore ad euro 350,00, che sarà automaticamente rivalutato secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese in favore della madre. - Il padre contribuirà in misura pari a 50% alle spese straordinarie per il figlio, che seguiranno la disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Lucca, adottato in data 7 ottobre 2020, che verrà allegato, per debita conoscenza, alla sentenza e ne costituirà parte integrante. - Disporre, in particolare, che il signor contribuisca al costo dei CP_1 corsi di formazione cui si è iscritto il figlio, corrispondendo il 50% delle rate per la frequentazione, dell'eventuale canone di locazione di un alloggio fuori sede (almeno fino ad un importo di euro
150,00 mensili), oltre alle spese di trasporto per la sede di studio. - Con vittoria di spese ed onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.1.2025, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 domandando la determinazione di un contributo mensile al mantenimento del figlio nato il Per_1
20/08/2002 dalla relazione con in quanto maggiorenne ma non economicamente CP_1 autosufficiente. In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio in misura non inferiore ad euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale disponendo, nello specifico,
l'obbligo di contribuire al 50% del costo dei corsi di formazione frequentati dal ragazzo, dell'eventuale canone di locazione di un alloggio fuori sede (fino ad un importo di euro 150,00 mensili) e delle spese di trasporto per raggiungere la sede degli studi.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che: -aveva avuto una convivenza more uxorio con a far data dal 2000; - da tale relazione, il 20.8.2002, era nato il figlio - a CP_1 Per_1 causa di reciproche incomprensioni, nel 2018 la relazione era venuta a cessare e il i era CP_1 allontanato dalla casa coniugale, andando a vivere a Capannori;
- ella ricorrente, non avendo un reddito, era andata ad abitare con la propria madre, unitamente al figlio, che aveva sempre vissuto con lei;
- il on aveva mai contribuito al mantenimento e all'educazione del figlio, di cui si CP_1 era sempre fatta carico la madre;
- col tempo le esigenze del ragazzo, affetto da una grave patologia
(diabete mellito di tipo I), erano cresciute;
- dopo aver concluso la scuola secondaria superiore, Per_1 aveva seguito e portato e termine un corso privato per tecnico superiore per il marketing e l'export, dopodichè nel 2024 si era iscritto ad un corso professionale di Digital Compositor di 300 ore presso CO la , che prevedeva un costo complessivo di 12.600 euro, e ad un corso triennale in European Bachelor of Arts in VFX – Game & Interactive Design, del costo complessivo di euro 9.000,00; - per frequentare le lezioni viaggiava da Grosseto a Roma, avendo temporaneamente soprasseduto sull'ipotesi di un alloggio universitario insieme ad altri studenti, atteso che i relativi costi sarebbero gravati esclusivamente sulla madre, impiegata come badante a tempo indeterminato, la quale - sola - aveva provveduto al pagamento delle spese per il suo percorso formativo oltre che per il suo mantenimento, ricorrendo all'aiuto della famiglia di origine.
All'udienza del 21.5.2025 fissata per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, CP_1 on è comparso né si è costituito, pure a fronte della ritualità della notifica del ricorso e del
[...] decreto di fissazione dell'udienza, di talché il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Nel corso di tale udienza si è proceduto all'ascolto della ricorrente e il procuratore della parte ha formulato istanza di autorizzazione al deposito di documentazione medico-sanitaria e scolastica relativa al figlio e ha chiesto disporsi accertamenti reddituali sul convenuto. Con ordinanza in pari data, in via temporanea e urgente, è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale;
sono stati inoltre disposti accertamenti dei redditi e del patrimonio del resistente a mezzo della Guardia di Finanza, ed è stato assegnato alla ricorrente termine per il deposito di documentazione reddituale integrativa nonché di quella richiesta in udienza.
All'udienza celebrata in data 12.9.2025, precisate le conclusioni come da verbale e discussa la causa, la decisione è stata rimessa al Collegio, stante la rinuncia della ricorrente ai termini per il deposito di memorie.
***
La domanda è fondata nei termini che verranno di seguito precisati.
Com'è noto, a norma dell'art. 337 septies c.c., può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Dagli atti del giudizio, emerge che nato il [...], ancorchè maggiorenne, non ha Persona_2 ancora raggiunto l'autosufficienza economica, stante la prosecuzione del suo percorso formativo. Egli risulta affetto da problematiche di salute, come da documentazione in atti, e risiede presso l'abitazione materna, con la quale vive, unitamente alla nonna.
Deve trovare accoglimento, per quanto suesposto, la richiesta di determinazione di un contributo economico al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, da corrispondersi nelle mani della madre con lui convivente, odierna ricorrente. Quanto alla misura dell'assegno, deve osservarsi quanto segue.
La , impiegata come collaboratrice domestica, nell'anno 2024, ha percepito redditi per Pt_1 circa 11.000 euro;
il nucleo familiare vive in un immobile condotto in locazione, il cui contratto è intestato alla madre (che nel 2024 ha percepito redditi per circa 8.000 euro) e per il quale è stato pattuito un canone annuo pari a 5.520 euro.
Quanto al resistente, dalle indagini di Polizia Tributaria è emerso che lo stesso nell'anno 2024 ha percepito redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato per circa 18.000 euro. Nel 2023 i redditi ammontavano a circa 16.000 euro e nel 2022 a 12.000). Ad oggi, non risulta intestatario di contratti di locazione (in essere, invece, nel 2022).
Sulla base di quanto precede, appare equo e coerente con le emergenze istruttorie determinare la misura dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente indipendente, nella somma di euro 350,00 mensili, anche tenuto conto della stabile residenza del figlio presso la madre.
Le spese straordinarie, come da Protocollo d'intesa vigente presso quest'ufficio, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno, dovendo trovare confermare sotto tale profilo quanto già statuito nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che la ricorrente nelle proprie conclusioni nelle proprie conclusioni ha richiamato detto, salvo poi chiedere disporsi in modo specifico circa la ripartizione delle spese per carsi di formazione, eventuale canone di locazione dell'alloggio universitario e spese di trasporto verso la sede di studio.
Non vi sono tuttavia ragioni per prevedere una disciplina specifica o differenziata per le suddette spese straordinarie, non risultando allegate motivazioni idonee a giustificare un discostamento dal
Protocollo, richiamato dalla parte medesima, al cui contenuto deve farsi integrale rinvio al fine della disciplina del riparto delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti Tabelle, tenuto conto che trattasi di causa dinnanzi al Tribunale, di valore indeterminabile e complessità bassa, con applicazione dei parametri minimi, anche tenuto conto della mancata costituzione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1 di € 350,00 da versarsi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo
Tribunale;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
3.800, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA BO IO NI