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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/11/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RENZO STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE NETTUNO 2 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI RENZO STEFANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RENZO Parte_2 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliata in Viale Nettuno, 2 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI RENZO STEFANO
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale – pagamento somme. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., e premesso: di Parte_2 Parte_1 avere stipulato con la in data 09-01-2023, un contratto di consulenza (doc. 1, Controparte_2 allegato al fascicolo di parte ricorrente) avente ad oggetto l'incarico di seguire, per conto della stessa, tutti gli aspetti di contabilità fiscale nonché quelli relativi agli aspetti gius-lavoristici; che il mandato professionale era stato revocato ad ottobre 2024 (doc. 5) senza che vi fossero contestazioni di alcun tipo a carico dei ricorrenti;
che per tali attività regolarmente espletate i dottori e Parte_1 [...] avevano maturato un credito pari ad € 11.530,00 (come da notule sub doc. 2); che, a Parte_2 seguito di ripetuti solleciti di pagamento, la Termomeccanica2, a mezzo del legale rappresentante,
[...]
aveva riconosciuto in più occasioni, anche a mezzo messaggi telefonici (doc. 3), il Parte_3 debito nei confronti dei ricorrenti, dicendosi pronto a soddisfarlo e dispiaciuto per l'inadempimento; che i ricorrenti, prima di adire l'autorità giudiziaria, avevano avviato il tentativo di negoziazione assistita, che, svoltosi in data 04-02-2024, aveva dato esito negativo (doc. 4); tutto quanto sopra, premesso, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pagina 1 di 2 accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale e di cui alle notule allegate doc. 2, condannare il convenuto al Controparte_3 pagamento della somma di € 11.530,00 a titolo di onorario/compenso e spese professionali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al momento del pagamento e/o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento. b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2) La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) La domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.530,00 deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta. La parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento del compenso per l'attività svolta, e ha fornito dimostrazione dei propri assunti tramite la produzione del contratto di incarico professionale, debitamente sottoscritto dalla odierna convenuta per accettazione, (doc. 1), delle pre-fatture emesse dai convenuti (doc. 2), della mail del 3-12-2024 in cui il legale rappresentante della società convenuta assicurava che avrebbe provveduto al più presto al pagamento nonostante il momento di difficoltà, dello screenshot del messaggio Whatsapp, indirizzato al dal in cui quest'ultimo Pt_1 Parte_3 riconosceva di dover pagare, la pec di revoca dell'incarico (doc. 5), il verbale di esito negativo della convenzione di negoziazione (doc. 4). Ha inoltre versato in atti copiosa documentazione, da cui si trae dimostrazione del corretto svolgimento dell'incarico professionale da parte dei ricorrenti, quali cedolini, 770, F24, comunicazioni infortuni, cessazione rapporto e dimissioni, libro-giornale 2024, prospetti contabili, certificazioni uniche, modelli IVA, registri acquisti e corrispettivi, e quant'altro idoneo a dimostrare l'attività svolta dai ricorrenti in favore della convenuta.
5) Per contro, la , non costituendosi, non ha fornito prova di aver provveduto al CP_2 pagamento, né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato dai ricorrenti. Deve dunque ritenersi che la convenuta, pur avendo i ricorrenti svolto l'attività professionale descritta nelle fatture nonché nelle relazioni riepilogative in atti, non abbia adempiuto alla sua obbligazione di corrispondere il compenso dovuto, legittimando così pienamente la richiesta di condanna.
6) deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo CP_1 di € 11.530,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 639/2025, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei compensi su di essa gravante e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti e , dell'importo di € Parte_2 Parte_1 11.530,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.342,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 265,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RENZO STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE NETTUNO 2 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI RENZO STEFANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RENZO Parte_2 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliata in Viale Nettuno, 2 66023 FRANCAVILLA AL MARE presso il difensore avv. DI RENZO STEFANO
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA/CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento contrattuale – pagamento somme. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., e premesso: di Parte_2 Parte_1 avere stipulato con la in data 09-01-2023, un contratto di consulenza (doc. 1, Controparte_2 allegato al fascicolo di parte ricorrente) avente ad oggetto l'incarico di seguire, per conto della stessa, tutti gli aspetti di contabilità fiscale nonché quelli relativi agli aspetti gius-lavoristici; che il mandato professionale era stato revocato ad ottobre 2024 (doc. 5) senza che vi fossero contestazioni di alcun tipo a carico dei ricorrenti;
che per tali attività regolarmente espletate i dottori e Parte_1 [...] avevano maturato un credito pari ad € 11.530,00 (come da notule sub doc. 2); che, a Parte_2 seguito di ripetuti solleciti di pagamento, la Termomeccanica2, a mezzo del legale rappresentante,
[...]
aveva riconosciuto in più occasioni, anche a mezzo messaggi telefonici (doc. 3), il Parte_3 debito nei confronti dei ricorrenti, dicendosi pronto a soddisfarlo e dispiaciuto per l'inadempimento; che i ricorrenti, prima di adire l'autorità giudiziaria, avevano avviato il tentativo di negoziazione assistita, che, svoltosi in data 04-02-2024, aveva dato esito negativo (doc. 4); tutto quanto sopra, premesso, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pagina 1 di 2 accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale e di cui alle notule allegate doc. 2, condannare il convenuto al Controparte_3 pagamento della somma di € 11.530,00 a titolo di onorario/compenso e spese professionali oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al momento del pagamento e/o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia all'esito del procedimento. b) con la condanna del convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2) La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della instaurazione Controparte_1 del contraddittorio, rimanendo contumace per tutta la durata dello stesso.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) La domanda di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 11.530,00 deve essere ritenuta fondata e deve pertanto essere accolta. La parte ricorrente ha lamentato il mancato pagamento del compenso per l'attività svolta, e ha fornito dimostrazione dei propri assunti tramite la produzione del contratto di incarico professionale, debitamente sottoscritto dalla odierna convenuta per accettazione, (doc. 1), delle pre-fatture emesse dai convenuti (doc. 2), della mail del 3-12-2024 in cui il legale rappresentante della società convenuta assicurava che avrebbe provveduto al più presto al pagamento nonostante il momento di difficoltà, dello screenshot del messaggio Whatsapp, indirizzato al dal in cui quest'ultimo Pt_1 Parte_3 riconosceva di dover pagare, la pec di revoca dell'incarico (doc. 5), il verbale di esito negativo della convenzione di negoziazione (doc. 4). Ha inoltre versato in atti copiosa documentazione, da cui si trae dimostrazione del corretto svolgimento dell'incarico professionale da parte dei ricorrenti, quali cedolini, 770, F24, comunicazioni infortuni, cessazione rapporto e dimissioni, libro-giornale 2024, prospetti contabili, certificazioni uniche, modelli IVA, registri acquisti e corrispettivi, e quant'altro idoneo a dimostrare l'attività svolta dai ricorrenti in favore della convenuta.
5) Per contro, la , non costituendosi, non ha fornito prova di aver provveduto al CP_2 pagamento, né ha fornito prova di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato dai ricorrenti. Deve dunque ritenersi che la convenuta, pur avendo i ricorrenti svolto l'attività professionale descritta nelle fatture nonché nelle relazioni riepilogative in atti, non abbia adempiuto alla sua obbligazione di corrispondere il compenso dovuto, legittimando così pienamente la richiesta di condanna.
6) deve dunque essere condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo CP_1 di € 11.530,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 639/2025, per le causali di cui in motivazione, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, così provvede: accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta all'obbligazione di pagamento dei compensi su di essa gravante e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti e , dell'importo di € Parte_2 Parte_1 11.530,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
condanna altresì la parte convenuta alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.342,00, di cui € 5.077,00, per compensi ed € 265,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 30 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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